Provvedimento: Agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, non sono valutabili, a norma dell'art. 22 del decreto n. 1491 del 1923 e dell'art. 1 del decreto n. 2163 del 1924 i servizi militari e le campagne di guerra prestate dall'agente, invalido di guerra, anteriormente all'inizio del rapporto di servizio, poiche quelle norme riguardano esclusivamente i dipendenti statali. L'art. 54 della legge n. 648 del 10 agosto 1950 ha riordinato la materia delle pensioni di guerra, abrogando implicitamente l'art. 22 del d. n. 1491 del 1923, mentre il d. n. 2163 del 1924 e un regolamento di esecuzione relativo alle sole pensioni a carico dello …
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