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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
RE PU BBLICA TALIONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Salerno - prima sezione civile - in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7144/2023 R.G.
TRA
,Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv.
NN D'LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cava Dei Tirreni (SA) ala Ci
Ragone n. 57
attore
E
Controparte_1 contumace
Controparte_2 - contumace
convenuti - Avente ad oggetto: risarcimento danni a verbale di locazione.
Conclusioni: come da conclusi rese all'udienza del 15 Ottobre 2025 e da precedenti scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod.
proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, comma primo, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 447bis cod. proc. civ. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il Sig. Parte_1 deduceva: a) di avere concesso in locazione, con contratto ad uso abitativo dell'1 Giugno 2019, registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno il 26
Giugno 2019, alla serie 3T n.5441, per anni tre, alla sig.ra Controparte_1 , l'appartamento di sua proprietà ubicato in Salerno, al Viale degli Olmi n.14, piano primo, numero int. 1, della consistenza catastale di vani sette, con pertinenziale locale cantina in piano terra e locale garage di mq. 18,00,
sempre al piano terra, come riportato in C.F. di Salerno al fol.22 n.143 sub. 14 Z.C. 2 cat. A/2 cl. VII
vani 7 R.C. € 1.211,09; fol.22 n.1434 sub.12 Z.C. 2 cat. C/6 cl. VI mq. 18 RC € 143,16; b) che il canone di locazione era concordato in 1.000,00 mensili, con deposito cauzionale di € 2.000,00; c)
che, con scrittura dell'1 Giugno 2019, prestava garanzia per l'esatta esecuzione Controparte_2
degli obblighi contrattuali assunti dalla conduttrice sino al valore di € 40.000,00; d) che, con lettera raccomandata ricevuta dal sig. Pt_1 il 29 aprile 2022 e da questi prontamente riscontrata, la conduttrice comunicava il recesso dal contratto per la data del 31 Ottobre 2022; e) che, con mail dell'8 Giugno 2022, la conduttrice proponeva di anticipare il rilascio dell'immobile al 15 giugno
2022; f) che, con messaggio dell'8 Giugno 2022, il proprietario accettava il rilascio anticipato proposto dalla conduttrice e la convocava nell'immobile locato per il 15 giugno 2022, ore 17,00, per effettuare la ricognizione dei luoghi e procedere alla restituzione delle chiavi e del deposito cauzionale;
g) che il 12 Giugno 2022, l'attore, recatosi presso l'immobile locato insieme al tecnico di Salerno, non rinveniva né la conduttrice né altra persona dalla stessa geom. Controparte_3
delegata, le porte di ingresso dell'appartamento e dei locali cantina e garage socchiuse e gli interni completamente liberi da cose e persone, riscontrando altresì danni;
h) che la conduttrice non restituiva le chiavi dell'immobile né il comando elettronico di accesso al locale garage, omettendo inoltre di corrispondere il canone di locazione per il mese di maggio 2022 e per i primi quindici giorni di giugno
2022 per un ammontare complessivo di € 1.500,00, nonché gli oneri condominiali di sua spettanza per la somma complessiva di € 203,74; i) che il locatore provvedeva alla sostituzione dei pezzi igienici gravemente danneggiati, sostenendo un costo di € 622,20 per l'acquisto ed il montaggio,
nonché ad eseguire un intervento di manutenzione straordinaria del pavimento del terrazzo, per la spesa di € 1.000,00; 1) che il locatore tratteneva il deposito cauzionale di € 2.000,00, residuando l'importo di € 1.434,67 a fronte degli esborsi sostenuti e dei canoni ed oneri impagati ammontanti ad
€ 3.434,67.
Conseguentemente conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la conduttrice Controparte_1 ed il
Controparte_2 al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio credito nei loro confronti garante condannandoli solidalmente a corrispondere l'importo residuo di € 1.411,14 autorizzandolo a trattenere il deposito cauzionale di € 2.000,00 versato dalla conduttrice all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione.
Ritualmente instaurato il contradittorio, non si costituivano i convenuti.
All'udienza di discussione del 15 Ottobre 2025, la causa, istruita mediante espletamento di prova testimoniale, era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
La domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Risultano documentalmente provati sia il rapporto di locazione intercorrente fra le parti e la garanzia prestata dal Controparte_2 che la comunicazione di recesso della conduttrice ed il messaggio di
,Controparte_3 escusso all'udienza del rilascio anticipato al 15 Giugno 2022. Il teste Geometra ore 17,00, presso l'immobile locato alla CP_1, non rinvenendo la conduttrice né altra persona dalla stessa delegata. Dichiarava altresì di aver trovato le porte di ingresso dell'appartamento e dei locali cantina e garage socchiuse e gli interni completamente liberi da cose e persone e che, ispezionato l'appartamento, poteva verificare unitamente al ricorrente i gravi danni arrecati nel locale bagno e sul terrazzo a livello.
Orbene, le somme documentalmente provate occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi e la sostituzione delle chiavi e del comando elettronico del garage non restituite dalla conduttrice ammontano ad € 710,60.
La conduttrice si è resa altresì inadempiente all'obbligo di corresponsione dei canoni di locazione concernenti le mensilità di Maggio e metà Giugno 2022 per un ammontare complessivo di € 1.500,00,
nonché degli oneri condominiali di sua spettanza per la somma complessiva di € 203,74. E dunque complessivamente € 1.703,74.
E dunque complessivamente il debito ammonta ad € 2.414,34.
Va dunque accolta la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore autorizzandosi lo stesso a trattenere il deposito cauzionale versato dalla conduttrice ammontante ad € 2.000,00, e condannandosi la sola convenuta Controparte_1 al versamento della residua somma di € 414,34
Controparte_2 non si estende ai danni ma copre il solo(posto che la garanzia prestata dal inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali)..
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma
1, cod. proc. civ., con condanna della convenuta Controparte_1 al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte attrice, determinai d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 Agosto 2022 (scaglione di riferimento da € 1.101,00 ad € 5.200,00 - parametri medi
- Fase di studio € 425,00; Fase introduttiva € 425,00; Fase istruttoria € 851,00; Fase decisionale €
851,00, totali € 2.552,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno - prima sezione civile -- in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7144/2023 R.G. - udito il procuratore di parte attrice -, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
sono debitori in solido nei 1) ACCERTA E DICHIARA che Controparte_1 e Controparte_2
della complessiva somma di € 1.703,74 a titolo di canoni di confronti del ricorrente Parte_1
locazione insoluti ed oneri condominiali derivanti dal contratto di locazione ad uso abitativo dell'1
Giugno 2019;
2) AUTORIZZA il ricorrente Parte_1 a trattenere il deposito cauzionale di € 2.000,00 versato dalla conduttrice all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione ad uso abitativo dell'1 Giugno
2019;
3) CONDANNA la resistente Controparte_1 al pagamento nei confronti del ricorrente Pt_1
[...] a titolo di risarcimento danni, della somma di € 414,34 residuata all'esito della compensazione con la somma di € 2.000,00 versata a titolo di cauzione;
4) CONDANNA la resistente Controparte_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 2.702,42, di cui € 150,42 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze di avvocato, oltre Iva e Cassa come per legge nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Riserva gg. 30 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 15 Ottobre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 Marzo 2024, ha confermato di essersi recato unitamente all'attore, in data 15 Giugno 2022, alle
RE PU BBLICA TALIONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Salerno - prima sezione civile - in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7144/2023 R.G.
TRA
,Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv.
NN D'LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cava Dei Tirreni (SA) ala Ci
Ragone n. 57
attore
E
Controparte_1 contumace
Controparte_2 - contumace
convenuti - Avente ad oggetto: risarcimento danni a verbale di locazione.
Conclusioni: come da conclusi rese all'udienza del 15 Ottobre 2025 e da precedenti scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod.
proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, comma primo, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 447bis cod. proc. civ. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il Sig. Parte_1 deduceva: a) di avere concesso in locazione, con contratto ad uso abitativo dell'1 Giugno 2019, registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno il 26
Giugno 2019, alla serie 3T n.5441, per anni tre, alla sig.ra Controparte_1 , l'appartamento di sua proprietà ubicato in Salerno, al Viale degli Olmi n.14, piano primo, numero int. 1, della consistenza catastale di vani sette, con pertinenziale locale cantina in piano terra e locale garage di mq. 18,00,
sempre al piano terra, come riportato in C.F. di Salerno al fol.22 n.143 sub. 14 Z.C. 2 cat. A/2 cl. VII
vani 7 R.C. € 1.211,09; fol.22 n.1434 sub.12 Z.C. 2 cat. C/6 cl. VI mq. 18 RC € 143,16; b) che il canone di locazione era concordato in 1.000,00 mensili, con deposito cauzionale di € 2.000,00; c)
che, con scrittura dell'1 Giugno 2019, prestava garanzia per l'esatta esecuzione Controparte_2
degli obblighi contrattuali assunti dalla conduttrice sino al valore di € 40.000,00; d) che, con lettera raccomandata ricevuta dal sig. Pt_1 il 29 aprile 2022 e da questi prontamente riscontrata, la conduttrice comunicava il recesso dal contratto per la data del 31 Ottobre 2022; e) che, con mail dell'8 Giugno 2022, la conduttrice proponeva di anticipare il rilascio dell'immobile al 15 giugno
2022; f) che, con messaggio dell'8 Giugno 2022, il proprietario accettava il rilascio anticipato proposto dalla conduttrice e la convocava nell'immobile locato per il 15 giugno 2022, ore 17,00, per effettuare la ricognizione dei luoghi e procedere alla restituzione delle chiavi e del deposito cauzionale;
g) che il 12 Giugno 2022, l'attore, recatosi presso l'immobile locato insieme al tecnico di Salerno, non rinveniva né la conduttrice né altra persona dalla stessa geom. Controparte_3
delegata, le porte di ingresso dell'appartamento e dei locali cantina e garage socchiuse e gli interni completamente liberi da cose e persone, riscontrando altresì danni;
h) che la conduttrice non restituiva le chiavi dell'immobile né il comando elettronico di accesso al locale garage, omettendo inoltre di corrispondere il canone di locazione per il mese di maggio 2022 e per i primi quindici giorni di giugno
2022 per un ammontare complessivo di € 1.500,00, nonché gli oneri condominiali di sua spettanza per la somma complessiva di € 203,74; i) che il locatore provvedeva alla sostituzione dei pezzi igienici gravemente danneggiati, sostenendo un costo di € 622,20 per l'acquisto ed il montaggio,
nonché ad eseguire un intervento di manutenzione straordinaria del pavimento del terrazzo, per la spesa di € 1.000,00; 1) che il locatore tratteneva il deposito cauzionale di € 2.000,00, residuando l'importo di € 1.434,67 a fronte degli esborsi sostenuti e dei canoni ed oneri impagati ammontanti ad
€ 3.434,67.
Conseguentemente conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la conduttrice Controparte_1 ed il
Controparte_2 al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio credito nei loro confronti garante condannandoli solidalmente a corrispondere l'importo residuo di € 1.411,14 autorizzandolo a trattenere il deposito cauzionale di € 2.000,00 versato dalla conduttrice all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione.
Ritualmente instaurato il contradittorio, non si costituivano i convenuti.
All'udienza di discussione del 15 Ottobre 2025, la causa, istruita mediante espletamento di prova testimoniale, era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
La domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Risultano documentalmente provati sia il rapporto di locazione intercorrente fra le parti e la garanzia prestata dal Controparte_2 che la comunicazione di recesso della conduttrice ed il messaggio di
,Controparte_3 escusso all'udienza del rilascio anticipato al 15 Giugno 2022. Il teste Geometra ore 17,00, presso l'immobile locato alla CP_1, non rinvenendo la conduttrice né altra persona dalla stessa delegata. Dichiarava altresì di aver trovato le porte di ingresso dell'appartamento e dei locali cantina e garage socchiuse e gli interni completamente liberi da cose e persone e che, ispezionato l'appartamento, poteva verificare unitamente al ricorrente i gravi danni arrecati nel locale bagno e sul terrazzo a livello.
Orbene, le somme documentalmente provate occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi e la sostituzione delle chiavi e del comando elettronico del garage non restituite dalla conduttrice ammontano ad € 710,60.
La conduttrice si è resa altresì inadempiente all'obbligo di corresponsione dei canoni di locazione concernenti le mensilità di Maggio e metà Giugno 2022 per un ammontare complessivo di € 1.500,00,
nonché degli oneri condominiali di sua spettanza per la somma complessiva di € 203,74. E dunque complessivamente € 1.703,74.
E dunque complessivamente il debito ammonta ad € 2.414,34.
Va dunque accolta la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore autorizzandosi lo stesso a trattenere il deposito cauzionale versato dalla conduttrice ammontante ad € 2.000,00, e condannandosi la sola convenuta Controparte_1 al versamento della residua somma di € 414,34
Controparte_2 non si estende ai danni ma copre il solo(posto che la garanzia prestata dal inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali)..
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma
1, cod. proc. civ., con condanna della convenuta Controparte_1 al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte attrice, determinai d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 Agosto 2022 (scaglione di riferimento da € 1.101,00 ad € 5.200,00 - parametri medi
- Fase di studio € 425,00; Fase introduttiva € 425,00; Fase istruttoria € 851,00; Fase decisionale €
851,00, totali € 2.552,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno - prima sezione civile -- in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7144/2023 R.G. - udito il procuratore di parte attrice -, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
sono debitori in solido nei 1) ACCERTA E DICHIARA che Controparte_1 e Controparte_2
della complessiva somma di € 1.703,74 a titolo di canoni di confronti del ricorrente Parte_1
locazione insoluti ed oneri condominiali derivanti dal contratto di locazione ad uso abitativo dell'1
Giugno 2019;
2) AUTORIZZA il ricorrente Parte_1 a trattenere il deposito cauzionale di € 2.000,00 versato dalla conduttrice all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione ad uso abitativo dell'1 Giugno
2019;
3) CONDANNA la resistente Controparte_1 al pagamento nei confronti del ricorrente Pt_1
[...] a titolo di risarcimento danni, della somma di € 414,34 residuata all'esito della compensazione con la somma di € 2.000,00 versata a titolo di cauzione;
4) CONDANNA la resistente Controparte_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 2.702,42, di cui € 150,42 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze di avvocato, oltre Iva e Cassa come per legge nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Riserva gg. 30 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 15 Ottobre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 Marzo 2024, ha confermato di essersi recato unitamente all'attore, in data 15 Giugno 2022, alle