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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Prima Sezione Civile
In camera di consiglio, composto dai Signori Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente dott. Simone Medioli Devoto giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 718/2022 RG e 1448/2022 RG vertenti tra:
, elettivamente domiciliata in Parma, Via Farini n. 34 presso lo studio dell'Avv. Parte_1
UR LU, che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti
Ricorrente-resistente contro
, elettivamente domiciliato in Parma, Strada Conservatorio n. 33, presso lo studio dell'Avv. CP_1
PA NI, che lo rappresenta e difende, giusta delega agli atti
Resistente-ricorrente
e con l'intervento dell'Avv. Simona Brianti, quale curatore speciale delle minori Persona_1
MI ET e con studio in Fidenza (PR), Via Gramsci, n. 30, giusta provvedimento Testimone_1
di nomina del Giudice Istruttore in data 12 luglio 2024.
Parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente ad oggetto: “Scioglimento del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 luglio 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 32 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 680/2023, pronunciata da questo
Tribunale in data 23 maggio 2023, pubblicata il 24 maggio 2023, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
Con ricorso depositato in data 1 marzo 2022, iscritto al n. 718/2022 RG, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio da lei contratto in CA il 5 dicembre 2007 con (atto registrato nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
CA dell'anno 2007, Parte I S, numero 2), dalla cui unione erano nate, il 12 febbraio 2008, tre figlie gemelle, MI e Per_1 Tes_1
A sostegno del ricorso, la esponeva che il Tribunale di Parma, con sentenza non definitiva n. Pt_1
949/2020 del 25 novembre 2020, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (15 luglio 2020), lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i coniugi.
Quanto ai provvedimenti a tutela della prole, la ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita del padre da parte dei Servizi Sociali.
La allegava che durante il matrimonio le figlie avevano avuto un ottimo rapporto con il padre, Pt_1 tant'è che le ragazze avevano reagito malissimo all'annuncio della separazione dei genitori, ma soprattutto si erano sentite abbandonate quando avevano scoperto che il padre aveva intrapreso una relazione con un'altra donna e che per tale ragione aveva lasciato la famiglia. Le minori avevano espresso il loro disaccordo in ordine al regime di frequentazione con il padre previsto nei provvedimenti presidenziali assunti nel giudizio di separazione, manifestando il desiderio di non vedere stravolte le loro vite, a seguito dei continui spostamenti tra la casa materna a CA e quella paterna a Parma. A fronte delle proteste sollevate dalle figlie, il le aveva subito accusate di CP_1
essersi alleate con la madre e, anziché cercare un dialogo con le stesse, le aveva minacciate di farle accompagnare agli incontri dai Carabinieri. Le difficoltà di recupero del rapporto affettivo padre-figlie si erano ulteriormente acuite a causa di una lite insorta a novembre 2020 tra il e le figlie, che si CP_1
era conclusa con lo strattonamento fisico della figlia da parte del padre, a seguito del quale la Per_1
aveva sporto denuncia per il reato di percosse. Pt_1
La ricorrente contestava le statuizioni assunte in via provvisoria in sede di separazione, ritenendo che sia il CTU sia il Giudice avessero violato il principio in base al quale il diritto alla bigenitorialità non pagina 2 di 32 può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, in quanto il rapporto affettivo, per sua natura incoercibile, non può essere imposto.
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la ricorrente allegava che, in base si provvedimenti provvisori vigenti, il era tenuto a corrisponderle la somma di euro CP_1
1.000,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento, nonché l'ulteriore somma di euro 1.200,00 mensili quale contributo per il mantenimento delle tre figlie minori (euro 400,00 mensili per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
Ciò precisato, assumeva che la posizione economica delle parti era nel frattempo mutata. Ella, infatti, dopo aver conseguito la laurea in psicologia, si era iscritta ad un corso post laurea e svolgeva un tirocinio gratuito, percependo un reddito annuo pari ad appena euro 5.000,00. Era titolare, come all'epoca della separazione, di partecipazioni azionarie presso alcune delle società di consulenza e formazione gestite dal marito, il quale versava in una situazione assai più florida rispetto alla sua, posto che lo stesso:
-possedeva il 94% delle quote relative alla “Nat S.r.l.” (di titolarità della stessa per la restante quota, pari al 6%);
- rivestiva la qualità di amministratore unico presso la “Iso TU S.r.l.” di Sassuolo;
- rivestiva la qualità di amministratore presso il gruppo “Ge.Ma S.r.l.” di Parma;
- era titolare del 10% delle quote relative alla “G. Safe S.r.l.”;
- rivestiva la qualità di amministratore unico presso la “G. Med. S.r.l.” di Parma, di cui possedeva il
25% delle quote.
La ricorrente asseriva di aver contribuito all'incremento del patrimonio familiare ed al successo professionale del marito, posto che, a seguito della nascita delle figlie, ella, in accordo con il si CP_1
era fatta carico della gestione della famiglia, cercando di conciliare i propri impegni lavorativi con i compiti di cura e accudimento delle figlie.
Tanto premesso, la chiedeva che fosse posto a carico del l'obbligo di versare nei suoi Pt_1 CP_1
confronti un assegno divorzile di euro 1.500,00 mensili, indicizzati Istat, nonché l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento per le figlie minori, la complessiva somma di euro 2.400,00 mensili (pari ad euro 800,00 mensili per ciascuna figlia), oltre al pagamento della totalità delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di queste ultime.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , il quale aderiva alla domanda di divorzio, CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la perdita del cognome maritale in capo alla moglie. Non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale in favore della mentre contestava le altre istanze Pt_1
avversarie, di cui chiedeva il rigetto.
pagina 3 di 32 In particolare, quanto ai provvedimenti a tutela della prole, il allegava che la ripresa del rapporto CP_1
con le figlie era stata costantemente ostacolata dalla moglie, per via della sua attitudine a sovrapporre
“inscindibilmente” il suo ruolo di padre con quello di marito. Pertanto, domandava, in via riconvenzionale, l'affidamento esclusivo e la collocazione delle minori presso di sé, con diritto di visita della madre in luogo neutro e sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti.
In via subordinata, il chiedeva, fermo l'affidamento esclusivo a sé delle minori, che queste CP_1
fossero domiciliate e collocate presso entrambi i genitori, con previsione di tempi di permanenza paritari presso ciascuno di essi.
In via di ulteriore subordine, lo stesso instava per la conferma dell'affidamento delle figlie ai Servizi
Sociali, già disposto nel giudizio di separazione, con collocazione prevalente presso di sé e con facoltà della madre di vederle secondo i tempi e le modalità stabilite dal Tribunale, demandando la vigilanza al
Servizio Sociale. In via gradata, si rimetteva alla decisione del Tribunale in ordine alla collocazione delle minori in un luogo neutro.
Stante l'elevata conflittualità coniugale, il resistente domandava, altresì, l'intervento, in ogni caso e nell'immediato, di un Coordinatore Genitoriale e l'avvio da parte di entrambi i coniugi di un percorso psicoterapico di sostegno alla genitorialità.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, il resistente sosteneva che non sussistessero i presupposti necessari per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie, in ragione della sua florida situazione economica. E ciò in quanto la oltre a godere di un'ampia capacità Pt_1
lavorativa priva di limitazioni psico-fisiche, disponeva altresì di un cospicuo patrimonio immobiliare e mobiliare. A dire del resistente, la poteva contare non solo sulla proprietà esclusiva dell'ex casa Pt_1
coniugale, per di più non gravata da mutui, ma anche sulla contitolarità al 50% di un immobile sito a
Spiazzi di Gromo (BG), presso una località sciistica della Lombardia. Inoltre, la ricorrente disponeva di ampia liquidità finanziaria, con un portafoglio titoli e contanti di euro 316.100,96, realizzato a seguito della cessione di diverse partecipazioni societarie, quali:
-la quota della società “G. Med S.r.l.” (di cui la stessa, peraltro, era divenuta unica socia, optando poi per la sua messa in liquidazione, con incasso previsto del relativo attivo circolante pari ad euro
103.000,00);
-la quota della società “Nat S.r.l.” (pari al 6,7%) e quella presso la società “G. Safe S.r.l.” (pari al 10%), del valore complessivo di euro 273.172,00.
Assumeva il che la sua situazione economica era rimasta pressoché immutata, continuando a CP_1
svolgere attività di consulenza presso le stesse società in cui la era socia-collaboratrice, e Pt_1
percependo un reddito medio annuo pari ad euro 42.000,00. Precisava tuttavia di non godere più, come pagina 4 di 32 in passato, del reddito derivante dalla concessione in locazione dell'immobile sito in Parma, in quanto detto alloggio era divenuto la sua principale abitazione.
Ciò esposto, il chiedeva, in via principale, che fosse disposta la revoca dell'assegno di CP_1
mantenimento provvisoriamente riconosciuto a favore della moglie nel giudizio di separazione e che fosse previsto il mantenimento diretto delle minori, ove collocate in via paritaria presso ciascun genitore (e/o in via alternata settimanale), stante le medesime possibilità economiche dei coniugi.
In subordine, chiedeva che fosse posto a carico del genitore non collocatario l'obbligo di versare, per il mantenimento delle figlie, la somma complessiva di euro 900,00 mensili (pari ad euro 300,00 mensili per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente Istat, a far tempo dal mese di novembre 2023 ed entro il giorno 10 di ogni mese. In via di ulteriore subordine, in caso di collocazione extra familiare, chiedeva che entrambi i genitori contribuissero in pari misura al mantenimento ordinario della prole. In ogni caso, domandava il concorso di ciascun genitore al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori.
Disposta la riunione della causa n. 1448/2022 RG (incardinata a seguito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio proposto dal alla presente causa, il Presidente delegato, dott. , CP_1 Parte_2 esperiva vanamente il tentativo di conciliazione tra le parti. Espletata l'audizione delle tre figlie minori dei coniugi, con ordinanza depositata in data 9 dicembre 2022 il Presidente confermava i provvedimenti provvisori assunti nell'ambito del giudizio di separazione, che prevedevano l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarle secondo modalità protette;
l'attivazione di un sostegno psicologico per le minori e di un percorso di sostegno alla genitorialità a favore dei coniugi, con prescrizione nei confronti della madre di collaborare ai fini del corretto svolgimento degli incontri protetti.
Nominato Giudice Istruttore la dott.ssa Vena, alla prima udienza di comparizione del 12 aprile 2023 le parti precisavano le proprie conclusioni ai fini della pronuncia della sentenza parziale di divorzio, con rinuncia alla concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 23 maggio 2023, pronunciava lo scioglimento del matrimonio. Con ordinanza collegiale resa in pari data, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria e, considerata la perdurante conflittualità sussistente tra gli ex coniugi, invitava le parti a formalizzare il proprio consenso in ordine alla nomina di Coordinatore Genitoriale, al fine di aiutare i coniugi ad uscire dal conflitto relativo alla gestione delle figlie minori.
Acquisito il consenso di entrambi i coniugi, il Giudice Istruttore, con decreto del 29 settembre 2023, nominava la dott.ssa quale Coordinatrice Genitoriale. Persona_2
pagina 5 di 32 Con provvedimento dell'11 luglio 2024, il Giudice Istruttore, rilevato che dalla relazione della dott.ssa emergeva la sussistenza di un conflitto di interessi tra le minori e i genitori, nonché un'accesa Per_2 conflittualità all'interno della coppia genitoriale, nominava l'Avv. Simona Brianti curatrice speciale delle minori MI e Per_1 Tes_1
Con memoria difensiva del 28 settembre 2024, si costituiva in giudizio l'avv. Simona Brianti, la quale chiedeva la conferma del regime di affido delle minori ai Servizi Sociali.
Nelle more del giudizio, con istanza urgente depositata in data 23 dicembre 2024, CP_1
chiedeva, a modifica dei provvedimenti provvisori, che fosse disposta la collocazione delle tre figlie minori in un contesto diverso dal domicilio materno, allegando, a fondamento dell'istanza, che la figlia minore MI aveva manifestato gravi disturbi alimentari, con evidente perdita di peso, avendo smesso di nutrirsi.
Con ordinanza in data 8 gennaio 2025 il Giudice Istruttore, accolte parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti, disponeva l'attivazione di un Servizio di educativa domiciliare, della durata di tre mesi, presso il domicilio della Pt_1
Instaurato nelle more il contraddittorio sull'istanza del la si opponeva fortemente a tale CP_1 Pt_1 richiesta e anche la curatrice speciale evidenziava, all'esito dell'audizione delle ragazze, come l'allontanamento delle minori dal loro ambiente, oltre ad incontrare la netta opposizione delle fanciulle che avrebbero messo in atto un sicuro gesto di ribellione, avrebbe comportato una condizione di profonda sofferenza per le stesse. Inoltre, il curatore speciale rappresentava la gravità della situazione clinica di MI, tale da sconsigliare una modifica della sua collocazione.
Il Giudice, a fronte dell'evidente situazione di fragilità in cui versava MI, rigettava l'istanza di modifica dell'assetto residenziale delle minori, ritenendo che ciò avrebbe potuto incidere sul benessere della ragazza, compromettendo il suo precario equilibrio.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti, l'acquisizione della documentazione fiscale delle parti e l'espletamento di indagini di Polizia Tributaria.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Ciò premesso in fatto, il Tribunale ha già emesso sentenza parziale di divorzio tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento e alla collocazione prevalente delle figlie minori dei coniugi, al regime di frequentazione delle stesse con il genitore non pagina 6 di 32 collocatario, all'assegnazione della casa coniugale e, infine, alle richieste economiche avanzate dalla nell'interesse proprio e delle figlie. Pt_1
Sull'affidamento, sulla collocazione e sul regime di visita relativo alle figlie minori , MI e Per_1
(nate a Parma il 12 febbraio 2008). Tes_1
Il tema centrale del presente giudizio è rappresentato dall'individuazione del regime di affidamento e dell'assetto residenziale maggiormente rispondenti agli interessi delle figlie minori, nonché dalla questione relativa alla regolamentazione del regime di visita del genitore non collocatario.
MI e sono ormai prossime al compimento del diciottesimo anno di età, in quanto il 12 Per_1 Tes_1
febbraio 2026 diventeranno maggiorenni.
Sul punto, deve premettersi che al momento dell'introduzione del presente giudizio, era ancora pendente tra le parti il giudizio di separazione personale, nell'ambito del quale il Giudice Istruttore, in sede di modifica dei provvedimenti provvisori, con ordinanza del 19 gennaio 2022, aveva disposto:
- l'affidamento delle minori MI e ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente Per_1 Tes_1 presso l'abitazione materna e con facoltà per il padre di incontrarle dapprima, fino al 30 settembre
2022, in forma protetta e poi in forma libera, con la prospettiva di un collocamento extra familiare delle minori in caso di perdurante rifiuto delle stesse a frequentare liberamente il padre, salvo diversa valutazione dei Servizi incaricati;
-l'attivazione immediata di un sostegno psicologico per le minori presso la NPI, ovvero presso professionisti privati;
-l'attivazione per i genitori di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Tali statuizioni erano state assunte sulla base delle risultanze emerse dalla CTU psicodiagnostica svolta nel procedimento di separazione dalla dott.ssa la quale, evidenziando la presenza di un Persona_3
grave conflitto infragenitoriale, che coinvolgeva anche le minori, aveva segnalato la presenza di “un elevato rischio prognostico relativamente al futuro sviluppo psicoemotivo delle minori”. A parere del perito, entrambi i genitori manifestavano gravi carenze. Invero, da un lato la madre, solo apparentemente proclive a favorire le relazioni tra figlie e padre, anziché veicolare nelle minori il rispetto per la figura paterna, aveva alimentato la creazione di una alleanza al femminile, in virtù della quale le ragazze si erano sentite autorizzate ad attaccare e svalutare la funzione paterna e si erano schierate a favore della madre, percepita come unica vittima della vicenda separativa. Dall'altro lato, il padre era apparso sofferente ed esasperato per l'atteggiamento di rifiuto assunto dalle figlie e per la perdita del suo ruolo genitoriale. Il in particolare, aveva attribuito al condizionamento materno CP_1
le reazioni oppositive delle figlie, le quali giudicavano il padre come inadeguato e inaffidabile proprio perché, a loro avviso, responsabile della separazione. Peraltro, la consulente aveva sottolineato come pagina 7 di 32 “la degradazione ed esautorazione del suo ruolo lo aveva portato a reazioni non sempre adeguate, correlate all'esasperazione ed alla necessità di preservare la sua funzione”, con ciò riferendosi all'episodio avvenuto a novembre 2020 quando il durante una discussione avvenuta in CP_1
macchina tra le sorelle e era intervenuto urlando e aveva afferrato per il colletto per Tes_1 Per_1 Per_1
poi strattonarla;
vicenda per la quale aveva sporto denuncia a carico del marito per il Parte_1
reato di percosse.
Dalla documentazione agli atti emerge che, in seguito all'attività di monitoraggio svolta dai Servizi
Sociali, il Giudice Istruttore della causa di separazione, ascoltate le minori, con ordinanza del 28 ottobre 2022, aveva adottato ulteriori disposizioni a tutela delle minori. In particolare, i Servizi, nella relazione del 12 agosto 2022, avevano rappresentato al Giudice della separazione che la coppia dal 9 maggio 2022 aveva intrapreso un percorso di coordinamento genitoriale con la psicologa dott.ssa nell'ambito del quale i coniugi si erano mostrati collaborativi, concordando i Controparte_2
pernottamenti delle minori presso la casa paterna a partire dal mese di giugno 2022. Sennonché, nel fine settimana del 10/11 giugno 2022, le minori, dopo aver trascorso la giornata con il padre, verso le ore 22:00 avevano espresso la volontà di non rimanere a dormire presso la sua abitazione, richiesta a fronte della quale il padre le aveva chiuse a chiave dentro casa, impedendo loro di uscire. Pertanto, le ragazze avevano contattato telefonicamente la madre, la quale, trovandosi fuori città per impegni lavorativi, aveva coinvolto il nonno e la zia materni i quali si erano recati presso l'abitazione del CP_1
per prendere le figlie e riportarle a casa della madre. Ed ancora i Servizi avevano rappresentato che l'8 luglio 2022, la aveva informato il Servizio che le figlie, nella giornata precedente, avevano Pt_1
avuto una discussione con il padre, in quanto le ragazze avevano espresso il desiderio di fare rientro a casa un'ora prima per poter uscire con gli amici del paese, ma il padre aveva iniziato a deriderle e aveva ancora una volta chiuso a chiave la porta di casa per evitare che le ragazze uscissero di casa, per tornare in autonomia presso la casa materna.
In seguito a tali episodi, a luglio 2022 aveva deciso di interrompere il percorso di Parte_1
coordinamento genitoriale con la dott.ssa Gli operatori sociali, al fine di favorire la ripresa dei CP_2
rapporti tra il e le figlie, avevano disposto incontri padre-figlie in forma protetta. Tuttavia, già in CP_1
occasione degli incontri programmati per i giorni 17-20-27 luglio 2022, le minori si erano rifiutate di vedere il padre e si erano dichiarate non disponibili ad intraprendere un percorso di incontri individuali.
Nella seconda relazione del 15 settembre 2022, i Servizi avevano evidenziato la costante e netta opposizione delle minori a vedere il padre e il rifiuto espresso dalle stesse di incontrarlo in luoghi diversi dal Centro per le Famiglie. Le ragazze, in particolare, avevano riferito di non avere più fiducia nei suoi confronti, richiamando sia l'episodio dello strattonamento di avvenuto a novembre 2020 Per_1
pagina 8 di 32 sia l'episodio del loro “sequestro” presso la casa paterna. Il Servizio, inoltre, aveva messo in luce l'esito negativo degli incontri protetti, in quanto le figlie nel corso degli stessi, oltre a non accogliere alcuno spunto di dialogo proposto dal padre, erano solite manifestare la volontà di uscire dalla stanza prima del termine concordato e la madre, sempre accondiscendente di fronte alle richieste delle figlie, prontamente le riaccompagnava a casa, imputando l'atteggiamento di rifiuto delle figlie alla rigidità del padre e alle imposizioni loro impartite dal Servizio.
I Servizi, come richiesto dal Giudice della separazione, si erano poi espressi sull'opportunità o meno di procedere ad un collocamento in comunità delle minori. Sul punto, mentre la Coordinatrice Genitoriale dott.ssa aveva sostenuto la necessità di trasferire le minori in un contesto di collocazione CP_2 neutro, invece la dott.ssa psicologa del Servizio di Neuropsichiatra dell'Infanzia e Persona_4 dell'adolescenza presso l'AUSL di Fidenza, era stata fortemente critica in ordine all'eventualità dell'inserimento delle ragazze all'interno di una comunità educativa, evidenziando che tale scelta avrebbe comportato il rischio di un definitivo ed irreparabile danno di legame delle minori con il padre, considerato dalle figlie come il principale colpevole di tale situazione.
Sulla base di tali premesse, il Giudice della separazione - espletata l'audizione delle minori all'udienza del 27 settembre 2022, nel corso della quale le minori avevano ribadito la loro indisponibilità alla ripresa degli incontri con il padre - aveva disposto l'acquisizione da parte dei Servizi Sociali di un'ulteriore relazione sulla condizione delle fanciulle e sull'andamento degli incontri padre-figlie e aveva completamente rimesso ai Servizi Sociali ogni valutazione circa l'opportunità di un collocamento extra familiare delle minori, tenuto conto dell'andamento dei percorsi individuali di sostegno avviati per le ragazze dal Servizio Sanitario, con l'invito, in caso di inopportunità della predetta misura, ad indicare gli strumenti per risolvere la frattura comunicativa.
Ebbene, così delineati i principali passaggi che hanno interessato il giudizio di separazione personale dei coniugi, nel ricorso introduttivo del presente giudizio ha contestato le statuizioni Parte_1
assunte in via provvisoria in sede di separazione, stante – a suo dire - la violazione da parte del CTU e da parte del Giudice del principio di diritto in base al quale “il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario. Il rapporto affettivo, per natura incoercibile, non può essere imposto” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 11170 del
23 aprile 2019). La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie MI e Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso di sé e con regolamentazione del Tes_1
diritto di visita del padre da parte dei Servizi Sociali incaricati.
Il invece, ha chiesto l'affidamento esclusivo ed il collocamento delle minori presso di sé, con CP_1
diritto di visita della madre in luogo neutro e sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti;
in via pagina 9 di 32 subordinata, fermo l'affidamento esclusivo a sé delle minori, ha chiesto che queste fossero domiciliate e collocate presso entrambi i genitori, con previsione di tempi di permanenza paritari presso ciascuno di essi;
in via di ulteriore subordine, ha domandato la conferma dell'affidamento delle figlie ai Servizi
Sociali, già disposto nel giudizio di separazione, con collocazione prevalente presso di sé e con facoltà della madre di vederle secondo i tempi e le modalità stabilite dal Tribunale, demandando la vigilanza al
Servizio Sociale;
in via gradata, si è rimesso alla decisione del Tribunale in ordine alla collocazione delle minori in un luogo neutro.
A fronte delle contrapposte richieste articolate dalle parti, il Presidente delegato, dott. , Parte_2 all'udienza del 29 novembre 2022 ha proceduto all'ascolto delle minori.
In tale sede, le ragazze hanno manifestato nuovamente la loro netta opposizione nei confronti della figura paterna, il loro rifiuto a rapportarsi con il padre e la loro sfiducia rispetto a possibili cambiamenti in positivo. Le ragazze, in particolare, hanno rimproverato al padre di averle trattate male, di essere stato aggressivo, di avere alzato la voce al loro cospetto, di avere offeso la madre quando non presente, di non essersi mai impegnato per migliorare i suoi comportamenti e di averle minacciate di non consentire loro di partecipare alle gite scolastiche, alle feste di istituto, a manifestazioni sportive, nel caso in cui le stesse si fossero rese indisponibili ad incontrarlo, mettendo in atto così delle vere e proprie ripicche. Inoltre, le minori hanno riferito che il padre avrebbe loro detto di essere favorevole alla loro collocazione in comunità. Tutte e tre hanno fatto espresso richiamo agli episodi avvenuti a novembre 2020 (allorchè è stata strattonata dal padre) e a giugno e luglio 2022 (allorchè le Per_1
minori sono state chiuse a chiave in casa dal padre), considerati dalle minori la causa della definitiva interruzione dei rapporti con il padre.
Ciò posto, il Presidente delegato, ritenendo di aderire al percorso motivazionale seguito nei provvedimenti provvisori emessi in sede di separazione giudiziale, a fronte della perdurante situazione di conflittualità esistente tra i coniugi, con ordinanza del 29 novembre 2022 ha confermato l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali di Fidenza, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarle secondo modalità protette;
l'attivazione di un sostegno psicologico per le minori presso la NPI, ovvero presso professionisti privati;
l'attivazione per i genitori di un percorso di sostegno alla genitorialità, con prescrizione nei confronti della madre di collaborare ai fini del corretto svolgimento degli incontri protetti con il padre e del regolare contatto telefonico quotidiano tra figlie e padre.
Vista la complessità del quadro relazionale familiare, è stato demandato ai Servizi Sociali del Comune di Fidenza l'espletamento di un'attività di monitoraggio e di valutazione circa l'andamento degli incontri padre-figlie.
pagina 10 di 32 Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni redatte dal Servizio Sociale nel periodo dicembre 2022 – aprile 2023, dalle quali emerge la grave frattura sussistente nel rapporto tra il padre e le figlie. Nella relazione del 23 dicembre 2022, il Servizio, dopo aver raccolto il punto di vista delle minori sull'organizzazione di incontri individuali con il padre in luoghi diversi dal Centro per le
Famiglie, ha rimarcato la totale chiusura delle ragazze rispetto ad eventuali nuove modalità di incontro e ha rimarcato il costante e perdurante rifiuto delle minori di vedere il padre, concludendo per il sostanziale esito fallimentare degli incontri individuali. Gli assistenti sociali hanno, infatti, evidenziato che il dialogo tra il e le minori è stato totalmente assente, al punto che nel corso di diversi CP_1 incontri non solo non c'è stato alcuno scambio verbale, ma le ragazze, come già accaduto in passato, hanno chiesto di terminare le visite prima dell'orario stabilito. Nel corso degli incontri protetti si è riproposto, inoltre, il tema del dissenso del padre a fronte delle richieste di svago delle minori. Sul punto, il ha riferito alle figlie di aver negato loro il consenso a partecipare a feste e gite (in CP_1
particolare, la festa di Halloween organizzata dalla scuola e la gita scolastica di MI a Cavalese) a causa dell'andamento altalenante degli incontri e della completa mancanza di comunicazione fra di loro, dichiarando in particolare “avete detto di non volermi come padre, bene dovete essere consapevoli delle conseguenze che ci sono”.
A partire dal 5 dicembre 2022 il Servizio, in linea con le disposizioni adottate all'epoca dal Giudice della separazione, ha avviato la calendarizzazione individuale degli incontri tra il padre e le figlie.
Tuttavia, come emerso dalle successive relazioni di aggiornamento (pervenute il 27 gennaio 2023 e il 3 aprile 2023), da un lato la madre in più occasioni non ha garantito il rispetto del calendario redatto
(adducendo a giustificazione la sussistenza di impegni medici, scolastici o extrascolastici delle minori ovvero l'impossibilità per lei di accompagnare le figlie al Centro per le Famiglie), e dall'altro, le ragazze, quando hanno presenziato agli incontri programmati, hanno continuato a tenere un atteggiamento di totale chiusura rispetto ai tentativi di dialogo avanzati dal padre e dall'educatore anche su argomenti ritenuti di loro interesse, come sport, musica e viaggi. Le gemelle hanno peraltro risposto con atteggiamento indisponente e negativo alla proposta avanzata dal in accordo con la CP_1
di organizzare, in occasione del compleanno delle ragazze, sempre alla presenza dell'educatore, Pt_1
un pranzo insieme a Parma, con scelta del regalo, riferendo sul punto di non essere disposte ad incontrare il padre sulla base di una sua iniziativa, ma solo su indicazione dell'autorità. Allo stesso modo, le stesse non hanno accolto l'invito del padre a svolgere qualche attività nel corso degli incontri, quali guardare la TV o fare una merenda insieme.
Pertanto, il Servizio incaricato ha rimarcato il persistente atteggiamento di chiusura nelle minori, che sono rimaste arroccate sulla loro posizione, nonostante alcuni tentativi positivi posti in essere dal padre,
pagina 11 di 32 anche mediante la ricerca di contatti telefonici quotidiani. Il Servizio ha ribadito la propria posizione di forte critica rispetto all'eventualità di un inserimento delle minori all'interno di una comunità educativa, richiamando i rischi già prospettati dalla psicologa del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, dott.ssa Per_4
Inoltre, dai colloqui svolti individualmente con i genitori è emerso il sostanziale assestamento delle parti su posizioni antitetiche, atteso che mentre la ha espresso serenità rispetto allo stato psico- Pt_1
emotivo delle figlie, argomentando che le stesse hanno mantenuto un buon livello di rendimento scolastico e relazioni positive con il mondo dei pari e ha letto l'atteggiamento di chiusura delle figlie verso il padre come un “braccio di ferro nei confronti dell'autorità paterna, in una sorta di necessità di tenuta della posizione, che rappresenterebbe l'unica possibilità di manifestare il dissenso tutto adolescenziale rispetto ad una condizione caratterizzata da obbligo”, dal canto suo il ha CP_1 manifestato completa sfiducia verso l'intervento svolto dal Servizio, stante il peggioramento del rapporto con le figlie, ferme su una posizione di dichiarato rifiuto nei suoi confronti. Pertanto, il resistente, ad aprile 2023, ha comunicato ai Servizi la volontà di sospendere gli incontri protetti con le figlie, argomentando tale decisione con l'indisponibilità della madre a perseguire un percorso di coordinamento genitoriale (avendo la stessa a luglio 2022 deciso di interrompere il coordinamento genitoriale svolto dalla dott.ssa e a condividere con lui le decisioni di maggiore importanza CP_2
per le ragazze.
In virtù dei perduranti contrasti sussistenti tra gli ex coniugi, nel corso del presente giudizio il Giudice
Istruttore ha disposto la nomina di un coordinatore genitoriale, individuato nella Dott.ssa Per_2
a cui ha conferito l'incarico di mantenere una funzione di raccordo con i Servizi Sociali e con i
[...]
terapeuti delle minori;
di verificare la concreta attuazione degli interventi posti in favore delle minori;
di salvaguardare la relazione tra il padre e le figlie;
di favorire la graduale ripresa degli incontri padre- figlie e di coadiuvare i genitori nelle scelte da adottare in tema di salute ed educazione delle minori nonché di guidarli ad accordarsi sul tempo da trascorrere con le figlie.
La dott.ssa nella relazione depositata in 4 luglio 2024, ha concluso per la sostanziale Per_2
impraticabilità del percorso di coordinamento genitoriale. La psicologa incaricata si è confrontata con gli psicoterapeuti che hanno seguito le minori per circa un anno, acquisendo le loro valutazioni. La dott.ssa psicologa di riferimento di ha affermato che la minore, nel corso del Tes_2 Tes_1
percorso si è mantenuta in una posizione inamovibile e di completa opposizione al riavvicinamento al padre. ha indicato come decisivo, per lei e le sorelle, il momento in cui il padre ha chiesto al Tes_1
Giudice di collocarle presso una comunità. La minore non ha accettato che il padre fosse disposto a sottoporre le figlie ad un'esperienza traumatica pur di raggiungere lo scopo di allontanarle dalla madre.
pagina 12 di 32 Perso Il dott. clinico di riferimento di ha riferito che la minore, oltre a non aver mostrato alcun Per_1
interesse rispetto ai colloqui tra loro intercorsi, non ha manifestato alcuna apertura alla ripresa del rapporto con il padre.
Infine, il dott. sul percorso di MI ha riferito che la minore ha espresso un ostinato Tes_3 desiderio di “cancellazione” del padre dalla propria vita, non manifestando alcun segno di sofferenza al proposito. La ragazza, in particolare, ha definito “choccante” la richiesta del padre di inserire lei e le sorelle in una comunità.
La coordinatrice si è poi confrontata direttamente con le minori, le quali hanno confermato, con ancora maggiore rigidità rispetto al passato, la posizione di netto rifiuto non solo a riprendere qualsivoglia frequentazione con il padre, interrotta dal maggio 2023, ma anche ad incontrarlo. A motivazione della loro ferma e condivisa decisione relativa alla non volontà di frequentare il padre, le minori, ancora una volta, hanno citato l'episodio dello strattonamento del padre nei confronti di l'episodio del Per_1
“sequestro” verificatosi a giugno 2022 in occasione del primo pernottamento presso la casa paterna ed infine l'episodio di luglio 2022 quando, il padre, contro la loro volontà, le ha costrette a rimanere presso la sua abitazione nonostante il loro desiderio di rientrare a casa prima dell'orario concordato. Le minori hanno affermato di non sentirsi ascoltate e apparentemente non hanno compreso “la possibile natura interpretativa soggettiva da parte loro degli accadimenti riportati”. Chiamate, peraltro, a rievocare la rappresentazione della figura paterna degli anni antecedenti la separazione dei genitori, è sembrato che le ragazze non abbiano conservato alcun ricordo e alcun giudizio, né positivo né negativo, degli anni in cui il padre era presente e condivideva la vita familiare, né di alcuni specifici momenti solitamente rilevanti nel percorso di crescita infantile.
Durante il percorso di coordinamento genitoriale, sono stati organizzati degli incontri fra ciascuna figlia e il padre, durante i quali le minori hanno ribadito più volte al padre di non volerlo vedere, di non voler parlare con lui, di non avere alcun interesse per le sue attività e la sua vita, di non avere alcun desiderio di coinvolgimento del padre nella loro vita. I colloqui, peraltro non graditi alle minori, anche in quanto potenzialmente interferenti con gli innumerevoli impegni scolastici ed extrascolastici di ciascuna, hanno visto le minori in posizione di assenza di compliance, tanto da indurre la dott.ssa a Per_2
valutare l'inefficacia e l'inopportunità del loro proseguimento.
In merito al rapporto tra i genitori, la coordinatrice ha rappresentato che le parti hanno mantenuto nel corso delle operazioni un atteggiamento reciprocamente freddo ma civile, seppur non esente da reciproche recriminazioni inerenti principalmente la convinzione del che non vi sia stata da parte CP_1
della e dei suoi familiari alcuna azione di sostegno alle figlie nel mantenimento del rapporto con Pt_1
pagina 13 di 32 il padre, e la negazione di questo da parte della che ha attribuito invece ad alcune modalità Pt_1
impositive del il rifiuto opposto dalle figlie nei suoi confronti. CP_1
In definitiva, a parere della coordinatrice genitoriale mentre il padre versa in una condizione di oggettiva impotenza nei confronti delle figlie, la madre si trova in una dichiarata condizione di soggettiva impotenza ad influire sulle decisioni delle stesse, avendo ella più volte manifestato la propria difficoltà ad ottenere un atteggiamento diverso da parte delle minori nei confronti del padre, e l'impossibilità ad imporre loro “con la forza” di accettare di trascorrere momenti con il padre, o, quantomeno, di assumere una diversa modalità di risposta alle sue telefonate.
Pertanto, è risultata impraticabile la prosecuzione del percorso di coordinamento genitoriale, in quanto l'innegabile freddezza esistente ancora fra i genitori, pur non espressa in esplicita conflittualità, non ha permesso di creare uno spazio credibile di condivisione emotiva della genitorialità, rendendo impossibile dare vita a momenti di compresenza libera di entrambi i genitori con le figlie.
Le conclusioni a cui è pervenuta la coordinatrice genitoriale hanno, pertanto, reso necessaria la nomina di un curatore speciale delle minori, individuata nella persona dell'avv. Simona Brianti, la quale, costituendosi in giudizio con memoria difensiva del 28 settembre 2024, ha chiesto la conferma dell'affido delle minori ai Servizi Sociali.
Il 16 ottobre 2024 è pervenuta, come disposto dal Giudice Istruttore della presente causa, una nuova relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali affidatari, i quali hanno confermato la dinamiche familiari già ampiamente relazionate in precedenza, atteso che MI e non hanno Per_1 Tes_1
mostrato alcun segno di apertura nei confronti del Nonostante, infatti, il padre abbia chiamato le CP_1
figlie quotidianamente, le minori non hanno intrattenuto alcuna conversazione con il in quanto CP_1
si sono limitate a riferire di non volergli rivolgere la parola.
Come innanzi detto, in data 23 dicembre 2024 ha depositato un'istanza urgente, chiedendo, CP_1
a modifica dei provvedimenti provvisori, che fosse disposta la collocazione delle tre figlie minori in un contesto diverso dal domicilio materno. A fondamento dell'istanza, ha allegato che la figlia minore
MI aveva manifestato gravi disturbi alimentari, con evidente perdita di peso, avendo smesso di nutrirsi. Nelle more dell'instaurazione del contraddittorio sulla predetta istanza, con ordinanza dell'8 gennaio 2025, il Giudice Istruttore ha disposto:
- l'immediata riattivazione da parte dei Servizi Sociali affidatari ASP Distretto di Fidenza, mediante l'ausilio del Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, di un percorso di supporto psicologico a favore della minore MI;
-l'immediata attivazione di un Servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della a Pt_1
CA (PR), mediante la previsione della figura di un educatore professionista, al quale è stato pagina 14 di 32 conferito il compito di monitorare le dinamiche familiari e di supportare le minori nello svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche.
Radicatosi il contraddittorio, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 31 marzo 2025, ha rigettato la domanda del confermando l'attuale assetto residenziale delle minori presso la madre. Il CP_1
collocamento extra familiare delle ragazze avrebbe, infatti, comportato una totale compressione della volontà espressa dalle minori, ormai diciassettenni e quindi in grado di autodeterminarsi, e sarebbe stato percepito dalle medesime come un'ingiusta sopraffazione da parte di un padre, che, a dire delle figlie, non appare preoccuparsi del disagio e dei turbamenti che le stesse dovrebbero affrontare in caso di modifica della loro collocazione prevalente. Inoltre, un epilogo del genere sarebbe stato dannoso soprattutto per MI, in ragione delle sue precarie e gravi condizioni di salute, per le quali la minore risulta presa in carico dal Servizio “Programma per i disturbi del comportamento Alimentare” dell'AUSL di Parma, con attivazione di un percorso di supporto psicologico a favore della stessa.
Il 30 giugno 2025 è stata, infine, acquisita l'ultima relazione trasmessa dai Servizi Sociali di Fidenza.
Rispetto al percorso di MI presso il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare, l'equipe ha riferito di un miglioramento delle condizioni di salute della ragazza, e di un andamento positivo del percorso dalla stessa intrapreso. I clinici, invero, hanno valutato positivamente la possibilità per MI di riprendere parzialmente l'attività della danza, da questa interrotta proprio su indicazione dei medici.
È stato evidenziato un aumento ponderale, ma soprattutto un cambiamento dal punto di vista psicologico, con diminuzione dei pensieri ossessivi legati al cibo e al proprio corpo. Le sorelle e Per_1
hanno avuto un ruolo significativo nel miglioramento registrato. In merito alla relazione padre- Tes_1
figlie, la situazione è rimasta invariata e le minori hanno ribadito la volontà di non aprire canali comunicativi con il padre.
Ebbene, alla luce di tutti gli elementi emersi nel corso dell'articolata istruzione probatoria, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento extra familiare delle minori ai Servizi Sociali del
Comune di Fidenza, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
Nel caso di specie, è emerso, quale aspetto fortemente critico, la sussistenza di un'alta conflittualità tra i genitori, i quali hanno mantenuto visioni totalmente antitetiche in merito alle responsabilità circa la fine del rapporto coniugale. Le parti hanno mostrato una costante difficoltà a comunicare e dialogare anche relativamente alle funzioni genitoriali e sono apparse concentrate sulla volontà di rivalsa dell'uno nei confronti dell'altro. Nel corso del giudizio, è risultata evidente la conclamata incapacità dei genitori di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e di saper prendere le decisioni di comune accordo nell'interesse di MI, e Nemmeno la gestione della delicata vicenda di Per_1 Tes_1
MI ha spinto le parti ad assumere un atteggiamento di condivisione, maggiormente orientato al pagina 15 di 32 benessere della minore. La invero, non ha immediatamente segnalato al il problema di Pt_1 CP_1
salute della figlia e il ha strumentalizzato la grave situazione di MI, al fine di raggiungere CP_1
l'obiettivo di allontanamento delle figlie dalla madre, rimarcando la necessità di un collocamento in comunità delle gemelle. Il padre e la madre, in sostanza, non hanno saputo mettere da parte la disistima reciprocamente nutrita, ponendo al centro della vicenda separativa il loro ruolo di genitori. I turbolenti rapporti instaurati dagli ex coniugi hanno inevitabilmente inciso sulle minori, le quali, per tutta la durata del presente giudizio, sono rimaste nettamente ferme sulla posizione di totale rifiuto nei confronti del padre.
Il costante atteggiamento di chiusura manifestato dalle minori verso il è stato dalle stesse CP_1
motivato sulla base dei contrasti insorti con il padre. Le ragazze, invero, sia nel corso dell'audizione disposta innanzi al Presidente delegato dott. , sia nel corso dei numerosi colloqui Parte_2
avvenuti con i Servizi incaricati, con gli psicoterapeuti di riferimento, con la curatrice speciale e con la coordinatrice genitoriale dott.ssa hanno ripetutamente affermato di non sentirsi apprezzate e Per_2
comprese dal padre, accusandolo di tenere atteggiamenti di prevaricazione e di prepotenza. Le minori hanno fatto concorde riferimento all'episodio avvenuto a giugno 2022, in occasione del programmato pernottamento presso l'abitazione paterna, durante il quale il ha reagito alla volontà delle figlie CP_1
di fare rientro a casa della madre, chiudendole a chiave per impedire loro di andare via. Il non ha CP_1
compreso che tale reazione non ha fatto altro che generare nelle figlie un sentimento di maggiore indisposizione, che è emerso in tutta la sua fermezza durante l'intero giudizio.
Dai colloqui svolti è emerso che MI e hanno elaborato una rappresentazione del padre Per_1 Tes_1
come un soggetto autoritario, incapace di ascoltare le reali esigenze delle figlie, di accettare il dialogo e di accogliere le loro decisioni. L'atteggiamento di rifiuto della figura paterna si è ancor più consolidato a seguito del diniego espresso dal a fronte delle richieste di svago avanzate dalle figlie (come la CP_1
partecipazione a feste e gite scolastiche), motivato dal come una giusta reazione alla loro CP_1
volontà di non frequentarlo. La dott.ssa psicologo del Servizio di Neuropsichiatria Persona_4 dell'AUSL di Fidenza (confermando quanto già espresso nel giudizio di separazione), ha stigmatizzato negativamente tali dinamiche, tant'è che nella relazione in data 30 marzo 2023 ha evidenziato la necessità che il padre non metta in atto delle ritorsioni nei confronti delle figlie, affermando che è < necessario che il padre rifugga dal rischio di entrare in “pairing” con le figlie adolescenti, evitando di annunciare loro misure puramente “ritorsive” (quali la minaccia di negare qualunque consenso a lui richiesto o di paventare il loro prossimo inserimento in Comunità). Tali reazioni paterne, pur comprensibilmente dettate dal senso di impotenza, finiscono per alimentare e fissare la sterile
pagina 16 di 32 rappresentazione filiale di un'autorità paterna incapace di qualunque autorevolezza ed empatia ed in quanto tale da avversare>>.
La persistente richiesta del di collocazione delle minori presso il domicilio paterno o di CP_1
collocazione in luogo neutro è stata percepita dalle figlie come un ulteriore segnale di disinteresse del padre rispetto al loro reale benessere. In merito a tale richiesta, si rileva che il suo accoglimento- se pure giustificato dalla necessità di favorire la ripresa degli incontri tra il padre e le figlie, in modo da sottrarre le minori agli eventuali condizionamenti materni - sarebbe in ogni caso foriero di conseguenze gravissime. E' indubbio che la abbia tenuto un atteggiamento poco collaborativo, non avendo Pt_1
supportato e favorito il processo di riavvicinamento delle figlie al padre ed essendosi mostrata solo apparentemente disponibile e propensa a condividere il programma degli incontri predisposto dagli operatori, senza però fattivamente collaborare con i Servizi. Tuttavia, allontanare le minori dalla casa materna non farebbe altro che inasprire il grave conflitto e l'inamovibile rifiuto nutrito dalle ragazze verso il padre, il quale verrebbe definitivamente percepito come la causa di tutte le loro sofferenze. Le minori hanno affermato di vivere la proposta del padre come una vera e propria ingiusta prevaricazione e un inutile patimento, una soluzione punitiva per colpe che non hanno, rispetto alla quale si ribellerebbero. Ciò è stato espressamente rimarcato anche dal curatore speciale nei propri Parte_3
scritti difensivi.
Pure la dott.ssa psicologo del Servizio di Neuropsichiatria dell'AUSL di Fidenza, nella Persona_4
relazione in data 30 marzo 2023, ha espresso - in accordo con i vari clinici deputati a seguire i percorsi di psicoterapia attivati a sostegno delle minori - una posizione fortemente critica rispetto all'eventualità di un inserimento delle stesse all'interno di una Comunità educativa, in quanto “tale scelta aumenterebbe in misura esponenziale il rischio che le gemelle subiscano un definitivo ed irreparabile danno di legame con il padre, considerandolo in via definitiva il principale colpevole del tutto. La collocazione al di fuori del contesto famigliare materno, vissuto ad oggi da ognuna delle figlie come principale contesto di appartenenza, rischia di polarizzarle ulteriormente nell'attuale attribuzione difensiva di ogni colpa al padre, rischiando di fissare l'attuale lettura, parziale e distorsiva in quanto sostenuta dalla ingenua necessità di semplificare una vicenda segnatamente complessa, in una alienazione del padre dal proprio mondo affettivo di riferimento”.
Peraltro, il mutamento dell'assetto residenziale delle minori comporterebbe il rischio di un aggravamento delle condizioni psicofisiche di MI, già decisamente precarie a seguito del disturbo alimentare dalla stessa manifestato. Nel caso in cui il provvedimento di collocazione extrafamiliare fosse limitato alle altre due sorelle, MI resterebbe a vivere da sola con la madre e verrebbe ad pagina 17 di 32 essere privata del fondamentale supporto e sostegno fornito dalle sorelle, elidendo un legame prezioso ed inscindibile, il quale va attentamente preservato.
In definitiva, nel caso di specie, deve essere tenuta in debita considerazione la volontà delle minori, le quali, già in sede di separazione giudiziale e poi nel corso del presente giudizio, si sono espresse in maniera ferma, manifestando il loro sentimento di rifiuto verso la figura paterna.
Tutti gli interventi messi in atto dal Tribunale nel corso del giudizio, anche con l'ausilio dei Servizi
Sociali, non hanno dato i risultati sperati. Occorre rammentare la lunga serie di strumenti a cui si è fatto ricorso. In particolare, è stato attivato un percorso di sostegno psicoterapeutico individuale a favore di ciascuna minore;
sono stati organizzati incontri protetti tra il padre e le minori dapprima in forma collettiva e poi in forma individuale;
sono stati realizzati colloqui di sostegno alla genitorialità; è stato disposto un percorso di coordinamento genitoriale;
è stato attivato il Servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della Tutti i tentativi svolti si sono rivelati infruttuosi, in quanto è rimasto Pt_1
fermo il sentimento di avversione nutrito dalle minori nei confronti del padre. Né è possibile fare ricorso, come pure richiesto dal alla collocazione extrafamiliare delle minori come strumento CP_1
per fare leva sui sentimenti delle ragazze.
MI e che già all'epoca dell'introduzione del presente giudizio avevano quattordici Per_1 Tes_1
anni e che sono ormai prossime al compimento del diciottesimo anno di età (essendo nate il 12 febbraio
2026), hanno ribadito, nelle numerose occasioni di confronto, il loro pensiero, manifestando anche una profonda stanchezza di fronte a tutti gli interventi posti in essere per convincerle a riprendere i rapporti con il padre. Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il rifiuto consapevole e motivato del minore a incontrare un genitore costituisce un limite invalicabile al diritto di visita, anche in assenza di condotte pregiudizievoli da parte del genitore escluso (Cass. Civ. ord. n.
21969/2024). La natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore se, anche all'esito degli interventi compiuti sul minore, il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore stesso. E ciò indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo.
In conclusione, deve essere demandato ai Servizi Sociali affidatari il compito di:
- assumere ogni decisione inerente le questioni di principale interesse per le minori in ambito scolastico, sanitario, ludico e ricreativo, in caso di disaccordo tra genitori;
pagina 18 di 32 - tentare di ripristinare gli incontri tra padre e figlie, dapprima con previsione di video-chiamate regolari promosse da un educatore specializzato, sempre che ciò non costituisca un pregiudizio per le minori.
Per quanto attiene a MI, i Servizi Sociali vigileranno sull'evoluzione delle condizioni di salute della ragazza e si rapporteranno con l'equipe medica del Centro Disturbi del Comportamento
Alimentare, che ha in carico la minore. Deve essere, infine, disposta la prosecuzione del percorso di sostegno psicoterapeutico già attivato a favore di MI, con particolare attenzione alle problematiche relative allo specifico disturbo alimentare manifestato dalla ragazza.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, il disposto dell'art. 337 sexies c.c., facendo espresso riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela degli stessi. L'assegnazione della casa familiare, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, presuppone quindi che vi sia continuità di vita del figlio (minorenne o anche maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) nell'immobile che è stato il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza matrimoniale.
Tanto premesso, deve essere disposto che la residenza familiare, costituita dalla villa sita in
CA (PR), Via Aie n. 1, di proprietà di debba essere assegnata a Parte_1 quest'ultima, quale genitore prevalentemente collocatario delle figlie, atteso che tale abitazione rappresenta per le minori il luogo in cui da sempre si è svolta la loro vita personale e familiare.
Peraltro, anche il ha aderito alla richiesta di assegnazione avanzata dalla CP_1 Pt_1
Sul mantenimento delle figlie minori
Quanto ai doveri di mantenimento delle parti nei riguardi delle figlie, occorre rilevare che in sede di provvedimenti provvisori il Presidente delegato ha confermato l'obbligo, posto a carico del in CP_1
sede di separazione, di corrispondere alla a titolo di contributo di mantenimento per le figlie, la Pt_1
somma di euro 1.200,00 mensili (euro 400,00 mensili per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto sia delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, sia della collocazione prevalente delle minori presso la madre.
Sul punto, le richieste delle parti sono risultate divergenti.
La mentre nel ricorso introduttivo ha chiesto la corresponsione da parte del di un Pt_1 CP_1
assegno di euro 2.400,00 mensili (pari ad euro 800,00 mensili per ciascuna figlia), oltre al 100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di queste ultime, in sede di precisazione delle conclusioni ha, invece, chiesto la conferma dell'obbligo del di corrispondere a titolo di mantenimento per le CP_1
pagina 19 di 32 figlie la somma di euro 1.200,00, con obbligo a carico della stesso di provvedere al pagamento della totalità delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle stesse.
Il dal canto suo, ha chiesto, in via principale, di porre in capo a ciascun genitore l'obbligo di CP_1
provvedere al mantenimento diretto delle figlie, ove collocate in via paritaria presso ciascun genitore
(e/o in via alternata settimanale). In subordine, ha chiesto di porre a carico del genitore non collocatario l'obbligo di versare, per il mantenimento delle figlie, la somma complessiva di euro 900,00 mensili
(pari ad euro 300,00 mensili per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente Istat, a far tempo dal mese di novembre 2023, direttamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese. In via di ulteriore subordine, in caso di collocazione extra familiare, ha chiesto il contributo di entrambi i genitori in pari misura al mantenimento ordinario della prole.
In ogni caso, ha domandato il concorso di ciascun genitore al 50% nelle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori.
Tanto premesso, va rammentato che a seguito della separazione o del divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (v. Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363).
È altresì da considerare sul punto che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto dell'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(così Cass. 1997 n. 11025).
Rileva il Collegio che, al fine di stabilire l'entità del contributo di mantenimento per le figlie dovuto da entrambi i genitori, occorre procedere all'esame delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
Dall'esame della documentazione in atti, nonché dalle risultanze delle indagini di Polizia Tributaria, emerge che laureata in psicologia ed iscritta dall'anno 2021 all'albo degli psicologi, Parte_1
ha percepito:
- per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 12.000,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.000,00);
- per l'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 12.000,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.000,00);
pagina 20 di 32 - per l'anno di imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 5.500,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 458,33);
Gli unici redditi dichiarati dalla nel periodo 2021-2023 sono rappresentati dall'assegno Pt_1
corrispostole dal coniuge. A tal riguardo, la ha dedotto di essersi trovata senza lavoro dopo la Pt_1 separazione e di aver studiato per superare l'esame di stato ed iscriversi all'albo degli psicologi. Ha allegato inoltre di aver frequentato la scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, che prevedeva un tirocinio gratuito per tutti e quattro gli anni. Nel 2023, ha poi aperto la partita Iva (quindi dal 2021 al 2023 non ha esercitato), fatturando esigue somme, considerato che aveva una sola paziente.
Ha inoltre allegato di aver ricevuto, nel mese di settembre 2023, un'offerta di lavoro presso l'Istituto di
Psicologia di Parma (Egle) per svolgere la sua attività in libera professione e di essere rimasta qui a lavorare fino a gennaio 2025, fino a quando MI non ha iniziato a stare male. Ha asserito di aver sospeso la sua collaborazione proprio per stare vicino a MI e di aver poi intrapreso l'esperienza dei colloqui online tramite piattaforma “Uno bravo”, sempre per stare vicino alle figlie.
Dalla documentazione in atti e dall'attenta ricostruzione della situazione patrimoniale dei coniugi contenuta nella sentenza di separazione, ormai passata in giudicato, emerge che, nell'anno 2020 al momento dell'introduzione del giudizio di separazione, la deteneva partecipazioni societarie in Pt_1
alcune delle società di consulenza e formazione gestite dal marito. In particolare, era titolare di:
- una quota dal valore nominale di euro 1.000,00 pari al 10% del capitale della G-Safe S.r.l., società nella quale rivestiva anche il ruolo di amministratore delegato;
- una quota dal valore nominale di euro 15.000,00 pari al 75% del capitale della Controparte_3
;
[...]
- una quota dal valore nominale di euro 3.360,00 pari al 6,72% del capitale della Nat S.r.l.;
-una quota dal valore nominale di euro 13.697,76, pari al 6,6% dell'intero capitale della società
[...]
. Controparte_4
Dalle allegazioni del non contestate dalla emerge che la stessa ha cessato la carica di CP_1 Pt_1
amministratore delegato in G-Safe nel mese di febbraio 2020, percependo un trattamento di fine rapporto pari ad euro 44.400,00 netti, circostanza questa documentalmente riscontrabile (v. doc. n. 19 fascicolo resistente).
Successivamente, con atto di compravendita del 31 marzo 2022 a ministero del Notaio dott.
[...]
, ha alienato le proprie quote di partecipazione al capitale sociale della Persona_6 Parte_1
“Nat S.r.l.” (pari al 6,7%) e della “G. Safe S.r.l.” (pari al 10%), incassando una somma complessiva di euro 273.172,00 (v. doc. 23 fascicolo resistente).
pagina 21 di 32 Con lo stesso atto del 31 marzo 2022, la ha acquisito per euro 1,00 il residuo 25% del capitale Pt_1
sociale della G-Med Srl, divenendone così unica proprietaria (doc. 24 fascicolo resistente) ed incassando all'atto della cessazione ulteriori euro 103.000,00 (docc. 43 e 44 fascicolo resistente).
L'attività lavorativa svolta dalla negli anni che precedono la separazione, le ha pertanto fruttato Pt_1
la somma di euro 433.172,00 euro, a cui va aggiunta la suddivisione in ragione del 50% delle somme depositate sul conto corrente bancario cointestato ai coniugi e dei titoli cointestati.
In merito all'attuale situazione finanziaria della ricorrente, dalle indagini di Polizia Tributaria è emerso che la è intestataria: Pt_1
- del conto corrente n. 01309/0000000003011, acceso presso Banco BPM s.p.a., che alla data del 14 marzo 2025 recava un saldo pari ad euro 37.964,90;
- di un deposito titoli, acceso sempre presso Banco BPM s.p.a, che alla medesima data recava un saldo pari ad euro 260.244,36;
- del conto corrente n. 105785045, acceso presso Unicredit S.p.a., che alla data del 13 marzo 2025 presentava un saldo pari ad euro 31.433,77;
- di un deposito titoli n. 41298227 aperto presso Unicredit S.p.a., che alla data del 13 marzo 2025 recava una giacenza di euro 208.607,65;
- di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento Anima il cui controvalore, alla CP_5
data del 12 marzo 2025, era pari a euro 209.072,05.
La è proprietaria esclusiva dell'ex casa coniugale, costituita da una villa di considerevole Pt_1
metratura (circa 200 mq), dotata di piscina, sita in CA, oltre ad essere titolare della nuda proprietà per 1/16 di terreni posti a Gromo (BG) e della nuda proprietà al 50% con la sorella CP_2
di una casa sita in montagna.
È, inoltre, proprietaria di un'automobile Volkswagen, acquistata nel 2022.
In merito, invece, alla situazione economica e reddituale di , va rilevato che il resistente CP_1
svolge attività di consulenza nell'ambito della formazione e della sicurezza sul lavoro, sia attraverso società di cui lo stesso è socio sia prestando i propri servizi a favore di terze società.
Dalla documentazione in atti emerge che il ha percepito: CP_1
- per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 22.702,00, somma che risulta tuttavia calcolata al netto della detrazione dell'assegno al coniuge, pari a euro 12.000,00 (v. rigo RP22), che occorre invece prendere in considerazione al fine di valutare la reale capacità reddituale del Gli CP_1
introiti netti effettivamente percepiti dal nell'anno 2022 si aggirano, pertanto, sui 34.000,00 CP_1
euro, a cui occorre poi aggiungere il reddito ricavato dalle locazioni delle unità immobiliari, pari a complessivi euro 8.058,00, già al netto della cedolare secca al 21%;
pagina 22 di 32 - per l'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 17.894,00, somma che risulta tuttavia calcolata al netto della detrazione dell'assegno al coniuge, pari a euro 12.000,00, che occorre invece prendere in considerazione al fine di valutare la reale capacità reddituale del CP_1
Gli introiti netti effettivamente percepiti dal nell'anno 2022 si aggirano, pertanto, sui 30.000,00 CP_1
euro, a cui occorre poi aggiungere il reddito ricavato dalle locazioni delle unità immobiliari, pari a euro
9.385,20, già al netto della cedolare secca al 21%;
- per l'anno di imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 22.729,00, a cui occorre poi aggiungere il reddito ricavato dalle locazioni delle unità immobiliari, pari a euro 14.220,00, già al netto della cedolare secca al 21%.
È amministratore unico delle società Gruppo Ge.Ma s.r.l., G.Safe s.r.l., Nat Sr.l. e Iso TU s.r.l. È, inoltre, titolare di:
- una quota dal valore nominale di euro 104,00 pari all'1% dell'intero capitale della società Iso TU
s.r.l.;
- una quota dal valore nominale di euro 100,00, pari all'1% dell'intero capitale della società G.Safe
s.r.l.;
- una quota dal valore nominale di euro 46.640,00, pari al 93,28% dell'intero capitale della società Nat
s.r.l.
In merito ai rapporti bancari facenti personalmente capo al resistente, dalla documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza emerge che è intestatario: CP_1
-del conto corrente n. 105784914, acceso presso Unicredit, che in data 12 marzo 2025 recava un saldo pari ad euro 32.067,46;
- del conto corrente n. 010/000001537, acceso presso Credem, che a febbraio 2025 recava un saldo pari ad euro 377.538,02,
- del conto corrente n. 010/000001684, acceso presso Credem, recante a dicembre 2024 un saldo pari ad euro 12.236,85;
- del conto corrente n. 105784914 aperto presso Unicredit, con un saldo attivo di euro 32.067,46 alla data del 12 marzo 2025;
- di quote di partecipazione al fondo comune di investimento Euromobiliare sgr pari a marzo 2025 ad un controvalore di euro 23.353,57.
Il è comproprietario per la quota di 1/6 di quattro immobili siti in Parma e per la quota di 1/2 di CP_1
sei immobili ubicati sempre in Parma, nonché proprietario esclusivo di tre immobili siti a CA.
Infine, è proprietario dal 2021 di un'automobile Fiat immatricolata nel 2013.
pagina 23 di 32 Quanto alla situazione abitativa, il non risulta gravato da mutui o canoni di locazione, in quanto CP_1 si è trasferito a vivere presso l'immobile di sua proprietà sito a Parma, in via Reggio n. 6, precedentemente concesso in locazione a terzi.
Ebbene, così delineate le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, rileva il Collegio che allo stato sussiste una notevole disparità nella capacità reddituale degli ex coniugi, posto che la dopo Pt_1
la separazione, ha deciso di cedere le partecipazioni dalla stessa detenute nelle società in cui era socio anche il marito e di dismettere anche gli incarichi societari in precedenza ricoperti, intraprendendo la libera professione come psicologa. Ciò ha sicuramente inciso nel breve periodo sulla sua capacità di guadagno, dovendo ancora acquisire quel riconoscimento necessario per affermarsi nel settore di sua competenza e per raggiungere una certa stabilità economica.
Pertanto, mentre sul piano della capacità reddituale sussiste allo stato una apprezzabile disparità tra i coniugi (il ha entrate nette mensili che si aggirano sui 3.000/3.500,00 al mese), per contro dal CP_1
punto di vista della situazione patrimoniale non emerge un rilevante divario tra le stesse parti. Infatti, la dispone di depositi bancari e di investimenti finanziari di notevole consistenza, sicuramente Pt_1
superiori alle disponibilità finanziarie del il quale tuttavia, a differenza della è titolare di CP_1 Pt_1
numerose partecipazioni societarie, oltre ad essere proprietario di numerosi immobili.
Ciò posto, alla luce delle complessive condizioni economiche delle parti e tenuto conto della collocazione prevalente delle minori presso la casa materna e delle accresciute esigenze di vita della ragazze correlate alla loro età, appare equo, così come peraltro richiesto dalla in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni, l'obbligo di corrispondere alla quale contributo ordinario per il Pt_1
mantenimento delle tre figlie, a far data dalla domanda, la somma di euro 1.200,00 mensili (euro
400,00 mensili per ciascuna figlia), indicizzati Istat. Quanto invece alla partecipazione da parte del alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, questa deve essere fissata nella CP_1
misura del 70% e viene regolamentata come di seguito indicato.
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
pagina 24 di 32 apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA), purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia delle figlie e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
pagina 25 di 32 SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alle figlie anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
pagina 26 di 32 acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione delle figlie, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto delle figlie.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale delle figlie.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero delle figlie che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Sull'assegno divorzile
Resta da esaminare la richiesta avanzata dalla di corresponsione in suo favore della somma di Pt_1
euro 1.000,00 mensili a titolo di assegno post coniugale.
Il ha fortemente contestato l'an del diritto all'assegno divorzile a favore della moglie, sostenendo CP_1
che la stessa non ha provato la mancanza di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento nè ha dimostrato che la sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi sia dipesa da scelte effettuate dalla nel corso del matrimonio per soddisfare imprescindibili esigenze familiari. Pt_1
La dal canto suo, ha contestato le allegazioni avversarie, assumendo di aver provveduto nel Pt_1
corso della vita matrimoniale alla gestione della famiglia e alla crescita delle tre figlie, così permettendo al marito di dedicarsi a tempo pieno alla propria carriera, senza oneri familiari.
pagina 27 di 32 Ritiene il Tribunale, alla luce degli elementi probatori acquisiti nel presente procedimento, che non sussistano i presupposti per riconoscere alla un assegno divorzile. Pt_1
In diritto, pare utile ricordare che l'assegno di divorzio è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 6
Legge n. 898/1970, al coniuge che ne fa istanza “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La questione oggetto del presente giudizio, ovvero l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere detta provvidenza a carico del marito, deve essere risolta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite, che ha diffusamente affrontato il tema dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 hanno statuito il seguente principio di diritto “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”, introducendo la necessità di una valutazione complessiva dei parametri normativamente previsti, anche ai fini dell'accertamento del diritto al riconoscimento della provvidenza, e superando la rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio.
Si legge al riguardo in particolare “L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 C. 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economica patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dall'adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico - patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzioni della vita familiare."
La valutazione da compiere è, dunque, quella essenzialmente di accertare il rapporto causale tra la disparità economica eventualmente esistente tra i coniugi e l'impegno profuso dal coniuge pagina 28 di 32 economicamente più debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio oltre che comune anche dell'altro.
La ha ripetutamente fatto richiamo alla rimarchevole differenza sussistente nella situazione Pt_1
patrimoniale dei coniugi e alla conseguente inadeguatezza dei propri redditi ad assicurarle il tenore di vita agiato che ella avrebbe presumibilmente mantenuto se il matrimonio non fosse fallito, criterio che, tuttavia, come ben spiegato dalle Sezioni Unite, è definitivamente abbandonato, in quanto non solo non trova riscontro nella lettera della norma (art. 5 cit.), ma è anche sensibilmente esposto a rischi di ingiustificata locupletazione da parte di uno dei coniugi.
Occorre piuttosto verificare se l'apprezzabile disparità economico-reddituale sussistente tra i coniugi è
“dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune
e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro", come appunto richiesto dalla Suprema
Corte nella pronuncia del 2018 sopra richiamata, al fine di pervenire, attraverso una valutazione complessiva ed integrata di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, L. Div. in posizione equiordinata, al giudizio di sussistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione dell'assegno divorzile.
Tale prova non risulta fornita, anzi le risultanze processuali appaiono di segno opposto.
Nella specie non ricorre nessuno dei presupposti atti a giustificare del riconoscimento di un assegno divorzile, né sotto il profilo assistenziale, né sotto quello perequativo-compensativo.
Infatti, sotto il profilo assistenziale, la non ha dimostrato in alcun modo né la mancanza di Pt_1 adeguate risorse proprie né tantomeno l'oggettiva sua impossibilità a procurarsele: al contrario, risulta provato per tabulas che la è impegnata nella sua attività libero-professionale, quale psicologa, e Pt_1
dispone di un ragguardevole patrimonio, che è in parte il risultato delle liquidazioni conseguenti all'attività svolta nelle società facenti capo all'ex marito.
Sotto il profilo compensativo-perequativo, la non ha provato di aver dovuto rinunciare alle sue Pt_1 legittime aspirazioni professionali per provvedere ai bisogni della famiglia, né ha provato l'eventuale contributo fornito alla formazione del patrimonio del marito, tale da meritare il riconoscimento di un assegno divorzile: infatti, dall'istruttoria svolta non è emerso alcun sacrificio della la quale nel Pt_1
corso del matrimonio ha sempre lavorato ed ha fruito di aiuti esterni per la gestione della prole. Le
pagina 29 di 32 testimonianze assunte, lungi dal corroborare gli assunti della dimostrano piuttosto che il nucleo Pt_1
familiare si è avvalso regolarmente del supporto della rete parentale per la gestione delle minori, mentre i coniugi erano impegnati a lavoro.
Infatti, i testi escussi ( e ), se da un lato hanno Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 confermato l'impegno profuso dalla ricorrente nell'accudimento delle minori, hanno riferito che la stessa era comunque supportata da altri membri della famiglia, quali nonni e zii materni e paterni, sicché il ruolo di madre non è stato svolto dalla in modo assorbente e in maniera tale da Pt_1
precluderle la possibilità di seguire i propri impegni extradomestici.
Come già innanzi illustrato, la sino all'anno 2019, ha prestato la propria attività lavorativa nelle Pt_1
società facenti capo al marito, ricoprendo anche incarichi apicali, come quello di amministratore delegato nella società G-Safe S.r.l., oltre a detenere partecipazioni societarie nelle medesime società di cui era socio anche il coniuge. E' incontestato che la stessa abbia cessato la carica di amministratore delegato in G-Safe solo nel mese di febbraio 2020, in concomitanza con il sorgere della crisi coniugale, poi sfociata nel procedimento per la pronuncia di separazione (introdotto dalla stessa Pt_1
con ricorso in data 11 maggio 2020).
E' indubbio che a far data dal 2020, a seguito dell'entrata in crisi del rapporto coniugale, le condizioni economiche della siano peggiorate con il progressivo decremento dei redditi dalla stessa Pt_1
percepiti. Infatti, dalla sentenza di separazione emerge che la in costanza di matrimonio, Pt_1 beneficiava di un reddito medio mensile pari a euro 2.600,00 per l'anno di imposta 2017 e pari a euro
2.632,00 per l'anno di imposta 2018, mentre negli anni successivi 2021, 2022, 2023 la stessa risulta non aver percepito alcun reddito da lavoro, avendo solo beneficiato dell'assegno di mantenimento versato da CP_1
Ritiene tuttavia il Collegio che la modifica peggiorativa della situazione economica della in Pt_1
riferimento agli anni successivi al 2020, non sia eziologicamente ricollegabile a scelte o eventuali rinunce effettuate dalla nel corso della vita matrimoniale, ma sia piuttosto diretta conseguenza Pt_1 delle scelte autonomamente effettuate dalla in seguito all'insorgere della crisi. Infatti, la a Pt_1 Pt_1 far data dall'anno 2020 ha progressivamente dismesso la propria veste di imprenditrice, cedendo le proprie partecipazioni sociali e intraprendendo la nuova professione di psicologa. Alla base dell'accertata sperequazione reddituale vi è pertanto la decisione assunta dalla di intraprendere Pt_1
un nuovo percorso lavorativo.
In sostanza, ripercorrendo l'iter logico della pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, può rilevarsi quanto segue: l'analisi comparativa della situazione patrimoniale delle parti ha dato conto della pagina 30 di 32 disponibilità di beni e di risorse finanziarie, che, pur nella loro astratta idoneità a garantire autosufficienza a ciascuna delle parti, presentano profili di obiettiva disparità.
Tuttavia, nella specie tale disparità, che vede la moglie in posizione deteriore, non disponendo allo stato la di redditi da lavoro, non ha una relazione causale specifica e diretta con un ruolo Pt_1
endofamiliare assunto dalla durante il matrimonio, che abbia imposto alla donna il sacrificio di Pt_1
proprie aspettative professionali e reddituali, circostanze che non sono state provate dalla interessata.
Anzi dalle acquisite emergenze processuali emerge che la ricorrente, durante la vita matrimoniale, lungi dall'essere relegata al ruolo di casalinga, ha prestato la propria attività lavorativa all'interno delle aziende di cui la stessa era socia, occupandosi anche dell'amministrazione della società G-Safe S.r.l. Il divario reddituale attualmente esistente è dovuto alle scelte lavorative effettuate dalla ricorrente dopo la separazione, avendo questa scelto nel 2021 di intraprendere una nuova professione.
Pertanto, in base a tutte le suesposte considerazioni, devono essere respinte le richieste economiche avanzate per sé dalla non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di un assegno post Pt_1
coniugale a favore della ricorrente.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra la e i Pt_1 CP_1
Le spese di curatela del presente grado di giudizio vanno, invece, poste a carico dei genitori, che dovranno rivolgerne il pagamento a favore dello Stato, essendo state ammesse le minori al gratuito patrocinio. Infatti, ove il Tribunale, a fronte di un conflitto di interessi con i genitori, disponga la nomina del curatore speciale a favore di un minore, la relativa spesa - in applicazione della regola della soccombenza - deve essere sostenuta dai genitori stessi, che con il loro comportamento hanno reso necessaria la nomina del curatore;
sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, gli oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del curatore, spesso derivanti da evidenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone l'affidamento delle minori MI ET e ai Servizi Sociali del Persona_1 Testimone_1
Comune di Fidenza, con collocazione prevalente presso la madre, demandando ai Servizi Sociali affidatari il compito di:
pagina 31 di 32 -assumere ogni decisione inerente le questioni di principale interesse delle minori in ambito scolastico, sanitario, ludico e ricreativo, in caso di disaccordo tra genitori;
-tentare di ripristinare gli incontri tra padre e figlie, dapprima con previsione di video-chiamate regolari promosse da un educatore specializzato, sempre che ciò non costituisca pregiudizio per le minori;
- vigilare sull'evoluzione delle condizioni di salute di MI, rapportandosi con l'equipe medica del
Centro Disturbi del Comportamento Alimentare;
2) Dispone la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico attivato a favore di MI ET, attualmente in carico presso il Servizio per i Disturbi del comportamento Alimentare;
3) Assegna la casa coniugale a quale genitore prevalentemente collocatario delle Parte_1
figlie minori;
4) Fissa, a far data dalla domanda, nella misura di euro 1.200,00 mensili, indicizzati ISTAT, il contributo ordinario di mantenimento per le figlie MI e dovuto dal , somma da Per_1 Tes_1 Pt_4
corrispondersi, entro il giorno dieci di ogni mese, a favore della sul conto corrente personale di Pt_1 quest'ultima.
Dispone la partecipazione da parte del nella misura del 70%, alle spese straordinarie sostenute CP_1 nell'interesse delle figlie, come specificamente elencate in parte motiva;
5) Rigetta la domanda avanzata da di corresponsione di un assegno divorzile;
Parte_1
6) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra e;
Parte_1 CP_1
7) Condanna e a versare all'Erario le spese di lite liquidate, a favore del Parte_1 CP_1
curatore speciale Avv. Simone Brianti, in euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali di Fidenza.
Così deciso in Parma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) Il Presidente
(Dott. Paolo Corder)
pagina 32 di 32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Prima Sezione Civile
In camera di consiglio, composto dai Signori Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente dott. Simone Medioli Devoto giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 718/2022 RG e 1448/2022 RG vertenti tra:
, elettivamente domiciliata in Parma, Via Farini n. 34 presso lo studio dell'Avv. Parte_1
UR LU, che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti
Ricorrente-resistente contro
, elettivamente domiciliato in Parma, Strada Conservatorio n. 33, presso lo studio dell'Avv. CP_1
PA NI, che lo rappresenta e difende, giusta delega agli atti
Resistente-ricorrente
e con l'intervento dell'Avv. Simona Brianti, quale curatore speciale delle minori Persona_1
MI ET e con studio in Fidenza (PR), Via Gramsci, n. 30, giusta provvedimento Testimone_1
di nomina del Giudice Istruttore in data 12 luglio 2024.
Parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente ad oggetto: “Scioglimento del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 luglio 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 32 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 680/2023, pronunciata da questo
Tribunale in data 23 maggio 2023, pubblicata il 24 maggio 2023, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
Con ricorso depositato in data 1 marzo 2022, iscritto al n. 718/2022 RG, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio da lei contratto in CA il 5 dicembre 2007 con (atto registrato nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
CA dell'anno 2007, Parte I S, numero 2), dalla cui unione erano nate, il 12 febbraio 2008, tre figlie gemelle, MI e Per_1 Tes_1
A sostegno del ricorso, la esponeva che il Tribunale di Parma, con sentenza non definitiva n. Pt_1
949/2020 del 25 novembre 2020, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (15 luglio 2020), lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i coniugi.
Quanto ai provvedimenti a tutela della prole, la ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita del padre da parte dei Servizi Sociali.
La allegava che durante il matrimonio le figlie avevano avuto un ottimo rapporto con il padre, Pt_1 tant'è che le ragazze avevano reagito malissimo all'annuncio della separazione dei genitori, ma soprattutto si erano sentite abbandonate quando avevano scoperto che il padre aveva intrapreso una relazione con un'altra donna e che per tale ragione aveva lasciato la famiglia. Le minori avevano espresso il loro disaccordo in ordine al regime di frequentazione con il padre previsto nei provvedimenti presidenziali assunti nel giudizio di separazione, manifestando il desiderio di non vedere stravolte le loro vite, a seguito dei continui spostamenti tra la casa materna a CA e quella paterna a Parma. A fronte delle proteste sollevate dalle figlie, il le aveva subito accusate di CP_1
essersi alleate con la madre e, anziché cercare un dialogo con le stesse, le aveva minacciate di farle accompagnare agli incontri dai Carabinieri. Le difficoltà di recupero del rapporto affettivo padre-figlie si erano ulteriormente acuite a causa di una lite insorta a novembre 2020 tra il e le figlie, che si CP_1
era conclusa con lo strattonamento fisico della figlia da parte del padre, a seguito del quale la Per_1
aveva sporto denuncia per il reato di percosse. Pt_1
La ricorrente contestava le statuizioni assunte in via provvisoria in sede di separazione, ritenendo che sia il CTU sia il Giudice avessero violato il principio in base al quale il diritto alla bigenitorialità non pagina 2 di 32 può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, in quanto il rapporto affettivo, per sua natura incoercibile, non può essere imposto.
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la ricorrente allegava che, in base si provvedimenti provvisori vigenti, il era tenuto a corrisponderle la somma di euro CP_1
1.000,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento, nonché l'ulteriore somma di euro 1.200,00 mensili quale contributo per il mantenimento delle tre figlie minori (euro 400,00 mensili per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
Ciò precisato, assumeva che la posizione economica delle parti era nel frattempo mutata. Ella, infatti, dopo aver conseguito la laurea in psicologia, si era iscritta ad un corso post laurea e svolgeva un tirocinio gratuito, percependo un reddito annuo pari ad appena euro 5.000,00. Era titolare, come all'epoca della separazione, di partecipazioni azionarie presso alcune delle società di consulenza e formazione gestite dal marito, il quale versava in una situazione assai più florida rispetto alla sua, posto che lo stesso:
-possedeva il 94% delle quote relative alla “Nat S.r.l.” (di titolarità della stessa per la restante quota, pari al 6%);
- rivestiva la qualità di amministratore unico presso la “Iso TU S.r.l.” di Sassuolo;
- rivestiva la qualità di amministratore presso il gruppo “Ge.Ma S.r.l.” di Parma;
- era titolare del 10% delle quote relative alla “G. Safe S.r.l.”;
- rivestiva la qualità di amministratore unico presso la “G. Med. S.r.l.” di Parma, di cui possedeva il
25% delle quote.
La ricorrente asseriva di aver contribuito all'incremento del patrimonio familiare ed al successo professionale del marito, posto che, a seguito della nascita delle figlie, ella, in accordo con il si CP_1
era fatta carico della gestione della famiglia, cercando di conciliare i propri impegni lavorativi con i compiti di cura e accudimento delle figlie.
Tanto premesso, la chiedeva che fosse posto a carico del l'obbligo di versare nei suoi Pt_1 CP_1
confronti un assegno divorzile di euro 1.500,00 mensili, indicizzati Istat, nonché l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento per le figlie minori, la complessiva somma di euro 2.400,00 mensili (pari ad euro 800,00 mensili per ciascuna figlia), oltre al pagamento della totalità delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di queste ultime.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , il quale aderiva alla domanda di divorzio, CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la perdita del cognome maritale in capo alla moglie. Non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale in favore della mentre contestava le altre istanze Pt_1
avversarie, di cui chiedeva il rigetto.
pagina 3 di 32 In particolare, quanto ai provvedimenti a tutela della prole, il allegava che la ripresa del rapporto CP_1
con le figlie era stata costantemente ostacolata dalla moglie, per via della sua attitudine a sovrapporre
“inscindibilmente” il suo ruolo di padre con quello di marito. Pertanto, domandava, in via riconvenzionale, l'affidamento esclusivo e la collocazione delle minori presso di sé, con diritto di visita della madre in luogo neutro e sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti.
In via subordinata, il chiedeva, fermo l'affidamento esclusivo a sé delle minori, che queste CP_1
fossero domiciliate e collocate presso entrambi i genitori, con previsione di tempi di permanenza paritari presso ciascuno di essi.
In via di ulteriore subordine, lo stesso instava per la conferma dell'affidamento delle figlie ai Servizi
Sociali, già disposto nel giudizio di separazione, con collocazione prevalente presso di sé e con facoltà della madre di vederle secondo i tempi e le modalità stabilite dal Tribunale, demandando la vigilanza al
Servizio Sociale. In via gradata, si rimetteva alla decisione del Tribunale in ordine alla collocazione delle minori in un luogo neutro.
Stante l'elevata conflittualità coniugale, il resistente domandava, altresì, l'intervento, in ogni caso e nell'immediato, di un Coordinatore Genitoriale e l'avvio da parte di entrambi i coniugi di un percorso psicoterapico di sostegno alla genitorialità.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, il resistente sosteneva che non sussistessero i presupposti necessari per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie, in ragione della sua florida situazione economica. E ciò in quanto la oltre a godere di un'ampia capacità Pt_1
lavorativa priva di limitazioni psico-fisiche, disponeva altresì di un cospicuo patrimonio immobiliare e mobiliare. A dire del resistente, la poteva contare non solo sulla proprietà esclusiva dell'ex casa Pt_1
coniugale, per di più non gravata da mutui, ma anche sulla contitolarità al 50% di un immobile sito a
Spiazzi di Gromo (BG), presso una località sciistica della Lombardia. Inoltre, la ricorrente disponeva di ampia liquidità finanziaria, con un portafoglio titoli e contanti di euro 316.100,96, realizzato a seguito della cessione di diverse partecipazioni societarie, quali:
-la quota della società “G. Med S.r.l.” (di cui la stessa, peraltro, era divenuta unica socia, optando poi per la sua messa in liquidazione, con incasso previsto del relativo attivo circolante pari ad euro
103.000,00);
-la quota della società “Nat S.r.l.” (pari al 6,7%) e quella presso la società “G. Safe S.r.l.” (pari al 10%), del valore complessivo di euro 273.172,00.
Assumeva il che la sua situazione economica era rimasta pressoché immutata, continuando a CP_1
svolgere attività di consulenza presso le stesse società in cui la era socia-collaboratrice, e Pt_1
percependo un reddito medio annuo pari ad euro 42.000,00. Precisava tuttavia di non godere più, come pagina 4 di 32 in passato, del reddito derivante dalla concessione in locazione dell'immobile sito in Parma, in quanto detto alloggio era divenuto la sua principale abitazione.
Ciò esposto, il chiedeva, in via principale, che fosse disposta la revoca dell'assegno di CP_1
mantenimento provvisoriamente riconosciuto a favore della moglie nel giudizio di separazione e che fosse previsto il mantenimento diretto delle minori, ove collocate in via paritaria presso ciascun genitore (e/o in via alternata settimanale), stante le medesime possibilità economiche dei coniugi.
In subordine, chiedeva che fosse posto a carico del genitore non collocatario l'obbligo di versare, per il mantenimento delle figlie, la somma complessiva di euro 900,00 mensili (pari ad euro 300,00 mensili per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente Istat, a far tempo dal mese di novembre 2023 ed entro il giorno 10 di ogni mese. In via di ulteriore subordine, in caso di collocazione extra familiare, chiedeva che entrambi i genitori contribuissero in pari misura al mantenimento ordinario della prole. In ogni caso, domandava il concorso di ciascun genitore al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori.
Disposta la riunione della causa n. 1448/2022 RG (incardinata a seguito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio proposto dal alla presente causa, il Presidente delegato, dott. , CP_1 Parte_2 esperiva vanamente il tentativo di conciliazione tra le parti. Espletata l'audizione delle tre figlie minori dei coniugi, con ordinanza depositata in data 9 dicembre 2022 il Presidente confermava i provvedimenti provvisori assunti nell'ambito del giudizio di separazione, che prevedevano l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarle secondo modalità protette;
l'attivazione di un sostegno psicologico per le minori e di un percorso di sostegno alla genitorialità a favore dei coniugi, con prescrizione nei confronti della madre di collaborare ai fini del corretto svolgimento degli incontri protetti.
Nominato Giudice Istruttore la dott.ssa Vena, alla prima udienza di comparizione del 12 aprile 2023 le parti precisavano le proprie conclusioni ai fini della pronuncia della sentenza parziale di divorzio, con rinuncia alla concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 23 maggio 2023, pronunciava lo scioglimento del matrimonio. Con ordinanza collegiale resa in pari data, il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria e, considerata la perdurante conflittualità sussistente tra gli ex coniugi, invitava le parti a formalizzare il proprio consenso in ordine alla nomina di Coordinatore Genitoriale, al fine di aiutare i coniugi ad uscire dal conflitto relativo alla gestione delle figlie minori.
Acquisito il consenso di entrambi i coniugi, il Giudice Istruttore, con decreto del 29 settembre 2023, nominava la dott.ssa quale Coordinatrice Genitoriale. Persona_2
pagina 5 di 32 Con provvedimento dell'11 luglio 2024, il Giudice Istruttore, rilevato che dalla relazione della dott.ssa emergeva la sussistenza di un conflitto di interessi tra le minori e i genitori, nonché un'accesa Per_2 conflittualità all'interno della coppia genitoriale, nominava l'Avv. Simona Brianti curatrice speciale delle minori MI e Per_1 Tes_1
Con memoria difensiva del 28 settembre 2024, si costituiva in giudizio l'avv. Simona Brianti, la quale chiedeva la conferma del regime di affido delle minori ai Servizi Sociali.
Nelle more del giudizio, con istanza urgente depositata in data 23 dicembre 2024, CP_1
chiedeva, a modifica dei provvedimenti provvisori, che fosse disposta la collocazione delle tre figlie minori in un contesto diverso dal domicilio materno, allegando, a fondamento dell'istanza, che la figlia minore MI aveva manifestato gravi disturbi alimentari, con evidente perdita di peso, avendo smesso di nutrirsi.
Con ordinanza in data 8 gennaio 2025 il Giudice Istruttore, accolte parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti, disponeva l'attivazione di un Servizio di educativa domiciliare, della durata di tre mesi, presso il domicilio della Pt_1
Instaurato nelle more il contraddittorio sull'istanza del la si opponeva fortemente a tale CP_1 Pt_1 richiesta e anche la curatrice speciale evidenziava, all'esito dell'audizione delle ragazze, come l'allontanamento delle minori dal loro ambiente, oltre ad incontrare la netta opposizione delle fanciulle che avrebbero messo in atto un sicuro gesto di ribellione, avrebbe comportato una condizione di profonda sofferenza per le stesse. Inoltre, il curatore speciale rappresentava la gravità della situazione clinica di MI, tale da sconsigliare una modifica della sua collocazione.
Il Giudice, a fronte dell'evidente situazione di fragilità in cui versava MI, rigettava l'istanza di modifica dell'assetto residenziale delle minori, ritenendo che ciò avrebbe potuto incidere sul benessere della ragazza, compromettendo il suo precario equilibrio.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti, l'acquisizione della documentazione fiscale delle parti e l'espletamento di indagini di Polizia Tributaria.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Ciò premesso in fatto, il Tribunale ha già emesso sentenza parziale di divorzio tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento e alla collocazione prevalente delle figlie minori dei coniugi, al regime di frequentazione delle stesse con il genitore non pagina 6 di 32 collocatario, all'assegnazione della casa coniugale e, infine, alle richieste economiche avanzate dalla nell'interesse proprio e delle figlie. Pt_1
Sull'affidamento, sulla collocazione e sul regime di visita relativo alle figlie minori , MI e Per_1
(nate a Parma il 12 febbraio 2008). Tes_1
Il tema centrale del presente giudizio è rappresentato dall'individuazione del regime di affidamento e dell'assetto residenziale maggiormente rispondenti agli interessi delle figlie minori, nonché dalla questione relativa alla regolamentazione del regime di visita del genitore non collocatario.
MI e sono ormai prossime al compimento del diciottesimo anno di età, in quanto il 12 Per_1 Tes_1
febbraio 2026 diventeranno maggiorenni.
Sul punto, deve premettersi che al momento dell'introduzione del presente giudizio, era ancora pendente tra le parti il giudizio di separazione personale, nell'ambito del quale il Giudice Istruttore, in sede di modifica dei provvedimenti provvisori, con ordinanza del 19 gennaio 2022, aveva disposto:
- l'affidamento delle minori MI e ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente Per_1 Tes_1 presso l'abitazione materna e con facoltà per il padre di incontrarle dapprima, fino al 30 settembre
2022, in forma protetta e poi in forma libera, con la prospettiva di un collocamento extra familiare delle minori in caso di perdurante rifiuto delle stesse a frequentare liberamente il padre, salvo diversa valutazione dei Servizi incaricati;
-l'attivazione immediata di un sostegno psicologico per le minori presso la NPI, ovvero presso professionisti privati;
-l'attivazione per i genitori di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Tali statuizioni erano state assunte sulla base delle risultanze emerse dalla CTU psicodiagnostica svolta nel procedimento di separazione dalla dott.ssa la quale, evidenziando la presenza di un Persona_3
grave conflitto infragenitoriale, che coinvolgeva anche le minori, aveva segnalato la presenza di “un elevato rischio prognostico relativamente al futuro sviluppo psicoemotivo delle minori”. A parere del perito, entrambi i genitori manifestavano gravi carenze. Invero, da un lato la madre, solo apparentemente proclive a favorire le relazioni tra figlie e padre, anziché veicolare nelle minori il rispetto per la figura paterna, aveva alimentato la creazione di una alleanza al femminile, in virtù della quale le ragazze si erano sentite autorizzate ad attaccare e svalutare la funzione paterna e si erano schierate a favore della madre, percepita come unica vittima della vicenda separativa. Dall'altro lato, il padre era apparso sofferente ed esasperato per l'atteggiamento di rifiuto assunto dalle figlie e per la perdita del suo ruolo genitoriale. Il in particolare, aveva attribuito al condizionamento materno CP_1
le reazioni oppositive delle figlie, le quali giudicavano il padre come inadeguato e inaffidabile proprio perché, a loro avviso, responsabile della separazione. Peraltro, la consulente aveva sottolineato come pagina 7 di 32 “la degradazione ed esautorazione del suo ruolo lo aveva portato a reazioni non sempre adeguate, correlate all'esasperazione ed alla necessità di preservare la sua funzione”, con ciò riferendosi all'episodio avvenuto a novembre 2020 quando il durante una discussione avvenuta in CP_1
macchina tra le sorelle e era intervenuto urlando e aveva afferrato per il colletto per Tes_1 Per_1 Per_1
poi strattonarla;
vicenda per la quale aveva sporto denuncia a carico del marito per il Parte_1
reato di percosse.
Dalla documentazione agli atti emerge che, in seguito all'attività di monitoraggio svolta dai Servizi
Sociali, il Giudice Istruttore della causa di separazione, ascoltate le minori, con ordinanza del 28 ottobre 2022, aveva adottato ulteriori disposizioni a tutela delle minori. In particolare, i Servizi, nella relazione del 12 agosto 2022, avevano rappresentato al Giudice della separazione che la coppia dal 9 maggio 2022 aveva intrapreso un percorso di coordinamento genitoriale con la psicologa dott.ssa nell'ambito del quale i coniugi si erano mostrati collaborativi, concordando i Controparte_2
pernottamenti delle minori presso la casa paterna a partire dal mese di giugno 2022. Sennonché, nel fine settimana del 10/11 giugno 2022, le minori, dopo aver trascorso la giornata con il padre, verso le ore 22:00 avevano espresso la volontà di non rimanere a dormire presso la sua abitazione, richiesta a fronte della quale il padre le aveva chiuse a chiave dentro casa, impedendo loro di uscire. Pertanto, le ragazze avevano contattato telefonicamente la madre, la quale, trovandosi fuori città per impegni lavorativi, aveva coinvolto il nonno e la zia materni i quali si erano recati presso l'abitazione del CP_1
per prendere le figlie e riportarle a casa della madre. Ed ancora i Servizi avevano rappresentato che l'8 luglio 2022, la aveva informato il Servizio che le figlie, nella giornata precedente, avevano Pt_1
avuto una discussione con il padre, in quanto le ragazze avevano espresso il desiderio di fare rientro a casa un'ora prima per poter uscire con gli amici del paese, ma il padre aveva iniziato a deriderle e aveva ancora una volta chiuso a chiave la porta di casa per evitare che le ragazze uscissero di casa, per tornare in autonomia presso la casa materna.
In seguito a tali episodi, a luglio 2022 aveva deciso di interrompere il percorso di Parte_1
coordinamento genitoriale con la dott.ssa Gli operatori sociali, al fine di favorire la ripresa dei CP_2
rapporti tra il e le figlie, avevano disposto incontri padre-figlie in forma protetta. Tuttavia, già in CP_1
occasione degli incontri programmati per i giorni 17-20-27 luglio 2022, le minori si erano rifiutate di vedere il padre e si erano dichiarate non disponibili ad intraprendere un percorso di incontri individuali.
Nella seconda relazione del 15 settembre 2022, i Servizi avevano evidenziato la costante e netta opposizione delle minori a vedere il padre e il rifiuto espresso dalle stesse di incontrarlo in luoghi diversi dal Centro per le Famiglie. Le ragazze, in particolare, avevano riferito di non avere più fiducia nei suoi confronti, richiamando sia l'episodio dello strattonamento di avvenuto a novembre 2020 Per_1
pagina 8 di 32 sia l'episodio del loro “sequestro” presso la casa paterna. Il Servizio, inoltre, aveva messo in luce l'esito negativo degli incontri protetti, in quanto le figlie nel corso degli stessi, oltre a non accogliere alcuno spunto di dialogo proposto dal padre, erano solite manifestare la volontà di uscire dalla stanza prima del termine concordato e la madre, sempre accondiscendente di fronte alle richieste delle figlie, prontamente le riaccompagnava a casa, imputando l'atteggiamento di rifiuto delle figlie alla rigidità del padre e alle imposizioni loro impartite dal Servizio.
I Servizi, come richiesto dal Giudice della separazione, si erano poi espressi sull'opportunità o meno di procedere ad un collocamento in comunità delle minori. Sul punto, mentre la Coordinatrice Genitoriale dott.ssa aveva sostenuto la necessità di trasferire le minori in un contesto di collocazione CP_2 neutro, invece la dott.ssa psicologa del Servizio di Neuropsichiatra dell'Infanzia e Persona_4 dell'adolescenza presso l'AUSL di Fidenza, era stata fortemente critica in ordine all'eventualità dell'inserimento delle ragazze all'interno di una comunità educativa, evidenziando che tale scelta avrebbe comportato il rischio di un definitivo ed irreparabile danno di legame delle minori con il padre, considerato dalle figlie come il principale colpevole di tale situazione.
Sulla base di tali premesse, il Giudice della separazione - espletata l'audizione delle minori all'udienza del 27 settembre 2022, nel corso della quale le minori avevano ribadito la loro indisponibilità alla ripresa degli incontri con il padre - aveva disposto l'acquisizione da parte dei Servizi Sociali di un'ulteriore relazione sulla condizione delle fanciulle e sull'andamento degli incontri padre-figlie e aveva completamente rimesso ai Servizi Sociali ogni valutazione circa l'opportunità di un collocamento extra familiare delle minori, tenuto conto dell'andamento dei percorsi individuali di sostegno avviati per le ragazze dal Servizio Sanitario, con l'invito, in caso di inopportunità della predetta misura, ad indicare gli strumenti per risolvere la frattura comunicativa.
Ebbene, così delineati i principali passaggi che hanno interessato il giudizio di separazione personale dei coniugi, nel ricorso introduttivo del presente giudizio ha contestato le statuizioni Parte_1
assunte in via provvisoria in sede di separazione, stante – a suo dire - la violazione da parte del CTU e da parte del Giudice del principio di diritto in base al quale “il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario. Il rapporto affettivo, per natura incoercibile, non può essere imposto” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 11170 del
23 aprile 2019). La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie MI e Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso di sé e con regolamentazione del Tes_1
diritto di visita del padre da parte dei Servizi Sociali incaricati.
Il invece, ha chiesto l'affidamento esclusivo ed il collocamento delle minori presso di sé, con CP_1
diritto di visita della madre in luogo neutro e sotto la vigilanza dei Servizi Sociali competenti;
in via pagina 9 di 32 subordinata, fermo l'affidamento esclusivo a sé delle minori, ha chiesto che queste fossero domiciliate e collocate presso entrambi i genitori, con previsione di tempi di permanenza paritari presso ciascuno di essi;
in via di ulteriore subordine, ha domandato la conferma dell'affidamento delle figlie ai Servizi
Sociali, già disposto nel giudizio di separazione, con collocazione prevalente presso di sé e con facoltà della madre di vederle secondo i tempi e le modalità stabilite dal Tribunale, demandando la vigilanza al
Servizio Sociale;
in via gradata, si è rimesso alla decisione del Tribunale in ordine alla collocazione delle minori in un luogo neutro.
A fronte delle contrapposte richieste articolate dalle parti, il Presidente delegato, dott. , Parte_2 all'udienza del 29 novembre 2022 ha proceduto all'ascolto delle minori.
In tale sede, le ragazze hanno manifestato nuovamente la loro netta opposizione nei confronti della figura paterna, il loro rifiuto a rapportarsi con il padre e la loro sfiducia rispetto a possibili cambiamenti in positivo. Le ragazze, in particolare, hanno rimproverato al padre di averle trattate male, di essere stato aggressivo, di avere alzato la voce al loro cospetto, di avere offeso la madre quando non presente, di non essersi mai impegnato per migliorare i suoi comportamenti e di averle minacciate di non consentire loro di partecipare alle gite scolastiche, alle feste di istituto, a manifestazioni sportive, nel caso in cui le stesse si fossero rese indisponibili ad incontrarlo, mettendo in atto così delle vere e proprie ripicche. Inoltre, le minori hanno riferito che il padre avrebbe loro detto di essere favorevole alla loro collocazione in comunità. Tutte e tre hanno fatto espresso richiamo agli episodi avvenuti a novembre 2020 (allorchè è stata strattonata dal padre) e a giugno e luglio 2022 (allorchè le Per_1
minori sono state chiuse a chiave in casa dal padre), considerati dalle minori la causa della definitiva interruzione dei rapporti con il padre.
Ciò posto, il Presidente delegato, ritenendo di aderire al percorso motivazionale seguito nei provvedimenti provvisori emessi in sede di separazione giudiziale, a fronte della perdurante situazione di conflittualità esistente tra i coniugi, con ordinanza del 29 novembre 2022 ha confermato l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali di Fidenza, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarle secondo modalità protette;
l'attivazione di un sostegno psicologico per le minori presso la NPI, ovvero presso professionisti privati;
l'attivazione per i genitori di un percorso di sostegno alla genitorialità, con prescrizione nei confronti della madre di collaborare ai fini del corretto svolgimento degli incontri protetti con il padre e del regolare contatto telefonico quotidiano tra figlie e padre.
Vista la complessità del quadro relazionale familiare, è stato demandato ai Servizi Sociali del Comune di Fidenza l'espletamento di un'attività di monitoraggio e di valutazione circa l'andamento degli incontri padre-figlie.
pagina 10 di 32 Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni redatte dal Servizio Sociale nel periodo dicembre 2022 – aprile 2023, dalle quali emerge la grave frattura sussistente nel rapporto tra il padre e le figlie. Nella relazione del 23 dicembre 2022, il Servizio, dopo aver raccolto il punto di vista delle minori sull'organizzazione di incontri individuali con il padre in luoghi diversi dal Centro per le
Famiglie, ha rimarcato la totale chiusura delle ragazze rispetto ad eventuali nuove modalità di incontro e ha rimarcato il costante e perdurante rifiuto delle minori di vedere il padre, concludendo per il sostanziale esito fallimentare degli incontri individuali. Gli assistenti sociali hanno, infatti, evidenziato che il dialogo tra il e le minori è stato totalmente assente, al punto che nel corso di diversi CP_1 incontri non solo non c'è stato alcuno scambio verbale, ma le ragazze, come già accaduto in passato, hanno chiesto di terminare le visite prima dell'orario stabilito. Nel corso degli incontri protetti si è riproposto, inoltre, il tema del dissenso del padre a fronte delle richieste di svago delle minori. Sul punto, il ha riferito alle figlie di aver negato loro il consenso a partecipare a feste e gite (in CP_1
particolare, la festa di Halloween organizzata dalla scuola e la gita scolastica di MI a Cavalese) a causa dell'andamento altalenante degli incontri e della completa mancanza di comunicazione fra di loro, dichiarando in particolare “avete detto di non volermi come padre, bene dovete essere consapevoli delle conseguenze che ci sono”.
A partire dal 5 dicembre 2022 il Servizio, in linea con le disposizioni adottate all'epoca dal Giudice della separazione, ha avviato la calendarizzazione individuale degli incontri tra il padre e le figlie.
Tuttavia, come emerso dalle successive relazioni di aggiornamento (pervenute il 27 gennaio 2023 e il 3 aprile 2023), da un lato la madre in più occasioni non ha garantito il rispetto del calendario redatto
(adducendo a giustificazione la sussistenza di impegni medici, scolastici o extrascolastici delle minori ovvero l'impossibilità per lei di accompagnare le figlie al Centro per le Famiglie), e dall'altro, le ragazze, quando hanno presenziato agli incontri programmati, hanno continuato a tenere un atteggiamento di totale chiusura rispetto ai tentativi di dialogo avanzati dal padre e dall'educatore anche su argomenti ritenuti di loro interesse, come sport, musica e viaggi. Le gemelle hanno peraltro risposto con atteggiamento indisponente e negativo alla proposta avanzata dal in accordo con la CP_1
di organizzare, in occasione del compleanno delle ragazze, sempre alla presenza dell'educatore, Pt_1
un pranzo insieme a Parma, con scelta del regalo, riferendo sul punto di non essere disposte ad incontrare il padre sulla base di una sua iniziativa, ma solo su indicazione dell'autorità. Allo stesso modo, le stesse non hanno accolto l'invito del padre a svolgere qualche attività nel corso degli incontri, quali guardare la TV o fare una merenda insieme.
Pertanto, il Servizio incaricato ha rimarcato il persistente atteggiamento di chiusura nelle minori, che sono rimaste arroccate sulla loro posizione, nonostante alcuni tentativi positivi posti in essere dal padre,
pagina 11 di 32 anche mediante la ricerca di contatti telefonici quotidiani. Il Servizio ha ribadito la propria posizione di forte critica rispetto all'eventualità di un inserimento delle minori all'interno di una comunità educativa, richiamando i rischi già prospettati dalla psicologa del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, dott.ssa Per_4
Inoltre, dai colloqui svolti individualmente con i genitori è emerso il sostanziale assestamento delle parti su posizioni antitetiche, atteso che mentre la ha espresso serenità rispetto allo stato psico- Pt_1
emotivo delle figlie, argomentando che le stesse hanno mantenuto un buon livello di rendimento scolastico e relazioni positive con il mondo dei pari e ha letto l'atteggiamento di chiusura delle figlie verso il padre come un “braccio di ferro nei confronti dell'autorità paterna, in una sorta di necessità di tenuta della posizione, che rappresenterebbe l'unica possibilità di manifestare il dissenso tutto adolescenziale rispetto ad una condizione caratterizzata da obbligo”, dal canto suo il ha CP_1 manifestato completa sfiducia verso l'intervento svolto dal Servizio, stante il peggioramento del rapporto con le figlie, ferme su una posizione di dichiarato rifiuto nei suoi confronti. Pertanto, il resistente, ad aprile 2023, ha comunicato ai Servizi la volontà di sospendere gli incontri protetti con le figlie, argomentando tale decisione con l'indisponibilità della madre a perseguire un percorso di coordinamento genitoriale (avendo la stessa a luglio 2022 deciso di interrompere il coordinamento genitoriale svolto dalla dott.ssa e a condividere con lui le decisioni di maggiore importanza CP_2
per le ragazze.
In virtù dei perduranti contrasti sussistenti tra gli ex coniugi, nel corso del presente giudizio il Giudice
Istruttore ha disposto la nomina di un coordinatore genitoriale, individuato nella Dott.ssa Per_2
a cui ha conferito l'incarico di mantenere una funzione di raccordo con i Servizi Sociali e con i
[...]
terapeuti delle minori;
di verificare la concreta attuazione degli interventi posti in favore delle minori;
di salvaguardare la relazione tra il padre e le figlie;
di favorire la graduale ripresa degli incontri padre- figlie e di coadiuvare i genitori nelle scelte da adottare in tema di salute ed educazione delle minori nonché di guidarli ad accordarsi sul tempo da trascorrere con le figlie.
La dott.ssa nella relazione depositata in 4 luglio 2024, ha concluso per la sostanziale Per_2
impraticabilità del percorso di coordinamento genitoriale. La psicologa incaricata si è confrontata con gli psicoterapeuti che hanno seguito le minori per circa un anno, acquisendo le loro valutazioni. La dott.ssa psicologa di riferimento di ha affermato che la minore, nel corso del Tes_2 Tes_1
percorso si è mantenuta in una posizione inamovibile e di completa opposizione al riavvicinamento al padre. ha indicato come decisivo, per lei e le sorelle, il momento in cui il padre ha chiesto al Tes_1
Giudice di collocarle presso una comunità. La minore non ha accettato che il padre fosse disposto a sottoporre le figlie ad un'esperienza traumatica pur di raggiungere lo scopo di allontanarle dalla madre.
pagina 12 di 32 Perso Il dott. clinico di riferimento di ha riferito che la minore, oltre a non aver mostrato alcun Per_1
interesse rispetto ai colloqui tra loro intercorsi, non ha manifestato alcuna apertura alla ripresa del rapporto con il padre.
Infine, il dott. sul percorso di MI ha riferito che la minore ha espresso un ostinato Tes_3 desiderio di “cancellazione” del padre dalla propria vita, non manifestando alcun segno di sofferenza al proposito. La ragazza, in particolare, ha definito “choccante” la richiesta del padre di inserire lei e le sorelle in una comunità.
La coordinatrice si è poi confrontata direttamente con le minori, le quali hanno confermato, con ancora maggiore rigidità rispetto al passato, la posizione di netto rifiuto non solo a riprendere qualsivoglia frequentazione con il padre, interrotta dal maggio 2023, ma anche ad incontrarlo. A motivazione della loro ferma e condivisa decisione relativa alla non volontà di frequentare il padre, le minori, ancora una volta, hanno citato l'episodio dello strattonamento del padre nei confronti di l'episodio del Per_1
“sequestro” verificatosi a giugno 2022 in occasione del primo pernottamento presso la casa paterna ed infine l'episodio di luglio 2022 quando, il padre, contro la loro volontà, le ha costrette a rimanere presso la sua abitazione nonostante il loro desiderio di rientrare a casa prima dell'orario concordato. Le minori hanno affermato di non sentirsi ascoltate e apparentemente non hanno compreso “la possibile natura interpretativa soggettiva da parte loro degli accadimenti riportati”. Chiamate, peraltro, a rievocare la rappresentazione della figura paterna degli anni antecedenti la separazione dei genitori, è sembrato che le ragazze non abbiano conservato alcun ricordo e alcun giudizio, né positivo né negativo, degli anni in cui il padre era presente e condivideva la vita familiare, né di alcuni specifici momenti solitamente rilevanti nel percorso di crescita infantile.
Durante il percorso di coordinamento genitoriale, sono stati organizzati degli incontri fra ciascuna figlia e il padre, durante i quali le minori hanno ribadito più volte al padre di non volerlo vedere, di non voler parlare con lui, di non avere alcun interesse per le sue attività e la sua vita, di non avere alcun desiderio di coinvolgimento del padre nella loro vita. I colloqui, peraltro non graditi alle minori, anche in quanto potenzialmente interferenti con gli innumerevoli impegni scolastici ed extrascolastici di ciascuna, hanno visto le minori in posizione di assenza di compliance, tanto da indurre la dott.ssa a Per_2
valutare l'inefficacia e l'inopportunità del loro proseguimento.
In merito al rapporto tra i genitori, la coordinatrice ha rappresentato che le parti hanno mantenuto nel corso delle operazioni un atteggiamento reciprocamente freddo ma civile, seppur non esente da reciproche recriminazioni inerenti principalmente la convinzione del che non vi sia stata da parte CP_1
della e dei suoi familiari alcuna azione di sostegno alle figlie nel mantenimento del rapporto con Pt_1
pagina 13 di 32 il padre, e la negazione di questo da parte della che ha attribuito invece ad alcune modalità Pt_1
impositive del il rifiuto opposto dalle figlie nei suoi confronti. CP_1
In definitiva, a parere della coordinatrice genitoriale mentre il padre versa in una condizione di oggettiva impotenza nei confronti delle figlie, la madre si trova in una dichiarata condizione di soggettiva impotenza ad influire sulle decisioni delle stesse, avendo ella più volte manifestato la propria difficoltà ad ottenere un atteggiamento diverso da parte delle minori nei confronti del padre, e l'impossibilità ad imporre loro “con la forza” di accettare di trascorrere momenti con il padre, o, quantomeno, di assumere una diversa modalità di risposta alle sue telefonate.
Pertanto, è risultata impraticabile la prosecuzione del percorso di coordinamento genitoriale, in quanto l'innegabile freddezza esistente ancora fra i genitori, pur non espressa in esplicita conflittualità, non ha permesso di creare uno spazio credibile di condivisione emotiva della genitorialità, rendendo impossibile dare vita a momenti di compresenza libera di entrambi i genitori con le figlie.
Le conclusioni a cui è pervenuta la coordinatrice genitoriale hanno, pertanto, reso necessaria la nomina di un curatore speciale delle minori, individuata nella persona dell'avv. Simona Brianti, la quale, costituendosi in giudizio con memoria difensiva del 28 settembre 2024, ha chiesto la conferma dell'affido delle minori ai Servizi Sociali.
Il 16 ottobre 2024 è pervenuta, come disposto dal Giudice Istruttore della presente causa, una nuova relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali affidatari, i quali hanno confermato la dinamiche familiari già ampiamente relazionate in precedenza, atteso che MI e non hanno Per_1 Tes_1
mostrato alcun segno di apertura nei confronti del Nonostante, infatti, il padre abbia chiamato le CP_1
figlie quotidianamente, le minori non hanno intrattenuto alcuna conversazione con il in quanto CP_1
si sono limitate a riferire di non volergli rivolgere la parola.
Come innanzi detto, in data 23 dicembre 2024 ha depositato un'istanza urgente, chiedendo, CP_1
a modifica dei provvedimenti provvisori, che fosse disposta la collocazione delle tre figlie minori in un contesto diverso dal domicilio materno. A fondamento dell'istanza, ha allegato che la figlia minore
MI aveva manifestato gravi disturbi alimentari, con evidente perdita di peso, avendo smesso di nutrirsi. Nelle more dell'instaurazione del contraddittorio sulla predetta istanza, con ordinanza dell'8 gennaio 2025, il Giudice Istruttore ha disposto:
- l'immediata riattivazione da parte dei Servizi Sociali affidatari ASP Distretto di Fidenza, mediante l'ausilio del Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, di un percorso di supporto psicologico a favore della minore MI;
-l'immediata attivazione di un Servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della a Pt_1
CA (PR), mediante la previsione della figura di un educatore professionista, al quale è stato pagina 14 di 32 conferito il compito di monitorare le dinamiche familiari e di supportare le minori nello svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche.
Radicatosi il contraddittorio, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 31 marzo 2025, ha rigettato la domanda del confermando l'attuale assetto residenziale delle minori presso la madre. Il CP_1
collocamento extra familiare delle ragazze avrebbe, infatti, comportato una totale compressione della volontà espressa dalle minori, ormai diciassettenni e quindi in grado di autodeterminarsi, e sarebbe stato percepito dalle medesime come un'ingiusta sopraffazione da parte di un padre, che, a dire delle figlie, non appare preoccuparsi del disagio e dei turbamenti che le stesse dovrebbero affrontare in caso di modifica della loro collocazione prevalente. Inoltre, un epilogo del genere sarebbe stato dannoso soprattutto per MI, in ragione delle sue precarie e gravi condizioni di salute, per le quali la minore risulta presa in carico dal Servizio “Programma per i disturbi del comportamento Alimentare” dell'AUSL di Parma, con attivazione di un percorso di supporto psicologico a favore della stessa.
Il 30 giugno 2025 è stata, infine, acquisita l'ultima relazione trasmessa dai Servizi Sociali di Fidenza.
Rispetto al percorso di MI presso il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare, l'equipe ha riferito di un miglioramento delle condizioni di salute della ragazza, e di un andamento positivo del percorso dalla stessa intrapreso. I clinici, invero, hanno valutato positivamente la possibilità per MI di riprendere parzialmente l'attività della danza, da questa interrotta proprio su indicazione dei medici.
È stato evidenziato un aumento ponderale, ma soprattutto un cambiamento dal punto di vista psicologico, con diminuzione dei pensieri ossessivi legati al cibo e al proprio corpo. Le sorelle e Per_1
hanno avuto un ruolo significativo nel miglioramento registrato. In merito alla relazione padre- Tes_1
figlie, la situazione è rimasta invariata e le minori hanno ribadito la volontà di non aprire canali comunicativi con il padre.
Ebbene, alla luce di tutti gli elementi emersi nel corso dell'articolata istruzione probatoria, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento extra familiare delle minori ai Servizi Sociali del
Comune di Fidenza, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
Nel caso di specie, è emerso, quale aspetto fortemente critico, la sussistenza di un'alta conflittualità tra i genitori, i quali hanno mantenuto visioni totalmente antitetiche in merito alle responsabilità circa la fine del rapporto coniugale. Le parti hanno mostrato una costante difficoltà a comunicare e dialogare anche relativamente alle funzioni genitoriali e sono apparse concentrate sulla volontà di rivalsa dell'uno nei confronti dell'altro. Nel corso del giudizio, è risultata evidente la conclamata incapacità dei genitori di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e di saper prendere le decisioni di comune accordo nell'interesse di MI, e Nemmeno la gestione della delicata vicenda di Per_1 Tes_1
MI ha spinto le parti ad assumere un atteggiamento di condivisione, maggiormente orientato al pagina 15 di 32 benessere della minore. La invero, non ha immediatamente segnalato al il problema di Pt_1 CP_1
salute della figlia e il ha strumentalizzato la grave situazione di MI, al fine di raggiungere CP_1
l'obiettivo di allontanamento delle figlie dalla madre, rimarcando la necessità di un collocamento in comunità delle gemelle. Il padre e la madre, in sostanza, non hanno saputo mettere da parte la disistima reciprocamente nutrita, ponendo al centro della vicenda separativa il loro ruolo di genitori. I turbolenti rapporti instaurati dagli ex coniugi hanno inevitabilmente inciso sulle minori, le quali, per tutta la durata del presente giudizio, sono rimaste nettamente ferme sulla posizione di totale rifiuto nei confronti del padre.
Il costante atteggiamento di chiusura manifestato dalle minori verso il è stato dalle stesse CP_1
motivato sulla base dei contrasti insorti con il padre. Le ragazze, invero, sia nel corso dell'audizione disposta innanzi al Presidente delegato dott. , sia nel corso dei numerosi colloqui Parte_2
avvenuti con i Servizi incaricati, con gli psicoterapeuti di riferimento, con la curatrice speciale e con la coordinatrice genitoriale dott.ssa hanno ripetutamente affermato di non sentirsi apprezzate e Per_2
comprese dal padre, accusandolo di tenere atteggiamenti di prevaricazione e di prepotenza. Le minori hanno fatto concorde riferimento all'episodio avvenuto a giugno 2022, in occasione del programmato pernottamento presso l'abitazione paterna, durante il quale il ha reagito alla volontà delle figlie CP_1
di fare rientro a casa della madre, chiudendole a chiave per impedire loro di andare via. Il non ha CP_1
compreso che tale reazione non ha fatto altro che generare nelle figlie un sentimento di maggiore indisposizione, che è emerso in tutta la sua fermezza durante l'intero giudizio.
Dai colloqui svolti è emerso che MI e hanno elaborato una rappresentazione del padre Per_1 Tes_1
come un soggetto autoritario, incapace di ascoltare le reali esigenze delle figlie, di accettare il dialogo e di accogliere le loro decisioni. L'atteggiamento di rifiuto della figura paterna si è ancor più consolidato a seguito del diniego espresso dal a fronte delle richieste di svago avanzate dalle figlie (come la CP_1
partecipazione a feste e gite scolastiche), motivato dal come una giusta reazione alla loro CP_1
volontà di non frequentarlo. La dott.ssa psicologo del Servizio di Neuropsichiatria Persona_4 dell'AUSL di Fidenza (confermando quanto già espresso nel giudizio di separazione), ha stigmatizzato negativamente tali dinamiche, tant'è che nella relazione in data 30 marzo 2023 ha evidenziato la necessità che il padre non metta in atto delle ritorsioni nei confronti delle figlie, affermando che è < necessario che il padre rifugga dal rischio di entrare in “pairing” con le figlie adolescenti, evitando di annunciare loro misure puramente “ritorsive” (quali la minaccia di negare qualunque consenso a lui richiesto o di paventare il loro prossimo inserimento in Comunità). Tali reazioni paterne, pur comprensibilmente dettate dal senso di impotenza, finiscono per alimentare e fissare la sterile
pagina 16 di 32 rappresentazione filiale di un'autorità paterna incapace di qualunque autorevolezza ed empatia ed in quanto tale da avversare>>.
La persistente richiesta del di collocazione delle minori presso il domicilio paterno o di CP_1
collocazione in luogo neutro è stata percepita dalle figlie come un ulteriore segnale di disinteresse del padre rispetto al loro reale benessere. In merito a tale richiesta, si rileva che il suo accoglimento- se pure giustificato dalla necessità di favorire la ripresa degli incontri tra il padre e le figlie, in modo da sottrarre le minori agli eventuali condizionamenti materni - sarebbe in ogni caso foriero di conseguenze gravissime. E' indubbio che la abbia tenuto un atteggiamento poco collaborativo, non avendo Pt_1
supportato e favorito il processo di riavvicinamento delle figlie al padre ed essendosi mostrata solo apparentemente disponibile e propensa a condividere il programma degli incontri predisposto dagli operatori, senza però fattivamente collaborare con i Servizi. Tuttavia, allontanare le minori dalla casa materna non farebbe altro che inasprire il grave conflitto e l'inamovibile rifiuto nutrito dalle ragazze verso il padre, il quale verrebbe definitivamente percepito come la causa di tutte le loro sofferenze. Le minori hanno affermato di vivere la proposta del padre come una vera e propria ingiusta prevaricazione e un inutile patimento, una soluzione punitiva per colpe che non hanno, rispetto alla quale si ribellerebbero. Ciò è stato espressamente rimarcato anche dal curatore speciale nei propri Parte_3
scritti difensivi.
Pure la dott.ssa psicologo del Servizio di Neuropsichiatria dell'AUSL di Fidenza, nella Persona_4
relazione in data 30 marzo 2023, ha espresso - in accordo con i vari clinici deputati a seguire i percorsi di psicoterapia attivati a sostegno delle minori - una posizione fortemente critica rispetto all'eventualità di un inserimento delle stesse all'interno di una Comunità educativa, in quanto “tale scelta aumenterebbe in misura esponenziale il rischio che le gemelle subiscano un definitivo ed irreparabile danno di legame con il padre, considerandolo in via definitiva il principale colpevole del tutto. La collocazione al di fuori del contesto famigliare materno, vissuto ad oggi da ognuna delle figlie come principale contesto di appartenenza, rischia di polarizzarle ulteriormente nell'attuale attribuzione difensiva di ogni colpa al padre, rischiando di fissare l'attuale lettura, parziale e distorsiva in quanto sostenuta dalla ingenua necessità di semplificare una vicenda segnatamente complessa, in una alienazione del padre dal proprio mondo affettivo di riferimento”.
Peraltro, il mutamento dell'assetto residenziale delle minori comporterebbe il rischio di un aggravamento delle condizioni psicofisiche di MI, già decisamente precarie a seguito del disturbo alimentare dalla stessa manifestato. Nel caso in cui il provvedimento di collocazione extrafamiliare fosse limitato alle altre due sorelle, MI resterebbe a vivere da sola con la madre e verrebbe ad pagina 17 di 32 essere privata del fondamentale supporto e sostegno fornito dalle sorelle, elidendo un legame prezioso ed inscindibile, il quale va attentamente preservato.
In definitiva, nel caso di specie, deve essere tenuta in debita considerazione la volontà delle minori, le quali, già in sede di separazione giudiziale e poi nel corso del presente giudizio, si sono espresse in maniera ferma, manifestando il loro sentimento di rifiuto verso la figura paterna.
Tutti gli interventi messi in atto dal Tribunale nel corso del giudizio, anche con l'ausilio dei Servizi
Sociali, non hanno dato i risultati sperati. Occorre rammentare la lunga serie di strumenti a cui si è fatto ricorso. In particolare, è stato attivato un percorso di sostegno psicoterapeutico individuale a favore di ciascuna minore;
sono stati organizzati incontri protetti tra il padre e le minori dapprima in forma collettiva e poi in forma individuale;
sono stati realizzati colloqui di sostegno alla genitorialità; è stato disposto un percorso di coordinamento genitoriale;
è stato attivato il Servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della Tutti i tentativi svolti si sono rivelati infruttuosi, in quanto è rimasto Pt_1
fermo il sentimento di avversione nutrito dalle minori nei confronti del padre. Né è possibile fare ricorso, come pure richiesto dal alla collocazione extrafamiliare delle minori come strumento CP_1
per fare leva sui sentimenti delle ragazze.
MI e che già all'epoca dell'introduzione del presente giudizio avevano quattordici Per_1 Tes_1
anni e che sono ormai prossime al compimento del diciottesimo anno di età (essendo nate il 12 febbraio
2026), hanno ribadito, nelle numerose occasioni di confronto, il loro pensiero, manifestando anche una profonda stanchezza di fronte a tutti gli interventi posti in essere per convincerle a riprendere i rapporti con il padre. Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il rifiuto consapevole e motivato del minore a incontrare un genitore costituisce un limite invalicabile al diritto di visita, anche in assenza di condotte pregiudizievoli da parte del genitore escluso (Cass. Civ. ord. n.
21969/2024). La natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore se, anche all'esito degli interventi compiuti sul minore, il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore stesso. E ciò indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo.
In conclusione, deve essere demandato ai Servizi Sociali affidatari il compito di:
- assumere ogni decisione inerente le questioni di principale interesse per le minori in ambito scolastico, sanitario, ludico e ricreativo, in caso di disaccordo tra genitori;
pagina 18 di 32 - tentare di ripristinare gli incontri tra padre e figlie, dapprima con previsione di video-chiamate regolari promosse da un educatore specializzato, sempre che ciò non costituisca un pregiudizio per le minori.
Per quanto attiene a MI, i Servizi Sociali vigileranno sull'evoluzione delle condizioni di salute della ragazza e si rapporteranno con l'equipe medica del Centro Disturbi del Comportamento
Alimentare, che ha in carico la minore. Deve essere, infine, disposta la prosecuzione del percorso di sostegno psicoterapeutico già attivato a favore di MI, con particolare attenzione alle problematiche relative allo specifico disturbo alimentare manifestato dalla ragazza.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, il disposto dell'art. 337 sexies c.c., facendo espresso riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela degli stessi. L'assegnazione della casa familiare, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, presuppone quindi che vi sia continuità di vita del figlio (minorenne o anche maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) nell'immobile che è stato il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza matrimoniale.
Tanto premesso, deve essere disposto che la residenza familiare, costituita dalla villa sita in
CA (PR), Via Aie n. 1, di proprietà di debba essere assegnata a Parte_1 quest'ultima, quale genitore prevalentemente collocatario delle figlie, atteso che tale abitazione rappresenta per le minori il luogo in cui da sempre si è svolta la loro vita personale e familiare.
Peraltro, anche il ha aderito alla richiesta di assegnazione avanzata dalla CP_1 Pt_1
Sul mantenimento delle figlie minori
Quanto ai doveri di mantenimento delle parti nei riguardi delle figlie, occorre rilevare che in sede di provvedimenti provvisori il Presidente delegato ha confermato l'obbligo, posto a carico del in CP_1
sede di separazione, di corrispondere alla a titolo di contributo di mantenimento per le figlie, la Pt_1
somma di euro 1.200,00 mensili (euro 400,00 mensili per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto sia delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, sia della collocazione prevalente delle minori presso la madre.
Sul punto, le richieste delle parti sono risultate divergenti.
La mentre nel ricorso introduttivo ha chiesto la corresponsione da parte del di un Pt_1 CP_1
assegno di euro 2.400,00 mensili (pari ad euro 800,00 mensili per ciascuna figlia), oltre al 100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di queste ultime, in sede di precisazione delle conclusioni ha, invece, chiesto la conferma dell'obbligo del di corrispondere a titolo di mantenimento per le CP_1
pagina 19 di 32 figlie la somma di euro 1.200,00, con obbligo a carico della stesso di provvedere al pagamento della totalità delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle stesse.
Il dal canto suo, ha chiesto, in via principale, di porre in capo a ciascun genitore l'obbligo di CP_1
provvedere al mantenimento diretto delle figlie, ove collocate in via paritaria presso ciascun genitore
(e/o in via alternata settimanale). In subordine, ha chiesto di porre a carico del genitore non collocatario l'obbligo di versare, per il mantenimento delle figlie, la somma complessiva di euro 900,00 mensili
(pari ad euro 300,00 mensili per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente Istat, a far tempo dal mese di novembre 2023, direttamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese. In via di ulteriore subordine, in caso di collocazione extra familiare, ha chiesto il contributo di entrambi i genitori in pari misura al mantenimento ordinario della prole.
In ogni caso, ha domandato il concorso di ciascun genitore al 50% nelle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori.
Tanto premesso, va rammentato che a seguito della separazione o del divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (v. Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363).
È altresì da considerare sul punto che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto dell'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(così Cass. 1997 n. 11025).
Rileva il Collegio che, al fine di stabilire l'entità del contributo di mantenimento per le figlie dovuto da entrambi i genitori, occorre procedere all'esame delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
Dall'esame della documentazione in atti, nonché dalle risultanze delle indagini di Polizia Tributaria, emerge che laureata in psicologia ed iscritta dall'anno 2021 all'albo degli psicologi, Parte_1
ha percepito:
- per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 12.000,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.000,00);
- per l'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 12.000,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 1.000,00);
pagina 20 di 32 - per l'anno di imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 5.500,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad euro 458,33);
Gli unici redditi dichiarati dalla nel periodo 2021-2023 sono rappresentati dall'assegno Pt_1
corrispostole dal coniuge. A tal riguardo, la ha dedotto di essersi trovata senza lavoro dopo la Pt_1 separazione e di aver studiato per superare l'esame di stato ed iscriversi all'albo degli psicologi. Ha allegato inoltre di aver frequentato la scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, che prevedeva un tirocinio gratuito per tutti e quattro gli anni. Nel 2023, ha poi aperto la partita Iva (quindi dal 2021 al 2023 non ha esercitato), fatturando esigue somme, considerato che aveva una sola paziente.
Ha inoltre allegato di aver ricevuto, nel mese di settembre 2023, un'offerta di lavoro presso l'Istituto di
Psicologia di Parma (Egle) per svolgere la sua attività in libera professione e di essere rimasta qui a lavorare fino a gennaio 2025, fino a quando MI non ha iniziato a stare male. Ha asserito di aver sospeso la sua collaborazione proprio per stare vicino a MI e di aver poi intrapreso l'esperienza dei colloqui online tramite piattaforma “Uno bravo”, sempre per stare vicino alle figlie.
Dalla documentazione in atti e dall'attenta ricostruzione della situazione patrimoniale dei coniugi contenuta nella sentenza di separazione, ormai passata in giudicato, emerge che, nell'anno 2020 al momento dell'introduzione del giudizio di separazione, la deteneva partecipazioni societarie in Pt_1
alcune delle società di consulenza e formazione gestite dal marito. In particolare, era titolare di:
- una quota dal valore nominale di euro 1.000,00 pari al 10% del capitale della G-Safe S.r.l., società nella quale rivestiva anche il ruolo di amministratore delegato;
- una quota dal valore nominale di euro 15.000,00 pari al 75% del capitale della Controparte_3
;
[...]
- una quota dal valore nominale di euro 3.360,00 pari al 6,72% del capitale della Nat S.r.l.;
-una quota dal valore nominale di euro 13.697,76, pari al 6,6% dell'intero capitale della società
[...]
. Controparte_4
Dalle allegazioni del non contestate dalla emerge che la stessa ha cessato la carica di CP_1 Pt_1
amministratore delegato in G-Safe nel mese di febbraio 2020, percependo un trattamento di fine rapporto pari ad euro 44.400,00 netti, circostanza questa documentalmente riscontrabile (v. doc. n. 19 fascicolo resistente).
Successivamente, con atto di compravendita del 31 marzo 2022 a ministero del Notaio dott.
[...]
, ha alienato le proprie quote di partecipazione al capitale sociale della Persona_6 Parte_1
“Nat S.r.l.” (pari al 6,7%) e della “G. Safe S.r.l.” (pari al 10%), incassando una somma complessiva di euro 273.172,00 (v. doc. 23 fascicolo resistente).
pagina 21 di 32 Con lo stesso atto del 31 marzo 2022, la ha acquisito per euro 1,00 il residuo 25% del capitale Pt_1
sociale della G-Med Srl, divenendone così unica proprietaria (doc. 24 fascicolo resistente) ed incassando all'atto della cessazione ulteriori euro 103.000,00 (docc. 43 e 44 fascicolo resistente).
L'attività lavorativa svolta dalla negli anni che precedono la separazione, le ha pertanto fruttato Pt_1
la somma di euro 433.172,00 euro, a cui va aggiunta la suddivisione in ragione del 50% delle somme depositate sul conto corrente bancario cointestato ai coniugi e dei titoli cointestati.
In merito all'attuale situazione finanziaria della ricorrente, dalle indagini di Polizia Tributaria è emerso che la è intestataria: Pt_1
- del conto corrente n. 01309/0000000003011, acceso presso Banco BPM s.p.a., che alla data del 14 marzo 2025 recava un saldo pari ad euro 37.964,90;
- di un deposito titoli, acceso sempre presso Banco BPM s.p.a, che alla medesima data recava un saldo pari ad euro 260.244,36;
- del conto corrente n. 105785045, acceso presso Unicredit S.p.a., che alla data del 13 marzo 2025 presentava un saldo pari ad euro 31.433,77;
- di un deposito titoli n. 41298227 aperto presso Unicredit S.p.a., che alla data del 13 marzo 2025 recava una giacenza di euro 208.607,65;
- di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento Anima il cui controvalore, alla CP_5
data del 12 marzo 2025, era pari a euro 209.072,05.
La è proprietaria esclusiva dell'ex casa coniugale, costituita da una villa di considerevole Pt_1
metratura (circa 200 mq), dotata di piscina, sita in CA, oltre ad essere titolare della nuda proprietà per 1/16 di terreni posti a Gromo (BG) e della nuda proprietà al 50% con la sorella CP_2
di una casa sita in montagna.
È, inoltre, proprietaria di un'automobile Volkswagen, acquistata nel 2022.
In merito, invece, alla situazione economica e reddituale di , va rilevato che il resistente CP_1
svolge attività di consulenza nell'ambito della formazione e della sicurezza sul lavoro, sia attraverso società di cui lo stesso è socio sia prestando i propri servizi a favore di terze società.
Dalla documentazione in atti emerge che il ha percepito: CP_1
- per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo netto pari ad euro 22.702,00, somma che risulta tuttavia calcolata al netto della detrazione dell'assegno al coniuge, pari a euro 12.000,00 (v. rigo RP22), che occorre invece prendere in considerazione al fine di valutare la reale capacità reddituale del Gli CP_1
introiti netti effettivamente percepiti dal nell'anno 2022 si aggirano, pertanto, sui 34.000,00 CP_1
euro, a cui occorre poi aggiungere il reddito ricavato dalle locazioni delle unità immobiliari, pari a complessivi euro 8.058,00, già al netto della cedolare secca al 21%;
pagina 22 di 32 - per l'anno di imposta 2022, un reddito annuo netto pari ad euro 17.894,00, somma che risulta tuttavia calcolata al netto della detrazione dell'assegno al coniuge, pari a euro 12.000,00, che occorre invece prendere in considerazione al fine di valutare la reale capacità reddituale del CP_1
Gli introiti netti effettivamente percepiti dal nell'anno 2022 si aggirano, pertanto, sui 30.000,00 CP_1
euro, a cui occorre poi aggiungere il reddito ricavato dalle locazioni delle unità immobiliari, pari a euro
9.385,20, già al netto della cedolare secca al 21%;
- per l'anno di imposta 2023, un reddito annuo netto pari ad euro 22.729,00, a cui occorre poi aggiungere il reddito ricavato dalle locazioni delle unità immobiliari, pari a euro 14.220,00, già al netto della cedolare secca al 21%.
È amministratore unico delle società Gruppo Ge.Ma s.r.l., G.Safe s.r.l., Nat Sr.l. e Iso TU s.r.l. È, inoltre, titolare di:
- una quota dal valore nominale di euro 104,00 pari all'1% dell'intero capitale della società Iso TU
s.r.l.;
- una quota dal valore nominale di euro 100,00, pari all'1% dell'intero capitale della società G.Safe
s.r.l.;
- una quota dal valore nominale di euro 46.640,00, pari al 93,28% dell'intero capitale della società Nat
s.r.l.
In merito ai rapporti bancari facenti personalmente capo al resistente, dalla documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza emerge che è intestatario: CP_1
-del conto corrente n. 105784914, acceso presso Unicredit, che in data 12 marzo 2025 recava un saldo pari ad euro 32.067,46;
- del conto corrente n. 010/000001537, acceso presso Credem, che a febbraio 2025 recava un saldo pari ad euro 377.538,02,
- del conto corrente n. 010/000001684, acceso presso Credem, recante a dicembre 2024 un saldo pari ad euro 12.236,85;
- del conto corrente n. 105784914 aperto presso Unicredit, con un saldo attivo di euro 32.067,46 alla data del 12 marzo 2025;
- di quote di partecipazione al fondo comune di investimento Euromobiliare sgr pari a marzo 2025 ad un controvalore di euro 23.353,57.
Il è comproprietario per la quota di 1/6 di quattro immobili siti in Parma e per la quota di 1/2 di CP_1
sei immobili ubicati sempre in Parma, nonché proprietario esclusivo di tre immobili siti a CA.
Infine, è proprietario dal 2021 di un'automobile Fiat immatricolata nel 2013.
pagina 23 di 32 Quanto alla situazione abitativa, il non risulta gravato da mutui o canoni di locazione, in quanto CP_1 si è trasferito a vivere presso l'immobile di sua proprietà sito a Parma, in via Reggio n. 6, precedentemente concesso in locazione a terzi.
Ebbene, così delineate le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, rileva il Collegio che allo stato sussiste una notevole disparità nella capacità reddituale degli ex coniugi, posto che la dopo Pt_1
la separazione, ha deciso di cedere le partecipazioni dalla stessa detenute nelle società in cui era socio anche il marito e di dismettere anche gli incarichi societari in precedenza ricoperti, intraprendendo la libera professione come psicologa. Ciò ha sicuramente inciso nel breve periodo sulla sua capacità di guadagno, dovendo ancora acquisire quel riconoscimento necessario per affermarsi nel settore di sua competenza e per raggiungere una certa stabilità economica.
Pertanto, mentre sul piano della capacità reddituale sussiste allo stato una apprezzabile disparità tra i coniugi (il ha entrate nette mensili che si aggirano sui 3.000/3.500,00 al mese), per contro dal CP_1
punto di vista della situazione patrimoniale non emerge un rilevante divario tra le stesse parti. Infatti, la dispone di depositi bancari e di investimenti finanziari di notevole consistenza, sicuramente Pt_1
superiori alle disponibilità finanziarie del il quale tuttavia, a differenza della è titolare di CP_1 Pt_1
numerose partecipazioni societarie, oltre ad essere proprietario di numerosi immobili.
Ciò posto, alla luce delle complessive condizioni economiche delle parti e tenuto conto della collocazione prevalente delle minori presso la casa materna e delle accresciute esigenze di vita della ragazze correlate alla loro età, appare equo, così come peraltro richiesto dalla in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni, l'obbligo di corrispondere alla quale contributo ordinario per il Pt_1
mantenimento delle tre figlie, a far data dalla domanda, la somma di euro 1.200,00 mensili (euro
400,00 mensili per ciascuna figlia), indicizzati Istat. Quanto invece alla partecipazione da parte del alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, questa deve essere fissata nella CP_1
misura del 70% e viene regolamentata come di seguito indicato.
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
pagina 24 di 32 apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA), purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia delle figlie e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
pagina 25 di 32 SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alle figlie anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
pagina 26 di 32 acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione delle figlie, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto delle figlie.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale delle figlie.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero delle figlie che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Sull'assegno divorzile
Resta da esaminare la richiesta avanzata dalla di corresponsione in suo favore della somma di Pt_1
euro 1.000,00 mensili a titolo di assegno post coniugale.
Il ha fortemente contestato l'an del diritto all'assegno divorzile a favore della moglie, sostenendo CP_1
che la stessa non ha provato la mancanza di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento nè ha dimostrato che la sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi sia dipesa da scelte effettuate dalla nel corso del matrimonio per soddisfare imprescindibili esigenze familiari. Pt_1
La dal canto suo, ha contestato le allegazioni avversarie, assumendo di aver provveduto nel Pt_1
corso della vita matrimoniale alla gestione della famiglia e alla crescita delle tre figlie, così permettendo al marito di dedicarsi a tempo pieno alla propria carriera, senza oneri familiari.
pagina 27 di 32 Ritiene il Tribunale, alla luce degli elementi probatori acquisiti nel presente procedimento, che non sussistano i presupposti per riconoscere alla un assegno divorzile. Pt_1
In diritto, pare utile ricordare che l'assegno di divorzio è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 6
Legge n. 898/1970, al coniuge che ne fa istanza “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La questione oggetto del presente giudizio, ovvero l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere detta provvidenza a carico del marito, deve essere risolta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite, che ha diffusamente affrontato il tema dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 hanno statuito il seguente principio di diritto “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”, introducendo la necessità di una valutazione complessiva dei parametri normativamente previsti, anche ai fini dell'accertamento del diritto al riconoscimento della provvidenza, e superando la rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio.
Si legge al riguardo in particolare “L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 C. 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economica patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dall'adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico - patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzioni della vita familiare."
La valutazione da compiere è, dunque, quella essenzialmente di accertare il rapporto causale tra la disparità economica eventualmente esistente tra i coniugi e l'impegno profuso dal coniuge pagina 28 di 32 economicamente più debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio oltre che comune anche dell'altro.
La ha ripetutamente fatto richiamo alla rimarchevole differenza sussistente nella situazione Pt_1
patrimoniale dei coniugi e alla conseguente inadeguatezza dei propri redditi ad assicurarle il tenore di vita agiato che ella avrebbe presumibilmente mantenuto se il matrimonio non fosse fallito, criterio che, tuttavia, come ben spiegato dalle Sezioni Unite, è definitivamente abbandonato, in quanto non solo non trova riscontro nella lettera della norma (art. 5 cit.), ma è anche sensibilmente esposto a rischi di ingiustificata locupletazione da parte di uno dei coniugi.
Occorre piuttosto verificare se l'apprezzabile disparità economico-reddituale sussistente tra i coniugi è
“dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune
e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro", come appunto richiesto dalla Suprema
Corte nella pronuncia del 2018 sopra richiamata, al fine di pervenire, attraverso una valutazione complessiva ed integrata di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, L. Div. in posizione equiordinata, al giudizio di sussistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione dell'assegno divorzile.
Tale prova non risulta fornita, anzi le risultanze processuali appaiono di segno opposto.
Nella specie non ricorre nessuno dei presupposti atti a giustificare del riconoscimento di un assegno divorzile, né sotto il profilo assistenziale, né sotto quello perequativo-compensativo.
Infatti, sotto il profilo assistenziale, la non ha dimostrato in alcun modo né la mancanza di Pt_1 adeguate risorse proprie né tantomeno l'oggettiva sua impossibilità a procurarsele: al contrario, risulta provato per tabulas che la è impegnata nella sua attività libero-professionale, quale psicologa, e Pt_1
dispone di un ragguardevole patrimonio, che è in parte il risultato delle liquidazioni conseguenti all'attività svolta nelle società facenti capo all'ex marito.
Sotto il profilo compensativo-perequativo, la non ha provato di aver dovuto rinunciare alle sue Pt_1 legittime aspirazioni professionali per provvedere ai bisogni della famiglia, né ha provato l'eventuale contributo fornito alla formazione del patrimonio del marito, tale da meritare il riconoscimento di un assegno divorzile: infatti, dall'istruttoria svolta non è emerso alcun sacrificio della la quale nel Pt_1
corso del matrimonio ha sempre lavorato ed ha fruito di aiuti esterni per la gestione della prole. Le
pagina 29 di 32 testimonianze assunte, lungi dal corroborare gli assunti della dimostrano piuttosto che il nucleo Pt_1
familiare si è avvalso regolarmente del supporto della rete parentale per la gestione delle minori, mentre i coniugi erano impegnati a lavoro.
Infatti, i testi escussi ( e ), se da un lato hanno Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 confermato l'impegno profuso dalla ricorrente nell'accudimento delle minori, hanno riferito che la stessa era comunque supportata da altri membri della famiglia, quali nonni e zii materni e paterni, sicché il ruolo di madre non è stato svolto dalla in modo assorbente e in maniera tale da Pt_1
precluderle la possibilità di seguire i propri impegni extradomestici.
Come già innanzi illustrato, la sino all'anno 2019, ha prestato la propria attività lavorativa nelle Pt_1
società facenti capo al marito, ricoprendo anche incarichi apicali, come quello di amministratore delegato nella società G-Safe S.r.l., oltre a detenere partecipazioni societarie nelle medesime società di cui era socio anche il coniuge. E' incontestato che la stessa abbia cessato la carica di amministratore delegato in G-Safe solo nel mese di febbraio 2020, in concomitanza con il sorgere della crisi coniugale, poi sfociata nel procedimento per la pronuncia di separazione (introdotto dalla stessa Pt_1
con ricorso in data 11 maggio 2020).
E' indubbio che a far data dal 2020, a seguito dell'entrata in crisi del rapporto coniugale, le condizioni economiche della siano peggiorate con il progressivo decremento dei redditi dalla stessa Pt_1
percepiti. Infatti, dalla sentenza di separazione emerge che la in costanza di matrimonio, Pt_1 beneficiava di un reddito medio mensile pari a euro 2.600,00 per l'anno di imposta 2017 e pari a euro
2.632,00 per l'anno di imposta 2018, mentre negli anni successivi 2021, 2022, 2023 la stessa risulta non aver percepito alcun reddito da lavoro, avendo solo beneficiato dell'assegno di mantenimento versato da CP_1
Ritiene tuttavia il Collegio che la modifica peggiorativa della situazione economica della in Pt_1
riferimento agli anni successivi al 2020, non sia eziologicamente ricollegabile a scelte o eventuali rinunce effettuate dalla nel corso della vita matrimoniale, ma sia piuttosto diretta conseguenza Pt_1 delle scelte autonomamente effettuate dalla in seguito all'insorgere della crisi. Infatti, la a Pt_1 Pt_1 far data dall'anno 2020 ha progressivamente dismesso la propria veste di imprenditrice, cedendo le proprie partecipazioni sociali e intraprendendo la nuova professione di psicologa. Alla base dell'accertata sperequazione reddituale vi è pertanto la decisione assunta dalla di intraprendere Pt_1
un nuovo percorso lavorativo.
In sostanza, ripercorrendo l'iter logico della pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, può rilevarsi quanto segue: l'analisi comparativa della situazione patrimoniale delle parti ha dato conto della pagina 30 di 32 disponibilità di beni e di risorse finanziarie, che, pur nella loro astratta idoneità a garantire autosufficienza a ciascuna delle parti, presentano profili di obiettiva disparità.
Tuttavia, nella specie tale disparità, che vede la moglie in posizione deteriore, non disponendo allo stato la di redditi da lavoro, non ha una relazione causale specifica e diretta con un ruolo Pt_1
endofamiliare assunto dalla durante il matrimonio, che abbia imposto alla donna il sacrificio di Pt_1
proprie aspettative professionali e reddituali, circostanze che non sono state provate dalla interessata.
Anzi dalle acquisite emergenze processuali emerge che la ricorrente, durante la vita matrimoniale, lungi dall'essere relegata al ruolo di casalinga, ha prestato la propria attività lavorativa all'interno delle aziende di cui la stessa era socia, occupandosi anche dell'amministrazione della società G-Safe S.r.l. Il divario reddituale attualmente esistente è dovuto alle scelte lavorative effettuate dalla ricorrente dopo la separazione, avendo questa scelto nel 2021 di intraprendere una nuova professione.
Pertanto, in base a tutte le suesposte considerazioni, devono essere respinte le richieste economiche avanzate per sé dalla non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di un assegno post Pt_1
coniugale a favore della ricorrente.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra la e i Pt_1 CP_1
Le spese di curatela del presente grado di giudizio vanno, invece, poste a carico dei genitori, che dovranno rivolgerne il pagamento a favore dello Stato, essendo state ammesse le minori al gratuito patrocinio. Infatti, ove il Tribunale, a fronte di un conflitto di interessi con i genitori, disponga la nomina del curatore speciale a favore di un minore, la relativa spesa - in applicazione della regola della soccombenza - deve essere sostenuta dai genitori stessi, che con il loro comportamento hanno reso necessaria la nomina del curatore;
sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, gli oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del curatore, spesso derivanti da evidenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone l'affidamento delle minori MI ET e ai Servizi Sociali del Persona_1 Testimone_1
Comune di Fidenza, con collocazione prevalente presso la madre, demandando ai Servizi Sociali affidatari il compito di:
pagina 31 di 32 -assumere ogni decisione inerente le questioni di principale interesse delle minori in ambito scolastico, sanitario, ludico e ricreativo, in caso di disaccordo tra genitori;
-tentare di ripristinare gli incontri tra padre e figlie, dapprima con previsione di video-chiamate regolari promosse da un educatore specializzato, sempre che ciò non costituisca pregiudizio per le minori;
- vigilare sull'evoluzione delle condizioni di salute di MI, rapportandosi con l'equipe medica del
Centro Disturbi del Comportamento Alimentare;
2) Dispone la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico attivato a favore di MI ET, attualmente in carico presso il Servizio per i Disturbi del comportamento Alimentare;
3) Assegna la casa coniugale a quale genitore prevalentemente collocatario delle Parte_1
figlie minori;
4) Fissa, a far data dalla domanda, nella misura di euro 1.200,00 mensili, indicizzati ISTAT, il contributo ordinario di mantenimento per le figlie MI e dovuto dal , somma da Per_1 Tes_1 Pt_4
corrispondersi, entro il giorno dieci di ogni mese, a favore della sul conto corrente personale di Pt_1 quest'ultima.
Dispone la partecipazione da parte del nella misura del 70%, alle spese straordinarie sostenute CP_1 nell'interesse delle figlie, come specificamente elencate in parte motiva;
5) Rigetta la domanda avanzata da di corresponsione di un assegno divorzile;
Parte_1
6) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra e;
Parte_1 CP_1
7) Condanna e a versare all'Erario le spese di lite liquidate, a favore del Parte_1 CP_1
curatore speciale Avv. Simone Brianti, in euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali di Fidenza.
Così deciso in Parma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) Il Presidente
(Dott. Paolo Corder)
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