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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 24/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4160/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 03.05.1986 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Sagliocco, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della pensione di inabilità, non riconosciuto a seguito di revisione.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere della pensione di inabilità dalla revoca e la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 21 marzo 2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessi ed espletati chiarimenti CTU per deposito di nuova certificazione sanitaria, la causa appare matura per la decisione.
***
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che qui si intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano per il ricorrente il diritto alla pensione di inabilità dalla data della revoca e non determinano il bisogno dell'indennità di accompagnamento.
La parte ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte in riferimento all'indennità di accompagnamento. Invero, nel corso del procedimento giudiziario si sono verificate infermità incidenti sul complesso invalidante della parte ricorrente caratterizzato da disabilità.
Le doglianze sono infondate.
Il CTU nominato, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che il ricorrente “durante la visita medica il sig. Parte_1
, orientato nel tempo e nello spazio, ha risposto in modo adeguato alle
[...] domande ed eseguito ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi in maniera rallentata ma autonoma”. A ciò aggiungasi che espletati i chiarimenti del CTU con valutazione della nuova documentazione sanitaria, il CTU ha confermato, con adeguata motivazione, il giudizio espresso nella relazione peritale.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente nel giudizio di opposizione.
Considerato il riconoscimento parziale della pretesa in sede di ATP, compensa al
60% le spese processuali e condanna l' alla rifusione del restante 40% in CP_1 favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 900,00 oltre accessori come per legge, con distrazione.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione ATP in merito alla pretesa dell'indennità di accompagnamento;
b) accerta che l'opponente è invalido nella misura del 100% ed ha diritto alla pensione di inabilità dalla revoca;
c) compensa al 60% le spese processuali e condanna l' alla rifusione del CP_1 restante 40% in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 900,00 oltre accessori come per legge, con distrazione;
d) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 11385 del 2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese delle C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
Aversa, 27/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino