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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1794 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Piergiovanni Mori, Luca Ciasullo e Luna
Chen ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Prato, viale della
Repubblica, n. 235,
appellante contro
(P.Iva ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Pilon e Paola Varani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Padova, via Belzoni n.
112,
appellata
pagina 1 di 15 (C.F. ) CP_2 C.F._2
contumace.
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1189/2023 pubblicata il 22.6.2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della sig.ra nella CP_2 causazione dell'incidente de quo;
- condannare la sig.ra e la compagnia al CP_2 Controparte_1 risarcimento in favore del sig. dei danni subiti nella misura € Parte_1
302.513,23, di cui € 293.476,68 per danno non patrimoniale di carattere permanente, incrementato per il danno alla cenestesi lavorativa e per la concreta personalizzazione, € 8.613,00 per danno non patrimoniale da invalidità temporanea ed € 423,55 per spese mediche, o comunque nella diversa misura di giustizia, oltre a interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e di quelle del precedente grado, da distrarsi in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per Controparte_1
In via preliminare: dichiarare la inammissibilità, per difetto d'interesse ad impugnare e per i motivi tutti in premessa indicati nella comparsa di costituzione e risposta datata 18.12.2023, del primo motivo d'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1189/2023 Parte_1
del 17/6/2023, pubblicata in data 22/6/2023, nella causa civile R.G. n.
6175/2019, relativo alla parte della sentenza in cui è stato accertato un concorso di responsabilità a carico dell'appellante;
Nel merito: respingere integralmente, perché infondato in fatto ed in diritto per
i motivi tutti in narrativa indicati nella comparsa di costituzione e risposta
pagina 2 di 15 datata 18.12.2023, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Vicenza n. 1189/2023 del 17/6/2023, pubblicata in data
22/6/2023, nella causa civile R.G. n. 6175/2019 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata
Con conferma della sentenza appellata per quanto riguarda le spese del giudizio di primo grado e vittoria di spese ed onorari del giudizio d'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo: Parte_1
- che in data 10.4.2015, alle ore 20.50 circa, percorreva in sella alla propria bicicletta la via Torino in località Caltrano (VI),
- che giunto all'incrocio con la via dei Sette Comuni, dopo essersi accertato che nessun veicolo occupasse la sede stradale, si immetteva su quest'ultima allo scopo di raggiungere il marciapiede antistante la strada di provenienza,
- che, improvvisamente, dalla sua destra sopraggiungeva ad alta velocità
l'autovettura Volkswagen Golf, tg. EG687JC, di proprietà e condotta da nonché assicurata con la quale CP_2 Controparte_1
impattava con violenza contro il velocipede,
- che a seguito dell'urto veniva catapultato sul marciapiede fiancheggiante la strada, riportando plurime gravi lesioni per le quali era soccorso e trasportato presso il locale nosocomio, ove restava ricoverato sino al
22.4.2015,
- che la conducente dell'autovettura, sottoposta ad alcoltest, evidenziava un tasso alcolemico pari a 0.87 e 0,89 gr/l, per il quale le veniva contestata la violazione di cui all'art. 186 C.d.S., con susseguente ritiro della patente di guida e sottoposizione a procedimento penale,
- che la compagnia di assicurazione convenuta rifiutava ogni offerta di pagamento, negando la responsabilità della propria assicurata nella causazione del sinistro,
pagina 3 di 15 agiva in giudizio avverso le menzionate controparti al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite nell'occorso.
Rimasta contumace la , si costituiva in giudizio CP_2 Controparte_1
[...]
- contestando integralmente la dinamica del sinistro come descritta dall'attore e la responsabilità dell'evento in capo alla propria assicurata,
- rilevando che sul luogo del sinistro erano intervenuti i militari dell'Arma dei Carabinieri, i quali avevano contestato al conducente del velocipede le violazioni di cui all'art. 145, commi secondo e decimo (mancata precedenza) e all'art. 68, commi primo e sesto (velocipede privo di dispositivi di segnalazione visiva) del Codice della Strada,
- sottolineando che la bicicletta condotta da proveniente da via Parte_1
Torino, si era immessa su via dei Sette Comuni, per attraversarla e raggiungere il marciapiede di fronte alla Via Torino stessa, senza peraltro concedere la dovuta precedenza,
- deducendo, pertanto, che il comportamento tenuto da in Parte_1
violazione degli obblighi imposti dal Codice aveva CP_3 rappresentato la causa esclusiva dell'evento,
- chiedendo pertanto, conclusivamente, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e indimostrate.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti, l'interrogatorio formale della e l'esperimento di CTU medico-legale, la causa è stata quindi CP_2
decisa con la sentenza n. 1189/2023, pubblicata in data 22.6.2023, con la quale il Tribunale di Vicenza ha accertato la corresponsabilità delle parti nella causazione del sinistro, individuando il rispettivo apporto nella misura del 35% quanto all'attore e del 65% quanto alla convenuta, nel presupposto:
- che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente per superare la presunzione di colpa concorrente dell'altro, sancita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., il quale pure deve dimostrare di avere rispettato tutte le norme sulla circolazione stradale,
pagina 4 di 15 oltre che quelle di comune prudenza e di non aver potuto fare nulla per evitare il sinistro,
- che gli elementi fattuali acquisiti agli atti di causa dimostravano come nessuno dei due conducenti avesse tenuto una condotta incensurabile e come, al contrario, entrambi avessero concorso alla causazione dell'incidente poiché da un lato vi era la guida in stato di ebbrezza posta in essere dalla e dall'altro, viceversa, la mancata concessione della CP_2 precedenza, l'assenza di luci sulla bicicletta e il mancato utilizzo del giubbino catarifrangente da parte dello Pt_1
- che la condotta della doveva peraltro considerarsi più incidente CP_2
rispetto alle condotte del ciclista,
- che la liquidazione del danno andava effettuata sulla scorta della relazione medico legale elaborata dal CTU, senza il riconoscimento delle spese mediche e della cenestesi lavorativa, pure quantificate dall'ausiliario, in quanto le prime non erano né documentate né richieste mentre la seconda non rientrava nella causa petendi del giudizio poiché mai formulata in atti,
- che non richiesta, oltre che non provata, risultava parimenti la personalizzazione del danno.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto impugnazione l'originario attore formulando quattro motivi di gravame e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le proprie pretese risarcitorie.
In particolare, l'appellante ritiene erronei i capi della sentenza in cui:
- si è accertata la dinamica del sinistro, addebitandosi a suo carico un concorso di colpa,
- non si è proceduto alla liquidazione del danno da cenestesi lavorativa
- non è stata riconosciuta la personalizzazione del danno non patrimoniale,
- non si è dato corso ad un completo ristoro del danno patrimoniale.
Sotto un primo profilo lo afferma che vi sia stato un vero e proprio Pt_1
investimento da parte della che si trovava in manifesto stato di CP_2
pagina 5 di 15 ebbrezza, priva di lucidità e del tutto inabile alla guida, e procedeva a velocità sostenuta, non costituendo, invece, fatto oggettivo e provato l'inosservanza della precedenza da parte sua, atteso che il rapporto redatto dai militari intervenuti era fondato su mere supposizioni, piuttosto che su elementi oggettivi e non integrando una infrazione del Codice della Strada il fatto che non vestisse il giubbetto ad alta visibilità.
In secondo luogo, afferma di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo della lesione da cenestesi lavorativa, determinato sulla base delle risultanze della CTU nella misura del 32%.
In terzo luogo, deduce che, ai fini della personalizzazione del danno, deve essere valutato l'elevato grado di sofferenza da lui accusato nel momento del sinistro e nei giorni prossimi ad esso, nonché i gravi riflessi procurati alla sua sfera esistenziale dalle menomazioni conseguenti al sinistro stesso.
Da ultimo afferma, infine, doversi procedere alla liquidazione in suo favore anche delle spese mediche, accertate siccome congrue dal CTU nella misura di euro 423,55.
costituitasi in giudizio, ha chiesto di dichiararsi, in Controparte_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad impugnare il primo motivo di appello nonché, nel merito, di respingersi il gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
È invece rimasta contumace . CP_2
Con ordinanza del 18.1.2024, il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia di quest'ultima e ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio
l'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni. Alla predetta udienza, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
3.I motivi della decisione
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e possa quindi essere accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
pagina 6 di 15 3.1 In via preliminare, il Collegio deve peraltro esaminare l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di gravame, sollevata dalla società
[...]
nel presupposto che – avendo l'appellante nelle Controparte_1 conclusioni dell'atto di citazione del primo grado di lite, non solo proposto una domanda di accertamento di esclusiva responsabilità della nella CP_2
causazione del sinistro, ma anche, in subordine, di accertamento della corresponsabilità ex art. 2054 c.c. di entrambi i conducenti e di condanna della medesima al risarcimento della quota parte di danni a lei ascrivibile, CP_2
la quale ultima veniva accolta – dovrebbe allora ravvisarsi un suo difetto di interesse ad impugnare.
L'esposta eccezione va peraltro rigettata, essendo ben evidente che il danneggiato ha tutto l'interesse a far riscontrare la fondatezza della pretesa principale, volta all'accertamento della esclusiva responsabilità della controparte nella causazione del sinistro, la quale non può certo ritenersi rinunciata per il solo fatto che sia stata proposta anche una domanda subordinata, non incompatibile rispetto alla principale, la quale ovviamente, proprio in quanto tale, non elide il persistente interesse all'accoglimento di quest'ultima.
3.2 Venendo allora al merito delle questioni deve innanzi tutto riscontrarsi l'infondatezza del primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di esaminare, in maniera seria e rigorosa, le risultanze istruttorie, di tenere in considerazione gli elementi oggettivi della controversa vicenda e di descrivere le concrete modalità del sinistro e della condotta delle parti, i quali, ove correttamente analizzati, avrebbero invece deposto per la sussistenza di un vero e proprio investimento del ciclista da parte della , che si trovava in manifesto stato di ebbrezza. CP_2
In proposito, il Collegio ritiene del tutto condivisibile quanto statuito dal primo giudice, il quale, sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti in giudizio ha ritenuto che nessuno dei due conducenti abbia tenuto una condotta incensurabile e che, dunque, entrambi abbiano concorso a cagionare l'evento pagina 7 di 15 dannoso, considerando prevalente, ma non esclusiva, la responsabilità dell'automobilista.
Il Tribunale ha infatti interpretato in maniera del tutto condivisibile il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., il quale stabilisce che la presunzione di eguale concorso di colpa abbia funzione sussidiaria, non potendo trovare applicazione quando sia possibile, in concreto, uno specifico accertamento delle rispettive responsabilità dal quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti ovvero per colpa concorrente di ciascuno, ma secondo un diverso grado di responsabilità, tanto da essersi affermato che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (Cass. Civ. n. 15152/2023).
Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una chiara ricostruzione circa le modalità del sinistro evidenziando:
- che il 10.4.2015, alle ore 20.50 circa, la vettura Vokswagen Golf, tg. EG
687 JC, condotta dalla viaggiava sulla via dei Sette Comuni in CP_2
località Caltrano (VI),
- che lo a bordo della propria bicicletta, percorreva via Torino, Pt_1
allorquando giunto all'incrocio con la predetta via dei Sette Comuni, la attraversava senza concedere la dovuta precedenza e veniva così attinto dall'autovettura, che entrava in collisione con la parte centrale e la ruota posteriore del velocipede.
Ha inoltre sottolineato come, dal rapporto dei militari intervenuti in loco, si evinca:
- che la conducente dell'automezzo si trovasse alla guida in stato di ebbrezza, poiché era stata sottoposta ad accertamento con apposito apparecchio, che aveva evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,89 gr/l, con conseguente ritiro della patente di guida,
pagina 8 di 15 - che via Torino, all'intersezione con via dei Sette Comuni, fosse gravata dell'obbligo di dare precedenza, il che risulta ben visibile dai rilievi fotografici allegati al rapporto redatto dai Carabinieri (si veda, in particolare la figura 1) e, peraltro, mai contestato dall'odierno appellante.
Pertanto, il velocipede doveva rispettare il diritto di precedenza in corrispondenza dell'intersezione ed assicurarsi di poterla impegnare e completare l'attraversamento in condizioni di assoluta sicurezza, tali da non costituire intralcio e pericolo per sé stesso e per gli altri utenti della strada, ciò che non risulta peraltro avvenuto giacché la collisione si verificava prima che il ciclista avesse raggiunto il marciapiede posto di fronte a lui sull'altro lato della strada, siccome dimostrato dai danni riportati dai due mezzi:
- il primo dei quali, la vettura, riportava danni sulla sua parte anteriore destra, e pertanto in una posizione compatibile con la perdurante presenza del velocipede all'interno della corsia di marcia ed anche in posizione spostata verso il centro della carreggiata, ove si consideri che la CP_2 poneva anche in essere una manovra di evasione verso l'opposta corsia di marcia,
- il secondo dei quali, la bicicletta, veniva attinta dall'urto nella sua parte centrale, finendo con il telaio spezzato in più punti, il che risulta ben coerente con il fatto che in quel momento la stessa non avesse ancora raggiunto l'opposto marciapiede e si trovasse, viceversa, in posizione perpendicolare rispetto al senso di marcia della vettura, della quale veniva ad ostacolare indebitamente la marcia attraversandone la traiettoria.
E d'altronde i verbalizzanti escludono anche, sempre sulla base di un riscontro oggettivo, rappresentato dall'assenza di danni ai dissuasori pedonali, che l'impatto possa essere avvenuto sul marciapiede o sul margine dello stesso.
Ciò che giustifica poi la contestazione, effettuata dai verbalizzanti nei confronti del ciclista, della violazione di cui all'art. 145 Codice della Strada per omessa concessione della precedenza, la quale non è mai stata contestata né è stata oggetto di impugnazione dinanzi alle competenti autorità.
pagina 9 di 15 Sicché, conclusivamente, il rapporto dei militari non risulta fondato su mere supposizioni, ma su elementi concreti ed oggettivi riscontrati sul luogo del sinistro nell'immediatezza dell'occorso mentre, al contrario, è rimasto privo di riscontro l'asserito eccesso di velocità della Golf.
Oltre a ciò, va poi considerato l'ulteriore elemento oggettivo, riscontrato direttamente dai verbalizzanti sul luogo del sinistro e posto anch'esso dal
Tribunale a fondamento della propria decisione, rappresentato dall'assenza di dispositivi luminosi e catarifrangenti obbligatori sul velocipede – circostanza, questa, non contestata – il quale ultimo, di conseguenza, viaggiava completamente al buio quando il sole era ormai tramontato da un'ora in una zona con illuminazione insufficiente, siccome desumibile dall'esame del rapporto di incidente e dai rilievi fotografici ad esso allegati.
Ciò che costituisce violazione dell'art. 68 C.d.S., debitamente contestata allo e non fatta oggetto di alcuna opposizione, il quale prescrive che i Pt_1
velocipedi devono essere muniti di apposite segnalazioni visive, quali luci bianche o gialle anteriori, luci rosse e catadiottri rossi posteriori, catadiottri gialli sui pedali e sui lati.
Né, d'altro canto, l'appellante è stato in grado di dimostrare che le condizioni di luminosità della strada fossero sufficienti, dal momento che la dedotta presenza in loco di vari lampioni della pubblica illuminazione e di esercizi commerciali risulta smentita dalle risultanze del verbale redatto dagli agenti accertatori il quale, sotto tale profilo, deve ritenersi faccia fede sino a presentazione di idonea querela di falso.
Conseguendone allora doversi ritenere appurato che lo – il quale Pt_1
nemmeno indossava un abbigliamento ad alta visibilità che, quand'anche non obbligatorio, appariva quanto meno opportuno, se non addirittura indispensabile, stante l'assenza di dispositivi di illuminazione della bicicletta – risultasse assai difficilmente percepibile da parte della conducente della vettura, ciò che costituisce elemento di evidente corresponsabilità nella causazione del sinistro.
pagina 10 di 15 Di tal che, conclusivamente, appare allora del tutto condivisibile la statuizione del Tribunale circa il concorso di entrambe le parti nella causazione del sinistro, non avendo nessuna di esse tenuto una condotta incensurabile e non potendo certo valere a scusante della condotta dell'investito la sua giovane età, addotta quale motivo di giustificazione, giacché:
- da un lato, chiunque decida di circolare su di una strada aperta al pubblico si assoggetta per ciò solo al rispetto delle norme dettate dal C.d.S.,
- d'altro lato lo aveva comunque raggiunto l'età della piena Pt_1
adolescenza ed era quindi ben in grado di rendersi conto sia della natura precettiva delle disposizioni in questione sia della evidente pericolosità della imprudente condotta così posta in essere.
3.3 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata liquidazione del danno da cenestesi lavorativa, sebbene espressamente accertato in corso di causa dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che tale posta di danno non faccia parte della causa petendi del giudizio in quanto mai espressa in atti.
Tale motivazione non è peraltro condivisibile, atteso:
- da un lato, che l'attore, odierno appellante, ha richiesto sin dal primo grado la condanna della , in solido con la compagnia di assicurazione, al CP_2
risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite nel sinistro per cui è causa,
- d'altro lato, che costituisce principio consolidato della giurisprudenza quello per cui la domanda di risarcimento dei danni cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (da ultimo Cass.
Civ. n. 23233/2024).
E d'altronde la cenestesi, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa ma non direttamente incidente sul reddito della persona offesa, secondo pacifica giurisprudenza di pagina 11 di 15 legittimità, costituisce appunto una componente del danno biologico (Cass.
12.6.23 n. 16628, 28.6.19 n. 17411 e 24.3.04 n. 5840), il cui integrale ristoro è stato richiesto dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Di conseguenza, si deve riconoscere all'appellato tale posta di danno, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, operandosi una debita personalizzazione dei postumi permanenti nel presupposto che la CTU ha avuto modo di affermare che “..le menomazioni presenti all'arto superiore destro condizionano l'attività di aiuto cuoco cui lo è addetto” e che per Pt_1 tali motivi l'ausiliario del giudice ha ritenuto dovuta una “… integrazione economica di 13 punti percentuali di danno biologico permanente …” (pag. 8 della relazione peritale).
Tanto premesso, la Corte ritiene allora equo individuare la percentuale di aumento nella misura del 20% del valore del singolo punto di invalidità permanente per i primi 13 punti, anche in considerazione della giovane età del danneggiato al momento del sinistro, così ottenendosi l'importo di euro
6.183,00 (ossia il 20% di euro 30.915,00, ricavato utilizzando, come nella pronuncia di primo grado, le Tabelle di Milano del 2021 in relazione ad una lesione di 13 punti percentuali patita da un soggetto di 15 anni).
La parte di risarcimento di tale voce di danno, corrispondente al 65% di responsabilità a carico della , sarà quindi pari a euro 4.018,95 e su tale CP_2
somma spetteranno poi la rivalutazione e gli interessi di legge come indicato nella pronuncia di primo grado.
Sul punto va, invece, respinta la deduzione di parte appellante, secondo cui il danno biologico permanente comprensivo del danno alla capacità lavorativa
(cenestesi) andrebbe quantificato nella misura del 32% (19% + 13%), dal momento che la CTU ha ben chiarito che il danno biologico permanente assomma complessivamente alla misura del 19%, con previsione di integrazione economica dei soli primi 13 punti percentuali di esso e non già di sommatoria delle due percentuali, in quanto sono solo le lesioni all'arto superiore destro che condizionano e rendono maggiormente difficoltoso lo pagina 12 di 15 svolgimento dell'attività di aiuto cuoco, restando escluse da siffatta valutazione le lesioni che lo stesso danneggiato ha subito agli arti inferiori.
3.4 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, che sarebbe viceversa imposta sia dall'elevato grado di sofferenza accusata dal danneggiato nel momento del sinistro, sia dai gravi riflessi provocati dalle predette menomazioni sulla sua sfera esistenziale.
Ritiene la Corte che la doglianza non sia fondata, attesa la correttezza ed assoluta condivisibilità sul punto della sentenza di primo grado, la quale non soltanto specifica che tale voce non è mai stata richiesta ma evidenzia anche come sia pure mancata la deduzione e la prova dei fatti e degli eventi che ne consentirebbero il riconoscimento.
In effetti, per procedere alla personalizzazione del danno alla persona è necessario non soltanto dedurre, ma anche provare la ricorrenza di specifiche circostanze individualizzanti e personalizzanti eccezionali, tali da rendere il pregiudizio concretamente più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età.
Ed infatti l'art. 138 Cod. Ass. consente la personalizzazione solo se “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” sicché la stessa può essere concessa solo in forza di una motivazione analitica e non stereotipata, in presenza di conseguenze anomale del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età non giustificano alcuna personalizzazione.
3.5 Può invece trovare accoglimento l'ultimo motivo di gravame, relativo al mancato riconoscimento delle spese mediche per un ammontare pari a euro
423,15, come accertato dal CTU, il quale afferma che “… agli atti vengono documentate per un ammontare di euro 423.55. Tale somma risulta congruente con le necessità accertative e terapeutiche del caso” (cfr. pag. 10 relazione pagina 13 di 15 peritale). Ed in effetti l'esame della documentazione depositata in giudizio
(doc. n. 2 allegato all'atto introduttivo di primo grado) consente di ritenere dimostrati gli esborsi di cui sopra per l'importo indicato, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato nella sentenza di primo grado.
4.Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- del parziale accoglimento dell'appello spiegato dallo Pt_1
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 e di liquidare peraltro i compensi secondo i valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico solidale delle parti appellate, determinandole in euro 922,00 quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 268,00
Fase introduttiva II grado € 268,00
Fase decisionale II grado € 426,00
Totale € 922,00
P. Q. M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente pagina 14 di 15 controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 1189/2023, pubblicata in data 22.6.2023, che per il resto conferma:
1. condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento della complessiva somma di euro 46.509,85, oltre interessi e rivalutazione come indicato nella sentenza di primo grado;
2. condanna e , in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_2 refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado, quantificate in euro 922,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, se dovute, da distrarre in favore dei procuratori costituiti, i quali si sono dichiarati antistatari.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
pagina 15 di 15
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1794 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Piergiovanni Mori, Luca Ciasullo e Luna
Chen ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Prato, viale della
Repubblica, n. 235,
appellante contro
(P.Iva ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Pilon e Paola Varani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Padova, via Belzoni n.
112,
appellata
pagina 1 di 15 (C.F. ) CP_2 C.F._2
contumace.
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1189/2023 pubblicata il 22.6.2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della sig.ra nella CP_2 causazione dell'incidente de quo;
- condannare la sig.ra e la compagnia al CP_2 Controparte_1 risarcimento in favore del sig. dei danni subiti nella misura € Parte_1
302.513,23, di cui € 293.476,68 per danno non patrimoniale di carattere permanente, incrementato per il danno alla cenestesi lavorativa e per la concreta personalizzazione, € 8.613,00 per danno non patrimoniale da invalidità temporanea ed € 423,55 per spese mediche, o comunque nella diversa misura di giustizia, oltre a interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e di quelle del precedente grado, da distrarsi in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per Controparte_1
In via preliminare: dichiarare la inammissibilità, per difetto d'interesse ad impugnare e per i motivi tutti in premessa indicati nella comparsa di costituzione e risposta datata 18.12.2023, del primo motivo d'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1189/2023 Parte_1
del 17/6/2023, pubblicata in data 22/6/2023, nella causa civile R.G. n.
6175/2019, relativo alla parte della sentenza in cui è stato accertato un concorso di responsabilità a carico dell'appellante;
Nel merito: respingere integralmente, perché infondato in fatto ed in diritto per
i motivi tutti in narrativa indicati nella comparsa di costituzione e risposta
pagina 2 di 15 datata 18.12.2023, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Vicenza n. 1189/2023 del 17/6/2023, pubblicata in data
22/6/2023, nella causa civile R.G. n. 6175/2019 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata
Con conferma della sentenza appellata per quanto riguarda le spese del giudizio di primo grado e vittoria di spese ed onorari del giudizio d'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo: Parte_1
- che in data 10.4.2015, alle ore 20.50 circa, percorreva in sella alla propria bicicletta la via Torino in località Caltrano (VI),
- che giunto all'incrocio con la via dei Sette Comuni, dopo essersi accertato che nessun veicolo occupasse la sede stradale, si immetteva su quest'ultima allo scopo di raggiungere il marciapiede antistante la strada di provenienza,
- che, improvvisamente, dalla sua destra sopraggiungeva ad alta velocità
l'autovettura Volkswagen Golf, tg. EG687JC, di proprietà e condotta da nonché assicurata con la quale CP_2 Controparte_1
impattava con violenza contro il velocipede,
- che a seguito dell'urto veniva catapultato sul marciapiede fiancheggiante la strada, riportando plurime gravi lesioni per le quali era soccorso e trasportato presso il locale nosocomio, ove restava ricoverato sino al
22.4.2015,
- che la conducente dell'autovettura, sottoposta ad alcoltest, evidenziava un tasso alcolemico pari a 0.87 e 0,89 gr/l, per il quale le veniva contestata la violazione di cui all'art. 186 C.d.S., con susseguente ritiro della patente di guida e sottoposizione a procedimento penale,
- che la compagnia di assicurazione convenuta rifiutava ogni offerta di pagamento, negando la responsabilità della propria assicurata nella causazione del sinistro,
pagina 3 di 15 agiva in giudizio avverso le menzionate controparti al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite nell'occorso.
Rimasta contumace la , si costituiva in giudizio CP_2 Controparte_1
[...]
- contestando integralmente la dinamica del sinistro come descritta dall'attore e la responsabilità dell'evento in capo alla propria assicurata,
- rilevando che sul luogo del sinistro erano intervenuti i militari dell'Arma dei Carabinieri, i quali avevano contestato al conducente del velocipede le violazioni di cui all'art. 145, commi secondo e decimo (mancata precedenza) e all'art. 68, commi primo e sesto (velocipede privo di dispositivi di segnalazione visiva) del Codice della Strada,
- sottolineando che la bicicletta condotta da proveniente da via Parte_1
Torino, si era immessa su via dei Sette Comuni, per attraversarla e raggiungere il marciapiede di fronte alla Via Torino stessa, senza peraltro concedere la dovuta precedenza,
- deducendo, pertanto, che il comportamento tenuto da in Parte_1
violazione degli obblighi imposti dal Codice aveva CP_3 rappresentato la causa esclusiva dell'evento,
- chiedendo pertanto, conclusivamente, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e indimostrate.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti, l'interrogatorio formale della e l'esperimento di CTU medico-legale, la causa è stata quindi CP_2
decisa con la sentenza n. 1189/2023, pubblicata in data 22.6.2023, con la quale il Tribunale di Vicenza ha accertato la corresponsabilità delle parti nella causazione del sinistro, individuando il rispettivo apporto nella misura del 35% quanto all'attore e del 65% quanto alla convenuta, nel presupposto:
- che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente per superare la presunzione di colpa concorrente dell'altro, sancita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., il quale pure deve dimostrare di avere rispettato tutte le norme sulla circolazione stradale,
pagina 4 di 15 oltre che quelle di comune prudenza e di non aver potuto fare nulla per evitare il sinistro,
- che gli elementi fattuali acquisiti agli atti di causa dimostravano come nessuno dei due conducenti avesse tenuto una condotta incensurabile e come, al contrario, entrambi avessero concorso alla causazione dell'incidente poiché da un lato vi era la guida in stato di ebbrezza posta in essere dalla e dall'altro, viceversa, la mancata concessione della CP_2 precedenza, l'assenza di luci sulla bicicletta e il mancato utilizzo del giubbino catarifrangente da parte dello Pt_1
- che la condotta della doveva peraltro considerarsi più incidente CP_2
rispetto alle condotte del ciclista,
- che la liquidazione del danno andava effettuata sulla scorta della relazione medico legale elaborata dal CTU, senza il riconoscimento delle spese mediche e della cenestesi lavorativa, pure quantificate dall'ausiliario, in quanto le prime non erano né documentate né richieste mentre la seconda non rientrava nella causa petendi del giudizio poiché mai formulata in atti,
- che non richiesta, oltre che non provata, risultava parimenti la personalizzazione del danno.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto impugnazione l'originario attore formulando quattro motivi di gravame e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le proprie pretese risarcitorie.
In particolare, l'appellante ritiene erronei i capi della sentenza in cui:
- si è accertata la dinamica del sinistro, addebitandosi a suo carico un concorso di colpa,
- non si è proceduto alla liquidazione del danno da cenestesi lavorativa
- non è stata riconosciuta la personalizzazione del danno non patrimoniale,
- non si è dato corso ad un completo ristoro del danno patrimoniale.
Sotto un primo profilo lo afferma che vi sia stato un vero e proprio Pt_1
investimento da parte della che si trovava in manifesto stato di CP_2
pagina 5 di 15 ebbrezza, priva di lucidità e del tutto inabile alla guida, e procedeva a velocità sostenuta, non costituendo, invece, fatto oggettivo e provato l'inosservanza della precedenza da parte sua, atteso che il rapporto redatto dai militari intervenuti era fondato su mere supposizioni, piuttosto che su elementi oggettivi e non integrando una infrazione del Codice della Strada il fatto che non vestisse il giubbetto ad alta visibilità.
In secondo luogo, afferma di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo della lesione da cenestesi lavorativa, determinato sulla base delle risultanze della CTU nella misura del 32%.
In terzo luogo, deduce che, ai fini della personalizzazione del danno, deve essere valutato l'elevato grado di sofferenza da lui accusato nel momento del sinistro e nei giorni prossimi ad esso, nonché i gravi riflessi procurati alla sua sfera esistenziale dalle menomazioni conseguenti al sinistro stesso.
Da ultimo afferma, infine, doversi procedere alla liquidazione in suo favore anche delle spese mediche, accertate siccome congrue dal CTU nella misura di euro 423,55.
costituitasi in giudizio, ha chiesto di dichiararsi, in Controparte_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad impugnare il primo motivo di appello nonché, nel merito, di respingersi il gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
È invece rimasta contumace . CP_2
Con ordinanza del 18.1.2024, il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia di quest'ultima e ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio
l'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni. Alla predetta udienza, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
3.I motivi della decisione
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e possa quindi essere accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
pagina 6 di 15 3.1 In via preliminare, il Collegio deve peraltro esaminare l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di gravame, sollevata dalla società
[...]
nel presupposto che – avendo l'appellante nelle Controparte_1 conclusioni dell'atto di citazione del primo grado di lite, non solo proposto una domanda di accertamento di esclusiva responsabilità della nella CP_2
causazione del sinistro, ma anche, in subordine, di accertamento della corresponsabilità ex art. 2054 c.c. di entrambi i conducenti e di condanna della medesima al risarcimento della quota parte di danni a lei ascrivibile, CP_2
la quale ultima veniva accolta – dovrebbe allora ravvisarsi un suo difetto di interesse ad impugnare.
L'esposta eccezione va peraltro rigettata, essendo ben evidente che il danneggiato ha tutto l'interesse a far riscontrare la fondatezza della pretesa principale, volta all'accertamento della esclusiva responsabilità della controparte nella causazione del sinistro, la quale non può certo ritenersi rinunciata per il solo fatto che sia stata proposta anche una domanda subordinata, non incompatibile rispetto alla principale, la quale ovviamente, proprio in quanto tale, non elide il persistente interesse all'accoglimento di quest'ultima.
3.2 Venendo allora al merito delle questioni deve innanzi tutto riscontrarsi l'infondatezza del primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di esaminare, in maniera seria e rigorosa, le risultanze istruttorie, di tenere in considerazione gli elementi oggettivi della controversa vicenda e di descrivere le concrete modalità del sinistro e della condotta delle parti, i quali, ove correttamente analizzati, avrebbero invece deposto per la sussistenza di un vero e proprio investimento del ciclista da parte della , che si trovava in manifesto stato di ebbrezza. CP_2
In proposito, il Collegio ritiene del tutto condivisibile quanto statuito dal primo giudice, il quale, sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti in giudizio ha ritenuto che nessuno dei due conducenti abbia tenuto una condotta incensurabile e che, dunque, entrambi abbiano concorso a cagionare l'evento pagina 7 di 15 dannoso, considerando prevalente, ma non esclusiva, la responsabilità dell'automobilista.
Il Tribunale ha infatti interpretato in maniera del tutto condivisibile il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., il quale stabilisce che la presunzione di eguale concorso di colpa abbia funzione sussidiaria, non potendo trovare applicazione quando sia possibile, in concreto, uno specifico accertamento delle rispettive responsabilità dal quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti ovvero per colpa concorrente di ciascuno, ma secondo un diverso grado di responsabilità, tanto da essersi affermato che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (Cass. Civ. n. 15152/2023).
Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una chiara ricostruzione circa le modalità del sinistro evidenziando:
- che il 10.4.2015, alle ore 20.50 circa, la vettura Vokswagen Golf, tg. EG
687 JC, condotta dalla viaggiava sulla via dei Sette Comuni in CP_2
località Caltrano (VI),
- che lo a bordo della propria bicicletta, percorreva via Torino, Pt_1
allorquando giunto all'incrocio con la predetta via dei Sette Comuni, la attraversava senza concedere la dovuta precedenza e veniva così attinto dall'autovettura, che entrava in collisione con la parte centrale e la ruota posteriore del velocipede.
Ha inoltre sottolineato come, dal rapporto dei militari intervenuti in loco, si evinca:
- che la conducente dell'automezzo si trovasse alla guida in stato di ebbrezza, poiché era stata sottoposta ad accertamento con apposito apparecchio, che aveva evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,89 gr/l, con conseguente ritiro della patente di guida,
pagina 8 di 15 - che via Torino, all'intersezione con via dei Sette Comuni, fosse gravata dell'obbligo di dare precedenza, il che risulta ben visibile dai rilievi fotografici allegati al rapporto redatto dai Carabinieri (si veda, in particolare la figura 1) e, peraltro, mai contestato dall'odierno appellante.
Pertanto, il velocipede doveva rispettare il diritto di precedenza in corrispondenza dell'intersezione ed assicurarsi di poterla impegnare e completare l'attraversamento in condizioni di assoluta sicurezza, tali da non costituire intralcio e pericolo per sé stesso e per gli altri utenti della strada, ciò che non risulta peraltro avvenuto giacché la collisione si verificava prima che il ciclista avesse raggiunto il marciapiede posto di fronte a lui sull'altro lato della strada, siccome dimostrato dai danni riportati dai due mezzi:
- il primo dei quali, la vettura, riportava danni sulla sua parte anteriore destra, e pertanto in una posizione compatibile con la perdurante presenza del velocipede all'interno della corsia di marcia ed anche in posizione spostata verso il centro della carreggiata, ove si consideri che la CP_2 poneva anche in essere una manovra di evasione verso l'opposta corsia di marcia,
- il secondo dei quali, la bicicletta, veniva attinta dall'urto nella sua parte centrale, finendo con il telaio spezzato in più punti, il che risulta ben coerente con il fatto che in quel momento la stessa non avesse ancora raggiunto l'opposto marciapiede e si trovasse, viceversa, in posizione perpendicolare rispetto al senso di marcia della vettura, della quale veniva ad ostacolare indebitamente la marcia attraversandone la traiettoria.
E d'altronde i verbalizzanti escludono anche, sempre sulla base di un riscontro oggettivo, rappresentato dall'assenza di danni ai dissuasori pedonali, che l'impatto possa essere avvenuto sul marciapiede o sul margine dello stesso.
Ciò che giustifica poi la contestazione, effettuata dai verbalizzanti nei confronti del ciclista, della violazione di cui all'art. 145 Codice della Strada per omessa concessione della precedenza, la quale non è mai stata contestata né è stata oggetto di impugnazione dinanzi alle competenti autorità.
pagina 9 di 15 Sicché, conclusivamente, il rapporto dei militari non risulta fondato su mere supposizioni, ma su elementi concreti ed oggettivi riscontrati sul luogo del sinistro nell'immediatezza dell'occorso mentre, al contrario, è rimasto privo di riscontro l'asserito eccesso di velocità della Golf.
Oltre a ciò, va poi considerato l'ulteriore elemento oggettivo, riscontrato direttamente dai verbalizzanti sul luogo del sinistro e posto anch'esso dal
Tribunale a fondamento della propria decisione, rappresentato dall'assenza di dispositivi luminosi e catarifrangenti obbligatori sul velocipede – circostanza, questa, non contestata – il quale ultimo, di conseguenza, viaggiava completamente al buio quando il sole era ormai tramontato da un'ora in una zona con illuminazione insufficiente, siccome desumibile dall'esame del rapporto di incidente e dai rilievi fotografici ad esso allegati.
Ciò che costituisce violazione dell'art. 68 C.d.S., debitamente contestata allo e non fatta oggetto di alcuna opposizione, il quale prescrive che i Pt_1
velocipedi devono essere muniti di apposite segnalazioni visive, quali luci bianche o gialle anteriori, luci rosse e catadiottri rossi posteriori, catadiottri gialli sui pedali e sui lati.
Né, d'altro canto, l'appellante è stato in grado di dimostrare che le condizioni di luminosità della strada fossero sufficienti, dal momento che la dedotta presenza in loco di vari lampioni della pubblica illuminazione e di esercizi commerciali risulta smentita dalle risultanze del verbale redatto dagli agenti accertatori il quale, sotto tale profilo, deve ritenersi faccia fede sino a presentazione di idonea querela di falso.
Conseguendone allora doversi ritenere appurato che lo – il quale Pt_1
nemmeno indossava un abbigliamento ad alta visibilità che, quand'anche non obbligatorio, appariva quanto meno opportuno, se non addirittura indispensabile, stante l'assenza di dispositivi di illuminazione della bicicletta – risultasse assai difficilmente percepibile da parte della conducente della vettura, ciò che costituisce elemento di evidente corresponsabilità nella causazione del sinistro.
pagina 10 di 15 Di tal che, conclusivamente, appare allora del tutto condivisibile la statuizione del Tribunale circa il concorso di entrambe le parti nella causazione del sinistro, non avendo nessuna di esse tenuto una condotta incensurabile e non potendo certo valere a scusante della condotta dell'investito la sua giovane età, addotta quale motivo di giustificazione, giacché:
- da un lato, chiunque decida di circolare su di una strada aperta al pubblico si assoggetta per ciò solo al rispetto delle norme dettate dal C.d.S.,
- d'altro lato lo aveva comunque raggiunto l'età della piena Pt_1
adolescenza ed era quindi ben in grado di rendersi conto sia della natura precettiva delle disposizioni in questione sia della evidente pericolosità della imprudente condotta così posta in essere.
3.3 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata liquidazione del danno da cenestesi lavorativa, sebbene espressamente accertato in corso di causa dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che tale posta di danno non faccia parte della causa petendi del giudizio in quanto mai espressa in atti.
Tale motivazione non è peraltro condivisibile, atteso:
- da un lato, che l'attore, odierno appellante, ha richiesto sin dal primo grado la condanna della , in solido con la compagnia di assicurazione, al CP_2
risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite nel sinistro per cui è causa,
- d'altro lato, che costituisce principio consolidato della giurisprudenza quello per cui la domanda di risarcimento dei danni cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (da ultimo Cass.
Civ. n. 23233/2024).
E d'altronde la cenestesi, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa ma non direttamente incidente sul reddito della persona offesa, secondo pacifica giurisprudenza di pagina 11 di 15 legittimità, costituisce appunto una componente del danno biologico (Cass.
12.6.23 n. 16628, 28.6.19 n. 17411 e 24.3.04 n. 5840), il cui integrale ristoro è stato richiesto dall'attore sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Di conseguenza, si deve riconoscere all'appellato tale posta di danno, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, operandosi una debita personalizzazione dei postumi permanenti nel presupposto che la CTU ha avuto modo di affermare che “..le menomazioni presenti all'arto superiore destro condizionano l'attività di aiuto cuoco cui lo è addetto” e che per Pt_1 tali motivi l'ausiliario del giudice ha ritenuto dovuta una “… integrazione economica di 13 punti percentuali di danno biologico permanente …” (pag. 8 della relazione peritale).
Tanto premesso, la Corte ritiene allora equo individuare la percentuale di aumento nella misura del 20% del valore del singolo punto di invalidità permanente per i primi 13 punti, anche in considerazione della giovane età del danneggiato al momento del sinistro, così ottenendosi l'importo di euro
6.183,00 (ossia il 20% di euro 30.915,00, ricavato utilizzando, come nella pronuncia di primo grado, le Tabelle di Milano del 2021 in relazione ad una lesione di 13 punti percentuali patita da un soggetto di 15 anni).
La parte di risarcimento di tale voce di danno, corrispondente al 65% di responsabilità a carico della , sarà quindi pari a euro 4.018,95 e su tale CP_2
somma spetteranno poi la rivalutazione e gli interessi di legge come indicato nella pronuncia di primo grado.
Sul punto va, invece, respinta la deduzione di parte appellante, secondo cui il danno biologico permanente comprensivo del danno alla capacità lavorativa
(cenestesi) andrebbe quantificato nella misura del 32% (19% + 13%), dal momento che la CTU ha ben chiarito che il danno biologico permanente assomma complessivamente alla misura del 19%, con previsione di integrazione economica dei soli primi 13 punti percentuali di esso e non già di sommatoria delle due percentuali, in quanto sono solo le lesioni all'arto superiore destro che condizionano e rendono maggiormente difficoltoso lo pagina 12 di 15 svolgimento dell'attività di aiuto cuoco, restando escluse da siffatta valutazione le lesioni che lo stesso danneggiato ha subito agli arti inferiori.
3.4 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, che sarebbe viceversa imposta sia dall'elevato grado di sofferenza accusata dal danneggiato nel momento del sinistro, sia dai gravi riflessi provocati dalle predette menomazioni sulla sua sfera esistenziale.
Ritiene la Corte che la doglianza non sia fondata, attesa la correttezza ed assoluta condivisibilità sul punto della sentenza di primo grado, la quale non soltanto specifica che tale voce non è mai stata richiesta ma evidenzia anche come sia pure mancata la deduzione e la prova dei fatti e degli eventi che ne consentirebbero il riconoscimento.
In effetti, per procedere alla personalizzazione del danno alla persona è necessario non soltanto dedurre, ma anche provare la ricorrenza di specifiche circostanze individualizzanti e personalizzanti eccezionali, tali da rendere il pregiudizio concretamente più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età.
Ed infatti l'art. 138 Cod. Ass. consente la personalizzazione solo se “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” sicché la stessa può essere concessa solo in forza di una motivazione analitica e non stereotipata, in presenza di conseguenze anomale del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età non giustificano alcuna personalizzazione.
3.5 Può invece trovare accoglimento l'ultimo motivo di gravame, relativo al mancato riconoscimento delle spese mediche per un ammontare pari a euro
423,15, come accertato dal CTU, il quale afferma che “… agli atti vengono documentate per un ammontare di euro 423.55. Tale somma risulta congruente con le necessità accertative e terapeutiche del caso” (cfr. pag. 10 relazione pagina 13 di 15 peritale). Ed in effetti l'esame della documentazione depositata in giudizio
(doc. n. 2 allegato all'atto introduttivo di primo grado) consente di ritenere dimostrati gli esborsi di cui sopra per l'importo indicato, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato nella sentenza di primo grado.
4.Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- del parziale accoglimento dell'appello spiegato dallo Pt_1
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 e di liquidare peraltro i compensi secondo i valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico solidale delle parti appellate, determinandole in euro 922,00 quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 268,00
Fase introduttiva II grado € 268,00
Fase decisionale II grado € 426,00
Totale € 922,00
P. Q. M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente pagina 14 di 15 controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 1189/2023, pubblicata in data 22.6.2023, che per il resto conferma:
1. condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento della complessiva somma di euro 46.509,85, oltre interessi e rivalutazione come indicato nella sentenza di primo grado;
2. condanna e , in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_2 refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado, quantificate in euro 922,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, se dovute, da distrarre in favore dei procuratori costituiti, i quali si sono dichiarati antistatari.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
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