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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7296 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22150/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 31504/2023, depositata il 7.7.2023, pendente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Carlo de Cesare n. 64, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Murolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via
S. Giacomo dei Capri n. 63, presso lo studio dell'avv. Samuele Del Barone in virtù di procura in atti
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ) residente in Controparte_2 C.F._2
Napoli alla via Canonico Scherillo n. 39
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - Parte appellante ha tempestivamente impugnato la sentenza in epigrafe di rigetto della domanda risarcitoria (con compensazione delle spese di lite), esperita nel 2021 nei confronti del sig. e della Controparte_2 [...] in relazione ai danni asseritamente riportati dal proprio Controparte_3 motociclo modello LY tg. CG56606, in occasione del sinistro verificatosi il 3.9.2017 alle ore 16:40 circa, in Napoli, alla via Pompeo
Magno - quartiere Fuorigrotta, allorquando il suddetto ciclomotore dell'istante era stato tamponato dal ciclomotore mod. Aprilia Sport City tg.
CP63191 (di proprietà del sig. e garantito per la r.c.a. dalla CP_2
e così sospinto contro altro motociclo Honda SH tg. CP_1
DN40145, in sosta sul margine destro della carreggiata, così da riportare danni alla carrozzeria sia al lato sinistro per l'urto diretto sia al lato destro per l'urto indiretto, danni quantificati nei limiti di € 1.032,00 come da preventivo allegato oltre IVA, sosta tecnica, rivalutazione ed interessi.
L'appellante ha lamentato l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle acquisizioni probatorie, in particolare della prova testimoniale, avendo il G.d.P. malamente ritenuto le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa “scarne, generiche, superficiali ed inattendibili” e, pertanto, inidonee a provare la fondatezza della domanda attorea, anche alla luce della nutrita lista di sinistri coinvolgenti i medesimi motoveicoli depositata dall'ente assicuratore convenuto. L'appellante ha, per contro, evidenziato che la deposizione testimoniale non era affatto generica e lacunosa, avendo la teste precisamente individuato temporalmente l'evento sinistroso: (“ricordo che agli inizi del mese di settembre dell'anno 2017 verso le 16,30 – 17,00 circa”), nonché, il luogo teatro dell'occorso
““Napoli alla Via Pompeo Magno nel quartiere Fuorigrotta”) ed esattamente riferito di aver visto “uno Scooter Aprilia Sport City, di colore nero, condotto da un uomo che tamponava uno scooter LY, di colore nero, che lo precedeva con la medesima direzione di marcia cioè verso Via
Giulio Cesare”, specificando, poi, i punti di impatto tra i due motocicli, nonché i danni subiti dal veicolo attoreo, riconoscendoli nelle foto esibite;
l'appellante ha aggiunto che anche la cd. “lista sinistri” ex adverso
- 2 - depositata altro non era che un mero indizio offerto all'adito Giudicante per valutare la fondatezza della domanda, ma, non di certo una prova esaustiva della non veridicità dei fatti;
tanto dedotto, parte appellante ha chiesto, in integrale riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo mod.
[...]
tg. CP63191 nella produzione del sinistro per cui è causa e, per CP_4
l'effetto, di condannare entrambi i convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dal proprio ciclomotore LY tg. CG5660 e quantificati nei limiti di euro 1.032,00 come da preventivo in atti, oltre I.V.A., sosta tecnica, nonché danni per svalutazione commerciale o deprezzamento, oltre interessi per legge, vinte le spese del doppio grado di giudizio con distrazione. Si è costituita ritualmente in giudizio la sola Controparte_1 impugnando integralmente l'atto di appello, di cui ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito,
l'infondatezza, vinte le spese. È, invece, restato contumace anche nel presente grado, l'altro appellato di cui va dichiarata la Controparte_2 contumacia. Acquisito il fascicolo di primo grado e depositate note conclusive, comparse conclusionali e memorie di replica, nei termini dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, all'udienza in trattazione scritta dell'11.6.2025.
Ciò premesso, in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di gravame, così come proposto. I motivi di impugnazione, infatti, non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una precisa individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Nel merito l'appello va respinto con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata, anche se l'infondatezza della domanda risarcitoria in disamina va affermata sulla scorta di rilievi diversi da quelli posti a base della pronuncia di primo grado. Invero è quasi superfluo richiamare la regola fondamentale posta dall'art. all'art. 2697 del codice civile, secondo la quale spetta all'attore provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre
- 3 - sarà il convenuto a dover dimostrare gli eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello stesso. Per altro verso costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (cfr., ex multis,
Cass. n. 331/2020). Del resto l'art. 116 c.p.c. stabilisce il principio secondo il quale il giudice è libero di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. Ciò comporta che, una volta ammesse e assunte le prove, egli può scegliere quale o quali di esse porre a fondamento della decisione finale, in base a un ragionamento che segua le regole di logica e di comune esperienza. Di tale valutazione, ovviamente, il giudice è chiamato a rendere conto nelle motivazioni della sentenza, spiegando perché abbia considerato determinate prove come dotate di maggior forza di convincimento rispetto ad altre.
Orbene, riguardo al caso di specie, occorre mettere in evidenza rilevanti incongruenze emergenti da un approfondito esame complessivo degli elementi probatori in atti di causa. Invero, secondo quanto si desume dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dal modulo CAI, depositato in atti, il motoveicolo LY tg. CG56606 sarebbe stato tamponato sul lato posteriore dal ciclomotore mod. Aprilia Sport City tg.
CP63191 di parte convenuta che lo seguiva nel medesimo senso di marcia, per poi esser sospinto contro altro motociclo Honda SH Tg DN40145 in sosta sul lato destro del marciapiede. Diversamente, dalle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa sig.ra è emerso quanto Testimone_1 segue: “ricordo che il LY di colore nero, che era condotto da un ragazzo, urtato al lato posteriore andava ad urtare con il proprio lato sinistro contro uno scooter Honda SH di colore bianco, che era fermo in sosta sul margine sinistro della strada”. Inoltre, mentre nell'atto di
- 4 - citazione di primo grado e nel modulo CAI si deduce che il ciclomotore tamponante urtava il motoveicolo dell'istante alla parte posteriore ed a quella sinistra (“riportava danni alla carrozzeria sia al lato sinistro per
l'urto diretto sia al lato destro per l'urto indiretto”: cfr. pag. 2 del predetto atto introduttivo), la teste ha riferito, invece, quanto sopra riportato e, cioè, che il veicolo attoreo “urtato al lato posteriore andava ad urtare con il proprio lato sinistro contro uno scooter Honda SH di colore bianco…”, quindi riferendo i danni riportati al lato sinistro del mezzo dell'istante all'urto indiretto con il ciclomotore Honda del terzo estraneo alle parti in causa. A ben vedere, dall'esame degli atti si evincono ulteriori incongruenze. Invero, né nel modulo CAI, né nelle dichiarazioni rese dalla teste né nel preventivo di riparazione in atti si trova traccia dei Tes_1 danni anche “al lato destro per l'urto indiretto” così come lamentati in citazione. Per di più sia nella deposizione testimoniale che nel preventivo di riparazione prodotto in atti vengono descritti danni anche al lato anteriore del veicolo del che non vengono affatto indicati Parte_1 nel modello CAI in atti. Infine va rilevato che l'appellante, nell'evidenziare la completezza della deposizione testimoniale di primo grado ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, ha dedotto che la stessa aveva, tra l'altro, chiarito che “lo scooter di proprietà del sig. Parte_1 dopo essere stato urtato al lato destro cadeva al suolo sulla sinistra” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello), laddove la testimone ebbe a rendere dichiarazioni di tenore ben diverso, riferendo che “il motociclo Honda SH, urtato al lato destro, cadeva al suolo sul suo lato sinistro”, senza riportare anche eventuali cadute riferibili al motoveicolo LY dell'attore.
In definitiva il descritto contraddittorio quadro probatorio, connotato da plurime ed inspiegate incongruenze, anche a non voler tener conto della
“lista sinistri” depositata dalla compagnia assicuratrice in relazione ai plurimi sinistri in cui le odierne parti in causa risultano coinvolte, non consente di ritenere fornita dall'istante una convincente dimostrazione circa la concreta verificazione dell'evento dannoso nei termini allegati a sostegno della pretesa risarcitoria azionata mediante la proposizione della
- 5 - domanda giudiziale, in violazione dell'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.. Ne discende, dunque, il rigetto del gravame e la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal D.M. n. 147/22), in relazione alla natura prettamente documentale della causa rapportata anche al tenore delle difese svolte, in riferimento al valore medio dello scaglione di riferimento calcolato sulla base dell'importo di cui in domanda (valore di euro 1.032,00).
Infine va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del
D.P.R.
0.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del Parte_1 presente grado in favore della che liquida in € Controparte_3
662,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del
D.P.R.
0.5.2002 n. 115.
Napoli, 19.7.2025 Il Giudice
dott. Marcello Sinisi
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Antonella Rosato (D.M. 22.10.2024), CP_5 in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio.
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