TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/05/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5593 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli Avv.ti Rossella Farnelli (indirizzo pec:
e Luca Panarelli (indirizzo Email_1 pec: , con domicilio in Taranto alla via Email_2
Mazzini, n. 15, presso lo studio del difensore Avv. Luca Panarelli parte appellante CONTRO
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Virginia Claudia Pesce, con domicilio in Oria (Br) alla via Messapi, n. 2, presso lo studio del difensore Avv. Virginia Claudia Pesce parte appellata
, C.F. , con Controparte_2 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Cosimo Calvi, con domicilio in San GI ON (Ta) alla via Pio XII, n. 7, presso lo studio del difensore Avv. Cosimo Calvi parte appellata
OGGETTO: danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. – appello. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 20.02.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
1 , il (Comune nel prosieguo Controparte_1 Controparte_1 per brevità), esponendo:
che in data 09.01.2018, alle ore 22.30 circa, mentre, alla guida del veicolo di sua proprietà Lancia Y, tg. DF286TW, stava percorrendo via Aldo Moro, con direzione Taranto, nell'abitato di CP_1
, attraversando l'intersezione semaforica posta tra la predetta
[...] via e via Serro, incappava in una buca stradale nelle immediate adiacenze di un tombino dell' (AQ nel prosieguo per Parte_1 brevità);
che la buca, priva di alcuna segnalazione, si trovava poco dopo il centro dell'intersezione e precisamente poco più avanti rispetto alla linea d'arresto presente per i veicoli provenienti da via Serro;
che la buca era assolutamente invisibile ed imprevedibile e non era neppure evitabile, in quanto posta su una strada buia lungo la carreggiata di percorrenza delle vetture;
che in tale occasione aveva subito danni alla propria vettura stimabili in € 1.772,08, oltre iva, come da preventivo che allegava in atti;
che a seguito della segnalazione del sinistro alla Polizia Locale di
[...]
, il aveva prontamente CP_1 Controparte_1 provveduto all'eliminazione dell'insidia ripristinando il manto stradale;
che la buca non era visibile nè prevedibile per le seguenti ragioni: perché la strada sulla quale era ubicata si presentava in buono stato di manutenzione, costituendo l'unica cavità presente sulla carreggiata;
perché la presenza di altri veicoli davanti e le condizioni di oscurità della strada, ne avevano impedito la visione;
perché la situazione di pericolo non era segnalata e la strada non era stata interdetta al traffico veicolare;
che alcun esito aveva sortito la richiesta di risarcimento danni inviata al e ad AQ;
CP_1
che il era responsabile dell'accadimento dei fatti di causa in CP_1 qualità di ente proprietario e custode della strada in cui si era verificato il sinistro. Concludeva per la condanna del al pagamento della somma di € CP_1
1.772,08 o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Costituitosi in giudizio, il eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, chiedendo la chiamata in causa di AQ;
in via subordinata, contestava la domanda nel merito sia nell'an, che nel quantum debeatur. Esponeva segnatamente:
2 che nel caso di specie non era legittimato passivo, in quanto la buca era stata causata dalla cattiva manutenzione del tombino;
pertanto, la responsabilità della causazione del sinistro era imputabile unicamente ad AQ (ente custode delle reti idriche e fognarie presenti sul territorio comunale, tenuto alla manutenzione, al controllo ed alla vigilanza sulle stesse), per aver omesso di procedere al ripristino del manto stradale posto a margine del chiusino e non segnalato la situazione di pericolo all'utenza veicolare;
che, in subordine, la domanda era generica, non avendo l'attrice indicato con precisione il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro;
che la sconnessione stradale ritratta nei fotogrammi allegati dall'attrice, non aveva un'ampiezza tale da giustificare la causazione dei danni dalla stessa reclamati in giudizio;
che l'attrice era responsabile esclusiva della causazione del danno per aver attraversato l'intersezione stradale a velocità sostenuta e non adeguata allo stato dei luoghi;
che non era responsabile della causazione del fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto non sussistevano i requisiti della oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità dell'insidia (la buca, avendo ampie dimensioni, era visibile ad occhio nudo;
la strada era, inoltre, dotata di illuminazione pubblica che garantiva buone condizioni di visibilità);
che il fatto colposo dell'attrice, valutabile alla stregua del caso fortuito, aveva in ogni caso interrotto il nesso causale tra la cosa ed il danno;
che non era responsabile della causazione del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'attrice dimostrato gli elementi costitutivi della domanda promossa in giudizio (a suo avviso, non vi era prova della non visibilità e della non prevedibilità dell'insidia stradale;
di contro, era provato il fatto colposo della danneggiata per aver, in violazione degli artt. 141-142 C.d.S., attraversato l'intersezione stradale a velocità sostenuta, circostanza che le aveva impedito di avvistare con congruo anticipo la buca e di attuare una manovra di arresto del veicolo in condizioni di sicurezza);
che in base alla pronuncia n. 156/1999 della Suprema Corte, l'art. 2051 c.c. non era applicabile alla P.A.;
che la domanda era infondata anche sotto l'aspetto della quantificazione del danno.
3 Citato ritualmente in giudizio, si costituiva anche il terzo chiamato AQ, esponendo:
che nel caso di specie non era legittimato passivo, in quanto da un sopralluogo effettuato sui luoghi di causa era emerso che la pavimentazione della strada posta tra via Moro e via Serro, presentava diffusi tratti di dissesto;
pertanto, era il a dover rispondere CP_1 della domanda promossa dall'attrice in qualità di ente custode della strada;
che, in subordine, la domanda era generica e non meritevole di accoglimento;
che la domanda era infondata anche nel merito, sia sotto l'aspetto dell'an, che sotto l'aspetto del quantum debeatur, non avendo l'attrice dimostrato gli elementi costitutivi del fatto illecito dedotto in giudizio;
che la sua responsabilità poteva essere acclarata solo quando vi fosse stata prova: - del verificarsi del fatto storico;
- dell'insorgenza del danno;
- del dolo o della colpa della condotta;
- del nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso;
elementi, questi, che l'attrice non aveva affatto dimostrato;
che la domanda era infondata anche sotto l'aspetto della quantificazione del danno. Il Giudice di Pace, all'esito dell'istruttoria consistita nell'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, nell'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice e della prova testimoniale con un teste indicato da quest'ultima, nonché nell'esperimento della CTU meccanica, dopo aver sussunto il caso di specie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., ritenuti provati gli elementi costitutivi della domanda ed indimostrato il fatto colposo della danneggiata, condannava AQ al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore dell'attrice, importo così determinato in base alle risultanze della CTU;
testualmente, secondo il giudice di prime cure, seppure in via di principio si possa ritenere corresponsabile dell'evento il quale custode della pubblica via, nella specie CP_1 detta responsabilità deve essere esclusa poiché la sconnessione interessa l'area adiacente al tombino gestito esclusivamente da AQ, pertanto quest'ultimo avrebbe dovuto allertare il convenuto al fine di realizzare il ripristino del manto stradale;
la medesima CP_1 parte soccombente veniva condannata anche al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario dell'attrice ed al pagamento delle spese di CTU;
le spese di lite tra le altre parti venivano, invece, interamente compensate. Avverso tale pronuncia ha promosso appello AQ.
4 Con il primo motivo lamenta il travisamento dei mezzi istruttori da parte del giudice di prime cure: a suo avviso, poiché nel caso di specie i danni erano stati provocati da una buca stradale, circostanza allegata dalla danneggiata e confermata dall'istruttoria, il giudice avrebbe dovuto condannare solamente il in qualità di ente custode della cosa. CP_1
Con il secondo motivo, lamentando erronea valutazione dei mezzi istruttori, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto AQ responsabile della causazione dell'evento dannoso per aver omesso di segnalare al il dissesto del manto stradale in prossimità del tombino. CP_1
Rileva sul punto che tale incombenza non è prevista da alcuna norma del nostro ordinamento giuridico e che, in ogni caso, era il l'unico ente CP_1 tenuto alla manutenzione della strada in quanto proprietario della stessa (a suo avviso, AQP gestisce ex lege le condotte idriche e fognanti, ma non ha la gestione della strada pubblica che è di competenza dell'Ente pubblico;
circostanza, quest'ultima, comprovata anche dal fatto che il , dopo la Controparte_1 segnalazione del sinistro fatta dall'appellata, aveva provveduto autonomamente a colmare la buca). Osserva, infine, che tale onere di custodia si estende anche agli elementi accessori ed alle pertinenze della strada;
pertanto, a suo avviso, la sentenza doveva essere emendata, in quanto il giudice aveva acclarato erroneamente la sua responsabilità anziché quella del
CP_1
Con il terzo motivo, lamentando erronea valutazione dei mezzi istruttori, impugna la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto fondata la domanda nel merito: a suo avviso, dalla documentazione versata in atti dall'appellata e dalla CTU, poteva evincersi che la buca era posta al centro della strada e la presenza della pubblica illuminazione sul luogo del sinistro, circostanze, queste, dalle quali doveva escludersi la prova della invisibilità e della imprevedibilità dell'insidia. Chiede, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva e la contestuale pronuncia di responsabilità a carico del in subordine, chiede il rigetto della CP_1 domanda, previo accertamento della sua infondatezza nel merito. Si è costituita in appello anche l'appellata . Controparte_2
In ordine ai primi due motivi d'appello, precisa che con l'atto di citazione introduttivo della lite di primo grado, aveva convenuto unicamente in giudizio il in qualità di ente custode della strada;
e che era stato quest'ultimo, CP_1 una volta costituitosi, a richiedere la chiamata in causa dell'appellante, sostenendone la responsabilità esclusiva. Pertanto, rileva che all'esito di una eventuale pronuncia di accoglimento dell'appello, avendo correttamente
5 evocato in giudizio la parte responsabile, alcuna conseguenza pregiudizievole è a lei imputabile. In ordine al terzo motivo d'appello, eccepisce l'inammissibilità della doglianza, in quanto, a suo avviso, l'appellante non l'aveva tempestivamente sollevata nel corso del giudizio di primo grado. In subordine, contesta la fondatezza del motivo, esponendo:
che la strada teatro del fatto illecito si trova in una posizione periferica, costituendo una circonvallazione a due corsie ed a doppia carreggiata (circostanza che poteva ritenersi provata in base al fatto notorio);
che la strada al momento del fatto era buia (il teste aveva confermato che il palo della pubblica illuminazione era posto sul lato opposto della strada rispetto al senso di marcia del veicolo da lei condotto, e che sul posto non vi erano adeguate condizioni di visibilità);
che la buca non era posta al centro della strada, come sostenuto dall'appellante, ma si trovava, in una posizione che la rendeva difficilmente rilevabile, sulla parte destra della strada da lei percorsa (circostanza comprovata dalle dichiarazioni rese sul punto dal teste e dalla documentazione fotografica versata in atti);
che era rimasta incontestata la deduzione con cui aveva dato atto che, dopo aver segnalato il sinistro alla Polizia Locale, il aveva CP_1 provveduto ad eliminare la situazione di pericolo il giorno seguente;
che il CTU, nel suo elaborato peritale, aveva acclarato la compatibilità della dinamica del sinistro coi danni riscontrati sulla vettura, oltre al mutamento dello stato dei luoghi di causa (a detta dell'ausiliario,
l'intersezione semaforica era stata sostituita dalla costruzione di una rotatoria);
che al caso di specie è applicabile l'art. 2051 c.c., pertanto, avendo dimostrato l'insorgenza del danno e la sua riconducibilità causale alla buca, la domanda deve ritenersi fondata;
che, viceversa, non essendo emersa la prova del caso fortuito, le difese promosse dalle controparti erano infondate;
che la domanda è fondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., avendo dimostrato tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito. Sulla scorta di tali difese, chiede il rigetto dell'appello; in subordine, in ipotesi di suo accoglimento, qualora fosse accertata la responsabilità del CP_1 chiede la condanna dello stesso al risarcimento del danno subito. Si è costituito in appello il insistendo nel rigetto del gravame e nella CP_1
6 conferma della sentenza impugnata. Per confutare la fondatezza del primo motivo, ribadisce che nel caso di specie AQ aveva omesso di manutenere l'area circostante il tombino, pur essendone all'uopo tenuto in qualità di ente gestore del servizio idrico integrato, con l'obbligo di manutenzione anche straordinaria, di controllo e di vigilanza, nonché di adeguamento, dei relativi impianti; pertanto, quanto stabilito in sentenza dal giudice di prime cure doveva ritenersi corretto ed immune da censure. In ordine al secondo motivo, deduce che la buca era posizionata in adiacenza al tombino (circostanza allegata dalla danneggiata e confermata dal teste, in base alla quale afferma la correttezza della sentenza impugnata). In ordine al terzo motivo, osserva segnatamente:
che il giudice di prime cure non aveva travisato i mezzi istruttori;
lo stesso era invece approdato alla decisione attraverso un percorso logico motivazionale basato sulla valutazione delle prove assunte;
che nulla era in ogni caso dovuto in favore della , in quanto la CP_2 stessa aveva omesso di tenere una condotta diligente;
che dai fotogrammi allegati in giudizio dalla , può evincersi CP_2 che la buca aveva notevoli dimensioni, era posta in adiacenza al tombino, ed era facilmente rilevabile anche ad occhio nudo;
che la strada in questione era dotata di illuminazione pubblica che garantiva al momento del fatto buone condizioni di visibilità;
che non vi era prova della non visibilità e della non prevedibilità dell'insidia stradale;
che non è applicabile al caso di specie l'art. 2051 cod. civ., costituendo
- la strada - una cosa che per estensione ed apertura all'uso generale della collettività, non consentiva l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sulla stessa. In ordine al terzo motivo, ribadisce che il sinistro è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva della medesima, in forza del principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c.. 2) Sulla riconducibilità del caso di specie nell'art. 2051 c.c.. Prima di vagliare la fondatezza dei motivi d'appello, occorre premettere che il caso di specie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno una cosa, qual è la strada teatro del sinistro. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con un indirizzo pressoché unanime, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006),
7 nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso degli utenti, sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. In ambito di responsabilità derivante da cose in custodia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma. Sinteticamente, dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità in parola, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano non solo eventi naturali o il fatto di un terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato. I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
• “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
• “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
• “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
• “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
8 dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943 e nella pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma testualmente a chiare lettere che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”. Quanto invece al fatto del terzo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per ricondurlo all'interno del caso fortuito, è necessario che lo stesso presenti i connotati dell'imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento lesivo (cfr. Cass. 09.4.2024, n. 9487: “La responsabilità di cui all'articolo 2051 del c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -
e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”). 3) Sui motivi d'appello. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Il terzo motivo, che per ragioni di priorità logica, può essere scrutinato preliminarmente rispetto agli altri motivi, è infondato. Come già accennato, nel danno cagionato da cosa in custodia, in cui rientra anche il caso di specie, il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza
9 del danno e del nesso causale tra lo stesso e la cosa, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato. Ciò posto, si ritiene che l'appellata abbia osservato l'onere probatorio posto a suo carico: la prova testimoniale resa dal teste , la Testimone_1 documentazione fotografica allegata al suo fascicolo di parte e la CTU, confermando univocamente i fatti di causa esposti nell'atto introduttivo del primo grado, costituiscono elementi istruttori dai quali è possibile desumere con chiarezza la prova del danno e la sua riconducibilità causale alla buca stradale. Pertanto, avendo l'appellata osservato l'onere della prova di cui era gravata, non rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., la oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità della buca: per evitare di incorrere in responsabilità, l'ente custode della cosa sarebbe stato tenuto unicamente a dimostrare il caso fortuito, ma tale onere probatorio, nella specie, non è stato osservato. Peraltro, le doglianze esposte dall'appellante nel terzo motivo d'appello, non risultano suffragate dall'istruttoria assunta in primo grado: non è provato che la buca fosse posizionata al centro della strada (dalla documentazione fotografica versata in atti e dalle dichiarazioni rese dal teste, è invece emerso che la stessa era ubicata sulla parte destra della carreggiata percorsa dall'appellata, nei pressi di un'intersezione semaforica); non è provato neppure che sullo stato dei luoghi vi fossero adeguate condizioni di visibilità (al contrario, il teste ha precisato che il palo della pubblica illuminazione insisteva sul margine opposto della carreggiata percorsa dall'appellata, e che l'area stradale in questione era buia). Pertanto, il terzo motivo d'appello è infondato. I primi due motivi d'appello, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono invece fondati. Dalle allegazioni difensive promosse dalla danneggiata e dall'istruttoria assunta nel giudizio di prime cure, è emerso che il fatto illecito in esame è derivato non dal tombino rimesso alla custodia di AQ, ma dalla buca posta sulla strada rimessa alla custodia del CP_1
Pertanto, posto che il danno è causalmente derivato da una cosa custodita dal a rispondere dei danni subiti dall'appellata è tenuto solo tale ente e CP_1 non AQ. A nulla rileva che la buca fosse posta a ridosso di un tombino rimesso alla custodia dell'appellante: AQ esercita un effettivo potere di gestione e
10 controllo sulle condotte idriche fognanti insistenti nel territorio comunale nel quale eroga i propri servizi, essendo anche tenuto ad eseguire lavori di riparazione ordinaria e straordinaria sulle stesse, onde assicurarne il loro perfetto funzionamento, non essendo stato abrogato il r.d.l. n. 1464/1938 dalla l. n. 319/1976, ed avendo il d.l. n. 141/1999 confermato in capo ad AQ le competenze già attribuite al precedente ente soppresso al quale è lo stesso è subentrato (Cass. Civ. n. 14143/2011, Cass. Civ. n. 8888/2020); tuttavia, tali obblighi si estendono sulle sole reti idriche fognanti e non sulle porzioni di strada poste a loro confine, che restano rimesse alla custodia dell'ente proprietario. Che il fosse l'unico ente custode del tratto di strada in questione, è CP_1 desumibile anche dal fatto che lo stesso ha provveduto a ripristinare lo stato manutentivo dei luoghi subito dopo l'accadimento dei fatti di causa: l'appellata ha dedotto di aver allertato la Polizia Locale il giorno successivo al verificarsi del sinistro e che all'esito di tanto, il ha prontamente CP_1 eliminato tale situazione di pericolo, circostanza, questa, rimasta incontestata dalle controparti, che va ritenuta provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; il ha anche prodotto copia del rapporto della Polizia Locale, dal CP_1 contenuto del quale vi è conferma della colmatura della buca stradale avvenuta il giorno dopo la verificazione del sinistro. Nessuna incidenza causale può aver assunto il comportamento dell'appellata, dal momento che non vi è spazio nella fattispecie concreta per l'applicazione del principio di autoresponsabilità che impone ai potenziali danneggiati dovere di attenzione e diligenza, tenuto conto:
che l'evento si è verificato in ore serali ed in assenza di luce naturale;
che stando a quanto riferito dal teste, la strada, pur essendo servita da pubblica illuminazione, era buia e non garantiva sufficienti condizioni di visibilità (sul punto il teste ha riferito:” La stessa Tes_1 buca era in condizioni di oscurità poiché l'illuminazione pubblica era posta sull'altro lato della carreggiata. Dal nostro lato non si vedeva nulla”);
che la buca si trovava sulla porzione di strada posta subito dopo l'attraversamento di un'intersezione semaforica, sulla parte destra della carreggiata percorsa dall'appellata (a detta del teste poco Tes_1 più avanti della linea di arresto per i veicoli provenienti da via Serro), pertanto, in una posizione difficilmente rilevabile da chi teneva la sua direzione di marcia;
che il dissesto stradale non era segnalato (sul punto il teste ha Tes_1 riferito:“ Non vi erano transenne che delimitavano l'area, né segnalazioni”).
11 Per altro verso, non risulta adeguatamente allegato e dimostrato dal CP_1 che la buca fosse stata causata da AQ durante l'esecuzione di lavori sul tombino e/o sulla conduttura idrica fognaria ad esso connessa: sul punto, il si è limitato ad attribuire genericamente la responsabilità del fatto CP_1 illecito ad AQ per omessa manutenzione dell'area circostante il tombino, senza allegare e dimostrare ulteriori circostanze da cui poter desumere un'effettiva condotta omissiva o commissiva di tale impresa che abbia causato in tutto o in parte il danno. Oltretutto, va ribadito che per integrare gli estremi del caso fortuito per fatto del terzo, il avrebbe dovuto dedurre e provare anche la CP_1 imprevedibilità e la inevitabilità della condotta del terzo;
prova, anch'essa, che nella specie manca del tutto. Pertanto, in definitiva, poiché , ai sensi dell'art. 346 Controparte_2
c.p.c. ha reiterato nel presente grado di giudizio la domanda originariamente promossa in primo grado nei confronti del chiedendone la CP_1 condanna anche in ipotesi di accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata ponendo a carico del anziché di AQ, il pagamento CP_1 previsto in favore dell'appellata. E' il caso di osservare che la quantificazione della somma liquidata a titolo risarcitorio non è stata oggetto di impugnazione, sicchè l'importo da riconosce all'attore/appellato è quello liquidato dal primo giudice. 4) Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono l'accoglimento dell'appello e sono liquidate in base al valore del decisum. La Corte di Cassazione ha osservato sul punto che:“ Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione ” (Cass. Civ. Ord. n. 7616/2021). Pertanto, tra il e , le Controparte_1 Controparte_2 spese seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del predetto ente, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario (valori medi rationae temporis applicabili del D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi del primo grado di lite;
valori medi delle fasi di studio e introduttiva e valori minimi delle restanti fasi degli attuali parametri del D.M. n. 55/2014, per il presente grado d'appello). Il va anche condannato al pagamento delle Controparte_1
12 spese del doppio grado di lite nei confronti di avendola evocata in CP_3 giudizio in qualità di terza chiamata assertivamente responsabile del danno lamentato dalla danneggiata, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario (valori medi rationae temporis applicabili del D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi del primo grado di lite;
valori medi delle fasi di studio e introduttiva, valori minimi per la fase decisoria, stante la ripetitività degli assunti, con esclusione della fase istruttoria – mancando di fatto attività riconducibili a tale fase - , mediante l'applicazione degli attuali parametri del D.M. n. 55/2014, per il presente grado d'appello). Anche le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno definitivamente poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la responsabilità esclusiva del nella Controparte_1 causazione del sinistro;
per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento dell'importo liquidato dal Controparte_1 primo giudice in favore di a titolo risarcitorio;
Controparte_2
condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 primo grado di lite nei confronti di che si Controparte_2 liquidano in € 125,00 per esborsi ed in € 1.205,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, il tutto con distrazione in favore del suo difensore;
condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 presente grado d'appello nei confronti di , che si Controparte_2 liquidano in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, il tutto con distrazione in favore del suo difensore;
condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 primo grado di lite nei confronti di che si liquidano in € 1.205,00 CP_3 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese del presente grado d'appello nei confronti di che si CP_3 liquidano in € 174,00 per esborsi, ed in € 1.276,00 per compensi, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
13 pone definitivamente a carico del le spese Controparte_1 di CTU. Così deciso in Taranto, in data 15/05/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
14
e Luca Panarelli (indirizzo Email_1 pec: , con domicilio in Taranto alla via Email_2
Mazzini, n. 15, presso lo studio del difensore Avv. Luca Panarelli parte appellante CONTRO
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Virginia Claudia Pesce, con domicilio in Oria (Br) alla via Messapi, n. 2, presso lo studio del difensore Avv. Virginia Claudia Pesce parte appellata
, C.F. , con Controparte_2 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. Cosimo Calvi, con domicilio in San GI ON (Ta) alla via Pio XII, n. 7, presso lo studio del difensore Avv. Cosimo Calvi parte appellata
OGGETTO: danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. – appello. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 20.02.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
1 , il (Comune nel prosieguo Controparte_1 Controparte_1 per brevità), esponendo:
che in data 09.01.2018, alle ore 22.30 circa, mentre, alla guida del veicolo di sua proprietà Lancia Y, tg. DF286TW, stava percorrendo via Aldo Moro, con direzione Taranto, nell'abitato di CP_1
, attraversando l'intersezione semaforica posta tra la predetta
[...] via e via Serro, incappava in una buca stradale nelle immediate adiacenze di un tombino dell' (AQ nel prosieguo per Parte_1 brevità);
che la buca, priva di alcuna segnalazione, si trovava poco dopo il centro dell'intersezione e precisamente poco più avanti rispetto alla linea d'arresto presente per i veicoli provenienti da via Serro;
che la buca era assolutamente invisibile ed imprevedibile e non era neppure evitabile, in quanto posta su una strada buia lungo la carreggiata di percorrenza delle vetture;
che in tale occasione aveva subito danni alla propria vettura stimabili in € 1.772,08, oltre iva, come da preventivo che allegava in atti;
che a seguito della segnalazione del sinistro alla Polizia Locale di
[...]
, il aveva prontamente CP_1 Controparte_1 provveduto all'eliminazione dell'insidia ripristinando il manto stradale;
che la buca non era visibile nè prevedibile per le seguenti ragioni: perché la strada sulla quale era ubicata si presentava in buono stato di manutenzione, costituendo l'unica cavità presente sulla carreggiata;
perché la presenza di altri veicoli davanti e le condizioni di oscurità della strada, ne avevano impedito la visione;
perché la situazione di pericolo non era segnalata e la strada non era stata interdetta al traffico veicolare;
che alcun esito aveva sortito la richiesta di risarcimento danni inviata al e ad AQ;
CP_1
che il era responsabile dell'accadimento dei fatti di causa in CP_1 qualità di ente proprietario e custode della strada in cui si era verificato il sinistro. Concludeva per la condanna del al pagamento della somma di € CP_1
1.772,08 o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Costituitosi in giudizio, il eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, chiedendo la chiamata in causa di AQ;
in via subordinata, contestava la domanda nel merito sia nell'an, che nel quantum debeatur. Esponeva segnatamente:
2 che nel caso di specie non era legittimato passivo, in quanto la buca era stata causata dalla cattiva manutenzione del tombino;
pertanto, la responsabilità della causazione del sinistro era imputabile unicamente ad AQ (ente custode delle reti idriche e fognarie presenti sul territorio comunale, tenuto alla manutenzione, al controllo ed alla vigilanza sulle stesse), per aver omesso di procedere al ripristino del manto stradale posto a margine del chiusino e non segnalato la situazione di pericolo all'utenza veicolare;
che, in subordine, la domanda era generica, non avendo l'attrice indicato con precisione il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro;
che la sconnessione stradale ritratta nei fotogrammi allegati dall'attrice, non aveva un'ampiezza tale da giustificare la causazione dei danni dalla stessa reclamati in giudizio;
che l'attrice era responsabile esclusiva della causazione del danno per aver attraversato l'intersezione stradale a velocità sostenuta e non adeguata allo stato dei luoghi;
che non era responsabile della causazione del fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto non sussistevano i requisiti della oggettiva invisibilità e della soggettiva imprevedibilità dell'insidia (la buca, avendo ampie dimensioni, era visibile ad occhio nudo;
la strada era, inoltre, dotata di illuminazione pubblica che garantiva buone condizioni di visibilità);
che il fatto colposo dell'attrice, valutabile alla stregua del caso fortuito, aveva in ogni caso interrotto il nesso causale tra la cosa ed il danno;
che non era responsabile della causazione del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'attrice dimostrato gli elementi costitutivi della domanda promossa in giudizio (a suo avviso, non vi era prova della non visibilità e della non prevedibilità dell'insidia stradale;
di contro, era provato il fatto colposo della danneggiata per aver, in violazione degli artt. 141-142 C.d.S., attraversato l'intersezione stradale a velocità sostenuta, circostanza che le aveva impedito di avvistare con congruo anticipo la buca e di attuare una manovra di arresto del veicolo in condizioni di sicurezza);
che in base alla pronuncia n. 156/1999 della Suprema Corte, l'art. 2051 c.c. non era applicabile alla P.A.;
che la domanda era infondata anche sotto l'aspetto della quantificazione del danno.
3 Citato ritualmente in giudizio, si costituiva anche il terzo chiamato AQ, esponendo:
che nel caso di specie non era legittimato passivo, in quanto da un sopralluogo effettuato sui luoghi di causa era emerso che la pavimentazione della strada posta tra via Moro e via Serro, presentava diffusi tratti di dissesto;
pertanto, era il a dover rispondere CP_1 della domanda promossa dall'attrice in qualità di ente custode della strada;
che, in subordine, la domanda era generica e non meritevole di accoglimento;
che la domanda era infondata anche nel merito, sia sotto l'aspetto dell'an, che sotto l'aspetto del quantum debeatur, non avendo l'attrice dimostrato gli elementi costitutivi del fatto illecito dedotto in giudizio;
che la sua responsabilità poteva essere acclarata solo quando vi fosse stata prova: - del verificarsi del fatto storico;
- dell'insorgenza del danno;
- del dolo o della colpa della condotta;
- del nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso;
elementi, questi, che l'attrice non aveva affatto dimostrato;
che la domanda era infondata anche sotto l'aspetto della quantificazione del danno. Il Giudice di Pace, all'esito dell'istruttoria consistita nell'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, nell'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice e della prova testimoniale con un teste indicato da quest'ultima, nonché nell'esperimento della CTU meccanica, dopo aver sussunto il caso di specie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., ritenuti provati gli elementi costitutivi della domanda ed indimostrato il fatto colposo della danneggiata, condannava AQ al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore dell'attrice, importo così determinato in base alle risultanze della CTU;
testualmente, secondo il giudice di prime cure, seppure in via di principio si possa ritenere corresponsabile dell'evento il quale custode della pubblica via, nella specie CP_1 detta responsabilità deve essere esclusa poiché la sconnessione interessa l'area adiacente al tombino gestito esclusivamente da AQ, pertanto quest'ultimo avrebbe dovuto allertare il convenuto al fine di realizzare il ripristino del manto stradale;
la medesima CP_1 parte soccombente veniva condannata anche al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario dell'attrice ed al pagamento delle spese di CTU;
le spese di lite tra le altre parti venivano, invece, interamente compensate. Avverso tale pronuncia ha promosso appello AQ.
4 Con il primo motivo lamenta il travisamento dei mezzi istruttori da parte del giudice di prime cure: a suo avviso, poiché nel caso di specie i danni erano stati provocati da una buca stradale, circostanza allegata dalla danneggiata e confermata dall'istruttoria, il giudice avrebbe dovuto condannare solamente il in qualità di ente custode della cosa. CP_1
Con il secondo motivo, lamentando erronea valutazione dei mezzi istruttori, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto AQ responsabile della causazione dell'evento dannoso per aver omesso di segnalare al il dissesto del manto stradale in prossimità del tombino. CP_1
Rileva sul punto che tale incombenza non è prevista da alcuna norma del nostro ordinamento giuridico e che, in ogni caso, era il l'unico ente CP_1 tenuto alla manutenzione della strada in quanto proprietario della stessa (a suo avviso, AQP gestisce ex lege le condotte idriche e fognanti, ma non ha la gestione della strada pubblica che è di competenza dell'Ente pubblico;
circostanza, quest'ultima, comprovata anche dal fatto che il , dopo la Controparte_1 segnalazione del sinistro fatta dall'appellata, aveva provveduto autonomamente a colmare la buca). Osserva, infine, che tale onere di custodia si estende anche agli elementi accessori ed alle pertinenze della strada;
pertanto, a suo avviso, la sentenza doveva essere emendata, in quanto il giudice aveva acclarato erroneamente la sua responsabilità anziché quella del
CP_1
Con il terzo motivo, lamentando erronea valutazione dei mezzi istruttori, impugna la sentenza nella parte in cui il giudice aveva ritenuto fondata la domanda nel merito: a suo avviso, dalla documentazione versata in atti dall'appellata e dalla CTU, poteva evincersi che la buca era posta al centro della strada e la presenza della pubblica illuminazione sul luogo del sinistro, circostanze, queste, dalle quali doveva escludersi la prova della invisibilità e della imprevedibilità dell'insidia. Chiede, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva e la contestuale pronuncia di responsabilità a carico del in subordine, chiede il rigetto della CP_1 domanda, previo accertamento della sua infondatezza nel merito. Si è costituita in appello anche l'appellata . Controparte_2
In ordine ai primi due motivi d'appello, precisa che con l'atto di citazione introduttivo della lite di primo grado, aveva convenuto unicamente in giudizio il in qualità di ente custode della strada;
e che era stato quest'ultimo, CP_1 una volta costituitosi, a richiedere la chiamata in causa dell'appellante, sostenendone la responsabilità esclusiva. Pertanto, rileva che all'esito di una eventuale pronuncia di accoglimento dell'appello, avendo correttamente
5 evocato in giudizio la parte responsabile, alcuna conseguenza pregiudizievole è a lei imputabile. In ordine al terzo motivo d'appello, eccepisce l'inammissibilità della doglianza, in quanto, a suo avviso, l'appellante non l'aveva tempestivamente sollevata nel corso del giudizio di primo grado. In subordine, contesta la fondatezza del motivo, esponendo:
che la strada teatro del fatto illecito si trova in una posizione periferica, costituendo una circonvallazione a due corsie ed a doppia carreggiata (circostanza che poteva ritenersi provata in base al fatto notorio);
che la strada al momento del fatto era buia (il teste aveva confermato che il palo della pubblica illuminazione era posto sul lato opposto della strada rispetto al senso di marcia del veicolo da lei condotto, e che sul posto non vi erano adeguate condizioni di visibilità);
che la buca non era posta al centro della strada, come sostenuto dall'appellante, ma si trovava, in una posizione che la rendeva difficilmente rilevabile, sulla parte destra della strada da lei percorsa (circostanza comprovata dalle dichiarazioni rese sul punto dal teste e dalla documentazione fotografica versata in atti);
che era rimasta incontestata la deduzione con cui aveva dato atto che, dopo aver segnalato il sinistro alla Polizia Locale, il aveva CP_1 provveduto ad eliminare la situazione di pericolo il giorno seguente;
che il CTU, nel suo elaborato peritale, aveva acclarato la compatibilità della dinamica del sinistro coi danni riscontrati sulla vettura, oltre al mutamento dello stato dei luoghi di causa (a detta dell'ausiliario,
l'intersezione semaforica era stata sostituita dalla costruzione di una rotatoria);
che al caso di specie è applicabile l'art. 2051 c.c., pertanto, avendo dimostrato l'insorgenza del danno e la sua riconducibilità causale alla buca, la domanda deve ritenersi fondata;
che, viceversa, non essendo emersa la prova del caso fortuito, le difese promosse dalle controparti erano infondate;
che la domanda è fondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., avendo dimostrato tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito. Sulla scorta di tali difese, chiede il rigetto dell'appello; in subordine, in ipotesi di suo accoglimento, qualora fosse accertata la responsabilità del CP_1 chiede la condanna dello stesso al risarcimento del danno subito. Si è costituito in appello il insistendo nel rigetto del gravame e nella CP_1
6 conferma della sentenza impugnata. Per confutare la fondatezza del primo motivo, ribadisce che nel caso di specie AQ aveva omesso di manutenere l'area circostante il tombino, pur essendone all'uopo tenuto in qualità di ente gestore del servizio idrico integrato, con l'obbligo di manutenzione anche straordinaria, di controllo e di vigilanza, nonché di adeguamento, dei relativi impianti; pertanto, quanto stabilito in sentenza dal giudice di prime cure doveva ritenersi corretto ed immune da censure. In ordine al secondo motivo, deduce che la buca era posizionata in adiacenza al tombino (circostanza allegata dalla danneggiata e confermata dal teste, in base alla quale afferma la correttezza della sentenza impugnata). In ordine al terzo motivo, osserva segnatamente:
che il giudice di prime cure non aveva travisato i mezzi istruttori;
lo stesso era invece approdato alla decisione attraverso un percorso logico motivazionale basato sulla valutazione delle prove assunte;
che nulla era in ogni caso dovuto in favore della , in quanto la CP_2 stessa aveva omesso di tenere una condotta diligente;
che dai fotogrammi allegati in giudizio dalla , può evincersi CP_2 che la buca aveva notevoli dimensioni, era posta in adiacenza al tombino, ed era facilmente rilevabile anche ad occhio nudo;
che la strada in questione era dotata di illuminazione pubblica che garantiva al momento del fatto buone condizioni di visibilità;
che non vi era prova della non visibilità e della non prevedibilità dell'insidia stradale;
che non è applicabile al caso di specie l'art. 2051 cod. civ., costituendo
- la strada - una cosa che per estensione ed apertura all'uso generale della collettività, non consentiva l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sulla stessa. In ordine al terzo motivo, ribadisce che il sinistro è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva della medesima, in forza del principio di autoresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c.. 2) Sulla riconducibilità del caso di specie nell'art. 2051 c.c.. Prima di vagliare la fondatezza dei motivi d'appello, occorre premettere che il caso di specie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno una cosa, qual è la strada teatro del sinistro. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con un indirizzo pressoché unanime, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006),
7 nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso degli utenti, sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. In ambito di responsabilità derivante da cose in custodia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma. Sinteticamente, dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità in parola, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano non solo eventi naturali o il fatto di un terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato. I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
• “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
• “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
• “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
• “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
8 dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943 e nella pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma testualmente a chiare lettere che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”. Quanto invece al fatto del terzo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per ricondurlo all'interno del caso fortuito, è necessario che lo stesso presenti i connotati dell'imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento lesivo (cfr. Cass. 09.4.2024, n. 9487: “La responsabilità di cui all'articolo 2051 del c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -
e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”). 3) Sui motivi d'appello. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Il terzo motivo, che per ragioni di priorità logica, può essere scrutinato preliminarmente rispetto agli altri motivi, è infondato. Come già accennato, nel danno cagionato da cosa in custodia, in cui rientra anche il caso di specie, il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza
9 del danno e del nesso causale tra lo stesso e la cosa, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato. Ciò posto, si ritiene che l'appellata abbia osservato l'onere probatorio posto a suo carico: la prova testimoniale resa dal teste , la Testimone_1 documentazione fotografica allegata al suo fascicolo di parte e la CTU, confermando univocamente i fatti di causa esposti nell'atto introduttivo del primo grado, costituiscono elementi istruttori dai quali è possibile desumere con chiarezza la prova del danno e la sua riconducibilità causale alla buca stradale. Pertanto, avendo l'appellata osservato l'onere della prova di cui era gravata, non rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., la oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità della buca: per evitare di incorrere in responsabilità, l'ente custode della cosa sarebbe stato tenuto unicamente a dimostrare il caso fortuito, ma tale onere probatorio, nella specie, non è stato osservato. Peraltro, le doglianze esposte dall'appellante nel terzo motivo d'appello, non risultano suffragate dall'istruttoria assunta in primo grado: non è provato che la buca fosse posizionata al centro della strada (dalla documentazione fotografica versata in atti e dalle dichiarazioni rese dal teste, è invece emerso che la stessa era ubicata sulla parte destra della carreggiata percorsa dall'appellata, nei pressi di un'intersezione semaforica); non è provato neppure che sullo stato dei luoghi vi fossero adeguate condizioni di visibilità (al contrario, il teste ha precisato che il palo della pubblica illuminazione insisteva sul margine opposto della carreggiata percorsa dall'appellata, e che l'area stradale in questione era buia). Pertanto, il terzo motivo d'appello è infondato. I primi due motivi d'appello, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono invece fondati. Dalle allegazioni difensive promosse dalla danneggiata e dall'istruttoria assunta nel giudizio di prime cure, è emerso che il fatto illecito in esame è derivato non dal tombino rimesso alla custodia di AQ, ma dalla buca posta sulla strada rimessa alla custodia del CP_1
Pertanto, posto che il danno è causalmente derivato da una cosa custodita dal a rispondere dei danni subiti dall'appellata è tenuto solo tale ente e CP_1 non AQ. A nulla rileva che la buca fosse posta a ridosso di un tombino rimesso alla custodia dell'appellante: AQ esercita un effettivo potere di gestione e
10 controllo sulle condotte idriche fognanti insistenti nel territorio comunale nel quale eroga i propri servizi, essendo anche tenuto ad eseguire lavori di riparazione ordinaria e straordinaria sulle stesse, onde assicurarne il loro perfetto funzionamento, non essendo stato abrogato il r.d.l. n. 1464/1938 dalla l. n. 319/1976, ed avendo il d.l. n. 141/1999 confermato in capo ad AQ le competenze già attribuite al precedente ente soppresso al quale è lo stesso è subentrato (Cass. Civ. n. 14143/2011, Cass. Civ. n. 8888/2020); tuttavia, tali obblighi si estendono sulle sole reti idriche fognanti e non sulle porzioni di strada poste a loro confine, che restano rimesse alla custodia dell'ente proprietario. Che il fosse l'unico ente custode del tratto di strada in questione, è CP_1 desumibile anche dal fatto che lo stesso ha provveduto a ripristinare lo stato manutentivo dei luoghi subito dopo l'accadimento dei fatti di causa: l'appellata ha dedotto di aver allertato la Polizia Locale il giorno successivo al verificarsi del sinistro e che all'esito di tanto, il ha prontamente CP_1 eliminato tale situazione di pericolo, circostanza, questa, rimasta incontestata dalle controparti, che va ritenuta provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; il ha anche prodotto copia del rapporto della Polizia Locale, dal CP_1 contenuto del quale vi è conferma della colmatura della buca stradale avvenuta il giorno dopo la verificazione del sinistro. Nessuna incidenza causale può aver assunto il comportamento dell'appellata, dal momento che non vi è spazio nella fattispecie concreta per l'applicazione del principio di autoresponsabilità che impone ai potenziali danneggiati dovere di attenzione e diligenza, tenuto conto:
che l'evento si è verificato in ore serali ed in assenza di luce naturale;
che stando a quanto riferito dal teste, la strada, pur essendo servita da pubblica illuminazione, era buia e non garantiva sufficienti condizioni di visibilità (sul punto il teste ha riferito:” La stessa Tes_1 buca era in condizioni di oscurità poiché l'illuminazione pubblica era posta sull'altro lato della carreggiata. Dal nostro lato non si vedeva nulla”);
che la buca si trovava sulla porzione di strada posta subito dopo l'attraversamento di un'intersezione semaforica, sulla parte destra della carreggiata percorsa dall'appellata (a detta del teste poco Tes_1 più avanti della linea di arresto per i veicoli provenienti da via Serro), pertanto, in una posizione difficilmente rilevabile da chi teneva la sua direzione di marcia;
che il dissesto stradale non era segnalato (sul punto il teste ha Tes_1 riferito:“ Non vi erano transenne che delimitavano l'area, né segnalazioni”).
11 Per altro verso, non risulta adeguatamente allegato e dimostrato dal CP_1 che la buca fosse stata causata da AQ durante l'esecuzione di lavori sul tombino e/o sulla conduttura idrica fognaria ad esso connessa: sul punto, il si è limitato ad attribuire genericamente la responsabilità del fatto CP_1 illecito ad AQ per omessa manutenzione dell'area circostante il tombino, senza allegare e dimostrare ulteriori circostanze da cui poter desumere un'effettiva condotta omissiva o commissiva di tale impresa che abbia causato in tutto o in parte il danno. Oltretutto, va ribadito che per integrare gli estremi del caso fortuito per fatto del terzo, il avrebbe dovuto dedurre e provare anche la CP_1 imprevedibilità e la inevitabilità della condotta del terzo;
prova, anch'essa, che nella specie manca del tutto. Pertanto, in definitiva, poiché , ai sensi dell'art. 346 Controparte_2
c.p.c. ha reiterato nel presente grado di giudizio la domanda originariamente promossa in primo grado nei confronti del chiedendone la CP_1 condanna anche in ipotesi di accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata ponendo a carico del anziché di AQ, il pagamento CP_1 previsto in favore dell'appellata. E' il caso di osservare che la quantificazione della somma liquidata a titolo risarcitorio non è stata oggetto di impugnazione, sicchè l'importo da riconosce all'attore/appellato è quello liquidato dal primo giudice. 4) Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono l'accoglimento dell'appello e sono liquidate in base al valore del decisum. La Corte di Cassazione ha osservato sul punto che:“ Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione ” (Cass. Civ. Ord. n. 7616/2021). Pertanto, tra il e , le Controparte_1 Controparte_2 spese seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del predetto ente, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario (valori medi rationae temporis applicabili del D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi del primo grado di lite;
valori medi delle fasi di studio e introduttiva e valori minimi delle restanti fasi degli attuali parametri del D.M. n. 55/2014, per il presente grado d'appello). Il va anche condannato al pagamento delle Controparte_1
12 spese del doppio grado di lite nei confronti di avendola evocata in CP_3 giudizio in qualità di terza chiamata assertivamente responsabile del danno lamentato dalla danneggiata, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario (valori medi rationae temporis applicabili del D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi del primo grado di lite;
valori medi delle fasi di studio e introduttiva, valori minimi per la fase decisoria, stante la ripetitività degli assunti, con esclusione della fase istruttoria – mancando di fatto attività riconducibili a tale fase - , mediante l'applicazione degli attuali parametri del D.M. n. 55/2014, per il presente grado d'appello). Anche le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno definitivamente poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la responsabilità esclusiva del nella Controparte_1 causazione del sinistro;
per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento dell'importo liquidato dal Controparte_1 primo giudice in favore di a titolo risarcitorio;
Controparte_2
condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 primo grado di lite nei confronti di che si Controparte_2 liquidano in € 125,00 per esborsi ed in € 1.205,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, il tutto con distrazione in favore del suo difensore;
condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 presente grado d'appello nei confronti di , che si Controparte_2 liquidano in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, il tutto con distrazione in favore del suo difensore;
condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 primo grado di lite nei confronti di che si liquidano in € 1.205,00 CP_3 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese del presente grado d'appello nei confronti di che si CP_3 liquidano in € 174,00 per esborsi, ed in € 1.276,00 per compensi, il tutto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
13 pone definitivamente a carico del le spese Controparte_1 di CTU. Così deciso in Taranto, in data 15/05/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
14