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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
CAMINITI DIANA, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17079/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen C A Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28447 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13249/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente; Cessazione materia del contendere. Compensazione delle spese.
Resistente: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19 novembre 2024 la Ricorrente_1
ha impugnato l'avviso di Accertamento - provvedimento n. 28447 del 04.08.2024 Protocollo
n. 181293 del 13.08.2024, notificato in data 27.08.2024 a mezzo Racc. Gen n. 201777810070 per imposta
IMU, in relazione all'anno di imposta 2019, dal Comune di FIUMICINO (RM) AREA BILANCIO E PEF
SETTORE ENTRATE, c/o Fiumicino Tributi con cui le si richiedeva un importo complessivo dovuto di
€ 16.523,00 di cui TRIBUTO IMU di € 11.174,00, oltre interessi € 1.989,44, sanzioni € 3.352,20 in relazione a quattro fabbricati, siti nel medesimo Comune, in tesi esenti dal versamento di detta imposta in quanto destinati ad attività didattiche e alle attività di cui all'art. 16 lett. a), della Legge 20/05/1985, n. 222
2. A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) spettanza dell'esenzione IMU ai sensi all'art. 7, lett. i, D.lgs 504/1992 per specifica previsione di legge;
2) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art.7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L.
241/90;
3) Illegittima applicazione delle sanzioni.
3. Il Comune di Fiumicino non si è costituito.
4. Con atto depositato in data 14 novembre 2025 parte ricorrente ha richiesto la declaratoria della cessata materia del contendere per avere definito il presente contenzioso in via conciliativa insieme ad altri, depositando verbale di conciliazione fuori udienza sottoscritto sia dal difensore della ricorrente che dal dirigente dell'area Bilancio del Comune di Fiumicino, da cui risulta che il Comune ha rideterminato il quantum debeatur con riferimento all'IMU anno d'imposta 2019 nei seguenti termini: IMU 2019: Totale differenza d'imposta da corrispondere: € 5.024,00 Totale interessi € 894,91 Totale sanzioni € 1.507,20 Spese di notifica
€ 7,83 Arrotondamento € 0,06 IMPORTO TOTALE DA VERSARE € 7.434,00, Per effetto di tale accordo la
Procura Generalizia di è dunque impegnata a rinunciare al contenzioso per IMU 2019 e a depositare, presso questa Corte la comunicazione di avvenuta conciliazione ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 e la dichiarazione di “cessato motivo del contendere” con compensazione delle spese di lite. Ha altresì depositato la prova del pagamento della prima rata di pagamento di cui all'indicato accordo conciliativo.
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In considerazione della richiesta di parte ricorrente e dell'intervenuto accordo conciliativo non resta a questo giudice che dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
6.1. Peraltro si evidenzia ad abuntantiam che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per non avere la contribuente prodotto alcuna documentazione inerente sia la notifica dell'atto oggetto di impugnativa, sia la notifica del presente ricorso, necessari al fine di consentire a questo giudice la verifica della tempestività del ricorso, ex art. 21 D.lgs. 546/1992, nonché del suo deposito, ai sensi del successivo art. 22 .
Ed invero, proprio al fine di consentire detta verifica l'art. 22, comma 1, prescrive che il ricorrente, all'atto della costituzione in giudizio, ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui la notifica sia eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Nel caso in cui la notifica sia eseguita a mezzo pec, la prova dell'avvenuta notifica deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in
".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute, come affermato dalla Corte di Cassazione” (Cass. civ., sez. III, Ord., 08 giugno 2023, n. 16189).
A tal riguardo si osserva che l'accertamento della tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, in quanto
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BENEDETTI ROBERTO, Presidente
CAMINITI DIANA, Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17079/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen C A Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28447 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13249/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente; Cessazione materia del contendere. Compensazione delle spese.
Resistente: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 19 novembre 2024 la Ricorrente_1
ha impugnato l'avviso di Accertamento - provvedimento n. 28447 del 04.08.2024 Protocollo
n. 181293 del 13.08.2024, notificato in data 27.08.2024 a mezzo Racc. Gen n. 201777810070 per imposta
IMU, in relazione all'anno di imposta 2019, dal Comune di FIUMICINO (RM) AREA BILANCIO E PEF
SETTORE ENTRATE, c/o Fiumicino Tributi con cui le si richiedeva un importo complessivo dovuto di
€ 16.523,00 di cui TRIBUTO IMU di € 11.174,00, oltre interessi € 1.989,44, sanzioni € 3.352,20 in relazione a quattro fabbricati, siti nel medesimo Comune, in tesi esenti dal versamento di detta imposta in quanto destinati ad attività didattiche e alle attività di cui all'art. 16 lett. a), della Legge 20/05/1985, n. 222
2. A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) spettanza dell'esenzione IMU ai sensi all'art. 7, lett. i, D.lgs 504/1992 per specifica previsione di legge;
2) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art.7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L.
241/90;
3) Illegittima applicazione delle sanzioni.
3. Il Comune di Fiumicino non si è costituito.
4. Con atto depositato in data 14 novembre 2025 parte ricorrente ha richiesto la declaratoria della cessata materia del contendere per avere definito il presente contenzioso in via conciliativa insieme ad altri, depositando verbale di conciliazione fuori udienza sottoscritto sia dal difensore della ricorrente che dal dirigente dell'area Bilancio del Comune di Fiumicino, da cui risulta che il Comune ha rideterminato il quantum debeatur con riferimento all'IMU anno d'imposta 2019 nei seguenti termini: IMU 2019: Totale differenza d'imposta da corrispondere: € 5.024,00 Totale interessi € 894,91 Totale sanzioni € 1.507,20 Spese di notifica
€ 7,83 Arrotondamento € 0,06 IMPORTO TOTALE DA VERSARE € 7.434,00, Per effetto di tale accordo la
Procura Generalizia di è dunque impegnata a rinunciare al contenzioso per IMU 2019 e a depositare, presso questa Corte la comunicazione di avvenuta conciliazione ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 e la dichiarazione di “cessato motivo del contendere” con compensazione delle spese di lite. Ha altresì depositato la prova del pagamento della prima rata di pagamento di cui all'indicato accordo conciliativo.
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In considerazione della richiesta di parte ricorrente e dell'intervenuto accordo conciliativo non resta a questo giudice che dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
6.1. Peraltro si evidenzia ad abuntantiam che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per non avere la contribuente prodotto alcuna documentazione inerente sia la notifica dell'atto oggetto di impugnativa, sia la notifica del presente ricorso, necessari al fine di consentire a questo giudice la verifica della tempestività del ricorso, ex art. 21 D.lgs. 546/1992, nonché del suo deposito, ai sensi del successivo art. 22 .
Ed invero, proprio al fine di consentire detta verifica l'art. 22, comma 1, prescrive che il ricorrente, all'atto della costituzione in giudizio, ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui la notifica sia eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Nel caso in cui la notifica sia eseguita a mezzo pec, la prova dell'avvenuta notifica deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in
".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute, come affermato dalla Corte di Cassazione” (Cass. civ., sez. III, Ord., 08 giugno 2023, n. 16189).
A tal riguardo si osserva che l'accertamento della tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, in quanto