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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1019/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25/03/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 22060 CUCCIAGO ITALIA con l'Avv. MARZIOTTI LOREDANA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 22060 CUCCIAGO ITALIA con l'Avv. ATTUBATO ANTONELLA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CETRARO, in data 13/08/2009,
(anno 2009, atto n. 31, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nato a [...] il [...] Per_1
1 - nata a [...] il [...]. Per_2
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale con i relativi arredi e pertinenze viene assegnata alla moglie essendosi il marito già da tempo trasferito altrove, e ciò con l'assenso della sig.ra Pt_1
3) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Cucciago (Co) via Leopardi n. 2 con collocamento prevalente presso la madre ivi residente. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4) il padre, il quale svolge l'attività di cameriere con turni lavorativi anche nel WE, potrà incontrarsi con i figli e tenerli con sé durante la giornata di riposo infrasettimanale e nel fine settimana compatibilmente con i propri impegni professionali. Il Sig. inoltre terrà con sé i figli per Pt_2 metà dei periodi di vacanza natalizia e scolastica nonché due settimane anche non consecutive durante le ferie estive;
5) il Sig. verserà alla moglie quale contributo di mantenimento della prole la somma mensile Pt_2 di euro 200,00 per ciascun figlio, per dodici mensilità, somma che sarà versata entro e non oltre il dieci di ciascun mese di competenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre al 50% delle spese per l'istruzione (tasse – libri – cancelleria – rette – dopo scuola – gite scolastiche – ripetizioni) per la salute (ticket- visite specialistiche - cure mediche) per l'educazione (corsi sportivi con relativa attrezzatura, corsi culturali) come da Protocollo del Tribunale di Como, le spese straordinarie saranno ripartire in egual misura fra i genitori, previo accordo e documentate;
6) l'assegno unico di euro 443,00 mensili rimarrà a beneficio della madre nella misura del 100% ed i genitori potranno beneficiare della detrazione per figli a carico nella misura del 50% ciascuno;
7) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
8) il marito parteciperà alle spese di mutuo, nella misura del 50%;
9) spese ed oneri accessori della proprietà incluse spese condominiali saranno ripartite in egual misura fra i comproprietari;
9) quanto ai mezzi di trasporto, la signora possiede una Peugeot 208 mentre il signor Pt_1 Pt_2 una Golf, beni che rimarranno nella disponibilità esclusiva degli stessi;
10) i separandi si concedono fin d'ora il nullaosta al rilascio dei passaporti o documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
12) i coniugi si impegnano al rispetto della reciproca privacy ed al segreto della corrispondenza;
13) spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti.
2 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 13/08/2009, in CETRARO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CETRARO
(anno 2009, atto n. 31, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CETRARO nonché a quello
3 del Comune di Cucciago, ove l'atto è parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 06/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25/03/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 22060 CUCCIAGO ITALIA con l'Avv. MARZIOTTI LOREDANA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 22060 CUCCIAGO ITALIA con l'Avv. ATTUBATO ANTONELLA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in CETRARO, in data 13/08/2009,
(anno 2009, atto n. 31, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nato a [...] il [...] Per_1
1 - nata a [...] il [...]. Per_2
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale con i relativi arredi e pertinenze viene assegnata alla moglie essendosi il marito già da tempo trasferito altrove, e ciò con l'assenso della sig.ra Pt_1
3) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Cucciago (Co) via Leopardi n. 2 con collocamento prevalente presso la madre ivi residente. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4) il padre, il quale svolge l'attività di cameriere con turni lavorativi anche nel WE, potrà incontrarsi con i figli e tenerli con sé durante la giornata di riposo infrasettimanale e nel fine settimana compatibilmente con i propri impegni professionali. Il Sig. inoltre terrà con sé i figli per Pt_2 metà dei periodi di vacanza natalizia e scolastica nonché due settimane anche non consecutive durante le ferie estive;
5) il Sig. verserà alla moglie quale contributo di mantenimento della prole la somma mensile Pt_2 di euro 200,00 per ciascun figlio, per dodici mensilità, somma che sarà versata entro e non oltre il dieci di ciascun mese di competenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre al 50% delle spese per l'istruzione (tasse – libri – cancelleria – rette – dopo scuola – gite scolastiche – ripetizioni) per la salute (ticket- visite specialistiche - cure mediche) per l'educazione (corsi sportivi con relativa attrezzatura, corsi culturali) come da Protocollo del Tribunale di Como, le spese straordinarie saranno ripartire in egual misura fra i genitori, previo accordo e documentate;
6) l'assegno unico di euro 443,00 mensili rimarrà a beneficio della madre nella misura del 100% ed i genitori potranno beneficiare della detrazione per figli a carico nella misura del 50% ciascuno;
7) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
8) il marito parteciperà alle spese di mutuo, nella misura del 50%;
9) spese ed oneri accessori della proprietà incluse spese condominiali saranno ripartite in egual misura fra i comproprietari;
9) quanto ai mezzi di trasporto, la signora possiede una Peugeot 208 mentre il signor Pt_1 Pt_2 una Golf, beni che rimarranno nella disponibilità esclusiva degli stessi;
10) i separandi si concedono fin d'ora il nullaosta al rilascio dei passaporti o documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
12) i coniugi si impegnano al rispetto della reciproca privacy ed al segreto della corrispondenza;
13) spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti.
2 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 13/08/2009, in CETRARO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CETRARO
(anno 2009, atto n. 31, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CETRARO nonché a quello
3 del Comune di Cucciago, ove l'atto è parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 06/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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