Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza breve 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 27/01/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00715/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03812/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3812 del 2024, proposto da -OMISSIS-quale rappresentante legale del -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo “-OMISSIS- - -OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento,
a. del provvedimento prot. -OMISSIS-, a firma del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- - -OMISSIS-” di -OMISSIS-, con il quale, in relazione al prossimo a.s. 2024/25, si assegnano all’alunno -OMISSIS- soltanto <n. 12 ore di insegnamento specialistico di sostegno>;
b. dei provvedimenti, di cui si ignorano estremi e contenuto, con i quali il Ministero, l’Ufficio Scolastico Regionale Campania e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli hanno assegnato per l’a.s. 2024/25 al minore l’orario di cattedra per 12 ore settimanali di sostegno, inferiore a quelle necessarie in relazione alla grave e documentata disabilità;
c. dei provvedimenti, di cui si ignorano estremi e contenuto, con i quali il Ministero, l’Ufficio Scolastico Regionale Campania e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli hanno assegnato “l’organico di diritto per l’a.s. 2024-25” all’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- - -OMISSIS-” con un numero di insegnanti (organico di diritto) insufficiente ad assicurare un adeguato insegnamento specialistico di sostegno all’alunno -OMISSIS-;
d. per quanto possa occorrere, del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per l’a.s. 2023/24, nella parte in cui, nella “Sezione 11 - Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari - Proposta del numero di ore di sostegno per l’anno successivo”, <si propone [...] il seguente fabbisogno di ore di ore di sostegno: ore di sostegno richieste per l’a.s. successivo n° 25, con la seguente motivazione: necessità di favorire un corretto inserimento nella classe primaria della Secondaria di I grado>, che comunque non assicura un numero di ore di sostegno con rapporto 1:1 rispetto monte-ore di frequentazione scolastica della classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado cui l’alunno è iscrittoper l’a.s. 2024/25;
e. per quanto possa occorrere, del Verbale n. -OMISSIS-a firma dei componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione istituito presso il suddetto Istituto Comprensivo, nella parte in cui si propone <per il prossimo a.s. la seguente ipotesi di ore da assegnare: 22 […]>;
f. per quanto possa occorrere, del <Verbale del gruppo GLI d’Istituto del 18/06/2024>, di cui si ignorano i contenuti, richiamato nel provvedimento dirigenziale del 02.07.2024;
g. ove eventuale redatto e approvato, del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2024/25, che non assicura all’alunno -OMISSIS- un numero di ore di sostegno con rapporto in deroga 1:1 in relazione al monte-ore di frequentazione scolastica della classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado cui l’alunno è iscritto;
h. di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o preparatorio comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto dell’alunno, quale soggetto affetto da handicap di estrema gravità (disturbo dello spettro autistico), all’assegnazione di un numero di ore di sostegno specialistico per l’a.s. 2024/25 in misura corrispondente alla copertura dell’intero monte-ore di frequentazione scolastica della classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado e, in ogni caso, in misura tale da poter realizzare l’inclusione scolastica occorrente all’adeguato approfondimento didattico in relazione alla sua grave patologia, per la condanna delle amministrazioni resistenti a provvedere ad horas , e comunque prima dell’inizio delle attività didattiche, alla redazione e approvazione del P.E.I. per l’a.s. 2024/25 attribuendo all’alunno -OMISSIS- il numero massimo di ore di sostegno con rapporto di 1:1 (cattedra
completa) in virtù delle patologie sofferte scolastico, nonché, per l’adozione di misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato,ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, c. 1, lett. e), C.P.A., compresa la nomina di un commissario ad acta , avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e alla necessità di garantire all’alunno l’assegnazione dell’insegnante di sostegno per il monte-ore massimo in relazione alla grave patologia sofferta e fin dall’inizio dell'anno scolastico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza n. 1685 del 9 settembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il minore è affetto da un “disturbo dello spettro autistico”, disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 e per l’anno in corso, frequenta la classe prima della Scuola Secondaria di primo grado presso l’Istituto “-OMISSIS- - -OMISSIS-” di -OMISSIS- per un tempo scuola settimanale di 30 ore (28 di effettiva frequenza);
- con gli atti impugnati, è stata riconosciuta l’assegnazione di 12 ore di insegnamento di sostegno scolastico, senza in alcun modo motivare in proposito ed in contrasto con l’assegnazione per l’a.s. 2023/2024, così come documentata in atti (29 ore, così motivate: “rapporto in deroga sentenza TAR”, verbale 13 settembre 2023, in atti), nonché con le circostanziate indicazioni del GLO (“prevede che all’alunno sia garantita una presenza costante e continua così come è stato per tutto il ciclo della scuola primaria”, cfr., verbale 18 giugno 2024, in atti);
- pur avendo integrato l’orario scolastico in esito all’adozione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale (prd. 1685 del 9 settembre 2024, dianzi menzionata), l’esecuzione del provvedimento è avvenuta soltanto in via interinale, sicché permane l’interesse alla definizione della controversia, tanto più che non risulta adottato il PEI per l’a.s. 2024/2025;
Rilevato che:
- la situazione soggettiva del minore è stata già portata alla cognizione della Sezione (cfr., sentenza n. 4574 del 2017), che ha dichiarato l’illegittimità di analoghi provvedimenti di assegnazione di insegnamento di sostegno, nella parte in cui avevano assegnato un insegnante di sostegno per un numero di ore (12,30) di netto inferiori all’orario di effettiva frequenza, corrispondente a 25 ore settimanali complessive;
Ritenuto che il ricorso debba accogliersi, essendo fondata la censura del difetto di motivazione, poiché, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, che peraltro non presenta rispetto all’anno passato indici di miglioramento, l’Amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, elemento alla base del sostegno scolastico per gli alunni disabili (cfr., T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341), così perpetrando la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio e di incentivare al contempo il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti oneri (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
Rilevato che la reiterata mancanza di considerazione del fabbisogno effettivo dell’alunno conferma il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, poiché già la precedente decisione intercorrente tra il Ministero e l’odierna parte ricorrente, nonostante abbia ad oggetto atti efficaci solo per un diverso anno scolastico, avrebbe dovuto orientare l’azione amministrativa anche per l’anno in corso, essendo stati affermati principi oramai consolidati nella giurisprudenza sopra richiamata;
Ritenuto che la reiterazione del diniego del diritto fondamentale allo studio, senza tener conto del bisogno effettivo di supporto dell’alunno disabile, pur a fronte dello specifico precedente giudiziario sopra richiamato, ha l’effetto di caricare sui genitori, e conseguentemente sull’intero sistema giudiziario, l’onere e i costi della tutela giurisdizionale (prassi già stigmatizzata anche dal Giudice di appello: “nei fatti - come risulta chiaramente dalla stessa esistenza del contenzioso seriale posto all’esame dei TAR e del Consiglio di Stato, per i casi di attribuzione di ore in numero inferiore a quelle indicate nelle “proposte” - solo i genitori […] che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possano ottenere una pronuncia che ordini all’Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi”; cfr., Cons. Stato, sez. VI, 16 giugno 2017, n. 2943; tale prassi ha peraltro indotto la Sezione, in alcuni casi, a trasmettere copia delle relative sentenze alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza; cfr. tra le altre T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 aprile 2024, n. 2313);
Ritenuto, in conclusione sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’atto deve essere annullato, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Rilevato:
- che la regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- che in considerazione di quanto evidenziato in parte motiva, si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- manda la segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.