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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Azzurra Fodra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2444/2024 promossa da:
C.F. ), con gli Avv.ti Casamorata Carlotta Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituito;
CP_1 C.F._1
RESISTENTE
********** In data 13.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente nelle note depositate il 23.01.2025 per l'udienza del 13.03.2025 in trattazione scritta. Parte ricorrente ha concluso: “affinché il Giudice, previo accertamento dei fatti e degli atti depositati nel fascicolo, dichiari a tutti gli effetti di legge che il sig. c.f. CP_1
, nato il [...] a [...] è erede della de cuius signora C.F._1
nata a [...], il [...] e deceduta a IN (LI), in data Persona_1
. C.F._2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la società
[...]
(già ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 CP_1
davanti all'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare ai sensi dell'art.
[...] intervenuta accettazione tacita, da parte del resistente, dell'eredità relitta dalla di lui madre (C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._2
14.01.193 (LI) i
In via preliminare, la ricorrente ha dedotto di essere creditrice di CP_1 in forza del decreto ingiuntivo n. 1620/2016 del 11/12/2016 R dal Tribunale di Livorno, con il quale è stato ingiunto all'odierno resistente di pagare a la somma di € 38.350,24, oltre gli interessi come da domanda ed oltre Controparte_2 le spese di lite. La ricorrente ha inoltre specificato, ai fini della dimostrazione del suo interesse ad agire che, con contratto di cessione stipulato in data 16 Aprile 2013, IN Banca S.p.A. ha ceduto pro soluto il proprio credito a che a CP_3 propria volta, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ai s gge 30 aprile 1999 n.130, lo ha ceduto pro soluto alla società veicolo la quale, Parte_2 infine, lo ha ceduto pro soluto a con atto del 31/0 CP_2
Nel proprio atto introduttivo la ricorrente ha dedotto che, in forza del suddetto decreto ingiuntivo, in data 10/06/2019 ha iscritto ipoteca giudiziale per Controparte_2
l'importo di € 59.911,86 ai n.ri 4903/697 contro sull'immobile CP_1 sito in IN (LI) in Località Ghiaccioni n. 2 sto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 69 particella n. 296 sub.
6. La società
[...]
ha specificato che si tratta di un immobile pervenuto in pr Parte_1 la quota di 1/2 (un mezzo), all'odierno resistente per effetto della successione apertasi in data 09.05.2012 in morte della di lui madre (C.F. Persona_1
, nata a [...] il 14.01.1 (LI) il C.F._2
dal certificato di morte e dalla dichiarazione di successione registrata all'Agenzia delle Entrate in data 05.03.2012 al n. 159, vol. n. 9990 e trascritta presso la competente Conservatoria dei RR.II di Volterra in data 9.5.2012, ai n.ri 3156/ 2345, versati in atti.
La ricorrente ha infine allegato, a sostegno della domanda, che dalla documentazione prodotta risulterebbe, in riferimento al suddetto cespite ereditario, che in data 26.03.2012 sarebbe stata effettuata dal resistente anche la voltura catastale n. 2395.1/2012 – Pratica n. li0036501.
, nonostante sia stato ritualmente citato, non si è costituito in CP_1 ione ed in assenza di istruttoria orale, essendo la controversia di natura documentale, in data 13.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre preliminarmente osservare che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità relitta da _1
da parte di , in qualità di figlio chiamato al
[...] CP_1
Al riguardo, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita dell'eredità richiede la ricorrenza di due condizioni: il porre in essere un atto che necessariamente presuppone la volontà di accettare del chiamato all'eredità e la circostanza che, al compimento di detto atto, non sia legittimato nessuno se non chi abbia la qualità di erede.
Da ciò discende che, nel caso di specie, una volta accertata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente, occorre verificare se abbia accettato CP_1 tacitamente l'eredità della madre, compiendo un e considerato – postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità, non traducendosi in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni si seguito enucleate.
3. Ed infatti, in primo luogo deve ritenersi documentalmente provata dagli atti di causa la legittimazione attiva della ricorrente, atteso che quest'ultima è l'attuale titolare del diritto di credito nei confronti del resistente a seguito sia di una serie di cessioni del medesimo credito sia di una serie di operazioni societarie (cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ricorso). La ricorrente ha allegato, infatti, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“Testo Unico Bancario”), con atto Controparte_2 del 29/06/2018, ha conferito a il ramo d'azienda relativo alla gestione del Parte_1 portafoglio di crediti pecuniari i blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 92 del 9/8/2018; che con atto del 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di Milano (rep. 84147 e racc. 17167) Persona_2 con efficacia dal 1° gennaio 2021, (già è stata fusa Controparte_4 CP_5 per incorporazione in e); c con Parte_1 Parte_1 effetto dal 1° gennaio tualmente mutato denomin
[...] che con atto in data 15 dicembre 2020 a rogito del notaio Parte_1 Per_2 rep. 84148 e racc. 17168)
[...] Parte_1 nte la precedente l 1° Controparte_4 CP_5 gennaio 2021, ha conferito à (prima Controparte_4 denominata , controllata interamente da il CP_6 Parte_1 ramo d'azie attività di servicing e di ges
La ricorrente ha inoltre versato in atti la richiesta di finanziamento IN SP (cfr. doc. 11 ricorso), il decreto ingiuntivo n. 1620/2016 emesso il 11.12.2016 dal Tribunale di Livorno nei confronti di su ricorso depositato da CP_1 CP_2
(cfr. doc. 7 ricorso), l'i 10.06.2019 dalla quale r giudiziale iscritta il 10.06.2019 per l'importo di € 59.911,86 dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Volterra al registro generale n. 4903 e registro particolare n. 697, a favore di e contro , sull'immobile sito in IN (LI) in CP_2 CP_1
L oni n. 2 asto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 69, particella n. 296 sub. 6. (cfr. doc. 8 ricorso)
4. Ciò posto, venendo al merito, deve darsi atto che l'odierno resistente, chiamato alla successione di , non ha provveduto ad accettare espressamente Persona_1
l'eredità della i, trascritta alcuna accettazione, né risulta alcuna rinuncia all'eredità.
Tuttavia, dagli atti di causa, emerge inequivocabilmente che il medesimo resistente ha posto in essere molteplici atti di disposizione del patrimonio ereditario, che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che egli non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che il nucleo familiare di (C.F. nata a [...] il [...] Persona_3 C.F._2
e deceduta in IN (LI) il 04.10.2011, era composto dalla stessa e dal figlio
(cfr. doc. 9 e 10 ricorso); che in riferimento all'immobile sito in CP_1 tà Ghiaccioni n. 2 n. 28, identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 69, particella n. 296 sub. 6, la dichiarazione di successione veniva registrata all'Agenzia delle Entrate in data 05.03.2012 al n. 159, vol. n. 9990 e trascritta presso la competente Conservatoria dei RR.II di Volterra in data 09.05.2012 al registro generale n. 3156 e registro particolare n. 2345 (cfr. doc. 12 ricorso); che è stata effettuata la voltura catastale n. 2395.1/2012 – Pratica n. li0036501 in atti dal 26.03.2012 tanto che alla data del 03.10.2024 il resistente e la di lui sorella CP_1 risultano come compropriet le per un mezzo Parte_3
c. 13 ricorso).
Tanto premesso, deve necessariamente concludersi che i suddetti atti compiuti da comportano, di per sé, l'accettazione pura e semplice dell'eredità CP_1 on conseguente acquisto, in capo allo stesso, della qualità di erede della madre , estrinsecandosi, detti atti, in “iniziative che, Persona_3 comportando lo tuali posti in essere dal de cuius, non rivestono i caratteri e le finalità degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma, travalicando il semplice mantenimento della stato di fatto e di diritto quale esistente al momento dell'apertura della successione, che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non in forza dei propri diritti successori” (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 26690/2023).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] ontro , ogni diversa istanza, eccezione Parte_1 CP_1
così
1) dichiara che (C.F. ), nato a CP_1 C.F._1
IN (LI o tacita Persona_3
(C.F. nata a [...] il [...] e deceduta in C.F._2
Piom x art. 476 c.c., con conseguente acquisto in capo al medesimo della qualità di erede;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. di Volterra di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione del presente provvedimento in relazione alla quota di 1\2 dell'immobile sito in IN (LI) in Località Ghiaccioni n. 2 n. 28, identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 69, particella n. 296 sub. 6; 3) condanna alla refusione delle spese processuali, che liquida CP_1 in complessivi € 2666,30, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 25 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno.
IL GIUDICE dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Azzurra Fodra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2444/2024 promossa da:
C.F. ), con gli Avv.ti Casamorata Carlotta Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituito;
CP_1 C.F._1
RESISTENTE
********** In data 13.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente nelle note depositate il 23.01.2025 per l'udienza del 13.03.2025 in trattazione scritta. Parte ricorrente ha concluso: “affinché il Giudice, previo accertamento dei fatti e degli atti depositati nel fascicolo, dichiari a tutti gli effetti di legge che il sig. c.f. CP_1
, nato il [...] a [...] è erede della de cuius signora C.F._1
nata a [...], il [...] e deceduta a IN (LI), in data Persona_1
. C.F._2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la società
[...]
(già ) ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 CP_1
davanti all'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare ai sensi dell'art.
[...] intervenuta accettazione tacita, da parte del resistente, dell'eredità relitta dalla di lui madre (C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._2
14.01.193 (LI) i
In via preliminare, la ricorrente ha dedotto di essere creditrice di CP_1 in forza del decreto ingiuntivo n. 1620/2016 del 11/12/2016 R dal Tribunale di Livorno, con il quale è stato ingiunto all'odierno resistente di pagare a la somma di € 38.350,24, oltre gli interessi come da domanda ed oltre Controparte_2 le spese di lite. La ricorrente ha inoltre specificato, ai fini della dimostrazione del suo interesse ad agire che, con contratto di cessione stipulato in data 16 Aprile 2013, IN Banca S.p.A. ha ceduto pro soluto il proprio credito a che a CP_3 propria volta, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ai s gge 30 aprile 1999 n.130, lo ha ceduto pro soluto alla società veicolo la quale, Parte_2 infine, lo ha ceduto pro soluto a con atto del 31/0 CP_2
Nel proprio atto introduttivo la ricorrente ha dedotto che, in forza del suddetto decreto ingiuntivo, in data 10/06/2019 ha iscritto ipoteca giudiziale per Controparte_2
l'importo di € 59.911,86 ai n.ri 4903/697 contro sull'immobile CP_1 sito in IN (LI) in Località Ghiaccioni n. 2 sto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 69 particella n. 296 sub.
6. La società
[...]
ha specificato che si tratta di un immobile pervenuto in pr Parte_1 la quota di 1/2 (un mezzo), all'odierno resistente per effetto della successione apertasi in data 09.05.2012 in morte della di lui madre (C.F. Persona_1
, nata a [...] il 14.01.1 (LI) il C.F._2
dal certificato di morte e dalla dichiarazione di successione registrata all'Agenzia delle Entrate in data 05.03.2012 al n. 159, vol. n. 9990 e trascritta presso la competente Conservatoria dei RR.II di Volterra in data 9.5.2012, ai n.ri 3156/ 2345, versati in atti.
La ricorrente ha infine allegato, a sostegno della domanda, che dalla documentazione prodotta risulterebbe, in riferimento al suddetto cespite ereditario, che in data 26.03.2012 sarebbe stata effettuata dal resistente anche la voltura catastale n. 2395.1/2012 – Pratica n. li0036501.
, nonostante sia stato ritualmente citato, non si è costituito in CP_1 ione ed in assenza di istruttoria orale, essendo la controversia di natura documentale, in data 13.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre preliminarmente osservare che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità relitta da _1
da parte di , in qualità di figlio chiamato al
[...] CP_1
Al riguardo, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita dell'eredità richiede la ricorrenza di due condizioni: il porre in essere un atto che necessariamente presuppone la volontà di accettare del chiamato all'eredità e la circostanza che, al compimento di detto atto, non sia legittimato nessuno se non chi abbia la qualità di erede.
Da ciò discende che, nel caso di specie, una volta accertata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente, occorre verificare se abbia accettato CP_1 tacitamente l'eredità della madre, compiendo un e considerato – postula, per sua intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità, non traducendosi in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni si seguito enucleate.
3. Ed infatti, in primo luogo deve ritenersi documentalmente provata dagli atti di causa la legittimazione attiva della ricorrente, atteso che quest'ultima è l'attuale titolare del diritto di credito nei confronti del resistente a seguito sia di una serie di cessioni del medesimo credito sia di una serie di operazioni societarie (cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ricorso). La ricorrente ha allegato, infatti, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“Testo Unico Bancario”), con atto Controparte_2 del 29/06/2018, ha conferito a il ramo d'azienda relativo alla gestione del Parte_1 portafoglio di crediti pecuniari i blocco, con ogni accessorio e garanzia agli stessi connessi, come da relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 92 del 9/8/2018; che con atto del 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di Milano (rep. 84147 e racc. 17167) Persona_2 con efficacia dal 1° gennaio 2021, (già è stata fusa Controparte_4 CP_5 per incorporazione in e); c con Parte_1 Parte_1 effetto dal 1° gennaio tualmente mutato denomin
[...] che con atto in data 15 dicembre 2020 a rogito del notaio Parte_1 Per_2 rep. 84148 e racc. 17168)
[...] Parte_1 nte la precedente l 1° Controparte_4 CP_5 gennaio 2021, ha conferito à (prima Controparte_4 denominata , controllata interamente da il CP_6 Parte_1 ramo d'azie attività di servicing e di ges
La ricorrente ha inoltre versato in atti la richiesta di finanziamento IN SP (cfr. doc. 11 ricorso), il decreto ingiuntivo n. 1620/2016 emesso il 11.12.2016 dal Tribunale di Livorno nei confronti di su ricorso depositato da CP_1 CP_2
(cfr. doc. 7 ricorso), l'i 10.06.2019 dalla quale r giudiziale iscritta il 10.06.2019 per l'importo di € 59.911,86 dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Volterra al registro generale n. 4903 e registro particolare n. 697, a favore di e contro , sull'immobile sito in IN (LI) in CP_2 CP_1
L oni n. 2 asto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 69, particella n. 296 sub. 6. (cfr. doc. 8 ricorso)
4. Ciò posto, venendo al merito, deve darsi atto che l'odierno resistente, chiamato alla successione di , non ha provveduto ad accettare espressamente Persona_1
l'eredità della i, trascritta alcuna accettazione, né risulta alcuna rinuncia all'eredità.
Tuttavia, dagli atti di causa, emerge inequivocabilmente che il medesimo resistente ha posto in essere molteplici atti di disposizione del patrimonio ereditario, che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che egli non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che il nucleo familiare di (C.F. nata a [...] il [...] Persona_3 C.F._2
e deceduta in IN (LI) il 04.10.2011, era composto dalla stessa e dal figlio
(cfr. doc. 9 e 10 ricorso); che in riferimento all'immobile sito in CP_1 tà Ghiaccioni n. 2 n. 28, identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 69, particella n. 296 sub. 6, la dichiarazione di successione veniva registrata all'Agenzia delle Entrate in data 05.03.2012 al n. 159, vol. n. 9990 e trascritta presso la competente Conservatoria dei RR.II di Volterra in data 09.05.2012 al registro generale n. 3156 e registro particolare n. 2345 (cfr. doc. 12 ricorso); che è stata effettuata la voltura catastale n. 2395.1/2012 – Pratica n. li0036501 in atti dal 26.03.2012 tanto che alla data del 03.10.2024 il resistente e la di lui sorella CP_1 risultano come compropriet le per un mezzo Parte_3
c. 13 ricorso).
Tanto premesso, deve necessariamente concludersi che i suddetti atti compiuti da comportano, di per sé, l'accettazione pura e semplice dell'eredità CP_1 on conseguente acquisto, in capo allo stesso, della qualità di erede della madre , estrinsecandosi, detti atti, in “iniziative che, Persona_3 comportando lo tuali posti in essere dal de cuius, non rivestono i caratteri e le finalità degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma, travalicando il semplice mantenimento della stato di fatto e di diritto quale esistente al momento dell'apertura della successione, che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non in forza dei propri diritti successori” (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 26690/2023).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] ontro , ogni diversa istanza, eccezione Parte_1 CP_1
così
1) dichiara che (C.F. ), nato a CP_1 C.F._1
IN (LI o tacita Persona_3
(C.F. nata a [...] il [...] e deceduta in C.F._2
Piom x art. 476 c.c., con conseguente acquisto in capo al medesimo della qualità di erede;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. di Volterra di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione del presente provvedimento in relazione alla quota di 1\2 dell'immobile sito in IN (LI) in Località Ghiaccioni n. 2 n. 28, identificato nel Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 69, particella n. 296 sub. 6; 3) condanna alla refusione delle spese processuali, che liquida CP_1 in complessivi € 2666,30, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 25 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno.
IL GIUDICE dott. Azzurra Fodra