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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 24 giugno 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3216/23 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Marchetti, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Casoria, via Marconi n. 26
APPELLANTE
E
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alida di Controparte_1 CP_2
Napoli, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, Avvocatura Civica
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in atti , già dipendente del formalmente inquadrato Parte_1 Controparte_1 nella cat. A5, operaio generico, del nuovo ordinamento professionale del CCNL Enti Locali del 31 marzo 1999, proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 7006 del 2023 del Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento, ai
1 fini del conseguimento delle maggiori spettanze retributive, delle superiori mansioni svolte, dal 2015, di Collaboratore Tecnico Giardiniere Qualificato, inquadrabili nella categoria economica inziale B3.
Censurava detta pronuncia, che da un lato non aveva ammesso la prova testimoniale, ritenendo immotivatamente generiche le allegazioni, che al contempo per il Tribunale non erano idonee a provare lo svolgimento delle pretese mansioni superiori, in quanto le attività genericamente esposte non erano idonee alla loro sussumibilità in un livello superiore.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado, quindi con la condanna del alla Controparte_1 corresponsione, in suo favore, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma, secondo i conteggi sviluppati, di euro 5.963,70, oltre accessori di legge.
Si costituiva il che resisteva all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello non può essere accolto.
L' , già dipendente del Comune di Casoria, ritiene di aver svolto, dal giugno del 2015 e sino al Pt_1 collocamento in quiescenza, le superiori mansioni indicate in premessa.
Occorre, allora, partire, su un piano generale, dai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 21.5.2003 n. 8025), per la quale nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez. Lav.,
22.11.2019 n. 30580).
2 Nel procedimento in esame la comparazione è stata correttamente fissata nella sentenza impugnata, nei termini che seguono.
Categoria A del C.C.N.L. (nella quale l' è formalmente inquadrato): Pt_1
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
Problematiche lavorative di tipo semplice;
Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti.
Esemplificazione dei profili: lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna -ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;
lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello”.
Categoria B del C.C.N.L. (le cui mansioni l' pretende di aver svolto dal giugno 2015 e per le Pt_1 quali chiede la retribuzione).
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
3 lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.
Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto; lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse
(scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.
Dunque, la differenza tra i due profili è nella lievemente maggiore qualificazione, e nella conseguente maggiore responsabilità attribuibile, degli interventi compiuti da un dipendente di cat. B rispetto ad altro di cat. A. L' sostiene di aver svolto l'attività di giardiniere utilizzando anche macchine e Pt_1 attrezzature complesse, per cui le mansioni svolte sarebbero, in questa prospettiva, certamente inseribili nella cat. B.
Tuttavia, per la giurisprudenza sopra cit., in un sistema piramidalmente strutturato delle funzioni non
è di per sé l'attività materiale compiuta a differenziare un profilo professionale dall'altro, ma appunto le responsabilità assunte e pretese dal datore di lavoro con l'espletamento di quell'attività. E' un profilo che esprime una dimensione giuridica, che in quanto tale non va, anche sul piano dell'articolazione della prova testimoniale, meramente affermata, ma provata attraverso elementi di fatto che ne evidenzino l'integrazione in concreto, secondo la valutazione del Giudice.
In tale ambito la prova, per estremo scrupolo ammessa da questa Corte ed espletata, non ha dato l'esito rivendicato da parte appellante.
L'unico teste escusso, dipendente del dal 1988, con mansioni Testimone_1 Controparte_1 di giardiniere, inquadrato nella cat. B., ha effettivamente dichiarato che l' , finchè non è andato Pt_1 in pensione, lavorava costantemente in squadra con lui, faceva il suo stesso lavoro e insieme, all'occorrenza, utilizzavano una piattaforma per la potatura degli alberi, il trattorino o il decespugliatore per tagliare l'erba, la motosega per il taglio degli alberi e altri piccoli mezzi. Il teste
4 ha, altresì, dichiarato che si lavorava sempre in squadra, cinque o sei persone, e che alcuno dava direttive agli altri, ma tutti erano coordinati a distanza da un funzionario, al quale davano conto del loro operato.
Orbene, una tale ricostruzione delinea una realtà per cui nella squadra vi erano dipendenti con qualifica superiore e altri con qualifica meno elevata, che apparentemente svolgevano, e materialmente era plausibilmente così, le stesse attività. Eppure è proprio il lavoro di squadra, ove la prestazione dell'uno è inevitabilmente legata a quella dell'altro, che consente di definire livelli diversi di responsabilità e differenziate livelli di qualificazione della prestazione e di autonomia, in quanto la presenza del lavoratore più esperto, e più qualificato, consente al lavoratore di livello inferiore di svolgere la sua prestazione non sotto la direzione del dipendente di categoria superiore, ma nella permanente possibilità di intervento e di supervisione tecnica di questi. La parte datoriale, correlatamente, in tale contesto, non pretende lo stesso livello di responsabilità dai due lavoratori e, in caso di negligenza nella prestazione (ad esempio, per l'uso improprio della piattaforma) chiama in primis il dipendente di livello più elevato a risponderne a livello disciplinare.
In altri termini, lavorare insieme per il raggiungimento di un risultato comune, nel sinergismo della prestazione collettiva, non implica che ciascuno abbia la stessa qualifica, anzi è più funzionale una differenziazione, perché in un team occorre tanto il lavoratore che svolga l'attività dando il suo apporto materiale, ma senza responsabilità non connesse alla corretta esecuzione materiale, quanto il lavoratore più esperto, anch'egli impegnato materialmente, ma con una responsabilità estesa a profili diversi.
Una squadra ha così bisogno di un operaio qualificato come di un operaio semplice;
essi solo apparentemente, cioè solo materialmente, svolgono il medesimo lavoro. Tale principio può essere rimosso da elementi contrari che delineino una diversa realtà, cioè una sovrapponibile responsabilità, nella fattispecie al vaglio non emersi e che era onere del lavoratore provare (ad esempio chiamando a testimoniare il funzionario responsabile, che al riguardo poteva fornire le opportune delucidazioni, oppure provando che le prestazioni erano del tutto indipendenti l'una dall'altra, il che però sarebbe il contrario di un lavoro di squadra).
Alle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della peculiarità della vicenda processuale, con un mutamento di motivazione in secondo grado, basata su un'istruttoria non ammessa in primo grado, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n.
77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
5 Va dato atto, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 24 giugno 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3216/23 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Marchetti, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Casoria, via Marconi n. 26
APPELLANTE
E
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alida di Controparte_1 CP_2
Napoli, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, Avvocatura Civica
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in atti , già dipendente del formalmente inquadrato Parte_1 Controparte_1 nella cat. A5, operaio generico, del nuovo ordinamento professionale del CCNL Enti Locali del 31 marzo 1999, proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 7006 del 2023 del Tribunale di Napoli
Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento, ai
1 fini del conseguimento delle maggiori spettanze retributive, delle superiori mansioni svolte, dal 2015, di Collaboratore Tecnico Giardiniere Qualificato, inquadrabili nella categoria economica inziale B3.
Censurava detta pronuncia, che da un lato non aveva ammesso la prova testimoniale, ritenendo immotivatamente generiche le allegazioni, che al contempo per il Tribunale non erano idonee a provare lo svolgimento delle pretese mansioni superiori, in quanto le attività genericamente esposte non erano idonee alla loro sussumibilità in un livello superiore.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado, quindi con la condanna del alla Controparte_1 corresponsione, in suo favore, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma, secondo i conteggi sviluppati, di euro 5.963,70, oltre accessori di legge.
Si costituiva il che resisteva all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello non può essere accolto.
L' , già dipendente del Comune di Casoria, ritiene di aver svolto, dal giugno del 2015 e sino al Pt_1 collocamento in quiescenza, le superiori mansioni indicate in premessa.
Occorre, allora, partire, su un piano generale, dai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 21.5.2003 n. 8025), per la quale nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez. Lav.,
22.11.2019 n. 30580).
2 Nel procedimento in esame la comparazione è stata correttamente fissata nella sentenza impugnata, nei termini che seguono.
Categoria A del C.C.N.L. (nella quale l' è formalmente inquadrato): Pt_1
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
Problematiche lavorative di tipo semplice;
Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti.
Esemplificazione dei profili: lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna -ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;
lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello”.
Categoria B del C.C.N.L. (le cui mansioni l' pretende di aver svolto dal giugno 2015 e per le Pt_1 quali chiede la retribuzione).
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
3 lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.
Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto; lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse
(scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.
Dunque, la differenza tra i due profili è nella lievemente maggiore qualificazione, e nella conseguente maggiore responsabilità attribuibile, degli interventi compiuti da un dipendente di cat. B rispetto ad altro di cat. A. L' sostiene di aver svolto l'attività di giardiniere utilizzando anche macchine e Pt_1 attrezzature complesse, per cui le mansioni svolte sarebbero, in questa prospettiva, certamente inseribili nella cat. B.
Tuttavia, per la giurisprudenza sopra cit., in un sistema piramidalmente strutturato delle funzioni non
è di per sé l'attività materiale compiuta a differenziare un profilo professionale dall'altro, ma appunto le responsabilità assunte e pretese dal datore di lavoro con l'espletamento di quell'attività. E' un profilo che esprime una dimensione giuridica, che in quanto tale non va, anche sul piano dell'articolazione della prova testimoniale, meramente affermata, ma provata attraverso elementi di fatto che ne evidenzino l'integrazione in concreto, secondo la valutazione del Giudice.
In tale ambito la prova, per estremo scrupolo ammessa da questa Corte ed espletata, non ha dato l'esito rivendicato da parte appellante.
L'unico teste escusso, dipendente del dal 1988, con mansioni Testimone_1 Controparte_1 di giardiniere, inquadrato nella cat. B., ha effettivamente dichiarato che l' , finchè non è andato Pt_1 in pensione, lavorava costantemente in squadra con lui, faceva il suo stesso lavoro e insieme, all'occorrenza, utilizzavano una piattaforma per la potatura degli alberi, il trattorino o il decespugliatore per tagliare l'erba, la motosega per il taglio degli alberi e altri piccoli mezzi. Il teste
4 ha, altresì, dichiarato che si lavorava sempre in squadra, cinque o sei persone, e che alcuno dava direttive agli altri, ma tutti erano coordinati a distanza da un funzionario, al quale davano conto del loro operato.
Orbene, una tale ricostruzione delinea una realtà per cui nella squadra vi erano dipendenti con qualifica superiore e altri con qualifica meno elevata, che apparentemente svolgevano, e materialmente era plausibilmente così, le stesse attività. Eppure è proprio il lavoro di squadra, ove la prestazione dell'uno è inevitabilmente legata a quella dell'altro, che consente di definire livelli diversi di responsabilità e differenziate livelli di qualificazione della prestazione e di autonomia, in quanto la presenza del lavoratore più esperto, e più qualificato, consente al lavoratore di livello inferiore di svolgere la sua prestazione non sotto la direzione del dipendente di categoria superiore, ma nella permanente possibilità di intervento e di supervisione tecnica di questi. La parte datoriale, correlatamente, in tale contesto, non pretende lo stesso livello di responsabilità dai due lavoratori e, in caso di negligenza nella prestazione (ad esempio, per l'uso improprio della piattaforma) chiama in primis il dipendente di livello più elevato a risponderne a livello disciplinare.
In altri termini, lavorare insieme per il raggiungimento di un risultato comune, nel sinergismo della prestazione collettiva, non implica che ciascuno abbia la stessa qualifica, anzi è più funzionale una differenziazione, perché in un team occorre tanto il lavoratore che svolga l'attività dando il suo apporto materiale, ma senza responsabilità non connesse alla corretta esecuzione materiale, quanto il lavoratore più esperto, anch'egli impegnato materialmente, ma con una responsabilità estesa a profili diversi.
Una squadra ha così bisogno di un operaio qualificato come di un operaio semplice;
essi solo apparentemente, cioè solo materialmente, svolgono il medesimo lavoro. Tale principio può essere rimosso da elementi contrari che delineino una diversa realtà, cioè una sovrapponibile responsabilità, nella fattispecie al vaglio non emersi e che era onere del lavoratore provare (ad esempio chiamando a testimoniare il funzionario responsabile, che al riguardo poteva fornire le opportune delucidazioni, oppure provando che le prestazioni erano del tutto indipendenti l'una dall'altra, il che però sarebbe il contrario di un lavoro di squadra).
Alle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della peculiarità della vicenda processuale, con un mutamento di motivazione in secondo grado, basata su un'istruttoria non ammessa in primo grado, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n.
77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
5 Va dato atto, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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