Art. 4.
Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricita' e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovra' essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , ovvero nei programmi regionali di sviluppo, che dovranno tenere anche conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunita' europee del 18 marzo 1975.
Annualmente le regioni trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione indicante le opere attuate ai sensi e per le finalita' di cui al precedente comma, nonche' gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.
Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricita' e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovra' essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , ovvero nei programmi regionali di sviluppo, che dovranno tenere anche conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunita' europee del 18 marzo 1975.
Annualmente le regioni trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione indicante le opere attuate ai sensi e per le finalita' di cui al precedente comma, nonche' gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.