Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 1115
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Tardività della querela

    Il Tribunale ha ritenuto che la decisione di opporsi alla pretesa dell'attrice in sede civile fosse stata assunta dal legale rappresentante della società e che, quantomeno alla data del deposito della comparsa di risposta nel giudizio di appello civile, le informazioni sul fatto costituente reato fossero pervenute nella sfera di conoscenza di organi della compagnia assicurativa legittimati alla proposizione della querela.

  • Accolto
    Errata applicazione dell'art. 124 c.p. e motivazione contraddittoria/carente sulla tardività della querela

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, annullando la sentenza impugnata. Ha evidenziato che il termine per la proposizione della querela decorre dalla piena conoscenza dell'illecito da parte degli organi della società legittimati a proporla, e che nel caso di specie tale conoscenza si è perfezionata solo a seguito del deposito della sentenza di appello civile, rendendo tempestiva la querela proposta successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 1115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1115
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo