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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/12/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa UR DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1895 del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione dall'Avv. Rosaria Impaglione, presso il cui studio in Caltanissetta Viale
Sicilia, 106 è elettivamente domiciliato.
Opponente
E
, con sede in Caltanissetta nel viale Trieste 148, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, - P.IVA_1
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 298/2022 R.G. 1343/2022 del Tribunale di Caltanissetta emesso il 04/09/2022
con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della opposta della somma di € 5.500,00
oltre interessi e spese. L'opponente contestava integralmente sia l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in via monitoria sia l'assunto secondo il quale si sarebbe reso inadempiente al contratto di appalto per non aver attivato la pratica dello sconto in fattura che permettesse alla Ditta IMPREPAN l'incasso della restante somma di € 5.500,00. Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente disporre la sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c della provvisoria esecuzione
concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. sul D.I. opposto n. 298/2022 RG 1343/2022 del Tribunale di
Caltanissetta emesso in data 04/09/2022, perché illegittima poichè non richiesta e non dovuta;
Nel
merito ritenere e dichiarare la nullità e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n° 298/2022
RG 1343/2022 del Tribunale di Caltanissetta emesso in data 04/09/2022 per tutte le ragioni esposte
nel presente ricorso e/o con qualsivoglia altra statuizione;
Con vittoria di spese competenze ed
onorari del presente giudizio.”
Con comparsa depositata il 28.01.2023, la società opposta si costituiva in giudizio per contrastare integralmente gli assunti attorei e chiedere l'accoglimento delle seguenti domande: “Preliminarmente
mantenere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo per cui è giudizio, già concessa dal Giudice
designato dr. Lauricella. Nel merito rigettare l'avanzata opposizione in quanto infondata nei motivi,
mantenendo il decreto ingiuntivo opposto e per cui è causa.”
Con atto depositato in data 14.11.23, il procuratore di parte opposta depositava atto di rinuncia al mandato difensivo comunicato a mezzo pec alla società Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la sintetica esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17 della legge 18
giugno 2009, n. 69 e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente. Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali di causa e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo, ponendosi come fase ulteriore del procedimento iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti,
pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il giudizio si trasforma da sommario a giudizio a cognizione piena. Il giudice dell'opposizione, quindi, non deve limitarsi ad esaminare la legittima emanazione dell'ingiunzione, ma deve procedere all'esame del merito della controversia sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, incombe sul creditore l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Si deve, innanzitutto, osservare che risultano accertate le circostanze dedotte nell'atto di citazione e,
in particolare, che:
-con il contratto di appalto prodotto agli atti le parti convenivano l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sull'appartamento dell'opponente, sito in Caltanissetta, Via Alcide De
Gasperi, per l'importo complessivo di € 11.000,00, comprensivo di IVA;
- l' art. 3 del predetto contratto fissava in € 5.500,00 l'importo che il committente avrebbe dovuto corrispondere e ciò “senza alcuna pretesa e che per la restante somma verrà fatta la pratica dello
sconto in fattura del 50%”;
-con bonifico del 19.07.21, prodotto agli atti, l'opponente provvedeva al pagamento della somma di
€ 5.500,00; Il teste ha dichiarato di aver fornito consulenza telematica alla società opposta ed Testimone_1
ha riferito di aver spiegato al la necessità di iniziare personalmente la pratica presso la Pt_1
Agenzia delle Entrate al fine di ottenere lo sconto in fattura: “Lo studio, viste le difficoltà del
ad istruire la pratica, mi ha invitato ad aiutarlo. Inizialmente i rapporti con il Pt_1 Pt_1
erano solo telefonici, ma dopo vari tentativi, considerato che il non aveva lo Spead e non Pt_1
riusciva ad entrare nella pratica che lo riguardava, dopo circa 7-8- giorni di tentativi, io ho
comunicato al di non volerlo più aiutare.” Pt_1
Lo stesso teste ha, comunque, confermato che nonostante le difficoltà del nell'istruire la Pt_1
pratica, la società opposta aveva avuto accesso alla agevolazione de quo, testualmente:“ Preciso che
la ha avuto, comunque, accesso alla agevolazione perché, dopo oltre un anno il CP_1 Pt_1
ha usufruito di una agevolazione e nonostante il ritardo la sua causa è stata ugualmente istruita” Ed
ancora” se non ricordo male si trattava di una remissione in bonis.”
Orbene, considerato che il teste escusso ha dichiarato che la opposta ha comunque avuto accesso alla agevolazione, e quindi, non risultando provata l'esistenza del credito azionato in via monitoria, si ritiene di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. n. 16630/13;
Cass. n. 11356/06).
Considerato, tuttavia, che con le note depositate il 12.02.25 lo stesso opponente ha rilevato di avere presentato istanza all'Agenzia delle Entrate per il versamento della sanzione dovuta ai fini della remissione in bonis, solo in pendenza del presente giudizio, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
-revoca il Decreto Ingiuntivo il Decreto Ingiuntivo n. 298/2022 R.G. 1343/2022 del Tribunale di
Caltanissetta emesso il 04/09/2022;
- spese compensate.
Così deciso in Caltanissetta il 29 Novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa UR DA
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa UR DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1895 del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione dall'Avv. Rosaria Impaglione, presso il cui studio in Caltanissetta Viale
Sicilia, 106 è elettivamente domiciliato.
Opponente
E
, con sede in Caltanissetta nel viale Trieste 148, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, - P.IVA_1
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 298/2022 R.G. 1343/2022 del Tribunale di Caltanissetta emesso il 04/09/2022
con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della opposta della somma di € 5.500,00
oltre interessi e spese. L'opponente contestava integralmente sia l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in via monitoria sia l'assunto secondo il quale si sarebbe reso inadempiente al contratto di appalto per non aver attivato la pratica dello sconto in fattura che permettesse alla Ditta IMPREPAN l'incasso della restante somma di € 5.500,00. Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente disporre la sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c della provvisoria esecuzione
concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. sul D.I. opposto n. 298/2022 RG 1343/2022 del Tribunale di
Caltanissetta emesso in data 04/09/2022, perché illegittima poichè non richiesta e non dovuta;
Nel
merito ritenere e dichiarare la nullità e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n° 298/2022
RG 1343/2022 del Tribunale di Caltanissetta emesso in data 04/09/2022 per tutte le ragioni esposte
nel presente ricorso e/o con qualsivoglia altra statuizione;
Con vittoria di spese competenze ed
onorari del presente giudizio.”
Con comparsa depositata il 28.01.2023, la società opposta si costituiva in giudizio per contrastare integralmente gli assunti attorei e chiedere l'accoglimento delle seguenti domande: “Preliminarmente
mantenere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo per cui è giudizio, già concessa dal Giudice
designato dr. Lauricella. Nel merito rigettare l'avanzata opposizione in quanto infondata nei motivi,
mantenendo il decreto ingiuntivo opposto e per cui è causa.”
Con atto depositato in data 14.11.23, il procuratore di parte opposta depositava atto di rinuncia al mandato difensivo comunicato a mezzo pec alla società Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la sintetica esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17 della legge 18
giugno 2009, n. 69 e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente. Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali di causa e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo, ponendosi come fase ulteriore del procedimento iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti,
pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il giudizio si trasforma da sommario a giudizio a cognizione piena. Il giudice dell'opposizione, quindi, non deve limitarsi ad esaminare la legittima emanazione dell'ingiunzione, ma deve procedere all'esame del merito della controversia sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, incombe sul creditore l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Si deve, innanzitutto, osservare che risultano accertate le circostanze dedotte nell'atto di citazione e,
in particolare, che:
-con il contratto di appalto prodotto agli atti le parti convenivano l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sull'appartamento dell'opponente, sito in Caltanissetta, Via Alcide De
Gasperi, per l'importo complessivo di € 11.000,00, comprensivo di IVA;
- l' art. 3 del predetto contratto fissava in € 5.500,00 l'importo che il committente avrebbe dovuto corrispondere e ciò “senza alcuna pretesa e che per la restante somma verrà fatta la pratica dello
sconto in fattura del 50%”;
-con bonifico del 19.07.21, prodotto agli atti, l'opponente provvedeva al pagamento della somma di
€ 5.500,00; Il teste ha dichiarato di aver fornito consulenza telematica alla società opposta ed Testimone_1
ha riferito di aver spiegato al la necessità di iniziare personalmente la pratica presso la Pt_1
Agenzia delle Entrate al fine di ottenere lo sconto in fattura: “Lo studio, viste le difficoltà del
ad istruire la pratica, mi ha invitato ad aiutarlo. Inizialmente i rapporti con il Pt_1 Pt_1
erano solo telefonici, ma dopo vari tentativi, considerato che il non aveva lo Spead e non Pt_1
riusciva ad entrare nella pratica che lo riguardava, dopo circa 7-8- giorni di tentativi, io ho
comunicato al di non volerlo più aiutare.” Pt_1
Lo stesso teste ha, comunque, confermato che nonostante le difficoltà del nell'istruire la Pt_1
pratica, la società opposta aveva avuto accesso alla agevolazione de quo, testualmente:“ Preciso che
la ha avuto, comunque, accesso alla agevolazione perché, dopo oltre un anno il CP_1 Pt_1
ha usufruito di una agevolazione e nonostante il ritardo la sua causa è stata ugualmente istruita” Ed
ancora” se non ricordo male si trattava di una remissione in bonis.”
Orbene, considerato che il teste escusso ha dichiarato che la opposta ha comunque avuto accesso alla agevolazione, e quindi, non risultando provata l'esistenza del credito azionato in via monitoria, si ritiene di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. n. 16630/13;
Cass. n. 11356/06).
Considerato, tuttavia, che con le note depositate il 12.02.25 lo stesso opponente ha rilevato di avere presentato istanza all'Agenzia delle Entrate per il versamento della sanzione dovuta ai fini della remissione in bonis, solo in pendenza del presente giudizio, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
-revoca il Decreto Ingiuntivo il Decreto Ingiuntivo n. 298/2022 R.G. 1343/2022 del Tribunale di
Caltanissetta emesso il 04/09/2022;
- spese compensate.
Così deciso in Caltanissetta il 29 Novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa UR DA