Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/07/2023, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/07/2023
N. 00393/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ingenium Appalti Generali e Ingegneria S.r.l., Corrado Management S.r.l.S., Corrado Invest S.r.l.s, YA LY, IS RD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giuseppe Verdi 18;
contro
Comune di Tortoreto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Cartone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Comune di Tortoreto SC 89/2022 prot. n. 31565 del 3.10.2022 recante “diniego definitivo” alla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire presentata nell'interesse del “Condominio Fortellezza” al prot. comunale n. 14456 del 2.5.2022, siccome pure successivamente integrata e modificata, per la realizzazione dell'opera “ristrutturazione edilizia (stessa volumetria e sagoma) di un edificio residenziale” sito nel Comune di Tortoreto (TE), alla Via Fortellezza n. 4 (attuale Via Enzo Ferrari n. 1) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tortoreto (TE) al foglio n. 18 particella 304;
nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi (i) la nota del Comune di Tortoreto prot. n. 34829 del 28.10.2022 recante diniego all'invito ad autotutela presentato nell'interesse del “Condominio Fortellezza” in data 12.10.2022, (ii) la nota del Comune di Tortoreto prot. n. 16211 del 13.5.2022 recante preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e, per quanto occorrer possa, (iii) la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale prot. n. 10307 del 21.9.2022 di riscontro all'interpello formulato dal Comune di Tortoreto con nota prot. n. 23869 del 20.7.2022, che parimenti si impugna.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ingenium Appalti Generali e Ingegneria S.r.l. il 9/3/2023:
per l'annullamento
della nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale prot.
n. 13717/2022 del 20.12.2022 recante il “parere” sulla qualificazione
dell'intervento proposto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 15 delle NTA del
Piano Stralcio di Bacino - PAI dell'Abruzzo, in pretesa esecuzione
dell'ordinanza cautelare di codesto ecc.mo TAR n. 206/2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tortoreto e di Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con il gravame in epigrafe i ricorrenti impugnano il provvedimento del Comune di Tortoreto SC 89/2022 prot. n. 31565 del 3.10.2022 recante “diniego definitivo” alla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire presentata nell’interesse del “Condominio Fortellezza” al prot. comunale n. 14456 del 2.5.2022, siccome pure successivamente integrata e modificata, per la realizzazione dell’opera “ristrutturazione edilizia (stessa volumetria e sagoma) di un edificio residenziale” sito nel Comune di Tortoreto (TE), alla Via Fortellezza n. 4 (attuale Via Enzo Ferrari n. 1) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tortoreto (TE) al foglio n. 18 particella 304; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:
1. “Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e ss., 7, 10 e 10-bis l. N. 241/1990, anche in relazione agli artt. 3 e 23 d.p.r. n. 380/2001 e all’art. 15 delle nta del pai. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza; ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.” ;
2. “Violazione e/o falsa applicazione art. 3 e ss. L. N. 241/1990, anche in relazione agli artt. 3 e 23 d.p.r. n. 380/2001 e all’art. 15 delle nta del pai. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; errore di fatto e travisamento dei presupposti; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza; sviamento; ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.” .
Si sono costituiti il Comune di Tortoreto e l’Autorità di bacino resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
All’esito dell’udienza camerale, con ordinanza n. 206/2022, il collegio ha disposto: “considerato che l’intervento negato dal Comune è relativo al ripristino delle condizioni di sicurezza e stabilità dell’edificio condominiale e che parte ricorrente ha richiesto all’Autorità di Bacino di pronunciarsi sul nuovo e diverso progetto presentato dal condominio, che limita la demolizione ad una sola parte dell’edificio; atteso che il parere precedentemente reso dalla citata Autorità non si esprime in modo chiaro sulla qualificazione degli interventi richiesti né distingue tra progetto originario e progetto successivo, rendendo necessaria un’integrazione chiarificatrice, come richiesto da parte ricorrente; ritenuto, pertanto, di sospendere il diniego del Comune poiché l’interesse di parte ricorrente a ripristinare le condizioni di sicurezza dell’immobile danneggiato a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 appare meritevole di tutela anche in ordine all’accesso alle previste agevolazioni fiscali; ritenuto, tuttavia, di acquisire agli atti del giudizio il parere definitivo dell’Autorità di Bacino al fine di una corretta qualificazione degli interventi; il Collegio ordina alla parte intimata ed alle Autorità preposte di attivarsi al fine di acquisire agli atti il suddetto parere entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza” .
Con nota prot. n. 13717/2022 del 20.12.2022 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Centrale ha espresso il parere richiesto.
I ricorrenti notificavano istanza ex art. 59 e 114 cpa contestando il parere reso dall’Autorità di Bacino ritenendo che “sebbene fosse chiaramente esplicitato nell’ordinanza che l’onere posto a carico dell’Autorità di Bacino fosse quello di pronunciarsi secondo lo schema tipico dell’art. 9 delle NTA del PAI qualificando l’intervento secondo quanto rilevabile dall’ultimo progetto presentato dal Condominio, la stessa Autorità con nota parere del 20.12.2022 si limita a riesprimersi in astratto circa i possibili scenari previsti dalle suddette NTA, sottraendosi alla specifica valutazione richiesta con l’ordinanza cautelare e fatta pure oggetto di apposita istanza del Condominio ricorrente” .
Con ordinanza n. 19/2023, questo collegio ha respinto l’istanza predetta affermando che: “considerate le doglianze di parte ricorrente con cui si contesta all’Autorità di sottrarsi alla specifica valutazione richiesta con l’ordinanza cautelare epigrafata, poiché l’Ente sembrerebbe riproporre semplicemente le possibili soluzioni previste dalle NTA, rimettendo ancora al Comune ogni concreta valutazione e, quindi, rideterminando una situazione sostanzialmente identica a quella oggetto dell’ordinanza cautelare;
Vista la richiesta ex art. 59 c.p.a. e art. 114, lett. c), c.p.a., di misure esecutive con la declaratoria di inefficacia dell’atto asseritamente elusivo adottato dall’Autorità di Bacino;
considerato quanto rappresentato dalla difesa dell’amministrazione resistente, con cui si sostiene che l’Autorità di Bacino non ha omesso di rispondere con proprio parere all’ordinanza cautelare, ma, al contrario, l’Autorità ha perfettamente ottemperato alla richiesta cautelare con il parere depositato in atti;
ritenuto che l’istanza ex art. 59 c.p.a. non sia meritevole di accoglimento in quanto il nuovo parere dell’Autorità di Bacino, tempestivamente adottato in ottemperanza all’ordinanza cautelare di questo Tribunale, chiarisce testualmente che “Nel caso in cui l’intervento “strettamente necessario a ridurre la vulnerabilità dell’edificio” comporti lavori che assimilino lo stesso alla categoria della “ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 esso dovrebbe essere necessariamente classificato all’interno dell’art. 15 comma 1, lett. b) delle NdA del PAI e, pertanto, consentito esclusivamente all’interno delle zone A definito dal DM 144/68 previo studio di compatibilità idrogeologica redatto ai sensi dell’art. 10 e dell’All. E delle NdA del PAI”.
Considerato che tale parere appare adottato sulla base degli elaborati progettuali, così come modificati dal condominio ricorrente e rimette al Comune, in quanto competente, la valutazione finale” .
Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il parere dell’Autorità di bacino lamentando la “Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e ss. L. N. 241/1990, anche in relazione agli artt. 3 e 23 d.p.r. n. 380/2001 e all’art. 15 delle nta del pai. Eccesso di potere: travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità; irragionevolezza; contraddittorietà; ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.”.
All’udienza pubblica del 21 giugno 2023 il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.
2.§. Va, in primo luogo, respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente considerato che il ricorso collettivo è ammissibile a patto che l’interesse sostanziale fatto valere non presenti punti di contrasto tra i ricorrenti, cosicché l’eventuale accoglimento del gravame torna a vantaggio di tutti.
È necessario, inoltre, che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che siano censurati per gli stessi motivi.
Tutte le predette caratteristiche sono riscontrabili nel ricorso oggetto di giudizio in relazione al quale, seppur le posizioni giuridiche dei ricorrenti non sono esattamente identiche, non risultano in conflitto tra loro e l’eventuale accoglimento tornerebbe a vantaggio di tutti.
3.§. Deve essere respinta anche l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso discendente dalla intervenuta presentazione da parte del Condominio ricorrente di una “CILAS per ottenere gli incentivi di cui al bonus 110.
Il Condominio si è limitato a presentare, in data 5.4.2023, una “CILA-Superbonus” in relazione ad una serie di interventi (qualificabili come “manutenzione straordinaria”), già ricompresi nella SCIA del 2.5.2022. Tutto ciò avendo cura di precisare, sia nel modulo di segnalazione/comunicazione che nella relazione illustrativa, che tale attività era posta in essere “senza configurazione di acquiescenza o pregiudizio per il correlato ricorso e motivi aggiunti pendenti ma al solo fine dell’avvio dei lavori connessi al finanziamento di superbonus 110% onde scongiurare la perdita delle relative detrazioni fiscali”.
Rimane, dunque, integro l’interesse all’accoglimento del ricorso e dei connessi motivi aggiunti siccome volti ad ottenere il ripristino dell’efficacia del titolo autorizzativo (SCIA del 2.5.2022 e successive integrazioni) alla realizzazione del più ampio intervento che ricomprende anche le opere oggetto di CILAS del 5.4.2023.
4.§. Nel merito il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati.
4.§.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono la illegittimità degli atti impugnati in quanto adottati in violazione delle doverose garanzie procedimentali, senza consentire al Condominio di interloquire al fine di contestare e superare la criticità istruttoria rilevata e, a ben vedere, senza nemmeno considerare quanto effettivamente già prodotto nell’ambito dell’iter amministrativo.
Tutte le criticità sarebbero state superate in parte per effetto della presentazione delle integrazioni progettuali del 23.5.2022 e, ad ogni buon conto, per effetto della integrale sostituzione degli elaborati tecnico-progettuali effettuata in data 14.7.2022 che ha portato alla modifica dell’intervento proposto in “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (STESSA VOLUMETRIA E SAGOMA) DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE”, escludendo quindi la demolizione totale e ricostruzione dell’edificio.
A riprova della travisata istruttoria svolta dal Comune, i ricorrenti fanno notare che nel provvedimento di diniego si assume in maniera fallace che l’intervento esaminato prevederebbe ancora la “demolizione e ricostruzione” dell’edificio, senza tenere conto della predetta integrazione progettuale del 14.7.2022 che ha invero modificato l’intervento eliminando siffatte attività.
Parte ricorrente sostiene, dunque, che la vicenda in esame presuppone l’accertamento della sussistenza di fatti complessi che avrebbero dovuto implicare un attento vaglio della documentazione tecnica riferita all’intervento e che avrebbe perciò reso necessario un compiuto contraddittorio procedimentale, all’esito del quale il Condominio avrebbe potuto orientare l’ente civico a non adottare il provvedimento impugnato.
4.§.2. La censura non appare meritevole di accoglimento.
Non sembra che siano state violate le garanzie procedimentali ove si osservi che i ricorrenti hanno presentato al progetto ben due integrazioni progettuali e modifiche in data 31.5.2022 e 14.7.2022.
Pertanto, il contraddittorio è stato sostanzialmente rispettato, perché il Comune ha istruito ed esaminato ogni modifica.
In realtà, quella che viene considerata alla stregua di un esame superficiale degli elaborati progettuali, appare essere una specifica valutazione del Comune che continua a considerare l’intervento non realizzabile in quanto lo stesso risulterebbe ancora qualificabile come demolizione e ristrutturazione anche se non più integrale.
Nello specifico l’integrale sostituzione degli elaborati progettuali effettuata in data 14.7.2022 di cui si discute, prevede una modifica letterale alla denominazione del progetto che da “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (STESSA VOLUMETRIA E SAGOMA) DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE IN TORTORETO ALTO-LOC. FORTELLEZZA” è passata a “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (STESSA VOLUMETRIA E SAGOMA) DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE IN TORTORETO ALTO LOC. FORTELLEZZA”, con l’eliminazione, nel titolo, di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE”.
Tuttavia, il fatto che nel titolo del progetto si parli di sola ristrutturazione, senza specificare la demolizione, non qualifica l’intervento in modo differente. Infatti, dall’esame delle tavole di progetto e della relazione emerge che la demolizione - con seguente ricostruzione - viene comunque effettuata, anche se solo con riferimento ad un corpo di fabbrica, quello del lato nord, non anche quello del lato sud. La modifica progettuale, quindi, non appare sufficiente a modificare la qualificazione dell’intervento.
4.§.3. Con il secondo motivo di ricorso si sostiene, sotto un primo profilo, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego nella parte in cui omette di considerare e di inquadrare l’intervento proposto nella lett. e), dell’art. 15, delle NTA del PAI, riferita alle “opere per la eliminazione delle barriere architettoniche e quelle per adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, sismica e di sicurezza sul lavoro”. Sotto un diverso e graduato profilo, l’intervento potrebbe al più essere inquadrato nella lett. c) del citato art. 15 delle NTA del PAI quale intervento necessario “a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino incremento del carico urbanistico”.
4.§.4. la censura non è fondata.
La qualificazione giuridica dell’intervento alla stregua di una demolizione e ricostruzione è, infatti, confermata dalla stessa relazione tecnica allegata alla modifica progettuale proposta dai ricorrenti ove si legge che l’intervento consiste in una: “ristrutturazione intensiva dell’edificio attraverso la demolizione di una parte dell’edificio e l’adeguamento sismico dall’altra, nel rispetto della volumetria e della sagoma oggi esistente. L’unica modifica all’attuale conformazione edilizia è rappresentata da un limitatissimo spostamento (c.a 40 cm) connesso alla previsione di un adeguato giunto tecnico tra le due strutture (esistente e ricostruita). Tutte le distante dai confini di proprietà risultano conformi alle norme, o al più coincidenti con l’attuale situazione, in particolare del corpo sud che non sarà oggetto di interventi di demolizione [..] Il progetto prevede, come spiegato, l’adeguamento sismico del corpo sud e la demolizione del corpo nord ricostruito con una nuova struttura portante realizzata in cemento armato prefabbricato posizionata sullo stesso piano fondale oggi rappresentato da pali sempre in c.a.”.
5.§. Con il ricorso per motivi aggiunti si lamenta la illegittimità e ingiustizia della interpretazione restrittiva della disciplina di cui all’art. 15 delle NTA del PAI proposta dall’Autorità di Bacino nella sua gravata nota del 20.12.2022. Nella specie la citata amministrazione, partendo dal presupposto secondo cui dall’elencazione (tramite indicazione preceduta da “lettere”) degli interventi ammessi nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata (P3) di cui al citato art. 15 deriverebbe “la “graduatoria” di restrittività degli interventi” e quindi in applicazione del “principio di massima cautela”, si è espresso nei seguenti termini: “Nel caso in cui l’intervento “strettamente necessario a ridurre la vulnerabilità dell’edificio” comporti lavori che assimilino lo stesso alla categoria della “ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 esso dovrebbe essere necessariamente classificato all’interno dell’art. 15 comma 1, lett. b) delle NdA del PAI e, pertanto, consentito esclusivamente all’interno delle zone A definito dal DM 144/68 previo studio di compatibilità idrogeologica redatto ai sensi dell’art. 10 e dell’All. E delle NdA del PAI” .
Tutto ciò rimettendo comunque al Comune di Tortoreto, in quanto unico soggetto ritenuto competente, la valutazione finale sulla qualificazione dell’intervento ai sensi della citata disciplina e aggiungendo che ad ogni modo: “In caso di diversa interpretazione da parte del Comune, e quindi qualora l’intervento sia ritenuto consentito in quanto strettamente necessario a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti (art. 15, comma 1, lett. “c”, delle NdA del PAI), l’Autorità di bacino si esprimerà con il previsto parere di compatibilità idrogeologica soltanto sullo Studio di compatibilità idrogeologica. Infine, qualora l’intervento sia ritenuto consentito in quanto “adeguamento alle norme vigenti in materia sismica” (art. 15, comma 1, lett. “e”), non è previsto alcun parere di questa Autorità”.
5.§.1. Le censure non sono fondate.
Il parere espresso in corso di causa dall’Autorità di Bacino non ha modificato i termini della vicenda. Tale parere ha confermato la tesi già espressa dal Comune e cioè che la ristrutturazione con demo-ricostruzione (art. 3 comma 1 lett. d) TUED) è consentito esclusivamente all’interno delle zone A definito dal DM 1444/68, quindi vietato nel caso di specie.
Come già rilevato da questo collegio in sede cautelare, “il nuovo parere dell’Autorità di Bacino, tempestivamente adottato in ottemperanza all’ordinanza cautelare di questo Tribunale, chiarisce testualmente che “Nel caso in cui l’intervento “strettamente necessario a ridurre la vulnerabilità dell’edificio” comporti lavori che assimilino lo stesso alla categoria della “ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 esso dovrebbe essere necessariamente classificato all’interno dell’art. 15 comma 1, lett. b) delle NdA del PAI e, pertanto, consentito esclusivamente all’interno delle zone A definito dal DM 144/68 previo studio di compatibilità idrogeologica redatto ai sensi dell’art. 10 e dell’All. E delle NdA del PAI” .
Il Comune ha valutato le tavole prodotte e ha qualificato l’intervento come ristrutturazione ex art 3 comma 1 lettera d) DPR 380/2001 contenente demolizione e ricostruzione, non appare possibile superare l’aspetto sostanziale dell’intervento che non risulta ammissibile in zona P3.
Sul punto vale richiamare il contenuto dell’art. 15 delle NTA del PAI che stabilisce quanto segue:
“Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio
1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi non consentiti nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata da dissesti gravitativi ed erosivi, di cui al precedente art. 14, nelle aree perimetrate a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c), dell’art. 3 del DPR 6.6.2001 n. 380 e, all’interno delle zone A, così come definite dal DM 1444/68, gli interventi di ristrutturazione edilizia contemplati alla lettera d) dello stesso art. 3 del DPR 380/2001 che non comportino incremento del carico urbanistico”
Nel caso di specie, il Condominio Fortellezza ricade, come attestato dal competente Servizio del Comune di Tortoreto, in zona C sottozona C.2 (espansione residenziale privata: ambito collinare).
L’Autorità di Bacino ha ribadito che qualsivoglia “incasellamento” dell’intervento nelle varie lettere di cui all’art. 15 va comunque effettuato in ossequio al principio della restrittività degli interventi al fine di garantire la massima cautela.
Sul punto l’interpretazione dell’Autorità di Bacino appare conforme all’art. 9, punto 4) delle NTA, secondo il quale “4. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti dalle presenti norme prevalgono quelli connessi alla sicurezza” .
Il Comune ha stabilito di applicare l’art. 15 lett. b) alla stregua della qualificazione dell’intervento per come oggetto della stessa richiesta dei ricorrenti e cioè ristrutturazione ex art. 3 lett. d) DPR 380/2001 con demolizione e ricostruzione.
L’area in discussione è classificata P3 del Piano Stralcio di Bacino “PAI” dell’Abruzzo, quindi a pericolosità elevata. Scrive, inoltre, l’Autorità di Bacino nella nota del 20.12.2022, che l’intervento ricade in area a pericolosità molto elevata, derivante dalla presenza di cavità sotterranee, risulta inoltre assai prossimo ad un graficismo lineare di pericolosità da scarpata, tanto da lasciar presumere la sua interferenza con la relativa fascia di rispetto a monte.
In definitiva, qualificato l’intervento come demolizione e ricostruzione, come da relazione tecnica allegata alla variante progettuale, le disposizioni applicabili al caso di specie escludono che l’intervento stesso possa essere effettuato in zona ad alta pericolosità idrogeologica in quanto:
- la lettera a) di cui all’art. 15 NTA PAI esclude in linea generale la demolizione e ricostruzione in zona di pericolosità elevata;
- la lettera b) ammette gli interventi ricostruttivi di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/2001 solo ed esclusivamente ricadenti nella Zona A di cui al DM 1444/68;
- la stessa lettera h) dell’art. 15 nel consentire nelle zone P3 interventi di riparazione degli edifici esistenti, danneggiati da eventi sismici, esclude la possibilità di ricostruzione, non ammessa neppure parzialmente, ad eccezione della deroga di cui alla lettera b), ovvero per gli edifici di cui alla zona omogenea A.
6.§. Per i motivi predetti il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti.
La particolare complessità della fattispecie in esame rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso introduttivo;
2) respinge il ricorso per motivi aggiunti;
3) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO