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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10856 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RGN. 15098 del 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to D. Iacovino
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' al CP_2 pagamento della restante parte che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha provveduto ad annullare l'indebito impugnato (v. la docc. 1, 2 CP_2
e 3 . CP_2
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% avendo l' provveduto secondo le richieste della parte ricorrente prima della CP_2 prima udienza ex art. 92, c. 2, c.p.c., la restante parte, liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' secondo la regola CP_2 generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to D. Iacovino
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' al CP_2 pagamento della restante parte che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha provveduto ad annullare l'indebito impugnato (v. la docc. 1, 2 CP_2
e 3 . CP_2
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% avendo l' provveduto secondo le richieste della parte ricorrente prima della CP_2 prima udienza ex art. 92, c. 2, c.p.c., la restante parte, liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' secondo la regola CP_2 generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro