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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/12/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 816/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 816/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2 congiunto, dall'Avv. Alice Giomi, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 91, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2025, per e , l'Avv. Alice Giomi ha concluso chiedendo di Parte_1 Parte_2
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 05.09.2015 a
NT (FI) iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di NT (FI) al n. 30 parte II serie C - anno 2015 . Ordinare al Comune di NT (FI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni dello Scioglimento del matrimonio 2 / 4
1) I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) La casa familiare sita a Poggibonsi Via del Chianti n. 81 è di proprietà della signora Pt_1 per la quota di ½ di nuda proprietà ed ½ di piena proprietà e viene assegnata alla stessa signora la quale continuerà ivi ad abitare con tutto quanto la arreda e correda, mentre il Parte_1 sig. si è già trasferito a vivere presso altra abitazione di sua proprietà sita in Poggibonsi Pt_2
(SI) Via Pisana n. 19;
3) I coniugi stabiliscono che i figli staranno con il padre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, anche tenuto conto della loro età e delle loro inclinazioni, a settimane alternate nei giorni del lunedì e martedì e venerdì, sabato e domenica;
la settimana successiva andranno dal padre i giorni del mercoledì e giovedì, e così il tutto in modo alternato tra i genitori in modo che i figli trascorrano due giorni consecutivi presso un genitore, due giorni consecutivi successivi presso l'altro e i tre giorni del fine settimana presso quello ove hanno trascorso i primi giorni della settimana;
I coniugi stabiliscono sin da adesso che potranno essere apportate modifiche ai periodi di visita sopra indicati, previo loro accordo, tenuto anche conto delle volontà dei figli e delle loro inclinazioni.
4) I figli minori inoltre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, trascorreranno ad anni alterni, metà delle vacanze natalizie presso un genitore e l'altra metà presso l'altro genitore.
Analogamente i genitori stabiliscono che saranno divise equamente le vacanze pasquali dei figli.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, con i figli minori, salvo diverso e migliore accordo;
i coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente, e comunque entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto.
I coniugi stabiliscono sin da adesso che potranno essere apportate modifiche ai periodi di visita sopra indicati, previo loro accordo, tenuto anche conto delle volontà dei figli e delle loro 3 / 4
inclinazioni.
5) I genitori stabiliscono che entrambi provvederanno al mantenimento dei figli in misura diretta per il periodo di loro spettanza provvedendo al loro mantenimento direttamente;
6) Gli assegni unici o istituti equipollenti saranno percepiti interamente dalla signora
[...]
Pt_1
7) I signori e stabiliscono che le spese straordinarie familiari Parte_1 Parte_2 saranno supportate nella misura del 50% da ciascuno di loro e rinviano, per la determinazione e regolamentazione delle predette nonché per il loro rimborso e relative modalità al Protocollo in vigore alla data della presente presso il Tribunale di Siena.
8) I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché per il rilascio dei passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio per i figli;
9) Le spese di procedura saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge;
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dunque non avanzano domande di assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altra e dichiarano altresì di aver già regolato ogni questione economica tra di loro.
Pubblico Ministero: visto in data 6.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.3.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, e Parte_1
esponevano che avevano contratto matrimonio in NT (FI) il Parte_2
5.9.2015, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NT, atto n. 30, parte II, serie C, anno 2015, e che dal matrimonio erano nati in Poggibonsi (SI) i figli il 22.12.2012 e il 20.08.2017; e che il rapporto coniugale si era deteriorato e la Per_1 Per_2 convivenza era diventata intollerabile;
concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 102/2025 del 26.4.2025, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione. 4 / 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto, cumulativamente, la pronuncia di Pt_1 Pt_2
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio).
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 102/2025 del 26.4.2025 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), celebrato in NT (FI) il Parte_2 C.F._2
5.9.2015, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NT, atto n. 30, parte II, serie C, anno 2015, alle condizioni concordate indicate supra;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 816/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2 congiunto, dall'Avv. Alice Giomi, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 91, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2025, per e , l'Avv. Alice Giomi ha concluso chiedendo di Parte_1 Parte_2
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 05.09.2015 a
NT (FI) iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di NT (FI) al n. 30 parte II serie C - anno 2015 . Ordinare al Comune di NT (FI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni dello Scioglimento del matrimonio 2 / 4
1) I figli e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) La casa familiare sita a Poggibonsi Via del Chianti n. 81 è di proprietà della signora Pt_1 per la quota di ½ di nuda proprietà ed ½ di piena proprietà e viene assegnata alla stessa signora la quale continuerà ivi ad abitare con tutto quanto la arreda e correda, mentre il Parte_1 sig. si è già trasferito a vivere presso altra abitazione di sua proprietà sita in Poggibonsi Pt_2
(SI) Via Pisana n. 19;
3) I coniugi stabiliscono che i figli staranno con il padre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, anche tenuto conto della loro età e delle loro inclinazioni, a settimane alternate nei giorni del lunedì e martedì e venerdì, sabato e domenica;
la settimana successiva andranno dal padre i giorni del mercoledì e giovedì, e così il tutto in modo alternato tra i genitori in modo che i figli trascorrano due giorni consecutivi presso un genitore, due giorni consecutivi successivi presso l'altro e i tre giorni del fine settimana presso quello ove hanno trascorso i primi giorni della settimana;
I coniugi stabiliscono sin da adesso che potranno essere apportate modifiche ai periodi di visita sopra indicati, previo loro accordo, tenuto anche conto delle volontà dei figli e delle loro inclinazioni.
4) I figli minori inoltre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, trascorreranno ad anni alterni, metà delle vacanze natalizie presso un genitore e l'altra metà presso l'altro genitore.
Analogamente i genitori stabiliscono che saranno divise equamente le vacanze pasquali dei figli.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, con i figli minori, salvo diverso e migliore accordo;
i coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente, e comunque entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il periodo di vacanza prescelto.
I coniugi stabiliscono sin da adesso che potranno essere apportate modifiche ai periodi di visita sopra indicati, previo loro accordo, tenuto anche conto delle volontà dei figli e delle loro 3 / 4
inclinazioni.
5) I genitori stabiliscono che entrambi provvederanno al mantenimento dei figli in misura diretta per il periodo di loro spettanza provvedendo al loro mantenimento direttamente;
6) Gli assegni unici o istituti equipollenti saranno percepiti interamente dalla signora
[...]
Pt_1
7) I signori e stabiliscono che le spese straordinarie familiari Parte_1 Parte_2 saranno supportate nella misura del 50% da ciascuno di loro e rinviano, per la determinazione e regolamentazione delle predette nonché per il loro rimborso e relative modalità al Protocollo in vigore alla data della presente presso il Tribunale di Siena.
8) I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché per il rilascio dei passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio per i figli;
9) Le spese di procedura saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge;
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dunque non avanzano domande di assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altra e dichiarano altresì di aver già regolato ogni questione economica tra di loro.
Pubblico Ministero: visto in data 6.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.3.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, e Parte_1
esponevano che avevano contratto matrimonio in NT (FI) il Parte_2
5.9.2015, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NT, atto n. 30, parte II, serie C, anno 2015, e che dal matrimonio erano nati in Poggibonsi (SI) i figli il 22.12.2012 e il 20.08.2017; e che il rapporto coniugale si era deteriorato e la Per_1 Per_2 convivenza era diventata intollerabile;
concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 102/2025 del 26.4.2025, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione. 4 / 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto, cumulativamente, la pronuncia di Pt_1 Pt_2
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio).
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 102/2025 del 26.4.2025 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), celebrato in NT (FI) il Parte_2 C.F._2
5.9.2015, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NT, atto n. 30, parte II, serie C, anno 2015, alle condizioni concordate indicate supra;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi