Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2024, proposto da
VA PI IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di SA, non costituita in giudizio;
nei confronti
AV De TA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata da parte ricorrente in data 26.6.2024, nonché per l’obbligo dell’A.S.L. a provvedere in ordine a tale istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Marcello Polimeno e udito il difensore comparso per parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 5.8.2024 e depositato in data 19.8.2024) parte ricorrente ha agito per ottenere l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla stessa in data 26.6.2024 e per l’accertamento del relativo diritto ad avere accesso alla documentazione richiesta con tale istanza.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:
- di aver partecipato alla procedura di cui all’avviso (pubblicato nel B.U.R.C. n. 60 del 14.8.2023 e nella G.U. n. 67 del 05.09.2024) con il quale l’A.S.L. SA ha indetto la selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di incarico per un posto di Direzione della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Battipaglia;
- che i candidati avrebbero dovuto trasmettere le relative domande entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in G.U. (e, quindi, entro il 5.10.2024);
- che con deliberazione n. 82 del 24.1.2024 del D.G. dell’ASL SA è stato dato atto dell’avvenuta presentazione di n. 8 domande di partecipazione ed è stata disposta l’ammissione alla procedura concorsuale di 8 candidati tra cui il ricorrente e senza che nel novero degli stessi rientrasse il controinteressato dott. AV De TA;
- che con avviso del 29.5.2024 i candidati partecipanti alla procedura relativa al P.O. di Battipaglia sono stati convocati per l’espletamento del colloquio; tuttavia, tra questi sarebbe stato inserito un nono candidato, vale a dire il dott. De TA, il quale non sarebbe stato presente nell’elenco degli 8 candidati ammessi alla procedura, di cui alla deliberazione del D.G. n. 82 del 24.1.2024;
- l’avvenuta redazione della graduatoria da parte della commissione di concorso, con attribuzione della prima posizione al dott. De TA con punti 86,400 (di cui 26,400 per titoli e 60 per colloquio) e della seconda posizione al ricorrente con punti 82,950 (di cui 26.950 per titoli e 56 per colloquio);
- la successiva approvazione della graduatoria e nomina a vincitore di concorso del dott. De TA, giusta deliberazione n. 1088 del 4.7.2024 dell’A.S.L.;
- l’assenza di chiarezza in ordine a: l’effettiva avvenuta presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte del dott. De TA; l’eventuale rettifica dell’elenco dei candidati ammessi alla procedura; le ragioni di inserimento del controinteressato nell’elenco degli idonei;
- l’intervenuta presentazione dell’istanza suddetta con cui parte ricorrente ha richiesto ai sensi della L. 241/1990 l’accesso ai seguenti documenti: i provvedimenti assunti dall’A.S.L., tesi ad introdurre il candidato dott. AV De TA nella sola fase di convocazione dei candidati per l’espletamento della prova del colloquio, con particolare riferimento alla eventuale deliberazione del D.G. di rettifica della precedente n. 82 del 24.01.2024, nella parte riguardante il P.O. di Battipaglia; la domanda presentata dal dott. AV De TA per la partecipazione alla procedura selettiva suddetta;
- il mancato riscontro da parte dall’amministrazione intimata all’istanza predetta;
- l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione ed il diritto del ricorrente all’accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, pure tenuto conto che il ricorrente sarebbe stato vincitore del concorso se non vi fosse stato l’inserimento in graduatoria del controinteressato.
2. Non si è costituita l’amministrazione intimata.
3. Con memoria depositata in data 8.2.2025 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per avere l’A.S.L. riscontrato l’istanza di accesso del ricorrente in data 2.9.2024, provvedendo a trasmettere gli atti richiesti. Il ricorrente ha però insistito nella condanna alle spese di lite dell’A.S.L..
4. All’udienza camerale del giorno 11.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla stregua di quanto dedotto dal ricorrente nella memoria depositata in data 8.2.2025 e della documentazione allegata alla stessa, vale a dire la nota dell’A.S.L. di SA del 2.9.2024 mediante la quale è stata accolta l’istanza di accesso del ricorrente.
6. Le spese di lite vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e dei tempi contenuti entro i quali è stato consentito l’accesso (l’istanza di accesso è stata trasmessa in data 26.6.2024 e l’amministrazione l’ha riscontrata in data 2.9.2024), ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dall’amministrazione alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato versato di € 150,00, che deve essere rimborsato dal Comune alla parte ricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Pasquale Marciano per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO