Trib. Caltagirone, sentenza 09/04/2025, n. 210
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Sentenza 9 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Caltagirone, in composizione collegiale, presieduto dalla dott.ssa Concetta Grillo. La causa verte sul disconoscimento di paternità da parte dell'attrice, la quale sosteneva che la figlia, pur riconosciuta dal convenuto, fosse in realtà nata da una relazione precedente. L'attrice ha invocato l'art. 263 c.c. per impugnare il riconoscimento, sostenendo che il termine per la proposizione dell'azione non fosse decorso. Il convenuto, al contrario, ha chiesto un accertamento genetico e ha avanzato una domanda di risarcimento per danni morali, ritenendo di aver sempre creduto nella propria paternità.

Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda dell'attrice per intervenuta decadenza, evidenziando che la contestazione della paternità doveva essere inquadrata nell'art. 263 c.c., il quale prevede un termine di un anno per l'impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento. La Corte ha sottolineato che l'attrice, essendo co-autrice del riconoscimento, non aveva rispettato il termine decadenziale, essendo la causa proposta oltre il limite previsto. Pertanto, la domanda è stata respinta e le spese del giudizio compensate tra le parti, in considerazione della complessità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Caltagirone, sentenza 09/04/2025, n. 210
    Giurisdizione : Trib. Caltagirone
    Numero : 210
    Data del deposito : 9 aprile 2025

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