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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 24765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24765/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI GIAN LUCA Parte_1 P.IVA_1
e , elettivamente domiciliato in C.SO CANALGRANDE 86 41121 MODENA presso il difensore avv.
MORSELLI GIAN LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMILLETTI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e NE IA ( ) C.F._1 CP_2
( ) elettivamente domiciliato in VIA S. A. M. ZACCARIA, 1 20122 MILANO C.F._2 presso il difensore avv. CAMILLETTI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto “ricorso in riassunzione” in confronto della Parte_1 Controparte_1 premettendo di averla citato in giudizio di fronte al Tribunale di Modena con citazione che “depositava in data 10/11/2023” per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale, per tutti i motivi esposti
- accertare e dichiarare in capo ad la responsabilità per non aver rispettato i tempi Controparte_1 di consegna, previsti contrattualmente entro il mesedi dicembre 2022 della vettura Mercedes Modello
GLE Coupè DE 4 MATIC EQ POWER GLE, targata GM 992 EB;
- accertare e dichiarare che non ha correttamente adempiuto agli obblighi Controparte_1 contrattuali e di informazione, al momento della stipula del contratto di compravendita in data
27/6/2022 della vettura Mercedes Modello GLE Coupè DE 4 MATIC EQ GLE, targata GM CP_3
pagina 1 di 5 992 EB con in particolare non illustrando prima della stipula del leasing Parte_1 finanziario con Merfina S.p.a., le limitazioni d'uso e le condizioni particolari per l'espatrio in Albania, tramite emissione di Carta Verde con compagnia assicurativa convenzionata;
- accertare e dichiarare la responsabilità di per il mancato utilizzo della vettura Controparte_1
Mercedes Modello GLE Coupè DE 4 MATIC EQ POWER GLE, targata GM 992 EB, per oltre 7 mesi, per i viaggi di in Albania;
Parte_1
- conseguentemente condannare al risarcimento di tutti danni diretti ed indiretti subiti Controparte_1 da per tale disagio, per aver dovuto acquistare un altro mezzo per poter recarsi in Parte_1
Albania, ed infine per fermo tecnico per vizi della vettura nuova, danno da quantificare complessivamente nell'ordine di € 29.052,00= (ventinovemilazerocinquantadue,00), o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, compresi i costi accessori, relativi e conseguenti, come sopra documentati”. La – a seguito di costituzione in giudizio – eccepiva l'incompetenza territoriale Controparte_1 del Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Milano in forza della clausola n. 15 delle condizioni generali del contratto stipulato tra le parti.
“Il Giudice Istruttore, pertanto, si riservava sul punto e con successiva ordinanza del 10/04/2024 dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano, senza indicare termine per la riassunzione del giudizio”.
“Tutto ciò premesso, , ut supra domiciliata rappresentata, avendo interesse ad Parte_1 ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale di Modena” ha ricorso in riassunzione depositando il relativo atto in via telematica presso l'intestato Tribunale il 1° luglio 2024.
Il Tribunale ha preso atto di tale vocatio iudicis e con decreto del 18 settembre 2024 ha:
- ritenuto che l'attrice non avesse adottato la forma iuris della comparsa in riassunzione di cui al combinato disposto artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.. tanto che mancava la citazione della convenuta per una udienza come prescritto dal citato art. 125 n. 4) disp. att. c.p.c. “l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice” (oltre al n. 5) “l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice”);
- ritenuto, che ciò avesse determinasse anche una stasi nel processo e nella sottoposizione del fascicolo al magistrato non essendo stato portato alla sua attenzione al momento dell''assegnazione quale ricorso ma quale citazione;
- ritenuto di dover “seguire” la forma dell'atto eletta dalla difesa della Parte_1 fissando un'udienza 19 marzo 2025 ore 11.00 con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 – bis c.p.c. ed onerando tale difesa alla notificazione del ricorso e del decreto (facendo salva ogni altra statuizione processuale all'instaurato contraddittorio), invitando parte resistente a ricostituirsi entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c.;
- ritenuto, infine, di dover specificare che le parti non dovessero depositare alcuna altra memoria ex art. 171 – ter c.p.c. atteso che di fronte all'intestato Tribunale il processo avrebbe dovuto proseguire (nel caso) nello stato in cui si trovava prima della pronuncia declinatoria della competenza;
- propulsato la Cancelleria ad acquisire il fascicolo d'ufficio della causa riassunta dalla Cancelleria del Tribunale di Modena. pagina 2 di 5 Si è costituita con comparsa di risposta del 7 gennaio 2025 la ccependo: Controparte_1
“In via preliminare, pregiudiziale e processuale: accertare e dichiarare la tardività della riassunzione (peraltro effettuata con atto nullo) e dichiarare l'estinzione del giudizio essendo il ricorso “in riassunzione” avversario stato notificato ad oltre il termine perentorio di tre mesi di cui CP_1 all'art.50 c.p.c e al termine di 90 giorni di cui all'ordinanza 10/4/24 del Tribunale di Modena che ha dichiarato la propria incompetenza.
Con vittoria di spese. In via subordinata e nel merito: respingere tutte le domande avversarie per tutti i motivi sopra esposti in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese di causa rifuse”.
Il g.i. ha confermato l'udienza ex art. 183 c.p.c.
In quella sede la difesa riassumente ha Insistito nelle istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria ex art. 171 ter depositate di fronte al giudice a quo e si è opposta all'eccepita estinzione in quanto era stato rispettato il termine di mesi tre per la riassunzione, peraltro sanato dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza. La difesa della convenuta ha Insistito nell'eccezione di estinzione del processo per tardività della riassunzione, contestando quanto dedotto processualmente circa il modo della riassunzione con relativa condanna alle spese. Ha ricordato che rilevasse la notificazione entro il termine e non il deposito del ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c.
Il g.i. ha ritenuto l'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio non manifestamente infondata nella sua prospettazione e ha rinviato la causa all'udienza del 7 maggio 2025 ore 11.40 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies c.p.c. Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza e discusso oralmente la causa. Il g.i. a trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281- sexies comma terzo c.p.c.
L'eccezione è fondata e il processo va dichiarato estinto. Va rammentato che quando, a seguito di sentenza (dal 2009 ordinanza) dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice
"ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso (infra Cass. II, 30 luglio 2018, n. 20068; Cass.
16924/2012). Fatto pacifico in causa atteso che il contenuto del c.d. “ricorso in riassunzione “(come riportato in apicibus) è quello tipico di una riassunzione mirando a proseguire il processo di fronte al Tribunale dichiarato competente.
Ne segue, tuttavia, come ricordato ampiamente dal patrono della convenuta, che, quando la riassunzione della causa sia stata effettuata con ricorso, anziché con comparsa da notificare ai procuratori delle parti costituite e personalmente alle parti non costituite - come previsto dall'art. 125 pagina 3 di 5 disp. att. cod. proc. civ., per i casi in cui manchi una diversa prescrizione normativa - è necessario, perché possa operare il principio generale di conversione degli atti viziati, che il ricorso sia stato tempestivamente notificato, essendo questo un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo (infra Cass. I, 1° settembre 1995, n. 9217; arg. Cass. III, 20 marzo 1991, n. 2955)
Orbene appare chiara la scansione temporale degli atti processuali rilevanti ai fini della decisione:
− l'ordinanza emessa dal Tribunale di Modena il 10 aprile 2024 è stata comunica l'11 aprile 2024;
− il provvedimento recava il termine perentorio per la riassunzione in giorni novanta da considerarsi decorrenti dalla sua comunicazione;
− il c.d. “ricorso in riassunzione “ è stato depositato in via telematica presso l'intestato Tribunale il 1° luglio 2024;
− il ricorso ed il decreto “concesso” dal presente Tribunale, al fine di fissare la prima udienza del processo in prosecuzione, sono stati notificati il 7 ottobre 2024.
Appare chiaro che dall'11 aprile al 7 ottobre 2024 fosse già decorso il termine assegnato dal Giudice a quo, fosse tardiva la riassunzione e, quindi, estinto il processo ex art. 50 comma secondo c.p.c.
A tal fine non si comprende la posizione processuale attorea “sviluppata”, a fronte della contraria eccezione di estinzione del processo, circa una asserita intervenuta sanatoria a cui avrebbe presieduto il Tribunale, tramite il decreto del 18 settembre 2024. In primo luogo, non è certo il Tribunale a poter sanare un'eventuale tardività nel compimento di un atto del processo, se non altro perché il Giudice è terzo ed imparziale rispetto alle parti. Una sanatoria di un atto viziato o la rimessione in termini di uno perento dipendono dalla parte o da particolari connotati dell'atto che ha comunque raggiunto il suo scopo. In secondo luogo, il Tribunale ebbe ed emettere il citato decreto per evitare la paralisi del processo. L'elezione di una forma erronea dell'atto riassuntivo rileva sul piano del regime giuridico non certo del nomen iuris dell'atto. Ciò che sottolineò il Tribunale in quella sede fu il difetto della citazione a comparire della parte convenuta ad una udienza a data fissa che l'art. 125 disp. att. c.p.c. rimette alla parte riassumente nei casi in cui non vi sia una diversa disciplina (ad ex art. 302 o 303 c.p.c.). Trattandosi di una riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, l'atto di propulsione del processo non poteva che essere la comparsa con la vocatio in ius della convenuta e non una mera vocatio iudicis tramite deposito del ricorso. In terzo, e conseguenziale luogo, la realizzazione dello scopo dell'atto non poteva che passare dalla tempestiva litispendenza che doveva esitare dalla notificazione dell'atto di riassunzione entro i novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di incompetenza. Il principio di equivalenza delle forme è teso a salvaguardare gli effetti perseguiti dalla parte ma soltanto se il relativo atto è in linea con il regime giuridico di quella corretto.
Fatto qui non avvenuto.
Tale esito appare necessitato in quanto si tratta di un principio immanente nel processo civile. La stessa ratio decidendi connota la giurisprudenza di legittimità rispetto all'aberrazione dell'atto di impugnazione. L'erronea scelta del modello formale non determina ex se la inammissibilità del gravame, dovendosi verificare tuttavia se, per effetto di tale error in procedendo, l'impugnazione che si sarebbe dovuta proporre sia divenuta tardiva;
in sostanza, il ricorso erroneamente proposto può raggiungere lo scopo della citazione soltanto dal momento della notifica, così come l'impugnazione proposta con citazione invece che con il deposito della stessa dopo la notificazione (Cass. L, 9 giugno
2021, n. 16166). Ed infatti il principio di fondo è, piuttosto, che «il contenuto dell'atto di riassunzione,
pagina 4 di 5 che è prescritto dall'articolo 125 disp. att. c.p.c, si addice in pari misura alla citazione quanto al ricorso.
Si è dunque ritenuta la piena equivalenza tra i modelli formali dell'atto di riassunzione—ricorso citazione o comparsa— sicchè adottato uno di essi, ancorchè diverso da quello indicato nel codice di rito, gli effetti della riassunzione si produrranno dalla notifica ovvero dal deposito dell'atto, secondo la relativa disciplina (infra Cass. SS.UU. n. 27183).
In definitiva va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite. L'art. 50 comma secondo c.p.c. dispone:” Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue”. L'art. 310 comma quarto c.p.c. così governa le spese in tali ipotesi:” Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. Tale regula iuris, tuttavia, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. II, Ord. 14 luglio 2021, n. 20073 in materia di estinzione per difetto di integrazione del contraddittorio - cfr. Cass. VI-I, 14 gennaio 2016, n. 533; Cass. II, 27 giugno
2005, , n. 13736; Cass. Sez. 1, 14 ottobre 1993, n. 10173).
Seguendo tale ermeneutica le spese di lite sostenute dalla devono essere poste a Controparte_1 carico della ma soltanto limitatamente allo sforzo defensionale profuso per Parte_1 sollevare l'eccezione di estinzione siccome avversata dall'attrice. Per il resto rimangono a carico delle parti nella misura sostenuta da ciascuna. Esse vengono liquidate in € 2.375,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• dichiara l'estinzione del processo;
• condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
e liquidate in € 2.375,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 19 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24765/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI GIAN LUCA Parte_1 P.IVA_1
e , elettivamente domiciliato in C.SO CANALGRANDE 86 41121 MODENA presso il difensore avv.
MORSELLI GIAN LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMILLETTI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e NE IA ( ) C.F._1 CP_2
( ) elettivamente domiciliato in VIA S. A. M. ZACCARIA, 1 20122 MILANO C.F._2 presso il difensore avv. CAMILLETTI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto “ricorso in riassunzione” in confronto della Parte_1 Controparte_1 premettendo di averla citato in giudizio di fronte al Tribunale di Modena con citazione che “depositava in data 10/11/2023” per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale, per tutti i motivi esposti
- accertare e dichiarare in capo ad la responsabilità per non aver rispettato i tempi Controparte_1 di consegna, previsti contrattualmente entro il mesedi dicembre 2022 della vettura Mercedes Modello
GLE Coupè DE 4 MATIC EQ POWER GLE, targata GM 992 EB;
- accertare e dichiarare che non ha correttamente adempiuto agli obblighi Controparte_1 contrattuali e di informazione, al momento della stipula del contratto di compravendita in data
27/6/2022 della vettura Mercedes Modello GLE Coupè DE 4 MATIC EQ GLE, targata GM CP_3
pagina 1 di 5 992 EB con in particolare non illustrando prima della stipula del leasing Parte_1 finanziario con Merfina S.p.a., le limitazioni d'uso e le condizioni particolari per l'espatrio in Albania, tramite emissione di Carta Verde con compagnia assicurativa convenzionata;
- accertare e dichiarare la responsabilità di per il mancato utilizzo della vettura Controparte_1
Mercedes Modello GLE Coupè DE 4 MATIC EQ POWER GLE, targata GM 992 EB, per oltre 7 mesi, per i viaggi di in Albania;
Parte_1
- conseguentemente condannare al risarcimento di tutti danni diretti ed indiretti subiti Controparte_1 da per tale disagio, per aver dovuto acquistare un altro mezzo per poter recarsi in Parte_1
Albania, ed infine per fermo tecnico per vizi della vettura nuova, danno da quantificare complessivamente nell'ordine di € 29.052,00= (ventinovemilazerocinquantadue,00), o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, compresi i costi accessori, relativi e conseguenti, come sopra documentati”. La – a seguito di costituzione in giudizio – eccepiva l'incompetenza territoriale Controparte_1 del Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Milano in forza della clausola n. 15 delle condizioni generali del contratto stipulato tra le parti.
“Il Giudice Istruttore, pertanto, si riservava sul punto e con successiva ordinanza del 10/04/2024 dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano, senza indicare termine per la riassunzione del giudizio”.
“Tutto ciò premesso, , ut supra domiciliata rappresentata, avendo interesse ad Parte_1 ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale di Modena” ha ricorso in riassunzione depositando il relativo atto in via telematica presso l'intestato Tribunale il 1° luglio 2024.
Il Tribunale ha preso atto di tale vocatio iudicis e con decreto del 18 settembre 2024 ha:
- ritenuto che l'attrice non avesse adottato la forma iuris della comparsa in riassunzione di cui al combinato disposto artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.. tanto che mancava la citazione della convenuta per una udienza come prescritto dal citato art. 125 n. 4) disp. att. c.p.c. “l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice” (oltre al n. 5) “l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice”);
- ritenuto, che ciò avesse determinasse anche una stasi nel processo e nella sottoposizione del fascicolo al magistrato non essendo stato portato alla sua attenzione al momento dell''assegnazione quale ricorso ma quale citazione;
- ritenuto di dover “seguire” la forma dell'atto eletta dalla difesa della Parte_1 fissando un'udienza 19 marzo 2025 ore 11.00 con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 – bis c.p.c. ed onerando tale difesa alla notificazione del ricorso e del decreto (facendo salva ogni altra statuizione processuale all'instaurato contraddittorio), invitando parte resistente a ricostituirsi entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c.;
- ritenuto, infine, di dover specificare che le parti non dovessero depositare alcuna altra memoria ex art. 171 – ter c.p.c. atteso che di fronte all'intestato Tribunale il processo avrebbe dovuto proseguire (nel caso) nello stato in cui si trovava prima della pronuncia declinatoria della competenza;
- propulsato la Cancelleria ad acquisire il fascicolo d'ufficio della causa riassunta dalla Cancelleria del Tribunale di Modena. pagina 2 di 5 Si è costituita con comparsa di risposta del 7 gennaio 2025 la ccependo: Controparte_1
“In via preliminare, pregiudiziale e processuale: accertare e dichiarare la tardività della riassunzione (peraltro effettuata con atto nullo) e dichiarare l'estinzione del giudizio essendo il ricorso “in riassunzione” avversario stato notificato ad oltre il termine perentorio di tre mesi di cui CP_1 all'art.50 c.p.c e al termine di 90 giorni di cui all'ordinanza 10/4/24 del Tribunale di Modena che ha dichiarato la propria incompetenza.
Con vittoria di spese. In via subordinata e nel merito: respingere tutte le domande avversarie per tutti i motivi sopra esposti in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese di causa rifuse”.
Il g.i. ha confermato l'udienza ex art. 183 c.p.c.
In quella sede la difesa riassumente ha Insistito nelle istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria ex art. 171 ter depositate di fronte al giudice a quo e si è opposta all'eccepita estinzione in quanto era stato rispettato il termine di mesi tre per la riassunzione, peraltro sanato dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza. La difesa della convenuta ha Insistito nell'eccezione di estinzione del processo per tardività della riassunzione, contestando quanto dedotto processualmente circa il modo della riassunzione con relativa condanna alle spese. Ha ricordato che rilevasse la notificazione entro il termine e non il deposito del ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c.
Il g.i. ha ritenuto l'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio non manifestamente infondata nella sua prospettazione e ha rinviato la causa all'udienza del 7 maggio 2025 ore 11.40 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies c.p.c. Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza e discusso oralmente la causa. Il g.i. a trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281- sexies comma terzo c.p.c.
L'eccezione è fondata e il processo va dichiarato estinto. Va rammentato che quando, a seguito di sentenza (dal 2009 ordinanza) dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice
"ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso (infra Cass. II, 30 luglio 2018, n. 20068; Cass.
16924/2012). Fatto pacifico in causa atteso che il contenuto del c.d. “ricorso in riassunzione “(come riportato in apicibus) è quello tipico di una riassunzione mirando a proseguire il processo di fronte al Tribunale dichiarato competente.
Ne segue, tuttavia, come ricordato ampiamente dal patrono della convenuta, che, quando la riassunzione della causa sia stata effettuata con ricorso, anziché con comparsa da notificare ai procuratori delle parti costituite e personalmente alle parti non costituite - come previsto dall'art. 125 pagina 3 di 5 disp. att. cod. proc. civ., per i casi in cui manchi una diversa prescrizione normativa - è necessario, perché possa operare il principio generale di conversione degli atti viziati, che il ricorso sia stato tempestivamente notificato, essendo questo un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo (infra Cass. I, 1° settembre 1995, n. 9217; arg. Cass. III, 20 marzo 1991, n. 2955)
Orbene appare chiara la scansione temporale degli atti processuali rilevanti ai fini della decisione:
− l'ordinanza emessa dal Tribunale di Modena il 10 aprile 2024 è stata comunica l'11 aprile 2024;
− il provvedimento recava il termine perentorio per la riassunzione in giorni novanta da considerarsi decorrenti dalla sua comunicazione;
− il c.d. “ricorso in riassunzione “ è stato depositato in via telematica presso l'intestato Tribunale il 1° luglio 2024;
− il ricorso ed il decreto “concesso” dal presente Tribunale, al fine di fissare la prima udienza del processo in prosecuzione, sono stati notificati il 7 ottobre 2024.
Appare chiaro che dall'11 aprile al 7 ottobre 2024 fosse già decorso il termine assegnato dal Giudice a quo, fosse tardiva la riassunzione e, quindi, estinto il processo ex art. 50 comma secondo c.p.c.
A tal fine non si comprende la posizione processuale attorea “sviluppata”, a fronte della contraria eccezione di estinzione del processo, circa una asserita intervenuta sanatoria a cui avrebbe presieduto il Tribunale, tramite il decreto del 18 settembre 2024. In primo luogo, non è certo il Tribunale a poter sanare un'eventuale tardività nel compimento di un atto del processo, se non altro perché il Giudice è terzo ed imparziale rispetto alle parti. Una sanatoria di un atto viziato o la rimessione in termini di uno perento dipendono dalla parte o da particolari connotati dell'atto che ha comunque raggiunto il suo scopo. In secondo luogo, il Tribunale ebbe ed emettere il citato decreto per evitare la paralisi del processo. L'elezione di una forma erronea dell'atto riassuntivo rileva sul piano del regime giuridico non certo del nomen iuris dell'atto. Ciò che sottolineò il Tribunale in quella sede fu il difetto della citazione a comparire della parte convenuta ad una udienza a data fissa che l'art. 125 disp. att. c.p.c. rimette alla parte riassumente nei casi in cui non vi sia una diversa disciplina (ad ex art. 302 o 303 c.p.c.). Trattandosi di una riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, l'atto di propulsione del processo non poteva che essere la comparsa con la vocatio in ius della convenuta e non una mera vocatio iudicis tramite deposito del ricorso. In terzo, e conseguenziale luogo, la realizzazione dello scopo dell'atto non poteva che passare dalla tempestiva litispendenza che doveva esitare dalla notificazione dell'atto di riassunzione entro i novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di incompetenza. Il principio di equivalenza delle forme è teso a salvaguardare gli effetti perseguiti dalla parte ma soltanto se il relativo atto è in linea con il regime giuridico di quella corretto.
Fatto qui non avvenuto.
Tale esito appare necessitato in quanto si tratta di un principio immanente nel processo civile. La stessa ratio decidendi connota la giurisprudenza di legittimità rispetto all'aberrazione dell'atto di impugnazione. L'erronea scelta del modello formale non determina ex se la inammissibilità del gravame, dovendosi verificare tuttavia se, per effetto di tale error in procedendo, l'impugnazione che si sarebbe dovuta proporre sia divenuta tardiva;
in sostanza, il ricorso erroneamente proposto può raggiungere lo scopo della citazione soltanto dal momento della notifica, così come l'impugnazione proposta con citazione invece che con il deposito della stessa dopo la notificazione (Cass. L, 9 giugno
2021, n. 16166). Ed infatti il principio di fondo è, piuttosto, che «il contenuto dell'atto di riassunzione,
pagina 4 di 5 che è prescritto dall'articolo 125 disp. att. c.p.c, si addice in pari misura alla citazione quanto al ricorso.
Si è dunque ritenuta la piena equivalenza tra i modelli formali dell'atto di riassunzione—ricorso citazione o comparsa— sicchè adottato uno di essi, ancorchè diverso da quello indicato nel codice di rito, gli effetti della riassunzione si produrranno dalla notifica ovvero dal deposito dell'atto, secondo la relativa disciplina (infra Cass. SS.UU. n. 27183).
In definitiva va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite. L'art. 50 comma secondo c.p.c. dispone:” Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue”. L'art. 310 comma quarto c.p.c. così governa le spese in tali ipotesi:” Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. Tale regula iuris, tuttavia, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. II, Ord. 14 luglio 2021, n. 20073 in materia di estinzione per difetto di integrazione del contraddittorio - cfr. Cass. VI-I, 14 gennaio 2016, n. 533; Cass. II, 27 giugno
2005, , n. 13736; Cass. Sez. 1, 14 ottobre 1993, n. 10173).
Seguendo tale ermeneutica le spese di lite sostenute dalla devono essere poste a Controparte_1 carico della ma soltanto limitatamente allo sforzo defensionale profuso per Parte_1 sollevare l'eccezione di estinzione siccome avversata dall'attrice. Per il resto rimangono a carico delle parti nella misura sostenuta da ciascuna. Esse vengono liquidate in € 2.375,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• dichiara l'estinzione del processo;
• condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
e liquidate in € 2.375,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 19 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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