Art. 18. Sistemi costruttivi - Divieti - Eccezioni
Per la 1ª categoria:
Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli.
Dette ricostruzioni e nuove costruzioni pero' sono vietate allorche' il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costruzioni.
Nei comuni e nelle frazioni dei comuni di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 , e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294 , e 25 gennaio 1917, n. 243 , sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.
A modifica di quanto e' disposto nella tabella n. 6 succitata, e' consentito che i fabbricati della cortina della citta' di Messina, siano adibiti anche ad uso di abitazione, e che siano impiantati con la fronte verso il mare a distanza, dalla sponda del medesimo, minore di quella di metri 70 stabilita come limite minimo dalla tabella stessa, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle localita' dove sussista il divieto di costruzione.
Per la 2ª categoria:
Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli.
Dette ricostruzioni e nuove costruzioni, pero' sono vietate allorche' il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costituzioni.
Nei Comuni e nelle frazioni di Comune di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 , e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, numero 1294 , e 25 gennaio 1917, n. 243 , sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.
Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle localita' dove sussiste il divieto di costruzione.
Per la 1ª categoria:
Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli.
Dette ricostruzioni e nuove costruzioni pero' sono vietate allorche' il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costruzioni.
Nei comuni e nelle frazioni dei comuni di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 , e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294 , e 25 gennaio 1917, n. 243 , sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.
A modifica di quanto e' disposto nella tabella n. 6 succitata, e' consentito che i fabbricati della cortina della citta' di Messina, siano adibiti anche ad uso di abitazione, e che siano impiantati con la fronte verso il mare a distanza, dalla sponda del medesimo, minore di quella di metri 70 stabilita come limite minimo dalla tabella stessa, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle localita' dove sussista il divieto di costruzione.
Per la 2ª categoria:
Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli.
Dette ricostruzioni e nuove costruzioni, pero' sono vietate allorche' il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costituzioni.
Nei Comuni e nelle frazioni di Comune di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 , e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, numero 1294 , e 25 gennaio 1917, n. 243 , sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.
Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle localita' dove sussiste il divieto di costruzione.