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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/10/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza svolta in trattazione cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc in data 7.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 569/2024 avente per oggetto “accertamento regolarità contributiva”
promossa da
, in persona della sua titolare, , difesa Parte_1 Parte_1
dall'avv. Gianluca PESCOLLA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 19.06.2024, la “ ” impugnava i Parte_1 seguenti atti:
➢ DURC negativo prot. del 24.12.2021; CP_2
➢ Durc Prot. n. del 27.04.2023; CP_3
➢ note di rettifica riferite ai periodi 1) 01/2023; 2) 02/2023; 3) 03/2023; 4) ; 5) CP_4
12/2023; 6) ; CP_5
➢ ogni altro atto e/o nota di rettifica presupposto, connesso e conseguente.
In particolare, la ricorrente agiva in giudizio per sentire accertare la propria regolarità contributiva in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021 e quindi per accertare l'illegittimità del DURC prot. del 24.12.2021, del Durc prot. n. CP_2 CP_6
38211743 del 27.04.2023, nonché “di ogni altro DURC negativo” emesso in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021 e del proprio diritto ad ottenere, in forza del saldo contributivo pari a zero riportato nell'invito medesimo, “il riconoscimento di DURC positivi”; chiedeva altresì di ordinare all' resistente l'annullamento del DURC prot. del CP_1 CP_2
24.12.2021, del Durc prot. n. del 27.04.2023 nonché di ogni altro Durc CP_3 negativo emesso in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021, nonché di accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti successivamente emessi dall' in relazione all'invito a CP_1 regolarizzare del 29.11.2021 aventi quale erroneo presupposto la asserita irregolarità contributiva della ricorrente e, dunque, di annullare le note di rettifica riferite ai periodi
01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 12/2023, 01/2024.
In via subordinata, chiedeva l'annullamento delle note di rettifica riferite ai periodi 01/2023;
02/2023; 03/2023; 04/2023; 12/2023; 01/2024, nonché l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad essere riammessa alla dilazione concessa con nota prot.
.1900.07/08/2023.0116377 del 7.08.2023. CP_1
A sostegno del ricorso, precisava che:
- nel mese di aprile 2021, pur avendo provveduto tempestivamente al versamento della contribuzione dovuta, non aveva trasmesso la relativa denuncia contributiva – cd. flusso
– nel termine di legge;
CP_7
- in conseguenza di ciò, l aveva valutato irregolare la posizione contributiva della CP_1 impresa, emettendo, in data 24/12/2021, DURC negativo;
- in data 29.11.2021 l resistente aveva trasmesso ad essa ricorrente, a mezzo di pec, CP_1 un “invito a regolarizzare” di importo pari a “0”, con invito a regolarizzare la posizione debitoria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e con esplicita avvertenza che, pagina 2 di 10 in mancanza di regolarizzazione nel termine indicato, sarebbe stato rilasciato DURC irregolare;
- essa ricorrente, constatato il saldo pari a zero riportato nel menzionato invito ed in considerazione della regolarità dei versamenti effettuati, nulla provvedeva a versare;
- tuttavia, l , in data 24.12.2021, emetteva DURC irregolare sul presupposto che essa CP_1 ricorrente non avesse provveduto alla regolarizzazione del flusso UniEMens nel termine di 15 giorni indicato nell'invito;
- successivamente, l emanava una serie di note mensili di rettifica volte al recupero CP_1 delle agevolazioni contributive fruite dalla ditta;
- con nota pec del 21.04.2023, essa ricorrente richiedeva all' odierno resistente CP_1
l'annullamento del DURC negativo, ribadendo il regolare pagamento dei contributi dovuti ed evidenziando come la tardiva comunicazione del flusso non costituiva irregolarità CP_7 tale da comportare la perdita dei benefici contributivi;
- in data 26.04.2023, l riscontrava la suddetta richiesta, confermando la legittimità del CP_1 proprio operato;
- al menzionato riscontro seguiva l'emanazione di ulteriori DURC negativi, unitamente alle note di rettifica mensili;
- in data 07.08.2023 veniva concessa rateizzazione delle note di rettifica relative ai periodi
07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022; tuttavia, ad aprile 2024 la ditta risultava decaduta dalla rateizzazione a causa della presunta irregolarità del versamento dei contributi correnti dovuta alle ulteriori note di rettifica mensili legate alla decadenza dalle agevolazioni di cui al Durc negativo originario prot. . CP_2
Nel premettere che la condotta dell' aveva determinato una situazione di incertezza CP_1 giuridica che la ricorrente aveva interesse a rimuovere, sosteneva di aver diritto al rilascio del
DURC positivo, dato che la ditta aveva provveduto nel mese di aprile 2021 e nei termini di legge ad effettuare i versamenti della contribuzione dovuta;
deduceva che, avvedutasi della mancata denuncia relativa alla stessa mensilità, vi aveva provveduto tardivamente
(26.04.2022) e che il ritardo nell'invio del modello aveva comportato il DURC CP_7 negativo, nonostante la propria regolarità contributiva;
rilevava che dal punto di vista sostanziale non si era verificato alcun inadempimento contributivo. Insisteva, quindi, nell'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l impugnava e contestava il ricorso, evidenziando CP_1 che la Ditta ricorrente non solo non aveva provveduto all'invio nei termini di legge della pagina 3 di 10 denuncia mensile relativa al mese di arile 2021, ma si era resa inadempiente anche rispetto all'invito a regolarizzare ricevuto in data 29.11.2021, evidenziando che, sostanzialmente, il mancato invio della denuncia legittimava l'emissione di DURC negativo, con conseguente diritto al recupero delle agevolazioni contributive.
Precisava, altresì, che il DURC prot. 38211743 era riferito alle irregolarità contributive CP_6 di cui all'invito a regolarizzare del 28.04.2023 (doc.
7 - fascicolo di parte resistente), già contestate con gli avvisi di addebito n. 327 2022 00007817 47 000 e n. 327 2022 00010028
26 000, regolarmente notificati e non opposti dalla Ditta ricorrente e, pertanto, divenuti titoli esecutivi irretrattabili.
Evidenziava, ancora, che i successivi DURC negativi erano scaturiti da ulteriori irregolarità e, in particolare:
➢ il DURC negativo prot. 38211743 era stato emesso a seguito dell'invito a CP_6 regolarizzare del 2.06.2023 non ottemperato;
➢ il DURC negativo prot. 36864417 era stato emesso a seguito dell'invito a CP_1 regolarizzare del 12.07.2023 a seguito del quale la Ditta ricorrente, in data 7.08.2023, presentava domanda di dilazione accolta e poi revocata per irregolarità contributiva nell'aprile 2024;
➢ il DURC negativo prot. 39832458 era stato emesso a seguito dell'invito a CP_1 regolarizzare del 22.02.2024 non ottemperato;
➢ il DURC negativo prot. 40331320 era stato emesso a seguito dell'invito a CP_1 regolarizzare del 25.03.2024 non ottemperato;
Pertanto, evidenziando che la situazione di irregolarità contributiva della ricorrente era derivata da una pluralità di violazioni, riferite a vari inviti alla regolarizzazione, alcuni dei quali aventi ad oggetto titoli esecutivi irretrattabili, l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
___________
1.La domanda può essere accolta solo limitatamente all'accertamento della regolarità contributiva della ricorrente in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021, poi scaturito nel DURC negativo prot. del 24.12.2021, mentre va rigettata per il resto. CP_2
Va premesso che, in forza del rinvio operato dall'art. 1, co. 1176 della L. 296/2006 alla decretazione ministeriale, la disciplina dei requisiti di regolarità contributiva indispensabili per pagina 4 di 10 fruire delle agevolazioni contributive è contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015, che ha sostituito il D.M. 24 ottobre 2007.
Il D.M. 2007, all'art. 5, rubricato “Requisiti di regolarità contributiva” indicava, quali necessarie condizioni per la positiva sussistenza della regolarità contributiva, la “correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici”, oltre alla “corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati” e la “inesistenza di inadempienze in atto”.
L'art. 3 del D.M. 2015 dispone invece:
“1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall' , dall' o dalle Ca. edili ovvero dagli Agenti della CP_1 CP_6 riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con Part riferimento a ciascuna nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”. pagina 5 di 10
Dunque, ai fini d'interesse, l'art. 3 non richiede più l'esatto adempimento anche degli obblighi formali, obblighi non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via d'interpretazione della norma. Infatti, da un lato, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del Durc anche se vi è uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato e, dall'altro lato, la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento.
Peraltro, la stessa espressione “documento di regolarità contributiva” rimanda letteralmente al solo fatto che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme concernenti la denuncia contributiva.
Tale considerazione trova ulteriore conferma nella circostanza che il D.M. 2015, riguardo alle violazioni non inerenti all'inadempimento sostanziale degli obblighi contributivi, prevede all'art. 8 che ostano al rilascio del Durc, ai fini l'art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, una serie di ipotesi elencate nell'allegato A, tra le quali non compare la violazione delle disposizioni regolamentari di compilazione delle denunce contributive.
Questa interpretazione trova avallo nella sentenza della Suprema Corte n. 5825/2021, laddove si afferma che “la regolarità contributiva sussiste qualora vi sia correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti e inesistenza di inadempienze in atto… unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è
l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi, oltre che di eventuali versamenti dovuti alle casse edili, e che le stesse ipotesi in cui la presenza di un inadempimento non è d'ostacolo al rilascio del DURC sono rigidamente tipizzate dalle fonti primarie e secondarie, per modo che l'ente previdenziale preposto al suo rilascio non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio”.
La nozione evocata attiene, evidentemente, a una concezione sostanziale della regolarità contributiva, mentre non costituisce motivo di potenziale equivoco il generico rinvio a
“inadempienze in atto”, ancora presente nel D.M. 2007 (applicabile ratione temporis alla pagina 6 di 10 vicenda concreta esaminata dalla Cassazione), poi superato dal D.M. 2015 che, invece, non ne fa più alcun cenno.
Si può quindi affermare che, ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate a errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osta al rilascio del documento di regolarità contributiva;
nello specifico caso oggi analizzato, deve osservarsi che non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo nella presentazione della denuncia Uniemens alle scadenze di legge l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi.
Tale interpretazione è stata sostenuta anche da parte della giurisprudenza di merito (cfr.
Corte di Appello Roma n. 504/2023; Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1158 del 23 novembre 2021; Corte Appello Milano sentenza n. 1465 del 30 novembre 2021).
Esaminando, allora, i fatti di causa in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, posto che alla fattispecie controversa si applica ratione temporis il D.M. 30 gennaio 2015, dal momento che le violazioni valutate dall' come ostative al rilascio CP_1 del Durc si riferiscono senz'altro a periodo successivo al dicembre 2015, può ritenersi che l'omesso invio da parte della società appellante degli Uniemens non assurge, esso solo, a elemento discretivo nella formulazione del giudizio di “correntezza contributiva” indispensabile per il rilascio del Durc positivo.
Pertanto, nonostante detta irregolarità formale, non poteva essere emesso il DURC negativo prot. del 24.12.2021, dato che l non ha neppure allegato l'inesattezza CP_2 CP_1 dell'importo pagato dalla ricorrente per contributi nel periodo indicato, ciò che conferma la sussistenza della “correttezza contributiva”.
2.Vanno, tuttavia, rigettate le ulteriori doglianze relative al Durc Prot. n. del CP_3
27.04.2023 e alle note di rettifica riferite al periodo 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023,
12/2023, 01/2024.
Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, l'emissione di DURC negativi dopo quello prot. 28939285 è scaturita dall'inottemperanza della ricorrente agli ulteriori inviti CP_1
e, quindi, è da ricondursi a diverse ed ulteriori irregolarità di carattere contributivo, alcune delle quali pure consacrate in avvisi di addebito non opposti.
Per la precisione, il DURC prot. 38211743 ha fatto seguito all'invito a regolarizzare CP_6
(allegato 7 fascicolo ), regolarmente notificato sia alla ditta che al consulente CP_1 Pt_1 in data 28.04.2023, riferito alle irregolarità contributive relative all'avviso di addebito n.327
pagina 7 di 10 2022 00007817 47 000 (allegato 8), notificato il 17.12.2022, e all'avviso di addebito n. 327
2022 00010028 26 000, notificato in data 11.01.2023, non opposti.
Pertanto, il DURC prot. 38211743 è scaturito dall'inottemperanza nei 15 giorni di legge CP_6 all'invito a regolarizzare notificato il 28.04.2023 per i menzionati avvisi di addebito, notificati e non opposti.
Per ciò che concerne gli importi richiesti con le note di rettifica del 10/2/23 (DM 13 di competenza 7/22), dell'11/3/2023 (DM 13 di competenza 8/22), del 19/3/2023 (DM 13 di competenza 9/22), del 27/3/ 23 (DM 13 di competenza 11/2022), del 19/3/2023 (DM 13 di competenza 10/2022) e del 4/6/2023 (DM 13 di competenza 12/2022), gli stessi sono riferiti a discordanze tra le somme dichiarate dalla ricorrente per i periodi di riferimento indicati e quanto calcolato dalle procedure di controllo;
pertanto, tali importi, proprio in considerazione dei differenti periodi ai quali si riferiscono, non possono essere posti in correlazione con l'annualità 2021.
Del resto, non risulta minimamente inficiata dalla ricorrente la analitica ricostruzione operata dall' in comparsa di risposta, corredata dal deposito di documentazione, che di seguito si CP_1 richiama (in parte testualmente), secondo cui: le note di rettifica riferite ai mesi 01/2023 e 02/2023 sono scaturite dal DURC negativo prot.
38211743, emesso a seguito dell'inottemperanza relativa ai due avvisi di addebito CP_6 definitivi ed irretrattabili sopra richiamati;
la nota di rettifica riferita al mese 03/2023 è scaturita dal DURC negativo prot. CP_1
36254499 emesso a seguito dell'invito a regolarizzare (all.to 11) notificato il 01/06/2023, non ottemperato, che riguardava, oltre ai due avvisi di addebito, anche una pluralità di altre inadempienze relative ai mesi da 07/2022 a 11/2022; la nota di rettifica riferita al mese 04/2023 è scaturita dal DURC negativo prot. CP_1
36864417 emesso a seguito dell'invito a regolarizzare (all. 12) notificato il 12/07/2023, non ottemperato;
peraltro, in relazione a tale invito a regolarizzare, riferito ai due avvisi di addebito e alle inadempienze relative ai mesi da 07/2022 a 11/2022, emerge pure che la ricorrente inoltrava in data 07/08/2023 (dopo il decorso del termine di 15 giorni concesso con l'invito) domanda di dilazione, accolta dall' , successivamente revocata in data 12/04/2024 per le CP_1 ulteriori inadempienze contributive riscontrate;
la nota di rettifica riferita al mese 12/2023 (all.13) è scaturita dal DURC negativo prot. CP_1
39832458 emesso a seguito dell'invito a regolarizzare (all. 14) notificato il 22/02/2024, non ottemperato; tale invito era riferito alle note di rettifica emesse per l'indebita fruizione delle pagina 8 di 10 agevolazioni per i mesi 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 08/2023, stante l'inottemperanza della ricorrente ai precedenti inviti a regolarizzare;
la nota di rettifica riferita al mese 01/2024 (all. 13) è scaturita dal DURC negativo prot. CP_1
40331320 emesso a seguito dell'invito a regolarizzare (all.to 15) notificato il 25/03/2024, non ottemperato. Anche tale invito era riferito alle note di rettifica emesse per l'indebita fruizione delle agevolazioni per i mesi 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 08/2023, conseguenti alla inottemperanza della ricorrente ai precedenti inviti a regolarizzare.
3. Pertanto, la domanda può essere accolta quanto all'accertamento della regolarità contributiva della ricorrente in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021, poi scaturito nel DURC negativo prot. del 24.12.2021, mentre va rigettata per il resto. CP_2
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti nella misura di 1/3, in considerazione dell'esito del giudizio in relazione al DURC negativo prot. del CP_2
24.12.2021, mentre per il resto seguono la preponderante soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Dichiara che parte ricorrete versava in situazione di regolarità contributiva in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021, poi scaturito nel DURC negativo prot. del 24.12.2021; CP_2
2.Rigetta, per il resto, le domande di parte ricorrente relative in particolare al Durc Prot. n.
del 27.04.2023 e alle note di rettifica riferite ai periodi 01/2023, 02/2023, CP_3
03/2023, 04/2023, 12/2023, 01/2024;
3.Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese processuali residue, che liquida in detta proporzione in euro CP_1
1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del
15%.
Campobasso, 8.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza svolta in trattazione cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc in data 7.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 569/2024 avente per oggetto “accertamento regolarità contributiva”
promossa da
, in persona della sua titolare, , difesa Parte_1 Parte_1
dall'avv. Gianluca PESCOLLA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con ricorso depositato in data 19.06.2024, la “ ” impugnava i Parte_1 seguenti atti:
➢ DURC negativo prot. del 24.12.2021; CP_2
➢ Durc Prot. n. del 27.04.2023; CP_3
➢ note di rettifica riferite ai periodi 1) 01/2023; 2) 02/2023; 3) 03/2023; 4) ; 5) CP_4
12/2023; 6) ; CP_5
➢ ogni altro atto e/o nota di rettifica presupposto, connesso e conseguente.
In particolare, la ricorrente agiva in giudizio per sentire accertare la propria regolarità contributiva in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021 e quindi per accertare l'illegittimità del DURC prot. del 24.12.2021, del Durc prot. n. CP_2 CP_6
38211743 del 27.04.2023, nonché “di ogni altro DURC negativo” emesso in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021 e del proprio diritto ad ottenere, in forza del saldo contributivo pari a zero riportato nell'invito medesimo, “il riconoscimento di DURC positivi”; chiedeva altresì di ordinare all' resistente l'annullamento del DURC prot. del CP_1 CP_2
24.12.2021, del Durc prot. n. del 27.04.2023 nonché di ogni altro Durc CP_3 negativo emesso in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021, nonché di accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti successivamente emessi dall' in relazione all'invito a CP_1 regolarizzare del 29.11.2021 aventi quale erroneo presupposto la asserita irregolarità contributiva della ricorrente e, dunque, di annullare le note di rettifica riferite ai periodi
01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 12/2023, 01/2024.
In via subordinata, chiedeva l'annullamento delle note di rettifica riferite ai periodi 01/2023;
02/2023; 03/2023; 04/2023; 12/2023; 01/2024, nonché l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad essere riammessa alla dilazione concessa con nota prot.
.1900.07/08/2023.0116377 del 7.08.2023. CP_1
A sostegno del ricorso, precisava che:
- nel mese di aprile 2021, pur avendo provveduto tempestivamente al versamento della contribuzione dovuta, non aveva trasmesso la relativa denuncia contributiva – cd. flusso
– nel termine di legge;
CP_7
- in conseguenza di ciò, l aveva valutato irregolare la posizione contributiva della CP_1 impresa, emettendo, in data 24/12/2021, DURC negativo;
- in data 29.11.2021 l resistente aveva trasmesso ad essa ricorrente, a mezzo di pec, CP_1 un “invito a regolarizzare” di importo pari a “0”, con invito a regolarizzare la posizione debitoria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e con esplicita avvertenza che, pagina 2 di 10 in mancanza di regolarizzazione nel termine indicato, sarebbe stato rilasciato DURC irregolare;
- essa ricorrente, constatato il saldo pari a zero riportato nel menzionato invito ed in considerazione della regolarità dei versamenti effettuati, nulla provvedeva a versare;
- tuttavia, l , in data 24.12.2021, emetteva DURC irregolare sul presupposto che essa CP_1 ricorrente non avesse provveduto alla regolarizzazione del flusso UniEMens nel termine di 15 giorni indicato nell'invito;
- successivamente, l emanava una serie di note mensili di rettifica volte al recupero CP_1 delle agevolazioni contributive fruite dalla ditta;
- con nota pec del 21.04.2023, essa ricorrente richiedeva all' odierno resistente CP_1
l'annullamento del DURC negativo, ribadendo il regolare pagamento dei contributi dovuti ed evidenziando come la tardiva comunicazione del flusso non costituiva irregolarità CP_7 tale da comportare la perdita dei benefici contributivi;
- in data 26.04.2023, l riscontrava la suddetta richiesta, confermando la legittimità del CP_1 proprio operato;
- al menzionato riscontro seguiva l'emanazione di ulteriori DURC negativi, unitamente alle note di rettifica mensili;
- in data 07.08.2023 veniva concessa rateizzazione delle note di rettifica relative ai periodi
07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022; tuttavia, ad aprile 2024 la ditta risultava decaduta dalla rateizzazione a causa della presunta irregolarità del versamento dei contributi correnti dovuta alle ulteriori note di rettifica mensili legate alla decadenza dalle agevolazioni di cui al Durc negativo originario prot. . CP_2
Nel premettere che la condotta dell' aveva determinato una situazione di incertezza CP_1 giuridica che la ricorrente aveva interesse a rimuovere, sosteneva di aver diritto al rilascio del
DURC positivo, dato che la ditta aveva provveduto nel mese di aprile 2021 e nei termini di legge ad effettuare i versamenti della contribuzione dovuta;
deduceva che, avvedutasi della mancata denuncia relativa alla stessa mensilità, vi aveva provveduto tardivamente
(26.04.2022) e che il ritardo nell'invio del modello aveva comportato il DURC CP_7 negativo, nonostante la propria regolarità contributiva;
rilevava che dal punto di vista sostanziale non si era verificato alcun inadempimento contributivo. Insisteva, quindi, nell'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l impugnava e contestava il ricorso, evidenziando CP_1 che la Ditta ricorrente non solo non aveva provveduto all'invio nei termini di legge della pagina 3 di 10 denuncia mensile relativa al mese di arile 2021, ma si era resa inadempiente anche rispetto all'invito a regolarizzare ricevuto in data 29.11.2021, evidenziando che, sostanzialmente, il mancato invio della denuncia legittimava l'emissione di DURC negativo, con conseguente diritto al recupero delle agevolazioni contributive.
Precisava, altresì, che il DURC prot. 38211743 era riferito alle irregolarità contributive CP_6 di cui all'invito a regolarizzare del 28.04.2023 (doc.
7 - fascicolo di parte resistente), già contestate con gli avvisi di addebito n. 327 2022 00007817 47 000 e n. 327 2022 00010028
26 000, regolarmente notificati e non opposti dalla Ditta ricorrente e, pertanto, divenuti titoli esecutivi irretrattabili.
Evidenziava, ancora, che i successivi DURC negativi erano scaturiti da ulteriori irregolarità e, in particolare:
➢ il DURC negativo prot. 38211743 era stato emesso a seguito dell'invito a CP_6 regolarizzare del 2.06.2023 non ottemperato;
➢ il DURC negativo prot. 36864417 era stato emesso a seguito dell'invito a CP_1 regolarizzare del 12.07.2023 a seguito del quale la Ditta ricorrente, in data 7.08.2023, presentava domanda di dilazione accolta e poi revocata per irregolarità contributiva nell'aprile 2024;
➢ il DURC negativo prot. 39832458 era stato emesso a seguito dell'invito a CP_1 regolarizzare del 22.02.2024 non ottemperato;
➢ il DURC negativo prot. 40331320 era stato emesso a seguito dell'invito a CP_1 regolarizzare del 25.03.2024 non ottemperato;
Pertanto, evidenziando che la situazione di irregolarità contributiva della ricorrente era derivata da una pluralità di violazioni, riferite a vari inviti alla regolarizzazione, alcuni dei quali aventi ad oggetto titoli esecutivi irretrattabili, l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
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1.La domanda può essere accolta solo limitatamente all'accertamento della regolarità contributiva della ricorrente in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021, poi scaturito nel DURC negativo prot. del 24.12.2021, mentre va rigettata per il resto. CP_2
Va premesso che, in forza del rinvio operato dall'art. 1, co. 1176 della L. 296/2006 alla decretazione ministeriale, la disciplina dei requisiti di regolarità contributiva indispensabili per pagina 4 di 10 fruire delle agevolazioni contributive è contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015, che ha sostituito il D.M. 24 ottobre 2007.
Il D.M. 2007, all'art. 5, rubricato “Requisiti di regolarità contributiva” indicava, quali necessarie condizioni per la positiva sussistenza della regolarità contributiva, la “correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici”, oltre alla “corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati” e la “inesistenza di inadempienze in atto”.
L'art. 3 del D.M. 2015 dispone invece:
“1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall' , dall' o dalle Ca. edili ovvero dagli Agenti della CP_1 CP_6 riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con Part riferimento a ciascuna nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”. pagina 5 di 10
Dunque, ai fini d'interesse, l'art. 3 non richiede più l'esatto adempimento anche degli obblighi formali, obblighi non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via d'interpretazione della norma. Infatti, da un lato, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del Durc anche se vi è uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato e, dall'altro lato, la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento.
Peraltro, la stessa espressione “documento di regolarità contributiva” rimanda letteralmente al solo fatto che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme concernenti la denuncia contributiva.
Tale considerazione trova ulteriore conferma nella circostanza che il D.M. 2015, riguardo alle violazioni non inerenti all'inadempimento sostanziale degli obblighi contributivi, prevede all'art. 8 che ostano al rilascio del Durc, ai fini l'art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, una serie di ipotesi elencate nell'allegato A, tra le quali non compare la violazione delle disposizioni regolamentari di compilazione delle denunce contributive.
Questa interpretazione trova avallo nella sentenza della Suprema Corte n. 5825/2021, laddove si afferma che “la regolarità contributiva sussiste qualora vi sia correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti e inesistenza di inadempienze in atto… unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è
l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi, oltre che di eventuali versamenti dovuti alle casse edili, e che le stesse ipotesi in cui la presenza di un inadempimento non è d'ostacolo al rilascio del DURC sono rigidamente tipizzate dalle fonti primarie e secondarie, per modo che l'ente previdenziale preposto al suo rilascio non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio”.
La nozione evocata attiene, evidentemente, a una concezione sostanziale della regolarità contributiva, mentre non costituisce motivo di potenziale equivoco il generico rinvio a
“inadempienze in atto”, ancora presente nel D.M. 2007 (applicabile ratione temporis alla pagina 6 di 10 vicenda concreta esaminata dalla Cassazione), poi superato dal D.M. 2015 che, invece, non ne fa più alcun cenno.
Si può quindi affermare che, ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate a errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osta al rilascio del documento di regolarità contributiva;
nello specifico caso oggi analizzato, deve osservarsi che non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo nella presentazione della denuncia Uniemens alle scadenze di legge l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi.
Tale interpretazione è stata sostenuta anche da parte della giurisprudenza di merito (cfr.
Corte di Appello Roma n. 504/2023; Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1158 del 23 novembre 2021; Corte Appello Milano sentenza n. 1465 del 30 novembre 2021).
Esaminando, allora, i fatti di causa in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, posto che alla fattispecie controversa si applica ratione temporis il D.M. 30 gennaio 2015, dal momento che le violazioni valutate dall' come ostative al rilascio CP_1 del Durc si riferiscono senz'altro a periodo successivo al dicembre 2015, può ritenersi che l'omesso invio da parte della società appellante degli Uniemens non assurge, esso solo, a elemento discretivo nella formulazione del giudizio di “correntezza contributiva” indispensabile per il rilascio del Durc positivo.
Pertanto, nonostante detta irregolarità formale, non poteva essere emesso il DURC negativo prot. del 24.12.2021, dato che l non ha neppure allegato l'inesattezza CP_2 CP_1 dell'importo pagato dalla ricorrente per contributi nel periodo indicato, ciò che conferma la sussistenza della “correttezza contributiva”.
2.Vanno, tuttavia, rigettate le ulteriori doglianze relative al Durc Prot. n. del CP_3
27.04.2023 e alle note di rettifica riferite al periodo 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023,
12/2023, 01/2024.
Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, l'emissione di DURC negativi dopo quello prot. 28939285 è scaturita dall'inottemperanza della ricorrente agli ulteriori inviti CP_1
e, quindi, è da ricondursi a diverse ed ulteriori irregolarità di carattere contributivo, alcune delle quali pure consacrate in avvisi di addebito non opposti.
Per la precisione, il DURC prot. 38211743 ha fatto seguito all'invito a regolarizzare CP_6
(allegato 7 fascicolo ), regolarmente notificato sia alla ditta che al consulente CP_1 Pt_1 in data 28.04.2023, riferito alle irregolarità contributive relative all'avviso di addebito n.327
pagina 7 di 10 2022 00007817 47 000 (allegato 8), notificato il 17.12.2022, e all'avviso di addebito n. 327
2022 00010028 26 000, notificato in data 11.01.2023, non opposti.
Pertanto, il DURC prot. 38211743 è scaturito dall'inottemperanza nei 15 giorni di legge CP_6 all'invito a regolarizzare notificato il 28.04.2023 per i menzionati avvisi di addebito, notificati e non opposti.
Per ciò che concerne gli importi richiesti con le note di rettifica del 10/2/23 (DM 13 di competenza 7/22), dell'11/3/2023 (DM 13 di competenza 8/22), del 19/3/2023 (DM 13 di competenza 9/22), del 27/3/ 23 (DM 13 di competenza 11/2022), del 19/3/2023 (DM 13 di competenza 10/2022) e del 4/6/2023 (DM 13 di competenza 12/2022), gli stessi sono riferiti a discordanze tra le somme dichiarate dalla ricorrente per i periodi di riferimento indicati e quanto calcolato dalle procedure di controllo;
pertanto, tali importi, proprio in considerazione dei differenti periodi ai quali si riferiscono, non possono essere posti in correlazione con l'annualità 2021.
Del resto, non risulta minimamente inficiata dalla ricorrente la analitica ricostruzione operata dall' in comparsa di risposta, corredata dal deposito di documentazione, che di seguito si CP_1 richiama (in parte testualmente), secondo cui: le note di rettifica riferite ai mesi 01/2023 e 02/2023 sono scaturite dal DURC negativo prot.
38211743, emesso a seguito dell'inottemperanza relativa ai due avvisi di addebito CP_6 definitivi ed irretrattabili sopra richiamati;
la nota di rettifica riferita al mese 03/2023 è scaturita dal DURC negativo prot. CP_1
36254499 emesso a seguito dell'invito a regolarizzare (all.to 11) notificato il 01/06/2023, non ottemperato, che riguardava, oltre ai due avvisi di addebito, anche una pluralità di altre inadempienze relative ai mesi da 07/2022 a 11/2022; la nota di rettifica riferita al mese 04/2023 è scaturita dal DURC negativo prot. CP_1
36864417 emesso a seguito dell'invito a regolarizzare (all. 12) notificato il 12/07/2023, non ottemperato;
peraltro, in relazione a tale invito a regolarizzare, riferito ai due avvisi di addebito e alle inadempienze relative ai mesi da 07/2022 a 11/2022, emerge pure che la ricorrente inoltrava in data 07/08/2023 (dopo il decorso del termine di 15 giorni concesso con l'invito) domanda di dilazione, accolta dall' , successivamente revocata in data 12/04/2024 per le CP_1 ulteriori inadempienze contributive riscontrate;
la nota di rettifica riferita al mese 12/2023 (all.13) è scaturita dal DURC negativo prot. CP_1
39832458 emesso a seguito dell'invito a regolarizzare (all. 14) notificato il 22/02/2024, non ottemperato; tale invito era riferito alle note di rettifica emesse per l'indebita fruizione delle pagina 8 di 10 agevolazioni per i mesi 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 08/2023, stante l'inottemperanza della ricorrente ai precedenti inviti a regolarizzare;
la nota di rettifica riferita al mese 01/2024 (all. 13) è scaturita dal DURC negativo prot. CP_1
40331320 emesso a seguito dell'invito a regolarizzare (all.to 15) notificato il 25/03/2024, non ottemperato. Anche tale invito era riferito alle note di rettifica emesse per l'indebita fruizione delle agevolazioni per i mesi 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 08/2023, conseguenti alla inottemperanza della ricorrente ai precedenti inviti a regolarizzare.
3. Pertanto, la domanda può essere accolta quanto all'accertamento della regolarità contributiva della ricorrente in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021, poi scaturito nel DURC negativo prot. del 24.12.2021, mentre va rigettata per il resto. CP_2
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti nella misura di 1/3, in considerazione dell'esito del giudizio in relazione al DURC negativo prot. del CP_2
24.12.2021, mentre per il resto seguono la preponderante soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Dichiara che parte ricorrete versava in situazione di regolarità contributiva in relazione all'invito a regolarizzare del 29.11.2021, poi scaturito nel DURC negativo prot. del 24.12.2021; CP_2
2.Rigetta, per il resto, le domande di parte ricorrente relative in particolare al Durc Prot. n.
del 27.04.2023 e alle note di rettifica riferite ai periodi 01/2023, 02/2023, CP_3
03/2023, 04/2023, 12/2023, 01/2024;
3.Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese processuali residue, che liquida in detta proporzione in euro CP_1
1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del
15%.
Campobasso, 8.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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