CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6218/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2384/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 23/06/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180003728074 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], c.f. CF_Ricorrente_1, e ivi residente in [...]
, difeso e rappresentato dal dott. Difensore_1, C.F. impugna la sentenza n.2384/02/2022 della C.g.t. di primo grado di Siracusa emessa in data 08/06/2022 e depositata in data 23/06/2022, emessa a seguito di ricorso avverso Cartella di pagamento n° 29820180003728074 notificata in data 18/01/2019, riportante crediti dovuti per IRPEF da tassazione separata TFR ex 36bis del DPR 600/73, per l'anno di imposta 2013,
Unico 2014.
Conviene in giudizio l'Agenzia delle entrate di Siracusa, nella persona del direttore e l'Agenzia delle Entrate –
RI (già RI LI spa, sede di Siracusa);
La parte appellante ripercorre il giudizio di primo grado ed espone testulmente quanto segue: “ Come per il ricorso introduttivo si esplicita la seguente e puntuale narrativa : “Il contribuente, nell'anno di imposta 2013, percepiva la liquidazione per pensionamento, avendo così concluso la sua pozione lavorativa che si svolgeva presso le dipendenze della Società_1 S.p.a..
Come da normativa vigente, il ricorrente, attendeva la liquidazione delle spettanze in relazione alle differenze fiscali da versare che dovevano essere portate a conoscenza del contribuente con un avviso bonario di liquidazione. In realtà, per le agevolazioni fiscali in essere, si attendeva un rimborso a credito. Eppure a distanza di anni nulla aveva ricevuto. Anzi, nella data sovraesposta, e fuori i termini di decadenza ex 25 del
DPR 602/73, riceveva questa cartella esattoriale con l'ammontare dell'asserito dovuto con l'aggravio delle sanzioni e degli interessi di mora.
A causa della palese fondatezza della questione e della decadenza avenuta si propone ricorso.”. Si presentava il ricorso introduttivo contro la cartella esattoriale con le seguenti argomentazioni:
1) Decadenza della notifica della cartella esattoriale;
2) Omessa notifica dell'atto prodromico;
3) motivazione apparente della cartella per la cripticità dei calcoli specie degli interessi;
4) Sanzioni sproporzionale e quindi illegittime;
5) Nel merito si contestava il calcolo delle imposte, in quanto non era stato disposto l'abbattimento della tassazione al 50% in quanto era previsto un trattamento agevolato per l'esodo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo la regolarità del proprio operato. Restava contumace Associazione_1. Si presentava memoria illustrativa a confutare la tesi dell'erario, infatti si evidenziava che l'asserita prova della notifica dell'atto prodromico non riportava gli estremi (ad esempio l'anno) per provare la notifica. Oltre alla nullità della notifica, effettuata da poste private, si disconosceva l'atto prodromico nella sua conformità all'originale e si sconfessava la sua validità di prova.
La Corte di primo grado, ignorando le memorie, rigettava il ricorso sostenendo che non si era realizzato il termine di decadenza e che l'avviso prodromico era stato notificato stante la produzione documentale dell'Ufficio.
Stante l'assoluta illegittimità della sentenza e la sua motivazione apparente, il suo silenzio si tutte le questione apportate in difesa, si ritiene di appellare le conclusioni del Giudice di primo grado.
CRITICA ALLA SENTENZA
La sentenza è da riformare in quanto attribuisce prova di notifica ad un documento, depositato da A.d.e., che non aveva attinenza all'atto prodromico alla cartella. Inoltre questo era stato disconosciuto con memoria. Per cui oltre la violazione dell'art.36 del D.lgs 546/1992, che evidenzia la motivazione apparente della sentenza, ai sensi dell'art.2697 del c.c. la Cgt di primo grado ha fatto malgoverno della valutazione a prova di notifica della relata depositata dall'Ufficio. Ed infatti è intervenuta puntuale e circostanziata la difformità della relata di notifica da parte dell'appellante ad un documento presentato dall'Ufficio che avrebbe dovuto dimostrare la notifica dell'avviso di liquidazione. E' pertanto violato l'art.112 e 115 del c.p.c. Inoltre, oltre al silenzio su numerosi punti di doglianza, è errata la valutazione della normativa sulla decadenza. Per quanto detto si chiede la riforma sulla sentenza.
IN DIRITTO
1) In primo grado così si argomentava : “La cartella esattoriale è stata notificata oltre i termini di decadenza della riscossione dettati dall'art.25 del Dpr 602/73, che prevedono come termine ultimo il 31 dicembre del terzo anno dalla presentazione della dichiarazione del redditi. Per cui, essendo oggetto del contenzioso la dichiarazione UNICO 2014, anno di imposta 2013, il termine ultimo per evitare la decadenza era previsto per il 31 dicembre 2017, a fronte della notifica avvenuta in data 18/01/2019. Anche a volere utilizzare un termine più esteso, relativamente alla riscossione delle imposte a tassazione separata, il termine ultimo per la notifica sarebbe stato il 31 dicembre 2018. In definitiva, è la stessa norma che dispone la declaratoria di nullità della cartella esattoriale notificata oltre i termini di decadenza , come nel nostro caso.
Si tenga conto, che il contribuente non ha mai ricevuto una cartolina di avvenuta giacenza da parte del messo notificatore;
per cui il ricorrente ha scoperto per puro caso la giacenza presso la 'casa comunale' di questo atto. Così la notifica non si è mai perfezionata, essendo inesistente, e concepita fuori i canoni della legge. Con questa ulteriore disamina di illegittimità, ovviamente si aggraverebbe la posizione degli uffici rispetto al termine di notifica che non si sarebbe mai perfezionata, rimarcando ancora di più la decadenza avvenuta. Ed è quindi evidente la nullità dell'atto.”
Motivo della sentenza. La sentenza di primo grado 'liquida' la questione con una battuta ritenendo che il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale è quinquennale. Nulla di più errato.
Critica alla sentenza. L'argomento è errato in diritto. Infatti l'art.36 bis del Dpr 600/1973 in c.d. art.25-26 del DPR 602/1973, stabilisce che la notifica della cartella esattoriale deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ed stato ampiamente argomentato. Per cui l'esatto calcolo della decadenza trova la sua data al 31 Dicembre 2018, a fronte dell'impossibilità di conoscenza dell'atto mai notificato o, anche se lo fosse stato, con modalità difformi dalla normativa.
Tra l'altro il Giudice di prime cure non ha inteso accogliere il disconoscimento dell'appellante, dei documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa, e ordinarne il deposito dell'originale in udienza. Con evidente spregio della norma processuale.
Per quanto detto la sentenza di primo grado deve essere riformata con l'annullamento della cartella esattoriale in quanto nessun atto ha mai preceduto questo impugnato, realizzandosi in ogni caso la decadenza.
2) Il motivo nel rigettato era il seguente : “Si deve tenere conto, che la cartella esattoriale non è stata preceduta dalla notifica di alcun atto prodromico, che in questo dato contesto aveva la funzione di liquidare una somma cui calcolo era impossibile per il contribuente. Ecco che anche questo vizio di procedimento deve ritenersi grave, in quanto è leso il diritto del contribuente ad un calcolo sereno e compiuto della liquidazione delle imposte da TFR. Per tanto la cartella è nulla per violazione della normativa sulle garanzie immanenti presenti nel nostro ordinamento e nello statuto del contribuente.”
La sentenza. Secondo la CTP di Siracusa : “ il ricorso è da rigettarsi atteso che, trattandosi di liquidazione a seguito comunicazione, quest'ultima è stata regolarmente notificata così come documentato da A.E.”.
Critica alla sentenza. Ebbene, come già argomentato si contesta, richiedendo la riforma, della corretta notifica dell'atto prodromico. Il giudice di prime cure ha ignorato sostanzialmente la memoria illustrativa, infatti, facendo conto delle argomentazioni di esse avrebbe sicuramente accolto il ricorso. Ed invece questo non
è avvenuto per la violazione dell'art.36 del d.lgs 546/1992 e 115 del cpc, avendo il decidente dato credito ad un documento di notifica che non poteva ricondursi alla consegna dell'atto di liquidazione.
Richiesta di riforma. Alla luce di quanto detto è evidente che necessita la riforma, in quanto mai nessun atto prodromico è stato portato (tempestivamente ed entro i termini di decadenza) a conoscenza del contribuente.
Per questo motivo la cartella deve ritenersi nulla.
3) In primo grado così si esponeva : “Relativamente al vizio della cartella, essa presenta il calcolo criptico degli interessi di mora, che appaiono applicati anche alle sanzioni. In ogni caso non è permesso vedere come l'esattore giunge alla cifra finale, ledendo il diritto di difesa e di informazione del ricorrente.”
Relativamente a tale eccezione, la Cgt di Siracusa non si è pronunciata violando il principio del chiesto e pronunciato (art.112 del Cpc). Quindi si chiede la riforma sul punto in quanto l'accoglimento del motivo ne determina la nullità integrale della cartella esattoriale (Cassazione, Ordinanza n. 17765 del 6 luglio 2018).
4) In primo grado si eccepiva così : “Le sanzioni in ogni caso risultano eccessive, e soprattutto vi è un'incolpevole condotta del ricorrente, che avrebbe potuto adempiere al pagamento delle imposte senza le sanzioni , se avesse avuto la conoscenza della liquidazione prodromica alla cartella esattoriale.”
Anche in questo caso è violato il principio del 'chiesto pronunciato' e pertanto si chiede la la rivisitazione sul punto, la riforma della sentenza con l'annullamento dell'atto.
5) In subordine, si chiede la riforma sul merito come anche si era chiesto in primo grado : “si contesta il calcolo delle imposte. Le somme reputate incentivi all'esodo sono assoggettate ad una tassazione agevolata pari al 50% dell'aliquota media calcolata (comma 4-bis art.19 del DPR 917/86), in vigore alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Si tiene a precisare che applicando tale normativa, l'imposta a debito si dimezza per cui il calcolo € 41.978,14 (imposta tassazione separata definitiva) MENO € 36.855,07 (totale ritenute adoperate) = € 5.123,07, diviene
€ (41.978,14/2= € 20.989,07) MENO € 36.855,07 = € - 15.866,00. In sostanza l'appellante avrebbe diritto ad un rimborso, e tale assunto non solo non è stato contestato dall'Ufficio ma neppure è stato deciso dal giudice, così che la riforma della sentenza determinerà la nullità della cartella per nullità dell'oggetto della pretesa. "
Controdeduzioni dell'ufficio impositore L'Agenzia delle Entrate ribadisce la legittimità del proprio operato e contesta le argomentazioni dell'appellante, evidenziando:
La genericità e infondatezza delle contestazioni.
La regolarità della notifica degli atti e il rispetto dei termini di decadenza.
La mancanza di prove concrete da parte del contribuente a sostegno delle sue affermazioni.
La correttezza del calcolo delle imposte e delle sanzioni.
L'Ufficio richiama la documentazione già prodotta in primo grado e cita giurisprudenza della Corte di
Cassazione a sostegno della propria posizione. Chiede alla Corte di rigettare l'appello e di condannare il contribuente al pagamento delle spese di giudizio. In sintesi, l'Ufficio difende la legittimità della propria azione e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
CONTRODEDUZIONI DI ADER
1. Difetto di legittimazione passiva: L'Agenzia delle Entrate-RI sostiene di non essere legittimata a essere parte del processo, poiché i motivi del ricorso non riguardano vizi propri della cartella di pagamento o del procedimento esecutivo, ma la debenza del tributo.
2. Legittimità della procedura: L'Agenzia conferma la regolarità della notifica della cartella di pagamento e la correttezza dell'iscrizione a ruolo, attribuendo la responsabilità del calcolo degli interessi all'Ente
Impositore.
3. Rigetto dell'eccezione di difetto di motivazione: L'Agenzia respinge l'accusa di calcolo criptico degli interessi di mora, sostenendo che il calcolo è conforme alla normativa vigente e che l'appellante non ha fornito prove di errori.
La parte appellante depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene opportuno, data l'ampiezza dell'appello che risulta in diversi passaggi criptico riassumere l'oggetto del contenzioso e i motivi di appello.
Oggetto del contenzioso è la Cartella di pagamento n. 298201800037280 relativa a imposte IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2013, derivanti da redditi soggetti a tassazione separata. Il contribuente contesta la legittimità della cartella di pagamento, sollevando questioni come la violazione dei termini di decadenza, mancata notifica dell'avviso prodromico, errori di calcolo e sanzioni eccessive.
Circa i motivi dell'appello, l'appellante contesta la sentenza di primo grado per:
1. Violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 546/1992(motivazione apparente della sentenza) .
2. Malgoverno della valutazione delle prove.
3. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appello è infondato.
A seguito dei redditi percepiti per trattamento di fine rapporto, soggetti in quanto tali a tassazione separata, Il sig. Ricorrente_1 ha omesso di effettuare il versamento dovuto. Di conseguenza, l'Ufficio ha trasmesso tempestivamente il ruolo all'Agente della riscossione il quale - dal canto suo - ha debitamente e puntualmente notificato al sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 298201800037280 (All. n. 05), al fine di recuperare l'imposta dovuta.
La cartella impugnata risulta emessa a seguito della liquidazione del modello 770 del sostituto d'imposta.
Infatti, alla sezione “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL
RUOLO” viene riportato il codice atto n. 56340201419, codice riportato debitamente nella comunicazione n. 0049980014201 notificata al contribuente (All n. 04 alle controdeduzioni dell'Ufficio) e nella parte motiva della cartella impugnata (All. n. 05); pertanto nessun vizio affligge la cartella impugnata né, tantomeno, la sentenza impugnata.
Tra l'altro risulta rispettato il termine di decadenza che in tem di tassazione separata, artt. 16, 17 e 18 dpr 917/1986, è quinquennale, così richiamandosi art. 43 dpr 600/73.
Circa il disconoscimento dei documenti, si osserva che in ogni caso non può ritenersi ammissibile ,in quanto esso non è rivolto verso uno specifico vizio contenuto all'interno del documento. Il Collegio osserva infatti che , com'è noto e notorio, ai fini del disconoscimento della copia fotostatica ex art.2719 cc, la copia prodotta in giudizio si ha per riconosciuta solo se la controparte non la disconosca, in modo formale ex art.214 e 215 cpc, nel termine della prima udienza o nell'udienza successiva alla loro produzione in giudizio, tale per cui, il documento prodotto in giudizio in semplice fotocopia che non venga espressamente disconosciuto dalla controparte a norma dell'art.2719 cc, deve ritenersi conforme al suo originale ed essere quindi esaminato e vagliato dal giudice ai fini della formazione del suo convincimento. Il disconoscimento della copia prodotta in giudizio, per poter esplicare i propri effetti, deve però essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta;
pertanto, si tratta di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso si intende contestare (sentenza - Tribunale di Napoli
- 29 Maggio 2012 - n° 6290). Peraltro questo Collegio ritiene ictu oculi la documentazione prodotta idonea a supportare il proprio convincimento circa l'autenticità della stessa (la sottoscrizione della ricorrente è identica a quella autenticata dal difensore) . Né la parte ricorrente fa riferimento a un contenuto ideologicamente difforme da quello rappresentato nel documento.
In ordine agli interessi, essi sono dovuti nell'ammontare di quelli maturati, secondo disposizione di legge, sulle imposte dovute. Infatti, le modalità di calcolo degli interessi richiesti sono chiaramente esplicitate nell'att oimpugnato per cui è causa, di conseguenza non è ravvisabile alcuna cripticità né la violazione del diritto di difesa del contribuente nella semplice e corretta applicazione dei tassi previsti per legge ed indicati nell'atto impugnato.
Analogamente per le sanzioni è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa" (Cass. sentenza 11 febbraio 1999, n. 1142).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte appellante alle spese del giudizio che si liquidano a favore dell'Agenzia delle Entrate e di ADER nella misura di € 700,00 a favore di ciascuno di essi
Palermo 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6218/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2384/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 23/06/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180003728074 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], c.f. CF_Ricorrente_1, e ivi residente in [...]
, difeso e rappresentato dal dott. Difensore_1, C.F. impugna la sentenza n.2384/02/2022 della C.g.t. di primo grado di Siracusa emessa in data 08/06/2022 e depositata in data 23/06/2022, emessa a seguito di ricorso avverso Cartella di pagamento n° 29820180003728074 notificata in data 18/01/2019, riportante crediti dovuti per IRPEF da tassazione separata TFR ex 36bis del DPR 600/73, per l'anno di imposta 2013,
Unico 2014.
Conviene in giudizio l'Agenzia delle entrate di Siracusa, nella persona del direttore e l'Agenzia delle Entrate –
RI (già RI LI spa, sede di Siracusa);
La parte appellante ripercorre il giudizio di primo grado ed espone testulmente quanto segue: “ Come per il ricorso introduttivo si esplicita la seguente e puntuale narrativa : “Il contribuente, nell'anno di imposta 2013, percepiva la liquidazione per pensionamento, avendo così concluso la sua pozione lavorativa che si svolgeva presso le dipendenze della Società_1 S.p.a..
Come da normativa vigente, il ricorrente, attendeva la liquidazione delle spettanze in relazione alle differenze fiscali da versare che dovevano essere portate a conoscenza del contribuente con un avviso bonario di liquidazione. In realtà, per le agevolazioni fiscali in essere, si attendeva un rimborso a credito. Eppure a distanza di anni nulla aveva ricevuto. Anzi, nella data sovraesposta, e fuori i termini di decadenza ex 25 del
DPR 602/73, riceveva questa cartella esattoriale con l'ammontare dell'asserito dovuto con l'aggravio delle sanzioni e degli interessi di mora.
A causa della palese fondatezza della questione e della decadenza avenuta si propone ricorso.”. Si presentava il ricorso introduttivo contro la cartella esattoriale con le seguenti argomentazioni:
1) Decadenza della notifica della cartella esattoriale;
2) Omessa notifica dell'atto prodromico;
3) motivazione apparente della cartella per la cripticità dei calcoli specie degli interessi;
4) Sanzioni sproporzionale e quindi illegittime;
5) Nel merito si contestava il calcolo delle imposte, in quanto non era stato disposto l'abbattimento della tassazione al 50% in quanto era previsto un trattamento agevolato per l'esodo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo la regolarità del proprio operato. Restava contumace Associazione_1. Si presentava memoria illustrativa a confutare la tesi dell'erario, infatti si evidenziava che l'asserita prova della notifica dell'atto prodromico non riportava gli estremi (ad esempio l'anno) per provare la notifica. Oltre alla nullità della notifica, effettuata da poste private, si disconosceva l'atto prodromico nella sua conformità all'originale e si sconfessava la sua validità di prova.
La Corte di primo grado, ignorando le memorie, rigettava il ricorso sostenendo che non si era realizzato il termine di decadenza e che l'avviso prodromico era stato notificato stante la produzione documentale dell'Ufficio.
Stante l'assoluta illegittimità della sentenza e la sua motivazione apparente, il suo silenzio si tutte le questione apportate in difesa, si ritiene di appellare le conclusioni del Giudice di primo grado.
CRITICA ALLA SENTENZA
La sentenza è da riformare in quanto attribuisce prova di notifica ad un documento, depositato da A.d.e., che non aveva attinenza all'atto prodromico alla cartella. Inoltre questo era stato disconosciuto con memoria. Per cui oltre la violazione dell'art.36 del D.lgs 546/1992, che evidenzia la motivazione apparente della sentenza, ai sensi dell'art.2697 del c.c. la Cgt di primo grado ha fatto malgoverno della valutazione a prova di notifica della relata depositata dall'Ufficio. Ed infatti è intervenuta puntuale e circostanziata la difformità della relata di notifica da parte dell'appellante ad un documento presentato dall'Ufficio che avrebbe dovuto dimostrare la notifica dell'avviso di liquidazione. E' pertanto violato l'art.112 e 115 del c.p.c. Inoltre, oltre al silenzio su numerosi punti di doglianza, è errata la valutazione della normativa sulla decadenza. Per quanto detto si chiede la riforma sulla sentenza.
IN DIRITTO
1) In primo grado così si argomentava : “La cartella esattoriale è stata notificata oltre i termini di decadenza della riscossione dettati dall'art.25 del Dpr 602/73, che prevedono come termine ultimo il 31 dicembre del terzo anno dalla presentazione della dichiarazione del redditi. Per cui, essendo oggetto del contenzioso la dichiarazione UNICO 2014, anno di imposta 2013, il termine ultimo per evitare la decadenza era previsto per il 31 dicembre 2017, a fronte della notifica avvenuta in data 18/01/2019. Anche a volere utilizzare un termine più esteso, relativamente alla riscossione delle imposte a tassazione separata, il termine ultimo per la notifica sarebbe stato il 31 dicembre 2018. In definitiva, è la stessa norma che dispone la declaratoria di nullità della cartella esattoriale notificata oltre i termini di decadenza , come nel nostro caso.
Si tenga conto, che il contribuente non ha mai ricevuto una cartolina di avvenuta giacenza da parte del messo notificatore;
per cui il ricorrente ha scoperto per puro caso la giacenza presso la 'casa comunale' di questo atto. Così la notifica non si è mai perfezionata, essendo inesistente, e concepita fuori i canoni della legge. Con questa ulteriore disamina di illegittimità, ovviamente si aggraverebbe la posizione degli uffici rispetto al termine di notifica che non si sarebbe mai perfezionata, rimarcando ancora di più la decadenza avvenuta. Ed è quindi evidente la nullità dell'atto.”
Motivo della sentenza. La sentenza di primo grado 'liquida' la questione con una battuta ritenendo che il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale è quinquennale. Nulla di più errato.
Critica alla sentenza. L'argomento è errato in diritto. Infatti l'art.36 bis del Dpr 600/1973 in c.d. art.25-26 del DPR 602/1973, stabilisce che la notifica della cartella esattoriale deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ed stato ampiamente argomentato. Per cui l'esatto calcolo della decadenza trova la sua data al 31 Dicembre 2018, a fronte dell'impossibilità di conoscenza dell'atto mai notificato o, anche se lo fosse stato, con modalità difformi dalla normativa.
Tra l'altro il Giudice di prime cure non ha inteso accogliere il disconoscimento dell'appellante, dei documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa, e ordinarne il deposito dell'originale in udienza. Con evidente spregio della norma processuale.
Per quanto detto la sentenza di primo grado deve essere riformata con l'annullamento della cartella esattoriale in quanto nessun atto ha mai preceduto questo impugnato, realizzandosi in ogni caso la decadenza.
2) Il motivo nel rigettato era il seguente : “Si deve tenere conto, che la cartella esattoriale non è stata preceduta dalla notifica di alcun atto prodromico, che in questo dato contesto aveva la funzione di liquidare una somma cui calcolo era impossibile per il contribuente. Ecco che anche questo vizio di procedimento deve ritenersi grave, in quanto è leso il diritto del contribuente ad un calcolo sereno e compiuto della liquidazione delle imposte da TFR. Per tanto la cartella è nulla per violazione della normativa sulle garanzie immanenti presenti nel nostro ordinamento e nello statuto del contribuente.”
La sentenza. Secondo la CTP di Siracusa : “ il ricorso è da rigettarsi atteso che, trattandosi di liquidazione a seguito comunicazione, quest'ultima è stata regolarmente notificata così come documentato da A.E.”.
Critica alla sentenza. Ebbene, come già argomentato si contesta, richiedendo la riforma, della corretta notifica dell'atto prodromico. Il giudice di prime cure ha ignorato sostanzialmente la memoria illustrativa, infatti, facendo conto delle argomentazioni di esse avrebbe sicuramente accolto il ricorso. Ed invece questo non
è avvenuto per la violazione dell'art.36 del d.lgs 546/1992 e 115 del cpc, avendo il decidente dato credito ad un documento di notifica che non poteva ricondursi alla consegna dell'atto di liquidazione.
Richiesta di riforma. Alla luce di quanto detto è evidente che necessita la riforma, in quanto mai nessun atto prodromico è stato portato (tempestivamente ed entro i termini di decadenza) a conoscenza del contribuente.
Per questo motivo la cartella deve ritenersi nulla.
3) In primo grado così si esponeva : “Relativamente al vizio della cartella, essa presenta il calcolo criptico degli interessi di mora, che appaiono applicati anche alle sanzioni. In ogni caso non è permesso vedere come l'esattore giunge alla cifra finale, ledendo il diritto di difesa e di informazione del ricorrente.”
Relativamente a tale eccezione, la Cgt di Siracusa non si è pronunciata violando il principio del chiesto e pronunciato (art.112 del Cpc). Quindi si chiede la riforma sul punto in quanto l'accoglimento del motivo ne determina la nullità integrale della cartella esattoriale (Cassazione, Ordinanza n. 17765 del 6 luglio 2018).
4) In primo grado si eccepiva così : “Le sanzioni in ogni caso risultano eccessive, e soprattutto vi è un'incolpevole condotta del ricorrente, che avrebbe potuto adempiere al pagamento delle imposte senza le sanzioni , se avesse avuto la conoscenza della liquidazione prodromica alla cartella esattoriale.”
Anche in questo caso è violato il principio del 'chiesto pronunciato' e pertanto si chiede la la rivisitazione sul punto, la riforma della sentenza con l'annullamento dell'atto.
5) In subordine, si chiede la riforma sul merito come anche si era chiesto in primo grado : “si contesta il calcolo delle imposte. Le somme reputate incentivi all'esodo sono assoggettate ad una tassazione agevolata pari al 50% dell'aliquota media calcolata (comma 4-bis art.19 del DPR 917/86), in vigore alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Si tiene a precisare che applicando tale normativa, l'imposta a debito si dimezza per cui il calcolo € 41.978,14 (imposta tassazione separata definitiva) MENO € 36.855,07 (totale ritenute adoperate) = € 5.123,07, diviene
€ (41.978,14/2= € 20.989,07) MENO € 36.855,07 = € - 15.866,00. In sostanza l'appellante avrebbe diritto ad un rimborso, e tale assunto non solo non è stato contestato dall'Ufficio ma neppure è stato deciso dal giudice, così che la riforma della sentenza determinerà la nullità della cartella per nullità dell'oggetto della pretesa. "
Controdeduzioni dell'ufficio impositore L'Agenzia delle Entrate ribadisce la legittimità del proprio operato e contesta le argomentazioni dell'appellante, evidenziando:
La genericità e infondatezza delle contestazioni.
La regolarità della notifica degli atti e il rispetto dei termini di decadenza.
La mancanza di prove concrete da parte del contribuente a sostegno delle sue affermazioni.
La correttezza del calcolo delle imposte e delle sanzioni.
L'Ufficio richiama la documentazione già prodotta in primo grado e cita giurisprudenza della Corte di
Cassazione a sostegno della propria posizione. Chiede alla Corte di rigettare l'appello e di condannare il contribuente al pagamento delle spese di giudizio. In sintesi, l'Ufficio difende la legittimità della propria azione e chiede la conferma della sentenza di primo grado.
CONTRODEDUZIONI DI ADER
1. Difetto di legittimazione passiva: L'Agenzia delle Entrate-RI sostiene di non essere legittimata a essere parte del processo, poiché i motivi del ricorso non riguardano vizi propri della cartella di pagamento o del procedimento esecutivo, ma la debenza del tributo.
2. Legittimità della procedura: L'Agenzia conferma la regolarità della notifica della cartella di pagamento e la correttezza dell'iscrizione a ruolo, attribuendo la responsabilità del calcolo degli interessi all'Ente
Impositore.
3. Rigetto dell'eccezione di difetto di motivazione: L'Agenzia respinge l'accusa di calcolo criptico degli interessi di mora, sostenendo che il calcolo è conforme alla normativa vigente e che l'appellante non ha fornito prove di errori.
La parte appellante depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene opportuno, data l'ampiezza dell'appello che risulta in diversi passaggi criptico riassumere l'oggetto del contenzioso e i motivi di appello.
Oggetto del contenzioso è la Cartella di pagamento n. 298201800037280 relativa a imposte IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2013, derivanti da redditi soggetti a tassazione separata. Il contribuente contesta la legittimità della cartella di pagamento, sollevando questioni come la violazione dei termini di decadenza, mancata notifica dell'avviso prodromico, errori di calcolo e sanzioni eccessive.
Circa i motivi dell'appello, l'appellante contesta la sentenza di primo grado per:
1. Violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 546/1992(motivazione apparente della sentenza) .
2. Malgoverno della valutazione delle prove.
3. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appello è infondato.
A seguito dei redditi percepiti per trattamento di fine rapporto, soggetti in quanto tali a tassazione separata, Il sig. Ricorrente_1 ha omesso di effettuare il versamento dovuto. Di conseguenza, l'Ufficio ha trasmesso tempestivamente il ruolo all'Agente della riscossione il quale - dal canto suo - ha debitamente e puntualmente notificato al sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 298201800037280 (All. n. 05), al fine di recuperare l'imposta dovuta.
La cartella impugnata risulta emessa a seguito della liquidazione del modello 770 del sostituto d'imposta.
Infatti, alla sezione “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL
RUOLO” viene riportato il codice atto n. 56340201419, codice riportato debitamente nella comunicazione n. 0049980014201 notificata al contribuente (All n. 04 alle controdeduzioni dell'Ufficio) e nella parte motiva della cartella impugnata (All. n. 05); pertanto nessun vizio affligge la cartella impugnata né, tantomeno, la sentenza impugnata.
Tra l'altro risulta rispettato il termine di decadenza che in tem di tassazione separata, artt. 16, 17 e 18 dpr 917/1986, è quinquennale, così richiamandosi art. 43 dpr 600/73.
Circa il disconoscimento dei documenti, si osserva che in ogni caso non può ritenersi ammissibile ,in quanto esso non è rivolto verso uno specifico vizio contenuto all'interno del documento. Il Collegio osserva infatti che , com'è noto e notorio, ai fini del disconoscimento della copia fotostatica ex art.2719 cc, la copia prodotta in giudizio si ha per riconosciuta solo se la controparte non la disconosca, in modo formale ex art.214 e 215 cpc, nel termine della prima udienza o nell'udienza successiva alla loro produzione in giudizio, tale per cui, il documento prodotto in giudizio in semplice fotocopia che non venga espressamente disconosciuto dalla controparte a norma dell'art.2719 cc, deve ritenersi conforme al suo originale ed essere quindi esaminato e vagliato dal giudice ai fini della formazione del suo convincimento. Il disconoscimento della copia prodotta in giudizio, per poter esplicare i propri effetti, deve però essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta;
pertanto, si tratta di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso si intende contestare (sentenza - Tribunale di Napoli
- 29 Maggio 2012 - n° 6290). Peraltro questo Collegio ritiene ictu oculi la documentazione prodotta idonea a supportare il proprio convincimento circa l'autenticità della stessa (la sottoscrizione della ricorrente è identica a quella autenticata dal difensore) . Né la parte ricorrente fa riferimento a un contenuto ideologicamente difforme da quello rappresentato nel documento.
In ordine agli interessi, essi sono dovuti nell'ammontare di quelli maturati, secondo disposizione di legge, sulle imposte dovute. Infatti, le modalità di calcolo degli interessi richiesti sono chiaramente esplicitate nell'att oimpugnato per cui è causa, di conseguenza non è ravvisabile alcuna cripticità né la violazione del diritto di difesa del contribuente nella semplice e corretta applicazione dei tassi previsti per legge ed indicati nell'atto impugnato.
Analogamente per le sanzioni è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa" (Cass. sentenza 11 febbraio 1999, n. 1142).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la parte appellante alle spese del giudizio che si liquidano a favore dell'Agenzia delle Entrate e di ADER nella misura di € 700,00 a favore di ciascuno di essi
Palermo 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE