Ordinanza collegiale 15 aprile 2011
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 31/08/2023, n. 13500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13500 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/08/2023
N. 13500/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02397/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2397 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società -OMISSIS-., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luciano De Luca e Alessio Sambiagio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Pascone e Luciano Francesco Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con cui il Comune di Pomezia – Settore X – Edilizia Privata e Urbanistica e Assetto del Territorio, a conclusione del procedimento avviato in data -OMISSIS- per presunta violazione urbanistico – edilizia sull’immobile sito in Pomezia, Via -OMISSIS-, identificato al catasto Foglio -OMISSIS-, ha ordinato alla ricorrente, in qualità di proprietaria dell’immobile, nonché al sig. -OMISSIS- sopra indicato, in qualità di responsabile dell’abuso, di provvedere alla demolizione delle opere, nonché al ripristino dello stato dei luoghi e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare della comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- richiamata nel provvedimento impugnato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con cui il Comune di Pomezia ha revocato l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui l’Amministrazione aveva ordinato la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi con avvertenza che “ in caso di inottemperanza all’ordine impartito, il bene e l’area di sedime … sono acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato in data 26 febbraio 2011, la società -OMISSIS- è insorta avverso l’ordinanza n. -OMISSIS- (notificata in data -OMISSIS-), con cui l’ufficio competente del Comune di Pomezia ha intimato la demolizione di alcune opere abusive realizzate sul proprio terreno sito in Pomezia, via -OMISSIS-
A sostegno del suddetto gravame, la società ricorrente ha esposto che:
- pur essendo proprietaria del terreno, la stessa non avrebbe però realizzato le opere abusive di cui si intima la demolizione;
- detto terreno è stato abusivamente occupato da un soggetto terzo (sig. -OMISSIS-) su cui soltanto ricadrebbe la responsabilità di aver materialmente realizzato le opere oggetto di demolizione;
- nei confronti del sig. -OMISSIS- sarebbe stata depositata denuncia penale per invasione abusiva di terreni altrui.
Il Comune di Pomezia si è ritualmente costituito in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione nel merito ed esponendo che nelle more del giudizio lo stesso Comune:
- è intervenuto in autotutela con la nuova ordinanza n. -OMISSIS-;
- tale nuova ordinanza del 2011 ha revocato la precedente ordinanza del 2010, ribadendo l’ordine di demolizione delle opere abusive insistenti sul terreno di proprietà della ricorrente, ma al contempo però espungendo l’avvertenza (inserita nell’ordinanza del 2010) per cui “ in caso di inottemperanza all’ordine impartito, il bene e l’area di sedime … sono acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune ”.
Parte ricorrente è poi insorta, con successivi motivi aggiunti notificati e depositati presso la segreteria di questo TAR, avverso la summenzionata ordinanza n. -OMISSIS- sopravvenuta in corso di causa, avverso la quale ha proposto le stesse censure già sollevate con il ricorso introduttivo.
All’udienza straordinaria di merito calendarizzata in data 14 luglio 2023, il Collegio – dato avviso alle parti ex art. 73 comma 3 c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire – ha introiettato la causa in decisione.
DIRITTO
In limine litis , il Collegio rileva che il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso che l’ordinanza demolitoria con esso impugnata ( id est l’ordinanza n. -OMISSIS-) è stata sostituita da una nuova ordinanza demolitoria ( id est l’ordinanza n. -OMISSIS-), con la conseguenza che l’interesse ad agire della ricorrente si è inevitabilmente spostato dalla prima ordinanza alla seconda ordinanza (che ha infatti formato oggetto di successivi motivi aggiunti).
Il ricorso introduttivo è quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a..
Quanto ai motivi aggiunti, essi sono invece infondati nel merito.
La ragione di doglianza è infatti una soltanto, e cioè che la società ricorrente – benché proprietaria formale del terreno su cui è stata realizzata l’opera abusiva oggetto di demolizione – non sarebbe però responsabile dell’abuso, né potrebbe materialmente procedere all’ingiunta demolizione, atteso che detto terreno è stato abusivamente occupato da un soggetto terzo (il sig. -OMISSIS-).
La società ricorrente oppone, in altri termini, non soltanto un’assenza di propria colpa per l’abuso contestato, ma anche la propria impossibilità materiale di ottemperare all’ordine demolitorio recato dal provvedimento avversato con i motivi aggiunti.
La doglianza è infondata in quanto l’art. 31 del DPR 380 del 2001 prevede expressis verbis , nella sua versione ratione temporis vigente, che i soggetti legittimati passivi dell’ordine di demolizione sono sia il proprietario che il responsabile dell’abuso.
Il proprietario, peraltro, proprio in virtù del titolo dominicale, dispone dei rimedi offerti iure privatorum dall’ordinamento civile per rientrare nel possesso del terreno, sicchè non appare corretto affermare che la società ricorrente – proprietaria del fondo de quo – versi in uno stato di reale impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione emanato dal Comune intimato.
Né rileva l’assenza di colpa della ricorrente rispetto all’abuso contestato, atteso che il provvedimento de quo ha notoriamente natura reale e ripristinatoria, prescindendo del tutto, quindi, dal fatto che il proprietario sia soggettivamente responsabile (o meno) dell’abuso contestato.
A ciò si aggiunga, peraltro, che il provvedimento de quo prevede espressamente che l’eventuale demolizione d’ufficio avverrà a spese del responsabile dell’abuso (e non del proprietario).
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, mentre i motivi aggiunti vanno respinti in quanto infondati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Stralcio) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, così dispone:
(i) quanto al ricorso introduttivo , lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;
(ii) quanto ai motivi aggiunti , li respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore del Comune intimato, spese che liquida in misura complessivamente pari ad € 3.000,0 (tremila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), ovverossia IVA, CPA e rimborso spese forfettario ex lege .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti di causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Rocco Vampa, Presidente
Giovanna Vigliotti, Referendario
Michele Tecchia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Rocco Vampa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.