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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41154/2020
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41154/2020
All'udienza del 18/02/2025 è presente l'avv. Valeria Moliterni in sostituzione dell'avv. MURATORI FRANCO, per parte appellante, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti.
Il Giudice
Da atto che sino alle ore 10.30 nessun altro è comparso e sentite le conclusioni orali dell'appellante si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.09, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin) N. R.G. 41154/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18/02/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 41154 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020:
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. MURATORI FRANCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di n. 10795/2018 con cui è stata rigettata l'opposizione ex art.6 d.lgs CP_1
150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione n. M_IT 01600710 del C.F._2
12.12.2016 emessa dalla nella persona del Vice Prefetto Aggiunto Controparte_2
Dott. Nicola Di Matteo, a seguito del ricorso presentato avverso il verbale di accertamento n.700013936826 del 25.03.2016 con cui gli agenti accertatori avevano contestato a la violazione dell'art. 214 comma 8 C.d.S. commessa alla Parte_1
guida del veicolo targato EW878KR, di proprietà di consistente nella: Parte_2
“circolazione alla guida del veicolo sopra indicato (targato EW878KR) che da controlli risultava sottoposto a fermo amministrativo con provvedimento nr.A039878S
iscritto nel PRA in data 08. 01.2016 da con sede in Viale Tor Controparte_3
Marancia 4 per un importo di € 1.666,25” deducendo l'ignoranza della circostanza per cui sul veicolo sarebbe stato iscritto fermo amministrativo;
rilevato che innanzi al giudice di pace l'odierna appellante aveva dedotto: si adducevano a sostegno della predetta opposizione i seguenti motivi: 1) nullità dell'ordinanza impugnata in quanto non riferibile al prefetto;
2) invalidità dell'ordinanza per omessa sottoscrizione;
3) violazione dell'art.3 L.241/1990 carenza assoluta di motivazione;
4) nullità dell'ordinanza impugnata per omessa indicazione dei termini endoprocedimentali;
5) nullità del verbale per omessa notifica della preventiva comunicazione di fermo per carenza di responsabilità del ricorrente;
6)
invalidità del verbale per omessa indicazione dei requisiti richiesti ex legge e sottoscrizione;
7) violazione dell'art. 383 comma 2, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 8) istanza di sospensione dell'ordinanza opposta per gr avi motivi e di pericolo di danno grave;
rilevato che nella sentenza impugnata così si legge: “a) Il ricorso non è fondato, considerato che: - essendo il provvedimento redatto su supporto informatico e/o mecannizzato, la sottoscrizione non è necessaria, essendo sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile del procedimento, ex. Art. 3 d.lgs. 39/1993 (lo stesso dicasi per il verbale di accertamento sotteso); - è legittima, ex art. 10 L.266/89 e DD.MM.
18.11. 2002 e 04.08.2005 la sottoscrizione dell'ordinanza da parte del Viceprefetto
Nicola di Matteo, in quanto preposto all'area funzionale di competenza;
- considerato che il giudice di opposizione può esaminare e decidere in merito alle deduzioni ed eccezioni svolte innanzi al prefetto (Cass. SS.UU. 1786/2010), l'omessa motivazione su una o più punti (cosi come la motivazione per relationem alle deduzioni dell'ufficio procedente) non inficia la legittimità dell'ordinanza b) “ non è necessario indicare nell'ordinanza il minimo e il massimo edittale, né i termini endoprocedimentali (il cui mancato rispetto non rileva peraltro ai fini della legittimità dell'emissione Cass. 13
aprile 2006, n.8652) in quanto, in entrambi i casi, è la legge ad indicarli;
nella fattispecie, la sanzione risulta correttamente determinata nel doppio del minimo edittale, ex art.204, co.1, c.d.s.; -non è onere dell'amministrazione, nella fattispecie,
provare la notifica della comunicazione di fermo amministrativo, non trattandosi, nel caso in esame, di fermo disposto con verbale di accertamento di violazione del codice della strada, bensì di provvedimento emesso dall'agente della riscossione e il ricorrente, non avendolo evocato in giudizio, non può limitarsi ad asserire la mancata notifica del provvedimento. Il ricorso deve quindi essere rigettato, conseguendone l'integrale conferma del provvedimento impugnato (pag. c)
PQM
(…) 1. Rigetta il ricorso (pag.2)”;
rilevato che -malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo effettuata a mezzo pec- la prefettura non si è costituita di tal che ne va dichiarata la contumacia;
rilevato che l'appello si fonda sui seguenti motivi:
1 illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice conferma l'ordinanza ingiunzione emessa in virtù dell'illegittimo verbale di contestazione carenza di responsabilità del ricorrente mancanza dell'elemento soggettivo: “Nel caso di specie la proprietaria del veicolo targato EW878KR Sig.ra del tutto ignara Parte_2
che sul veicolo fosse stato iscritto fermo amministrativo da parte dell'Agente della
Riscossione ( ), aveva liberamente concesso il veicolo in uso al Sig. Controparte_3
per un singolo tragitto. Il Sig. nella legittimità Parte_1 Parte_1
disponibilità del predetto veicolo era convinto della liceità della sua condotta e mai avrebbe circolato se avesse avuto conoscenza della predetta avvenuta iscrizione del fermo”;
ritenuta l'infondatezza del primo motivo di appello tenuto conto dell'omessa prova della circostanza dedotta secondo cui vi sarebbe stata l'ignoranza dell'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo e, indi, della possibilità di circolare con esso;
2.erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice non si è pronunciato sulla doglianza relativa alla carenza di responsabilità del ricorrente per mancata comunicazione del fermo -corretta citazione in giudizio del solo utg di “Giudice CP_1
di prime cure non si è pronunciato sulla carenza di responsabilità del ricorrente per mancata comunicazione del fermo amministrativo, limitandosi a statuire che il ricorrente non ha evocato in giudizio l'Agente della Riscossione”;
ritenuta l'infondatezza del motivo di appello in commento non rilevandosi nel provvedimento impugnato alcun passaggio motivazionale relativo a questioni di contraddittorio nei confronti dell'agente per la riscossione;
3. illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ritiene legittima la sottoscrizione dell'ordinanza da parte del viceprefetto nullità del provvedimento per non riferibilità al prefetto - carenza di potere proprio del vice prefetto aggiunto dott. Nicola di Matteo: “Nell'ordinanza prefettizia impugnata viene richiamato il decreto prot. n.250251/2014/Gab. del 31.10.2014 di conferimento al Dott. Nicola Di Matteo dell'incarico di dirigente dell'Area III ter, di cui la nel giudizio di primo grado non ha depositato nemmeno una copia, CP_2
pertanto, e nessuna prova vi è della sua esistenza, la durata, né del suo contenuto. e nessuna prova vi è della sua esistenza, la durata, né del suo contenuto”;
ritenuta l'infondatezza del detto motivo in quanto -come ricostruito da altra pronuncia dell'intestato ufficio: “- il d.lgs. n. 139 del 2000 - di disciplina del “rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge
28 luglio 1999, n. 266” - dispone, ferma l'unitarietà della carriera prefettizia,
l'articolazione della carriera de qua in tre diverse qualifiche - prefetto, vice prefetto e viceprefetto aggiunto;
- l'art. 10 del decreto legislativo citato rimanda poi al
[...]
l'individuazione dei “posti di funzione” da conferire ai viceprefetti ed ai CP_4
viceprefetti aggiunti, mentre l'articolo 14 prevede espressamente che i funzionari della carriera prefettizia, con qualifica di vice prefetto e vice precetto aggiunto, adottino, nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, sia “i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti” sia “i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti”, “nonché i provvedimenti ad essi delegati”; - è poi noto che, nella materia amministrativa, il termine “provvedimento” individua l'atto, a rilevanza esterna, conclusivo della serie procedimentale, da individuarsi, nel caso di specie, nell'ordinanza ingiunzione;
- merita infine essere richiamato l'articolo 4 del decreto ministeriale del 4.8.2005, che precisa: “I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti titolari dei posti di funzione esercitano, nell'ambito dei rispettivi ambiti funzionali, i compiti indicati nell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, ferme restando le attribuzioni del prefetto relativamente a: definizione dei criteri generali e degli indirizzi per l'esercizio delle funzioni;
revoca, annullamento e intervento sostitutivo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 14; designazione di rappresentanti dell'Amministrazione dell'interno presso altri organi o enti;
assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai titolari dei posti di funzione;
valutazione annuale dei funzionari”, così ribadendo che compete ai viceprefetti aggiunti titolari dei posti di funzione l'esercizio dei compiti di cui al già
citato articolo 14 (tra cui, quindi, l'adozione dei provvedimenti), riservando in capo al Prefetto le sole competenze di indirizzo e coordinamento;
- il medesimo articolo 4, al comma 2, aggiunge: “Non rientrano nei compiti attribuiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti le attività e i provvedimenti che disposizioni di legge speciali ovvero espressamente derogatorie rispetto al decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139 riservano espressamente al prefetto, e in particolare a) in relazione all'area funzionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, i compiti di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e ogni altra attribuzione inerente in modo esplicito la responsabilità politica di autorità provinciale di pubblica sicurezza;
b) in relazione all'area funzionale del raccordo con gli enti locali, i compiti di garanzia della funzionalità degli enti locali riservati al prefetto, nonché quelli di intervento sostitutivo nei servizi di interesse statale esercitati dai comuni;
c) in relazione all'area funzionale delle consultazioni elettorali, i compiti di indirizzo e di intervento sostitutivo nei riguardi dei servizi elettorali dei comuni;
d) in relazione all'area funzionale dei diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo, l'adozione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, nonché l'adozione dei provvedimenti di acquisto della personalità giuridica delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato;
e) in relazione all'area funzionale della protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico,
la gestione dell'emergenza, ivi compresa l'adozione delle ordinanze di necessità e urgenza;
f) in relazione all'area funzionale degli affari legali e contenzioso, la determinazione di promuovere giudizi e di transigere per conto dell'ufficio o dell'amministrazione”; - la norma, quindi, individua specificamente i compiti non attribuibili ai viceprefetti dai vicepresidenti aggiunti, in quanto espressamente riservati ai Prefetti, quali titolari dell , e tra essi non Controparte_1
rientra l'adozione dell'ordinanza ingiuntiva in parola, né l'attività provvedimentale in questione può ritenersi in altro modo riservata al prefetto per disposizione di legge speciale ovvero per disposizione di legge espressamente derogatoria rispetto al decreto legislativo n. 139/2000; - risulta infatti evidente che non vi è neppure un semplice richiamo, tra le esclusioni, alle attività sanzionatore previste dal CdS, né la specialità può desumersi dal semplice fatto che il CdS regola la materia della circolazione stradale e relative sanzioni, posto che la specialità deve desumersi da una espressa riserva al Prefetto o dalla ratio legis, condizioni del tutto insussistenti nella fattispecie (cfr., in questo senso, in parte motiva Corte di Cassazione sent. n. 13832/2016; ugualmente, e sempre in parte motiva, cfr. Cass. 3904/2014, sentenza di accoglimento emessa su ricorso del , il quale, come unico motivo, denunciava CP_4
la “violazione e falsa applicazione dell'art. 204 C.d.S., comma 1, e del D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 1, rilevando come, ai sensi di questa ultima disposizione, l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni non è tassativamente riservata al prefetto, sussistendo la legittimazione del dirigente della corrispondente area funzionale”); - peraltro, anche con riferimento a provvedimenti particolarmente complessi e delicati, quali le informative antimafia, la giurisprudenza amministrativa ha più volte specificato che:
“L'ordinamento non preclude che, nell'ambito delle ripartizioni funzionali interne, sia il Viceprefetto a sottoscrivere l'informativa antimafia, né occorre che il provvedimento dal medesimo firmato rechi espressa menzione di delega al Prefetto. La tabella B
allegata al d.lg. n. 139 del 2000 (recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia) attribuisce ai Viceprefetti, fra le altre possibili funzioni, la responsabilità di area funzionale negli uffici territoriali del governo (nelle
Prefetture) e con essa il potere di adottare i provvedimenti e le iniziative nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, oltre che quelli ad essi delegati (cfr. T.A.R.
Napoli, (Campania) sez. I, 04/03/2016, n.1179; nello stesso senso, T.A.R. Palermo,
(Sicilia) sez. I, 05/11/2015, n.2816: “La mancata espressa menzione della delega non si traduce in un vizio del provvedimento adottato dal viceprefetto o vice prefetto aggiunto, posto che la possibilità per tale figura dirigenziale di sostituire il Prefetto, e quindi adottare atti in sua vece, deriva direttamente dalla legge. Pur dando atto del fatto che proprio per la complessità e delicatezza degli accertamenti è di norma il
Prefetto che adotta le informative antimafia, deve, in definitiva, rilevarsi che detta informativa emessa dal vice prefetto aggiunto non è viziata da incompetenza”), con ciò dovendosi confermare che le ipotesi di riserva al Prefetto sono da ritenersi del tutto residuali;
- di contro, il riferimento agli ulteriori provvedimenti delegabili ai viceprefetti titolari di posti di funzione, di cui al già citato articolo 14, non può che essere letto in riferimento ai provvedimenti, appunto, ulteriori, in quanto non rientranti tra i compiti già loro attribuiti dalla legge, tra cui, e senza necessità di delega ulteriore, deve ascriversi, in base alle argomentazioni che precedono, l'adozione dell'ordinanza ingiunzione” (Tribunale di Roma, XII sezione civile, sentenza resa all'esito del procedimento RG 14520/2023);
ritenuto che la ricostruzione che precede merita piena condivisione ed integrale recepimento nella presente sede;
rilevato che al predetto Viceprefetto Nicola Di Matteo è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area III ter - applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio e che tale incarico comprende la
“Gestione dei procedimenti e delle attività in materia di: - violazione delle norme,
sanzioni, ricorsi, contenzioso e rappresentanza in giudizio sulle materie depenalizzate relative alla circolazione stradale” (cfr. tabella 3 all. al predetto decreto 4.8.2005), visto il tenore dell'articolo 14 citato, deve ritenersi il potere del vice prefetto di emettere l'ordinanza ingiunzione, potere che deriva dalla legge e per il cui esercizio non è
necessaria alcuna delega ulteriore;
4. sull'inesistenza della delega del prefetto al vice prefetto aggiunto: “Come
spiegato in precedenza, il Vice prefetto aggiunto non dispone di facoltà di sottoscrizione degli atti afflittivi attribuiti al Prefetto, a meno che non sia provvisto di delega espressa ad emettere tale provvedimento. Detta delega, non è stata prodotta in primo grado e nessuna prova vi è né della sua esistenza, né del suo contenuto”; ritenuta l'infondatezza del motivo di appello in commento in ragione di quanto già esposto in relazione al motivo di appello n.3;
5. illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ritiene che l'omessa motivazione su una o più punti non inficia la legittimità dell'ordinanza carenza di motivazione dell'ordinanza prefettizia l'illegittimità della motivazione per relationem;
ritenuto che: “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione” (Cassazione civile sez. II,
30/07/2021, n.21924);
ritenuto che, nella specie, a meno di travisamenti delle risultanze processuali
(peraltro neppure dedotte e, comunque, denunciabili non in sede di legittimità ma con la revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4), la sentenza impugnata non è incorsa in malgoverno dei suesposti principi, avendo dato espressamente atto che l'ordinanza-
ingiunzione impugnata era dotata di motivazione, sia pur per relationem, e cioè
mediante il richiamo agli atti del procedimento amministrativo;
ritenuto che -stante la contumacia della nulla va statuito sulle spese CP_2
malgrado il rigetto dell'appello;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
RIGETTA l'appello;
NULLA sulle spese.
Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 41154/2020
All'udienza del 18/02/2025 è presente l'avv. Valeria Moliterni in sostituzione dell'avv. MURATORI FRANCO, per parte appellante, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti.
Il Giudice
Da atto che sino alle ore 10.30 nessun altro è comparso e sentite le conclusioni orali dell'appellante si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.09, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin) N. R.G. 41154/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18/02/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 41154 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020:
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. MURATORI FRANCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di n. 10795/2018 con cui è stata rigettata l'opposizione ex art.6 d.lgs CP_1
150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione n. M_IT 01600710 del C.F._2
12.12.2016 emessa dalla nella persona del Vice Prefetto Aggiunto Controparte_2
Dott. Nicola Di Matteo, a seguito del ricorso presentato avverso il verbale di accertamento n.700013936826 del 25.03.2016 con cui gli agenti accertatori avevano contestato a la violazione dell'art. 214 comma 8 C.d.S. commessa alla Parte_1
guida del veicolo targato EW878KR, di proprietà di consistente nella: Parte_2
“circolazione alla guida del veicolo sopra indicato (targato EW878KR) che da controlli risultava sottoposto a fermo amministrativo con provvedimento nr.A039878S
iscritto nel PRA in data 08. 01.2016 da con sede in Viale Tor Controparte_3
Marancia 4 per un importo di € 1.666,25” deducendo l'ignoranza della circostanza per cui sul veicolo sarebbe stato iscritto fermo amministrativo;
rilevato che innanzi al giudice di pace l'odierna appellante aveva dedotto: si adducevano a sostegno della predetta opposizione i seguenti motivi: 1) nullità dell'ordinanza impugnata in quanto non riferibile al prefetto;
2) invalidità dell'ordinanza per omessa sottoscrizione;
3) violazione dell'art.3 L.241/1990 carenza assoluta di motivazione;
4) nullità dell'ordinanza impugnata per omessa indicazione dei termini endoprocedimentali;
5) nullità del verbale per omessa notifica della preventiva comunicazione di fermo per carenza di responsabilità del ricorrente;
6)
invalidità del verbale per omessa indicazione dei requisiti richiesti ex legge e sottoscrizione;
7) violazione dell'art. 383 comma 2, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 8) istanza di sospensione dell'ordinanza opposta per gr avi motivi e di pericolo di danno grave;
rilevato che nella sentenza impugnata così si legge: “a) Il ricorso non è fondato, considerato che: - essendo il provvedimento redatto su supporto informatico e/o mecannizzato, la sottoscrizione non è necessaria, essendo sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile del procedimento, ex. Art. 3 d.lgs. 39/1993 (lo stesso dicasi per il verbale di accertamento sotteso); - è legittima, ex art. 10 L.266/89 e DD.MM.
18.11. 2002 e 04.08.2005 la sottoscrizione dell'ordinanza da parte del Viceprefetto
Nicola di Matteo, in quanto preposto all'area funzionale di competenza;
- considerato che il giudice di opposizione può esaminare e decidere in merito alle deduzioni ed eccezioni svolte innanzi al prefetto (Cass. SS.UU. 1786/2010), l'omessa motivazione su una o più punti (cosi come la motivazione per relationem alle deduzioni dell'ufficio procedente) non inficia la legittimità dell'ordinanza b) “ non è necessario indicare nell'ordinanza il minimo e il massimo edittale, né i termini endoprocedimentali (il cui mancato rispetto non rileva peraltro ai fini della legittimità dell'emissione Cass. 13
aprile 2006, n.8652) in quanto, in entrambi i casi, è la legge ad indicarli;
nella fattispecie, la sanzione risulta correttamente determinata nel doppio del minimo edittale, ex art.204, co.1, c.d.s.; -non è onere dell'amministrazione, nella fattispecie,
provare la notifica della comunicazione di fermo amministrativo, non trattandosi, nel caso in esame, di fermo disposto con verbale di accertamento di violazione del codice della strada, bensì di provvedimento emesso dall'agente della riscossione e il ricorrente, non avendolo evocato in giudizio, non può limitarsi ad asserire la mancata notifica del provvedimento. Il ricorso deve quindi essere rigettato, conseguendone l'integrale conferma del provvedimento impugnato (pag. c)
PQM
(…) 1. Rigetta il ricorso (pag.2)”;
rilevato che -malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo effettuata a mezzo pec- la prefettura non si è costituita di tal che ne va dichiarata la contumacia;
rilevato che l'appello si fonda sui seguenti motivi:
1 illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice conferma l'ordinanza ingiunzione emessa in virtù dell'illegittimo verbale di contestazione carenza di responsabilità del ricorrente mancanza dell'elemento soggettivo: “Nel caso di specie la proprietaria del veicolo targato EW878KR Sig.ra del tutto ignara Parte_2
che sul veicolo fosse stato iscritto fermo amministrativo da parte dell'Agente della
Riscossione ( ), aveva liberamente concesso il veicolo in uso al Sig. Controparte_3
per un singolo tragitto. Il Sig. nella legittimità Parte_1 Parte_1
disponibilità del predetto veicolo era convinto della liceità della sua condotta e mai avrebbe circolato se avesse avuto conoscenza della predetta avvenuta iscrizione del fermo”;
ritenuta l'infondatezza del primo motivo di appello tenuto conto dell'omessa prova della circostanza dedotta secondo cui vi sarebbe stata l'ignoranza dell'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo e, indi, della possibilità di circolare con esso;
2.erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice non si è pronunciato sulla doglianza relativa alla carenza di responsabilità del ricorrente per mancata comunicazione del fermo -corretta citazione in giudizio del solo utg di “Giudice CP_1
di prime cure non si è pronunciato sulla carenza di responsabilità del ricorrente per mancata comunicazione del fermo amministrativo, limitandosi a statuire che il ricorrente non ha evocato in giudizio l'Agente della Riscossione”;
ritenuta l'infondatezza del motivo di appello in commento non rilevandosi nel provvedimento impugnato alcun passaggio motivazionale relativo a questioni di contraddittorio nei confronti dell'agente per la riscossione;
3. illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ritiene legittima la sottoscrizione dell'ordinanza da parte del viceprefetto nullità del provvedimento per non riferibilità al prefetto - carenza di potere proprio del vice prefetto aggiunto dott. Nicola di Matteo: “Nell'ordinanza prefettizia impugnata viene richiamato il decreto prot. n.250251/2014/Gab. del 31.10.2014 di conferimento al Dott. Nicola Di Matteo dell'incarico di dirigente dell'Area III ter, di cui la nel giudizio di primo grado non ha depositato nemmeno una copia, CP_2
pertanto, e nessuna prova vi è della sua esistenza, la durata, né del suo contenuto. e nessuna prova vi è della sua esistenza, la durata, né del suo contenuto”;
ritenuta l'infondatezza del detto motivo in quanto -come ricostruito da altra pronuncia dell'intestato ufficio: “- il d.lgs. n. 139 del 2000 - di disciplina del “rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge
28 luglio 1999, n. 266” - dispone, ferma l'unitarietà della carriera prefettizia,
l'articolazione della carriera de qua in tre diverse qualifiche - prefetto, vice prefetto e viceprefetto aggiunto;
- l'art. 10 del decreto legislativo citato rimanda poi al
[...]
l'individuazione dei “posti di funzione” da conferire ai viceprefetti ed ai CP_4
viceprefetti aggiunti, mentre l'articolo 14 prevede espressamente che i funzionari della carriera prefettizia, con qualifica di vice prefetto e vice precetto aggiunto, adottino, nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, sia “i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti” sia “i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti”, “nonché i provvedimenti ad essi delegati”; - è poi noto che, nella materia amministrativa, il termine “provvedimento” individua l'atto, a rilevanza esterna, conclusivo della serie procedimentale, da individuarsi, nel caso di specie, nell'ordinanza ingiunzione;
- merita infine essere richiamato l'articolo 4 del decreto ministeriale del 4.8.2005, che precisa: “I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti titolari dei posti di funzione esercitano, nell'ambito dei rispettivi ambiti funzionali, i compiti indicati nell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, ferme restando le attribuzioni del prefetto relativamente a: definizione dei criteri generali e degli indirizzi per l'esercizio delle funzioni;
revoca, annullamento e intervento sostitutivo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 14; designazione di rappresentanti dell'Amministrazione dell'interno presso altri organi o enti;
assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai titolari dei posti di funzione;
valutazione annuale dei funzionari”, così ribadendo che compete ai viceprefetti aggiunti titolari dei posti di funzione l'esercizio dei compiti di cui al già
citato articolo 14 (tra cui, quindi, l'adozione dei provvedimenti), riservando in capo al Prefetto le sole competenze di indirizzo e coordinamento;
- il medesimo articolo 4, al comma 2, aggiunge: “Non rientrano nei compiti attribuiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti le attività e i provvedimenti che disposizioni di legge speciali ovvero espressamente derogatorie rispetto al decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139 riservano espressamente al prefetto, e in particolare a) in relazione all'area funzionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, i compiti di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e ogni altra attribuzione inerente in modo esplicito la responsabilità politica di autorità provinciale di pubblica sicurezza;
b) in relazione all'area funzionale del raccordo con gli enti locali, i compiti di garanzia della funzionalità degli enti locali riservati al prefetto, nonché quelli di intervento sostitutivo nei servizi di interesse statale esercitati dai comuni;
c) in relazione all'area funzionale delle consultazioni elettorali, i compiti di indirizzo e di intervento sostitutivo nei riguardi dei servizi elettorali dei comuni;
d) in relazione all'area funzionale dei diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo, l'adozione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, nonché l'adozione dei provvedimenti di acquisto della personalità giuridica delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato;
e) in relazione all'area funzionale della protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico,
la gestione dell'emergenza, ivi compresa l'adozione delle ordinanze di necessità e urgenza;
f) in relazione all'area funzionale degli affari legali e contenzioso, la determinazione di promuovere giudizi e di transigere per conto dell'ufficio o dell'amministrazione”; - la norma, quindi, individua specificamente i compiti non attribuibili ai viceprefetti dai vicepresidenti aggiunti, in quanto espressamente riservati ai Prefetti, quali titolari dell , e tra essi non Controparte_1
rientra l'adozione dell'ordinanza ingiuntiva in parola, né l'attività provvedimentale in questione può ritenersi in altro modo riservata al prefetto per disposizione di legge speciale ovvero per disposizione di legge espressamente derogatoria rispetto al decreto legislativo n. 139/2000; - risulta infatti evidente che non vi è neppure un semplice richiamo, tra le esclusioni, alle attività sanzionatore previste dal CdS, né la specialità può desumersi dal semplice fatto che il CdS regola la materia della circolazione stradale e relative sanzioni, posto che la specialità deve desumersi da una espressa riserva al Prefetto o dalla ratio legis, condizioni del tutto insussistenti nella fattispecie (cfr., in questo senso, in parte motiva Corte di Cassazione sent. n. 13832/2016; ugualmente, e sempre in parte motiva, cfr. Cass. 3904/2014, sentenza di accoglimento emessa su ricorso del , il quale, come unico motivo, denunciava CP_4
la “violazione e falsa applicazione dell'art. 204 C.d.S., comma 1, e del D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 1, rilevando come, ai sensi di questa ultima disposizione, l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni non è tassativamente riservata al prefetto, sussistendo la legittimazione del dirigente della corrispondente area funzionale”); - peraltro, anche con riferimento a provvedimenti particolarmente complessi e delicati, quali le informative antimafia, la giurisprudenza amministrativa ha più volte specificato che:
“L'ordinamento non preclude che, nell'ambito delle ripartizioni funzionali interne, sia il Viceprefetto a sottoscrivere l'informativa antimafia, né occorre che il provvedimento dal medesimo firmato rechi espressa menzione di delega al Prefetto. La tabella B
allegata al d.lg. n. 139 del 2000 (recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia) attribuisce ai Viceprefetti, fra le altre possibili funzioni, la responsabilità di area funzionale negli uffici territoriali del governo (nelle
Prefetture) e con essa il potere di adottare i provvedimenti e le iniziative nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, oltre che quelli ad essi delegati (cfr. T.A.R.
Napoli, (Campania) sez. I, 04/03/2016, n.1179; nello stesso senso, T.A.R. Palermo,
(Sicilia) sez. I, 05/11/2015, n.2816: “La mancata espressa menzione della delega non si traduce in un vizio del provvedimento adottato dal viceprefetto o vice prefetto aggiunto, posto che la possibilità per tale figura dirigenziale di sostituire il Prefetto, e quindi adottare atti in sua vece, deriva direttamente dalla legge. Pur dando atto del fatto che proprio per la complessità e delicatezza degli accertamenti è di norma il
Prefetto che adotta le informative antimafia, deve, in definitiva, rilevarsi che detta informativa emessa dal vice prefetto aggiunto non è viziata da incompetenza”), con ciò dovendosi confermare che le ipotesi di riserva al Prefetto sono da ritenersi del tutto residuali;
- di contro, il riferimento agli ulteriori provvedimenti delegabili ai viceprefetti titolari di posti di funzione, di cui al già citato articolo 14, non può che essere letto in riferimento ai provvedimenti, appunto, ulteriori, in quanto non rientranti tra i compiti già loro attribuiti dalla legge, tra cui, e senza necessità di delega ulteriore, deve ascriversi, in base alle argomentazioni che precedono, l'adozione dell'ordinanza ingiunzione” (Tribunale di Roma, XII sezione civile, sentenza resa all'esito del procedimento RG 14520/2023);
ritenuto che la ricostruzione che precede merita piena condivisione ed integrale recepimento nella presente sede;
rilevato che al predetto Viceprefetto Nicola Di Matteo è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area III ter - applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio e che tale incarico comprende la
“Gestione dei procedimenti e delle attività in materia di: - violazione delle norme,
sanzioni, ricorsi, contenzioso e rappresentanza in giudizio sulle materie depenalizzate relative alla circolazione stradale” (cfr. tabella 3 all. al predetto decreto 4.8.2005), visto il tenore dell'articolo 14 citato, deve ritenersi il potere del vice prefetto di emettere l'ordinanza ingiunzione, potere che deriva dalla legge e per il cui esercizio non è
necessaria alcuna delega ulteriore;
4. sull'inesistenza della delega del prefetto al vice prefetto aggiunto: “Come
spiegato in precedenza, il Vice prefetto aggiunto non dispone di facoltà di sottoscrizione degli atti afflittivi attribuiti al Prefetto, a meno che non sia provvisto di delega espressa ad emettere tale provvedimento. Detta delega, non è stata prodotta in primo grado e nessuna prova vi è né della sua esistenza, né del suo contenuto”; ritenuta l'infondatezza del motivo di appello in commento in ragione di quanto già esposto in relazione al motivo di appello n.3;
5. illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ritiene che l'omessa motivazione su una o più punti non inficia la legittimità dell'ordinanza carenza di motivazione dell'ordinanza prefettizia l'illegittimità della motivazione per relationem;
ritenuto che: “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione” (Cassazione civile sez. II,
30/07/2021, n.21924);
ritenuto che, nella specie, a meno di travisamenti delle risultanze processuali
(peraltro neppure dedotte e, comunque, denunciabili non in sede di legittimità ma con la revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4), la sentenza impugnata non è incorsa in malgoverno dei suesposti principi, avendo dato espressamente atto che l'ordinanza-
ingiunzione impugnata era dotata di motivazione, sia pur per relationem, e cioè
mediante il richiamo agli atti del procedimento amministrativo;
ritenuto che -stante la contumacia della nulla va statuito sulle spese CP_2
malgrado il rigetto dell'appello;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
RIGETTA l'appello;
NULLA sulle spese.
Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 18/02/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)