Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8258/2024 promossa con ricorso congiunto in data 11.12.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
CA (MB) in Via A. De Gasperi n. 8/6, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Daniela Meneghelli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19.5.1976 e residente a [...]6, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Daniela Meneghelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Sulla separazione tra coniugi
1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove riterranno più opportuno comunicandolo all'altro;
Sull'affidamento, collocamento, residenza e regime visita della figlia minore
2) la figlia minore, , viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata in Per_1 via paritaria tra i medesimi ma con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna. La responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
3) il regime di visita sarà il seguente:
Il tutto, salvi differenti accordi e compatibilmente con gli impegni della minore oltre che dei genitori e previa comunicazione, in caso di variazioni, entro le ventiquattro ore precedenti;
4) salvo diversi accordi, in relazione alle vacanze Natalizie, trascorrerà il 24 dicembre Per_1 con il padre e il 25 dicembre con la madre, ad anni alterni, nonché dal 26 al 31 dicembre con il padre e dal 1 al 6 gennaio con la madre, ad anni alterni. La figlia minore trascorrerà Pasqua con la madre e il giorno di Lunedì dell'Angelo con il padre, sempre secondo il principio dell'alternanza. Il padre potrà trascorrere con la minore, in via alternata con la madre, i ponti festivi e/o scolastici (a titolo esemplificativo, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7/8 dicembre). Il giorno del compleanno sempre secondo il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive, nel corso dei mesi di giugno, luglio e/o agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano reciprocamente a fornire l'uno all'altro l'indirizzo dei rispettivi luoghi di villeggiatura con la figlia;
Sul contributo al mantenimento della figlia minore
5) in considerazione dei tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore, i medesimi provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario di , reciprocamente rinunciando Per_1 al contributo al mantenimento in favore della medesima;
6) in relazione alle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, le stesse verranno suddivise al 50%, come da linee guida approvate dal Tribunale di Monza si riportano per chiarezza;
E precisamente:
Linee guida approvate dal Tribunale di Monza sottoscritte in data 7 maggio 2018 dal Presidente del Tribunale, dal Presidente della IV Sezione Civile, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza.
A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a. Vitto e mensa scolastica;
b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby-sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizioni medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.: Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso Strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso Strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorsi senza genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio Whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso: in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Sull'assegno unico e/o altro equipollente
7) I coniugi pattuiscono espressamente che l'intero assegno unico universale pregresso, presente e futuro e/o altro equipollente per la figlia sia percepito interamente ed in via esclusiva Per_1 dalla signora Parte_1
Sulla casa coniugale
8) La casa familiare viene assegnata al signor e la signora si Parte_2 Parte_1 obbliga a cedere e/o vendere e/o con ogni altra miglior formula al signor Parte_2 entro 90 giorni dalla sentenza di separazione, per l'importo pattuito di € 95.000 (euro novantacinquemila), la quota del 50% di proprietà della casa coniugale, pertinenze e box, siti in
CA (MB) via Alcide De Gasperi 8, composta da appartamento di tre locali oltre servizi, due terrazzi con annesso vano cantina ed autorimessa, sita in CA (MB), via A De Gasperi n. 6/8 (catastalmente identificate come segue, salvo errori e migliori identificazioni:
- Comune di CA (MB) foglio 10, particella 58, sub 19, via De Gasperi Alcide P2_S1 scala B,
Cat. A/3, classe 3, 6,5 vani, Rendita € 352,48;
- Comune di CA (MB) foglio 10, particella 58, sub 42, via De Gasperi Alcide piano S1, Cat. C/6, classe 3, mq 15 Rendita € 37,18; il tutto come acquistati in data 25.2.2004 con rogito Notaio Dott. del Collegio Notarile di Per_2
Milano rep. 12265 raccolta n. 5978, affinché il signor ne divenga proprietario Parte_2 al 100%;
9) I coniugi danno atto che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto, per l'esecuzione delle stesse richiedono le agevolazioni fiscali previste dall' art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 o ogni altra agevolazione di legge, ove applicabile al caso di specie;
10) Al fine di adempiere alle pattuizioni di cui al punto 8 precedente, la sig.ra si Parte_1 obbliga a prestarsi, a semplice richiesta, a tutti gli adempimenti necessari per formalizzare la cessione e/o vendita della quota di proprietà dei beni di cui al punto 8 precedente in favore del sig.
garantendo gli stessi liberi da qualsiasi peso, vincolo, ipoteca e/o Parte_2 trascrizione pregiudizievole di sorta. Il Notaio di fiducia verrà scelto dal signor Parte_2 che per l'effetto si assumerà, in via esclusiva, costi ed oneri;
[...]
11) sino alla vendita della casa coniugale, i signori e corrisponderanno spese, costi, Pt_1 Pt_2 oneri e tasse della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
12) i coniugi dichiarano di aver già suddiviso concordemente i beni mobili ed arredi presenti nella casa coniugale e che entro la data del rogito la signora lascerà la casa coniugale ed asporterà Pt_1
i propri beni ed effetti personali.
Sull'indipendenza dei coniugi e sulle questioni patrimoniali
13) i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono;
14) eventuali finanziamenti rispettivamente accesi e/o attualmente intestati all'uno o all'altro coniuge resteranno definitivamente ad esclusivo carico della parte che ha contratto il prestito e/o che ne risulta intestataria;
Sui beni mobili registrati
15) in relazione ai veicoli di seguito indicati i coniugi pattuiscono quanto segue:
a. l'autovettura Opel Corsa Targata GV439GD intestata al signor rimarrà Parte_2 di proprietà del medesimo che ne sosterrà tutti gli oneri afferenti la proprietà ed il possesso;
b. l'autovettura Ford Focus ST.W. Targata DY169WK intestata alla signora rimarrà Parte_1 di proprietà della medesima sosterrà tutti gli oneri afferenti la proprietà e il possesso;
16) fermo restando il buon fine di quanto sopra esposto, i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni rapporto di natura personale ed economico patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione e/o causa, fatto salvo per le pattuizioni di cui ai precedenti punti 6,8,10,11,12;
Sul mantenimento dell'attuale animale domestico di famiglia
17) Costi e spese ordinarie e/o straordinarie per il sostentamento e la cura dell'attuale gatto di famiglia verranno sostenute dalla signora che lo terrà con sé; Parte_1
Sui documenti validi per l'espatrio
18) i ricorrenti si autorizzano, sin da ora, al rilascio e/o rinnovo dei documenti individuali validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore;
Sull' efficacia delle condizioni di separazione 19) i ricorrenti pattuiscono espressamente che le condizioni riportate nel presente atto avranno tra i medesimi validità ed efficacia a far tempo già dal giorno in cui il ricorso sottoscritto e che, pertanto, sin da tale data verranno osservate da entrambi;
Sulle spese di procedura
20) le spese legali inerenti il presente giudizio verranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in data
17.10.2009 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 9.1.2025 per l'udienza del 29.1.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi