Art. 124. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/1967, n. 2352
Provvedimento: Agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, non sono valutabili, a norma dell'art. 22 del decreto n. 1491 del 1923 e dell'art. 1 del decreto n. 2163 del 1924 i servizi militari e le campagne di guerra prestate dall'agente, invalido di guerra, anteriormente all'inizio del rapporto di servizio, poiche quelle norme riguardano esclusivamente i dipendenti statali. L'art. 54 della legge n. 648 del 10 agosto 1950 ha riordinato la materia delle pensioni di guerra, abrogando implicitamente l'art. 22 del d. n. 1491 del 1923, mentre il d. n. 2163 del 1924 e un regolamento di esecuzione relativo alle sole pensioni a carico dello …
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pensioni di guerra·
art 54 cpv legge n 648 del 1950·
addetti ai pubblici servizi di trasporto·
pensione di vecchiaia in particolare·
operativita del principio delle corrispondenze fra contribuzione e prestazione previdenziale·
trattamento di quiescenza·
previdenza e assistenza (assicurazioni sociali)·
inps·
invalidi e mutilati·
riferimento ai soli dipendenti statali·
servizio utile limitato ai periodi di contribuzione·
esclusione
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