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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2024, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. 3233 /2023 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice Onorario Silvia Amoretti,
Visto il proprio provvedimento che ha disposto che l'udienza del 29/04/2024 sia sostituita dal deposito di note e documenti entro la stessa data ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
Preso atto del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui si richiamano le conclusioni rese negli atti introduttivi;
Preso atto che la causa viene chiamata all'udienza odierna anche per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
Preso atto che le parti nulla hanno obiettato in merito alla trattazione scritta della medesima, così accettando che il Giudice emetta sentenza, depositandola in via telematica, in luogo della lettura in udienza del dispositivo.
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che deposita telematicamente in luogo della lettura della stessa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona di Silvia Amoretti, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 3233/2023 promosso da
nato in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...], nata
[...] Parte_3
in Argentina, 10.08.1974, nata in [...] il [...], Parte_4
nata in Argentina il 06.05.1966 in proprio nonché nella Parte_5
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_1
nato in [...] il [...] sulla figlia minore nata in [...] il Persona_2
26.03.2007, nato in Argentina il 17.11.2004, Persona_3 Parte_6
Pagina 1 ata in Argentina il 19.09.1995, nato in [...] Pt_1 Parte_7
il 17.09.1992, nato in Argentina il [...], in [...], Controparte_1
nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad
[...]
nata in [...] il [...] sulla figlia minore nata Pt_8 Persona_4
in Argentina, 09.04.2008, nata in [...] il [...], Parte_9
(nato in [...] il [...], Parte_10 Parte_11
nato in [...] il [...], nato in Parte_12
Argentina il 09.10.2000, tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico dell'Avv.
DELLA BELLA MICHELE, che li rappresenta e difende per procure rilasciate su foglio separato di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo,
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – non intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
____________________
Col ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_5
cittadino italiano nato a [...] il [...] ed emigrato in Argentina, dove
[...]
era deceduto il 23/01/1884 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
Il si costituiva in giudizio, ponendo in dubbio che l'avo – nato in [...] Controparte_2
preunitaria - abbia mai acquistato la cittadinanza italiana e quindi l'abbia potuta trasmettere ai suoi discendenti, dichiarando per altro di non contestare nel merito la domanda nei limiti della prova raggiunta. Previo excursus normativo sulla materia, evidenziava come l'Amministrazione sia impossibilitata, in assenza dell'intervento del legislatore, di far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, ostandovi espressamente una disposizione ad oggi vigente;
pertanto, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Il Pm non interveniva.
Pagina 2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Quando è sorto lo Stato Italiano, la disciplina sulla cittadinanza era contenuta nel Codice
Civile del Regno d'Italia del 25 giugno 1865 il cui articolo 4 stabiliva che la cittadinanza era attribuita per nascita da padre cittadino, successivamente è stata regolamentata attraverso una legge ad hoc, la Legge n. 555 del 13 giugno 1912, la quale ha ricalcato in maniera sostanziale l'impianto del precedente regime, confermando, come titolo principale di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna (articolo 1, poi dichiarato incostituzionale dalla Sent. Cost. n. 30/83): detta legge è stata infine abrogata dalla
Legge n. 91/1992 che regola attualmente la materia.
Circa l'acquisto della cittadinanza in capo all'avo, nato in [...] pre-unitaria ed emigrato in
Argentina, risulta accertato che sia divenuto cittadino italiano: infatti i cittadini nati prima del
1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani dal momento in cui [come avviene nel caso di specie] lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a Org_1 cura del Prefetto , , p. 15 - reperibile online sul sito Per_6 Controparte_2
Org_ dell' ed il soggetto dimostri di essere deceduto successivamente a tale momento, senza che possano in alcun modo rilevare comportamenti concludenti dai quali si possa evincere una eventuale rinuncia implicita alla cittadinanza italiana.
Sul punto è per altro intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota Sentenza
n. 354/2022 che ha affermato inequivocabilmente che l'ordinamento italiano ha da sempre previsto delle fattispecie di perdita della cittadinanza che implicano comportamenti "attivi" e
"volontari". In questo senso, quindi, il verbo "ottenere" utilizzato dall'articolo 11 n. 2 del
Codice Civile del 1865 (il cui senso fu poi confermato dal successivo articolo 8 della Legge n.
555/1912) va interpretato escludendo una rinuncia tacita o per il solo fatto di aver stabilizzato in un Paese estero la propria vita e la propria residenza.
La successiva Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 della Suprema Corte ha ribadito il concetto affermando che “l'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie
Pagina 3 estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento….l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali…”.
La norma di riferimento in merito all'acquisto della cittadinanza italiana è ora l'art. 1 della Legge
5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), ove - per quanto qui di interesse - si prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]». Tale disposizione, confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno
1912, n. 555 (così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 1983, n.
30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero, anche qualora questi abbiano nel frattempo acquisito iure soli la cittadinanza di un Paese estero.
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Sezioni Unite della Cassazione
(24.8.2022, n. 25318).
Le parti ricorrenti hanno documentato quanto segue. contraeva matrimonio a SA (Santa Fe) il 15/02/1859 con Persona_5
dalla loro unione nasceva a Mendoza Capital il 29/06/1865 Controparte_3 [...]
Persona_7
contraeva matrimonio a Mendoza capital il 11/09/1886 con Persona_7
, cittadino straniero, quindi per effetto del Codice del 1865, ripreso Persona_8
dalla legge n. 555/1912 (art. 10, comma terzo) perdeva la cittadinanza italiana: dalla loro unione nasceva a Mendoza Capital il 30/08/1869 Persona_9
Dall'unione tra e nasceva in Persona_9 Persona_10
Argentina nel 1890 Persona_11
Successivamente contraeva matrimonio con Persona_9 Controparte_1
dalla loro unione nasceva a Mendoza Capital il 28/07/1901 Persona_12
[...]
Pagina 4 contraeva matrimonio con dalla loro Persona_11 Controparte_4
unione nasceva a Mendoza Capital il 03/12/1935 Persona_13
contraeva matrimonio a Ciudad de Buenos Aires il Persona_12
03/12/1945 con : dalla loro unione nascevano a Buenos Aires Persona_14
(Argentina) il 16/10/1946 ed il 31/03/1948 Parte_4 Persona_15
[...]
contraeva matrimonio con : Persona_13 Persona_16
dalla loro unione nascevano a Mendoza Capital il 22/09/1964 il Parte_11
17/05/1966 ed il 04/01/1972 Parte_5 Parte_9
[...]
Dalla relazione tra ed nascevano a Mendoza Parte_11 Controparte_5
Capital il 17/09/1992 il 19/09/1995 Parte_7 Persona_17
ed il 10/11/2000 . Parte_12
Dalla relazione tra e nascevano a Parte_5 Persona_1
Buenos Aires il 17/11/2004 ed il 2/05/2007 . Persona_3 Persona_2
contraeva matrimonio il 10/11/2007 con Parte_9 Controparte_6
dalla loro unione era già nata a [...] il [...]
[...] [...]
Parte_2
aveva una relazione con Parte_4 Persona_18
dalla quale nasceva il 21/08/1974 . Parte_3
contraeva matrimonio con : Controparte_7 Persona_19
dalla loro unione nascevano a Buenos Aires il 12/04/1978 il Controparte_1
14/07/1980 ed il 22/04/1983 Parte_1 Parte_10
Dalla relazione di con nasceva Controparte_1 Parte_8 Persona_4
[...]
Le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio
2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, come risulta dai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari ed apostillati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare.
Pagina 5 Nella linea genealogica dei ricorrenti si evidenzia un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale da ai suoi discendenti, Persona_7 sequenza che, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis”, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
E' necessario in questo caso rilevare in primo luogo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della predetta legge, nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna, in secondo luogo che la medesima Corte in precedenza - con la sentenza n. 87 del 1975 - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., il sopracitato art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
Mentre un primo orientamento giurisprudenziale aveva sancito il prodursi degli effetti favorevoli delle predette sentenze solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, (con conseguente cristallizzazione delle situazioni già all'epoca definite) detta impostazione risulta oggi superata dalla sentenza n. 4466 del 25/02/2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affermato come per effetto delle sentenze N. 87/1975 e n.
30/1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano anche al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero (in vigenza della L.
555/1912), che sia stata privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La sentenza citata -pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1/01/1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione - ha affermato che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Pagina 6 Afferma infatti che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei Controparte_2
provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura della controversia la cui decisione discende dall'applicazione di principi giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ accoglie la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nato in [...] il [...], Parte_1
Pagina 7 nato in [...] il [...], Parte_2
nata in [...], [...], Parte_3
nata in [...] il [...], Parte_4
nata in [...] il [...] Parte_5
nata in [...] il [...], Persona_2
nato in [...] il [...], Persona_3
nata in [...] il [...], Persona_17
nato in [...] il [...], Parte_7
nato in [...] il [...], Controparte_1
nata in [...], [...], Persona_4
nata in [...] il [...], Parte_9
(nato in [...] il [...], Parte_10
nato in [...] il [...], Parte_11
nato in [...] il [...], Parte_12
sono tutti cittadini italiani;
▪ ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso il 29/04/2023 a verbale ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE
Silvia Amoretti
Pagina 8
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice Onorario Silvia Amoretti,
Visto il proprio provvedimento che ha disposto che l'udienza del 29/04/2024 sia sostituita dal deposito di note e documenti entro la stessa data ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
Preso atto del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui si richiamano le conclusioni rese negli atti introduttivi;
Preso atto che la causa viene chiamata all'udienza odierna anche per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
Preso atto che le parti nulla hanno obiettato in merito alla trattazione scritta della medesima, così accettando che il Giudice emetta sentenza, depositandola in via telematica, in luogo della lettura in udienza del dispositivo.
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che deposita telematicamente in luogo della lettura della stessa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona di Silvia Amoretti, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 3233/2023 promosso da
nato in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...], nata
[...] Parte_3
in Argentina, 10.08.1974, nata in [...] il [...], Parte_4
nata in Argentina il 06.05.1966 in proprio nonché nella Parte_5
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_1
nato in [...] il [...] sulla figlia minore nata in [...] il Persona_2
26.03.2007, nato in Argentina il 17.11.2004, Persona_3 Parte_6
Pagina 1 ata in Argentina il 19.09.1995, nato in [...] Pt_1 Parte_7
il 17.09.1992, nato in Argentina il [...], in [...], Controparte_1
nonché nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad
[...]
nata in [...] il [...] sulla figlia minore nata Pt_8 Persona_4
in Argentina, 09.04.2008, nata in [...] il [...], Parte_9
(nato in [...] il [...], Parte_10 Parte_11
nato in [...] il [...], nato in Parte_12
Argentina il 09.10.2000, tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico dell'Avv.
DELLA BELLA MICHELE, che li rappresenta e difende per procure rilasciate su foglio separato di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo,
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – non intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
____________________
Col ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di Persona_5
cittadino italiano nato a [...] il [...] ed emigrato in Argentina, dove
[...]
era deceduto il 23/01/1884 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
Il si costituiva in giudizio, ponendo in dubbio che l'avo – nato in [...] Controparte_2
preunitaria - abbia mai acquistato la cittadinanza italiana e quindi l'abbia potuta trasmettere ai suoi discendenti, dichiarando per altro di non contestare nel merito la domanda nei limiti della prova raggiunta. Previo excursus normativo sulla materia, evidenziava come l'Amministrazione sia impossibilitata, in assenza dell'intervento del legislatore, di far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, ostandovi espressamente una disposizione ad oggi vigente;
pertanto, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Il Pm non interveniva.
Pagina 2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Quando è sorto lo Stato Italiano, la disciplina sulla cittadinanza era contenuta nel Codice
Civile del Regno d'Italia del 25 giugno 1865 il cui articolo 4 stabiliva che la cittadinanza era attribuita per nascita da padre cittadino, successivamente è stata regolamentata attraverso una legge ad hoc, la Legge n. 555 del 13 giugno 1912, la quale ha ricalcato in maniera sostanziale l'impianto del precedente regime, confermando, come titolo principale di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna (articolo 1, poi dichiarato incostituzionale dalla Sent. Cost. n. 30/83): detta legge è stata infine abrogata dalla
Legge n. 91/1992 che regola attualmente la materia.
Circa l'acquisto della cittadinanza in capo all'avo, nato in [...] pre-unitaria ed emigrato in
Argentina, risulta accertato che sia divenuto cittadino italiano: infatti i cittadini nati prima del
1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani dal momento in cui [come avviene nel caso di specie] lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a Org_1 cura del Prefetto , , p. 15 - reperibile online sul sito Per_6 Controparte_2
Org_ dell' ed il soggetto dimostri di essere deceduto successivamente a tale momento, senza che possano in alcun modo rilevare comportamenti concludenti dai quali si possa evincere una eventuale rinuncia implicita alla cittadinanza italiana.
Sul punto è per altro intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota Sentenza
n. 354/2022 che ha affermato inequivocabilmente che l'ordinamento italiano ha da sempre previsto delle fattispecie di perdita della cittadinanza che implicano comportamenti "attivi" e
"volontari". In questo senso, quindi, il verbo "ottenere" utilizzato dall'articolo 11 n. 2 del
Codice Civile del 1865 (il cui senso fu poi confermato dal successivo articolo 8 della Legge n.
555/1912) va interpretato escludendo una rinuncia tacita o per il solo fatto di aver stabilizzato in un Paese estero la propria vita e la propria residenza.
La successiva Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 della Suprema Corte ha ribadito il concetto affermando che “l'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie
Pagina 3 estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento….l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali…”.
La norma di riferimento in merito all'acquisto della cittadinanza italiana è ora l'art. 1 della Legge
5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), ove - per quanto qui di interesse - si prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]». Tale disposizione, confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno
1912, n. 555 (così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 1983, n.
30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero, anche qualora questi abbiano nel frattempo acquisito iure soli la cittadinanza di un Paese estero.
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Sezioni Unite della Cassazione
(24.8.2022, n. 25318).
Le parti ricorrenti hanno documentato quanto segue. contraeva matrimonio a SA (Santa Fe) il 15/02/1859 con Persona_5
dalla loro unione nasceva a Mendoza Capital il 29/06/1865 Controparte_3 [...]
Persona_7
contraeva matrimonio a Mendoza capital il 11/09/1886 con Persona_7
, cittadino straniero, quindi per effetto del Codice del 1865, ripreso Persona_8
dalla legge n. 555/1912 (art. 10, comma terzo) perdeva la cittadinanza italiana: dalla loro unione nasceva a Mendoza Capital il 30/08/1869 Persona_9
Dall'unione tra e nasceva in Persona_9 Persona_10
Argentina nel 1890 Persona_11
Successivamente contraeva matrimonio con Persona_9 Controparte_1
dalla loro unione nasceva a Mendoza Capital il 28/07/1901 Persona_12
[...]
Pagina 4 contraeva matrimonio con dalla loro Persona_11 Controparte_4
unione nasceva a Mendoza Capital il 03/12/1935 Persona_13
contraeva matrimonio a Ciudad de Buenos Aires il Persona_12
03/12/1945 con : dalla loro unione nascevano a Buenos Aires Persona_14
(Argentina) il 16/10/1946 ed il 31/03/1948 Parte_4 Persona_15
[...]
contraeva matrimonio con : Persona_13 Persona_16
dalla loro unione nascevano a Mendoza Capital il 22/09/1964 il Parte_11
17/05/1966 ed il 04/01/1972 Parte_5 Parte_9
[...]
Dalla relazione tra ed nascevano a Mendoza Parte_11 Controparte_5
Capital il 17/09/1992 il 19/09/1995 Parte_7 Persona_17
ed il 10/11/2000 . Parte_12
Dalla relazione tra e nascevano a Parte_5 Persona_1
Buenos Aires il 17/11/2004 ed il 2/05/2007 . Persona_3 Persona_2
contraeva matrimonio il 10/11/2007 con Parte_9 Controparte_6
dalla loro unione era già nata a [...] il [...]
[...] [...]
Parte_2
aveva una relazione con Parte_4 Persona_18
dalla quale nasceva il 21/08/1974 . Parte_3
contraeva matrimonio con : Controparte_7 Persona_19
dalla loro unione nascevano a Buenos Aires il 12/04/1978 il Controparte_1
14/07/1980 ed il 22/04/1983 Parte_1 Parte_10
Dalla relazione di con nasceva Controparte_1 Parte_8 Persona_4
[...]
Le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio
2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, come risulta dai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari ed apostillati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare.
Pagina 5 Nella linea genealogica dei ricorrenti si evidenzia un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale da ai suoi discendenti, Persona_7 sequenza che, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis”, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
E' necessario in questo caso rilevare in primo luogo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della predetta legge, nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna, in secondo luogo che la medesima Corte in precedenza - con la sentenza n. 87 del 1975 - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., il sopracitato art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
Mentre un primo orientamento giurisprudenziale aveva sancito il prodursi degli effetti favorevoli delle predette sentenze solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, (con conseguente cristallizzazione delle situazioni già all'epoca definite) detta impostazione risulta oggi superata dalla sentenza n. 4466 del 25/02/2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affermato come per effetto delle sentenze N. 87/1975 e n.
30/1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano anche al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero (in vigenza della L.
555/1912), che sia stata privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La sentenza citata -pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1/01/1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione - ha affermato che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Pagina 6 Afferma infatti che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei Controparte_2
provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura della controversia la cui decisione discende dall'applicazione di principi giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ accoglie la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nato in [...] il [...], Parte_1
Pagina 7 nato in [...] il [...], Parte_2
nata in [...], [...], Parte_3
nata in [...] il [...], Parte_4
nata in [...] il [...] Parte_5
nata in [...] il [...], Persona_2
nato in [...] il [...], Persona_3
nata in [...] il [...], Persona_17
nato in [...] il [...], Parte_7
nato in [...] il [...], Controparte_1
nata in [...], [...], Persona_4
nata in [...] il [...], Parte_9
(nato in [...] il [...], Parte_10
nato in [...] il [...], Parte_11
nato in [...] il [...], Parte_12
sono tutti cittadini italiani;
▪ ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso il 29/04/2023 a verbale ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE
Silvia Amoretti
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