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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.).
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Fiertler ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla via F. Acri, n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto
ATTORI
E
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria della società (c.f. Controparte_2
), rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta procura P.IVA_2
allegata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 05.02.21, i sig.ri e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, dinanzi Al Tribunale di Paola, la Pt_2 Controparte_3
nella sua qualità di mandataria della deducendo che: con contratto
[...] CP_3 Controparte_2
del 28.07.2003, rep. n. 59269 e racc. n. 20154, a rogito del Notaio Dott. Persona_1
munito di formula esecutiva in data 11.08.2003, Banca Carime S.p.A., oggi Ubi Banca S.p.A.,
1 concedeva al Sig. mutuo fondiario ipotecario per un importo pari ad € Parte_1
75.000,00; a garanzia degli importi assunti dal mutuatario, con la medesima scrittura privata, si costituiva garante, nella qualità di fideiussore, sino alla concorrenza massima dell'importo maggiorato del 30%, la moglie, sig.ra ; ad ulteriore garanzia veniva altresì concessa Parte_2 ipoteca su un immobile di proprietà di quest'ultima e del mutuatario, sito in Scalea, al viale
Caravaggio, per un importo pari a € 150.000,00; successivamente, gli stessi venivano dichiarati decaduti dal beneficio del termine ed il credito mutuato veniva ceduto da Banca Carime S.p.A. in favore della Società pertanto, con due atti di precetto notificati in data 19.01.2021 Controparte_2
la predetta società, odierna opposta, intimava agli opponenti, in solido, il pagamento della somma di
€ 74.402,62, di cui € 73.781,68 per sorte capitale, oltre interessi maturandi, spese e compensi legali.
Gli opponenti specificavano, altresì, che precedentemente, con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 31.10.2013, avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Paola la società
Banca Carime S.p.A. per opporsi all'esecuzione dell'atto di precetto notificato il 09.10.2013, con il quale la banca intimava il pagamento della somma di € 118.234,06 per linea capitale, oltre interessi al TAG 3,80% ed al tasso di mora maggiorato di 2 punti percentuali, spese e compensi;
intimazione quest'ultima posta in essere in forza di due contratti di mutuo ricevuti dal Notaio
[...]
in data 28.07.2003 e muniti di formula esecutiva in data 11.08.2003 (contratto rep. n. Persona_1
59269 per cui è causa e contratto di mutuo rep. n. 59270), con i quali Banca Carime S.p.A. concedeva al sig. la somma complessiva di € 150.000,00, precisamente € 75.000,00 per ciascun mutuo, Pt_1
da restituirsi in 180 rate mensili e garantito con fideiussione dalla GN . Parte_2
Gli attori, pertanto, domandavano, in via assolutamente preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione, nonché accertare e dichiarare nullo, annullato e/o con qualsiasi altra statuizione inefficace l'atto di precetto notificato;
sempre in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'atto pubblico a rogito del Notaio Dott.
[...]
del 28.07.2003, relativo al contratto di mutuo rep. n. 59269, ricorrendone i gravi motivi Persona_1 richiesti dall'art. 615, comma 1 c.p.c.; in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della complessiva condotta posta in essere dalla banca opposta, in particolar modo con riferimento a tutti gli importi indicati per sorte capitale e per le spese e onorari di procedura;
in via gradata, accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta e, per l'effetto, condannarla ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati in via equitativa dall'organo giudicante adito, nonché per tutti gli altri danni derivanti dalla condotta persecutoria tenuta nei confronti dei sig.ri e Fisco;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi al Pt_1 procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2 Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 20.05.21, si costituiva in giudizio la in qualità di mandataria di la quale Controparte_1 Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per tutte le ragioni esposte nel proprio atto difensivo;
la riunione del presente giudizio di opposizione con quello rubricato al n.r.g. 1312/2013, ai sensi dell'art. 274, comma 1, c.p.c., al fine di evitare il contrasto di giudicati e la violazione del ne bis in idem; nel merito, respingere l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
condannare i sig.ri e , al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese e dei compensi del giudizio a norma del D.M. 55/2014.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo avanzata dall'opponente, all'udienza dell'01.12.21, il Giudice, rilevato che entrambe le parti insistevano, per ragioni di opportunità e di economia processuale, per la riunione del giudizio de quo al giudizio pendente dinanzi al Giudice Dott. Luigi Varrecchione, avente n.r.g. 1312/2013, in data 15.02.2023 rimetteva il fascicolo al Presidente del Tribunale per determinazioni in merito.
Con decreto n.12/23, assunto al prot. n. 393/23, quest'ultimo non disponeva la designazione del giudice per un'eventuale riunione, ritenendo che la stessa potesse pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi, tenuto conto della fase avanzata di entrambi, nonché della circostanza che il procedimento pendente dinanzi al Giudice Dott. Luigi Varrecchione era ultradecennale.
Le parti precisavano le conclusioni e in data 13.11.2024 il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, è allegato atto di precetto spedito in data
13.01.2021 a mezzo raccomandata a/r n. 785152202865-4 alla sig. e n. 78515202864- Parte_2
3 al sig. e notificato in data 19.01.2021, con il quale la società Parte_1 [...]
nella sua qualità di mandataria della intimava ai sig.ri Controparte_1 Controparte_2 [...]
, obbligato principale, e , fideiubente e terza datrice di ipoteca, a Parte_1 Parte_2
pagare nel termine di 10 giorni dalla notificazione di detto atto la somma complessiva di € 74.402,62, di cui € 73.781,68 a titolo di credito residuo al 31.08.2018 e la restante parte per spese legali, onorario, iva e cpa, oltre al costo della notifica del predetto atto, interessi maturati sulla sola quota capitale dall'01.10.2018 al saldo effettivo e a tutte le successive.
Sono, altresì, allegate le note di iscrizione relative ai due contratti di mutuo del 28.07.2003 (Rep. n.
59269 e Racc. n. 20154, nonché Rep. n. 59270 e Racc. n. 20155) a rogito del Notaio Dott.
[...]
con i quali Banca Carime S.p.A. concedeva al Sig. i due mutui Persona_1 Parte_1 fondiari ipotecari per un importo ciascuno di € 75.000,00 (per € 150.000,00 complessivi), le cui somme venivano erogate mediante accredito su n. 2 conti corrente a lui intestati, aventi n.
52/583/25/1415/88 e n. 52/583/25/1416/88, aperti presso la Banca Carime S.p.a., Filiale di Scalea.
3 Al riguardo, occorre precisare che oggetto del giudizio de quo è solo il primo mutuo fondiario ipotecario sopracitato, rep. n. 59269 e racc. n. 20154, di importo pari ad € 75.000,00 con garanzia fideiussoria della sig. e, ad ulteriore garanzia, ipoteca su un immobile di proprietà di Parte_2
entrambi i coniugi, sito in Scalea, Viale Caravaggio, per un importo pari a € 150.000,00.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 31.10.2013, anch'esso allegato in atti, i coniugi convenivano innanzi al Tribunale di Paola la Società Banca Carime S.p.A. Parte_3 opponendosi all'esecuzione da quest'ultima avviata, contestando la legittimità dell'allegato atto di precetto notificato il 09.10.2013, con il quale la banca intimava agli stessi il pagamento della somma di € 118.234,06 per linea capitale, oltre interessi al TAG 3,80%, al tasso di mora maggiorato di 2 punti percentuali, spese e compensi.
In merito, gli opponenti hanno affermato nel predetto atto di citazione che: nel novembre dello stesso anno la banca comunicava la risoluzione di ambedue i contratti di mutuo e richiedeva il pagamento integrale del debito residuo, pari ad € 115.811,91; la quasi totalità dei versamenti effettuati veniva imputata esclusivamente ad interessi, rimanendo pressoché invariato il capitale mutuato, il quale continuava a maturare interessi su interessi, disattendendo anche quanto previsto in contratto ed alla prassi prevista per gli ammortamenti alla francese;
la summenzionata opposizione è stata oggetto di altro giudizio avente n.r.g. 1312/2013.
Con riguardo agli allegati n.7, 8, 9 e 10, nell'atto di citazione in opposizione si legge: “nel merito si contestava la condotta tenuta dalla banca cedente il credito de quo la quale, nonostante i coniugi avessero corrisposto ingenti somme, da ultimo € 15.932,91 nel luglio 2008 (Doc. nn. 7- Parte_3
10), versando l'intera somma dovuta sino a quella data, nel novembre dello stesso anno comunicava ai la risoluzione di ambedue i contratti di mutuo e richiedeva il pagamento integrale del debito Pt_1
residuo, pari ad euro 115.811,91, come se la somma di cui sopra non fosse mai stata versata. In realtà si apprendeva che la quasi totalità dei versamenti effettuati veniva imputata esclusivamente ad interessi, rimanendo pressoché invariato il capitale mutuato…”.
Precisamente, sono prodotti:
1) estratto al 31.12.2007 del conto corrente n.151976 dal quale risultano, “tra i movimenti dare”:
“pagam. rata n. 43 prestito n. preco/6583/38100281” di € 258,30 (importo poi stornato);
“pagamento rata n. 45 prestito n. prefo/6583/777100050” di € 644,16; “pagam. rata n. 46 prestito n. prefo/6583/777100050” di € 637,01; “pagamento rata n. 45 prestito n. prefo/6583/777100052” di € 644,16; tra i “movimenti avere”: “bonifico a vs favore da
[...]
” pari ad € 2.400,00; storno pari ad € 258,30; Controparte_4 Pt_1 Parte_1
4 2) ricevuta bonifico disposto da a favore del medesimo di € 2.450,00, Parte_1
in cui come ordinante è indicato e come beneficiario lo stesso Parte_1 [...]
; Parte_1
3) “conti correnti-lista movimenti” da cui risulta un versamento “sbs assegni bancari” di €
5.000,00;
4) distinta versamento in conto corrente n. 51976 di € 2.770,00.
È allegato, altresì, atto di precetto in rinnovazione spedito in data 21.03.2018 a mezzo raccomandata a/r n. 76748682499-7 al sig. e n. 76748682401-8 alla sig.ra , Parte_1 Parte_2
con il quale Ubi Banca S.p.A., che ha incorporato per fusione Banca Carime S.p.A., intimava nuovamente al sig. di pagare nel termine di 10 giorni dalla notificazione di Parte_1 detto atto la somma complessiva di € 118.234,06.
Gli opponenti, poi, hanno prodotto contratto preliminare di compravendita del 25.01.2017, n. rep.
85673 e racc. n. 36653, a rogito del Notaio sottoscritto tra i coniugi , Persona_2 Parte_3
promittenti venditori, ed i sig.ri e , promittenti acquirenti, avente ad Controparte_5 CP_6
oggetto uno dei due immobili ipotecati dalla banca, sito in Scalea, viale Caravaggio, n. 32, presso il complesso residenziale “Parco Roma”, per il prezzo di € 60.000,00.
Va rilevato che nella comparsa conclusionale la convenuta ha dedotto che “il giudizio di opposizione
– avverso gli atti di precetto notificati nel 2013 dalla creditrice cedente, in forza di entrambi i contratti di mutuo - interposto dai medesimi attori, rubricato al n 1312/2013 RG del Tribunale di Paola, si è concluso con il rigetto della domanda attorea e condanna alle spese”.
Invero, la stessa parte attrice ha esposto che: “con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 31.10.2013,), i coniugi convenivano innanzi al Tribunale di Paola la Banca Parte_3 CP_3
Carime S.p.A., oggi UBI S.p.A., opponendosi all'esecuzione da quest'ultima avviata, contestando la legittimità dell'atto di precetto notificato il 09.10.2013, con il quale la Banca Carime S.p.A. intimava agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 118.234,06 per linea capitale, oltre interessi al
TAG 3,80%, al tasso di mora maggiorato di 2 punti percentuali, spese e compensi… Tale intimazione veniva posta in essere in forza di due contratti di mutuo ricevuti dal Notaio Persona_3 del 28.07.2003, rep. nn. 59269 e 59270, muniti di formula esecutiva l'11.08.2003, con i quali Banca
Carime S.p.A. concedeva a mutuo al Signor la somma complessiva di € 150.000,00, Pt_1 precisamente € 75.000,00 per ciascun mutuo, da restituirsi in 180 rate mensili e garantito con fideiussione dalla GN Il suddetto giudizio portante il N.R.G. 1312/13 è stato Parte_4 rinviato all'udienza del 23.02.2021, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. … avverso il medesimo credito è pendente un giudizio volto ad accertare l'effettivo
5 residuo del credito mutuato, ormai prossimo alla decisione essendo state anche depositate le note conclusive, nonché l'errata quantificazione della pretesa creditoria intimata e oggi opposta” (cfr. atto di citazione in opposizione); “il credito vantato oggi dall'opposta, ma prima ancora dalla Banca
CARIME S.p.A., oggi UBI S.p.A., era ed è oggetto di contestazione da parte di questa parte deducente, la quale incoava innanzi a codesto Tribunale di Paola un procedimento, identificato con il N.R.G. 1312/13, con il quale si opponeva agli importi illo tempore precettati dalla Banca mutuante”
(cfr. pag. 3 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice); “avverso il medesimo credito pendono innanzi a codesto Tribunale di Paola altri due procedimenti: 1) N.R.G. 1312/2013,
Giudice Dott. Luigi Varrecchione, prossima udienza 28.03.2023; 2) N.R.G. 1469/2022, Giudice Dott.
Maurizio Ruggiero, prima udienza 05.05.2023” (cfr. note depositate da parte attrice in sostituzione dell'udienza del 15.2.23).
In ogni caso, rilevato che parte attrice ha dedotto, nell'atto di citazione, che “nel merito si contestava la condotta tenuta dalla banca cedente il credito de quo la quale, nonostante i coniugi Parte_3 avessero corrisposto ingenti somme, da ultimo € 15.932,91 nel luglio 2008 (Doc. nn. 7-10), versando l'intera somma dovuta sino a quella data, nel novembre dello stesso anno comunicava ai la Pt_1
risoluzione di ambedue i contratti di mutuo e richiedeva il pagamento integrale del debito residuo, pari ad euro 115.811,91, come se la somma di cui sopra non fosse mai stata versata”, non risulta adeguatamente provato che i versamenti di cui ai richiamati allegati (Doc. nn. 7-10), peraltro in parte sgranati e difficilmente leggibili, siano riferibili al mutuo fondiario ipotecario, rep. n. 59269 e racc.
n. 20154, di importo pari ad € 75.000,00, sotteso al precetto opposto nel presente giudizio, né, comunque, che tali versamenti abbiano estinto, nella misura asserita dagli attori, il capitale relativo al medesimo.
Gli attori hanno dedotto che “la quasi totalità dei versamenti effettuati veniva imputata esclusivamente ad interessi, rimanendo pressoché invariato il capitale mutuato”.
L'art. 1194 c.c. dispone, infatti, che “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
Il metodo di ammortamento alla francese “prevede la corresponsione di rate costanti di rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo” (ex multis, Cass. Sez. U., Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Si osserva che il precetto opposto indica quale “credito residuo al 31.08.2018” la somma di €
73.781,68, comprendente, quindi, anche gli interessi maturati a tale data, oltre alle voci ivi indicate e agli interessi “calcolati sulla sola quota capitale dall'1 ottobre 2018 al saldo effettivo” e che
6 “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022).
“Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5635 del 2017).
Si ritiene che la parte opponente, per le esposte ragioni, non abbia adeguatamente dimostrato il dedotto fatto estintivo del suddetto credito, limitandosi a dedurre che “i coniugi hanno versato Pt_1
ulteriori ingenti somme, tali da estinguere uno dei due mutui, precisamente il n. 59270, abbattendo, al contempo, di ulteriori € 10.000,00 il mutuo posto alla base dell'atto di precetto oggetto dell'odierna opposizione”.
Si appalesano generiche e non provate anche la contestazione attorea secondo cui con l'atto di precetto vengono chiesti “€ 20,00 per la scritturazione dell'originale dell'atto di precetto ed € 10,00 per la scritturazione di due copie dell'atto di precetto, contravvenendo alle norme sui parametri delle spese e onorari legali nei precetti” e la formulata “richiesta risarcimento danni”, non essendo dimostrata la dedotta condotta illegittima e persecutoria che la convenuta avrebbe tenuto nei confronti dei signori . Parte_3
Come chiarito dalla Suprema Corte, “non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per
l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 19876 del 29/08/2013).
“Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023).
Va respinta altresì la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice nei confronti della convenuta.
L'art. 96 comma 1 c.p.c., essendo un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale, postula la domanda di parte, nonché la prova di tutti gli elementi oggettivi (condotta illecita, danno ingiusto e
7 nesso di causalità) e soggettivo (mala fede o colpa grave) dell'illecito. Quanto agli elementi oggettivi, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. “non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
“Pure ove la parte solleciti l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., è comunque necessario che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (da ultimo, Cass. Sez. 3, 08/01/2016, n. 127)”
(Cass. civ. ord. Sez. 2 n. 13792/2017).
Nel caso in esame, non risultano dimostrati gli elementi oggettivi dell'illecito rispetto alla convenuta e, comunque, non appare provato, in capo alla medesima, il presupposto soggettivo dell'invocata responsabilità.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigettano le domande attoree.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 176/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 15.2.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.).
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Fiertler ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla via F. Acri, n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto
ATTORI
E
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria della società (c.f. Controparte_2
), rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta procura P.IVA_2
allegata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 05.02.21, i sig.ri e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, dinanzi Al Tribunale di Paola, la Pt_2 Controparte_3
nella sua qualità di mandataria della deducendo che: con contratto
[...] CP_3 Controparte_2
del 28.07.2003, rep. n. 59269 e racc. n. 20154, a rogito del Notaio Dott. Persona_1
munito di formula esecutiva in data 11.08.2003, Banca Carime S.p.A., oggi Ubi Banca S.p.A.,
1 concedeva al Sig. mutuo fondiario ipotecario per un importo pari ad € Parte_1
75.000,00; a garanzia degli importi assunti dal mutuatario, con la medesima scrittura privata, si costituiva garante, nella qualità di fideiussore, sino alla concorrenza massima dell'importo maggiorato del 30%, la moglie, sig.ra ; ad ulteriore garanzia veniva altresì concessa Parte_2 ipoteca su un immobile di proprietà di quest'ultima e del mutuatario, sito in Scalea, al viale
Caravaggio, per un importo pari a € 150.000,00; successivamente, gli stessi venivano dichiarati decaduti dal beneficio del termine ed il credito mutuato veniva ceduto da Banca Carime S.p.A. in favore della Società pertanto, con due atti di precetto notificati in data 19.01.2021 Controparte_2
la predetta società, odierna opposta, intimava agli opponenti, in solido, il pagamento della somma di
€ 74.402,62, di cui € 73.781,68 per sorte capitale, oltre interessi maturandi, spese e compensi legali.
Gli opponenti specificavano, altresì, che precedentemente, con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 31.10.2013, avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Paola la società
Banca Carime S.p.A. per opporsi all'esecuzione dell'atto di precetto notificato il 09.10.2013, con il quale la banca intimava il pagamento della somma di € 118.234,06 per linea capitale, oltre interessi al TAG 3,80% ed al tasso di mora maggiorato di 2 punti percentuali, spese e compensi;
intimazione quest'ultima posta in essere in forza di due contratti di mutuo ricevuti dal Notaio
[...]
in data 28.07.2003 e muniti di formula esecutiva in data 11.08.2003 (contratto rep. n. Persona_1
59269 per cui è causa e contratto di mutuo rep. n. 59270), con i quali Banca Carime S.p.A. concedeva al sig. la somma complessiva di € 150.000,00, precisamente € 75.000,00 per ciascun mutuo, Pt_1
da restituirsi in 180 rate mensili e garantito con fideiussione dalla GN . Parte_2
Gli attori, pertanto, domandavano, in via assolutamente preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione, nonché accertare e dichiarare nullo, annullato e/o con qualsiasi altra statuizione inefficace l'atto di precetto notificato;
sempre in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo costituito dall'atto pubblico a rogito del Notaio Dott.
[...]
del 28.07.2003, relativo al contratto di mutuo rep. n. 59269, ricorrendone i gravi motivi Persona_1 richiesti dall'art. 615, comma 1 c.p.c.; in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della complessiva condotta posta in essere dalla banca opposta, in particolar modo con riferimento a tutti gli importi indicati per sorte capitale e per le spese e onorari di procedura;
in via gradata, accertare e dichiarare la responsabilità dell'opposta e, per l'effetto, condannarla ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati in via equitativa dall'organo giudicante adito, nonché per tutti gli altri danni derivanti dalla condotta persecutoria tenuta nei confronti dei sig.ri e Fisco;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi al Pt_1 procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2 Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 20.05.21, si costituiva in giudizio la in qualità di mandataria di la quale Controparte_1 Controparte_2
chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per tutte le ragioni esposte nel proprio atto difensivo;
la riunione del presente giudizio di opposizione con quello rubricato al n.r.g. 1312/2013, ai sensi dell'art. 274, comma 1, c.p.c., al fine di evitare il contrasto di giudicati e la violazione del ne bis in idem; nel merito, respingere l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
condannare i sig.ri e , al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese e dei compensi del giudizio a norma del D.M. 55/2014.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo avanzata dall'opponente, all'udienza dell'01.12.21, il Giudice, rilevato che entrambe le parti insistevano, per ragioni di opportunità e di economia processuale, per la riunione del giudizio de quo al giudizio pendente dinanzi al Giudice Dott. Luigi Varrecchione, avente n.r.g. 1312/2013, in data 15.02.2023 rimetteva il fascicolo al Presidente del Tribunale per determinazioni in merito.
Con decreto n.12/23, assunto al prot. n. 393/23, quest'ultimo non disponeva la designazione del giudice per un'eventuale riunione, ritenendo che la stessa potesse pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi, tenuto conto della fase avanzata di entrambi, nonché della circostanza che il procedimento pendente dinanzi al Giudice Dott. Luigi Varrecchione era ultradecennale.
Le parti precisavano le conclusioni e in data 13.11.2024 il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, è allegato atto di precetto spedito in data
13.01.2021 a mezzo raccomandata a/r n. 785152202865-4 alla sig. e n. 78515202864- Parte_2
3 al sig. e notificato in data 19.01.2021, con il quale la società Parte_1 [...]
nella sua qualità di mandataria della intimava ai sig.ri Controparte_1 Controparte_2 [...]
, obbligato principale, e , fideiubente e terza datrice di ipoteca, a Parte_1 Parte_2
pagare nel termine di 10 giorni dalla notificazione di detto atto la somma complessiva di € 74.402,62, di cui € 73.781,68 a titolo di credito residuo al 31.08.2018 e la restante parte per spese legali, onorario, iva e cpa, oltre al costo della notifica del predetto atto, interessi maturati sulla sola quota capitale dall'01.10.2018 al saldo effettivo e a tutte le successive.
Sono, altresì, allegate le note di iscrizione relative ai due contratti di mutuo del 28.07.2003 (Rep. n.
59269 e Racc. n. 20154, nonché Rep. n. 59270 e Racc. n. 20155) a rogito del Notaio Dott.
[...]
con i quali Banca Carime S.p.A. concedeva al Sig. i due mutui Persona_1 Parte_1 fondiari ipotecari per un importo ciascuno di € 75.000,00 (per € 150.000,00 complessivi), le cui somme venivano erogate mediante accredito su n. 2 conti corrente a lui intestati, aventi n.
52/583/25/1415/88 e n. 52/583/25/1416/88, aperti presso la Banca Carime S.p.a., Filiale di Scalea.
3 Al riguardo, occorre precisare che oggetto del giudizio de quo è solo il primo mutuo fondiario ipotecario sopracitato, rep. n. 59269 e racc. n. 20154, di importo pari ad € 75.000,00 con garanzia fideiussoria della sig. e, ad ulteriore garanzia, ipoteca su un immobile di proprietà di Parte_2
entrambi i coniugi, sito in Scalea, Viale Caravaggio, per un importo pari a € 150.000,00.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 31.10.2013, anch'esso allegato in atti, i coniugi convenivano innanzi al Tribunale di Paola la Società Banca Carime S.p.A. Parte_3 opponendosi all'esecuzione da quest'ultima avviata, contestando la legittimità dell'allegato atto di precetto notificato il 09.10.2013, con il quale la banca intimava agli stessi il pagamento della somma di € 118.234,06 per linea capitale, oltre interessi al TAG 3,80%, al tasso di mora maggiorato di 2 punti percentuali, spese e compensi.
In merito, gli opponenti hanno affermato nel predetto atto di citazione che: nel novembre dello stesso anno la banca comunicava la risoluzione di ambedue i contratti di mutuo e richiedeva il pagamento integrale del debito residuo, pari ad € 115.811,91; la quasi totalità dei versamenti effettuati veniva imputata esclusivamente ad interessi, rimanendo pressoché invariato il capitale mutuato, il quale continuava a maturare interessi su interessi, disattendendo anche quanto previsto in contratto ed alla prassi prevista per gli ammortamenti alla francese;
la summenzionata opposizione è stata oggetto di altro giudizio avente n.r.g. 1312/2013.
Con riguardo agli allegati n.7, 8, 9 e 10, nell'atto di citazione in opposizione si legge: “nel merito si contestava la condotta tenuta dalla banca cedente il credito de quo la quale, nonostante i coniugi avessero corrisposto ingenti somme, da ultimo € 15.932,91 nel luglio 2008 (Doc. nn. 7- Parte_3
10), versando l'intera somma dovuta sino a quella data, nel novembre dello stesso anno comunicava ai la risoluzione di ambedue i contratti di mutuo e richiedeva il pagamento integrale del debito Pt_1
residuo, pari ad euro 115.811,91, come se la somma di cui sopra non fosse mai stata versata. In realtà si apprendeva che la quasi totalità dei versamenti effettuati veniva imputata esclusivamente ad interessi, rimanendo pressoché invariato il capitale mutuato…”.
Precisamente, sono prodotti:
1) estratto al 31.12.2007 del conto corrente n.151976 dal quale risultano, “tra i movimenti dare”:
“pagam. rata n. 43 prestito n. preco/6583/38100281” di € 258,30 (importo poi stornato);
“pagamento rata n. 45 prestito n. prefo/6583/777100050” di € 644,16; “pagam. rata n. 46 prestito n. prefo/6583/777100050” di € 637,01; “pagamento rata n. 45 prestito n. prefo/6583/777100052” di € 644,16; tra i “movimenti avere”: “bonifico a vs favore da
[...]
” pari ad € 2.400,00; storno pari ad € 258,30; Controparte_4 Pt_1 Parte_1
4 2) ricevuta bonifico disposto da a favore del medesimo di € 2.450,00, Parte_1
in cui come ordinante è indicato e come beneficiario lo stesso Parte_1 [...]
; Parte_1
3) “conti correnti-lista movimenti” da cui risulta un versamento “sbs assegni bancari” di €
5.000,00;
4) distinta versamento in conto corrente n. 51976 di € 2.770,00.
È allegato, altresì, atto di precetto in rinnovazione spedito in data 21.03.2018 a mezzo raccomandata a/r n. 76748682499-7 al sig. e n. 76748682401-8 alla sig.ra , Parte_1 Parte_2
con il quale Ubi Banca S.p.A., che ha incorporato per fusione Banca Carime S.p.A., intimava nuovamente al sig. di pagare nel termine di 10 giorni dalla notificazione di Parte_1 detto atto la somma complessiva di € 118.234,06.
Gli opponenti, poi, hanno prodotto contratto preliminare di compravendita del 25.01.2017, n. rep.
85673 e racc. n. 36653, a rogito del Notaio sottoscritto tra i coniugi , Persona_2 Parte_3
promittenti venditori, ed i sig.ri e , promittenti acquirenti, avente ad Controparte_5 CP_6
oggetto uno dei due immobili ipotecati dalla banca, sito in Scalea, viale Caravaggio, n. 32, presso il complesso residenziale “Parco Roma”, per il prezzo di € 60.000,00.
Va rilevato che nella comparsa conclusionale la convenuta ha dedotto che “il giudizio di opposizione
– avverso gli atti di precetto notificati nel 2013 dalla creditrice cedente, in forza di entrambi i contratti di mutuo - interposto dai medesimi attori, rubricato al n 1312/2013 RG del Tribunale di Paola, si è concluso con il rigetto della domanda attorea e condanna alle spese”.
Invero, la stessa parte attrice ha esposto che: “con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 31.10.2013,), i coniugi convenivano innanzi al Tribunale di Paola la Banca Parte_3 CP_3
Carime S.p.A., oggi UBI S.p.A., opponendosi all'esecuzione da quest'ultima avviata, contestando la legittimità dell'atto di precetto notificato il 09.10.2013, con il quale la Banca Carime S.p.A. intimava agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 118.234,06 per linea capitale, oltre interessi al
TAG 3,80%, al tasso di mora maggiorato di 2 punti percentuali, spese e compensi… Tale intimazione veniva posta in essere in forza di due contratti di mutuo ricevuti dal Notaio Persona_3 del 28.07.2003, rep. nn. 59269 e 59270, muniti di formula esecutiva l'11.08.2003, con i quali Banca
Carime S.p.A. concedeva a mutuo al Signor la somma complessiva di € 150.000,00, Pt_1 precisamente € 75.000,00 per ciascun mutuo, da restituirsi in 180 rate mensili e garantito con fideiussione dalla GN Il suddetto giudizio portante il N.R.G. 1312/13 è stato Parte_4 rinviato all'udienza del 23.02.2021, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. … avverso il medesimo credito è pendente un giudizio volto ad accertare l'effettivo
5 residuo del credito mutuato, ormai prossimo alla decisione essendo state anche depositate le note conclusive, nonché l'errata quantificazione della pretesa creditoria intimata e oggi opposta” (cfr. atto di citazione in opposizione); “il credito vantato oggi dall'opposta, ma prima ancora dalla Banca
CARIME S.p.A., oggi UBI S.p.A., era ed è oggetto di contestazione da parte di questa parte deducente, la quale incoava innanzi a codesto Tribunale di Paola un procedimento, identificato con il N.R.G. 1312/13, con il quale si opponeva agli importi illo tempore precettati dalla Banca mutuante”
(cfr. pag. 3 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice); “avverso il medesimo credito pendono innanzi a codesto Tribunale di Paola altri due procedimenti: 1) N.R.G. 1312/2013,
Giudice Dott. Luigi Varrecchione, prossima udienza 28.03.2023; 2) N.R.G. 1469/2022, Giudice Dott.
Maurizio Ruggiero, prima udienza 05.05.2023” (cfr. note depositate da parte attrice in sostituzione dell'udienza del 15.2.23).
In ogni caso, rilevato che parte attrice ha dedotto, nell'atto di citazione, che “nel merito si contestava la condotta tenuta dalla banca cedente il credito de quo la quale, nonostante i coniugi Parte_3 avessero corrisposto ingenti somme, da ultimo € 15.932,91 nel luglio 2008 (Doc. nn. 7-10), versando l'intera somma dovuta sino a quella data, nel novembre dello stesso anno comunicava ai la Pt_1
risoluzione di ambedue i contratti di mutuo e richiedeva il pagamento integrale del debito residuo, pari ad euro 115.811,91, come se la somma di cui sopra non fosse mai stata versata”, non risulta adeguatamente provato che i versamenti di cui ai richiamati allegati (Doc. nn. 7-10), peraltro in parte sgranati e difficilmente leggibili, siano riferibili al mutuo fondiario ipotecario, rep. n. 59269 e racc.
n. 20154, di importo pari ad € 75.000,00, sotteso al precetto opposto nel presente giudizio, né, comunque, che tali versamenti abbiano estinto, nella misura asserita dagli attori, il capitale relativo al medesimo.
Gli attori hanno dedotto che “la quasi totalità dei versamenti effettuati veniva imputata esclusivamente ad interessi, rimanendo pressoché invariato il capitale mutuato”.
L'art. 1194 c.c. dispone, infatti, che “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
Il metodo di ammortamento alla francese “prevede la corresponsione di rate costanti di rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo” (ex multis, Cass. Sez. U., Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Si osserva che il precetto opposto indica quale “credito residuo al 31.08.2018” la somma di €
73.781,68, comprendente, quindi, anche gli interessi maturati a tale data, oltre alle voci ivi indicate e agli interessi “calcolati sulla sola quota capitale dall'1 ottobre 2018 al saldo effettivo” e che
6 “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022).
“Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5635 del 2017).
Si ritiene che la parte opponente, per le esposte ragioni, non abbia adeguatamente dimostrato il dedotto fatto estintivo del suddetto credito, limitandosi a dedurre che “i coniugi hanno versato Pt_1
ulteriori ingenti somme, tali da estinguere uno dei due mutui, precisamente il n. 59270, abbattendo, al contempo, di ulteriori € 10.000,00 il mutuo posto alla base dell'atto di precetto oggetto dell'odierna opposizione”.
Si appalesano generiche e non provate anche la contestazione attorea secondo cui con l'atto di precetto vengono chiesti “€ 20,00 per la scritturazione dell'originale dell'atto di precetto ed € 10,00 per la scritturazione di due copie dell'atto di precetto, contravvenendo alle norme sui parametri delle spese e onorari legali nei precetti” e la formulata “richiesta risarcimento danni”, non essendo dimostrata la dedotta condotta illegittima e persecutoria che la convenuta avrebbe tenuto nei confronti dei signori . Parte_3
Come chiarito dalla Suprema Corte, “non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per
l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 19876 del 29/08/2013).
“Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023).
Va respinta altresì la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice nei confronti della convenuta.
L'art. 96 comma 1 c.p.c., essendo un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale, postula la domanda di parte, nonché la prova di tutti gli elementi oggettivi (condotta illecita, danno ingiusto e
7 nesso di causalità) e soggettivo (mala fede o colpa grave) dell'illecito. Quanto agli elementi oggettivi, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. “non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015).
“Pure ove la parte solleciti l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., è comunque necessario che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (da ultimo, Cass. Sez. 3, 08/01/2016, n. 127)”
(Cass. civ. ord. Sez. 2 n. 13792/2017).
Nel caso in esame, non risultano dimostrati gli elementi oggettivi dell'illecito rispetto alla convenuta e, comunque, non appare provato, in capo alla medesima, il presupposto soggettivo dell'invocata responsabilità.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigettano le domande attoree.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 176/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Paola, lì 15.2.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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