Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1953, n. 945
Articolo 1
Versione
14 gennaio 1954
Art. 2.
Alla spesa di cui al precedente art. 1 dell'importo complessivo di lire 1.067.393.998, si, fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1954