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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1701/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/03/2025 e presentato dai coniugi e , con gli avv.ti MARAZZATO MONICA Parte_1 Parte_2
e BASSI SIMONA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 15/02/2003 a VENEZIA (VE).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
12.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 06.05.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1701/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/02/2003 da (C.F. ), n. a LIVORNO (LI) il Parte_1 C.F._1
06/04/1972, e (C.F. ), n. a VENEZIA Parte_2 C.F._2
(VE) il 08/09/1975, e trascritto al n. 26, Parte I, Ufficio 1, Anno
2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) La casa coniugale sita in Preganziol, Via Canova n. 7/A, rimane assegnata alla Sig.ra con la mobilia ivi presente. Pt_1
2) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Pt_2 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 550,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio a mezzo bonifico Per_1
bancario nel conto corrente della signora e ciò per due anni, ossia sino a marzo 2027; successivamente, qualora non sia ancora Per_1
divenuto economicamente autosufficiente, il sig. corrisponderà Pt_2
direttamente allo stesso la somma in questione;
3) per quanto concerne le spese straordinarie relative al figlio, le parti si impegnano a dividerle al 50%, intendendosi per tali quelle di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, a cui le parti dichiarano di fare riferimento. Le somme dovute a titolo di mantenimento straordinario saranno previamente concordate
(nella sola ed esclusiva ipotesi nella quale fossero da previamente concordarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso); ciascun genitore corrisponderà all'altro che abbia anticipato la spesa la propria quota entro 15 giorni dalla richiesta corredata di idonea documentazione.
4) l'assegno unico universale per i figli sarà percepito in via esclusiva dalla signora;
Pt_1
5) le detrazioni fiscali inerenti il figlio a carico saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
6) il sig. si impegna a versare alla signora la somma Pt_2 Pt_1
di €. 1200,00 entro la data del 15.04.2025 a tacitazione di tutti i rapporti economici pendenti tra le parti sino ad ora, ivi compresi gli aggiornamenti ISTAT non versati in precedenza;
7) si dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti
e che, pertanto, nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro per nessun titolo e/o ragione”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VENEZIA di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi