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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 447
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SI.ri Magistrati: dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 447/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Pellico n. 46, difesa dall'Avv. Angela Maria Piticchio;
ATTORE
Contro nato a [...] il [...], , residente a [...]CP_2 C.F._1
in Via Umbria n. 5, elettivamente domiciliato in Catania Viale Vittorio Veneto 97, presso lo studio dell'Avv. Rossana Vaccarisi che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Giuseppe Platania
CONVENUTO
Nonché con l'intervento
Avv. PATRIZIA PINO, nella qualità di Curatore speciale della minore , nata Persona_1
a Lentini il 18.02.2019;
TERZO INTERVENUTO
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 6.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note tempestivamente depositate.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione del 2.2.2022, ritualmente notificato, la SI.ra Controparte_1
conveniva in giudizio il SI. con il quale aveva intrattenuto una relazione more uxorio CP_2
a partire dal giugno del 2018, al fine di ottenere il disconoscimento della paternità di quest'ultimo relativamente alla figlia minore , nata il [...], assumendo che la bambina, Persona_1
sebbene riconosciuta quale figlia del (recando difatti anche il suo cognome) era in verità nata CP_2
dalla relazione tra la SI.ra e il precedente compagno. CP_1
A sostegno della domanda, la SI.ra deduceva che la bambina era nata alla 41 settimana, CP_1 così come anche attestato dalla cartella clinica dell'Ospedale di Lentini e, pertanto, il concepimento era verosimilmente avvenuto intorno alla data del 14.5.2018, allorquando la madre ancora si trovava in Romania e non aveva ancora conosciuto il SI. , la cui relazione era invece cominciata CP_2
solamente nel giugno del 2018, quando la attrice era arrivata in Italia.
Era dunque evidente, a parere della attrice, che il SI. non poteva essere il padre della minore CP_2
e l'azione era stata tempestivamente proposta entro il termine quinquennale previsto dalla legge a pena di decadenza. Nel caso di specie, inoltre, neppure poteva operare una valutazione fondata sul c.d favor minoris, ovverosia sulla preferenza da accordare al legame familiare con il presunto genitore rispetto al favor veritatis, atteso che la minore, di appena anni 4, non aveva di fatto instaurato alcun legame SInificativo con la figura paterna.
Si costituiva in giudizio il SI. , con comparsa di costituzione del 22.5.2022, opponendosi CP_2
fermamente alla domanda di disconoscimento di paternità ed anzi avanzando, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento per i danni morali patiti in conseguenza della condotta della SI.ra
. CP_1
Il convenuto riferiva di aver intrattenuto dal giugno 2018 al luglio 2019 una relazione sentimentale con l'attrice, dalla quale è nata la minore e di avere, in perfetta buona fede, sempre creduto Per_1
2 che la bambina fosse sua figlia naturale, tanto da rivelarla come tale all'Ufficio anagrafe del Comune di Palagonia, in ciò confortato dalla compagna.
Lo stesso riferiva di aver in precedenza incardinato un “Ricorso per la potestà dei genitori”, CP_2
dinnanzi al Trib.Caltagirone, iscritto al n.268/2020 V.G, , dove chiedeva volersi regolamentare allo stesso un diritto di visita. In tale giudizio, la Sig.ra -costituitasi con il medesimo difensore di CP_1
questo giudizio-, eccepiva il difetto di paternità della minore. Dunque, soltanto in data 07-10-2020, allorquando si costituiva nel Proc.Civ.n.268/2020, l'odierna attrice dichiarava che il non CP_2
era il padre della minore, dunque 20 mesi dopo la nascita della bambina.
Proprio a seguito di tali asserzioni, l'odierno convenuto, ravvisando la sussistenza della fattispecie di reato ai sensi dell'art.483 c.p., sporgeva querela in data 04-01-2021 dinanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone (cfr. doc. allegata alla comparsa).
Il convenuto domandava, pertanto, disporsi un accertamento genetico sulla paternità della minore, di cui comunque in totale buona fede e in accordo con la madre, aveva effettuato il riconoscimento, domandando in ogni caso che la attrice venisse condannata al risarcimento dei danni morali dallo stesso patiti, a prescindere dall'esito del test genetico.
All'udienza del 15 giugno 2022 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
All'udienza del 27 settembre 2023, veniva nominato il Curatore speciale nell'interesse della minore.
In data 24 novembre 2023, si costituiva il Curatore speciale, supportando le richieste di parte attrice volte all'accertamento biologico della paternità.
All'udienza del 4 dicembre 2023, veniva ribadita da parte attrice la richiesta dell'esame del DNA del
Signor il quale tuttavia rifiutava di sottoporsi a tale indagine. CP_2
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e alfine trattenuta per la decisione in data 6.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
La domanda azionata dalla attrice è inammissibile per intervenuta decadenza del termine fissato ex lege, come di seguito specificato.
In via del tutto preliminare osserva il Collegio che la domanda azionata dalla SI.ra e CP_1 impropriamente ricondotta nella disciplina di cui all'art. 243 bis e 244 c.c. (disconoscimento di paternità) deve invece essere inquadrata nel disposto di cui all'art.263 c.c. (impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità).
3 Si deve infatti rammentare che nella vicenda che ci occupa, la contestazione della paternità del SI.
si colloca nel contesto di una relazione comunque more uxorio, laddove invece la disciplina CP_2
dettata dagli art. 243 bis e ss, pure evocata da entrambe le parti, ivi compreso il convenuto che ne ha eccepito la decadenza dei termini, è circoscritta alle ipotesi di figli nati in costanza di matrimonio.
Ciò posto, la diversa fattispecie dell'art. 263 c.c. prevede che: “Il riconoscimento [250] può essere impugnato [268] per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse [100 c.p.c.].
L'azione è imprescrittibile [2934] riguardo al figlio.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica
l'articolo 245.”
Ciò posto, occorre allora soffermarsi nel caso di specie sul rispetto dei termini decadenziali fissati dalla norma, così come innovati dalla riforma della filiazione del 2013 che, come visto, ha inciso, tra le altre cose, proprio sull'art. 263 c.c. limitando la imprescrittibilità della azione di impugnazione al solo figlio ed, invece, introducendo dei limiti temporali alla proponibilità della stessa azione in capo all'autore del riconoscimento (1 anno) ovvero a terzi che vantino un interesse (5 anni) e così assicurando per via normativa, attraverso la fissazione di un criterio temporale, un primo bilanciamento tra verità biologica e conservazione dello status. La previsione di termini di decadenza, cioè, obbedisce alla necessità di preservare un minimo di stabilità ai legami familiari, onde evitare che i figli possano essere esposti –in astratto illimitatamente – ad azioni demolitive del proprio status di figlio, eSIenza che d'altra parte ha condotto la stessa giurisprudenza anche ad effettuare sempre un bilanciamento tra il c.d. favor veritatis e il favor filiationis, onde verificare, caso per caso, se il primo debba considerarsi sempre prevalente rispetto al secondo.
Nel caso che ci occupa, a prescindere dalla circostanza che il convenuto si sia in effetti sottratto all'esame genetico, occorre tuttavia valutare chi debba intendersi quale soggetto “autore del riconoscimento”, rispetto al quale decorreva il termine decadenziale per la proposizione della azione
4 di impugnativa, di 1 anno dalla annotazione della nascita della minore, termine ampiamente decorso nel caso in esame, atteso che la piccola è nata nel febbraio del 2018 e il presente giudizio è Per_1
stato incardinato nel febbraio del 2022.
Orbene, in punto di riconoscimento del figlio, l'art. 263 c.c. deve essere letto in accordo con l'art. 250 c.c. a mente del quale “il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254 c.c., dalla madre e dal padre (…). Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. (…) Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 14 anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento”.
Tenendo dunque a mente il dettato normativo, nel caso di specie, la madre della minore, nonché odierna attrice, deve ritenersi essa stessa autrice del riconoscimento della minore, al pari del padre, giacchè, a prescindere dalla circostanza che fosse stato il SI. a effettuare formalmente il CP_2 riconoscimento della bambina al momento della nascita, recandosi presso l'AF (circostanza di per sé non contestata), ciò non poteva comunque avvenire senza il consenso della stessa SI.ra
. CP_1
Né può certo ritenersi verosimile che la attrice sia rimasta per ben tre anni inconsapevole del riconoscimento indebito operato dal SI. rispetto alla figlia minore, la quale peraltro veniva CP_2
anche registrata sin dalla nascita proprio con il cognome del SI. . CP_2
In linea generale, d'altra parte, che la madre sia da considerare “autore del riconoscimento” si ricava dal dato letterale dell'art. 263 comma 3, laddove prevede che, per il padre autore del riconoscimento, che provi di aver ignorato senza colpa la propria impotenza, il termine annuale di decadenza decorre dalla scoperta della impotenza, prevedendo altresì lo stesso termine anche per “la madre che abbia effettuato il riconoscimento” ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre.
L'equiparazione della madre e del padre – seppur nella specifica ipotesi della scoperta della impotenza del padre – riflette tuttavia la più generale equiparazione delle due figure quali soggetti
“autori del riconoscimento”, rispetto ai quali, dunque, non può non operare il termine di decadenza di 1 anno per la proposizione della azione ex art. 263 c.c. e non quello più lungo – di anni 5 – invece evocato dalla odierna attrice, che è destinato alla platea “degli altri legittimati”, ovverosia da
“chiunque vi abbia interesse”.
Ed allora, a fronte di tale conclusione, dovendosi ritenere che nella vicenda che ci occupa, la SI.ra
, titolare della impugnativa del riconoscimento, era da considerare essa stessa autrice del CP_1
riconoscimento medesimo, la domanda doveva essere dalla stessa proposta entro il termine
5 decadenziale di 1 anno dalla annotazione della nascita della minore, termine come detto ampiamente decorso nel caso de quo.
In conclusione, la domanda proposta dalla SI.ra deve ritenersi inammissibile e va pertanto CP_1
respinta.
La declaratoria di inammissibilità della domanda principale della attrice già di per sé consente di ritenere assorbita la domanda riconvenzionale – di risarcimento dei danni morali – che il convenuto ha avanzato, subordinandola (cfr. comparsa conclusionale) all'eventuale accoglimento della domanda della attrice e dunque alla esclusione della propria paternità sulla minore. In ogni caso, va detto che la domanda risarcitoria era stata comunque formulata in termini assai generici, non venendo neppure coltivata nel corso del giudizio a mezzo di specifici mezzi di prova idonei a sostenere la verificazione del pregiudizio lamentato.
§
In considerazione comunque della particolare natura del giudizio e delle questioni in esame, ritiene il
Tribunale che sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda da considerarsi comunque assorbita così dispone:
1. RIGETTA la domanda avanzata dalla attrice, per intervenuta decadenza;
2. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 7.4.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SI.ri Magistrati: dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 447/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Pellico n. 46, difesa dall'Avv. Angela Maria Piticchio;
ATTORE
Contro nato a [...] il [...], , residente a [...]CP_2 C.F._1
in Via Umbria n. 5, elettivamente domiciliato in Catania Viale Vittorio Veneto 97, presso lo studio dell'Avv. Rossana Vaccarisi che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Giuseppe Platania
CONVENUTO
Nonché con l'intervento
Avv. PATRIZIA PINO, nella qualità di Curatore speciale della minore , nata Persona_1
a Lentini il 18.02.2019;
TERZO INTERVENUTO
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni alla udienza del 6.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note tempestivamente depositate.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione del 2.2.2022, ritualmente notificato, la SI.ra Controparte_1
conveniva in giudizio il SI. con il quale aveva intrattenuto una relazione more uxorio CP_2
a partire dal giugno del 2018, al fine di ottenere il disconoscimento della paternità di quest'ultimo relativamente alla figlia minore , nata il [...], assumendo che la bambina, Persona_1
sebbene riconosciuta quale figlia del (recando difatti anche il suo cognome) era in verità nata CP_2
dalla relazione tra la SI.ra e il precedente compagno. CP_1
A sostegno della domanda, la SI.ra deduceva che la bambina era nata alla 41 settimana, CP_1 così come anche attestato dalla cartella clinica dell'Ospedale di Lentini e, pertanto, il concepimento era verosimilmente avvenuto intorno alla data del 14.5.2018, allorquando la madre ancora si trovava in Romania e non aveva ancora conosciuto il SI. , la cui relazione era invece cominciata CP_2
solamente nel giugno del 2018, quando la attrice era arrivata in Italia.
Era dunque evidente, a parere della attrice, che il SI. non poteva essere il padre della minore CP_2
e l'azione era stata tempestivamente proposta entro il termine quinquennale previsto dalla legge a pena di decadenza. Nel caso di specie, inoltre, neppure poteva operare una valutazione fondata sul c.d favor minoris, ovverosia sulla preferenza da accordare al legame familiare con il presunto genitore rispetto al favor veritatis, atteso che la minore, di appena anni 4, non aveva di fatto instaurato alcun legame SInificativo con la figura paterna.
Si costituiva in giudizio il SI. , con comparsa di costituzione del 22.5.2022, opponendosi CP_2
fermamente alla domanda di disconoscimento di paternità ed anzi avanzando, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento per i danni morali patiti in conseguenza della condotta della SI.ra
. CP_1
Il convenuto riferiva di aver intrattenuto dal giugno 2018 al luglio 2019 una relazione sentimentale con l'attrice, dalla quale è nata la minore e di avere, in perfetta buona fede, sempre creduto Per_1
2 che la bambina fosse sua figlia naturale, tanto da rivelarla come tale all'Ufficio anagrafe del Comune di Palagonia, in ciò confortato dalla compagna.
Lo stesso riferiva di aver in precedenza incardinato un “Ricorso per la potestà dei genitori”, CP_2
dinnanzi al Trib.Caltagirone, iscritto al n.268/2020 V.G, , dove chiedeva volersi regolamentare allo stesso un diritto di visita. In tale giudizio, la Sig.ra -costituitasi con il medesimo difensore di CP_1
questo giudizio-, eccepiva il difetto di paternità della minore. Dunque, soltanto in data 07-10-2020, allorquando si costituiva nel Proc.Civ.n.268/2020, l'odierna attrice dichiarava che il non CP_2
era il padre della minore, dunque 20 mesi dopo la nascita della bambina.
Proprio a seguito di tali asserzioni, l'odierno convenuto, ravvisando la sussistenza della fattispecie di reato ai sensi dell'art.483 c.p., sporgeva querela in data 04-01-2021 dinanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone (cfr. doc. allegata alla comparsa).
Il convenuto domandava, pertanto, disporsi un accertamento genetico sulla paternità della minore, di cui comunque in totale buona fede e in accordo con la madre, aveva effettuato il riconoscimento, domandando in ogni caso che la attrice venisse condannata al risarcimento dei danni morali dallo stesso patiti, a prescindere dall'esito del test genetico.
All'udienza del 15 giugno 2022 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.
All'udienza del 27 settembre 2023, veniva nominato il Curatore speciale nell'interesse della minore.
In data 24 novembre 2023, si costituiva il Curatore speciale, supportando le richieste di parte attrice volte all'accertamento biologico della paternità.
All'udienza del 4 dicembre 2023, veniva ribadita da parte attrice la richiesta dell'esame del DNA del
Signor il quale tuttavia rifiutava di sottoporsi a tale indagine. CP_2
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e alfine trattenuta per la decisione in data 6.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
La domanda azionata dalla attrice è inammissibile per intervenuta decadenza del termine fissato ex lege, come di seguito specificato.
In via del tutto preliminare osserva il Collegio che la domanda azionata dalla SI.ra e CP_1 impropriamente ricondotta nella disciplina di cui all'art. 243 bis e 244 c.c. (disconoscimento di paternità) deve invece essere inquadrata nel disposto di cui all'art.263 c.c. (impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità).
3 Si deve infatti rammentare che nella vicenda che ci occupa, la contestazione della paternità del SI.
si colloca nel contesto di una relazione comunque more uxorio, laddove invece la disciplina CP_2
dettata dagli art. 243 bis e ss, pure evocata da entrambe le parti, ivi compreso il convenuto che ne ha eccepito la decadenza dei termini, è circoscritta alle ipotesi di figli nati in costanza di matrimonio.
Ciò posto, la diversa fattispecie dell'art. 263 c.c. prevede che: “Il riconoscimento [250] può essere impugnato [268] per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse [100 c.p.c.].
L'azione è imprescrittibile [2934] riguardo al figlio.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica
l'articolo 245.”
Ciò posto, occorre allora soffermarsi nel caso di specie sul rispetto dei termini decadenziali fissati dalla norma, così come innovati dalla riforma della filiazione del 2013 che, come visto, ha inciso, tra le altre cose, proprio sull'art. 263 c.c. limitando la imprescrittibilità della azione di impugnazione al solo figlio ed, invece, introducendo dei limiti temporali alla proponibilità della stessa azione in capo all'autore del riconoscimento (1 anno) ovvero a terzi che vantino un interesse (5 anni) e così assicurando per via normativa, attraverso la fissazione di un criterio temporale, un primo bilanciamento tra verità biologica e conservazione dello status. La previsione di termini di decadenza, cioè, obbedisce alla necessità di preservare un minimo di stabilità ai legami familiari, onde evitare che i figli possano essere esposti –in astratto illimitatamente – ad azioni demolitive del proprio status di figlio, eSIenza che d'altra parte ha condotto la stessa giurisprudenza anche ad effettuare sempre un bilanciamento tra il c.d. favor veritatis e il favor filiationis, onde verificare, caso per caso, se il primo debba considerarsi sempre prevalente rispetto al secondo.
Nel caso che ci occupa, a prescindere dalla circostanza che il convenuto si sia in effetti sottratto all'esame genetico, occorre tuttavia valutare chi debba intendersi quale soggetto “autore del riconoscimento”, rispetto al quale decorreva il termine decadenziale per la proposizione della azione
4 di impugnativa, di 1 anno dalla annotazione della nascita della minore, termine ampiamente decorso nel caso in esame, atteso che la piccola è nata nel febbraio del 2018 e il presente giudizio è Per_1
stato incardinato nel febbraio del 2022.
Orbene, in punto di riconoscimento del figlio, l'art. 263 c.c. deve essere letto in accordo con l'art. 250 c.c. a mente del quale “il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254 c.c., dalla madre e dal padre (…). Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. (…) Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 14 anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento”.
Tenendo dunque a mente il dettato normativo, nel caso di specie, la madre della minore, nonché odierna attrice, deve ritenersi essa stessa autrice del riconoscimento della minore, al pari del padre, giacchè, a prescindere dalla circostanza che fosse stato il SI. a effettuare formalmente il CP_2 riconoscimento della bambina al momento della nascita, recandosi presso l'AF (circostanza di per sé non contestata), ciò non poteva comunque avvenire senza il consenso della stessa SI.ra
. CP_1
Né può certo ritenersi verosimile che la attrice sia rimasta per ben tre anni inconsapevole del riconoscimento indebito operato dal SI. rispetto alla figlia minore, la quale peraltro veniva CP_2
anche registrata sin dalla nascita proprio con il cognome del SI. . CP_2
In linea generale, d'altra parte, che la madre sia da considerare “autore del riconoscimento” si ricava dal dato letterale dell'art. 263 comma 3, laddove prevede che, per il padre autore del riconoscimento, che provi di aver ignorato senza colpa la propria impotenza, il termine annuale di decadenza decorre dalla scoperta della impotenza, prevedendo altresì lo stesso termine anche per “la madre che abbia effettuato il riconoscimento” ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre.
L'equiparazione della madre e del padre – seppur nella specifica ipotesi della scoperta della impotenza del padre – riflette tuttavia la più generale equiparazione delle due figure quali soggetti
“autori del riconoscimento”, rispetto ai quali, dunque, non può non operare il termine di decadenza di 1 anno per la proposizione della azione ex art. 263 c.c. e non quello più lungo – di anni 5 – invece evocato dalla odierna attrice, che è destinato alla platea “degli altri legittimati”, ovverosia da
“chiunque vi abbia interesse”.
Ed allora, a fronte di tale conclusione, dovendosi ritenere che nella vicenda che ci occupa, la SI.ra
, titolare della impugnativa del riconoscimento, era da considerare essa stessa autrice del CP_1
riconoscimento medesimo, la domanda doveva essere dalla stessa proposta entro il termine
5 decadenziale di 1 anno dalla annotazione della nascita della minore, termine come detto ampiamente decorso nel caso de quo.
In conclusione, la domanda proposta dalla SI.ra deve ritenersi inammissibile e va pertanto CP_1
respinta.
La declaratoria di inammissibilità della domanda principale della attrice già di per sé consente di ritenere assorbita la domanda riconvenzionale – di risarcimento dei danni morali – che il convenuto ha avanzato, subordinandola (cfr. comparsa conclusionale) all'eventuale accoglimento della domanda della attrice e dunque alla esclusione della propria paternità sulla minore. In ogni caso, va detto che la domanda risarcitoria era stata comunque formulata in termini assai generici, non venendo neppure coltivata nel corso del giudizio a mezzo di specifici mezzi di prova idonei a sostenere la verificazione del pregiudizio lamentato.
§
In considerazione comunque della particolare natura del giudizio e delle questioni in esame, ritiene il
Tribunale che sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda da considerarsi comunque assorbita così dispone:
1. RIGETTA la domanda avanzata dalla attrice, per intervenuta decadenza;
2. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 7.4.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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