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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1249/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
PROMOSSA DA
Parte_1
(P.Iva: ) in persona delle legali rappresentanti e P.IVA_1 Parte_1
con sede a Ragusa, strada per Marina km 3.700 s.n.c., elettivamente Pt_1
domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Teresa
Marletta, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 CodiceFiscale_1
lo studio dell'Avv. Corrado Belfiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E CONTRO
(P.Iva: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante e socio unico , elettivamente domiciliata, ai fini Parte_2
del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Corrado Macca, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2024, le parti concludevano come in atti, e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 29.3.2022, la società odierna attrice deduceva di essere creditrice di della complessiva somma di € Controparte_1
164.408,09, in forza del decreto ingiuntivo n. 653/2017 del Tribunale di Ragusa, e della sentenza n. 136/2021 del Tribunale di Ragusa, comprensiva di interessi e spese relativi sia al D.I. che alla sentenza predetta.
A fronte di quanto sopra, con il presente giudizio domandava revocarsi e dichiararsi inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale compiuti, in favore della , da in data 31.3.2020, relativamente ai Controparte_2 Controparte_1
beni aziendali indicati in citazione, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
In particolare, l'attrice riteneva sussistente l'eventus damni, atteso che il complesso di beni venduti dall il 31.3.2020 rappresentava ormai l'unico insieme di CP_1
attività dallo stesso possedute, dal momento che la procedura esecutiva immobiliare n. 263/2018 R.G.Es.Imm., avviata dallo stesso attore, si era conclusa con l'aggiudicazione, al prezzo di € 86.000,00, dell'unico immobile pignorato in favore di (figlia del convenuto), in data 16.11.2021. Parte_2
Riferiva che, essendo il detto immobile (in comproprietà al 50% con la moglie di
) gravato da ipoteca volontaria in favore di intervenuta Controparte_1 CP_3
per il tramite di nella procedura esecutiva il 22.5.2021, e da ipoteca legale Pt_3
in favore di Riscossione Sicilia s.p.a., intervenuta con ricorso del 12.2.2019, e poi del
4.11.2020, il , odierno attore, era rimasto insoddisfatto. Parte_1
Pertanto, provvedeva a richiedere altro pignoramento mobiliare presso l'azienda agricola dell , ma, al momento dell'accesso, appurava che il fondo sul quale CP_1
l'azienda insisteva era stato condotto in affitto da una nuova società, la
[...]
alla quale era stata venduta altresì tutta l'attrezzatura ed il bestiame, Controparte_2
in data 31.3.2020, ad un prezzo ritenuto incongruo, società della quale era legale rappresentante , figlia di , e della quale l' era Parte_2 Controparte_1 CP_1 dipendente.
In ordine al consilium fraudis, la parte attrice lo riteneva chiaramente ricavabile dal rapporto di parentela e di convivenza intercorrente tra padre e figlia.
In via subordinata, domandava dichiararsi la simulazione assoluta della vendita.
Con comparsa dell'11.7.2022 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
contestava in toto l'avversa domanda, chiedendone il rigetto per i seguenti motivi.
In particolare, deduceva la mancanza del presupposto soggettivo ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendo che la società attrice non avesse provato l'intento fraudolento, rimasto allo stadio della mera asserzione.
Inoltre, rappresentava che la vendita delle attrezzature e dei capi di bestiame, oggetto dell'azione revocatoria, era avvenuta in data 31.3.2020, allorché era già pendente la procedura esecutiva immobiliare n. 263/2018 R.G.Es. del Tribunale di
Ragusa, avente ad oggetto l'immobile, con annesso garage di pertinenza di proprietà di , di via Livatino n. 12. Tale procedura esecutiva era Controparte_1
stata promossa proprio dall'attrice, in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 653/2017, reso dal Tribunale di Ragusa, per € 14.600,00, importo di gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto in monitorio.
La predetta procedura esecutiva immobiliare si era conclusa, in data 16.11.2021, con la vendita del bene staggito per l'importo complessivo di € 86.000,00.
Riferiva l che, solo dopo la conclusione del giudizio di opposizione, con la CP_1
sentenza del 5.2.2021, la società aveva spiegato, in data Parte_1
9.11.2021, ulteriore atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare, per la somma complessiva di € 88.199,09. Pertanto, era del tutto evidente che la vendita delle attrezzature e dei capi di bestiame, da parte di , in data Controparte_1
31.3.2020, non fosse preordinata alla sottrazione della garanzia dalle ragioni creditorie dell'odierna attrice.
In secondo luogo, deduceva la mancanza di consapevolezza da parte del terzo circa il presunto pregiudizio arrecato alla pretesa creditoria, di cui all'art. 2901, comma 1,
n. 2) c.c., fondandola proprio sulla cronologia degli eventi e, in particolare, sulla circostanza che l'acquisto era intervenuto in data 31.3.2020, quando il credito della società ammontava solamente ad € 14.600,00. Parte_1
Infine, deduceva la carenza dei presupposti anche in relazione alla domanda di simulazione.
Per quanto sopra, domandava: accertarsi e dichiararsi la piena Controparte_1
efficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti in data 31.3.2020, in favore della società agricola per l'effetto, rigettarsi l'azione Controparte_2
revocatoria per mancanza dei presupposti di legge;
per l'ulteriore effetto, rigettarsi la domanda di inefficacia per simulazione del contratto di vendita tra le parti,
e la società agricola Controparte_1 Controparte_2 [...]
al trasferimento della proprietà dei Parte_4
singoli beni, il pagamento dei relativi prezzi di vendita.
Con atto del dì 11.7.2022 si costitutiva in giudizio altresì la Controparte_2
acquirente dei beni, la quale reiterava le medesime difese e
[...]
adduceva le medesime argomentazioni di , al fine di ottenere il Controparte_1
rigetto tanto dell'azione revocatoria, quanto della subordinata domanda di simulazione, confermando la piena efficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti in data 31.3.2020 da in favore della Controparte_1 Controparte_2
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano assegnati i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e la causa veniva istruita con interrogatorio formale degli attori, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio; veniva anche acquisita la consulenza tecnica preventiva svolta nell'ambito del giudizio di reclamo n. 3350/2018 R.G. del Tribunale di Ragusa.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.10.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Ciò premesso, la domanda di parte attrice è fondata, e appare meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. è un mezzo di conservazione della garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza si sia ridotta per effetto di un atto dispositivo posto in essere dal debitore medesimo.
Essa consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa, ossia nei suoi confronti, degli atti dispositivi con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, consentendo al creditore, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare l'azione esecutiva anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo, ovvero come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Tra i diversi presupposti richiesti dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria, il primo è chiaramente rappresentato dalla configurabilità, in capo all'attore, di un diritto di credito, di qualsiasi natura, verso il debitore.
Qualifica che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale, oggetto di contenzioso, e quindi un credito litigioso.
In particolare, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, ed oggetto di contestazione, purché non manifestamente infondata (così Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
Il secondo requisito è il cd. eventus damni, consistente nel fatto che l'atto dispositivo compiuto dal debitore sia pregiudizievole per il creditore, tale cioè da determinare la conseguenza per cui il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare le sue ragioni, ovvero venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Anche tale nozione è intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato una maggiore difficoltà, o incertezza, nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo, e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (così Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
Infine, occorre la cd. scientia damni, ossia la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio che, con tale atto, arreca alle ragioni creditorie, e – quando si tratti di atto a titolo oneroso – la consapevolezza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità
(Cass. 7262/2000), anche da parte del terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata, rispetto a tale ipotesi, a quella del debitore.
Nel caso in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito occorre anche l'animus nocendi, ossia la dolosa preordinazione, orientata a pregiudicare il soddisfacimento del creditore, quindi un dolo specifico.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato (così Cass. n. 17327/2011; Cass. n. 2756/2014; Cass. n.
16221/2019).
Tanto premesso, va osservato che, nel caso in esame, l'atto è a titolo oneroso, e successivo rispetto al sorgere del credito, vantato dall'odierna attrice.
È successivo al sorgere del credito giacché lo stesso è scaturito dalle forniture eseguite a partire dall'anno 2001, per l'importo consacrato dal decreto ingiuntivo n.
653/2017, del Tribunale di Ragusa, di € 86.874,85 (e non già di € 14.600,00, oggetto solo della concessa provvisoria esecuzione).
Non rileva, ai nostri fini, l'avvenuta opposizione al provvedimento monitorio – che peraltro, nel caso di specie, si è conclusa con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo –, attesa l'incontestata nozione lata di credito, accolta dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto il credito non è sorto a seguito della sentenza n. 136/2021, resa a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 653/2017, in pendenza della procedura esecutiva e dopo l'atto dispositivo del 31.3.2020, ma già prima.
A fronte di tutto quanto sopra evidenziato, quando l'atto di disposizione, come nel caso di specie, è successivo al sorgere del credito, la condizione necessaria, da un punto di vista soggettivo, per il positivo esperimento dell'azione revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio che, con tale atto, arreca alle ragioni creditorie, nonché (trattandosi di atto a titolo oneroso) l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo.
Atteso quanto sopra, si deve ritenere che il debitore fosse perfettamente a CP_1
conoscenza del debito da lui stesso maturato nei confronti della società attrice nel suo importo integrale di € 86.874,85 (e non già in quello di € 14.600,00, di cui alla concessa provvisoria esecuzione), giacché – per come si evince dalla sentenza n.
136/2021, conclusiva del giudizio di opposizione a D.I. – per ciascuna fornitura è stata prodotta fattura accompagnatoria, molte di tali fatture risultano sottoscritte dallo stesso debitore (che non ha disconosciuto la firma), e, per quelle non sottoscritte, l' medesimo, in sede di suo interrogatorio formale, ha CP_1
espressamente ammesso la regolare consegna della merce presso la sua azienda.
Allo stesso modo, deve ritenersi inverosimile che l non fosse consapevole CP_1
dei debiti maturati nei confronti di Riscossione, peraltro garantiti da CP_4
ipoteca giudiziale e legale.
Tutto ciò risulta aggravato dal fatto che almeno uno degli interventi di Riscossione era persino antecedente (2019) rispetto all'atto dispositivo oggetto di causa (2020).
A fronte di tale consapevolezza, sotto il profilo oggettivo, atteso che rileva la variazione non soltanto quantitativa, ma anche meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 1902/2015), appare evidente la compromissione delle ragioni creditorie di parte attrice, la quale ha visto diminuire il patrimonio del debitore, costituente la garanzia patrimoniale generica, non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, considerato, anzitutto, che l'unico bene immobile, in comproprietà con la moglie dell , veniva valutato in € 125.000,00 in sede di CP_1
procedura esecutiva, sicché, anche ove fosse stato aggiudicato in sede di prima vendita, comunque non sarebbe stato, da solo, sufficiente a garantire il complesso dei debiti dell' , dal momento che solo metà del ricavato dalla vendita poteva CP_1
essere destinato alla soddisfazione dei creditori.
Inoltre, a seguito di tale aggiudicazione e dell'atto dispositivo, l'unico bene aggredibile residuato nel patrimonio del debitore era, come affermato dall'attrice e non contestato dal debitore convenuto (se non tardivamente e insufficientemente in comparsa conclusiva, ove l' fa generico riferimento ad una società cui CP_1
vendeva il latte), l'irrisorio stipendio percepito come dipendente della nuova società
(l'acquirente dei beni aziendali), di soli € 562,00 mensili, a fronte di un CP_2
complessivo debito, già nel suo importo originario, di oltre € 86.000,00, oggi divenuto superiore a € 160.000,00.
Stante quanto sopra, risulta evidente la consapevolezza, da parte del debitore, di arrecare danno alle ragioni creditorie mediante il compimento dell'atto dispositivo, con il quale si spogliava degli ultimi beni rimastigli.
Infondata appare l'eccezione sollevata dal debitore, secondo cui il ricavato della vendita dei beni immobili sarebbe stato impiegato per l'estinzione di altri debiti pregressi, atteso che di tale circostanza non è stata data prova alcuna.
Ed infatti, preliminarmente rilevato che non può nemmeno prendersi in considerazione la documentazione prodotta in maniera tardiva, irrituale e del tutto decontestualizzata, dalla nel sub procedimento per sequestro – CP_2
abbondantemente oltre la scadenza dei concessi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. nel giudizio di merito – se ne rileva ad abundantiam l'infondatezza, atteso che tutti i bollettini versati in atti recano scadenza 2020, 2021 e 2022, e – ove si legge il n. documento – si individua il 2019 come anno della cartella/avviso, mentre il credito dell' odierna attrice risale al 2017, facendo riferimento al decreto ingiuntivo.
In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, in termini di consapevolezza, in capo anche al terzo, trattandosi di atto a titolo oneroso – ricordando il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione a titolo oneroso sia successivo al sorgere del credito, occorre, al pari della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la cui prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. 30/12/2014, n.
27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618) –, si precisa che la prova della participatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. 5.3.2009, n. 5359; Corte
d'appello di Bari, sent. n. 589/2023 del 17.4.2023).
Ed ancora “In tema di azione revocatoria ordinaria, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento “ex se” sufficiente a fondare la prova presuntiva della “participatio fraudis”, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (così Cass. 8.1.2021, n. 161; Cass.
18.1.2019, n. 1286; Cass. 5.3.2009, n. 5359).
Nel caso di specie deve ritenersi inverosimile che , legale Parte_2
rappresentante della e acquirente delle attrezzature aziendali e Controparte_2
dei capi di bestiame, fosse inconsapevole della situazione debitoria del padre, col quale conviveva all'epoca dell'acquisto e convive tutt'ora, considerato anche che è stata proprio lei ad aggiudicarsi il bene, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intentata ai danni del padre proprio dall'odierna attrice. Degli ulteriori elementi indiziari del fatto che l'acquisto fu posto in essere proprio al fine di sottrarre i beni al rischio di azioni esecutive possono ricavarsi anche dal fatto che questo è stato effettuato dalla figlia, all'epoca solo ventitreenne e priva di redditi propri, visto che non lavorava, sì come affermato dall'attrice e rimasto incontestato dai convenuti, che si sono limitati a riferire che la aveva CP_1
acquistato con denaro proprio, senza, tuttavia, addurre nulla che potesse risultare idoneo a superare la presunzione operante.
Inoltre appare inverosimile ed eloquente, ai fini della presente azione revocatoria, la circostanza per cui il padre, come è risultato nel corso delle vicende processuali, sia stato assunto dalla figlia presso la , ove svolge una attività CP_2
sostanzialmente di gestione, a fronte di un salario di appena € 562,00 mensili.
Alla luce delle considerazioni suespresse devono ritenersi sussistenti i presupposti legittimanti l'azione revocatoria esercitata dall'attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto dispositivo compiuto il 31.3.2020.
Le spese di lite del presente giudizio e di quello per sequestro conservativo seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1249/2022 R.G., così statuisce:
in accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da
[...]
Parte_1
dichiara inefficace nei confronti di quest'ultima l'atto di disposizione patrimoniale compiuto da in data 31.3.2020; Controparte_1 condanna e la società agricola in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_2
lite in favore della Parte_1
che liquida, quanto al merito, in € 759,00 per spese vive ed € 2.500,00 per
[...]
compensi professionali, oltre accessori come per legge e, quanto alla fase cautelare, in € 379,50 per spese vive ed € 1.400,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Ragusa in data 09.05.2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
PROMOSSA DA
Parte_1
(P.Iva: ) in persona delle legali rappresentanti e P.IVA_1 Parte_1
con sede a Ragusa, strada per Marina km 3.700 s.n.c., elettivamente Pt_1
domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Teresa
Marletta, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ATTORE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 CodiceFiscale_1
lo studio dell'Avv. Corrado Belfiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E CONTRO
(P.Iva: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante e socio unico , elettivamente domiciliata, ai fini Parte_2
del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Corrado Macca, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2024, le parti concludevano come in atti, e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 29.3.2022, la società odierna attrice deduceva di essere creditrice di della complessiva somma di € Controparte_1
164.408,09, in forza del decreto ingiuntivo n. 653/2017 del Tribunale di Ragusa, e della sentenza n. 136/2021 del Tribunale di Ragusa, comprensiva di interessi e spese relativi sia al D.I. che alla sentenza predetta.
A fronte di quanto sopra, con il presente giudizio domandava revocarsi e dichiararsi inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale compiuti, in favore della , da in data 31.3.2020, relativamente ai Controparte_2 Controparte_1
beni aziendali indicati in citazione, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
In particolare, l'attrice riteneva sussistente l'eventus damni, atteso che il complesso di beni venduti dall il 31.3.2020 rappresentava ormai l'unico insieme di CP_1
attività dallo stesso possedute, dal momento che la procedura esecutiva immobiliare n. 263/2018 R.G.Es.Imm., avviata dallo stesso attore, si era conclusa con l'aggiudicazione, al prezzo di € 86.000,00, dell'unico immobile pignorato in favore di (figlia del convenuto), in data 16.11.2021. Parte_2
Riferiva che, essendo il detto immobile (in comproprietà al 50% con la moglie di
) gravato da ipoteca volontaria in favore di intervenuta Controparte_1 CP_3
per il tramite di nella procedura esecutiva il 22.5.2021, e da ipoteca legale Pt_3
in favore di Riscossione Sicilia s.p.a., intervenuta con ricorso del 12.2.2019, e poi del
4.11.2020, il , odierno attore, era rimasto insoddisfatto. Parte_1
Pertanto, provvedeva a richiedere altro pignoramento mobiliare presso l'azienda agricola dell , ma, al momento dell'accesso, appurava che il fondo sul quale CP_1
l'azienda insisteva era stato condotto in affitto da una nuova società, la
[...]
alla quale era stata venduta altresì tutta l'attrezzatura ed il bestiame, Controparte_2
in data 31.3.2020, ad un prezzo ritenuto incongruo, società della quale era legale rappresentante , figlia di , e della quale l' era Parte_2 Controparte_1 CP_1 dipendente.
In ordine al consilium fraudis, la parte attrice lo riteneva chiaramente ricavabile dal rapporto di parentela e di convivenza intercorrente tra padre e figlia.
In via subordinata, domandava dichiararsi la simulazione assoluta della vendita.
Con comparsa dell'11.7.2022 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
contestava in toto l'avversa domanda, chiedendone il rigetto per i seguenti motivi.
In particolare, deduceva la mancanza del presupposto soggettivo ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendo che la società attrice non avesse provato l'intento fraudolento, rimasto allo stadio della mera asserzione.
Inoltre, rappresentava che la vendita delle attrezzature e dei capi di bestiame, oggetto dell'azione revocatoria, era avvenuta in data 31.3.2020, allorché era già pendente la procedura esecutiva immobiliare n. 263/2018 R.G.Es. del Tribunale di
Ragusa, avente ad oggetto l'immobile, con annesso garage di pertinenza di proprietà di , di via Livatino n. 12. Tale procedura esecutiva era Controparte_1
stata promossa proprio dall'attrice, in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 653/2017, reso dal Tribunale di Ragusa, per € 14.600,00, importo di gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto in monitorio.
La predetta procedura esecutiva immobiliare si era conclusa, in data 16.11.2021, con la vendita del bene staggito per l'importo complessivo di € 86.000,00.
Riferiva l che, solo dopo la conclusione del giudizio di opposizione, con la CP_1
sentenza del 5.2.2021, la società aveva spiegato, in data Parte_1
9.11.2021, ulteriore atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare, per la somma complessiva di € 88.199,09. Pertanto, era del tutto evidente che la vendita delle attrezzature e dei capi di bestiame, da parte di , in data Controparte_1
31.3.2020, non fosse preordinata alla sottrazione della garanzia dalle ragioni creditorie dell'odierna attrice.
In secondo luogo, deduceva la mancanza di consapevolezza da parte del terzo circa il presunto pregiudizio arrecato alla pretesa creditoria, di cui all'art. 2901, comma 1,
n. 2) c.c., fondandola proprio sulla cronologia degli eventi e, in particolare, sulla circostanza che l'acquisto era intervenuto in data 31.3.2020, quando il credito della società ammontava solamente ad € 14.600,00. Parte_1
Infine, deduceva la carenza dei presupposti anche in relazione alla domanda di simulazione.
Per quanto sopra, domandava: accertarsi e dichiararsi la piena Controparte_1
efficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti in data 31.3.2020, in favore della società agricola per l'effetto, rigettarsi l'azione Controparte_2
revocatoria per mancanza dei presupposti di legge;
per l'ulteriore effetto, rigettarsi la domanda di inefficacia per simulazione del contratto di vendita tra le parti,
e la società agricola Controparte_1 Controparte_2 [...]
al trasferimento della proprietà dei Parte_4
singoli beni, il pagamento dei relativi prezzi di vendita.
Con atto del dì 11.7.2022 si costitutiva in giudizio altresì la Controparte_2
acquirente dei beni, la quale reiterava le medesime difese e
[...]
adduceva le medesime argomentazioni di , al fine di ottenere il Controparte_1
rigetto tanto dell'azione revocatoria, quanto della subordinata domanda di simulazione, confermando la piena efficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti in data 31.3.2020 da in favore della Controparte_1 Controparte_2
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano assegnati i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e la causa veniva istruita con interrogatorio formale degli attori, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio; veniva anche acquisita la consulenza tecnica preventiva svolta nell'ambito del giudizio di reclamo n. 3350/2018 R.G. del Tribunale di Ragusa.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.10.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Ciò premesso, la domanda di parte attrice è fondata, e appare meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. è un mezzo di conservazione della garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza si sia ridotta per effetto di un atto dispositivo posto in essere dal debitore medesimo.
Essa consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa, ossia nei suoi confronti, degli atti dispositivi con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, consentendo al creditore, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare l'azione esecutiva anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo, ovvero come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Tra i diversi presupposti richiesti dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria, il primo è chiaramente rappresentato dalla configurabilità, in capo all'attore, di un diritto di credito, di qualsiasi natura, verso il debitore.
Qualifica che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale, oggetto di contenzioso, e quindi un credito litigioso.
In particolare, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, ed oggetto di contestazione, purché non manifestamente infondata (così Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
Il secondo requisito è il cd. eventus damni, consistente nel fatto che l'atto dispositivo compiuto dal debitore sia pregiudizievole per il creditore, tale cioè da determinare la conseguenza per cui il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare le sue ragioni, ovvero venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Anche tale nozione è intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato una maggiore difficoltà, o incertezza, nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo, e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (così Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
Infine, occorre la cd. scientia damni, ossia la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio che, con tale atto, arreca alle ragioni creditorie, e – quando si tratti di atto a titolo oneroso – la consapevolezza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità
(Cass. 7262/2000), anche da parte del terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata, rispetto a tale ipotesi, a quella del debitore.
Nel caso in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito occorre anche l'animus nocendi, ossia la dolosa preordinazione, orientata a pregiudicare il soddisfacimento del creditore, quindi un dolo specifico.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato (così Cass. n. 17327/2011; Cass. n. 2756/2014; Cass. n.
16221/2019).
Tanto premesso, va osservato che, nel caso in esame, l'atto è a titolo oneroso, e successivo rispetto al sorgere del credito, vantato dall'odierna attrice.
È successivo al sorgere del credito giacché lo stesso è scaturito dalle forniture eseguite a partire dall'anno 2001, per l'importo consacrato dal decreto ingiuntivo n.
653/2017, del Tribunale di Ragusa, di € 86.874,85 (e non già di € 14.600,00, oggetto solo della concessa provvisoria esecuzione).
Non rileva, ai nostri fini, l'avvenuta opposizione al provvedimento monitorio – che peraltro, nel caso di specie, si è conclusa con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo –, attesa l'incontestata nozione lata di credito, accolta dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto il credito non è sorto a seguito della sentenza n. 136/2021, resa a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 653/2017, in pendenza della procedura esecutiva e dopo l'atto dispositivo del 31.3.2020, ma già prima.
A fronte di tutto quanto sopra evidenziato, quando l'atto di disposizione, come nel caso di specie, è successivo al sorgere del credito, la condizione necessaria, da un punto di vista soggettivo, per il positivo esperimento dell'azione revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio che, con tale atto, arreca alle ragioni creditorie, nonché (trattandosi di atto a titolo oneroso) l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo.
Atteso quanto sopra, si deve ritenere che il debitore fosse perfettamente a CP_1
conoscenza del debito da lui stesso maturato nei confronti della società attrice nel suo importo integrale di € 86.874,85 (e non già in quello di € 14.600,00, di cui alla concessa provvisoria esecuzione), giacché – per come si evince dalla sentenza n.
136/2021, conclusiva del giudizio di opposizione a D.I. – per ciascuna fornitura è stata prodotta fattura accompagnatoria, molte di tali fatture risultano sottoscritte dallo stesso debitore (che non ha disconosciuto la firma), e, per quelle non sottoscritte, l' medesimo, in sede di suo interrogatorio formale, ha CP_1
espressamente ammesso la regolare consegna della merce presso la sua azienda.
Allo stesso modo, deve ritenersi inverosimile che l non fosse consapevole CP_1
dei debiti maturati nei confronti di Riscossione, peraltro garantiti da CP_4
ipoteca giudiziale e legale.
Tutto ciò risulta aggravato dal fatto che almeno uno degli interventi di Riscossione era persino antecedente (2019) rispetto all'atto dispositivo oggetto di causa (2020).
A fronte di tale consapevolezza, sotto il profilo oggettivo, atteso che rileva la variazione non soltanto quantitativa, ma anche meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 1902/2015), appare evidente la compromissione delle ragioni creditorie di parte attrice, la quale ha visto diminuire il patrimonio del debitore, costituente la garanzia patrimoniale generica, non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, considerato, anzitutto, che l'unico bene immobile, in comproprietà con la moglie dell , veniva valutato in € 125.000,00 in sede di CP_1
procedura esecutiva, sicché, anche ove fosse stato aggiudicato in sede di prima vendita, comunque non sarebbe stato, da solo, sufficiente a garantire il complesso dei debiti dell' , dal momento che solo metà del ricavato dalla vendita poteva CP_1
essere destinato alla soddisfazione dei creditori.
Inoltre, a seguito di tale aggiudicazione e dell'atto dispositivo, l'unico bene aggredibile residuato nel patrimonio del debitore era, come affermato dall'attrice e non contestato dal debitore convenuto (se non tardivamente e insufficientemente in comparsa conclusiva, ove l' fa generico riferimento ad una società cui CP_1
vendeva il latte), l'irrisorio stipendio percepito come dipendente della nuova società
(l'acquirente dei beni aziendali), di soli € 562,00 mensili, a fronte di un CP_2
complessivo debito, già nel suo importo originario, di oltre € 86.000,00, oggi divenuto superiore a € 160.000,00.
Stante quanto sopra, risulta evidente la consapevolezza, da parte del debitore, di arrecare danno alle ragioni creditorie mediante il compimento dell'atto dispositivo, con il quale si spogliava degli ultimi beni rimastigli.
Infondata appare l'eccezione sollevata dal debitore, secondo cui il ricavato della vendita dei beni immobili sarebbe stato impiegato per l'estinzione di altri debiti pregressi, atteso che di tale circostanza non è stata data prova alcuna.
Ed infatti, preliminarmente rilevato che non può nemmeno prendersi in considerazione la documentazione prodotta in maniera tardiva, irrituale e del tutto decontestualizzata, dalla nel sub procedimento per sequestro – CP_2
abbondantemente oltre la scadenza dei concessi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. nel giudizio di merito – se ne rileva ad abundantiam l'infondatezza, atteso che tutti i bollettini versati in atti recano scadenza 2020, 2021 e 2022, e – ove si legge il n. documento – si individua il 2019 come anno della cartella/avviso, mentre il credito dell' odierna attrice risale al 2017, facendo riferimento al decreto ingiuntivo.
In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, in termini di consapevolezza, in capo anche al terzo, trattandosi di atto a titolo oneroso – ricordando il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione a titolo oneroso sia successivo al sorgere del credito, occorre, al pari della consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore e la cui prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. 30/12/2014, n.
27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618) –, si precisa che la prova della participatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. 5.3.2009, n. 5359; Corte
d'appello di Bari, sent. n. 589/2023 del 17.4.2023).
Ed ancora “In tema di azione revocatoria ordinaria, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento “ex se” sufficiente a fondare la prova presuntiva della “participatio fraudis”, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (così Cass. 8.1.2021, n. 161; Cass.
18.1.2019, n. 1286; Cass. 5.3.2009, n. 5359).
Nel caso di specie deve ritenersi inverosimile che , legale Parte_2
rappresentante della e acquirente delle attrezzature aziendali e Controparte_2
dei capi di bestiame, fosse inconsapevole della situazione debitoria del padre, col quale conviveva all'epoca dell'acquisto e convive tutt'ora, considerato anche che è stata proprio lei ad aggiudicarsi il bene, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intentata ai danni del padre proprio dall'odierna attrice. Degli ulteriori elementi indiziari del fatto che l'acquisto fu posto in essere proprio al fine di sottrarre i beni al rischio di azioni esecutive possono ricavarsi anche dal fatto che questo è stato effettuato dalla figlia, all'epoca solo ventitreenne e priva di redditi propri, visto che non lavorava, sì come affermato dall'attrice e rimasto incontestato dai convenuti, che si sono limitati a riferire che la aveva CP_1
acquistato con denaro proprio, senza, tuttavia, addurre nulla che potesse risultare idoneo a superare la presunzione operante.
Inoltre appare inverosimile ed eloquente, ai fini della presente azione revocatoria, la circostanza per cui il padre, come è risultato nel corso delle vicende processuali, sia stato assunto dalla figlia presso la , ove svolge una attività CP_2
sostanzialmente di gestione, a fronte di un salario di appena € 562,00 mensili.
Alla luce delle considerazioni suespresse devono ritenersi sussistenti i presupposti legittimanti l'azione revocatoria esercitata dall'attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto dispositivo compiuto il 31.3.2020.
Le spese di lite del presente giudizio e di quello per sequestro conservativo seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1249/2022 R.G., così statuisce:
in accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da
[...]
Parte_1
dichiara inefficace nei confronti di quest'ultima l'atto di disposizione patrimoniale compiuto da in data 31.3.2020; Controparte_1 condanna e la società agricola in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_2
lite in favore della Parte_1
che liquida, quanto al merito, in € 759,00 per spese vive ed € 2.500,00 per
[...]
compensi professionali, oltre accessori come per legge e, quanto alla fase cautelare, in € 379,50 per spese vive ed € 1.400,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Ragusa in data 09.05.2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo