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22 dicembre 1962
22 dicembre 1962
Art. 18. Sistemi costruttivi - Divieti - Eccezioni
Per la 1ª categoria:
Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli.
Dette ricostruzioni e nuove costruzioni pero' sono vietate allorche' il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costruzioni.
Nei comuni e nelle frazioni dei comuni di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 , e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294 , e 25 gennaio 1917, n. 243 , sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.
A modifica di quanto e' disposto nella tabella n. 6 succitata, e' consentito che i fabbricati della cortina della citta' di Messina, siano adibiti anche ad uso di abitazione, e che siano impiantati con la fronte verso il mare a distanza, dalla sponda del medesimo, minore di quella di metri 70 stabilita come limite minimo dalla tabella stessa, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle localita' dove sussista il divieto di costruzione.
Per la 2ª categoria:
Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli.
Dette ricostruzioni e nuove costruzioni, pero' sono vietate allorche' il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costituzioni.
Nei Comuni e nelle frazioni di Comune di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 , e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, numero 1294 , e 25 gennaio 1917, n. 243 , sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.
Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle localita' dove sussiste il divieto di costruzione.
Per la 1ª categoria:
Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli.
Dette ricostruzioni e nuove costruzioni pero' sono vietate allorche' il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costruzioni.
Nei comuni e nelle frazioni dei comuni di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 , e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294 , e 25 gennaio 1917, n. 243 , sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.
A modifica di quanto e' disposto nella tabella n. 6 succitata, e' consentito che i fabbricati della cortina della citta' di Messina, siano adibiti anche ad uso di abitazione, e che siano impiantati con la fronte verso il mare a distanza, dalla sponda del medesimo, minore di quella di metri 70 stabilita come limite minimo dalla tabella stessa, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle localita' dove sussista il divieto di costruzione.
Per la 2ª categoria:
Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle dei seguenti articoli.
Dette ricostruzioni e nuove costruzioni, pero' sono vietate allorche' il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costituzioni.
Nei Comuni e nelle frazioni di Comune di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 , e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, numero 1294 , e 25 gennaio 1917, n. 243 , sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.
Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', su richiesta dei Comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle localita' dove sussiste il divieto di costruzione.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. L'Aquila, sentenza 28/07/2021, n. 566Provvedimento: R.G. N. 618/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA SEZIONE UNICA CIVILE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice, Dott. Monica Croci, ha emesso la seguente SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 618 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 17.02.20, con la concessione dei termini di legge di cui all'art.190 c.p.c. (sospesi ex art.83 comma II d.l. n.18/20 conv in legge n.77/20) per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente tra: Parte_1 Parte_2 Parte_3 …Leggi di più...
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