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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 9990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 9990/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti MORÌ ADA e VERDE ALBERTO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TARANTO il 20/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TARANTO (atto n. 124 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 03/03/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 autorizzato in data 15/12/2016.
Con ricorso depositato il 17/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TARANTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE la conferma dell'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno) sita in Torino, Via Pasquale Paoli n. 26 alla madre, con tutti i mobili ed arredi presenti, in quanto collocazione principale, anche ai fini anagrafici, della figlia minore con lei convivente;
DISPONE che la figlia minore, continua ad essere affidata ad entrambi i genitori con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con mantenimento della residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
DISPONE che il padre avrà la facoltà di vedere la figlia e tenerla liberamente previo accordo con la figlia o con la madre o, in mancanza di accordo, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimane alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola (ovvero dalle ore 17.00 nel periodo estivo di chiusura delle scuole) sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà presso la residenza materna;
- per due pomeriggi nel corso della settimana che si indicano, salvo diverso accordo con la figlia o con la madre, nei giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita dalla scuola (ovvero nel periodo estivo di chiusura della scuola dalle ore 17,00) con facoltà di pernottamento e di accompagnamento il giorno successivo a scuola oppure, e sempre nel periodo estivo di chiusura scolastica, presso la casa familiare o presso altro luogo indicato dalla madre;
- nel corso delle vacanze estive per due settimane dandosi atto che la figlia minore trascorrerà, analogamente due settimane di ferie anche con la madre con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso il padre nel fine settimana e nel corso della stessa;
I genitori, tenendo conto delle rispettive esigenze di lavoro, concorderanno tale periodo nel maggio precedente le ferie stesse. In mancanza di accordo la figlia minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari;
- nel corso delle vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 23 dicembre compreso al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre compreso al 06 gennaio compreso;
- alternativamente di anno in anno durante le vacanze pasquali, per tali intendendosi anche il giorno del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
- alternativamente di anno in anno, e seguendo l'alternanza delle festività precedentemente indicate, in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno. Resta fermo l'obbligo di entrambi i genitori di comunicare all'altro il luogo ove la figlia trascorrerà il periodo di vacanza;
Resta, altresì, ferma la facoltà dei genitori di concordare tra loro, di volta in volta, modifiche alle condizioni di visita e frequentazione sopra indicate tenendo conto delle rispettive esigenze anche lavorative.
DISPONE che il padre corrisponderà in favore della madre, entro il cinque di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a partire dallo scorso mese di aprile 2024 la somma di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del medesimo mese;
importo che viene così determinato anche in ragione dell'assegno unico universale erogato dall'INPS che continuerà con il consenso del padre ad essere percepito per intero dalla madre. Il padre contribuirà, inoltre, al 50% alle spese extra assegno, straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i genitori, dichiarano che non sussistono motivi ostativi al rilascio del passaporto e dei documenti equipollenti alla figlia minore e pertanto, reciprocamente si scambiano il relativo consenso.
DÀ ATTO che la madre si farà carico in via esclusiva di tutte le spese ordinarie relative al godimento della casa familiare mentre le spese straordinarie della casa familiare e quelle inerenti la proprietà saranno a carico dei coniugi comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Analoga suddivisone viene confermata anche per il pagamento delle spese condominiali per cui, restano a carico esclusivo della madre le spese condominiali ordinarie connesse con il godimento della casa familiare mentre le spese straordinarie condominiali e quelle inerenti la proprietà saranno a carico dei comproprietari nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 9990/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti MORÌ ADA e VERDE ALBERTO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TARANTO il 20/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TARANTO (atto n. 124 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 03/03/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 autorizzato in data 15/12/2016.
Con ricorso depositato il 17/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TARANTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE la conferma dell'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno) sita in Torino, Via Pasquale Paoli n. 26 alla madre, con tutti i mobili ed arredi presenti, in quanto collocazione principale, anche ai fini anagrafici, della figlia minore con lei convivente;
DISPONE che la figlia minore, continua ad essere affidata ad entrambi i genitori con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con mantenimento della residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
DISPONE che il padre avrà la facoltà di vedere la figlia e tenerla liberamente previo accordo con la figlia o con la madre o, in mancanza di accordo, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimane alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola (ovvero dalle ore 17.00 nel periodo estivo di chiusura delle scuole) sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà presso la residenza materna;
- per due pomeriggi nel corso della settimana che si indicano, salvo diverso accordo con la figlia o con la madre, nei giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita dalla scuola (ovvero nel periodo estivo di chiusura della scuola dalle ore 17,00) con facoltà di pernottamento e di accompagnamento il giorno successivo a scuola oppure, e sempre nel periodo estivo di chiusura scolastica, presso la casa familiare o presso altro luogo indicato dalla madre;
- nel corso delle vacanze estive per due settimane dandosi atto che la figlia minore trascorrerà, analogamente due settimane di ferie anche con la madre con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso il padre nel fine settimana e nel corso della stessa;
I genitori, tenendo conto delle rispettive esigenze di lavoro, concorderanno tale periodo nel maggio precedente le ferie stesse. In mancanza di accordo la figlia minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari;
- nel corso delle vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 23 dicembre compreso al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre compreso al 06 gennaio compreso;
- alternativamente di anno in anno durante le vacanze pasquali, per tali intendendosi anche il giorno del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
- alternativamente di anno in anno, e seguendo l'alternanza delle festività precedentemente indicate, in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno. Resta fermo l'obbligo di entrambi i genitori di comunicare all'altro il luogo ove la figlia trascorrerà il periodo di vacanza;
Resta, altresì, ferma la facoltà dei genitori di concordare tra loro, di volta in volta, modifiche alle condizioni di visita e frequentazione sopra indicate tenendo conto delle rispettive esigenze anche lavorative.
DISPONE che il padre corrisponderà in favore della madre, entro il cinque di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a partire dallo scorso mese di aprile 2024 la somma di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del medesimo mese;
importo che viene così determinato anche in ragione dell'assegno unico universale erogato dall'INPS che continuerà con il consenso del padre ad essere percepito per intero dalla madre. Il padre contribuirà, inoltre, al 50% alle spese extra assegno, straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i genitori, dichiarano che non sussistono motivi ostativi al rilascio del passaporto e dei documenti equipollenti alla figlia minore e pertanto, reciprocamente si scambiano il relativo consenso.
DÀ ATTO che la madre si farà carico in via esclusiva di tutte le spese ordinarie relative al godimento della casa familiare mentre le spese straordinarie della casa familiare e quelle inerenti la proprietà saranno a carico dei coniugi comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Analoga suddivisone viene confermata anche per il pagamento delle spese condominiali per cui, restano a carico esclusivo della madre le spese condominiali ordinarie connesse con il godimento della casa familiare mentre le spese straordinarie condominiali e quelle inerenti la proprietà saranno a carico dei comproprietari nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.