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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6519/2022 R.G.A.C.
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6519/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA L. STURZO 36 95131 C.F._1
CATANIA(CT), presso lo studio dell'avv. BATTIATO LEONARDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA CALAMATTA 1 CATANIA, lo C.F._2
studio dell'avv. MANNINO SIMONA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente, chiedendo pronunciarsi sulla scorta dell'accordo ed alle condizioni concordate tra le parti, sottoscritte e depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Aveni e hanno contratto matrimonio in Taormina (ME) il Parte_1 Controparte_1
30.06.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Taormina (ME), dell'anno 2014, parte II, serie A, atto n. 61.
Dalla coppia è nato il figlio in data 18.12.2016. Persona_1
Con ricorso depositato il 10.05.2022, ha chiesto la pronuncia di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre nella casa coniugale, la regolamentazione degli incontri padre e figlio e di porre a proprio carico l'onere di versare un contributo al mantenimento del figlio di euro 350,00 mensili rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegno unico come per legge.
In data 29.08.2022 si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposta a quanto esposto da parte attrice circa la misura del mantenimento per il figlio.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del
13.09.2022 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, indi, la causa è
transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 28.05.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto da entrambi il 26.05.2025 e già
telematicamente depositato, in ordine alle condizioni di divorzio e quindi hanno precisato congiuntamente le conclusioni, formulando le seguenti richieste:
2 “1. Disporre l'affido del minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso la madre nella casa coniugale sita in Gravina di Catania via Vecchia San Giovanni 27
che rimane definitivamente assegnata alla sig.ra CP_1
2. il Sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra che accetta, l'importo mensile di Pt_1 CP_1
originari € 350,00 (che a oggi, tuttavia, ammonta ad € 406,13 con applicazione
dell'aggiornamento ISTAT), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da Per_1
versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente e
in modo automatico secondo la variazione dell'indice ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.
3. Il sig. rinuncia espressamente alla propria quota del 50% dell'Assegno Unico e quindi Pt_1
accetta che l'Assegno Unico Universale sarà richiesto e percepito, con effetto dalla
pubblicazione della sentenza, nella misura del 100%, dalla Sig.ra . Controparte_1
4. Il sig. rinuncia espressamente alla domanda di restituzione del 50% dell'assegno unico Pt_1
percepito dalla sig.ra CP_1
5. La sig.ra conseguentemente rinuncia alla domanda spiegata in via riconvenzionale CP_1
subordinata dell'aumento del contributo di mantenimento in favore del figlio Per_1
6. spese extra assegno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% per la cui in-
dividuazione e per la relativa disciplina si richiamano integralmente le linee guida rilasciate
dal Tribunale di Catania in data 25.07.2018.
7. I rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e
sanitarie relative al figlio saranno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della
loro partecipazione alle spese extra assegno.
8. Il signor potrà tenere con sé il figlio fatti salvi diversi ed eventuali accordi Pt_1 Per_1
intervenuti tra i genitori, un pomeriggio infrasettimanale ricadente nella giornata di venerdì
dalle ore 13 alle ore 20. Detta giornata potrà essere sostituita dal sig. Aveni in caso di
impedimento per ragioni lavorative previo preavviso entro la giornata del lunedì. Fatti sempre
salvi diversi ed eventuali accordi intervenuti tra i genitori il sig. potrà tenere con sé il Pt_1
figlio Per_1
3 - a settimane alterne dalle ore 13 del sabato alle ore 20 della domenica;
- per 7 giorni durante le festività natalizie da coincidere, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 e
l'anno successivo dal 31.12 al 06.01;
- per 3 giorni durante le festività pasquali da coincidere, ad anni alter- ni, un giorno con la
domenica di Pasqua e l'anno successivo con il Lunedì dell'Angelo;
- per il periodo estivo, da concordare entro il 10 giugno di ciascun anno, per due settimane da
suddividere in due periodi con una settimana ricadente nel mese di luglio e una ricadente nel
mese di agosto e per l'effetto, in tali periodi, sarà sospeso il diritto di visita del genitore
collocatario. Uguale periodo per le vacanze estive spetterà alla sig.ra e per l'effetto, in CP_1
tale periodo, sarà sospeso il diritto di visita del genitore non collocatario;
9. La sig.ra rinuncia alla corresponsione dell'assegno periodico mensile in suo favore. CP_1
10. Spese di lite da compensarsi tra le parti.”
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 28/05/2025, sulla scorta delle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia delle parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
_____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2
lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più
di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data 08.04.2021 nella procedura di separazione definita con sentenza n. 3426/21 del 9/7/2021.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei
4 coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898
cit.).
Rileva il Collegio che le condizioni concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto non si pongono in contrasto con diritti indisponibili e appaiono adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n.
154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico,
le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
sicché tali condizioni vanno integralmente recepite.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 6519/2022, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taormina (ME) il
30.06.2014 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Taormina (ME) dell'anno 2014, parte II, serie A, atto n. 61;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la Persona_1
madre nella casa coniugale che resta assegnata alla stessa;
3) autorizza il padre a incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo tempi e Per_1
modalità indicati in parte motiva;
4) onera di versare quale contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
la somma di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, con fruizione dell'A.U. come da accordo trascritto in parte motiva;
5) compensa le spese di giudizio;
5 ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile il 6.6.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
6
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6519/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA L. STURZO 36 95131 C.F._1
CATANIA(CT), presso lo studio dell'avv. BATTIATO LEONARDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA CALAMATTA 1 CATANIA, lo C.F._2
studio dell'avv. MANNINO SIMONA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente, chiedendo pronunciarsi sulla scorta dell'accordo ed alle condizioni concordate tra le parti, sottoscritte e depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Aveni e hanno contratto matrimonio in Taormina (ME) il Parte_1 Controparte_1
30.06.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Taormina (ME), dell'anno 2014, parte II, serie A, atto n. 61.
Dalla coppia è nato il figlio in data 18.12.2016. Persona_1
Con ricorso depositato il 10.05.2022, ha chiesto la pronuncia di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre nella casa coniugale, la regolamentazione degli incontri padre e figlio e di porre a proprio carico l'onere di versare un contributo al mantenimento del figlio di euro 350,00 mensili rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegno unico come per legge.
In data 29.08.2022 si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposta a quanto esposto da parte attrice circa la misura del mantenimento per il figlio.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del
13.09.2022 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, indi, la causa è
transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 28.05.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto da entrambi il 26.05.2025 e già
telematicamente depositato, in ordine alle condizioni di divorzio e quindi hanno precisato congiuntamente le conclusioni, formulando le seguenti richieste:
2 “1. Disporre l'affido del minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso la madre nella casa coniugale sita in Gravina di Catania via Vecchia San Giovanni 27
che rimane definitivamente assegnata alla sig.ra CP_1
2. il Sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra che accetta, l'importo mensile di Pt_1 CP_1
originari € 350,00 (che a oggi, tuttavia, ammonta ad € 406,13 con applicazione
dell'aggiornamento ISTAT), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da Per_1
versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente e
in modo automatico secondo la variazione dell'indice ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.
3. Il sig. rinuncia espressamente alla propria quota del 50% dell'Assegno Unico e quindi Pt_1
accetta che l'Assegno Unico Universale sarà richiesto e percepito, con effetto dalla
pubblicazione della sentenza, nella misura del 100%, dalla Sig.ra . Controparte_1
4. Il sig. rinuncia espressamente alla domanda di restituzione del 50% dell'assegno unico Pt_1
percepito dalla sig.ra CP_1
5. La sig.ra conseguentemente rinuncia alla domanda spiegata in via riconvenzionale CP_1
subordinata dell'aumento del contributo di mantenimento in favore del figlio Per_1
6. spese extra assegno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% per la cui in-
dividuazione e per la relativa disciplina si richiamano integralmente le linee guida rilasciate
dal Tribunale di Catania in data 25.07.2018.
7. I rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e
sanitarie relative al figlio saranno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della
loro partecipazione alle spese extra assegno.
8. Il signor potrà tenere con sé il figlio fatti salvi diversi ed eventuali accordi Pt_1 Per_1
intervenuti tra i genitori, un pomeriggio infrasettimanale ricadente nella giornata di venerdì
dalle ore 13 alle ore 20. Detta giornata potrà essere sostituita dal sig. Aveni in caso di
impedimento per ragioni lavorative previo preavviso entro la giornata del lunedì. Fatti sempre
salvi diversi ed eventuali accordi intervenuti tra i genitori il sig. potrà tenere con sé il Pt_1
figlio Per_1
3 - a settimane alterne dalle ore 13 del sabato alle ore 20 della domenica;
- per 7 giorni durante le festività natalizie da coincidere, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 e
l'anno successivo dal 31.12 al 06.01;
- per 3 giorni durante le festività pasquali da coincidere, ad anni alter- ni, un giorno con la
domenica di Pasqua e l'anno successivo con il Lunedì dell'Angelo;
- per il periodo estivo, da concordare entro il 10 giugno di ciascun anno, per due settimane da
suddividere in due periodi con una settimana ricadente nel mese di luglio e una ricadente nel
mese di agosto e per l'effetto, in tali periodi, sarà sospeso il diritto di visita del genitore
collocatario. Uguale periodo per le vacanze estive spetterà alla sig.ra e per l'effetto, in CP_1
tale periodo, sarà sospeso il diritto di visita del genitore non collocatario;
9. La sig.ra rinuncia alla corresponsione dell'assegno periodico mensile in suo favore. CP_1
10. Spese di lite da compensarsi tra le parti.”
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 28/05/2025, sulla scorta delle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia delle parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
_____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2
lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più
di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data 08.04.2021 nella procedura di separazione definita con sentenza n. 3426/21 del 9/7/2021.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei
4 coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898
cit.).
Rileva il Collegio che le condizioni concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto non si pongono in contrasto con diritti indisponibili e appaiono adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n.
154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico,
le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
sicché tali condizioni vanno integralmente recepite.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 6519/2022, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taormina (ME) il
30.06.2014 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Taormina (ME) dell'anno 2014, parte II, serie A, atto n. 61;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la Persona_1
madre nella casa coniugale che resta assegnata alla stessa;
3) autorizza il padre a incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo tempi e Per_1
modalità indicati in parte motiva;
4) onera di versare quale contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
la somma di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, con fruizione dell'A.U. come da accordo trascritto in parte motiva;
5) compensa le spese di giudizio;
5 ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile il 6.6.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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