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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1053/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Noventa Di Piave - Piazza Marconi 1 30020 Noventa Di Piave VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 23/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13756881002 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente non è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza del 15.12.2023 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Venezia aveva rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione su ruolo emesso dal Comune di Noventa di Piave per omesso pagamento IMU 2013-2014-2015, proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza gravata.
La Corte di primo grado, dopo avere precisato che il Ricorrente_1 aveva eccepito l'inesistenza della notifica perché proveniente da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, la legittimazione passiva del tributo per non essere proprietario dei beni e la prescrizione della pretesa del Comune, aveva rigettato la prima eccezione richiamando la giurisprudenza della Cassazione che in analoga questione aveva escluso l'esistenza di qualche nullità in base al principio di buona fede e leale collaborazione tra le parti che imponeva di valorizzare la presunzione di corretta provenienza dell'atto ed aveva respinto le altre eccezioni richiamando la produzione documentale del Comune che attestava la notifica degli avvisi di accertamento presupposti avverso i quali si sarebbero dovute dedurre le doglianze, invece avanzate verso la successiva cartella.
Rilevava ancora che in corso di causa il difensore del ricorrente aveva dedotto a verbale alcune nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento (in particolare, la non riferibilità al contribuente delle sottoscrizioni e la consegna a persone prive dei requisiti), ma osservava che tali questioni si sarebbero dovute proporre con motivi aggiunti nel rispetto della procedura di cui all'art. 24 co. 2 D. Lgs. 546/1992, ritenendo quindi non valutabili le ulteriori doglianze del contribuente.
Con l'atto di appello il Ricorrente_1 si doleva del fatto che il giudice di primo grado non avesse esaminato le eccezioni proposte a verbale di udienza, poiché nel ricorso introduttivo era stata eccepita la prescrizione del tributo anche “essendo da accertare anche la nullità/inesistenza della notifica 11.5.2019 del 5.4.2019 prot. 4962, 4965 e 4966 per i medesimi motivi sopra invocati”. Nel merito della questione aggiungeva che la firma del destinatario apposta sulle relate di notifica degli atti era illeggibile e non riconducibile al Ricorrente_1 né a un suo delegato, del quale comunque non veniva indicata né l'identità né la qualifica, rendendo assolutamente incerta l'identità del soggetto che li aveva ricevuti.
Si costituiva nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevando che l'unico motivo di appello concerneva la posizione del Comune di Noventa di Piave e che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la piena validità della notifica della cartella di pagamento, ripercorrendo con ampie citazioni di giurisprudenza gli orientamenti della Cassazione sulla notifica di un atto a mezzo di pec non risultante dagli elenchi dei pubblici registri.
Si costituiva altresì il Comune di Noventa di Piave eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto la sentenza era stata notificata all'appellante il 21.6.2024 a mezzo pec, con scadenza del termine per l'impugnazione al 20.9.204, mentre l'appello era stato notificato soltanto il 23.9.2024. Nel merito premetteva che il disconoscimento della firma sulle relate di notifica degli avvisi di liquidazione non era stato effettuato in udienza, ma il procuratore del ricorrente lo aveva dedotto soltanto in una istanza con la quale aveva sollecitato la modifica del verbale stesso, ma che in ogni caso era del tutto irrilevante se la firma fosse stata apposta dal Ricorrente_1 o da un suo delegato, posto che così risultava dalla relata medesima. Ribadiva che gli avvisi di accertamento erano pertanto regolarmente stati notificati e che, in ogni caso, correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto di non dover esaminare l'eccezione in quanto irritualmente proposta. Venivano poi riproposte le difese già formulate in primo grado avverso i motivi del ricorso originario.
All'odierna udienza, discussa la causa dai rappresentanti delle parti presenti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal Comune di Noventa di Piave è fondata e va accolta, con assorbimento di ogni questione di merito.
Il Comune appellato ha infatti prodotto l'attestazione circa la notifica della sentenza impugnata a mezzo pec al procuratore del Ricorrente_1 in data 21 giugno 2024: ciò risulta dal fascicolo telematico di parte del primo grado (“cartella altre parti resistenti”), pag. 2, voce “nota deposito documenti” identif. ricevuta
24062811562472688 di data 28.6.2024, dove, aprendo gli allegati, si trova sia la ricevuta della pec inviata ed accettata all'indirizzo pec Email_1 in data 21.6.2024 alle ore 13.43.49, sia la ricevuta dell'avvenuta consegna alla medesima casella pec in pari data alle ore 13.43.51.
A norma dell'art. 51 del D. Lgs. 546/1992 in caso di notifica della sentenza ad opera della parte il termine per appellare è di 60 giorni, decorrente dalla notificazione.
Nel caso in esame i 60 giorni decorrenti dal 21 giugno 2024 – escluso la sospensione per il periodo feriale dal 1 al 31 agosto – scadevano alle ore 24 del 20 settembre 2024 (venerdì), con la conseguenza che il ricorso notificato il 23 settembre è da ritenersi tardivo e pertanto inammissibile.
Va ricordato che l'art. 17 co. 2 D. Lgs. 546/1992 sancisce l'ultrattività dell'elezione di domicilio formulata in primo grado (cfr. in proposito il documento depositato nel fascicolo telematico di primo grado del ricorrente numero ident. ricevuta 22070619225804098 di data 6.7.2022 contenente il mandato e la procura speciale con elezione di domicilio presso l'avv. Difensore_1) e che il termine di 60 giorni stabilito dal citato art. 51 è perentorio.
Va infine sottolineato che l'appellante non ha preso nessuna posizione nei confronti dell'eccezione di inammissibilità.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite in favore degli appellati, che liquida come da dispositivo in ragione del valore della controversia, della qualità e quantità dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Noventa di Piave, che liquida quanto alla prima in euro 2000, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, e quanto al secondo in euro 4000, oltre accessori di legge, se dovuti,
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1053/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Noventa Di Piave - Piazza Marconi 1 30020 Noventa Di Piave VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 23/02/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13756881002 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente non è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza del 15.12.2023 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Venezia aveva rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione su ruolo emesso dal Comune di Noventa di Piave per omesso pagamento IMU 2013-2014-2015, proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza gravata.
La Corte di primo grado, dopo avere precisato che il Ricorrente_1 aveva eccepito l'inesistenza della notifica perché proveniente da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, la legittimazione passiva del tributo per non essere proprietario dei beni e la prescrizione della pretesa del Comune, aveva rigettato la prima eccezione richiamando la giurisprudenza della Cassazione che in analoga questione aveva escluso l'esistenza di qualche nullità in base al principio di buona fede e leale collaborazione tra le parti che imponeva di valorizzare la presunzione di corretta provenienza dell'atto ed aveva respinto le altre eccezioni richiamando la produzione documentale del Comune che attestava la notifica degli avvisi di accertamento presupposti avverso i quali si sarebbero dovute dedurre le doglianze, invece avanzate verso la successiva cartella.
Rilevava ancora che in corso di causa il difensore del ricorrente aveva dedotto a verbale alcune nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento (in particolare, la non riferibilità al contribuente delle sottoscrizioni e la consegna a persone prive dei requisiti), ma osservava che tali questioni si sarebbero dovute proporre con motivi aggiunti nel rispetto della procedura di cui all'art. 24 co. 2 D. Lgs. 546/1992, ritenendo quindi non valutabili le ulteriori doglianze del contribuente.
Con l'atto di appello il Ricorrente_1 si doleva del fatto che il giudice di primo grado non avesse esaminato le eccezioni proposte a verbale di udienza, poiché nel ricorso introduttivo era stata eccepita la prescrizione del tributo anche “essendo da accertare anche la nullità/inesistenza della notifica 11.5.2019 del 5.4.2019 prot. 4962, 4965 e 4966 per i medesimi motivi sopra invocati”. Nel merito della questione aggiungeva che la firma del destinatario apposta sulle relate di notifica degli atti era illeggibile e non riconducibile al Ricorrente_1 né a un suo delegato, del quale comunque non veniva indicata né l'identità né la qualifica, rendendo assolutamente incerta l'identità del soggetto che li aveva ricevuti.
Si costituiva nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevando che l'unico motivo di appello concerneva la posizione del Comune di Noventa di Piave e che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la piena validità della notifica della cartella di pagamento, ripercorrendo con ampie citazioni di giurisprudenza gli orientamenti della Cassazione sulla notifica di un atto a mezzo di pec non risultante dagli elenchi dei pubblici registri.
Si costituiva altresì il Comune di Noventa di Piave eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto la sentenza era stata notificata all'appellante il 21.6.2024 a mezzo pec, con scadenza del termine per l'impugnazione al 20.9.204, mentre l'appello era stato notificato soltanto il 23.9.2024. Nel merito premetteva che il disconoscimento della firma sulle relate di notifica degli avvisi di liquidazione non era stato effettuato in udienza, ma il procuratore del ricorrente lo aveva dedotto soltanto in una istanza con la quale aveva sollecitato la modifica del verbale stesso, ma che in ogni caso era del tutto irrilevante se la firma fosse stata apposta dal Ricorrente_1 o da un suo delegato, posto che così risultava dalla relata medesima. Ribadiva che gli avvisi di accertamento erano pertanto regolarmente stati notificati e che, in ogni caso, correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto di non dover esaminare l'eccezione in quanto irritualmente proposta. Venivano poi riproposte le difese già formulate in primo grado avverso i motivi del ricorso originario.
All'odierna udienza, discussa la causa dai rappresentanti delle parti presenti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal Comune di Noventa di Piave è fondata e va accolta, con assorbimento di ogni questione di merito.
Il Comune appellato ha infatti prodotto l'attestazione circa la notifica della sentenza impugnata a mezzo pec al procuratore del Ricorrente_1 in data 21 giugno 2024: ciò risulta dal fascicolo telematico di parte del primo grado (“cartella altre parti resistenti”), pag. 2, voce “nota deposito documenti” identif. ricevuta
24062811562472688 di data 28.6.2024, dove, aprendo gli allegati, si trova sia la ricevuta della pec inviata ed accettata all'indirizzo pec Email_1 in data 21.6.2024 alle ore 13.43.49, sia la ricevuta dell'avvenuta consegna alla medesima casella pec in pari data alle ore 13.43.51.
A norma dell'art. 51 del D. Lgs. 546/1992 in caso di notifica della sentenza ad opera della parte il termine per appellare è di 60 giorni, decorrente dalla notificazione.
Nel caso in esame i 60 giorni decorrenti dal 21 giugno 2024 – escluso la sospensione per il periodo feriale dal 1 al 31 agosto – scadevano alle ore 24 del 20 settembre 2024 (venerdì), con la conseguenza che il ricorso notificato il 23 settembre è da ritenersi tardivo e pertanto inammissibile.
Va ricordato che l'art. 17 co. 2 D. Lgs. 546/1992 sancisce l'ultrattività dell'elezione di domicilio formulata in primo grado (cfr. in proposito il documento depositato nel fascicolo telematico di primo grado del ricorrente numero ident. ricevuta 22070619225804098 di data 6.7.2022 contenente il mandato e la procura speciale con elezione di domicilio presso l'avv. Difensore_1) e che il termine di 60 giorni stabilito dal citato art. 51 è perentorio.
Va infine sottolineato che l'appellante non ha preso nessuna posizione nei confronti dell'eccezione di inammissibilità.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite in favore degli appellati, che liquida come da dispositivo in ragione del valore della controversia, della qualità e quantità dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Noventa di Piave, che liquida quanto alla prima in euro 2000, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, e quanto al secondo in euro 4000, oltre accessori di legge, se dovuti,