Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3765 / 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3765 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 19 luglio 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Mondovì (CN), Via Parte_1 C.F._1
Manassero n. 27, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Bracco dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Mondovì (CN), Piazza Mellano n. 5/1, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Bassino e dell'Avv.
Thomas Bassino, dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
Oggetto: Riscatto agrario.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 19 luglio 2024 i difensori delle parti, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e alle relative difese in atti.
1
, residente in [...], con atto rogito notarile del
[...]
Notaio , del 13.3.2019, Racc.16696, rep.24568; Persona_2
Dato atto di come con il trasferimento dei fondi in capo al sig. si realizzerebbe Parte_1
l'accorpamento fondiario richiesto dalla normativa con una migliore e più razionalizzazione utilizzazione dei fondi agricoli, a cui alla legge 26 maggio 1965 n.590 si ispira, confinando i propri fondi, quasi esclusivamente, con quelli oggetto di causa.
Disporre il trasferimento, in proprio favore, della proprietà dei fondi rustici e fabbricati oggetto di riscatto, così distinti al C.T. del Comune di Mondovì e segnatamente
a) Catasto fabbricati:
Foglio n.75 particella n.509/sub 1 cat. A/4 - Classe 1° - consistenza 11 vani – Rendita euro
215,88; Foglio m.75 particella n.493/sub 2 Cat. C/6 - Classe 1° -consistenza 330 mq – superficie catastale 335 mq – rendita euro 1244,15;
b) Catasto terreni:
foglio n.75 particella n.140 mq 1081;
foglio n.75 particella n.142 mq 2221;
foglio n.75 particella n.143 mq 1595;
foglio n.75 particella n.144 mq 746;
foglio n.75 particella n.145 mq 1431;
foglio n.75 particella n.146 mq 832;
foglio n.75 particella n.147 mq 6466;
foglio n.75 particella n.149 mq 581;
foglio n.75 particella n.151 mq 235; fogli n.75 particella n.153 mq 3186;
foglio n.75 particella n.157 mq 337;
foglio n.75 particella n.508 mq 15690; il tutto in un unico corpo alle principali coerenze mappali: 139, 138, 136, 115, 161, 160, 159,
158, 154, 156, 155, 152 e 150, tutti del foglio 75, Torrente Branzola, canale irriguo e Strada dei
Bertoni; 3) Catasto Terreni:
2 foglio n.75 particella n.131 mq 784, alle principali coerenze: mappali n.127, 128,130,132, tutti del foglio 75, e torrente Branzola;
4) Catasto Terreni: foglio n.74, particella n.39, mq 2994, alle principali coerenze mappale 40 del foglio 74, strada interpoderale, canale irriguo e Strada dei Bertoni;
foglio n.74, particella n.35, mq. 5623; foglio n.74, particella n.179, mq. 2228; in un unico corpo alle principali coerenze: mappali n.
33, 180, 36 tutti del F.74 e strada interpoderale, dalla signora , residente Persona_1 in Mondovì, Strada dei Bertoni, n.215 /B, con la corresponsione del prezzo di euro 300.000,00 da parte del conchiudente ai sensi della l. 2/1979;
Con il favore delle spese”.
Il difensore della parte convenuta ha concluso riportandosi al contenuto delle proprie difese in atti, chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo del servizio postale in data 14 novembre 2019, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
lamentando la violazione del combinato disposto delle norme di cui all'art. 8 della
[...] legge 25 maggio 1965 n. 590 e all'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 in tema di prelazione agraria ed esercitando, conseguentemente, il diritto di riscatto agrario relativamente ai fondi siti in Mondovì e meglio identificati infra.
Parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) di essere coltivatore diretto, titolare dell'omonima azienda agricola, nonché proprietario e conduttore in Mondovì (CN), Strada dei Bertoni, delle porzioni di terreno censite al foglio 74 ai n. 23, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 166, 288, 290, al foglio 75 ai n.
109, 110, 111, 113, 122, 125, 126, 128, 129, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 150, 154,
155, 156, 367, 368, 369, 519, 520 e al foglio 76 ai n. 201, 203, 204, 205, 206, 209,
210, 211, 212, 297 ed altresì conduttore dei mappali censiti al foglio 69 al n. 827, al
3 foglio 74 ai n. 31, 32, 44, 63, 96, 294, al foglio 75 ai n. 104, 114, 115, 116, 127, 130,
135, 136, 485, 487, al foglio 76 ai n. 197, 199, 200, 202, 213 di proprietà del proprio nucleo familiare;
b) che tali fondi risultavano essere confinanti con i terreni denominati ” Controparte_2
e, in particolare, con i fondi censiti al Catasto fabbricati al foglio 75 mappali nn. 140,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 157, 508, in un unico corpo, con il fondo censito al foglio 75 mappale n. 131 e con il fondo censito al foglio 74 mappali n. 35,
39, 179, già di proprietà dei signori , residente in [...], e Persona_3 Per_4 residente in [...];
[...]
c) che, a seguito di formale notifica, in data 30 marzo 2017, dell'atto preliminare di compravendita avente ad oggetto il trasferimento a terzi dei predetti beni da parte dei sig.ri e il sig. in capo al quale erano Persona_3 Persona_4 Parte_1 sussistenti tutti i requisiti soggettivi previsti dalla norma di cui all'art. 8 delle Legge n.
590/1965, aveva esercitato il relativo diritto di prelazione di cui all'art. 7 della Legge n.
817/1971, depositando presso un Notaio di propria fiducia il corrispettivo di vendita;
d) che, nel contempo, altro coltivatore diretto, la sig.ra residente in Controparte_1
Mondovì (CN), Strada dei Bertoni n. 215/B, proprietaria di alcuni terreni confinanti con i fondi oggetto di preliminare di compravendita, aveva contemporaneamente esercitato analogo diritto di prelazione in seguito alla ricezione della notifica del menzionato contratto preliminare;
e) che il sig. avrebbe dovuto essere preferito nell'acquisto dei beni de quibus, Pt_1 essendo coltivatore e proprietario di fondi aventi una maggiore attitudine, rispetto a Persona_ quelli di proprietà della sig.ra a concretizzare le finalità previste dalla norma di cui all'art. 7, comma 2 della legge n. 817/1971, ma – nonostante l'invio di formale diffida – i sig.ri e in data 13 marzo 2019, avevano ceduto, senza alcuna Per_3 Per_4 preventiva comunicazione, i beni oggetto di prelazione in favore di quest'ultima;
f) che, pertanto, con lettera del 27 maggio 2019, il sig. aveva esercitato il Parte_1 riscatto dei fondi indicati, dichiarandosi disponibile ad erogare in favore dell'acquirente il prezzo dalla stessa corrisposto entro giorni dieci dalla manifestazione del suo consenso al riguardo;
4 Persona_ g) che la sig.ra aveva contestato il diritto del sig. e le parti avevano Pt_1 conseguentemente avviato il procedimento di mediazione che aveva dato esito negativo.
1.1. Tanto premesso, l'attore, assumendo di possedere tutti i requisiti di legge per il corretto esercizio della prelazione agraria ed evidenziando, altresì, di avere diritto ad essere preferito alla controparte attesa la propria maggiore attitudine a concretizzare la finalità perseguita dalla norma di cui all'art. 7, comma 2, n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817 in Persona_ dipendenza della circostanza che – contrariamente ai terreni di proprietà della sig.ra
– i terreni di sua proprietà e dallo stesso condotti erano tutti confinanti con il corpo principale della , concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “Dato Controparte_2 atto che il sig. , possiede tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge Parte_1 per legittimamente esercitare il diritto di riscatto dei fondi acquistati dalla signora Persona_1
, residente in [...], con atto rogito notarile del
[...]
Notaio , del 13.3.2019, Racc.16696, rep.24568; Persona_2
Dato atto di come con il trasferimento dei fondi in capo al sig. si realizzerebbe Parte_1 sicuramento quell'accorpamento fondiario richiesto dalla normativa con una migliore e più razionalizzazione utilizzazione dei fondi agricoli, a cui alla legge 26 maggio 1965 n.590 si ispira, confinando i propri fondi, quasi esclusivamente, con quelli oggetto di causa.
Disporre il trasferimento, in proprio favore, della proprietà dei fondi rustici e fabbricati oggetto di riscatto, così distinti al C.T. del Comune di Mondovì e segnatamente
a) Catasto fabbricati:
Foglio n.75 particella n.509/sub 1 cat.A/4 - Classe 1° - consistenza 11 vani – Rendita euro
215,88; Foglio n.75 particella n.493/sub 2 Cat.C/6 - Classe 1° -consistenza 330 mq – superficie catastale 335 mq – rendita euro 1244,15;
b) Catasto terreni:
foglio n.75 particella n.140 mq 1081;
foglio n.75 particella n.142 mq 2221;
foglio n.75 particella n.143 mq 1595;
foglio n.75 particella n.144 mq 746;
foglio n.75 particella n.145 mq 1431;
foglio n.75 particella n.146 mq 832;
5 foglio n.75 particella n.147 mq 6466;
foglio n.75 particella n.149 mq 581;
foglio n.75 particella n.151 mq 235;
foglio n.75 particella n.153 mq 3186;
foglio n.75 particella n.157 mq 337;
foglio n.75 particella n.508 mq 15690; il tutto in un unico corpo alle principali coerenze mappali: 139, 138, 136, 115, 161, 160, 159,
158, 154, 156, 155, 152 e 150, tutti del foglio 75, Torrente Branzola, canale irriguo e Strada dei
Bertoni; 3) Catasto Terreni: foglio n.75 particella n.131 mq 784, alle principali coerenze: mappali n. 127, 128, 130, 132, tutti del foglio 75 , e torrente Branzola;
4) Catasto Terreni: foglio n.74, particella n.39, mq 2994, alle principali coerenze mappale 40 del foglio 74, strada interpoderale, canale irriguo e Strada dei Bertoni;
foglio n.74, particella n.35, mq. 5623; foglio n.74, particella n.179, mq. 2228; in un unico corpo alle principali coerenze: mappali n.33,180,36 tutti del F.74 e strada interpoderale, dalla signora , residente in [...]
n.215 /B, con la corresponsione del prezzo di 300.000,00 da parte del conchiudente ai sensi della l. 2/1979;
Con il favore delle spese”.
2. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle proposte domande siccome infondate in fatto ed in diritto. In particolare, la parte convenuta – nel contestare la prospettazione, anche fattuale, fornita dalla controparte – evidenziava che il sig. era in realtà solo coltivatore Pt_1 dei fondi appartenenti in realtà al padre, e che, peraltro, il medesimo Persona_5 svolgeva altra attività lavorativa presso la società Global Service s.r.l.-. La convenuta assumeva, altresì, che i fondi di sua proprietà presentavano maggiore attitudine a concretizzare le finalità della normativa di riferimento in considerazione della situazione dei confini e della stessa natura dell'azienda ove, peraltro, era partecipe la propria figlia, Per_6
6 Gasco, la quale era nel possesso dei requisiti previsti dalla norma per l'esercizio preferenziale del diritto di prelazione. Rilevava, altresì, come l'attività agricola da essa stessa svolta si era caratterizzata per l'attitudine premiale alla circolarità e reimpiego dei prodotti nell'allevamento laddove l'azienda condotta dall'attore era volta all'acquisto del concime per il foraggio e alla successiva rivendita, attività queste ultime avulse dalle finalità sottese alla prelazione agraria.
La convenuta rappresentava, pertanto:
a) che i fondi di sua proprietà, in particolare le particelle 477 e 116 del foglio 75 (coerenti alle particelle 145-508 dello stesso foglio) erano confinanti con le particelle, del medesimo foglio 75, n. 145 e 508 (particella con la maggior estensione tra quelle componenti il compendio “ ”) e, in relazione al foglio 74, la particella n. Controparte_2
Persona_ 33 di proprietà della Sig.ra era confinante con i fondi individuati dalle particelle n. 179, 35 e 39 del medesimo foglio;
b) che, sulla totalità dei fondi, non erano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipi od enfiteuti coltivatori diretti;
Persona_ c) che la totalità della famiglia della sig.ra era impiegata nella coltivazione dei fondi di sua proprietà e, la figlia, , nata a [...] il [...], era CP_3 coadiuvante dell'azienda materna sin dal 1° gennaio 2012;
d) che sia per esuberanza della forza lavoro sia per la stabilità dell'azienda, la sig.ra Persona_ era da preferire al sig. nell'alienazione dei fondi dalla stessa Pt_1 acquistati nell'esercizio del diritto di prelazione.
Parte convenuta assumeva, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge sia per esercitare la prelazione agraria sia per essere preferita nel conflitto tra diversi prelazionari.
2.1. concludeva, pertanto, chiedendo: “nel merito Controparte_4 in via di principalità
-respingere le domande attoree tutte;
in ogni caso
-con vittoria di onorari, spese e diritti di assistenza in ragione della soccombenza attorea, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc”.
3. All'udienza cartolare del 3 dicembre 2020, di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, le parti si riportavano ai propri rispettivi
7 scritti difensivi e contestavano le avverse allegazioni e produzioni e, su richiesta delle stesse, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti, venivano assunte le prove orali dalle stesse articolate.
Atteso l'avvicendamento di diversi giudici istruttori in dipendenza del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del magistrato originariamente assegnatario del procedimento, la causa – assegnata alla scrivente solo in data 3 febbraio 2023 – è dunque pervenuta all'udienza del 30 marzo 2023 per il completamento della prova orale ammessa.
Esaurita l'istruttoria orale, ritenutane la necessità, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio
(affidata al dott. agronomo ) volta ad accertare la sussistenza dei requisiti del Persona_7 retratto agrario e di preferenza tra più soggetti aspiranti all'esercizio della prelazione agraria.
Assolto l'incarico peritale da parte del tecnico nominato con il deposito del relativo elaborato, la causa, ritenuta pertanto matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 18 settembre 2024, ove, in seguito al deposito delle rispettive note di trattazione scritta, era riservata la decisione, previa concessione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Merito.
4. La domanda proposta da parte attrice è risultata infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
5. La presente controversia, invero, ha ad oggetto la domanda proposta da Parte_1 volta ad accertare la ricorrenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione – disciplinato dal combinato disposto della norma di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965 e della norma di cui all'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 – e, conseguentemente, ottenere la declaratoria, per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto, del trasferimento in suo favore della proprietà dei fondi agricoli siti nel Comune di Mondovì e meglio identificati in premessa.
5.1. Ebbene, al fine di meglio esaminare l'oggetto della domanda proposta dall'attore, appare opportuno chiarire sin da subito l'ambito di applicabilità ed i presupposti necessari per l'utile esercizio del diritto di riscatto di cui al combinato disposto delle norme di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e all'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817.
8 Deve, quindi, rilevarsi che la prima delle norme richiamate attribuisce, in caso di trasferimento a titolo oneroso, all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipante, a parità di condizioni, il diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà ed enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Peraltro, ai sensi del quinto comma dell'art. 8 citato, qualora il proprietario non provveda alla notificazione della proposta di alienazione prevista dal precedente comma, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. L'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 ha, successivamente, esteso il diritto di prelazione di cui sopra ed il correlativo riscatto al proprietario confinante con quello oggetto di vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Tanto premesso, giova, in punto di diritto, rilevare che, ai sensi del combinato disposto delle due norme ora riportate, all'affittuario, così come al proprietario confinante a quello oggetto di vendita, compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto (da esercitarsi nel termine annuale successivo alla trascrizione dell'atto impugnato) se ricorrono nei suoi confronti le seguenti condizioni, di natura sia soggettiva che oggettiva: la sussistenza di un valido contratto di affitto, la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 aprile 1998,
n. 3732).
Peraltro, la sussistenza o meno di tali requisiti, costituenti condizioni dell'azione e, dunque, presupposti per la configurabilità del diritto di prelazione e per la conseguente validità dell'esercizio del riscatto, deve essere allegata e provata dalla parte che agisce in giudizio al fine di far valere il proprio diritto di prelazione e, infine, deve essere accertata dal giudice eventualmente anche d'ufficio (cfr., ancora Cassazione civile, sez. III, 10 aprile 1998, n. 3732, cit., ma si veda anche Cassazione civile, sez. III, 1 aprile 2003, n. 4909, Corte appello Reggio
Calabria, 22 ottobre 2003, nonché Cassazione civile, sez. III, 25 marzo 1997, n. 2603,
9 secondo la quale “in ipotesi di esercizio del riscatto da parte dell'affittuario al quale non sia stata notifica la proposta di alienazione, la ricorrenza di ciascuna di tali situazioni deve essere accertata dal giudice indipendentemente da eccezioni della controparte, sicché non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice d'appello che rilevi d'ufficio la mancanza di uno degli anzidetti presupposti nel caso in cui la questione non sia stata esaminata nel grado precedente”, ma si veda anche Cassazione civile, sez. III, 7 luglio 2005, n. 14306).
Chiarita l'estensione dei presupposti dell'azione oggi invocata da parte attrice, ed il conseguente riparto dell'onere probatorio, occorre altresì evidenziare che – come, peraltro, più volte affermato dalla Suprema Corte – in considerazione della rilevante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio del diritto di prelazione, l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto, che sono quelle di promuovere la formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e l'accorpamento dei fondi per migliorare la redditività dei terreni (tra le tante, v. da ultimo Cass. Sez. 3, n. 15899 del 20/07/2011; per la giurisprudenza di merito si veda, al riguardo, Corte di Appello di
Palermo, Sez. II Civile, sentenza n. 1948/2018, pubbl. il 2.10.2018).
Ed invero, anche la migliore dottrina ha ritenuto di precisare che lo scopo unico della prelazione agraria era, quindi, quello di collegare la proprietà del fondo agricolo con il soggetto che con la sua opera determinava lo sfruttamento del suolo, senza privare nondimeno il proprietario del suo diritto, ma soltanto condizionandone l'esercizio a beneficio di una determinata categoria di soggetti, i quali, sfruttando la redditività della terra, beneficiavano di una sorta di rapporto privilegiato tra proprietà e soggetto lavoratore;
con l'introduzione della prelazione del confinante deve ritenersi mutata la funzione dell'istituto giuridico, in quanto la prelazione del confinante mira all'accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni al fine di formare imprese diretto-coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.
È certo, comunque, che il diritto potestativo in questione spetti al confinante laddove questi sia al contempo coltivatore diretto ex art. 7 della legge n. 817/1971 e che l'esercizio della prelazione e dell'azione di riscatto presuppongono il medesimo possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 590/1965.
10 Ne consegue pertanto, che il diritto del coltivatore di subentrare al terzo acquirente del fondo agricolo in caso di mancata osservanza delle norme sulla prelazione: a) è un diritto potestativo del retraente;
b) si estrinseca in una dichiarazione unilaterale;
c) va presentata nel termine legale di decadenza di un anno, che decorre dalla data della trascrizione dell'atto di vendita;
d) va espressa o con atto stragiudiziale, oppure mediante atto giudiziale di citazione in giudizio
(cfr. Cass., 11-6-1987, n. 5084 in Giur. agr. it., 1987, 548).
5.2. Tanto premesso in termini generali e venendo all'esame della fattispecie concreta, dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti e dalle risultanze della prova testimoniale e degli accertamenti peritali espletati in corso di giudizio può dirsi, in primo luogo, raggiunta, da parte dell'attore, la dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto.
5.2.1. L'attore ha, infatti, esercitato il diritto di riscatto sui fondi confinanti ai propri, in qualità di proprietario e coltivatore diretto;
a tal fine, i testi escussi all'udienza del 15 dicembre 2022
( e ) e quello ulteriore escusso all'udienza del 30 marzo Testimone_1 Testimone_2
2023 ( ) hanno tutti confermato che titolare dell'omonima Testimone_3 Parte_1 azienda individuale, coltiva manualmente e personalmente a cereali i fondi siti nel Comune di
Mondovì alla Strada dei Berton, occupandosi altresì di produzione di legname.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai menzionati testimoni è emerso che, da più di venti anni, detti fondi sono coltivati personalmente e manualmente dal sig. e sono adibiti a Pt_1 legna da ardere ed erba medica (cfr. verbale d'udienza del 15 dicembre 2022 ove il teste
, vicino del sig. ha confermato che il quest'ultimo ha coltivato, Testimone_1 Pt_1 almeno a far tempo dal 2002, i terreni di sua proprietà e di proprietà del padre, Per_5
in Mondovì censiti al foglio 74 ai nn. 23, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 155,
[...]
166, 288, 290, 293 al foglio 75 ai n. 109, 110, 111, 113, 122, 125, 126, 128, 129, 132, 133,
134, 137, 138, 139, 150, 143, 155, 156, 367, 368, 369, 519, 520, al foglio 76 ai n. 197, 201,
203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 297, 298; circostanze che sono state altresì confermate dagli ulteriori testi , amico del sig. e , Testimone_4 Pt_1 Testimone_3 affittuario di una cascina sita nei pressi degli appezzamenti oggetto di causa, il quale, tuttavia, ha limitato temporalmente le proprie affermazioni agli ultimi 7-8 anni).
Ebbene, nel caso di specie, gli elementi istruttori acquisiti in corso di causa mediante l'assunzione della menzionata prova orale, nonché la documentazione prodotta dalla parte
11 attrice, hanno consentito di ritenere dimostrata la qualità di coltivatore diretto in capo al sig.
Parte_1
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita in concreto, ovvero dimostrando l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena e rimanendo irrilevante il dato formale dell'eventuale iscrizione dell'interessato in appositi elenchi o albi. Inoltre, l'accertamento della qualità di coltivatore diretto in capo a chi intende esercitare il riscatto va compiuto in relazione alla data della vendita del fondo al terzo, che segna la nascita del diritto di riscatto, nonché in riferimento all'epoca in cui il diritto di riscatto viene esercitato, in termini sia di attualità che di prospettiva futura (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 4799 del 6.3.2006; Cass. Civ., n. 21621 del 16.10.2007; Cass civ., n. 1112 del 20.1.2006; Cass.
Civ., n. 10972 del 9.6.2004).
Peraltro, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, alcun rilievo dirimente al fine di escludere tale qualifica può assumere – contrariamente a quanto assunto dalla parte convenuta – la circostanza che l'attore abbia iniziato a svolgere, a far tempo dal mese di giugno 2018, anche attività di lavoro subordinato presso la società Global RI
s.r.l. (come è dato evincersi dal contratto stipulato in data 1° giugno 2018 di cui al doc. n. 8 allegato alla produzione di parte attrice), essendo, invece, emerso che l'attività agricola è stata esercitata dal medesimo in modo abituale ed impiegando forza lavoro rispettosa dei parametri previsti dalla legge.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della prelazione e del riscatto agrari, la qualifica di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 31 della l. n.
590 del 1965, non è esclusa dalla circostanza che il medesimo soggetto svolga altra attività lavorativa, compresa quella dell'allevamento e del governo del bestiame, né richiede una valutazione di prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre, oppure la verifica di quale sia la principale fonte di reddito dell'interessato, risultando sufficiente che l'attività di coltivazione sia esercitata in modo abituale e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo” (cfr., Cass., Ordinanza n. 13792 del 31/05/2018).
12 5.2.2. Orbene, anche in relazione al requisito della forza lavoro, le risultanze della c.t.u. hanno confermato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
ed invero, il consulente nominato, dott. , nel proprio elaborato, le cui conclusioni appaiono immuni da Persona_7 vizi logici e ben possono essere poste, in questa sede, alla base della decisione, ha accertato che il numero delle giornate lavorative annue che occorre impiegare per la conduzione dei fondi agricoli oggetto di compravendita (calcolato in 50 giornate lavorative) sommato al numero di giornate lavorative necessarie per i terreni già in conduzione (calcolato in 170 giornate lavorative) consentono in ogni caso di ritenere rispettato il parametro normativo atteso che i fondi per i quali l'attore intende esercitare la prelazione non superano il triplo della superficie corrispondente alla propria capacità lavorativa, potendo il medesimo arrivare a condurre un fondo richiedente un impegno massimo di 810 giornate lavorative (cfr. elaborato peritale, da pag. 9 a pag. 11).
5.2.3. Quanto, infine, al terzo requisito (assenza di vendite nel biennio), la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “La mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, che comporta, solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei
Registri Immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della Agenzia delle Entrate” (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6247 del 27/03/2015); a tal proposito, l'attore ha prodotto documentazione idonea ad escludere l'esistenza di alienazioni nel biennio (cfr. relazione tecnica di parte e relativa documentazione di cui al doc. n. 2 allegato alla produzione di parte attrice).
Ne consegue che devono ritenersi adeguatamente dimostrati i presupposti legali richiesti per agire in riscatto.
5.3. Una volta affermato il diritto di prelazione e riscatto di occorre, tuttavia, Parte_1 esaminare le difese della parte convenuta, acquirente dei fondi oggetto Controparte_1 di riscatto, la quale ha assunto – e, peraltro, tale circostanza appare incontestata e finanche ammessa dalla parte attrice – la sussistenza a proprio vantaggio di un simmetrico diritto di
13 prelazione in quanto proprietaria e coltivatrice diretta di fondi confinanti con quelli da essa stessa acquistati.
Tale dato ha trovato, altresì, conferma nelle risultanze peritali, avendo il consulente tecnico nominato accertato che “Entrambe le parti possiedono terreni che confinano con il fondo posto in vendita. Entrambe le parti possiedono una forza lavoro in grado di soddisfare ben oltre il
30% del fabbisogno di manodopera dei fondi derivati da quello condotto, sommato a quello posto in vendita. Entrambe le parti non hanno venduto terreni agricoli nel biennio precedente”
(cfr. elaborato peritale, pagg. 12 e 13).
Orbene, il simmetrico diritto di prelazione in capo a diversi soggetti comporta, invero, un conflitto tra più proprietari di fondi confinanti aventi in astratto pari titolo per la prelazione, per cui la scelta del soggetto preferito è riservata al giudice del merito.
Il problema del concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto agrario non è nuovo, finanche nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasioni affermato che in presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 817 del 1971. Ne consegue che, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell'esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, è compito riservato al giudice del merito la scelta del soggetto preferito, che dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma e, cioè, l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, (ud. 01/03/2024, dep. 09/04/2024), n. 9570).
Il giudice di merito, quindi, in funzione del compimento della scelta da operare per la soluzione del suddetto conflitto fra posizioni di diritto soggettivo, deve prescindere dalla priorità temporale dell'iniziativa dell'uno o dell'altro confinante, come anche dalle eventuali preferenze espresse dal venditore, mentre è tenuto a valutare l'entità, le caratteristiche topografiche, fisiche e colturali dei terreni in possibile accorpamento, l'esuberanza della forza lavoro che i confinanti siano in grado di riversare sul fondo in vendita, nonché la stabilità nel tempo che
14 l'azienda da incrementare possa assicurare, considerando, altresì, che, in esito a tale indagine, deve ritenersi consentito, ove il terreno in alienazione sia costituito da una pluralità di poderi o di unità produttive funzionalmente autonome, anche un accorpamento per porzioni distinte in favore di più confinanti (così la sentenza 20 gennaio 2006, n. 1106, più volte confermata in seguito;
v., da ultimo, l'ordinanza 16 marzo 2021, n. 7292).
Giova precisare, in ogni caso, che tale consolidato orientamento giurisprudenziale – al quale in questa sede si intende dare ulteriore continuità – si è determinato già prima che entrasse in vigore l'art. 7 del D. Lgs. n. 228 del 2001. Questa norma, applicabile nell'odierna fattispecie ratione temporis, non ha affatto rivoluzionato i criteri già contenuti nell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e nell'art. 7 della legge n. 817 del 1971, avendone piuttosto introdotti di altri, più moderni e al passo dei tempi (cfr. in motivazione Cass. n. 9570/2024 cit.).
A norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 228 del 2001, infatti, ai fini dell'esercizio dei diritti di prelazione e riscatto agrario, "nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti
e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999".
5.3.1. Occorre a questo punto rilevare che, nel caso di specie, dirimente ai fini della valutazione in ordine alla preferenza di uno dei due potenziali acquirenti, appare la circostanza che parte convenuta godeva del requisito – previsto dalla menzionata disposizione normativa
– basato sull'età, avendo la stessa dimostrato di poter fare affidamento sull'apporto, nell'ambito dell'attività di coltivatrice diretta, della partecipazione – quale coadiuvante – della propria figlia, , nata il [...] e, pertanto di età inferiore a 40 anni. Persona_8
Ed invero, è emerso dalle risultanze dell'istruttoria, sia orale che documentale, nonché all'esito degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico nominato, che l'impresa diretto coltivatrice della sig.ra sia condotta da due soggetti e, precisamente, da Controparte_1 quest'ultima e dalla di lei figlia, . Tale circostanza è stata confermata dai testi Persona_8 escussi nel corso del giudizio, finanche quelli indicati ad istanza di parte attrice;
in particolare, i testi titolare di una azienda agricola impegnata nell'attività di trebbiatura che Testimone_5
Persona_ abitualmente ha collaborato con l'azienda della sig.ra e , vicina di Testimone_6
15 casa della convenuta, entrambi escussi all'udienza del 15 dicembre 2022, ed il teste
, anch'egli a conoscenza delle circostanze in oggetto per ragioni di vicinato, Testimone_7 escusso all'udienza del 30 marzo 2023, hanno rappresentato che tutta la famiglia della convenuta è impegnata nell'attività di coltivazione dei terreni (cfr. verbale d'udienza del 15 dicembre 2022 e verbale d'udienza del 30 marzo 2023).
La presenza nell'impresa coltivatrice diretta di un giovane – di età compresa tra i 18 e i 40 anni
– è, pertanto, un dato certo ed acquisito, confermato altresì dall'estratto contributivo e dalle dichiarazioni rilasciate dall'IN (cfr. documentazione prodotta in atti ed allegata all'elaborato peritale a cura del c.t.u. nominato, dott. ). Peraltro, giova rilevare come, Persona_7 dall'esame della relazione peritale, sia emerso che la stessa possiede il requisito CP_3 del “possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento
(CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999” (cfr. art. 7 del d. lgs. n. 228/2001) atteso che la medesima si è dedicata all'attività agricola a far tempo dal 1° gennaio 2012 e, dunque, per un periodo di gran lunga superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 7 del d. lgs.
n. 228/2001 per poter dimostrare di avere acquisito particolari competenze professionali.
Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, a ritenere che, nel conflitto tra i due aventi diritto alla prelazione, deve accordarsi preferenza, ai fini dell'acquisto dei fondi oggetto del presente giudizio, alla odierna convenuta.
5.5. Va precisato, inoltre, come si perviene ad analoga conclusione pur accedendo alla prospettazione fornita dall'attore, secondo cui non sarebbe possibile accordare preferenza alla controparte sulla base della presenza della figlia quale coadiuvante, non svolgendo quest'ultima alcuna attività sui fondi di proprietà della madre e da essa stessa condotti e non essendo proprietaria di ulteriori fondi confinanti.
Ebbene, anche a voler considerare insussistente nel caso di specie il requisito di preferenza basato sulla partecipazione di un coltivatore diretto o imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni nonché alcuno degli ulteriori criteri preferenziali indicati dalla norma di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 228 del 2001, ciononostante la posizione della convenuta appare in ogni caso preferibile a quella dell'attore in ragione di plurimi aspetti emersi nel corso dell'istruttoria compiuta nel corso del giudizio e confermati, altresì, nelle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. . Persona_7
16 Ed invero, il tecnico designato, dopo avere indicato la documentazione esaminata e provveduto a svolgere una descrizione compiuta dei fondi oggetto di giudizio nonché accertare la sussistenza in capo alle odierne parti dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della prelazione e del riscatto agrari, ha sviluppato le proprie argomentazioni tecniche analizzando tre diversi aspetti rilevanti ai fini della valutazione comparatistica;
in particolare, il c.t.u. ha provveduto a comparare i fondi delle parti dal punto di vista planimetrico (avuto riguardo alla natura e dimensione dei rispettivi confini), dal punto di vista relativo all'attività agricola e, infine, dal punto di vista delle attrezzature.
5.5.1. Avuto, dunque, riguardo alla natura e dimensione dei confini, il c.t.u. ha accertato che
“La Signora possiede terreni che confinano con il fondo posto in vendita. Controparte_1
Il confine valido ai fini della prelazione è quello con uno dei 2 corpi (appezzamenti) separati e non facenti parte del corpo principale. Il confine in oggetto è pertanto quello tra la particella 33
e le particelle 179 e 35 del foglio 74. Non si ritiene confine valido ai fini dell'esercizio della prelazione quello esistente tra la particella 166 e la particella 508 del foglio 75 in quanto interrompe la continuità “il fosso di adduzione dell'acqua di proprietà comune ai proprietari dei
2 fondi (quello posto in vendita e quello del prelazionante) e ad altri proprietari di fondi vicinori”
(Cassazione n. 28235 del 20/12/2005). In questo caso il fosso esistente tra le due proprietà è utilizzato per irrigare i fondi oggetto di compravendita e quelli di proprietà del Sig.
[...]
e quelli del ricorrente stesso. Per_5
Il Sig. possiede terreni che confinano con più parti dei terreni posti in vendita. Il Parte_1 confine più significativo è quello con uno dei 2 corpi (appezzamenti) separati e non facenti parte del corpo principale e precisamente il confine tra la particella 39 e la particella 40 del foglio 74.
Si rilevano inoltre confini tra alcune particelle del foglio 75 e precisamente:
- confine tra la particella 131 e le particelle 128 e 132;
- confine tra la particella 140 e le particelle 138 e 139;
- confine tra la particella 149 e le particelle 139 e 150;
- confine tra la particella 151 e la particella 150;
- confine tra la particella 508 e la particella 150;
- confine tra la particella 153 e la particella 155;
- confine tra la particella 147 e le particelle 155 e 156;
17 - confine tra la particella 157 e le particelle 154 e 156;
Tutte le particelle di proprietà del ricorrente che confinano con il corpo centrale dell'appezzamento posto in vendita sono boschi posti nella scarpata che funge da raccordo tra il piano coltivato ed il letto del torrente Branzola” (cfr. elaborato peritale, pagg. 15-16), evidenziando che “Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione è evidente che entrambe le parti possiedono terreni che confinano con quelli posti in vendita, ma ai fini dell'accorpamento dei terreni finalizzato ad una proficua ricomposizione fondiaria in entrambi i casi il confine può essere definito “effimero” in quanto da una parte è da evidenziare che la convenuta non possiede terreni che confinano con il corpo principale mentre dall'altra va evidenziato che i terreni del ricorrente che confinano con il corpo principale sono terreni marginali, posti in forte pendenza e destinati a boschi.
Considerando tutte le proprietà della ricorrente e dell'attore è stata ricostruita nell'Allegato 9 la simulazione di quella che sarebbe la nuova composizione aziendale nel caso i terreni in compravendita venissero assegnati all'uno o all'altra parte.
Dal punto di vista planimetrico, alla luce di quanto affermato in precedenza, parrebbe comunque più organico il fondo che si origina dalla fusione dei terreni compravenduti se uniti con quelli del ricorrente piuttosto che con quelli della Convenuta” (cfr. elaborato peritale, pagg. 15-16).
5.5.2. Passando all'esame del profilo relativo alla attività agricola il c.t.u. ha, poi, rilevato che
“Dal punto di vista dell'attività agricola il fondo condotto dal Sig. è caratterizzato Parte_1 dalle coltivazioni dei fondi e dei boschi, mentre l'azienda della Sig. Controparte_1 abbina alla coltivazione dei fondi anche un piccolo allevamento di bovini da carne (14 UBA complessive)” (cfr. elaborato peritale, pag. 16), precisando che “entrambe le aziende dal punto di vista produttivo siano aziende piccole e prive di caratteri di modernità e livello evolutivo che caratterizza le principali realtà agricole della provincia di Cuneo, seppure nella zona in oggetto, siano realtà che si ripetono con una certa frequenza. Il fatto che praticamente tutti i terreni siano destinati a prato evidenzia che l'attività praticata nelle due aziende non sia di tipo intensivo. Le condizioni in cui si trova il fosso che, attraversando la particella 508 del foglio 75, costituisce servitù di acquedotto a favore dei terreni condotti dal ricorrente (crf. Allegato 3
Documentazione fotografica Immagini 9 e 20) evidenzia l'assenza di spurghi e manutenzione da parecchio tempo a dimostrazione che probabilmente il ricorso alle operazioni di irrigazione
18 dei fondi non sono così frequenti, ad evidenza che si tratta di un tipo di agricoltura poco intensivo” (cfr. elaborato peritale, pag. 17).
Il tecnico designato ha, inoltre, evidenziato che “È ipotizzabile che il ricorrente destini la produzione di foraggi al mercato, destinando parte del suo tempo anche alla manutenzione dei boschi che, durante il sopralluogo, si presentavano con un maggior grado di pulizia e manutenzione rispetto a quelli limitrofi.
L'attività di allevamento della convenuta consente una distribuzione più lineare dell'impegno lavorativo durante l'anno, con la possibilità di valorizzare i foraggi aziendali, trasformandoli in carne.
Da un conteggio delle unità foraggiere che potrebbero essere prodotte complessivamente dalle superfici a disposizione dell'azienda condotta dalla Convenuta (compresi quelli di cui è causa) emerge una producibilità stimata pari a circa 46.000 UF/anno (9.000 UF/Ha anno per il mais, 6.500 UF/Ha anno per il frumento e 3.500 UF/Ha anno per il prato), mentre la DR presenta un fabbisogno di circa 35.000 UF/anno (2.500 UF/UBA anno). Valori così vicini evidenziano che l'azienda ottenuta con l'assegnazione dei terreni in causa alla ricorrente, sarebbe organica e proporzionata consentendo il reimpiego quasi totale dei foraggi prodotti e la loro trasformazione in carne”, concludendo che “Dal punto di vista dell'attività agricola ritiene il sottoscritto che la presenza dell'allevamento consente alla Convenuta di valorizzare il foraggio prodotto grazie al valore aggiunto della trasformazione;
risulterebbe pertanto più organico il fondo che si origina dalla fusione dei terreni compravenduti se uniti a quelli della convenuta piuttosto che con quelli del ricorrente” (cfr. elaborato peritale, pag. 17).
5.5.3. Infine, dal punto di vista delle attrezzature, il c.t.u. ha accertato che “Il parco macchine di entrambe le aziende è costituito da un numero minimo di macchine e trattrici di piccole dimensioni.
Anche dai due parchi macchine emerge quanto indicato in precedenza circa la classificazione delle aziende agricole in oggetto ed il loro livello tecnologico.
Il sottoscritto ha preso in considerazione esclusivamente il parco macchine indicato nei fascicoli aziendali ai fini UMA in quanto la situazione delle aziende deve essere valutato al momento in cui si è originato il diritto di prelazione;
la situazione potrebbe essere cambiata molto da allora ad oggi e pertanto il CTU non ha altri elementi per risalire alla situazione degli anni in oggetto non ritenendo lo stato di fatto odierno, rappresentativo di allora.
19 Nessuna delle aziende pare dotata di strutture produttive innovative, laboratori di trasformazione o altra attrezzatura in grado di far considerare una realtà prevalente sull'altra”, dando atto che “Dal punto di vista delle attrezzature si ritiene pertanto che le due aziende possano essere considerate equivalenti” (cfr. elaborato peritale, pag. 18).
5.4. Il tecnico designato ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “Alla luce di quanto sopra appare evidente nella causa in oggetto che, a parte le considerazioni relative al fatto che il coadiuvante rappresenti o meno la figura del partecipe di cui all9art. 7 Dlgs 228 18/05/2001, dalle valutazioni volte a individuare la realtà che con l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, emergono risultati poco netti e non univoci. Tale situazione è dovuta al fatto che si tratta di due aziende marginali e limitate sia dal punto di vista dimensionale che tecnologico.
Preso atto che l'azienda del Ricorrente sia da preferire per quanto riguarda lo sviluppo dei confini e quindi della disposizione planimetrica dell'accorpamento, mentre quella della
Convenuta sia da preferire in merito all'attività agricola, nell'ottica del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene il CTU che la presenza di un allevamento bovino, in grado di valorizzare i foraggi aziendali, sia elemento che consente di individuare per
l'azienda della Convenuta Sig. , una vocazione espansiva Controparte_1 superiore e che pertanto la stessa sia meritevole dell'assegnazione dei fondi di cui è causa. (…) si ritiene coerente assegnare prevalenza alla Convenuta che a parità di dotazione di attrezzature ed a fronte ad una dimensione di confine “meno importante”, presenta un numero di addetti superiore ed un allevamento che, seppure di dimensioni limitate, è esistente e da solo presenta un fabbisogno di manodopera pari a circa 70%
(122/170) di quello richiesto complessivamente dall'azienda del ricorrente” (cfr. elaborato peritale, pagg. 18-19).
Le conclusioni cui è pervenuto il tecnico nominato sono risultate suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore tecnico-scientifico e non inficiate da critiche di parte – cui il c.t.u. ha provveduto a fornire adeguata ed esaustiva risposta – e, pertanto, devono essere senz'altro condivise in questa sede e poste a fondamento della presente decisione,
20 rappresentando, peraltro, corretta applicazione dei principi enucleati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, occorre ribadire che i criteri enunciati dalla giurisprudenza sopra citata in tema di conflitto tra diversi aventi diritto alla prelazione mantengono intatta la loro validità, nonostante le ulteriori indicazioni aggiunte dalla normativa più recente (art. 7 del d. lgs. n. 228/2001); queste ultime valgono, infatti, a completare il quadro della disciplina di riferimento, ma gli obiettivi di fondo del sistema della prelazione e del riscatto agrario rimangono quelli già indicati, costituiti dall'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto- coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III - 16/03/2021, n. 7292).
6. In definitiva, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, tenuto conto di tutti gli elementi innanzi richiamati emersi nel corso degli accertamenti peritali, deve ritenersi che l'azienda agricola della convenuta sia da preferire, con conseguente infondatezza della domanda proposta da parte attrice, che, pertanto, non può trovare accoglimento.
7. Avuto, infine, riguardo alla domanda formulata da parte convenuta volta ad ottenere la condanna della controparte ex art. 96, comma 3 c.p.c., deve rilevarsi che “L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale” (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/09/2021, n. 25041).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta in quanto non è emerso dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella “mala fede” o “colpa grave”, consistenti rispettivamente nella coscienza della infondatezza della domanda/eccezioni e delle tesi sostenute ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060 nonché, nello stesso senso,
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
Peraltro, che l'odierna parte attrice non abbia agito con “mala fede” o “colpa grave” appare altresì desumibile, in ogni caso, dalla complessità della vicenda e dei rapporti intercorsi tra le
21 parti;
complessità che, invero, ha da ultimo condotto all'accertamento della sussistenza in capo al sig. del diritto di prelazione agraria sui terreni oggetto di causa, sebbene non in Pt_1 via preferenziale rispetto a quelli di parte convenuta.
• Spese del giudizio.
8. Avuto riguardo alle determinazioni in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, in considerazione degli esiti della consulenza tecnica – alla luce della quale è stata, in ogni caso, accertata la sussistenza del diritto di prelazione in capo all'attore – devono essere compensate per la metà e poste, per la restante parte, che si liquida come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n.
55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della domanda, in capo all'attore soccombente.
8.1. Quanto alle spese di C.T.U., le stesse, secondo la liquidazione intervenuta con decreto emesso in corso di lite, vanno definitivamente poste, per la medesima ragione, per ¼
a carico della parte convenuta e per ¾ a carico della parte attrice odierna soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda di riscatto agrario proposta da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
b) dichiara compensate in ragione di ½ le spese di lite tra le parti e condanna Parte_1 alla refusione in favore di della restante parte che si liquida in Controparte_1 euro 5.614,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente le spese di ctu – come liquidate in corso di giudizio – per ¼ a carico di e per ¾ a carico di . Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Cuneo, il 24 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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