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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2024 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA e con l'avv.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23 settembre 2024, esponeva: Parte_1 a) che in data 16 gennaio 2023 richiedeva all' , tramite Patronato, l'estratto conto certificativo CP_1 del proprio conto assicurativo (ECOCERT) dal quale emergevano al 30 novembre 2022, 2.210 settimane di contributi utili (doc.1);
b) che sulla base di tali dati, al 31 marzo 2023 riteneva di aver maturato il requisito contributivo per la pensione di anzianità anticipata ordinaria di cui all'art. 24 D. L. 201/11, pari a 2.227 contributi settimanali (42 anni e 10 mesi) e ciò in quanto: alle 48 settimane di contributi presenti nell'ECOCERT al 30 novembre 2022 dovevano aggiungersi le ulteriori 4 settimane maturate a dicembre 2022; nel periodo dall'1 gennaio al 31 marzo 2023 aveva maturato altre 13 settimane di contributi;
per complessive 2.227 settimane di contributi utili: 2.210 + 4 + 13;
c) che pertanto, posto che la cessazione del rapporto era condizione necessaria per l'eccesso alla pensione, in data 11 aprile 2023 rassegnava le proprie dimissioni con effetto al 30 giugno 2023
(doc. 2), presentando in pari data domanda di pensione con decorrenza 1^ luglio 2023 e, quindi, trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo come previsto dall'art. 14 D. L. 4/19,
(doc. 3);
d) che la domanda di pensione veniva accolta in data 3 ottobre 2023, ma con decorrenza 1^ agosto
2023 (e non 1^ luglio 2023 come richiesto) (doc. 4) e ciò in quanto dal raffronto fra l'ECOCERT rilasciato in 24 gennaio 2023 (doc. 1) e l'elenco dei contributi allegato dalla liquidazione della pensione (doc. 4), emergeva che nel secondo documento rilasciato dall' non era presente una CP_1 settimana di contribuzione utile per l'anno 2010;
e) che, infatti, mentre nell'ECOCERT rilasciato in 24 gennaio 2023 risultavano 6 settimane di contribuzione utili derivanti da disoccupazione, nell'elenco dei contributi allegato dalla liquidazione della pensione erano indicate 5 settimane;
f) che sottraendo una settimana nel 2010, al 31 marzo 2023 le settimane di contribuzione scendevano a 2.226 e risultavano quindi insufficienti a far maturate, alla predetta data, il requisito previsto dall'art. 24 D. L. 201/11 e che per raggiungerlo avrebbe dovuto utilizzare anche una settimana di contribuzione di aprile 2023, con la conseguenza che la decorrenza della pensione, decorsa la finestra prevista dall'art. 14 D. L. 4/19, slittava all'1 ^ agosto 2023.
g) che in data 19 giugno 2024 presentava ricorso amministrativo (doc.5) che, tuttavia, veniva rigettato (doc. 6).
Ciò posto, poiché aveva rassegnato le proprie dimissioni con effetto al 30 giugno 2023 in quanto tratto in errore dal contenuto dall'ECOCERT rilasciato dall'Istituto, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per essere rimasto privo di entrate per il mese di luglio
2023 e quantificato, in principalità, in € 2.605,00, pari al reddito mensile percepito nel 2023
2 (sostanzialmente identico a quello percepito nel 2022 ed ottenuto semplicemente dividendo il reddito presente nell'estratto contributivo – doc. 4 – per il numero di mesi lavoratori nell'anno); ovvero, in subordine, in € 2.068,56, pari al rateo di pensione che aveva accettato di percepire (€
1.909,44 – doc. 4 – oltre l'incidenza della 13^ mensilità), evocando la responsabilità dell' CP_2 nella causazione dell'evento dannoso in base al disposto di cui all'art. 54 L.88/1989 secondo cui è fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta> e citando giurisprudenza a sostegno.
2. si costituiva contestando il contenuto del ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato CP_1
e in diritto. Eccepiva l'insussistenza del danno non avendo parte ricorrente dimostrato di aver cessato il lavoro in conseguenza nelle certificazioni rilasciate dall'Istituto e, in subordine, riteneva che il danno dovesse essere limitato all'importo del trattamento di pensione sul quale il ricorrente aveva fatto affidamento e che non aveva ottenuto a causa dell'errata certificazione.
3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
3.1. È pacifico e documentalmente provato: a) che il ricorrente ha chiesto il rilascio dell'estratto conto certificativo del proprio conto assicurativo;
b) che sulla base dei risultati ottenuti, per come sopra nel dettaglio riportati, ha ritenuto di aver maturato il requisito contributivo per la pensione di anzianità anticipata ordinaria di cui all'art. 24
D. L. 201/11 al 31 marzo 2023;
c) che pertanto, facendo affidamento sulla correttezza di tali dati, tenuto conto del preavviso previsto dal CCNL applicato, ha presentato le proprie dimissioni con effetto al 30 giugno 2023
(doc. 2) avanzando lo stesso giorno domanda di pensione con decorrenza 1^ luglio 2023 e, quindi, trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo come previsto dall'art. 14 D. L. 4/19.
3.2. Risulta, pertanto, evidente che il ricorrente ha presentato le proprie dimissioni e contestualmente la domanda di pensionamento facendo affidamento sulle settimane contributive che risultavano dall'estratto conto richiesto dall' e che di conseguenza è stato l'errore in esso CP_2 contenuto (non contestato da ) a cagionare lo slittamento della decorrenza del trattamento al 1^ CP_1 agosto 2023 e dunque il danno lamentato dal ricorrente.
Quanto alla responsabilità dell'Istituto per il rilascio di tale certificazione, si richiama la giurisprudenza della S.C. di Cassazione secondo cui l' risponde delle erronee comunicazioni CP_1
3 della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013,
Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018) e che ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass.
02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del 15/11/2017).
La stessa giurisprudenza ha, tuttavia, precisato che: < L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando
l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l'ipotesi va distinta da quella, disciplinata dall'art. 1227 c.c., comma 2, cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di questa Corte (v.
Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione. 13. Tale omesso intervento non può tuttavia ritenersi di per sè solo causa del danno ed escludere la responsabilità dell al contrario di quanto preteso dall'istituto: la CP_1 sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati fornitigli dalla pubblica amministrazione, che tanto più nel caso deriva dal valore certificativo della comunicazione ai sensi del richiamato art. 54, determinano infatti l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1.> Cass. civile sez. lav., 17/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23114.
Nel caso in esame, quindi, se da un lato, va senz'altro affermata la responsabilità dell' che CP_1 nulla ha eccepito e dimostrato in ordine all'inevitabilità dell'errore commesso in ordine all'erronea comunicazione fornita al ricorrente, dall'altro, si osserva che quest'ultimo, a sua volta, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto sincerarsi, prima di rassegnare le proprie dimissioni, della
4 correttezza dei dati forniti dall'Istituto, quantomeno riscontrandoli con quelli riportati sul libretto di lavoro.
3.3. Va quindi affermata la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del danno cagionato al pensionato in conseguenza dell'erronee comunicazioni fornite, danno che, ciò nonostante, deve essere diminuito tenuto conto del comportamento del ricorrente sul quale gravava, come detto,
l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che ha determinato l'evento produttivo di danno.
3.4.
Considerato che
, confidando nell'esattezza dei dati ricevuti, il ricorrente avrebbe dovuto ricevere il rateo pensionistico a partire dal 1^ luglio 2023 e non dal 1^ agosto 2023, il danno subito va quantificato in misura pari al rateo pensionistico che aveva accettato di percepire nella misura quantificata in ricorso e non contestata dall' pari ad € 2.068,56 (€ 1.909,44 oltre incidenza CP_1 della 13^ mensilità, doc.4), ridotto nella misura del 20% in considerazione del concorso di colpa riconosciuto in capo al ricorrente ex art. 1227 comma I c.c. per complessivi € 1.654,84, oltre interessi sulla somma devalutata al 1^ luglio 2023 (data in cui si è verificato in danno), rivalutata di anno in anno, fino alla data presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
4. L'accoglimento parziale della domanda, giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite;
il residuo si liquida come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 1.654,84, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
2. compensa per 1/4 le spese di lite e condanna al pagamento del residuo in favore del CP_1 ricorrente liquidato in € 500,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 25/06/2024 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA e con l'avv.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23 settembre 2024, esponeva: Parte_1 a) che in data 16 gennaio 2023 richiedeva all' , tramite Patronato, l'estratto conto certificativo CP_1 del proprio conto assicurativo (ECOCERT) dal quale emergevano al 30 novembre 2022, 2.210 settimane di contributi utili (doc.1);
b) che sulla base di tali dati, al 31 marzo 2023 riteneva di aver maturato il requisito contributivo per la pensione di anzianità anticipata ordinaria di cui all'art. 24 D. L. 201/11, pari a 2.227 contributi settimanali (42 anni e 10 mesi) e ciò in quanto: alle 48 settimane di contributi presenti nell'ECOCERT al 30 novembre 2022 dovevano aggiungersi le ulteriori 4 settimane maturate a dicembre 2022; nel periodo dall'1 gennaio al 31 marzo 2023 aveva maturato altre 13 settimane di contributi;
per complessive 2.227 settimane di contributi utili: 2.210 + 4 + 13;
c) che pertanto, posto che la cessazione del rapporto era condizione necessaria per l'eccesso alla pensione, in data 11 aprile 2023 rassegnava le proprie dimissioni con effetto al 30 giugno 2023
(doc. 2), presentando in pari data domanda di pensione con decorrenza 1^ luglio 2023 e, quindi, trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo come previsto dall'art. 14 D. L. 4/19,
(doc. 3);
d) che la domanda di pensione veniva accolta in data 3 ottobre 2023, ma con decorrenza 1^ agosto
2023 (e non 1^ luglio 2023 come richiesto) (doc. 4) e ciò in quanto dal raffronto fra l'ECOCERT rilasciato in 24 gennaio 2023 (doc. 1) e l'elenco dei contributi allegato dalla liquidazione della pensione (doc. 4), emergeva che nel secondo documento rilasciato dall' non era presente una CP_1 settimana di contribuzione utile per l'anno 2010;
e) che, infatti, mentre nell'ECOCERT rilasciato in 24 gennaio 2023 risultavano 6 settimane di contribuzione utili derivanti da disoccupazione, nell'elenco dei contributi allegato dalla liquidazione della pensione erano indicate 5 settimane;
f) che sottraendo una settimana nel 2010, al 31 marzo 2023 le settimane di contribuzione scendevano a 2.226 e risultavano quindi insufficienti a far maturate, alla predetta data, il requisito previsto dall'art. 24 D. L. 201/11 e che per raggiungerlo avrebbe dovuto utilizzare anche una settimana di contribuzione di aprile 2023, con la conseguenza che la decorrenza della pensione, decorsa la finestra prevista dall'art. 14 D. L. 4/19, slittava all'1 ^ agosto 2023.
g) che in data 19 giugno 2024 presentava ricorso amministrativo (doc.5) che, tuttavia, veniva rigettato (doc. 6).
Ciò posto, poiché aveva rassegnato le proprie dimissioni con effetto al 30 giugno 2023 in quanto tratto in errore dal contenuto dall'ECOCERT rilasciato dall'Istituto, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per essere rimasto privo di entrate per il mese di luglio
2023 e quantificato, in principalità, in € 2.605,00, pari al reddito mensile percepito nel 2023
2 (sostanzialmente identico a quello percepito nel 2022 ed ottenuto semplicemente dividendo il reddito presente nell'estratto contributivo – doc. 4 – per il numero di mesi lavoratori nell'anno); ovvero, in subordine, in € 2.068,56, pari al rateo di pensione che aveva accettato di percepire (€
1.909,44 – doc. 4 – oltre l'incidenza della 13^ mensilità), evocando la responsabilità dell' CP_2 nella causazione dell'evento dannoso in base al disposto di cui all'art. 54 L.88/1989 secondo cui è fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta> e citando giurisprudenza a sostegno.
2. si costituiva contestando il contenuto del ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato CP_1
e in diritto. Eccepiva l'insussistenza del danno non avendo parte ricorrente dimostrato di aver cessato il lavoro in conseguenza nelle certificazioni rilasciate dall'Istituto e, in subordine, riteneva che il danno dovesse essere limitato all'importo del trattamento di pensione sul quale il ricorrente aveva fatto affidamento e che non aveva ottenuto a causa dell'errata certificazione.
3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
3.1. È pacifico e documentalmente provato: a) che il ricorrente ha chiesto il rilascio dell'estratto conto certificativo del proprio conto assicurativo;
b) che sulla base dei risultati ottenuti, per come sopra nel dettaglio riportati, ha ritenuto di aver maturato il requisito contributivo per la pensione di anzianità anticipata ordinaria di cui all'art. 24
D. L. 201/11 al 31 marzo 2023;
c) che pertanto, facendo affidamento sulla correttezza di tali dati, tenuto conto del preavviso previsto dal CCNL applicato, ha presentato le proprie dimissioni con effetto al 30 giugno 2023
(doc. 2) avanzando lo stesso giorno domanda di pensione con decorrenza 1^ luglio 2023 e, quindi, trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo come previsto dall'art. 14 D. L. 4/19.
3.2. Risulta, pertanto, evidente che il ricorrente ha presentato le proprie dimissioni e contestualmente la domanda di pensionamento facendo affidamento sulle settimane contributive che risultavano dall'estratto conto richiesto dall' e che di conseguenza è stato l'errore in esso CP_2 contenuto (non contestato da ) a cagionare lo slittamento della decorrenza del trattamento al 1^ CP_1 agosto 2023 e dunque il danno lamentato dal ricorrente.
Quanto alla responsabilità dell'Istituto per il rilascio di tale certificazione, si richiama la giurisprudenza della S.C. di Cassazione secondo cui l' risponde delle erronee comunicazioni CP_1
3 della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013,
Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018) e che ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass.
02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del 15/11/2017).
La stessa giurisprudenza ha, tuttavia, precisato che: < L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando
l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l'ipotesi va distinta da quella, disciplinata dall'art. 1227 c.c., comma 2, cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di questa Corte (v.
Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione. 13. Tale omesso intervento non può tuttavia ritenersi di per sè solo causa del danno ed escludere la responsabilità dell al contrario di quanto preteso dall'istituto: la CP_1 sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati fornitigli dalla pubblica amministrazione, che tanto più nel caso deriva dal valore certificativo della comunicazione ai sensi del richiamato art. 54, determinano infatti l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1.> Cass. civile sez. lav., 17/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23114.
Nel caso in esame, quindi, se da un lato, va senz'altro affermata la responsabilità dell' che CP_1 nulla ha eccepito e dimostrato in ordine all'inevitabilità dell'errore commesso in ordine all'erronea comunicazione fornita al ricorrente, dall'altro, si osserva che quest'ultimo, a sua volta, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto sincerarsi, prima di rassegnare le proprie dimissioni, della
4 correttezza dei dati forniti dall'Istituto, quantomeno riscontrandoli con quelli riportati sul libretto di lavoro.
3.3. Va quindi affermata la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del danno cagionato al pensionato in conseguenza dell'erronee comunicazioni fornite, danno che, ciò nonostante, deve essere diminuito tenuto conto del comportamento del ricorrente sul quale gravava, come detto,
l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che ha determinato l'evento produttivo di danno.
3.4.
Considerato che
, confidando nell'esattezza dei dati ricevuti, il ricorrente avrebbe dovuto ricevere il rateo pensionistico a partire dal 1^ luglio 2023 e non dal 1^ agosto 2023, il danno subito va quantificato in misura pari al rateo pensionistico che aveva accettato di percepire nella misura quantificata in ricorso e non contestata dall' pari ad € 2.068,56 (€ 1.909,44 oltre incidenza CP_1 della 13^ mensilità, doc.4), ridotto nella misura del 20% in considerazione del concorso di colpa riconosciuto in capo al ricorrente ex art. 1227 comma I c.c. per complessivi € 1.654,84, oltre interessi sulla somma devalutata al 1^ luglio 2023 (data in cui si è verificato in danno), rivalutata di anno in anno, fino alla data presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
4. L'accoglimento parziale della domanda, giustifica la compensazione per un quarto delle spese di lite;
il residuo si liquida come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 1.654,84, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
2. compensa per 1/4 le spese di lite e condanna al pagamento del residuo in favore del CP_1 ricorrente liquidato in € 500,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 25/06/2024 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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