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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6454 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 23000/2022 R.G.
REPPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa De Luca Fulvia Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
25/05/2025, promossa con ricorso depositato in data 13/06/2022 da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, assistita e difesa dall'avv. Alessandro Vio, presso il cui studio – sito in Milano, via
Tiraboschi n. 15 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino Controparte_1 C.F._2 italiano, assistito e difeso dall'avv. Cossar Laura, presso il cui studio – sito in Milano, via Carlo
Ravizza n. 16 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.;
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI per : Parte_1
“nel merito:
Dato atto dell'intervenuta pubblicazione della sentenza parziale n.5020/2023 dichiarativa del solo divorzio dei
Sig.ri e , provvedere secondo le seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1 ER
- i figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e prevalente ER_2 collocamento presso la madre presso la già assegnata casa familiare in Vignate (MI) alla Parte_1
Via Sandro ERtini n.3;
- il padre, , potrà vedere liberamente i figli previo accordo con la madre Controparte_1 Parte_1 tenendo sempre conto delle esigenze scolastiche e non dei minori;
in ogni caso il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
durante la settimana il padre terrà con sè i figli dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino a giovedì mattina quando li riporterà a scuola;
il padre ha il diritto di sentire ogni giorno telefonicamente i figli chiamandoli sul cellulare della madre che garantirà una adeguata reperibilità e disponibilità in tal senso;
parimenti il padre, nei giorni in cui i figli saranno presso di sé garantirà alla madre la possibilità di sentirli quotidianamente sulla propria utenza telefonica;
ER
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere ed per due settimane consecutive da concordare ER_2 ogni anno entro e non oltre il 30 maggio, comunicando alla madre la località di villeggiatura, l'indirizzo della struttura ed i recapiti della stessa;
allo stesso modo la madre comunicherà al padre la località di villeggiatura,
l'indirizzo della struttura ed i recapiti della stessa;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli dal pomeriggio dell'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 12.00 del 30 di dicembre e nell'anno successivo dalle ore 12.00 del 30 dicembre sino alla ripresa della scuola quando riaccompagnerà i figli per l'inizio delle lezioni;
le vacanze pasquali ad anni alterni, dal pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola fino alla mattina del giorno dopo il lunedì di Pasquetta, quando riaccompagnerà i figli a scuola;
ad ogni modo il genitore che non dovesse essere collocatario dei figli il giorno di Natale, potrà trascorrere con loro almeno tre ore nella suddetta giornata per i consueti auguri e l'apertura dei doni natalizi;
ER
- in occasione del compleanno di ed , è lasciata facoltà a ciascun genitore di invitare l'altro alla ER_2 eventuale festa che sarà di volta in volta organizzata e nel caso in cui tale invito non dovesse essere esteso, sarà comunque garantito al genitore non di competenza in quella giornata poter festeggiare con il IG per un periodo temporale non inferiore a 3 ore;
ER
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed versando, in via anticipata, per ciascuno di essi ER_2 un assegno di € 600,00 mensili (di cui Euro 550,00 per il solo contributo di mantenimento ed Euro 50,00 da accantonarsi, come da accordi di separazione, in apposito prodotto finanziario/assicurativo scelto di comune accordo tra i genitori ovvero versato in apposito conto deposito), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre agli assegni familiari, corrispondendo il 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche e sportive concordate e documentate. ER Il NO concorrerà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli CP_1 ed , spese che si indicano in:
1. spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo ER_2 accordo, consistenti in: a) visite mediche specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o da pagina 2 di 19 specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base e da specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo, consistenti in: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Il tutto salvo ragioni d'urgenza;
3. spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4. spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6. spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta stessa;
in difetto il silenzio sarà considerato come consenso tacito alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale del Sig. e per testi sui seguenti capitoli di Controparte_1 prova: 1) Vero che nel periodo intercorso tra il 2014 e il 2018, in piena vigenza di Controparte_1 matrimonio con per esigenze lavorative dimorava in Roma dalla domenica sino al venerdì, Parte_1 trascorrendo con la famiglia la sola giornata del sabato;
2) Vero che il predetto periodo dal 2014 al 2018 ER corrisponde ai primi 4 anni di vita del primo IG;
3) Vero che anche con la nascita del secondogenito il Sig. dimorava in Roma almeno 4 notti la settimana, trascorrendo con la famiglia il solo ER_2 CP_1 weekend;
4) Vero che il Sig. nel periodo dal 2014 al 2018, nella sola giornata del sabato, quando CP_1 rientrava nella casa familiare, contribuiva al ménage familiare sostituendosi alla Sig.ra nella piena Pt_1 gestione dei figli;
5) Vero che durante la settimana, nel periodo dal 2014 al 2018, il sig. , che CP_1
pagina 3 di 19 dimorava a Roma, ogni sera contattava la moglie ed i figli, intrattenendo con la famiglia con delle videochiamate;
6) Vero che il Sig. , nel periodo dal 2014 al 2018, nella giornata del sabato, quando CP_1 rientrava nella casa familiare, era proattivo e stimolante per l'intera famiglia, proponendo costanti attività e momenti di condivisione;
7) Vero che il Sig. , nel periodo dal 2014 al 2018, trascorreva la giornata CP_1 del sabato sul divano di casa giocando alla PlayStation;
8) Vero che nel 2018, rientrato lavorativamente a
Milano, il Sig. ha espletato “quotidiane mansioni di cura ed accudimento dei bambini”; 9) Vero che CP_1 la quotidianità in casa era connotata di continue vessazioni e prevaricazioni da parte del Controparte_2 marito sulla moglie;
10) Vero che nonostante la separazione sia datata luglio 2019 i Sig.ri Parte_2
erano di fatto separati in casa sin dalla primavera del 2018; 11) Vero che la sig.ra in
[...] Pt_1 costanza di matrimonio e sino all'instaurazione del giudizio di separazione, lamentava al marito la continua mancanza di attenzioni, sostegno ed aiuto nella gestione dei due piccoli figli;
12) Vero che successivamente all'Udienza Presidenziale nella quale è stata sancita la separazione dei coniugi, il Sig. ha CP_1 incrementato i propri atteggiamenti persecutori e vessatori nei confronti dell'ex moglie, cogliendo ogni occasione quale pretesto per incardinare nuove discussioni;
13) Vero che nelle giornate di competenza con i ER figli, il Sig. assicura alla Sig.ra adeguati contatti telefonici con ed;
14) Vero CP_1 Pt_1 ER_2 ER che la Sig.ra ha dotato i figli ed di un cellulare, con sola linea telefono, da utilizzarsi Pt_1 ER_2 esclusivamente nelle giornate di permanenza dei figli presso il padre, per assicurarsi la possibilità di un contatto telefonico con gli stessi;
15) Vero che a latere dell'accordo di separazione, gli ex coniugi hanno definito le rispettive pendenze economiche ed il Sig. ha chiesto ed ottenuto la restituzione dell'anello CP_1 di fidanzamento, le pentole vari accessori per la casa un servizio di piatti, il lampadario della CP_3 CP_3 sala Artemide, un laptop Lenovo ed altri suppellettili;
16) Vero che nonostante il suddetto accordo e la definizione di ogni pendenza, il sig. ha chiesto la restituzione di ulteriori beni alla Sig.ra CP_1 Pt_1
17) Vero che nel periodo dell'inserimento scolastico del IG , il sig. , nella giornata di ER_2 CP_1 competenza, si è dimenticato di andare a prenderlo a scuola;
18) Vero che nel periodo storico di emergenza covid e successivamente allo stesso, il sig. , nella giornata di competenza con i figli, è risultato CP_1 ER incapace di organizzare per i figli ed un tampone molecolare, impedendone, di fatto, il rientro a ER_2 scuola;
19) Vero che il Sig. segue scrupolosamente protocolli e direttive impartite dagli istituti CP_1 scolastici frequentati dai figli;
20) Vero che il Sig. è sempre preciso e puntuale nel consegnare alla CP_1
Sig.ra e/o agli istituti scolastici frequentati dai figli i moduli richiesti dagli stessi;
21) Vero che il Pt_1
Sig. , nelle giornate di competenza con i figli, ha sempre mostrato assoluta padronanza nella CP_1 gestione delle malattie e degli imprevisti;
22) Vero che nell'agosto del 2020, al rientro dalle vacanze trascorse
ER con il padre, ed manifestavano la presenza di vermi nelle feci;
23) Vero che nell'agosto del 2021, ER_2
ER al rientro dalle vacanze trascorse con il padre, ed manifestavano la presenza di vermi nelle feci;
ER_2
ER 24) Vero che nell'agosto 2022, al rientro dalle vacanze trascorse con il padre, ed manifestavano la ER_2 presenza di pidocchi;
25) Vero che il Sig. è solito utilizzare, a suo piacimento e senza alcun valido CP_1 criterio, la tachipirina per curare non meglio identificati malesseri dei figli;
26) Vero che il Sig. con CP_1
ER padronanza e solerzia ha sempre gestito gli episodi di irritazione cutanea che hanno colpito il IG negli ultimi anni;
27) Vero che il Sig. con padronanza e solerzia ha sempre gestito gli episodi di CP_1
ER
“acetone” che hanno colpito il IG negli ultimi anni, procurandosi tutto il necessario per accertarne la pagina 4 di 19 presenza e dare sollievo al IG;
28) Vero che il Sig. suggerisce alla Sig.ra quali farmaci CP_1 Pt_1 somministrare ai figli nei casi in cui gli stessi abbiano qualche patologia;
29) Vero che il Sig. segue CP_1 pedissequamente le indicazioni che vengono impartite dal pediatra dei figli;
30) Vero che il Sig. , nei CP_1 ER suoi giorni di competenza con i figli, in diverse occasioni legate alla presenza di vermi nelle feci del IG , ha omesso di acquistare l'antibiotico già somministrato dalla Sig.ra 31) Vero che il Sig. , Pt_1 CP_1 nelle giornate di sua competenza con i figli, è solerte nell'avvertire la Sig.ra di eventuali disagi e/o Pt_1 malesseri dei figli, condividendo con la ex moglie ogni più opportuna scelta per la gestione della situazione;
32) Vero che il Sig. unitamente alla Sig.ra asseconda le attitudini ed i desideri dei figli per CP_1 Pt_1 ER la scelta delle attività extra scolastiche da far frequentare ad ed;
33) Vero che il Sig. ha ER_2 CP_1 assecondato il desiderio del IG di praticare il rugby;
34) Vero che il IG è felice e ER_2 ER_2 spensierato nel poter partecipare agli allenamenti ed alle partite di rugby;
35) Vero che la Sig.ra ha Pt_1 chiesto al Sig. di poter condividere tutti e quattro insieme alcune giornate in corrispondenza delle CP_1 partite di rugby del IG;
36) Vero che alla presenza di entrambi i genitori il IG ha chiesto ER_2 ER_2 di interrompere la pratica del rugby e di svolgere sport ed attività culturali che lo rappresentino maggiormente;
37) Vero che il Sig. , nonostante il confronto intervenuto con la Sig.ra ed il CP_1 Pt_1 IG , ha proceduto all'iscrizione al rugby per la stagione 2023/24 ed al campus estivo per il mese di ER_2 ER agosto 2023; 38) Vero che la compagna del Sig. , , nei giorni in cui i figli sono presso il padre, è CP_1 ER solita ergersi ad educatrice di ed , permettendosi altresì di sgridare ed apostrofare in modo ER_2 ER veemente i due bambini;
39) Vero che ed in più occasioni sono rimasti scossi e traumatizzati dai ER_2 ER modi in cui sono stati ripresi e sgridati dalla NOa;
40) Vero che nei giorni di competenza del padre, i ER bambini ed hanno libero accesso alla TV ed ai videogiochi senza limite di tempo;
41) Vero che con ER_2 cadenza settimanale il Sig. predispone ed invia alla Sig.ra pretestuose comunicazioni mail CP_1 Pt_1 nelle quali censura ogni scelta della stessa, incensando, invece, la propria attività ed i propri acquisti in favore dei figli, evitando ogni confronto costruttivo con la ex moglie;
Si indicano a testi il Sig. residente in [...] Testimone_2 residente in Vignate alla Via Boccaccio, e la Sig.ra residente in Vignate alla Via Galvani. Testimone_3
In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, anticipazioni e compensi professionali del presente processo oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCLUSIONI per : Controparte_1
“dato atto della pubblicazione di sentenza parziale dichiarativa del solo divorzio inter partes, sentenza n.
5020/2023 pubblicata il 16 giugno 2023: ER
− affidare ed ad entrambi i genitori in via condivisa, con autorizzazione all'esercizio separato ER_2 della responsabilità genitoriale;
− confermare la collocazione anagrafica dei bambini con la madre, nella casa ex coniugale in comproprietà tra coniugi ed assegnata alla NOa in sede di separazione;
Pt_1 ER
− accertare e dichiarare il diritto di ed a frequentare il padre secondo il seguente calendario: - a ER_2 fine settimana alternati (dal venerdì all'uscita da scuola e fino al lunedì mattina, allorquando il padre provvederà a riaccompagnare a scuola i figli); - nella settimana che finisce con il week end materno, il pagina 5 di 19 mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola del mercoledì e fino al venerdì mattina (quando li riaccompagna a scuola); - nella settimana che termina con il proprio week end, dal giovedì dall'uscita da scuola e fino al lunedì mattina (così accorpando la giornata infrasettimanale del giovedì al proprio week end) ed al solo scopo ER di eliminare uno spostamento dei bambini da una casa all'altra. - durante le vacanze, ed ER_2 trascorreranno eguali periodi con i due genitori ed in particolare: *a Natale: dal giorno successivo alla sospensione delle lezioni scolastiche e fino al 30 dicembre ore 18 o dal 30 dicembre ore 18 alla sera precedente la ripresa delle lezioni scolastiche. *A (così come coincidente con la sospensione delle ER_4 ER lezioni scolastiche di ed ) o a Pasqua (così come coincidente con la sospensione delle lezioni ER_2 scolastiche di dei minori) ad anni alterni. *D'estate: il padre terrà con sé i due figli per due settimane anche consecutive da individuarsi in accordo con la mamma dei bambini, entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno. Padre e madre potranno riservarsi la facoltà di trascorrere con i figli una terza settimana di vacanza, se compatibile con il proprio piano ferie, a condizione di averlo comunicato all'altro, per iscritto, entro i 15 giorni precedenti. *Ponti ed altre festività del calendario scolastico dei minori: suddivise equamente tra genitori in base al principio dell'alternanza e secondo accordi diretti tra padre e madre, da assumersi con ER congruo anticipo, nel rispetto degli impegni di tutti;
in difetto di accordo, ed trascorreranno detti ER_2 periodi con il genitore che li avrebbe con sé nel fine settimana più prossimo alla festività;
- accertare e dichiarare la praticabilità, nel caso di specie, del mantenimento diretto dei due figli minori da parte dei genitori, nei periodi (pressoché equivalenti) in cui li avranno con sé, anche in considerazione dei minori redditi prodotti dal padre (80.000 euro annui lordi anziché 125.000 euro lordi, dell'anno della separazione), del fatto che la madre oggi lavora full time, che ha ereditato beni immobili e liquidità, come da documentazione in atti (cfr. note autorizzate avv. Cossar depositata il 19/20 marzo 2024), che il padre svolge la più parte del proprio lavoro in modalità smart working già dall'anno 2022 (cfr. doc. 1, 2 3 memoria difensiva) e che sostiene un rateo di mutuo per il proprio alloggio (la casa coniugale è assegnata alla moglie);
- accertare e dichiarare il dovere del NO di provvedere al mantenimento dei due figli Controparte_1 minori tenendo a proprio esclusivo carico (indi al 100%) anche il costo della mensa scolastica dei due figli minori nonché il 70% delle restanti voci di spesa extra-assegno loro afferenti, così come disciplinate e dettagliate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano.
In subordine:
- accertare e dichiarare il dovere di entrambi i genitori a concorrere nel mantenimento dei due figli minori ER
ed con le modalità e nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto dei parametri di cui all'art. ER_2
337ter c.c.;
In ogni caso:
- rigettarsi ogni altra avversa domanda, perché infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e competenze di causa;
In via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale della NOa e per testi, sulle circostanze Parte_1 sotto capitolate. interrogatorio formale pagina 6 di 19 ER 1. vero che il suo ex marito si è sempre occupato di ed sin dai primi giorni di vita, svegliandosi ER_2 anche in piena notte ed occupandosi anche del cambio dei pannolini;
2. vero che già nei primi mesi di vita dei due minori il NO spesso è rimasto a casa alla sera proprio per accudire i bambini;
3. vero che il CP_1 NO ha dovuto viaggiare per lavoro e vero che poi, proprio per evitare le trasferte, ha cambiato CP_1 ER occupazione;
4. vero che il suo ex marito si è sempre occupato dell'addormentamento sia di che di
, anche quando lei era in casa la sera, li ha sempre cambiati, lavati e ha somministrato loro i pasti sin ER_2 dallo svezzamento, anche nei periodi di vacanza (estiva o invernale);
5. vero che in sede di udienza di separazione (procedimento avviato per via contenziosa e poi conciliato) il NO ha insistito per CP_1 avere con sé i figli per un tempo pressoché paritetico ed è vero che, per raggiugere tale scopo, lo stesso si è dichiarato disposto a versare un contributo di mantenimento più alto;
6. vero che lei preferisce che il suo ex marito non partecipi alle partite dei vostri figli che si svolgono nei week end di sua spettanza mentre si premura di assicurarsi che sia sempre presente il nonno materno;
7. vero che suo padre (nonno materno dei bambini) si occupa dell'accompagnamento e della ripresa da scuola dei due nipoti, così come di accompagnarli e riprenderli alla fine delle attività extra-scolastiche e sportive, in tutte le giornate di sua spettanza;
8. vero che il NO , nei giorni in cui i figli sono con lui, si occupa personalmente di CP_1 accompagnarli e riprenderli da scuola così come di accompagnarli e riprenderli alla fine delle attività extra- scolastiche e sportive;
9. vero che tra suo padre (nonno materno dei bambini) e il NO sussiste CP_1 una relazione tesa poiché lei sostiene che suo padre sia in grado di sostituire il NO nelle funzioni CP_1 genitoriali;
10. vero che, di conseguenza, il nonno materno si interfaccia con l'ex genero in posizione vicariante anche delle funzioni materne ed in continua competizione con il;
11. vero che lei ha CP_1 ER spesso negato l'assenso ad iscrivere o ad attività extra-scolastiche da loro richieste o a loro ER_2 gradite solo perché ricadenti in giornate di sua spettanza;
12. vero che il suo ex marito, allo stato, tiene con sé
i due figli minori a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e fino al lunedì mattina (quando li riaccompagna direttamente a scuola) e, nella settimana che termina con il proprio week end, il mercoledì con pernottamento presso la sua abitazione onerandosi di ricondurre i due figli a scuola al giovedì mattina mentre nella settimana che finisce con il week end materno, il mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola del mercoledì e fino al venerdì mattina (quando li riaccompagna a scuola), indi in entrambi i giorni con ER pernottamento presso la sua abitazione;
13. vero che in applicazione di tale calendario, ed , nella ER_2 settimana che termina con il week end paterno, dormono dal padre nella notte tra mercoledì e giovedì, rientrano dalla mamma per la notte del giovedì sul venerdì e poi tornano dal padre il venerdì dopo la scuola, ER per trascorrere con lui il week end;
14. vero che ed si sono lamentati anche con lei del fatto che ER_2 ER passano meno tempo col padre rispetto a quello trascorso con lei (madre); 15. vero che e hanno ER_2 ER entrambi richiesto più volte anche a lei di passare più tempo col padre;
16. vero che lei ha detto ad che le giornate di permanenza col padre o con lei erano state decise da un giudice che sicuramente avrebbe scelto meglio di un bambino ed è vero che lei ha detto ai bambini che non potevano passare più tempo con il loro padre perché lo aveva deciso un giudice e che pertanto tale calendario non si poteva cambiare;
17. vero che ER lei ha chiesto ad di decidere e scegliere, in occasione della prima cena post guarigione da COVID, se era più giusto stare col padre o con la madre;
18. vero che lei dice ai bambini che avrebbe voluto generare i figli con un uomo diverso dal loro padre biologico (NO ); 19. vero che lei ha detto ai suoi figli che il CP_1
pagina 7 di 19 NO non capisce nulla ed è vero che, in generale, lei lo offende davanti ai bambini;
20. vero che
CP_1 lei ha detto ai suoi figli, presenti le maestre di , che il NO è “ciccione”; 21. vero che lei ER_2 CP_1 insegna ai suoi figli che mangiare la carne fa male ed è vero che quindi i bambini la mangiano solo a casa del padre;
22. vero che lei insegna ai suoi figli che bisogna essere magri al punto da poter vedere le costole;
23. vero che lei dice ai suoi figli che non può permettersi di portarli in vacanza al mare;
24. vero che lei dice ai suoi figli che si usa la “lingua degli schiaffi” perchè non fanno quello che lei dice;
25. vero che lei è ER consapevole del fatto che ed riferiscono al padre e agli amici di voler trascorrere tempi paritetici ER_2 con entrambi i genitori, essendo legati a voi da identico affetto;
26. vero che, per le ragioni sopra esposte, il NO chiede di tenere con sé i bambini anche il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola e fino al
CP_1 venerdì mattina, nella settimana che termina con il proprio week end, in maniera da eliminare uno spostamento dei bambini da una casa all'altra oltre che per andare incontro ai loro desideri;
27. vero che tale ipotetico cambiamento del calendario di frequentazione genitori/figli comporterebbe unicamente l'aggiunta di due pernottamenti al mese presso il padre, ai quali però lei si oppone;
28. vero che lei è consapevole del fatto che il suo ex marito, allo stato, percepisce una retribuzione annua lorda pari a 80.000 (ottantamila) euro, a fronte di una media di 125.000 (centoventicinquemila) euro percepiti in costanza di matrimonio;
29. vero che lei sa che il NO il 30 marzo 2021 ha acceso un mutuo per l'acquisto dell'alloggio in cui ad oggi
CP_1 abita (sito in Cassina de' Pecchi, Via Trento n. 1) come da documento che le si rammostra (cfr. doc. 4 fascicolo ) la cui rata mensile ammonta a 760 euro mensili;
30. vero che la casa ex coniugale, in cui
CP_1 lei risiede con i due figli, è in comproprietà con il NO , al 50% ma ne gode lei soltanto;
31. vero
CP_1 che lei è consapevole del fatto che il suo ex marito ha anche acceso un finanziamento per l'acquisto della mobilia del suo appartamento di Cassina de' Pecchi, Via Trento 1, la cui rata mensile ammonta a 292 euro come da documento che le si rammostra (cfr. doc. 6 fascicolo ); 32. vero che lei è consapevole del
CP_1 fatto che il NO sta anche pagando le rate della pensione integrativa in misura di 212 euro mensili
CP_1
e sta rateizzando il riscatto degli anni dell'Università mediante pagamenti dell'ammontare di ulteriori 218 euro mensili (cfr. doc. 7 fascicolo ); 33. vero che il NO ha sempre versato con CP_1 CP_1 puntualità il contributo di mantenimento ad oggi dovutole per i due figli;
34. vero che il mantenimento mensile che lei percepisce dal suo ex marito per i due figli è comprensivo di 100 euro che lei - come pattuito al punto 5 del verbale di separazione omologato - avrebbe dovuto accantonare su conto corrente dedicato;
35. vero che, ad oggi, mancano almeno sei mensilità su detto conto corrente dedicato, che lei ha omesso di versare;
36. vero che a domanda precisa di suo marito sul perché abbia omesso detti versamenti, lei ha risposto di aver utilizzato quelle somme per altri scopi (non si sa se per lei o per chi) e dunque di aver violato l'intesa di separazione a suo tempo perfezionata;
37. vero che lei ha iscritto entrambi i bambini al pre-scuola, nonostante il NO si sia dichiarato disponibile ad accompagnarli tutti i giorni a scuola all'orario normale;
CP_1
38. vero è che lei ha chiesto al NO il pagamento del 50% del servizio pre-scuola da lei CP_1 sottoscritto, anche se i bambini non lo hanno mai frequentato (cfr. doc. 15 fascicolo ); 39. vero che, CP_1 nonostante nei suoi scritti difensivi lei abbia accusato il suo ex marito di inettitudine genitoriale, ha poi chiesto al Tribunale di confermare l'affido condiviso dei due figli;
40. vero che il NO spesso provvede ad CP_1 acquistare i capi di abbigliamento necessari ai bambini pur essendo consapevole che detta voce di spesa è già ricompresa nel mantenimento, le loro dotazioni sportive (materiale tecnico, scarpe sportive, abbigliamento pagina 8 di 19 termico…), il materiale ricreativo (giocattoli, libri, tempere, colori per le magliette, pennarelli e pastelli) ed è vero che il NO paga tutti i costi dei figli quando questi sono con lui (vale a dire il 45% del tempo, CP_1 su base mensile) (cfr. docc. 12 e 16 fascicolo ); 41. vero che lei, a differenza di quanto accadeva al CP_1 tempo della separazione, oggi lavora a tempo pieno presso la soc. e che i suoi orari sono Parte_3 fissi e sono i seguenti: dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì; 42. vero che, di conseguenza, lei oggi ER guadagna di più di quanto guadagnava al tempo della separazione dal NO;
43. vero che ed CP_1
stanno con lei dal rientro dal lavoro (ore 18,30 circa) e fino al momento di andare a letto (ore 20,30 ER_2 circa) e che per tutto il resto del tempo sono a casa del nonno materno o, quando è il suo turno, del padre;
44. vero che lei è proprietaria, in tutto o in parte, di n. 5 unità immobiliari, come da visura che le si rammostra
(doc. 8 fascicolo ) ed in particolare: di un box sito in Vignate Via Aldo Moro n. 57/A piano S1 (in CP_1 comunione ereditaria con suo padre); di un appartamento sito in Vignate (MI), Via Aldo Moro n. 57/2 di 105 mq (in comunione ereditaria con suo padre) nonché del 50% della casa ex coniugale e del box pertinenziale
(in Vignate, Via Sandro ERtini n. 3/12) lei assegnato in godimento in sede di separazione ed in comproprietà con il suo ex marito, NO;
45. vero che lei percepisce, oltre al reddito da lavoro, anche un Controparte_1 reddito da fabbricati (ved. quadro B dichiarazione fiscale del 2021 sull'anno di imposta 2020 – cfr. all. 5C fascicolo per l'unità abitativa di Via Aldo Moro n. 57/2 e per l'autorimessa (box) di Vignate Via Pt_1
Aldo Moro n. 57/A (beni lei pervenuti in successione alla morte di sua madre) che condivide con suo padre o che trattiene interamente per sé; 46. vero che a seguito della morte di sua madre lei ha ereditato non solo le quote di immobili di cui al capitolo che precede ma anche della liquidità, presumibilmente in periodo immediatamente successivo la firma degli accordi di separazione (luglio 2019); se sì ci indichi in quale misura;
47. vero che, come si evince dalle dichiarazioni fiscali da lei prodotte con il ricorso introduttivo (cfr. docc. 5A, 5B e 5C fascicolo , il suo reddito è aumentato dal tempo della separazione (siglata a Pt_1 luglio 2019) passando da 15.744 euro nell'anno di imposta 2018 (ved. mod. 730 2019 su anno 2018, all. 5A fascicolo a 16.002 euro nell'anno successivo e poi a 22.089 euro nell'anno di imposta 2020 (ved. Pt_1 mod. 730 2021 su anno 2020 all. 5C fascicolo;
48. vero che lei sa che il suo ex marito è un Pt_1 dirigente e che, come tale, gode di un'ampia autonomia organizzativa del proprio lavoro che svolge in regime di smart working già dal tempo dell'avvento della pandemia (come da documento che le si rammostra, doc. 2 fascicolo Cappiello); 49. vero che lei è consapevole del fatto che, anche per l'anno in corso (2023), il datore di lavoro del suo ex marito ha comunicato a tutti i dipendenti la possibilità di svolgere lavoro da remoto ed è vero che il NO ha aderito (come da documento che le si rammostra – doc. 3 fascicolo ), CP_1 CP_1 così da poter essere sempre presente in concomitanza dell'arrivo dei due figli. 50. vero che lei è stata informata dalle mastre che il suo metodo di abbandonare il bambino nella preparazione del materiale scolastico (libri, quaderni) non è educativo;
51. vero che lei sostiene che il bambino imparerà dalle umiliazioni che riceve a scuola, conseguenti le dimenticanze di libri e quaderni;
52. vero che lei omette di ER controllare lo zaino di suo IG prima che vada a scuola;
53. vero che lei sostiene che mangiare le uova fa male ai bambini. Prova per testi
- NOa residente a [...]de' Pecchi, sulle seguenti circostanze:
1. vero che lei ha Testimone_4 ER ER sentito ed riferire di voler trascorrere più tempo dal padre;
2. vero che ed hanno ER_2 ER_2 ER imparato a nuotare e ad andare con la testa sott'acqua con il NO;
3. vero è che e CP_1 ER_2
pagina 9 di 19 piangono nella giornata del giovedì mattina in cui sanno che, dopo aver trascorso la notte presso il padre, ER devono trascorrerne una presso la madre per ritornare dal padre il giorno successivo;
4. vero che e mangiano la pizza preparata dal padre almeno 2 volte al mese.
5. vero che il NO acquista ER_2 CP_1 abbigliamento e materiale di cancelleria per i propri figli (cfr. docc. 12 e 16 fascicolo );
6. vero che CP_1 ER ER
ed riferiscono di voler passare lo stesso tempo con la madre e con il padre;
7. vero che ed ER_2 ER
hanno inziato ad imparare ad andare sullo snowbord con il padre;
8. vero che ed hanno ER_2 ER_2 ER visto per la prima volta le montagne innevate con il padre;
9. vero che viene interrogato da padre nel fine settimana di sua competenza, quando ha delle interrogazioni o delle verifiche a scuola;
10. CP_1 ER ER vero che lei ha sentito riferie che la madre sostiene che deve da solo prepare la sua cartella e organizzare i quaderni e i libri, anche per più giorni, in previsione delle giornate che trascorrerà dal padre;
ER 11. vero che chiede il materiale di cancelleria (penne e quaderni e gomme e ricariche delle penne) al padre sostenendo che a casa della madre non c'è o che la madre non provvede all'acquisto; 12. vero è che ER
sta imparando la lingua inglese frequentando corsi privati pagati dal solo padre e il francese durante i
ER soggiorni estivi marittimi con il padre, nel sud della Francia;
13. vero che ha effettuato la prima visita dal
ER dentista con il padre;
14. vero che ed hanno imparato a fare la doccia da soli seguendo le
ER_2 spiegazioni del NO;
15. vero che , nella maggior parte dei casi, viene accompagnato alle CP_1 ER_2 lezioni di rugby dal padre;
16. vero che è stato accompagnato dalla madre alla prima partita di rugby
ER_2 ed è arrivato in ritardo;
17. vero che , alla prima partita di rugby, non ha potuto fare la doccia e
ER_2 mangiare con la squadra per decisione della madre che ha preteso di riportarlo a casa subito dopo l'incontro;
ER 18. vero che lei ha sentito e riferire che nelle giornate di permanenza presso la madre questa
ER_2 raramente li accompagna o li va a prendere a scuola;
19. vero che ha imparato ad andare in bicicletta
ER_2
ER grazie al NO;
20. vero che , che ha i capelli lunghi, ha imparato a legare i capelli, come CP_1
ER richiesto a più riprese dalle maestre, grazie agli insegnamenti del NO;
21. vero che ha CP_1 imparato a studiare con il NO che gli chiede di leggere un brano almeno 5 volte ad alta voce, poi CP_1
ER lo interroga sul testo e gli chiede di spiegare quello che ha letto;
22. vero che ed spesso si recano
ER_2
ER al Planetario di Milano con il padre;
23. vero che e hanno visitato il museo archeologico di
ER_2
Milano, il museo di storia naturale e il museo Leonardo Museum da Vinci con il padre nel corso del 2022 e del
ER 2023 (cfr. doc. 14 fascicolo ); 24. vero che è abbonato alla rivista Focus Junior che riceve CP_1
ER presso la casa del padre;
25. vero che ed hanno imparato a coltivare dei piccoli albererlli e ER_2
ER piantine da frutto presso la casa del padre;
26. vero che ha partecipato al campus della parrocchia
ER nell'estate 2022 e 2023 in quanto iscritto da padre;
27. vero che ha frequentato il campus della parrocchia presso l'oratorio di Cassina de Pecchi su richiesta del padre, desideroso di sollecitare il suo senso
ER di socializzazione;
28. vero che ed mangiano verdura presso la casa del padre a tutti i pasti e il ER_2 pesce almeno due volte a settimana nonché carne e frutta in maniera alternata rispetto a pesce e uova;
29.
ER vero che ed vanno al cinema con il padre almeno una volta ogni due mesi;
30. vero che il NO ER_2
ER
addormenta personalmente ed leggendo loro La Divina Commedia per bambini, l CP_1 ER_2 ER_5
e l'Odissea per bambini, i miti greci per bambini, oppure ascoltando libri come il Signore degli Anelli raccontati;
31. vero che il NO ha acquistato di tasca propria la chitarra elettrica richiesta dal CP_1 ER ER IG;
32. vero che il NO ha creato una compilation di canzoni scelte da ed , per CP_1 ER_2
pagina 10 di 19 ER i viaggi in macchina;
33. vero che per il periodo invernale ed ricevono, tutte le mattine di ER_2 permanenza presso la casa del NO , gocce di pappa reale per bambini;
34. vero che è CP_1 ER_2 salito in aereo per la prima volta con il padre, che ha organizzato per lui il battesimo del volo;
35. vero che ER
ed sono andati per la prima volta in barca con il padre, effettuando una gita nell'estate 2022 verso ER_2
l'isola di Santa RG (nel sud della Francia); 36. vero che il NO ha prenotato visite di CP_1 controllo, esami e visite pediatriche per i due figli, accompagnandoli personalmente.
- NO , residente a [...]de' Pecchi, sulla seguente circostanza: a) vero che lei ha Testimone_5 ER sentito ed riferire di voler trascorrere più tempo dal padre. ER_2
- NOa residente a [...], sulla seguente circostanza: b) vero che lei ha visto il NO Testimone_6
accompagnare a scuola i propri figli durante la quasi totalità dei mercoledì giovedì e venerdì di sua CP_1 spettanza”.
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/06/2022, chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in ZA (BG) in data Controparte_1
17/05/2013 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 6, parte II serie C, anno ER 2013); chiedeva, altresì: - di disporre l'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e ER_2
(nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre-figli come indicato in ricorso (con l'eliminazione di un pernottamento infrasettimanale rispetto a quanto era stato pattuito in sede di separazione); - di assegnare la casa familiare sita in Vignate (MI), via ERtini 3/12 alla madre;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.200,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la ricorrente precisava di essersi separata consensualmente dal coniuge in virtù del verbale ex art. 711 c.p.c. del 19/06/2019, omologato con decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 15/07/2019, che prevedeva l'affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre – a cui veniva assegnata la casa familiare sita in Vignate (MI) – e con ampi spazi di frequentazione padre-figli, nonché un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (il padre avrebbe, inoltre, continuato a sostenere il 50% del mutuo gravante sull'abitazione familiare e il 70% dell'asilo nido).
Quanto alle domande avanzate nel presente procedimento, la Signora allegava le difficoltà Pt_1 paterne nella gestione delle esigenze quotidiane dei minori e nei periodi di malattia dei figli, precisando inoltre che gli accordi economici raggiunti in sede di separazione si erano rilevati inadeguati rispetto agli effettivi costi familiari;
Con memoria depositata in data 1/12/2022, si costituiva in giudizio , il quale – Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto – aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale pagina 11 di 19 adito: - di affidare i minori in via condivisa dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso madre nella casa familiare, a lei già assegnata e con un calendario di frequentazione padre-figli come indicato nella memoria difensiva (chiedendo, invece, l'aggiunta di un giorno ulteriore infrasettimanale presso il padre rispetto a quanto pattuito in sede di separazione); - di stabilire l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli, con ripartizione delle spese straordinarie al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
All'udienza presidenziale del 13/12/2022, il Presidente f.f. formulava la seguente proposta conciliativa con riguardo al calendario di frequentazioni padre-figli e alle questioni economiche: “- i figli staranno con il padre, ad anni alterni, o durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche in occasione del Carnevale o durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche in occasione della Pasqua;
- i figli staranno col padre il martedì durante la settimana che termina con il fine settimana di pertinenza del padre e il mercoledì ed il giovedì nella settimana che termina con il fine settimana di pertinenza della madre;
- il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma mensile di € 500,00 per ciascun IG e, dunque, complessivi € 1000,00, di cui € 100,00 da vincolarsi a favore dei minori sino alla loro maggiore età”; parte ricorrente si dichiarava disponibile a raggiungere un accordo sulla base delle condizioni prospettate, mentre parte resistente insisteva per le domande formulate nel proprio atto introduttivo.
All'esito di tale udienza, il Presidente f.f. confermava le condizioni di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 19/06/2019, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 15/07/2019 e nominava sè stesso
Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 18/05/2023, le parti chiedevano l'emissione di sentenza parziale di divorzio, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. e chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine allo status.
Con sentenza non definitiva n. 5020/2023 del 31/05/2023 e pubblicata in data 16/06/2023, il
Tribunale di Milano dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul Controparte_1 ruolo, assegnando i termini ex art. 183 c.p.c. richiesti dalle parti.
Sentite le parti all'udienza del 19/10/2023, con ordinanza istruttoria del 20/10/2023 il Giudice istruttore dichiarava l'inammissibilità della sola memoria n. 1 della ricorrente e ordinava alla Signora di depositare documentazione economico-patrimoniale integrativa, riservando all'esito la Pt_1 decisione sulle ulteriori richieste istruttorie delle parti.
pagina 12 di 19 Fallito il tentativo di conciliazione svoltosi innanzi al GOT delegato, con ordinanza del
29/08/2024 il Giudice istruttore ordinava alle parti gli aggiornamenti reddituali richiesti e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 25/02/2025, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti e contenenti le conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. richiesti e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 25/06/2025.
***
Sulle richieste istruttorie
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
in particolare, si condividono le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 20/10/2023, risultando superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, tenuto conto della documentazione già presente in atti.
Sulla domanda di divorzio
In punto di status, si dà atto della sentenza non definitiva n. 5020/2023 del 31/05/2023 e pubblicata in data 16/06/2023, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Sulla responsabilità genitoriale
Rispetto al regime di affidamento dei minori, il Collegio ritiene vada confermato l'affidamento di ER
ed in via condivisa ad entrambi i genitori, non ravvisandosi elementi di pregiudizio per gli ER_2 stessi e considerato che le stesse parti – pur manifestando negli atti depositati reciproche riserve riguardo alle rispettive capacità genitoriali – si sono di fatto mostrate concordi nel ritenere l'affidamento condiviso la soluzione più rispondente all'interesse dei figli, tenuto conto peraltro che, nel corso del presente giudizio, le parti sono state capaci di addivenire a soluzioni condivise riguardo alla gestione e alle decisioni da assumere nell'interesse dei minori.
Fermo il sostanziale accordo delle parti relativo alla conferma del collocamento prevalente dei minori presso la madre, anche nelle memorie conclusive i genitori hanno mantenuto posizioni contrastanti riguardo al calendario delle frequentazioni padre-figli - divergenza peraltro sostanzialmente limitata all'individuazione del giorno infrasettimanale dei minori presso il padre nella settimana con il weekend di spettanza di quest'ultimo.
pagina 13 di 19 In primo luogo, deve rilevarsi che attualmente risulta ancora in vigore l'assetto organizzativo pattuito dalle parti in sede di separazione, che prevede incontri padre-figli a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento (al mercoledì) nella settimana con il weekend di spettanza paterna e a due giorni infrasettimanali (al mercoledì e al giovedì) sempre con pernottamento nella settimana con weekend di spettanza materna.
Rispetto a tale calendario le parti risultano concordi nel confermare la calendarizzazione dei fine settimana alternati, nonché delle due giornate infrasettimanali (mercoledì e giovedì) nella settimana che termina con il weekend materno, mentre rispetto alla giornata infrasettimanale nella settimana che termina con il weekend paterno la ricorrente ha aderito alla proposta del Presidente f.f. che individuava tale giornata nel martedì (anziché nel mercoledì), mentre il resistente – ritenendo opportuno limitare gli spostamenti dei minori da una casa all'altra – ha invece richiesto di spostare tale giornata al giovedì, accorpandola quindi al proprio fine settimana.
Ciò posto – premesso che entrambe le soluzioni proposte dai genitori prevedono lo stesso numero di giorni effettivamente trascorsi dal padre con i minori – il Collegio ritiene la proposta paterna meritevole di accoglimento, risultando effettivamente idonea a garantire ai figli un minor numero di spostamenti tra un'abitazione e l'altra, senza influire sull'equilibrio e sulla continuità dell'alternanza nelle frequentazioni tra i genitori e i figli.
In conclusione, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: - a fine settimana alternati, dal giovedì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccopagnamento a scuola;
- nelle giornate del mercoledì e del giovedì con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo nella settimana che termina con il fine settimana materno;
- nei periodi festivi secondo la ripartizione concordata dalle parti in sede di separazione.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene che debba essere confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in
Vignate (MI), via ERtini 3/12 – in comproprietà tra i coniugi – in quanto genitore collocatario dei figli minori e considerato che il resistente nulla ha opposto rispetto alla domanda della Signora Pt_1
Sulle questioni economiche ER Riguardo al mantenimento di ed , il Collegio ritiene di confermare il contributo ER_2 paterno al mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione come ad oggi rivalutato secondo gli indici Istat, pari dunque ad euro 944,80 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per le ragioni di seguito indicate.
pagina 14 di 19 Quanto alla situazione economico-patrimoniale della ricorrente, si rileva che al momento della separazione tra le parti la sig.ra risultava impiegata presso con contratto a Pt_1 Parte_3 tempo parziale, attività per la quale ha percepito un reddito complessivo di euro 16.703,00 nell'anno di imposta 2018 (pari ad un reddito mensili di euro 1.259,00 al netto Irpef, cfr. 730/2019) e di euro
16.331,00 nell'anno di imposta 2019 (pari ad un reddito mensili di euro 1.306,00 al netto Irpef, cfr.
730/2020).
Dopo la separazione, la ricorrente è passata a un contratto di lavoro full-time, incrementando conseguenzialmente i propri redditi, percependo un reddito complessivo di euro 22.418,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensili di euro 1.619,00 al netto Irpef, cfr. 730/2021), di euro
28.390,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensili di euro 2.057,00 al netto Irpef, cfr.
730/2022), di euro 25.645,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensili di euro 1.840,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023) e di euro 27.077,00 nell'anno di imposta 2023 (pari ad un reddito mensili di euro 1.900,00 al netto Irpef, cfr. 730/2024).
Con riguardo al patrimonio immobiliare della ricorrente, la Signora risulta comproprietaria Pt_1 unitamente al marito della casa familiare sita in Vignate (MI), sulla quale nel periodo della separazione gravava mutuo, con rata mensile di euro 570,00 circa sostenuta dalle parti, ciascuno per la quota del
50% (ad oggi estinto).
A seguito della morte della propria madre (intervenuta nel febbraio 2019 ma con dichiarazione di successione depositata un mese dopo l'omologa della separazione tra le parti), la ricorrente ha acquisito la proprietà per la quota di ¼ di ulteriore immobile in Vignate (MI) e di due box, ove allo stato risiede il padre della Signora Pt_1
Dalla dichiarazione di successione depositata in atti si evince altresì un ulteriore patrimonio mobiliare di euro 156.852, di cui 95.206 tra azioni, obbligazione ed altri titoli;
rispetto a tale patrimonio, la ricorrente ha depositato dichiarazione del 5/01/2024, sottoscritta dalla stessa, in cui attesta di non aver percepito tale somma a fronte della donazione di euro 110.000,00 effettuata dalla madre e dal padre, circostanza contestata dal resistente.
Rispetto al patrimonio mobiliare della ricorrente si evidenzia, inoltre, che al 31/12/2019 la ricorrente era titolare di un deposito titoli We Bank del valore di euro 42.000,00 circa (cfr. doc. 2A), nonché di esigui risparmi, ammontanti ad euro 4.500,00 circa sul c/c We Bank (cfr. estratto conto doc. 2B); al
31/12/2022 il deposito titoli We Bank risultava poi azzerato, rimanendo risparmi sul c/c We Bank per euro 3.000,00 circa (cfr. docc. allegati a disclosure del 30/01/2025), ulteriormente diminuiti ad euro
1.200,00 circa al 31/12/2024, oltre ad euro 5.000,00 presenti su c/c (si evidenzia peraltro che la CP_4
pagina 15 di 19 documentazione depositata dalla ricorrente risulta incompleta, avendo depositato estratti conto relativi a solo pochi mesi di ciascuna annualità ovvero lo screenshot del saldo complessivo).
ERaltro, si rileva che dalle dichiarazioni reddituali depositata dall'anno di imposta 2021 al 2023 emergono redditi derivanti da “altre attività estere di natura finanziaria”, rispettivamente per un controvalore di euro 81.000,00 circa e di euro 5.400,00 circa nel 2021 e nel 2022; nell'anno di imposta
2023 emergono importi risultanti da cripto-attività (codice 21), per un totale di euro 20.000,00 circa.
Quanto al resistente, già dal periodo della separazione il Signor svolge attività di dirigente CP_1 presso la società ZTE Corporation, avendo percepito redditi sostanzialmente analoghi nel corso degli anni: invero, il resistente ha percepito un reddito complessivo di euro 76.814,00 nell'anno di imposta
2018 (pari ad un reddito mensili di euro 4.462,00 al netto Irpef, cfr. 730/2019), di euro 125.025,00 nell'anno di imposta 2019 (pari ad un reddito mensili di euro 6.745,00 al netto Irpef, cfr. 730/2020), di euro 90.455,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensili di euro 5.113,00 al netto Irpef, cfr. 730/2021), di euro 94.899,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensili di euro
5.539,00 al netto Irpef, cfr. 730/2022), di euro 83.953,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensili di euro 5.000,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023) e di euro 88.577,00 nell'anno di imposta 2023
(pari ad un reddito mensili di euro 5.188,00 al netto Irpef, cfr. 730/2024).
Il resistente risulta comproprietario unitamente alla ricorrente della casa familiare di Vignate, nonché proprietario esclusivo di un immobile sito in Cassina de' Pecchi, via Trento, oltre ad un magazzino (cfr. doc. 4g); nel 2021 il Signor ha acquistato un ulteriore immobile sito in Cassina de' Pecchi, CP_1 ove attualmente vive e sul quale grava mutuo con rata mensile pari ad euro 755,00, con scadenza nel
2051 (cfr. doc. 5a), avendo il resistente contratto altresì un finanziamento per l'arredamento di tale immobile, con rata di euro 290,00 mensili, scaduto nel settembre 2024 (cfr. doc. 5b).
Si rileva, infine, che il resistente è titolare di risparmi per euro 10.100,00 circa al 31/12/2019 (cfr. estratto c/c Ing Direct) e di euro 6.000,00 circa al settembre 2023 (cfr. estratti c/c Ing Direct e Intesa
San Paolo).
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo il contributo paterno al mantenimento dei figli sopra indicato anche avuto riguardo all'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, tenuto conto, da un lato, che i redditi paterni risultano ancora oggi maggiori di quelli della ricorrente, nonché stabili rispetto al periodo della separazione;
nonchè considerati i minori esborsi complessivi in capo al ricorrente (è venuto meno l'obbligo dello stesso di corrispondere il 70% dell'asilo nido e del 50% del mutuo sulla casa familiare) e le attuali aumentate esigenze dei figli, circostanze per le quali non risulta possibile revocare il contributo mensile paterno, come di fatto richiesto dal resistente;
dall'altro lato,
pagina 16 di 19 non appare parimenti ipotizzabile un aumento di tale contributo, come richiesto dalla ricorrente, dovendo necessariamente considerarsi il miglioramento della posizione economico-reddituale della ricorrente e il valore economico dell'assegnazione della casa familiare, tenuto conto in particolare del venir meno anche per la stessa dell'obbligo di sostenere il 50% del mutuo che gravava sul tale immobile, non dovendo pertanto sostenere allo stato spese abitative.
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese processuali, quantificate come da dispositivo, debbano essere compensate per la quota di ½ considerata la natura necessaria del presente giudizio in punto di status e del sostanziale accordo tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei minori, nonché rispetto all'assegnazione della casa familiare;
la restante quota di ½ deve, invece, essere posta a carico del resistente, considerato che – pur tenuto conto dell'accoglimento della domanda del Signor
con riguardo alle frequentazioni infrasettimanali con i figli – risulta soccombente in via CP_1 prevalente rispetto alla domanda di mantenimento diretto dei figli, tenuto conto che la ricorrente ha di fatto aderito alla proposta conciliativa del Presidente f.f.
P.Q.M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 5020/2023 del 31/05/2023 e pubblicata in data 16/06/2023, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e , il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione
[...] Controparte_1 collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
ER 1) Affida i figli (nato il [...]) ed (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i ER_2 genitori, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: - a fine settimana alternati, dal giovedì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nelle giornate del mercoledì e del giovedì con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo nella settimana che termina con il fine settimana materno;
- nei periodi festivi secondo la ripartizione concordata dalle parti in sede di separazione.
3) Assegna la casa familiare sita in Vignate (MI), via ERtini 3/12 alla ricorrente;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di Controparte_1 euro 944,80 mensili, somma da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese alla madre Parte_1
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e soggetta a rivalutazione
[...] annuale Istat.
pagina 17 di 19 5) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del IG per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
pagina 18 di 19 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.200,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 1/2;
7) Condanna al pagamento della quota di 1/2 delle spese di lite, quota quantificata in Controparte_1 euro 3.600,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 19 di 19
REPPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa De Luca Fulvia Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
25/05/2025, promossa con ricorso depositato in data 13/06/2022 da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, assistita e difesa dall'avv. Alessandro Vio, presso il cui studio – sito in Milano, via
Tiraboschi n. 15 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino Controparte_1 C.F._2 italiano, assistito e difeso dall'avv. Cossar Laura, presso il cui studio – sito in Milano, via Carlo
Ravizza n. 16 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.;
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI per : Parte_1
“nel merito:
Dato atto dell'intervenuta pubblicazione della sentenza parziale n.5020/2023 dichiarativa del solo divorzio dei
Sig.ri e , provvedere secondo le seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1 ER
- i figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e prevalente ER_2 collocamento presso la madre presso la già assegnata casa familiare in Vignate (MI) alla Parte_1
Via Sandro ERtini n.3;
- il padre, , potrà vedere liberamente i figli previo accordo con la madre Controparte_1 Parte_1 tenendo sempre conto delle esigenze scolastiche e non dei minori;
in ogni caso il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
durante la settimana il padre terrà con sè i figli dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino a giovedì mattina quando li riporterà a scuola;
il padre ha il diritto di sentire ogni giorno telefonicamente i figli chiamandoli sul cellulare della madre che garantirà una adeguata reperibilità e disponibilità in tal senso;
parimenti il padre, nei giorni in cui i figli saranno presso di sé garantirà alla madre la possibilità di sentirli quotidianamente sulla propria utenza telefonica;
ER
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere ed per due settimane consecutive da concordare ER_2 ogni anno entro e non oltre il 30 maggio, comunicando alla madre la località di villeggiatura, l'indirizzo della struttura ed i recapiti della stessa;
allo stesso modo la madre comunicherà al padre la località di villeggiatura,
l'indirizzo della struttura ed i recapiti della stessa;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli dal pomeriggio dell'inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 12.00 del 30 di dicembre e nell'anno successivo dalle ore 12.00 del 30 dicembre sino alla ripresa della scuola quando riaccompagnerà i figli per l'inizio delle lezioni;
le vacanze pasquali ad anni alterni, dal pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola fino alla mattina del giorno dopo il lunedì di Pasquetta, quando riaccompagnerà i figli a scuola;
ad ogni modo il genitore che non dovesse essere collocatario dei figli il giorno di Natale, potrà trascorrere con loro almeno tre ore nella suddetta giornata per i consueti auguri e l'apertura dei doni natalizi;
ER
- in occasione del compleanno di ed , è lasciata facoltà a ciascun genitore di invitare l'altro alla ER_2 eventuale festa che sarà di volta in volta organizzata e nel caso in cui tale invito non dovesse essere esteso, sarà comunque garantito al genitore non di competenza in quella giornata poter festeggiare con il IG per un periodo temporale non inferiore a 3 ore;
ER
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed versando, in via anticipata, per ciascuno di essi ER_2 un assegno di € 600,00 mensili (di cui Euro 550,00 per il solo contributo di mantenimento ed Euro 50,00 da accantonarsi, come da accordi di separazione, in apposito prodotto finanziario/assicurativo scelto di comune accordo tra i genitori ovvero versato in apposito conto deposito), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre agli assegni familiari, corrispondendo il 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche e sportive concordate e documentate. ER Il NO concorrerà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli CP_1 ed , spese che si indicano in:
1. spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo ER_2 accordo, consistenti in: a) visite mediche specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o da pagina 2 di 19 specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base e da specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo, consistenti in: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Il tutto salvo ragioni d'urgenza;
3. spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4. spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6. spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta stessa;
in difetto il silenzio sarà considerato come consenso tacito alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale del Sig. e per testi sui seguenti capitoli di Controparte_1 prova: 1) Vero che nel periodo intercorso tra il 2014 e il 2018, in piena vigenza di Controparte_1 matrimonio con per esigenze lavorative dimorava in Roma dalla domenica sino al venerdì, Parte_1 trascorrendo con la famiglia la sola giornata del sabato;
2) Vero che il predetto periodo dal 2014 al 2018 ER corrisponde ai primi 4 anni di vita del primo IG;
3) Vero che anche con la nascita del secondogenito il Sig. dimorava in Roma almeno 4 notti la settimana, trascorrendo con la famiglia il solo ER_2 CP_1 weekend;
4) Vero che il Sig. nel periodo dal 2014 al 2018, nella sola giornata del sabato, quando CP_1 rientrava nella casa familiare, contribuiva al ménage familiare sostituendosi alla Sig.ra nella piena Pt_1 gestione dei figli;
5) Vero che durante la settimana, nel periodo dal 2014 al 2018, il sig. , che CP_1
pagina 3 di 19 dimorava a Roma, ogni sera contattava la moglie ed i figli, intrattenendo con la famiglia con delle videochiamate;
6) Vero che il Sig. , nel periodo dal 2014 al 2018, nella giornata del sabato, quando CP_1 rientrava nella casa familiare, era proattivo e stimolante per l'intera famiglia, proponendo costanti attività e momenti di condivisione;
7) Vero che il Sig. , nel periodo dal 2014 al 2018, trascorreva la giornata CP_1 del sabato sul divano di casa giocando alla PlayStation;
8) Vero che nel 2018, rientrato lavorativamente a
Milano, il Sig. ha espletato “quotidiane mansioni di cura ed accudimento dei bambini”; 9) Vero che CP_1 la quotidianità in casa era connotata di continue vessazioni e prevaricazioni da parte del Controparte_2 marito sulla moglie;
10) Vero che nonostante la separazione sia datata luglio 2019 i Sig.ri Parte_2
erano di fatto separati in casa sin dalla primavera del 2018; 11) Vero che la sig.ra in
[...] Pt_1 costanza di matrimonio e sino all'instaurazione del giudizio di separazione, lamentava al marito la continua mancanza di attenzioni, sostegno ed aiuto nella gestione dei due piccoli figli;
12) Vero che successivamente all'Udienza Presidenziale nella quale è stata sancita la separazione dei coniugi, il Sig. ha CP_1 incrementato i propri atteggiamenti persecutori e vessatori nei confronti dell'ex moglie, cogliendo ogni occasione quale pretesto per incardinare nuove discussioni;
13) Vero che nelle giornate di competenza con i ER figli, il Sig. assicura alla Sig.ra adeguati contatti telefonici con ed;
14) Vero CP_1 Pt_1 ER_2 ER che la Sig.ra ha dotato i figli ed di un cellulare, con sola linea telefono, da utilizzarsi Pt_1 ER_2 esclusivamente nelle giornate di permanenza dei figli presso il padre, per assicurarsi la possibilità di un contatto telefonico con gli stessi;
15) Vero che a latere dell'accordo di separazione, gli ex coniugi hanno definito le rispettive pendenze economiche ed il Sig. ha chiesto ed ottenuto la restituzione dell'anello CP_1 di fidanzamento, le pentole vari accessori per la casa un servizio di piatti, il lampadario della CP_3 CP_3 sala Artemide, un laptop Lenovo ed altri suppellettili;
16) Vero che nonostante il suddetto accordo e la definizione di ogni pendenza, il sig. ha chiesto la restituzione di ulteriori beni alla Sig.ra CP_1 Pt_1
17) Vero che nel periodo dell'inserimento scolastico del IG , il sig. , nella giornata di ER_2 CP_1 competenza, si è dimenticato di andare a prenderlo a scuola;
18) Vero che nel periodo storico di emergenza covid e successivamente allo stesso, il sig. , nella giornata di competenza con i figli, è risultato CP_1 ER incapace di organizzare per i figli ed un tampone molecolare, impedendone, di fatto, il rientro a ER_2 scuola;
19) Vero che il Sig. segue scrupolosamente protocolli e direttive impartite dagli istituti CP_1 scolastici frequentati dai figli;
20) Vero che il Sig. è sempre preciso e puntuale nel consegnare alla CP_1
Sig.ra e/o agli istituti scolastici frequentati dai figli i moduli richiesti dagli stessi;
21) Vero che il Pt_1
Sig. , nelle giornate di competenza con i figli, ha sempre mostrato assoluta padronanza nella CP_1 gestione delle malattie e degli imprevisti;
22) Vero che nell'agosto del 2020, al rientro dalle vacanze trascorse
ER con il padre, ed manifestavano la presenza di vermi nelle feci;
23) Vero che nell'agosto del 2021, ER_2
ER al rientro dalle vacanze trascorse con il padre, ed manifestavano la presenza di vermi nelle feci;
ER_2
ER 24) Vero che nell'agosto 2022, al rientro dalle vacanze trascorse con il padre, ed manifestavano la ER_2 presenza di pidocchi;
25) Vero che il Sig. è solito utilizzare, a suo piacimento e senza alcun valido CP_1 criterio, la tachipirina per curare non meglio identificati malesseri dei figli;
26) Vero che il Sig. con CP_1
ER padronanza e solerzia ha sempre gestito gli episodi di irritazione cutanea che hanno colpito il IG negli ultimi anni;
27) Vero che il Sig. con padronanza e solerzia ha sempre gestito gli episodi di CP_1
ER
“acetone” che hanno colpito il IG negli ultimi anni, procurandosi tutto il necessario per accertarne la pagina 4 di 19 presenza e dare sollievo al IG;
28) Vero che il Sig. suggerisce alla Sig.ra quali farmaci CP_1 Pt_1 somministrare ai figli nei casi in cui gli stessi abbiano qualche patologia;
29) Vero che il Sig. segue CP_1 pedissequamente le indicazioni che vengono impartite dal pediatra dei figli;
30) Vero che il Sig. , nei CP_1 ER suoi giorni di competenza con i figli, in diverse occasioni legate alla presenza di vermi nelle feci del IG , ha omesso di acquistare l'antibiotico già somministrato dalla Sig.ra 31) Vero che il Sig. , Pt_1 CP_1 nelle giornate di sua competenza con i figli, è solerte nell'avvertire la Sig.ra di eventuali disagi e/o Pt_1 malesseri dei figli, condividendo con la ex moglie ogni più opportuna scelta per la gestione della situazione;
32) Vero che il Sig. unitamente alla Sig.ra asseconda le attitudini ed i desideri dei figli per CP_1 Pt_1 ER la scelta delle attività extra scolastiche da far frequentare ad ed;
33) Vero che il Sig. ha ER_2 CP_1 assecondato il desiderio del IG di praticare il rugby;
34) Vero che il IG è felice e ER_2 ER_2 spensierato nel poter partecipare agli allenamenti ed alle partite di rugby;
35) Vero che la Sig.ra ha Pt_1 chiesto al Sig. di poter condividere tutti e quattro insieme alcune giornate in corrispondenza delle CP_1 partite di rugby del IG;
36) Vero che alla presenza di entrambi i genitori il IG ha chiesto ER_2 ER_2 di interrompere la pratica del rugby e di svolgere sport ed attività culturali che lo rappresentino maggiormente;
37) Vero che il Sig. , nonostante il confronto intervenuto con la Sig.ra ed il CP_1 Pt_1 IG , ha proceduto all'iscrizione al rugby per la stagione 2023/24 ed al campus estivo per il mese di ER_2 ER agosto 2023; 38) Vero che la compagna del Sig. , , nei giorni in cui i figli sono presso il padre, è CP_1 ER solita ergersi ad educatrice di ed , permettendosi altresì di sgridare ed apostrofare in modo ER_2 ER veemente i due bambini;
39) Vero che ed in più occasioni sono rimasti scossi e traumatizzati dai ER_2 ER modi in cui sono stati ripresi e sgridati dalla NOa;
40) Vero che nei giorni di competenza del padre, i ER bambini ed hanno libero accesso alla TV ed ai videogiochi senza limite di tempo;
41) Vero che con ER_2 cadenza settimanale il Sig. predispone ed invia alla Sig.ra pretestuose comunicazioni mail CP_1 Pt_1 nelle quali censura ogni scelta della stessa, incensando, invece, la propria attività ed i propri acquisti in favore dei figli, evitando ogni confronto costruttivo con la ex moglie;
Si indicano a testi il Sig. residente in [...] Testimone_2 residente in Vignate alla Via Boccaccio, e la Sig.ra residente in Vignate alla Via Galvani. Testimone_3
In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, anticipazioni e compensi professionali del presente processo oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCLUSIONI per : Controparte_1
“dato atto della pubblicazione di sentenza parziale dichiarativa del solo divorzio inter partes, sentenza n.
5020/2023 pubblicata il 16 giugno 2023: ER
− affidare ed ad entrambi i genitori in via condivisa, con autorizzazione all'esercizio separato ER_2 della responsabilità genitoriale;
− confermare la collocazione anagrafica dei bambini con la madre, nella casa ex coniugale in comproprietà tra coniugi ed assegnata alla NOa in sede di separazione;
Pt_1 ER
− accertare e dichiarare il diritto di ed a frequentare il padre secondo il seguente calendario: - a ER_2 fine settimana alternati (dal venerdì all'uscita da scuola e fino al lunedì mattina, allorquando il padre provvederà a riaccompagnare a scuola i figli); - nella settimana che finisce con il week end materno, il pagina 5 di 19 mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola del mercoledì e fino al venerdì mattina (quando li riaccompagna a scuola); - nella settimana che termina con il proprio week end, dal giovedì dall'uscita da scuola e fino al lunedì mattina (così accorpando la giornata infrasettimanale del giovedì al proprio week end) ed al solo scopo ER di eliminare uno spostamento dei bambini da una casa all'altra. - durante le vacanze, ed ER_2 trascorreranno eguali periodi con i due genitori ed in particolare: *a Natale: dal giorno successivo alla sospensione delle lezioni scolastiche e fino al 30 dicembre ore 18 o dal 30 dicembre ore 18 alla sera precedente la ripresa delle lezioni scolastiche. *A (così come coincidente con la sospensione delle ER_4 ER lezioni scolastiche di ed ) o a Pasqua (così come coincidente con la sospensione delle lezioni ER_2 scolastiche di dei minori) ad anni alterni. *D'estate: il padre terrà con sé i due figli per due settimane anche consecutive da individuarsi in accordo con la mamma dei bambini, entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno. Padre e madre potranno riservarsi la facoltà di trascorrere con i figli una terza settimana di vacanza, se compatibile con il proprio piano ferie, a condizione di averlo comunicato all'altro, per iscritto, entro i 15 giorni precedenti. *Ponti ed altre festività del calendario scolastico dei minori: suddivise equamente tra genitori in base al principio dell'alternanza e secondo accordi diretti tra padre e madre, da assumersi con ER congruo anticipo, nel rispetto degli impegni di tutti;
in difetto di accordo, ed trascorreranno detti ER_2 periodi con il genitore che li avrebbe con sé nel fine settimana più prossimo alla festività;
- accertare e dichiarare la praticabilità, nel caso di specie, del mantenimento diretto dei due figli minori da parte dei genitori, nei periodi (pressoché equivalenti) in cui li avranno con sé, anche in considerazione dei minori redditi prodotti dal padre (80.000 euro annui lordi anziché 125.000 euro lordi, dell'anno della separazione), del fatto che la madre oggi lavora full time, che ha ereditato beni immobili e liquidità, come da documentazione in atti (cfr. note autorizzate avv. Cossar depositata il 19/20 marzo 2024), che il padre svolge la più parte del proprio lavoro in modalità smart working già dall'anno 2022 (cfr. doc. 1, 2 3 memoria difensiva) e che sostiene un rateo di mutuo per il proprio alloggio (la casa coniugale è assegnata alla moglie);
- accertare e dichiarare il dovere del NO di provvedere al mantenimento dei due figli Controparte_1 minori tenendo a proprio esclusivo carico (indi al 100%) anche il costo della mensa scolastica dei due figli minori nonché il 70% delle restanti voci di spesa extra-assegno loro afferenti, così come disciplinate e dettagliate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano.
In subordine:
- accertare e dichiarare il dovere di entrambi i genitori a concorrere nel mantenimento dei due figli minori ER
ed con le modalità e nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto dei parametri di cui all'art. ER_2
337ter c.c.;
In ogni caso:
- rigettarsi ogni altra avversa domanda, perché infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e competenze di causa;
In via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale della NOa e per testi, sulle circostanze Parte_1 sotto capitolate. interrogatorio formale pagina 6 di 19 ER 1. vero che il suo ex marito si è sempre occupato di ed sin dai primi giorni di vita, svegliandosi ER_2 anche in piena notte ed occupandosi anche del cambio dei pannolini;
2. vero che già nei primi mesi di vita dei due minori il NO spesso è rimasto a casa alla sera proprio per accudire i bambini;
3. vero che il CP_1 NO ha dovuto viaggiare per lavoro e vero che poi, proprio per evitare le trasferte, ha cambiato CP_1 ER occupazione;
4. vero che il suo ex marito si è sempre occupato dell'addormentamento sia di che di
, anche quando lei era in casa la sera, li ha sempre cambiati, lavati e ha somministrato loro i pasti sin ER_2 dallo svezzamento, anche nei periodi di vacanza (estiva o invernale);
5. vero che in sede di udienza di separazione (procedimento avviato per via contenziosa e poi conciliato) il NO ha insistito per CP_1 avere con sé i figli per un tempo pressoché paritetico ed è vero che, per raggiugere tale scopo, lo stesso si è dichiarato disposto a versare un contributo di mantenimento più alto;
6. vero che lei preferisce che il suo ex marito non partecipi alle partite dei vostri figli che si svolgono nei week end di sua spettanza mentre si premura di assicurarsi che sia sempre presente il nonno materno;
7. vero che suo padre (nonno materno dei bambini) si occupa dell'accompagnamento e della ripresa da scuola dei due nipoti, così come di accompagnarli e riprenderli alla fine delle attività extra-scolastiche e sportive, in tutte le giornate di sua spettanza;
8. vero che il NO , nei giorni in cui i figli sono con lui, si occupa personalmente di CP_1 accompagnarli e riprenderli da scuola così come di accompagnarli e riprenderli alla fine delle attività extra- scolastiche e sportive;
9. vero che tra suo padre (nonno materno dei bambini) e il NO sussiste CP_1 una relazione tesa poiché lei sostiene che suo padre sia in grado di sostituire il NO nelle funzioni CP_1 genitoriali;
10. vero che, di conseguenza, il nonno materno si interfaccia con l'ex genero in posizione vicariante anche delle funzioni materne ed in continua competizione con il;
11. vero che lei ha CP_1 ER spesso negato l'assenso ad iscrivere o ad attività extra-scolastiche da loro richieste o a loro ER_2 gradite solo perché ricadenti in giornate di sua spettanza;
12. vero che il suo ex marito, allo stato, tiene con sé
i due figli minori a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e fino al lunedì mattina (quando li riaccompagna direttamente a scuola) e, nella settimana che termina con il proprio week end, il mercoledì con pernottamento presso la sua abitazione onerandosi di ricondurre i due figli a scuola al giovedì mattina mentre nella settimana che finisce con il week end materno, il mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola del mercoledì e fino al venerdì mattina (quando li riaccompagna a scuola), indi in entrambi i giorni con ER pernottamento presso la sua abitazione;
13. vero che in applicazione di tale calendario, ed , nella ER_2 settimana che termina con il week end paterno, dormono dal padre nella notte tra mercoledì e giovedì, rientrano dalla mamma per la notte del giovedì sul venerdì e poi tornano dal padre il venerdì dopo la scuola, ER per trascorrere con lui il week end;
14. vero che ed si sono lamentati anche con lei del fatto che ER_2 ER passano meno tempo col padre rispetto a quello trascorso con lei (madre); 15. vero che e hanno ER_2 ER entrambi richiesto più volte anche a lei di passare più tempo col padre;
16. vero che lei ha detto ad che le giornate di permanenza col padre o con lei erano state decise da un giudice che sicuramente avrebbe scelto meglio di un bambino ed è vero che lei ha detto ai bambini che non potevano passare più tempo con il loro padre perché lo aveva deciso un giudice e che pertanto tale calendario non si poteva cambiare;
17. vero che ER lei ha chiesto ad di decidere e scegliere, in occasione della prima cena post guarigione da COVID, se era più giusto stare col padre o con la madre;
18. vero che lei dice ai bambini che avrebbe voluto generare i figli con un uomo diverso dal loro padre biologico (NO ); 19. vero che lei ha detto ai suoi figli che il CP_1
pagina 7 di 19 NO non capisce nulla ed è vero che, in generale, lei lo offende davanti ai bambini;
20. vero che
CP_1 lei ha detto ai suoi figli, presenti le maestre di , che il NO è “ciccione”; 21. vero che lei ER_2 CP_1 insegna ai suoi figli che mangiare la carne fa male ed è vero che quindi i bambini la mangiano solo a casa del padre;
22. vero che lei insegna ai suoi figli che bisogna essere magri al punto da poter vedere le costole;
23. vero che lei dice ai suoi figli che non può permettersi di portarli in vacanza al mare;
24. vero che lei dice ai suoi figli che si usa la “lingua degli schiaffi” perchè non fanno quello che lei dice;
25. vero che lei è ER consapevole del fatto che ed riferiscono al padre e agli amici di voler trascorrere tempi paritetici ER_2 con entrambi i genitori, essendo legati a voi da identico affetto;
26. vero che, per le ragioni sopra esposte, il NO chiede di tenere con sé i bambini anche il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola e fino al
CP_1 venerdì mattina, nella settimana che termina con il proprio week end, in maniera da eliminare uno spostamento dei bambini da una casa all'altra oltre che per andare incontro ai loro desideri;
27. vero che tale ipotetico cambiamento del calendario di frequentazione genitori/figli comporterebbe unicamente l'aggiunta di due pernottamenti al mese presso il padre, ai quali però lei si oppone;
28. vero che lei è consapevole del fatto che il suo ex marito, allo stato, percepisce una retribuzione annua lorda pari a 80.000 (ottantamila) euro, a fronte di una media di 125.000 (centoventicinquemila) euro percepiti in costanza di matrimonio;
29. vero che lei sa che il NO il 30 marzo 2021 ha acceso un mutuo per l'acquisto dell'alloggio in cui ad oggi
CP_1 abita (sito in Cassina de' Pecchi, Via Trento n. 1) come da documento che le si rammostra (cfr. doc. 4 fascicolo ) la cui rata mensile ammonta a 760 euro mensili;
30. vero che la casa ex coniugale, in cui
CP_1 lei risiede con i due figli, è in comproprietà con il NO , al 50% ma ne gode lei soltanto;
31. vero
CP_1 che lei è consapevole del fatto che il suo ex marito ha anche acceso un finanziamento per l'acquisto della mobilia del suo appartamento di Cassina de' Pecchi, Via Trento 1, la cui rata mensile ammonta a 292 euro come da documento che le si rammostra (cfr. doc. 6 fascicolo ); 32. vero che lei è consapevole del
CP_1 fatto che il NO sta anche pagando le rate della pensione integrativa in misura di 212 euro mensili
CP_1
e sta rateizzando il riscatto degli anni dell'Università mediante pagamenti dell'ammontare di ulteriori 218 euro mensili (cfr. doc. 7 fascicolo ); 33. vero che il NO ha sempre versato con CP_1 CP_1 puntualità il contributo di mantenimento ad oggi dovutole per i due figli;
34. vero che il mantenimento mensile che lei percepisce dal suo ex marito per i due figli è comprensivo di 100 euro che lei - come pattuito al punto 5 del verbale di separazione omologato - avrebbe dovuto accantonare su conto corrente dedicato;
35. vero che, ad oggi, mancano almeno sei mensilità su detto conto corrente dedicato, che lei ha omesso di versare;
36. vero che a domanda precisa di suo marito sul perché abbia omesso detti versamenti, lei ha risposto di aver utilizzato quelle somme per altri scopi (non si sa se per lei o per chi) e dunque di aver violato l'intesa di separazione a suo tempo perfezionata;
37. vero che lei ha iscritto entrambi i bambini al pre-scuola, nonostante il NO si sia dichiarato disponibile ad accompagnarli tutti i giorni a scuola all'orario normale;
CP_1
38. vero è che lei ha chiesto al NO il pagamento del 50% del servizio pre-scuola da lei CP_1 sottoscritto, anche se i bambini non lo hanno mai frequentato (cfr. doc. 15 fascicolo ); 39. vero che, CP_1 nonostante nei suoi scritti difensivi lei abbia accusato il suo ex marito di inettitudine genitoriale, ha poi chiesto al Tribunale di confermare l'affido condiviso dei due figli;
40. vero che il NO spesso provvede ad CP_1 acquistare i capi di abbigliamento necessari ai bambini pur essendo consapevole che detta voce di spesa è già ricompresa nel mantenimento, le loro dotazioni sportive (materiale tecnico, scarpe sportive, abbigliamento pagina 8 di 19 termico…), il materiale ricreativo (giocattoli, libri, tempere, colori per le magliette, pennarelli e pastelli) ed è vero che il NO paga tutti i costi dei figli quando questi sono con lui (vale a dire il 45% del tempo, CP_1 su base mensile) (cfr. docc. 12 e 16 fascicolo ); 41. vero che lei, a differenza di quanto accadeva al CP_1 tempo della separazione, oggi lavora a tempo pieno presso la soc. e che i suoi orari sono Parte_3 fissi e sono i seguenti: dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì; 42. vero che, di conseguenza, lei oggi ER guadagna di più di quanto guadagnava al tempo della separazione dal NO;
43. vero che ed CP_1
stanno con lei dal rientro dal lavoro (ore 18,30 circa) e fino al momento di andare a letto (ore 20,30 ER_2 circa) e che per tutto il resto del tempo sono a casa del nonno materno o, quando è il suo turno, del padre;
44. vero che lei è proprietaria, in tutto o in parte, di n. 5 unità immobiliari, come da visura che le si rammostra
(doc. 8 fascicolo ) ed in particolare: di un box sito in Vignate Via Aldo Moro n. 57/A piano S1 (in CP_1 comunione ereditaria con suo padre); di un appartamento sito in Vignate (MI), Via Aldo Moro n. 57/2 di 105 mq (in comunione ereditaria con suo padre) nonché del 50% della casa ex coniugale e del box pertinenziale
(in Vignate, Via Sandro ERtini n. 3/12) lei assegnato in godimento in sede di separazione ed in comproprietà con il suo ex marito, NO;
45. vero che lei percepisce, oltre al reddito da lavoro, anche un Controparte_1 reddito da fabbricati (ved. quadro B dichiarazione fiscale del 2021 sull'anno di imposta 2020 – cfr. all. 5C fascicolo per l'unità abitativa di Via Aldo Moro n. 57/2 e per l'autorimessa (box) di Vignate Via Pt_1
Aldo Moro n. 57/A (beni lei pervenuti in successione alla morte di sua madre) che condivide con suo padre o che trattiene interamente per sé; 46. vero che a seguito della morte di sua madre lei ha ereditato non solo le quote di immobili di cui al capitolo che precede ma anche della liquidità, presumibilmente in periodo immediatamente successivo la firma degli accordi di separazione (luglio 2019); se sì ci indichi in quale misura;
47. vero che, come si evince dalle dichiarazioni fiscali da lei prodotte con il ricorso introduttivo (cfr. docc. 5A, 5B e 5C fascicolo , il suo reddito è aumentato dal tempo della separazione (siglata a Pt_1 luglio 2019) passando da 15.744 euro nell'anno di imposta 2018 (ved. mod. 730 2019 su anno 2018, all. 5A fascicolo a 16.002 euro nell'anno successivo e poi a 22.089 euro nell'anno di imposta 2020 (ved. Pt_1 mod. 730 2021 su anno 2020 all. 5C fascicolo;
48. vero che lei sa che il suo ex marito è un Pt_1 dirigente e che, come tale, gode di un'ampia autonomia organizzativa del proprio lavoro che svolge in regime di smart working già dal tempo dell'avvento della pandemia (come da documento che le si rammostra, doc. 2 fascicolo Cappiello); 49. vero che lei è consapevole del fatto che, anche per l'anno in corso (2023), il datore di lavoro del suo ex marito ha comunicato a tutti i dipendenti la possibilità di svolgere lavoro da remoto ed è vero che il NO ha aderito (come da documento che le si rammostra – doc. 3 fascicolo ), CP_1 CP_1 così da poter essere sempre presente in concomitanza dell'arrivo dei due figli. 50. vero che lei è stata informata dalle mastre che il suo metodo di abbandonare il bambino nella preparazione del materiale scolastico (libri, quaderni) non è educativo;
51. vero che lei sostiene che il bambino imparerà dalle umiliazioni che riceve a scuola, conseguenti le dimenticanze di libri e quaderni;
52. vero che lei omette di ER controllare lo zaino di suo IG prima che vada a scuola;
53. vero che lei sostiene che mangiare le uova fa male ai bambini. Prova per testi
- NOa residente a [...]de' Pecchi, sulle seguenti circostanze:
1. vero che lei ha Testimone_4 ER ER sentito ed riferire di voler trascorrere più tempo dal padre;
2. vero che ed hanno ER_2 ER_2 ER imparato a nuotare e ad andare con la testa sott'acqua con il NO;
3. vero è che e CP_1 ER_2
pagina 9 di 19 piangono nella giornata del giovedì mattina in cui sanno che, dopo aver trascorso la notte presso il padre, ER devono trascorrerne una presso la madre per ritornare dal padre il giorno successivo;
4. vero che e mangiano la pizza preparata dal padre almeno 2 volte al mese.
5. vero che il NO acquista ER_2 CP_1 abbigliamento e materiale di cancelleria per i propri figli (cfr. docc. 12 e 16 fascicolo );
6. vero che CP_1 ER ER
ed riferiscono di voler passare lo stesso tempo con la madre e con il padre;
7. vero che ed ER_2 ER
hanno inziato ad imparare ad andare sullo snowbord con il padre;
8. vero che ed hanno ER_2 ER_2 ER visto per la prima volta le montagne innevate con il padre;
9. vero che viene interrogato da padre nel fine settimana di sua competenza, quando ha delle interrogazioni o delle verifiche a scuola;
10. CP_1 ER ER vero che lei ha sentito riferie che la madre sostiene che deve da solo prepare la sua cartella e organizzare i quaderni e i libri, anche per più giorni, in previsione delle giornate che trascorrerà dal padre;
ER 11. vero che chiede il materiale di cancelleria (penne e quaderni e gomme e ricariche delle penne) al padre sostenendo che a casa della madre non c'è o che la madre non provvede all'acquisto; 12. vero è che ER
sta imparando la lingua inglese frequentando corsi privati pagati dal solo padre e il francese durante i
ER soggiorni estivi marittimi con il padre, nel sud della Francia;
13. vero che ha effettuato la prima visita dal
ER dentista con il padre;
14. vero che ed hanno imparato a fare la doccia da soli seguendo le
ER_2 spiegazioni del NO;
15. vero che , nella maggior parte dei casi, viene accompagnato alle CP_1 ER_2 lezioni di rugby dal padre;
16. vero che è stato accompagnato dalla madre alla prima partita di rugby
ER_2 ed è arrivato in ritardo;
17. vero che , alla prima partita di rugby, non ha potuto fare la doccia e
ER_2 mangiare con la squadra per decisione della madre che ha preteso di riportarlo a casa subito dopo l'incontro;
ER 18. vero che lei ha sentito e riferire che nelle giornate di permanenza presso la madre questa
ER_2 raramente li accompagna o li va a prendere a scuola;
19. vero che ha imparato ad andare in bicicletta
ER_2
ER grazie al NO;
20. vero che , che ha i capelli lunghi, ha imparato a legare i capelli, come CP_1
ER richiesto a più riprese dalle maestre, grazie agli insegnamenti del NO;
21. vero che ha CP_1 imparato a studiare con il NO che gli chiede di leggere un brano almeno 5 volte ad alta voce, poi CP_1
ER lo interroga sul testo e gli chiede di spiegare quello che ha letto;
22. vero che ed spesso si recano
ER_2
ER al Planetario di Milano con il padre;
23. vero che e hanno visitato il museo archeologico di
ER_2
Milano, il museo di storia naturale e il museo Leonardo Museum da Vinci con il padre nel corso del 2022 e del
ER 2023 (cfr. doc. 14 fascicolo ); 24. vero che è abbonato alla rivista Focus Junior che riceve CP_1
ER presso la casa del padre;
25. vero che ed hanno imparato a coltivare dei piccoli albererlli e ER_2
ER piantine da frutto presso la casa del padre;
26. vero che ha partecipato al campus della parrocchia
ER nell'estate 2022 e 2023 in quanto iscritto da padre;
27. vero che ha frequentato il campus della parrocchia presso l'oratorio di Cassina de Pecchi su richiesta del padre, desideroso di sollecitare il suo senso
ER di socializzazione;
28. vero che ed mangiano verdura presso la casa del padre a tutti i pasti e il ER_2 pesce almeno due volte a settimana nonché carne e frutta in maniera alternata rispetto a pesce e uova;
29.
ER vero che ed vanno al cinema con il padre almeno una volta ogni due mesi;
30. vero che il NO ER_2
ER
addormenta personalmente ed leggendo loro La Divina Commedia per bambini, l CP_1 ER_2 ER_5
e l'Odissea per bambini, i miti greci per bambini, oppure ascoltando libri come il Signore degli Anelli raccontati;
31. vero che il NO ha acquistato di tasca propria la chitarra elettrica richiesta dal CP_1 ER ER IG;
32. vero che il NO ha creato una compilation di canzoni scelte da ed , per CP_1 ER_2
pagina 10 di 19 ER i viaggi in macchina;
33. vero che per il periodo invernale ed ricevono, tutte le mattine di ER_2 permanenza presso la casa del NO , gocce di pappa reale per bambini;
34. vero che è CP_1 ER_2 salito in aereo per la prima volta con il padre, che ha organizzato per lui il battesimo del volo;
35. vero che ER
ed sono andati per la prima volta in barca con il padre, effettuando una gita nell'estate 2022 verso ER_2
l'isola di Santa RG (nel sud della Francia); 36. vero che il NO ha prenotato visite di CP_1 controllo, esami e visite pediatriche per i due figli, accompagnandoli personalmente.
- NO , residente a [...]de' Pecchi, sulla seguente circostanza: a) vero che lei ha Testimone_5 ER sentito ed riferire di voler trascorrere più tempo dal padre. ER_2
- NOa residente a [...], sulla seguente circostanza: b) vero che lei ha visto il NO Testimone_6
accompagnare a scuola i propri figli durante la quasi totalità dei mercoledì giovedì e venerdì di sua CP_1 spettanza”.
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/06/2022, chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in ZA (BG) in data Controparte_1
17/05/2013 (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 6, parte II serie C, anno ER 2013); chiedeva, altresì: - di disporre l'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e ER_2
(nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre-figli come indicato in ricorso (con l'eliminazione di un pernottamento infrasettimanale rispetto a quanto era stato pattuito in sede di separazione); - di assegnare la casa familiare sita in Vignate (MI), via ERtini 3/12 alla madre;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.200,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la ricorrente precisava di essersi separata consensualmente dal coniuge in virtù del verbale ex art. 711 c.p.c. del 19/06/2019, omologato con decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 15/07/2019, che prevedeva l'affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre – a cui veniva assegnata la casa familiare sita in Vignate (MI) – e con ampi spazi di frequentazione padre-figli, nonché un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (il padre avrebbe, inoltre, continuato a sostenere il 50% del mutuo gravante sull'abitazione familiare e il 70% dell'asilo nido).
Quanto alle domande avanzate nel presente procedimento, la Signora allegava le difficoltà Pt_1 paterne nella gestione delle esigenze quotidiane dei minori e nei periodi di malattia dei figli, precisando inoltre che gli accordi economici raggiunti in sede di separazione si erano rilevati inadeguati rispetto agli effettivi costi familiari;
Con memoria depositata in data 1/12/2022, si costituiva in giudizio , il quale – Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto – aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale pagina 11 di 19 adito: - di affidare i minori in via condivisa dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso madre nella casa familiare, a lei già assegnata e con un calendario di frequentazione padre-figli come indicato nella memoria difensiva (chiedendo, invece, l'aggiunta di un giorno ulteriore infrasettimanale presso il padre rispetto a quanto pattuito in sede di separazione); - di stabilire l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli, con ripartizione delle spese straordinarie al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
All'udienza presidenziale del 13/12/2022, il Presidente f.f. formulava la seguente proposta conciliativa con riguardo al calendario di frequentazioni padre-figli e alle questioni economiche: “- i figli staranno con il padre, ad anni alterni, o durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche in occasione del Carnevale o durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche in occasione della Pasqua;
- i figli staranno col padre il martedì durante la settimana che termina con il fine settimana di pertinenza del padre e il mercoledì ed il giovedì nella settimana che termina con il fine settimana di pertinenza della madre;
- il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma mensile di € 500,00 per ciascun IG e, dunque, complessivi € 1000,00, di cui € 100,00 da vincolarsi a favore dei minori sino alla loro maggiore età”; parte ricorrente si dichiarava disponibile a raggiungere un accordo sulla base delle condizioni prospettate, mentre parte resistente insisteva per le domande formulate nel proprio atto introduttivo.
All'esito di tale udienza, il Presidente f.f. confermava le condizioni di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 19/06/2019, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 15/07/2019 e nominava sè stesso
Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 18/05/2023, le parti chiedevano l'emissione di sentenza parziale di divorzio, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. e chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine allo status.
Con sentenza non definitiva n. 5020/2023 del 31/05/2023 e pubblicata in data 16/06/2023, il
Tribunale di Milano dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Tribunale rimetteva la causa sul Controparte_1 ruolo, assegnando i termini ex art. 183 c.p.c. richiesti dalle parti.
Sentite le parti all'udienza del 19/10/2023, con ordinanza istruttoria del 20/10/2023 il Giudice istruttore dichiarava l'inammissibilità della sola memoria n. 1 della ricorrente e ordinava alla Signora di depositare documentazione economico-patrimoniale integrativa, riservando all'esito la Pt_1 decisione sulle ulteriori richieste istruttorie delle parti.
pagina 12 di 19 Fallito il tentativo di conciliazione svoltosi innanzi al GOT delegato, con ordinanza del
29/08/2024 il Giudice istruttore ordinava alle parti gli aggiornamenti reddituali richiesti e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 25/02/2025, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti e contenenti le conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. richiesti e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 25/06/2025.
***
Sulle richieste istruttorie
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
in particolare, si condividono le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 20/10/2023, risultando superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, tenuto conto della documentazione già presente in atti.
Sulla domanda di divorzio
In punto di status, si dà atto della sentenza non definitiva n. 5020/2023 del 31/05/2023 e pubblicata in data 16/06/2023, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Sulla responsabilità genitoriale
Rispetto al regime di affidamento dei minori, il Collegio ritiene vada confermato l'affidamento di ER
ed in via condivisa ad entrambi i genitori, non ravvisandosi elementi di pregiudizio per gli ER_2 stessi e considerato che le stesse parti – pur manifestando negli atti depositati reciproche riserve riguardo alle rispettive capacità genitoriali – si sono di fatto mostrate concordi nel ritenere l'affidamento condiviso la soluzione più rispondente all'interesse dei figli, tenuto conto peraltro che, nel corso del presente giudizio, le parti sono state capaci di addivenire a soluzioni condivise riguardo alla gestione e alle decisioni da assumere nell'interesse dei minori.
Fermo il sostanziale accordo delle parti relativo alla conferma del collocamento prevalente dei minori presso la madre, anche nelle memorie conclusive i genitori hanno mantenuto posizioni contrastanti riguardo al calendario delle frequentazioni padre-figli - divergenza peraltro sostanzialmente limitata all'individuazione del giorno infrasettimanale dei minori presso il padre nella settimana con il weekend di spettanza di quest'ultimo.
pagina 13 di 19 In primo luogo, deve rilevarsi che attualmente risulta ancora in vigore l'assetto organizzativo pattuito dalle parti in sede di separazione, che prevede incontri padre-figli a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento (al mercoledì) nella settimana con il weekend di spettanza paterna e a due giorni infrasettimanali (al mercoledì e al giovedì) sempre con pernottamento nella settimana con weekend di spettanza materna.
Rispetto a tale calendario le parti risultano concordi nel confermare la calendarizzazione dei fine settimana alternati, nonché delle due giornate infrasettimanali (mercoledì e giovedì) nella settimana che termina con il weekend materno, mentre rispetto alla giornata infrasettimanale nella settimana che termina con il weekend paterno la ricorrente ha aderito alla proposta del Presidente f.f. che individuava tale giornata nel martedì (anziché nel mercoledì), mentre il resistente – ritenendo opportuno limitare gli spostamenti dei minori da una casa all'altra – ha invece richiesto di spostare tale giornata al giovedì, accorpandola quindi al proprio fine settimana.
Ciò posto – premesso che entrambe le soluzioni proposte dai genitori prevedono lo stesso numero di giorni effettivamente trascorsi dal padre con i minori – il Collegio ritiene la proposta paterna meritevole di accoglimento, risultando effettivamente idonea a garantire ai figli un minor numero di spostamenti tra un'abitazione e l'altra, senza influire sull'equilibrio e sulla continuità dell'alternanza nelle frequentazioni tra i genitori e i figli.
In conclusione, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: - a fine settimana alternati, dal giovedì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccopagnamento a scuola;
- nelle giornate del mercoledì e del giovedì con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo nella settimana che termina con il fine settimana materno;
- nei periodi festivi secondo la ripartizione concordata dalle parti in sede di separazione.
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene che debba essere confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in
Vignate (MI), via ERtini 3/12 – in comproprietà tra i coniugi – in quanto genitore collocatario dei figli minori e considerato che il resistente nulla ha opposto rispetto alla domanda della Signora Pt_1
Sulle questioni economiche ER Riguardo al mantenimento di ed , il Collegio ritiene di confermare il contributo ER_2 paterno al mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione come ad oggi rivalutato secondo gli indici Istat, pari dunque ad euro 944,80 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per le ragioni di seguito indicate.
pagina 14 di 19 Quanto alla situazione economico-patrimoniale della ricorrente, si rileva che al momento della separazione tra le parti la sig.ra risultava impiegata presso con contratto a Pt_1 Parte_3 tempo parziale, attività per la quale ha percepito un reddito complessivo di euro 16.703,00 nell'anno di imposta 2018 (pari ad un reddito mensili di euro 1.259,00 al netto Irpef, cfr. 730/2019) e di euro
16.331,00 nell'anno di imposta 2019 (pari ad un reddito mensili di euro 1.306,00 al netto Irpef, cfr.
730/2020).
Dopo la separazione, la ricorrente è passata a un contratto di lavoro full-time, incrementando conseguenzialmente i propri redditi, percependo un reddito complessivo di euro 22.418,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensili di euro 1.619,00 al netto Irpef, cfr. 730/2021), di euro
28.390,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensili di euro 2.057,00 al netto Irpef, cfr.
730/2022), di euro 25.645,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensili di euro 1.840,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023) e di euro 27.077,00 nell'anno di imposta 2023 (pari ad un reddito mensili di euro 1.900,00 al netto Irpef, cfr. 730/2024).
Con riguardo al patrimonio immobiliare della ricorrente, la Signora risulta comproprietaria Pt_1 unitamente al marito della casa familiare sita in Vignate (MI), sulla quale nel periodo della separazione gravava mutuo, con rata mensile di euro 570,00 circa sostenuta dalle parti, ciascuno per la quota del
50% (ad oggi estinto).
A seguito della morte della propria madre (intervenuta nel febbraio 2019 ma con dichiarazione di successione depositata un mese dopo l'omologa della separazione tra le parti), la ricorrente ha acquisito la proprietà per la quota di ¼ di ulteriore immobile in Vignate (MI) e di due box, ove allo stato risiede il padre della Signora Pt_1
Dalla dichiarazione di successione depositata in atti si evince altresì un ulteriore patrimonio mobiliare di euro 156.852, di cui 95.206 tra azioni, obbligazione ed altri titoli;
rispetto a tale patrimonio, la ricorrente ha depositato dichiarazione del 5/01/2024, sottoscritta dalla stessa, in cui attesta di non aver percepito tale somma a fronte della donazione di euro 110.000,00 effettuata dalla madre e dal padre, circostanza contestata dal resistente.
Rispetto al patrimonio mobiliare della ricorrente si evidenzia, inoltre, che al 31/12/2019 la ricorrente era titolare di un deposito titoli We Bank del valore di euro 42.000,00 circa (cfr. doc. 2A), nonché di esigui risparmi, ammontanti ad euro 4.500,00 circa sul c/c We Bank (cfr. estratto conto doc. 2B); al
31/12/2022 il deposito titoli We Bank risultava poi azzerato, rimanendo risparmi sul c/c We Bank per euro 3.000,00 circa (cfr. docc. allegati a disclosure del 30/01/2025), ulteriormente diminuiti ad euro
1.200,00 circa al 31/12/2024, oltre ad euro 5.000,00 presenti su c/c (si evidenzia peraltro che la CP_4
pagina 15 di 19 documentazione depositata dalla ricorrente risulta incompleta, avendo depositato estratti conto relativi a solo pochi mesi di ciascuna annualità ovvero lo screenshot del saldo complessivo).
ERaltro, si rileva che dalle dichiarazioni reddituali depositata dall'anno di imposta 2021 al 2023 emergono redditi derivanti da “altre attività estere di natura finanziaria”, rispettivamente per un controvalore di euro 81.000,00 circa e di euro 5.400,00 circa nel 2021 e nel 2022; nell'anno di imposta
2023 emergono importi risultanti da cripto-attività (codice 21), per un totale di euro 20.000,00 circa.
Quanto al resistente, già dal periodo della separazione il Signor svolge attività di dirigente CP_1 presso la società ZTE Corporation, avendo percepito redditi sostanzialmente analoghi nel corso degli anni: invero, il resistente ha percepito un reddito complessivo di euro 76.814,00 nell'anno di imposta
2018 (pari ad un reddito mensili di euro 4.462,00 al netto Irpef, cfr. 730/2019), di euro 125.025,00 nell'anno di imposta 2019 (pari ad un reddito mensili di euro 6.745,00 al netto Irpef, cfr. 730/2020), di euro 90.455,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensili di euro 5.113,00 al netto Irpef, cfr. 730/2021), di euro 94.899,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensili di euro
5.539,00 al netto Irpef, cfr. 730/2022), di euro 83.953,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensili di euro 5.000,00 al netto Irpef, cfr. 730/2023) e di euro 88.577,00 nell'anno di imposta 2023
(pari ad un reddito mensili di euro 5.188,00 al netto Irpef, cfr. 730/2024).
Il resistente risulta comproprietario unitamente alla ricorrente della casa familiare di Vignate, nonché proprietario esclusivo di un immobile sito in Cassina de' Pecchi, via Trento, oltre ad un magazzino (cfr. doc. 4g); nel 2021 il Signor ha acquistato un ulteriore immobile sito in Cassina de' Pecchi, CP_1 ove attualmente vive e sul quale grava mutuo con rata mensile pari ad euro 755,00, con scadenza nel
2051 (cfr. doc. 5a), avendo il resistente contratto altresì un finanziamento per l'arredamento di tale immobile, con rata di euro 290,00 mensili, scaduto nel settembre 2024 (cfr. doc. 5b).
Si rileva, infine, che il resistente è titolare di risparmi per euro 10.100,00 circa al 31/12/2019 (cfr. estratto c/c Ing Direct) e di euro 6.000,00 circa al settembre 2023 (cfr. estratti c/c Ing Direct e Intesa
San Paolo).
Ciò posto, il Collegio ritiene equo e congruo il contributo paterno al mantenimento dei figli sopra indicato anche avuto riguardo all'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, tenuto conto, da un lato, che i redditi paterni risultano ancora oggi maggiori di quelli della ricorrente, nonché stabili rispetto al periodo della separazione;
nonchè considerati i minori esborsi complessivi in capo al ricorrente (è venuto meno l'obbligo dello stesso di corrispondere il 70% dell'asilo nido e del 50% del mutuo sulla casa familiare) e le attuali aumentate esigenze dei figli, circostanze per le quali non risulta possibile revocare il contributo mensile paterno, come di fatto richiesto dal resistente;
dall'altro lato,
pagina 16 di 19 non appare parimenti ipotizzabile un aumento di tale contributo, come richiesto dalla ricorrente, dovendo necessariamente considerarsi il miglioramento della posizione economico-reddituale della ricorrente e il valore economico dell'assegnazione della casa familiare, tenuto conto in particolare del venir meno anche per la stessa dell'obbligo di sostenere il 50% del mutuo che gravava sul tale immobile, non dovendo pertanto sostenere allo stato spese abitative.
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese processuali, quantificate come da dispositivo, debbano essere compensate per la quota di ½ considerata la natura necessaria del presente giudizio in punto di status e del sostanziale accordo tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei minori, nonché rispetto all'assegnazione della casa familiare;
la restante quota di ½ deve, invece, essere posta a carico del resistente, considerato che – pur tenuto conto dell'accoglimento della domanda del Signor
con riguardo alle frequentazioni infrasettimanali con i figli – risulta soccombente in via CP_1 prevalente rispetto alla domanda di mantenimento diretto dei figli, tenuto conto che la ricorrente ha di fatto aderito alla proposta conciliativa del Presidente f.f.
P.Q.M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 5020/2023 del 31/05/2023 e pubblicata in data 16/06/2023, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e , il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione
[...] Controparte_1 collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
ER 1) Affida i figli (nato il [...]) ed (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i ER_2 genitori, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: - a fine settimana alternati, dal giovedì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nelle giornate del mercoledì e del giovedì con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo nella settimana che termina con il fine settimana materno;
- nei periodi festivi secondo la ripartizione concordata dalle parti in sede di separazione.
3) Assegna la casa familiare sita in Vignate (MI), via ERtini 3/12 alla ricorrente;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di Controparte_1 euro 944,80 mensili, somma da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese alla madre Parte_1
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e soggetta a rivalutazione
[...] annuale Istat.
pagina 17 di 19 5) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del IG per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
pagina 18 di 19 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6) Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.200,00, oltre Iva, Cpa e spese generali – nella misura di 1/2;
7) Condanna al pagamento della quota di 1/2 delle spese di lite, quota quantificata in Controparte_1 euro 3.600,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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