CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 999/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 26.05.2022, al n. 999 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 921/2021 del Tribunale di EN, emessa e pubblicata in data 27.11.2021, nell'ambito del procedimento n. 1410/2015
R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore Sig. rappresentata e difesa, anche Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Cristina Fanetti (c.f. ) e Federico C.F._1
CA (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, C.F._2 sito in Roma Via Salaria n. 58, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante e Presidente del CdA pro-tempore Dott. , rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Sandro Barcali (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio, sito in Firenze, via Pellicceria n. 8, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.
1 921/2021, pubblicata il 27 novembre 2021 a definizione del giudizio inter partes R.G.
1410/2015, annullare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato che 1) per il mutuo del 24.06.2003 stipulato ex art. 38 e ss. D. Lgs. 385/1993 a rogito del Notaio di Per_1
EN (rep. 179281 e Racc. 6889) tra la ed Controparte_1 [...] gli interessi compensativi non devono essere sommati agli interessi Controparte_3 moratori e che la verifica del tasso soglia moratorio deve essere effettuata prendendo
a riferimenti i TEGM indicati nel D.M. 25 marzo 2003 aumentati della metà con
l'aggiunta di un ulteriore 2,1 percentuale. Per l'effetto, stabilire che i tassi moratori previsti ed applicati alle rate scadute e non pagate di tale mutuo superano il tasso soglia moratorio come indicato nella CTU del dott. del 18.06.2018e sostituire Per_2 detti interessi moratori con gli interessi legali all'epoca vigenti, per i motivi dedotti in narrativa, con obbligo di conguaglio fra le parti;
2) per il mutuo del 15.03.2006, stipulato sempre fra le stesse parti, annullare la parte di sentenza impugnata lì dove stabilisce che gli interessi di mora convenuti non devono essere annullati benché sopra soglia, perché quelli effettivamente applicati sono risultati inferiori (come da CTU del dott. del 18.06.2018) e stabilire che gli interessi moratori convenuti sono illegittimi Per_2 per violazione dell'art. 1815, 2^ comma cod. civ. e sostituire tali interessi con gli interessi legali all'epoca in vigore, per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto ricalcolare tutti gli interessi sulle rate scadute e non pagate, con obbligo di conguaglio fra le parti. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari”; per l'appellata, “l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, voglia: - preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.; - nel merito, respingere l'appello proposto dalla e tutte le domande da essa formulate in quanto Parte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di EN sentenza n. 921/2021 del 25/11/2021 depositata in data 27/11/2021. Con vittoria delle spese anche del giudizio di secondo grado.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. promuoveva esecuzione immobiliare Parte_2
R.G.E. n. 113/2013 nei confronti di in forza Parte_1 di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15 marzo 2006, per un importo di € 200.000,00, garantito da ipoteca e da fideiussione personale prestata da Pt_1
e Parte_3
2 A seguito dell'inadempimento della mutuataria, la dichiarava la decadenza dal CP_1 beneficio del termine e notificava atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare, instaurando così la detta procedura esecutiva.
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., la società e il fideiussore Parte_1 Parte_1 proponevano opposizione all'esecuzione, deducendo la nullità del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi pattuiti, sia corrispettivi che moratori, e chiedendo la rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del solo tasso legale.
In via subordinata, veniva eccepita la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso effettivamente applicato, nonché l'illegittimità della procedura esecutiva per insussistenza della morosità al momento della notifica dell'atto di precetto. Veniva altresì richiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione alla Centrale
Rischi e dalla trascrizione del pignoramento. Stesse valutazioni e richieste venivano svolte con riferimento al finanziamento del 24 giugno 2003.
Si costituiva la eccependo la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva di e, nel merito, l'infondatezza delle richieste. Evidenziava, Parte_1 infatti, la legittimità della clausola sugli interessi moratori, parametrata al tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, e la correttezza dell'applicazione degli interessi pattuiti. Riteneva altresì infondata la pretesa compensazione con presunti crediti derivanti da un precedente mutuo del 2003, già estinto. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di EN, con sentenza n. 921/2021, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da per difetto di legittimazione attiva, Parte_1 rigettava l'opposizione proposta da e le domande Parte_1 risarcitorie in essa contenute, condannando parte attrice alla refusione delle spese legali alla convenuta.
II. Avverso detta sentenza, proponeva appello sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
1) Contratto del 2003
Con il primo motivo di appello, la società appellante censurava la sentenza del
Tribunale di EN nella parte in cui aveva escluso l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo stipulato in data 24 giugno 2003.
Secondo la prospettazione di il giudice di prime cure aveva erroneamente Parte_1 ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia previsto dalla L.
108/1996, non fosse necessario sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi.
Tale impostazione, a giudizio dell'appellante, si poneva in contrasto con la lettera della legge e con la giurisprudenza di legittimità.
3 In particolare, l'appellante richiamava l'art. 1, comma 1, del D.L. 394/2000, convertito nella L. 24/2001, secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento”, sottolineando come la locuzione “a qualunque titolo” è stata interpretata dalla Corte Costituzionale
(sent. n. 29/2002) come comprensiva anche degli interessi moratori, i quali, pertanto, devono essere inclusi nel calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) ai fini della verifica dell'usurarietà; lo stesso Tribunale di EN, con sentenza n. 950/2017, emessa in altro giudizio tra le stesse parti, aveva accolto siffatto ragionamento, dichiarando che la valutazione dell'usurarietà dovesse avvenire sommando interessi corrispettivi e moratori.
L'appellante contestava il criterio utilizzato dal CTU e recepito dal Tribunale per la determinazione del tasso soglia applicabile agli interessi moratori.
In particolare, censurava il ricorso al coefficiente di maggiorazione del 2,1%, desunto dal D.M. 25 marzo 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, secondo la difesa, non costituiva una soglia legale, bensì un dato statistico privo di valore normativo, rilevato “a fini conoscitivi” e riferito a una media campionaria delle maggiorazioni contrattuali praticate dalle banche;
l'applicazione di tale coefficiente avrebbe avuto l'effetto di innalzare artificialmente la soglia di liceità, rendendo leciti tassi che, altrimenti, sarebbero risultati usurari.
Secondo il Tribunale avrebbe dovuto attenersi al criterio previsto dall'art. Parte_1
1 del D.M. del 25 marzo 2003, che impone di aumentare della metà il TEGM rilevato trimestralmente per la categoria di operazioni corrispondente;
nessun'altra maggiorazione, né tantomeno quella del 2,1%, sarebbe stata legittimamente applicabile. L'appellante sosteneva pertanto che, ove si fosse adottato il corretto parametro normativo, il tasso moratorio pattuito nel contratto del 2003 avrebbe superato la soglia di usura, con conseguente nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
Alla luce di tali considerazioni, chiedeva che la Corte d'Appello dichiarasse Parte_1 la nullità della clausola relativa agli interessi moratori contenuta nel contratto di mutuo del 24.06.2003, sostituendo il tasso convenuto con il tasso legale e disponendo la rideterminazione dei rapporti economici tra le parti, con eventuale conguaglio a favore della società appellante.
2) Contratto del 2006
Con il secondo motivo di appello, contestava la decisione del Tribunale Parte_1 nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante il superamento del tasso soglia da parte
4 degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15 marzo 2006. Secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di primo grado aveva erroneamente attribuito rilievo esclusivo al tasso effettivamente applicato dalla banca in sede di esecuzione, trascurando che la norma di riferimento – l'art. 1815, comma 2, c.c. – sanziona la pattuizione di interessi usurari, indipendentemente dalla loro concreta applicazione.
L'appellante richiamava, a sostegno della propria tesi, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 29/2002, che ha confermato la legittimità della norma interpretativa contenuta nella L. 24/2001, secondo cui la verifica dell'usurarietà deve essere effettuata al momento della stipulazione del contratto, e non in base al tasso effettivamente praticato nel corso del rapporto.
Sottolineava come nel caso di specie, nonostante la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado avesse accertato che il tasso moratorio pattuito nel contratto del 2006 risultava superiore alla soglia di usura vigente al momento della stipula, il
Tribunale aveva ritenuto la clausola valida, valorizzando il fatto che la banca, in sede di esecuzione, avesse applicato un tasso inferiore, così adottando un'impostazione in aperto contrasto con il dettato normativo e con l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
Alla luce di ciò domandava alla Corte d'Appello di riformare la sentenza impugnata, dichiarando la nullità della clausola sugli interessi moratori per violazione della normativa antiusura e disponendo la rideterminazione dei rapporti economici tra le parti sulla base del tasso legale.
III. In data 26 maggio 2022, si costituiva la quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., evidenziando come le doglianze dell'appellante fossero già state ampiamente esaminate e rigettate in primo grado, nonché in sede cautelare e di reclamo.
Nel merito, la rilevava l'infondatezza delle doglianze avversarie. CP_1
In primo luogo, contestava l'assunto secondo cui, ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di mutuo, si dovessero sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori. A detta dell'appellata, tale impostazione si fondava su un equivoco concettuale, poiché i due tipi di interesse avevano natura e funzione differenti: i corrispettivi costituivano la remunerazione del capitale prestato, mentre i moratori avevano carattere risarcitorio e trovavano applicazione solo in caso di inadempimento, pertanto, dovevano essere applicati in via alternativa e non cumulativa.
5 La evidenziava inoltre che, anche nel caso in cui l'interesse di mora fosse stato CP_1 calcolato sull'intera rata scaduta – comprensiva di una quota di interesse corrispettivo – non si sarebbe comunque verificata una sommatoria, poiché la rata risultava interamente capitalizzata. A sostegno di tale tesi, la richiamava la CP_1 normativa di settore e la giurisprudenza consolidata, inclusa la pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19597/2020, che aveva escluso la possibilità di raffrontare il tasso moratorio con la soglia prevista per i corrispettivi, in assenza di dati omogenei.
Precisava che la sentenza del Tribunale di EN n. 950/2017 richiamata da controparte era stata poi riformata dalla Corte d'Appello di Firenze, con condanna alle spese a carico del con la sentenza n. 566/22 del 23.02.2021 depositata Pt_1 il 10.03.2021, che ha smentito le affermazioni del primo giudice riportate da controparte nell'appello affermando che “La Corte ritiene che per stabilire la soglia del tasso usurario di mora non vadano sommati gli interessi corrispettivi e quelli moratori;
mentre i primi rappresentano l'aspetto fisiologico del finanziamento come remunerazione della banca per la dazione di denaro, quelli moratori hanno carattere risarcitorio, sorgono e si applicano in conseguenza dell'inadempimento del debitore. Si tratta di figure disomogenee, aventi fondamento e disciplina diverse anche se previsti nello stesso titolo”.
Sotto altro profilo, la sottolineava che la clausola contrattuale relativa agli CP_1 interessi di mora non era di per sé usuraria, in quanto prevedeva un tasso pari alla soglia di legittimità vigente per gli interessi corrispettivi, come stabilito dalla legge.
Deduceva, dunque, che, anche qualora si fosse verificato un superamento della soglia in sede di applicazione concreta, ciò non avrebbe comportato la nullità della clausola, ma soltanto la necessità di ricondurre il tasso entro i limiti di legge, senza incidere sulla debenza degli interessi corrispettivi.
La contestava altresì la pretesa dell'appellante di ottenere la restituzione degli CP_1 interessi versati o la sostituzione degli interessi moratori con quelli legali, ritenendo che tali richieste fossero infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, osservava che i tassi pattuiti risultavano ampiamente al di sotto della soglia d'usura, anche considerando eventuali spese accessorie, e che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado aveva confermato la legittimità dei tassi applicati, sia per il mutuo del 2006 che per quello del 2003.
In merito al mutuo del 2006 – a suo dire unico contratto rilevante ai fini dell'azione esecutiva – la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato che gli interessi corrispettivi pattuiti non superavano la soglia d'usura, che il tasso applicato era
6 determinato e determinabile, e che non risultava alcuna applicazione di tassi superiori a quelli convenuti. Anche il tasso di mora concretamente applicato risultava sempre inferiore alla soglia fissata dai decreti ministeriali. L'unico rilievo teorico, relativo all'utilizzo di una base di calcolo annua di 360 giorni – che a detta del CTU porterebbe alla determinazione di interessi superiori al tasso soglia - veniva ritenuto errato ma prima ancora irrilevante da parte appellata, in quanto non si traduceva in un effettivo superamento della soglia in sede applicativa.
Con riferimento al mutuo del 2003, la eccepiva l'irrilevanza delle contestazioni CP_1 sollevate, trattandosi di un rapporto ormai estinto e non oggetto dell'azione esecutiva impugnata. Sottolineava che, anche qualora si fosse ipotizzato un credito restitutorio in favore della lo stesso non sarebbe stato opponibile in compensazione, Parte_1 mancando i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, e risultando comunque di importo irrisorio rispetto al credito azionato.
Alla luce di tali considerazioni, la chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
IV. Con ordinanza del 19.03.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza sollevata dalla parte appellata: il fatto che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III,
15.04.2019 n. 10422).
Nel merito, l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, riguardante il contratto di mutuo stipulato in data 24 giugno
2003, si osserva che il Tribunale ha correttamente escluso la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia usurario, stante la loro diversità: se quelli corrispettivi costituiscono, appunto, il corrispettivo per la messa a disposizione di una somma di denaro con funzione remuneratoria, gli interessi moratori, invece, perseguono la diversa funzione di
7 risarcimento del danno subìto dal creditore per il ritardato pagamento in conseguenza della mancata disponibilità del capitale alla scadenza pattuita.
Tale impostazione risulta ancor più corretta considerando l'intervento delle Sezioni
Unite che, con la sentenza n. 19597 del 2020, hanno risolto il contrasto relativo alla cumulabilità o meno degli interessi di mora a quelli corrispettivi per la verifica dell'usurarietà nel senso dell'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori.
Oggi, risulta dunque pacifico che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, (ud. 19/03/2024, dep. 08/04/2024), n. 9201).
Conseguentemente, posto che, anche se non mediante sommatoria a quelli corrispettivi, gli interessi di mora devono essere considerati ai fini della valutazione del tasso usurario, per la determinazione della eventuale usurarietà è necessario confrontare il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse di mora, come ab origine pattuiti, con i rispettivi tassi soglia individuati con decreto ministeriale per il periodo di riferimento aumentati della maggiorazione prevista.
A tal proposito, le Sezioni Unite, nella sentenza sopra citata, hanno chiarito che, nel caso in cui i decreti ministeriali di riferimento contengano anche la rilevazione del tasso di mora medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, anche se indicato in modo separato dal TEGM, di questo tasso di mora si dovrà tenere conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori. Ove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, ai fini dell'individuazione del tasso soglia per la verifica di usurarietà del TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, resterà il termine di confronto rappresentato dal TEGM così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si legge nella pronuncia che, in questo caso, “sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia
8 usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato”.
Ebbene, atteso che il suddetto contratto di mutuo chirografario è stato stipulato in data 24 giugno 2003, per stabilire il tasso soglia oltre il quale è possibile parlare di usura, nel caso di specie è necessario fare riferimento al decreto ministeriale trimestrale emesso dal Ministero del Tesoro nel periodo di riferimento, dunque al decreto del Ministero dell'Economia del 25 marzo 2003, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 2003.
In tale periodo, secondo la tabella allegata al D.M. suddetto, per la categoria degli
“anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche”
(nella quale rientrano i prestiti personali), il TEGM era del 6,26 %; ai sensi dell'art. 2 del D.M., inoltre, il tasso medio rilevato doveva essere aumentato della metà, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96; infine, il tasso effettivo globale medio doveva essere aumentato mediante la maggiorazione media degli interessi moratori che all'art. 3 comma 4 del suddetto decreto era “…mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Chiarito ciò, il tasso soglia usurario per gli interessi di mora (determinato considerando il sopra citato incrementato del 2,10% e maggiorato del 50%) per CP_4 le operazioni bancarie sopradette era pari a: (tasso medio + 2,10) x 1,50 = (6,26 +
2,10) x 1,50 = 12,54%.
Il tasso soglia, opportunamente rideterminato, va ora raffrontato agli interessi moratori previsti nel contratto in questione. Nello specifico:
- il tasso di mora per il periodo di preammortamento (calcolato, ai sensi dell'art. 4 del contratto, applicando la maggiorazione di 5 punti percentuali al tasso degli interessi corrispettivi - pari a 2,9068 euro - previsto per il periodo di preammortamento) era pari al 7,9068%;
- il tasso di mora per la prima rata di ammortamento (calcolato, ai sensi dell'art. 4 del contratto, applicando la maggiorazione di 5 punti percentuali al tasso degli interessi corrispettivi – pari a 3,0584% - previsto per la prima rata di ammortamento) era pari al 8,0584%.
Ebbene, stante l'evidente inferiorità dei tassi moratori rispetto al tasso soglia usurario, gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo del 2003 risultano leciti e la sentenza, pertanto, dovrà essere confermata sul punto.
Medesime considerazioni valgono anche per il contratto di mutuo stipulato il 15 marzo 2006.
9 In tal caso, per la determinazione del tasso soglia usurario, va preso in considerazione il tasso soglia della categoria “mutui ipotecari a tasso variabile” del I° trimestre 2006.
In detto periodo, secondo la tabella allegata al D.M. del 21/06/2006 del Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2006, per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile, il TEGM era del 3,85%; ai sensi dell'art. 2 del D.M., inoltre, il tasso medio rilevato doveva essere aumentato della metà, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96; infine, il tasso effettivo globale medio doveva essere aumentato mediante la maggiorazione media degli interessi moratori che all'art. 3, comma 4, del suddetto decreto era “pari a 2,1 punti percentuali”.
Chiarito ciò, il tasso soglia usurario per gli interessi di mora (determinato considerando il sopra citato incrementato del 2,10% e maggiorato del 50%) per CP_4 le operazioni sopradette era pari a: (tasso medio + 2,10) x 1,50 = (3,85 + 2,10) x 1,50
- 8,925%.
Individuato il corretto tasso usurario, esso va raffrontato al tasso previsto nel contratto in questione.
Ebbene, l'art. 4 del contratto prevede che “il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 10 aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al
30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano del Cambi e dalla Banca
d'Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 marzo
1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente pari al 5,755%
(cinque virgola settecentocinquantacinque per cento) annuo”.
Risulta pertanto evidente a questa Corte che la soglia di legittimità cui il tasso moratorio fa riferimento nel contratto è la stessa prevista per gli interessi corrispettivi, senza la maggiorazione statistica del 2,1%, considerando la quale la soglia che ne risulterebbe per i moratori non sarebbe superata.
Ad ogni modo, richiamando ancora la sentenza n. 19597/2020 delle SS.UU. della
Corte di Cassazione, si rileva che: “Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”.
10 Nel caso di specie, come correttamente esplicato dal CTU, quel superamento in sede di applicazione non c'è mai stato, così non concretizzandosi alcun profilo di illegittimità.
Alla luce di tutto quanto esposto, anche il secondo motivo d'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in complessivi €. 4.997,00 (di cui €. 1.489,00 per fase di studio della controversia, €. 956,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 2.552,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione di valore che va da 52.001 a 260.000 euro.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
921/2021 del Tribunale di EN;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in €. 4.997,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 8.10.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 26.05.2022, al n. 999 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 921/2021 del Tribunale di EN, emessa e pubblicata in data 27.11.2021, nell'ambito del procedimento n. 1410/2015
R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore Sig. rappresentata e difesa, anche Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Cristina Fanetti (c.f. ) e Federico C.F._1
CA (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, C.F._2 sito in Roma Via Salaria n. 58, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante e Presidente del CdA pro-tempore Dott. , rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Sandro Barcali (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio, sito in Firenze, via Pellicceria n. 8, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.
1 921/2021, pubblicata il 27 novembre 2021 a definizione del giudizio inter partes R.G.
1410/2015, annullare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato che 1) per il mutuo del 24.06.2003 stipulato ex art. 38 e ss. D. Lgs. 385/1993 a rogito del Notaio di Per_1
EN (rep. 179281 e Racc. 6889) tra la ed Controparte_1 [...] gli interessi compensativi non devono essere sommati agli interessi Controparte_3 moratori e che la verifica del tasso soglia moratorio deve essere effettuata prendendo
a riferimenti i TEGM indicati nel D.M. 25 marzo 2003 aumentati della metà con
l'aggiunta di un ulteriore 2,1 percentuale. Per l'effetto, stabilire che i tassi moratori previsti ed applicati alle rate scadute e non pagate di tale mutuo superano il tasso soglia moratorio come indicato nella CTU del dott. del 18.06.2018e sostituire Per_2 detti interessi moratori con gli interessi legali all'epoca vigenti, per i motivi dedotti in narrativa, con obbligo di conguaglio fra le parti;
2) per il mutuo del 15.03.2006, stipulato sempre fra le stesse parti, annullare la parte di sentenza impugnata lì dove stabilisce che gli interessi di mora convenuti non devono essere annullati benché sopra soglia, perché quelli effettivamente applicati sono risultati inferiori (come da CTU del dott. del 18.06.2018) e stabilire che gli interessi moratori convenuti sono illegittimi Per_2 per violazione dell'art. 1815, 2^ comma cod. civ. e sostituire tali interessi con gli interessi legali all'epoca in vigore, per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto ricalcolare tutti gli interessi sulle rate scadute e non pagate, con obbligo di conguaglio fra le parti. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari”; per l'appellata, “l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, voglia: - preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.; - nel merito, respingere l'appello proposto dalla e tutte le domande da essa formulate in quanto Parte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di EN sentenza n. 921/2021 del 25/11/2021 depositata in data 27/11/2021. Con vittoria delle spese anche del giudizio di secondo grado.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. promuoveva esecuzione immobiliare Parte_2
R.G.E. n. 113/2013 nei confronti di in forza Parte_1 di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15 marzo 2006, per un importo di € 200.000,00, garantito da ipoteca e da fideiussione personale prestata da Pt_1
e Parte_3
2 A seguito dell'inadempimento della mutuataria, la dichiarava la decadenza dal CP_1 beneficio del termine e notificava atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare, instaurando così la detta procedura esecutiva.
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., la società e il fideiussore Parte_1 Parte_1 proponevano opposizione all'esecuzione, deducendo la nullità del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi pattuiti, sia corrispettivi che moratori, e chiedendo la rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del solo tasso legale.
In via subordinata, veniva eccepita la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso effettivamente applicato, nonché l'illegittimità della procedura esecutiva per insussistenza della morosità al momento della notifica dell'atto di precetto. Veniva altresì richiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione alla Centrale
Rischi e dalla trascrizione del pignoramento. Stesse valutazioni e richieste venivano svolte con riferimento al finanziamento del 24 giugno 2003.
Si costituiva la eccependo la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva di e, nel merito, l'infondatezza delle richieste. Evidenziava, Parte_1 infatti, la legittimità della clausola sugli interessi moratori, parametrata al tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, e la correttezza dell'applicazione degli interessi pattuiti. Riteneva altresì infondata la pretesa compensazione con presunti crediti derivanti da un precedente mutuo del 2003, già estinto. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di EN, con sentenza n. 921/2021, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da per difetto di legittimazione attiva, Parte_1 rigettava l'opposizione proposta da e le domande Parte_1 risarcitorie in essa contenute, condannando parte attrice alla refusione delle spese legali alla convenuta.
II. Avverso detta sentenza, proponeva appello sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
1) Contratto del 2003
Con il primo motivo di appello, la società appellante censurava la sentenza del
Tribunale di EN nella parte in cui aveva escluso l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo stipulato in data 24 giugno 2003.
Secondo la prospettazione di il giudice di prime cure aveva erroneamente Parte_1 ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia previsto dalla L.
108/1996, non fosse necessario sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi.
Tale impostazione, a giudizio dell'appellante, si poneva in contrasto con la lettera della legge e con la giurisprudenza di legittimità.
3 In particolare, l'appellante richiamava l'art. 1, comma 1, del D.L. 394/2000, convertito nella L. 24/2001, secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento”, sottolineando come la locuzione “a qualunque titolo” è stata interpretata dalla Corte Costituzionale
(sent. n. 29/2002) come comprensiva anche degli interessi moratori, i quali, pertanto, devono essere inclusi nel calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) ai fini della verifica dell'usurarietà; lo stesso Tribunale di EN, con sentenza n. 950/2017, emessa in altro giudizio tra le stesse parti, aveva accolto siffatto ragionamento, dichiarando che la valutazione dell'usurarietà dovesse avvenire sommando interessi corrispettivi e moratori.
L'appellante contestava il criterio utilizzato dal CTU e recepito dal Tribunale per la determinazione del tasso soglia applicabile agli interessi moratori.
In particolare, censurava il ricorso al coefficiente di maggiorazione del 2,1%, desunto dal D.M. 25 marzo 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, secondo la difesa, non costituiva una soglia legale, bensì un dato statistico privo di valore normativo, rilevato “a fini conoscitivi” e riferito a una media campionaria delle maggiorazioni contrattuali praticate dalle banche;
l'applicazione di tale coefficiente avrebbe avuto l'effetto di innalzare artificialmente la soglia di liceità, rendendo leciti tassi che, altrimenti, sarebbero risultati usurari.
Secondo il Tribunale avrebbe dovuto attenersi al criterio previsto dall'art. Parte_1
1 del D.M. del 25 marzo 2003, che impone di aumentare della metà il TEGM rilevato trimestralmente per la categoria di operazioni corrispondente;
nessun'altra maggiorazione, né tantomeno quella del 2,1%, sarebbe stata legittimamente applicabile. L'appellante sosteneva pertanto che, ove si fosse adottato il corretto parametro normativo, il tasso moratorio pattuito nel contratto del 2003 avrebbe superato la soglia di usura, con conseguente nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
Alla luce di tali considerazioni, chiedeva che la Corte d'Appello dichiarasse Parte_1 la nullità della clausola relativa agli interessi moratori contenuta nel contratto di mutuo del 24.06.2003, sostituendo il tasso convenuto con il tasso legale e disponendo la rideterminazione dei rapporti economici tra le parti, con eventuale conguaglio a favore della società appellante.
2) Contratto del 2006
Con il secondo motivo di appello, contestava la decisione del Tribunale Parte_1 nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante il superamento del tasso soglia da parte
4 degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15 marzo 2006. Secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di primo grado aveva erroneamente attribuito rilievo esclusivo al tasso effettivamente applicato dalla banca in sede di esecuzione, trascurando che la norma di riferimento – l'art. 1815, comma 2, c.c. – sanziona la pattuizione di interessi usurari, indipendentemente dalla loro concreta applicazione.
L'appellante richiamava, a sostegno della propria tesi, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 29/2002, che ha confermato la legittimità della norma interpretativa contenuta nella L. 24/2001, secondo cui la verifica dell'usurarietà deve essere effettuata al momento della stipulazione del contratto, e non in base al tasso effettivamente praticato nel corso del rapporto.
Sottolineava come nel caso di specie, nonostante la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado avesse accertato che il tasso moratorio pattuito nel contratto del 2006 risultava superiore alla soglia di usura vigente al momento della stipula, il
Tribunale aveva ritenuto la clausola valida, valorizzando il fatto che la banca, in sede di esecuzione, avesse applicato un tasso inferiore, così adottando un'impostazione in aperto contrasto con il dettato normativo e con l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
Alla luce di ciò domandava alla Corte d'Appello di riformare la sentenza impugnata, dichiarando la nullità della clausola sugli interessi moratori per violazione della normativa antiusura e disponendo la rideterminazione dei rapporti economici tra le parti sulla base del tasso legale.
III. In data 26 maggio 2022, si costituiva la quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., evidenziando come le doglianze dell'appellante fossero già state ampiamente esaminate e rigettate in primo grado, nonché in sede cautelare e di reclamo.
Nel merito, la rilevava l'infondatezza delle doglianze avversarie. CP_1
In primo luogo, contestava l'assunto secondo cui, ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di mutuo, si dovessero sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori. A detta dell'appellata, tale impostazione si fondava su un equivoco concettuale, poiché i due tipi di interesse avevano natura e funzione differenti: i corrispettivi costituivano la remunerazione del capitale prestato, mentre i moratori avevano carattere risarcitorio e trovavano applicazione solo in caso di inadempimento, pertanto, dovevano essere applicati in via alternativa e non cumulativa.
5 La evidenziava inoltre che, anche nel caso in cui l'interesse di mora fosse stato CP_1 calcolato sull'intera rata scaduta – comprensiva di una quota di interesse corrispettivo – non si sarebbe comunque verificata una sommatoria, poiché la rata risultava interamente capitalizzata. A sostegno di tale tesi, la richiamava la CP_1 normativa di settore e la giurisprudenza consolidata, inclusa la pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19597/2020, che aveva escluso la possibilità di raffrontare il tasso moratorio con la soglia prevista per i corrispettivi, in assenza di dati omogenei.
Precisava che la sentenza del Tribunale di EN n. 950/2017 richiamata da controparte era stata poi riformata dalla Corte d'Appello di Firenze, con condanna alle spese a carico del con la sentenza n. 566/22 del 23.02.2021 depositata Pt_1 il 10.03.2021, che ha smentito le affermazioni del primo giudice riportate da controparte nell'appello affermando che “La Corte ritiene che per stabilire la soglia del tasso usurario di mora non vadano sommati gli interessi corrispettivi e quelli moratori;
mentre i primi rappresentano l'aspetto fisiologico del finanziamento come remunerazione della banca per la dazione di denaro, quelli moratori hanno carattere risarcitorio, sorgono e si applicano in conseguenza dell'inadempimento del debitore. Si tratta di figure disomogenee, aventi fondamento e disciplina diverse anche se previsti nello stesso titolo”.
Sotto altro profilo, la sottolineava che la clausola contrattuale relativa agli CP_1 interessi di mora non era di per sé usuraria, in quanto prevedeva un tasso pari alla soglia di legittimità vigente per gli interessi corrispettivi, come stabilito dalla legge.
Deduceva, dunque, che, anche qualora si fosse verificato un superamento della soglia in sede di applicazione concreta, ciò non avrebbe comportato la nullità della clausola, ma soltanto la necessità di ricondurre il tasso entro i limiti di legge, senza incidere sulla debenza degli interessi corrispettivi.
La contestava altresì la pretesa dell'appellante di ottenere la restituzione degli CP_1 interessi versati o la sostituzione degli interessi moratori con quelli legali, ritenendo che tali richieste fossero infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, osservava che i tassi pattuiti risultavano ampiamente al di sotto della soglia d'usura, anche considerando eventuali spese accessorie, e che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado aveva confermato la legittimità dei tassi applicati, sia per il mutuo del 2006 che per quello del 2003.
In merito al mutuo del 2006 – a suo dire unico contratto rilevante ai fini dell'azione esecutiva – la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato che gli interessi corrispettivi pattuiti non superavano la soglia d'usura, che il tasso applicato era
6 determinato e determinabile, e che non risultava alcuna applicazione di tassi superiori a quelli convenuti. Anche il tasso di mora concretamente applicato risultava sempre inferiore alla soglia fissata dai decreti ministeriali. L'unico rilievo teorico, relativo all'utilizzo di una base di calcolo annua di 360 giorni – che a detta del CTU porterebbe alla determinazione di interessi superiori al tasso soglia - veniva ritenuto errato ma prima ancora irrilevante da parte appellata, in quanto non si traduceva in un effettivo superamento della soglia in sede applicativa.
Con riferimento al mutuo del 2003, la eccepiva l'irrilevanza delle contestazioni CP_1 sollevate, trattandosi di un rapporto ormai estinto e non oggetto dell'azione esecutiva impugnata. Sottolineava che, anche qualora si fosse ipotizzato un credito restitutorio in favore della lo stesso non sarebbe stato opponibile in compensazione, Parte_1 mancando i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, e risultando comunque di importo irrisorio rispetto al credito azionato.
Alla luce di tali considerazioni, la chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
IV. Con ordinanza del 19.03.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza sollevata dalla parte appellata: il fatto che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III,
15.04.2019 n. 10422).
Nel merito, l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, riguardante il contratto di mutuo stipulato in data 24 giugno
2003, si osserva che il Tribunale ha correttamente escluso la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia usurario, stante la loro diversità: se quelli corrispettivi costituiscono, appunto, il corrispettivo per la messa a disposizione di una somma di denaro con funzione remuneratoria, gli interessi moratori, invece, perseguono la diversa funzione di
7 risarcimento del danno subìto dal creditore per il ritardato pagamento in conseguenza della mancata disponibilità del capitale alla scadenza pattuita.
Tale impostazione risulta ancor più corretta considerando l'intervento delle Sezioni
Unite che, con la sentenza n. 19597 del 2020, hanno risolto il contrasto relativo alla cumulabilità o meno degli interessi di mora a quelli corrispettivi per la verifica dell'usurarietà nel senso dell'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori.
Oggi, risulta dunque pacifico che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, (ud. 19/03/2024, dep. 08/04/2024), n. 9201).
Conseguentemente, posto che, anche se non mediante sommatoria a quelli corrispettivi, gli interessi di mora devono essere considerati ai fini della valutazione del tasso usurario, per la determinazione della eventuale usurarietà è necessario confrontare il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse di mora, come ab origine pattuiti, con i rispettivi tassi soglia individuati con decreto ministeriale per il periodo di riferimento aumentati della maggiorazione prevista.
A tal proposito, le Sezioni Unite, nella sentenza sopra citata, hanno chiarito che, nel caso in cui i decreti ministeriali di riferimento contengano anche la rilevazione del tasso di mora medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, anche se indicato in modo separato dal TEGM, di questo tasso di mora si dovrà tenere conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori. Ove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, ai fini dell'individuazione del tasso soglia per la verifica di usurarietà del TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, resterà il termine di confronto rappresentato dal TEGM così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si legge nella pronuncia che, in questo caso, “sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia
8 usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato”.
Ebbene, atteso che il suddetto contratto di mutuo chirografario è stato stipulato in data 24 giugno 2003, per stabilire il tasso soglia oltre il quale è possibile parlare di usura, nel caso di specie è necessario fare riferimento al decreto ministeriale trimestrale emesso dal Ministero del Tesoro nel periodo di riferimento, dunque al decreto del Ministero dell'Economia del 25 marzo 2003, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 2003.
In tale periodo, secondo la tabella allegata al D.M. suddetto, per la categoria degli
“anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche”
(nella quale rientrano i prestiti personali), il TEGM era del 6,26 %; ai sensi dell'art. 2 del D.M., inoltre, il tasso medio rilevato doveva essere aumentato della metà, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96; infine, il tasso effettivo globale medio doveva essere aumentato mediante la maggiorazione media degli interessi moratori che all'art. 3 comma 4 del suddetto decreto era “…mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Chiarito ciò, il tasso soglia usurario per gli interessi di mora (determinato considerando il sopra citato incrementato del 2,10% e maggiorato del 50%) per CP_4 le operazioni bancarie sopradette era pari a: (tasso medio + 2,10) x 1,50 = (6,26 +
2,10) x 1,50 = 12,54%.
Il tasso soglia, opportunamente rideterminato, va ora raffrontato agli interessi moratori previsti nel contratto in questione. Nello specifico:
- il tasso di mora per il periodo di preammortamento (calcolato, ai sensi dell'art. 4 del contratto, applicando la maggiorazione di 5 punti percentuali al tasso degli interessi corrispettivi - pari a 2,9068 euro - previsto per il periodo di preammortamento) era pari al 7,9068%;
- il tasso di mora per la prima rata di ammortamento (calcolato, ai sensi dell'art. 4 del contratto, applicando la maggiorazione di 5 punti percentuali al tasso degli interessi corrispettivi – pari a 3,0584% - previsto per la prima rata di ammortamento) era pari al 8,0584%.
Ebbene, stante l'evidente inferiorità dei tassi moratori rispetto al tasso soglia usurario, gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo del 2003 risultano leciti e la sentenza, pertanto, dovrà essere confermata sul punto.
Medesime considerazioni valgono anche per il contratto di mutuo stipulato il 15 marzo 2006.
9 In tal caso, per la determinazione del tasso soglia usurario, va preso in considerazione il tasso soglia della categoria “mutui ipotecari a tasso variabile” del I° trimestre 2006.
In detto periodo, secondo la tabella allegata al D.M. del 21/06/2006 del Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2006, per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile, il TEGM era del 3,85%; ai sensi dell'art. 2 del D.M., inoltre, il tasso medio rilevato doveva essere aumentato della metà, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96; infine, il tasso effettivo globale medio doveva essere aumentato mediante la maggiorazione media degli interessi moratori che all'art. 3, comma 4, del suddetto decreto era “pari a 2,1 punti percentuali”.
Chiarito ciò, il tasso soglia usurario per gli interessi di mora (determinato considerando il sopra citato incrementato del 2,10% e maggiorato del 50%) per CP_4 le operazioni sopradette era pari a: (tasso medio + 2,10) x 1,50 = (3,85 + 2,10) x 1,50
- 8,925%.
Individuato il corretto tasso usurario, esso va raffrontato al tasso previsto nel contratto in questione.
Ebbene, l'art. 4 del contratto prevede che “il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 10 aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al
30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano del Cambi e dalla Banca
d'Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 marzo
1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente pari al 5,755%
(cinque virgola settecentocinquantacinque per cento) annuo”.
Risulta pertanto evidente a questa Corte che la soglia di legittimità cui il tasso moratorio fa riferimento nel contratto è la stessa prevista per gli interessi corrispettivi, senza la maggiorazione statistica del 2,1%, considerando la quale la soglia che ne risulterebbe per i moratori non sarebbe superata.
Ad ogni modo, richiamando ancora la sentenza n. 19597/2020 delle SS.UU. della
Corte di Cassazione, si rileva che: “Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento”.
10 Nel caso di specie, come correttamente esplicato dal CTU, quel superamento in sede di applicazione non c'è mai stato, così non concretizzandosi alcun profilo di illegittimità.
Alla luce di tutto quanto esposto, anche il secondo motivo d'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, in complessivi €. 4.997,00 (di cui €. 1.489,00 per fase di studio della controversia, €. 956,00 per fase introduttiva del giudizio, €. 2.552,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi), secondo lo scaglione di valore che va da 52.001 a 260.000 euro.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
921/2021 del Tribunale di EN;
- condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in €. 4.997,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 8.10.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
11