TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3263/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3263/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1982, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso S. Solaro n. 4, presso lo studio legale dell'Avv. DALMASSO ILENIA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Cuneo, Via F. Cavallotti n. 14, presso lo studio legale l'Avv. DEL
POPOLO RIOLO DAVIDE (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._4
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
FATTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri Parte_1
e hanno esposto: Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Borgo San Dalmazzo il 18/05/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie
A, dell'anno 2013, optando per la separazione dei beni;
- che dal matrimonio sono nati i figli:
a) C.F. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._5
b) C. , nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._6
c) C.F . , nata a [...] il [...]; CP_2 C.F._7
- di essere autosufficienti economicamente e di aver regolato separatamente ogni loro rapporto patrimoniale;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori, nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche
2 l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi n. il Parte_1
08/02/1982 a FOSSANO (CN), e , n. il 29/12/1988 a CUNEO (CN), che Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Borgo San Dalmazzo il 18/05/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno
2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
4) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3263/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1982, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso S. Solaro n. 4, presso lo studio legale dell'Avv. DALMASSO ILENIA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Cuneo, Via F. Cavallotti n. 14, presso lo studio legale l'Avv. DEL
POPOLO RIOLO DAVIDE (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._4
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
FATTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri Parte_1
e hanno esposto: Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Borgo San Dalmazzo il 18/05/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie
A, dell'anno 2013, optando per la separazione dei beni;
- che dal matrimonio sono nati i figli:
a) C.F. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._5
b) C. , nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._6
c) C.F . , nata a [...] il [...]; CP_2 C.F._7
- di essere autosufficienti economicamente e di aver regolato separatamente ogni loro rapporto patrimoniale;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori, nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche
2 l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi n. il Parte_1
08/02/1982 a FOSSANO (CN), e , n. il 29/12/1988 a CUNEO (CN), che Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Borgo San Dalmazzo il 18/05/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, parte II, Serie A, dell'anno
2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
4) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3