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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/12/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 935/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Teresa Notaro che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo del ruolo professionale per procura in atti, resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 dicembre 2022 , lamentando l'ingiusto Parte_1 rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4
d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 6991/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, contumace l' veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva una CP_2
invalidità totale. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 17 febbraio 2024, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla prestazione. Nella resistenza dell' , contumace l' sostituita l'udienza dell'11 CP_1 CP_2
dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. CP_1
n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli CP_3 accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Poliartrosi in soggetto con esiti di endoprotesi ginocchio sin. anca dx.
Osteosintesi femore sin. Deambulazione autonoma con appoggio monolaterale. Vasculopatia cerebrale cronica. Soggetto affetta da cataratta in OD, pseudoafachia con cataratta secondaria
OS, distrofia maculare con esiti di vitrectomia OS” precisando che “Tali patologie determinano una invalidità al 100% senza diritto all'indennità di accompagnatore, poiché l'attrice è in grado di compiere i comuni atti quotidiani della vita propri della sua età, di deambulare autonomamente con appoggio monolaterale senza la necessità di accompagnatore (da come si evince dagli accertamenti allegati agli atti: quali la visita cardiologica ed ECG che evidenziano un buon compenso emodinamico, i toni sono ritmici e eufonici;
la pressione arteriosa 130/80 non segni di sovraccarico del piccolo circolo;
dalle visite neurologiche non ultima quella del 21/7/2021 che valuta la paziente collaborante con un eloquio fluente che appare lievemente disorientata e dalla valutazione neuropsicologica emergono lievi defict a livello attentivo mentre rimangono intatte le Cont restanti funzioni cognitive e dalla Visita Messina del 21/5/21 che evidenzia una deambulazione possibile con appoggio per pregressa frattura del femore sin. E infine dalla visita oculistica che certifica che l'attrice è affetta da un visus corretto di 3/10 OD e 1/10 OS, Infine va osservato che gli interventi protesi ginocchio sin. anca dx. sono migliorativi ai fini della deambulazione, tant'è che l'attrice deambula autonomamente con appoggio monolaterale .”.
In risposta ai motivi di opposizione, ha aggiunto che “… la patologia neuropsichiatrica evidenziata dal sottoscritto durante la visita medico-legale sia sostanzialmente uguale a quella rilevata dai sanitari dell in particolare riguardo all'autonomia deambulatoria della Sig.ra CP_1
che si esplica preferibilmente con appoggio per esiti della frattura del femore sin. già Pt_1 operata e non per lesione a carico dell'encefalo.
In ordine agli accertamenti esibiti si rileva che non vi è concordanza tra il rilevato obiettivo
(La segue negativa bilateralmente. Deambulazione autonoma con appoggio monolaterale. Non
2 significativo deficit prensivo. Soggetto vigile e collaborante. Orientata nel tempo e nello spazio, modesto deficit attentivo. Non significative turbe della memoria. Umore lievemente depresso. Note
d'ansia. RG negativo. Non deficit focali) e le certificazioni del 21/10/2024 che evidenzia che
l'attrice non è puntuale nell'igiene e nell'abbigliamento, trascorre le giornate in modo apatico, non vuole uscire né incontrare persone…Si consiglia favorire le relazioni interpersonali e incoraggiare mirate attività che stimolano le funzioni cognitive e quella del 31/10/2024 che nella valutazione della disabilità indica che l'attrice necessita di assistenza per l'alimentazione, di qualche aiuto per vestirsi, deambulazione indipendente con carrozzina che sono in contraddizione tra loro (da un lato si riferisce che “non è puntuale nell'igiene e nell'abbigliamento, trascorre le giornate in modo apatico, non vuole uscire né incontrare persone Si consiglia favorire le relazioni interpersonali e incoraggiare mirate attività che stimolano le funzioni cognitive” dall'altro che non è in grado di svolgere quelle attività).
Pertanto si conferma sia la diagnosi da me espressa in conformità a quella dei sanitari dell' e si ribadisce che l'attrice in atto non necessita di assistenza continua e può deambulare CP_1 in modo autonomo facilitato dall'ausilio di un supporto monolaterale.”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1 sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 12.12.2025
Il Giudice del lavoro
LE TO
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