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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 4654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4654 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 5813/25 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5813 del Ruolo Generale dell'anno 2025 introdotto da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
con l'Avv. SCARPA ALBERTO
RICORRENTE
contro
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
1) dichiarare lo scioglimento dell'unione civile costituita in data
07.06.2022 tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 [...]
trascritta in Italia il 10.06.2022 dall'Ufficiale dello Stato CP_1
civile del Comune di Cavallino-Treporti (VE), Registro Unioni Civili Atto
n. 1, parte II, Anno 2022.
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cavallino-Treporti
(VE) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di costituzione dell'Unione civile;
3) spese e compensi di lite rifusi solo in caso di opposizione della resistente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2025, Parte_1
esponeva che il 7.6.2022 a L'Avana (Cuba) veniva costituita l'unione civile, in regime di separazione dei beni, con , il cui Controparte_1
atto veniva trascritto in Italia il 10.6.2022 dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cavallino Treporti (VE), nel Registro Unioni Civili atto n.
1, parte II, Anno 2022; che la coppia non aveva figli comuni;
che il
19.12.2022 dichiarava la volontà di voler sciogliere l'unione civile e, alla fine di quell'anno, la lasciava la casa familiare senza comunicare CP_1
la sua nuova residenza e non dando più notizie, divenendo di fatto irreperibile;
che il 16.3.2023, avanti all'Ufficiale di Stato civile del
Pag. 2 di 4 Comune di Cavallino Treporti, manifestava la volontà di sciogliere l'unione, con dichiarazione annotata nell'atto di unione civile. Ciò premesso, la parte ricorrente formulava domanda di scioglimento dell'unione civile.
Il giudice, all'udienza del 16.9.2025, dichiarata la contumacia della parte resistente, rimetteva in decisione la causa, riservandosi di riferire al
Collegio. Il Pubblico Ministero è ritualmente intervenuto nel processo.
La domanda di scioglimento dell'unione civile va accolta. Invero, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti indicati nell'art. 1, comma 24, della
L. 76/2016, in quanto la ricorrente, dopo aver preventivamente informato l'altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 63/2000, ha manifestato unilateralmente la volontà di sciogliere l'unione civile con dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Cavallino Treporti il 16.3.2023 ed è, pertanto, maturato il termine dilatorio di tre mesi, decorso il quale è possibile proporre la domanda giudiziale di scioglimento.
Le spese di lite, considerato il tenore della domanda della ricorrente sul punto e la mancata costituzione in giudizio della resistente, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara lo scioglimento dell'unione civile fra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
Pag. 3 di 4 - ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui l'atto di unione civile fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa interamente le spese di lite.
Venezia, 25 settembre 2025.
La presidente est.
dott.ssa Lisa Micochero
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Roberto
RO NI
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 5813/25 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5813 del Ruolo Generale dell'anno 2025 introdotto da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
con l'Avv. SCARPA ALBERTO
RICORRENTE
contro
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
1) dichiarare lo scioglimento dell'unione civile costituita in data
07.06.2022 tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 [...]
trascritta in Italia il 10.06.2022 dall'Ufficiale dello Stato CP_1
civile del Comune di Cavallino-Treporti (VE), Registro Unioni Civili Atto
n. 1, parte II, Anno 2022.
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cavallino-Treporti
(VE) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di costituzione dell'Unione civile;
3) spese e compensi di lite rifusi solo in caso di opposizione della resistente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2025, Parte_1
esponeva che il 7.6.2022 a L'Avana (Cuba) veniva costituita l'unione civile, in regime di separazione dei beni, con , il cui Controparte_1
atto veniva trascritto in Italia il 10.6.2022 dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cavallino Treporti (VE), nel Registro Unioni Civili atto n.
1, parte II, Anno 2022; che la coppia non aveva figli comuni;
che il
19.12.2022 dichiarava la volontà di voler sciogliere l'unione civile e, alla fine di quell'anno, la lasciava la casa familiare senza comunicare CP_1
la sua nuova residenza e non dando più notizie, divenendo di fatto irreperibile;
che il 16.3.2023, avanti all'Ufficiale di Stato civile del
Pag. 2 di 4 Comune di Cavallino Treporti, manifestava la volontà di sciogliere l'unione, con dichiarazione annotata nell'atto di unione civile. Ciò premesso, la parte ricorrente formulava domanda di scioglimento dell'unione civile.
Il giudice, all'udienza del 16.9.2025, dichiarata la contumacia della parte resistente, rimetteva in decisione la causa, riservandosi di riferire al
Collegio. Il Pubblico Ministero è ritualmente intervenuto nel processo.
La domanda di scioglimento dell'unione civile va accolta. Invero, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti indicati nell'art. 1, comma 24, della
L. 76/2016, in quanto la ricorrente, dopo aver preventivamente informato l'altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 63/2000, ha manifestato unilateralmente la volontà di sciogliere l'unione civile con dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Cavallino Treporti il 16.3.2023 ed è, pertanto, maturato il termine dilatorio di tre mesi, decorso il quale è possibile proporre la domanda giudiziale di scioglimento.
Le spese di lite, considerato il tenore della domanda della ricorrente sul punto e la mancata costituzione in giudizio della resistente, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara lo scioglimento dell'unione civile fra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
Pag. 3 di 4 - ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui l'atto di unione civile fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa interamente le spese di lite.
Venezia, 25 settembre 2025.
La presidente est.
dott.ssa Lisa Micochero
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Roberto
RO NI
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