Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3829/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso per mandato in atti dall'Avv. Sacco Alessandra;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...] l'[...], Controparte_1
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Piraino Caterina;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/04/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha chiesto la modifica dei provvedimenti del divorzio da Controparte_1
1
posto a suo carico, con sentenza n. 437/2000 del Tribunale di Palermo, a favore della resistente (di 320,00 euro) e di mantenimento del figlio trentanovenne (di 1500,00 euro). Per_1
A sostegno della domanda di revisione il ricorrente ha allegato il notevole decremento reddituale subito a seguito della chiusura nell'anno 2023 di uno dei due studi dentistici dei quali lo stesso era titolare al tempo del divorzio, ubicato in Palermo, nella via Corradino di Svevia n. 48 p. 7.
Ha, inoltre, lamentato un peggioramento delle sue condizioni di salute, a causa di un tumore alla vescica.
Ha, altresì, esposto che l'ex coniuge sin dal 2018 è amministratrice unica della società sportiva “Artbodylab s.r.l.”, della quale oggi detiene unitamente al figlio l'intero capitale, nella misura del 50% ciascuno.
2. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la Controparte_1
sussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio nonché la veridicità di quanto rappresentato dalla controparte, non sussistendo, a suo dire, in capo al ricorrente alcuna difficoltà economica, essendo un dentista affermato e continuando a svolgere l'attività professionale presso l'avviato studio sito in Marineo (PA).
Ha, per converso, evidenziato che, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, questi avrebbe migliorato le sue condizioni economiche, atteso che nel 2001 ha contratto matrimonio con la signora , Controparte_2
la quale svolge la professione di medico di famiglia, è proprietaria di diversi immobili e dall'unione coniugale non è nata prole.
Ha, altresì, dedotto che il ricorrente percepisce oltre alle somme derivanti dall'attività professionale, anche un introito mensile derivante dalla locazione a terzi di un immobile di sua proprietà.
Ha soggiunto di non godere di buona salute, in quanto affetta da spondiloartrosi, protusioni alla colonna vertebrale ed osteoporosi, di svolgere
2 attività lavorativa precaria, in qualità di istruttrice di pilates presso la società sportiva dilettantistica “Artbodylab s.r.l.”, in forza di un contratto a tempo determinato rinnovato di anno in anno per una retribuzione mensile di €
1.328,55, somma con la quale deve far fronte alle spese mensili di locazione per l'immobile in cui vive, pari ad € 702,00, oltre tutte le utenze.
Ha, infine, precisato di essere titolare del 50% delle quote della suddetta società senza scopo di lucro “Artbodylab s.r.l.”, la quale non prevede alcuna ripartizione di utili.
3. Il Giudice Delegato, all'esito dell'audizione delle parti, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 28.11.2024, ritenute superflue ai fini della decisione le prove testimoniali articolate, ha disposto, in via temporanea e urgente, la riduzione dell'assegno divorzile che versa all'ex coniuge nella Parte_1 Controparte_1
misura di euro 230,00.
Infine, all'udienza del 15/04/2025 la causa è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso, occorre, in primo luogo, dare atto che riguardo all'assegno di mantenimento in favore del figlio il ricorrente ha rinunciato alla domanda di revoca proposta nell'atto introduttivo (si veda “atto di rinuncia alle domande nei confronti del sig. , depositato il 7.10.2024) e Testimone_1
all'udienza di comparizione del 28.11.2024 ha precisato di continuare a corrispondere un assegno che varia dai 1200,00 euro ai 1500,00 euro mensili, in quanto il figlio sta proseguendo gli studi presso la facoltà di odontoiatria e non è, pertanto, ancora economicamente indipendente (si veda verbale di udienza cit.).
Ha in proposito allegato di aver mantenuto aperto lo studio odontoiatrico di
Marineo (PA) al solo fine di consentire al figlio di svolgere la professione di odontoiatra, quando conseguirà l'abilitazione al termine degli studi universitari.
4.1 Riguardo alla domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile
3 avanzata nei confronti della signora ritiene il Collegio che sia solo CP_1
in parte fondata e debba essere, pertanto, accolta nei limiti delle seguenti considerazioni.
Deve sul punto evidenziarsi che il provvedimento di revisione postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e fattuali rispetto a quelle prese in esame al momento dell'emissione della sentenza, ma altresì che tale novità sia tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione sempre comparativa.
Dal confronto delle dichiarazioni dei redditi offerte in comunicazione dal signor si evince un decremento reddituale, atteso che lo stesso negli Parte_1
anni di imposta 2013 e 2014 aveva un reddito imponibile rispettivamente pari a 33.515,00 euro e 29.000,00 euro, mentre dalla più recente documentazione risulta un reddito imponibile pari a zero per l'anno di imposta 2020, di
16.882,00 euro nel 2021 e di 17.827,00 euro nel 2022 (cfr. documentazione depositata unitamente al ricorso introduttivo).
Risulta dalla copiosa documentazione medica agli atti che il ricorrente è stato sottoposto a tre interventi chirurgici nei mesi di aprile, giugno e dicembre
2023, è affetto da diabete di tipo 2 ed è in cura presso la clinica “La
Maddalena” e l'ospedale “Giglio” di Cefalù (cfr. documentazione medica depositata unitamente al ricorso introduttivo e in data 15.10.2024).
Dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2022, 2021 e 2020 risulta che la resistente per l'attività lavorativa svolta ha percepito un reddito imponibile di 3.840,00 euro (cfr. “dichiarazione dei redditi” all. n. 7 alla comparsa di costituzione depositata il 2.10.2024).
E', dunque, evidente, sulla scorta dei dati acquisiti che persiste tra le parti tuttora una evidente sperequazione reddituale e patrimoniale (dal momento che il è proprietario di numerosi cespiti, come si evince dalla visura Parte_1
versata in atti), vieppiù considerato che ha Controparte_1
4 documentato che il 21/1/2025 gli eredi della precedente proprietaria dell'appartamento, ubicato in via G. Arimondi n. 4/C a Palermo, dove vive, hanno incrementato il canone di locazione mensile da euro 702,00 a euro
820,00 (cfr. contratto di locazione, doc. n. 11 versato in atti dalla resistente il
2/4/2025).
Non può, del resto, neppure omettersi di rilevare che, contrariamente alla prospettazione del ricorrente e secondo invece l'assunto della ex coniuge, la
Artbodylab s.r.l., della quale la e il figlio detengono l'intero CP_1 Per_1
capitale sociale, non consentirà la ripartizione di utili (si veda anche statuto allegato alla comparsa di costituzione) essendo pacifico tra le parti che quest'ultimo non è ancora economicamente indipendente.
Discende che se, per un verso, il ricorrente ha subito un decremento reddituale, per altro verso, certamente lo stesso continua a godere di una posizione economica e patrimoniale senza dubbio agiata che gli consente di corrispondere al figlio, ormai ultramaggiorenne, un cospicuo assegno mensile per il suo mantenimento, sicché tenuto conto della natura composita dell'assegno divorzile (assistenziale e compensativa), della durata della convivenza matrimoniale (16 anni), dell'attuale sperequazione reddituale e patrimoniale delle parti, della diversa situazione personale, oltre che degli oneri abitativi gravanti sulla resistente, appare equo ridurre ad euro 300 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile spettante a Controparte_1
.
[...]
La decorrenza della superiore statuizione, fondata anche su emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente pronuncia e fermo retando per il periodo pregresso quanto già stabilito, in via temporanea e urgente, con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. il 28/11/2024.
5. In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti, va disposta la compensazione
5 nella misura della metà delle spese processuali e va Parte_1
condannato a rimborsare la restante parte, liquidata come in dispositivo in ragione dell'attività svolta, a . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
[...]
1. dispone la riduzione dell'assegno divorzile che Parte_1
deve corrispondere a nella misura di euro 300,00 a Controparte_1
far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente pronuncia, fermo restando per il periodo pregresso quanto già stabilito, in via temporanea e urgente, con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. il
28/11/2024;
2. dichiara rinunciata la domanda proposta da nei Parte_1
confronti del figlio;
Testimone_1
3. dispone la compensazione delle spese processuali nella misura della metà
e condanna a rimborsare la restante parte in favore Parte_1
di che si liquida, in tale ridotta entità, in euro Controparte_1
1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 5/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
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