TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8967 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento n. 73307/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Schilirò, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora Romoli, Controparte_1
NI IE, R. TR NT e AL DE, come da procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione era nata la figlia il 14.11.2017, Per_1
che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11173/2022 (in atti, passata in giudicato), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della figlia, con suo collocamento presso il padre con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, oltre ad un assegno di mantenimento per la minore a carico del padre pari ad euro 400,00 mensili ed al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al ricorso.
Il resistente nulla opponeva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, il suo collocamento presso la madre ed il diritto di visita per il padre come indicato nella comparsa di costituzione e risposta, oltre ad un assegno di mantenimento per la figlia a suo carico pari ad euro 250,00 mensili ed al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nella citata comparsa.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
In sede presidenziale, con ordinanza del 20.4.2023, venivano confermate le condizioni di cui alla separazione (dunque affidamento condiviso della figlia, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di
2 ordinaria amministrazione, il suo collocamento presso la madre ed il diritto di visita per il padre come indicato nella sentenza di separazione), ad eccezione dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del (che era pari ad euro 400,00 CP_1
mensili), diversamente determinato nella minor somma di euro 300,00 mensili
(“…ritenuto di confermare i provvedimenti di cui alla separazione, di cui alla sentenza del luglio
2022, in atti, con eccezione dell'assegno di mantenimento a carico del per la figlia, CP_1
atteso che, successivamente, la società di cui era socio è stata posta in liquidazione ed il conto corrente alla stessa intestato è stato estinto, come da documentazione in atti;
ritenuto di determinare un assegno a suo carico per la minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre
Istat,
P.Q.M.
-conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione, ad eccezione dell'assegno di mantenimento a carico del per la figlia, determinato in euro 300,00 mensili, oltre CP_1
Istat;, oltre 50% delle spese straordinarie meglio indicate nella citata sentenza.”.), con conferma anche del 50% delle spese straordinarie per la minore di cui pure alla citata sentenza.
Successivamente veniva depositata la sentenza della Corte d'Appello relativa alla sentenza di separazione (cfr. sentenza del 19.2.2024, in atti), che modificava il diritto di visita estivo del padre (“dispone che l'appellante possa trascorrere con la figlia
15 giorni consecutivi di vacanza ogni estate, da concordare con entro Per_1 Parte_1
il 30 maggio di ciascun anno;”) e confermava la somma di euro 400,00 mensili statuita con la sentenza di primo grado a suo carico per la figlia (“…rileva la Corte che, pur
3 non potendosi ritenere trasparentemente documentata la reale situazione reddituale di nessuna delle parti (non essendo chiaro come ciascuna sostenga le spese di vita quotidiana), tuttavia, in considerazione di quanto risultante in atti e della circostanza che la minore trascorre la gran parte del proprio tempo con la mamma, deve ritenersi congruo l'importo stabilito per il suo mantenimento, a carico del padre.”).
In ordine alle determinazioni relative alla figlia minore, si ritiene di confermare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, come modificate dalla Corte
D'Appello, concernenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita della figlia, sopra indicate, nulla ostando e valutato l'interesse della bambina.
Quanto all'aspetto economico, deve osservarsi che la Corte D'Appello aveva dedotto quanto segue circa la posizione economica delle parti: CP_1
architetto, ha dichiarato di svolgere lavori di piccola ristrutturazione e di aver percepito,
[...]
nel 2023, una retribuzione media mensile di € 700,00; dopo la separazione è tornato a vivere con i suoi genitori;
dagli estratti di conto corrente relativi al 2023, depositati in atti, risultano periodici bonifici (anche superiori ad € 1.000,00), nonché circostanza allegata da controparte relativa ad una vacanza trascorsa a Ponza nell'estate 2023; ha dichiarato di essere disoccupata, di non avere alcuna fonte di reddito e di Parte_1
non possedere unità immobiliari (ma, significativamente, non ha richiesto alcun assegno di mantenimento a proprio favore).”.
Dall'estratto conto del del 2024 in atti, emergono per i mesi gennaio- CP_1
giugno entrate da attività lavorativa pari ad euro 8.332,00.
4 Invece, all'estratto conto del 2024 della emergono solo entrate relative Parte_1
all'assegno di mantenimento da parte del coniuge.
Rileva questo Collegio che per entrambe le parti sia verosimilmente evincibile, da quanto esposto, un reddito maggiore di quello dedotto, valutata la necessità anche solo di provvedere alle esigenze di vita e valutata la necessità di affrontare le spese correnti, in particolare il anche straordinarie e superflue come quelle per CP_1
le vacanze, per quanto deducesse che venivano impiegate risorse limitate a questo scopo, e la che pure vive in un immobile di proprietà dei suoi genitori Parte_1
ed è aiutata dagli stessi economicamente (come dedotto nei suoi scritti), senza avere documentato aiuti stabili statali, da parte dei terzi o dei suoi genitori.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Collegio di determinare un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre, con decorrenza dalla domanda
(deposito del ricorso, dicembre 2022) pari ad euro 400,00 mensili, come già disposto in sede di sentenza di separazione, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi da parte del entro il g. 5 di ogni mese alla CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di Parte_1
questo Tribunale.
Considerata la natura del giudizio, nonché la soccombenza sulla domanda di natura economica del resistente, le spese di lite sostenute dalla sono poste a Parte_1
carico del nella misura di un terzo, liquidate come in dispositivo, CP_1
compensate nel resto.
P.Q.M.
5 il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-determina con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, dicembre 2022) un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 400,00 mensili, come da sentenza di separazione, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla oltre al 50% delle Parte_1
spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
-condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella CP_1 Parte_1
misura di un terzo, liquidate in euro 1.015,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 13.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento n. 73307/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Schilirò, come da Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora Romoli, Controparte_1
NI IE, R. TR NT e AL DE, come da procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione era nata la figlia il 14.11.2017, Per_1
che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11173/2022 (in atti, passata in giudicato), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della figlia, con suo collocamento presso il padre con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, oltre ad un assegno di mantenimento per la minore a carico del padre pari ad euro 400,00 mensili ed al 50% delle spese straordinarie per la stessa di cui al ricorso.
Il resistente nulla opponeva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, il suo collocamento presso la madre ed il diritto di visita per il padre come indicato nella comparsa di costituzione e risposta, oltre ad un assegno di mantenimento per la figlia a suo carico pari ad euro 250,00 mensili ed al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nella citata comparsa.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
In sede presidenziale, con ordinanza del 20.4.2023, venivano confermate le condizioni di cui alla separazione (dunque affidamento condiviso della figlia, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di
2 ordinaria amministrazione, il suo collocamento presso la madre ed il diritto di visita per il padre come indicato nella sentenza di separazione), ad eccezione dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del (che era pari ad euro 400,00 CP_1
mensili), diversamente determinato nella minor somma di euro 300,00 mensili
(“…ritenuto di confermare i provvedimenti di cui alla separazione, di cui alla sentenza del luglio
2022, in atti, con eccezione dell'assegno di mantenimento a carico del per la figlia, CP_1
atteso che, successivamente, la società di cui era socio è stata posta in liquidazione ed il conto corrente alla stessa intestato è stato estinto, come da documentazione in atti;
ritenuto di determinare un assegno a suo carico per la minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre
Istat,
P.Q.M.
-conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione, ad eccezione dell'assegno di mantenimento a carico del per la figlia, determinato in euro 300,00 mensili, oltre CP_1
Istat;, oltre 50% delle spese straordinarie meglio indicate nella citata sentenza.”.), con conferma anche del 50% delle spese straordinarie per la minore di cui pure alla citata sentenza.
Successivamente veniva depositata la sentenza della Corte d'Appello relativa alla sentenza di separazione (cfr. sentenza del 19.2.2024, in atti), che modificava il diritto di visita estivo del padre (“dispone che l'appellante possa trascorrere con la figlia
15 giorni consecutivi di vacanza ogni estate, da concordare con entro Per_1 Parte_1
il 30 maggio di ciascun anno;”) e confermava la somma di euro 400,00 mensili statuita con la sentenza di primo grado a suo carico per la figlia (“…rileva la Corte che, pur
3 non potendosi ritenere trasparentemente documentata la reale situazione reddituale di nessuna delle parti (non essendo chiaro come ciascuna sostenga le spese di vita quotidiana), tuttavia, in considerazione di quanto risultante in atti e della circostanza che la minore trascorre la gran parte del proprio tempo con la mamma, deve ritenersi congruo l'importo stabilito per il suo mantenimento, a carico del padre.”).
In ordine alle determinazioni relative alla figlia minore, si ritiene di confermare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, come modificate dalla Corte
D'Appello, concernenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita della figlia, sopra indicate, nulla ostando e valutato l'interesse della bambina.
Quanto all'aspetto economico, deve osservarsi che la Corte D'Appello aveva dedotto quanto segue circa la posizione economica delle parti: CP_1
architetto, ha dichiarato di svolgere lavori di piccola ristrutturazione e di aver percepito,
[...]
nel 2023, una retribuzione media mensile di € 700,00; dopo la separazione è tornato a vivere con i suoi genitori;
dagli estratti di conto corrente relativi al 2023, depositati in atti, risultano periodici bonifici (anche superiori ad € 1.000,00), nonché circostanza allegata da controparte relativa ad una vacanza trascorsa a Ponza nell'estate 2023; ha dichiarato di essere disoccupata, di non avere alcuna fonte di reddito e di Parte_1
non possedere unità immobiliari (ma, significativamente, non ha richiesto alcun assegno di mantenimento a proprio favore).”.
Dall'estratto conto del del 2024 in atti, emergono per i mesi gennaio- CP_1
giugno entrate da attività lavorativa pari ad euro 8.332,00.
4 Invece, all'estratto conto del 2024 della emergono solo entrate relative Parte_1
all'assegno di mantenimento da parte del coniuge.
Rileva questo Collegio che per entrambe le parti sia verosimilmente evincibile, da quanto esposto, un reddito maggiore di quello dedotto, valutata la necessità anche solo di provvedere alle esigenze di vita e valutata la necessità di affrontare le spese correnti, in particolare il anche straordinarie e superflue come quelle per CP_1
le vacanze, per quanto deducesse che venivano impiegate risorse limitate a questo scopo, e la che pure vive in un immobile di proprietà dei suoi genitori Parte_1
ed è aiutata dagli stessi economicamente (come dedotto nei suoi scritti), senza avere documentato aiuti stabili statali, da parte dei terzi o dei suoi genitori.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Collegio di determinare un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre, con decorrenza dalla domanda
(deposito del ricorso, dicembre 2022) pari ad euro 400,00 mensili, come già disposto in sede di sentenza di separazione, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi da parte del entro il g. 5 di ogni mese alla CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di Parte_1
questo Tribunale.
Considerata la natura del giudizio, nonché la soccombenza sulla domanda di natura economica del resistente, le spese di lite sostenute dalla sono poste a Parte_1
carico del nella misura di un terzo, liquidate come in dispositivo, CP_1
compensate nel resto.
P.Q.M.
5 il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-determina con decorrenza dalla domanda (deposito del ricorso, dicembre 2022) un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 400,00 mensili, come da sentenza di separazione, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla oltre al 50% delle Parte_1
spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
-condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella CP_1 Parte_1
misura di un terzo, liquidate in euro 1.015,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 13.6.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
6