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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 536/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 536/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
DENAROSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San NI VA (AR),
Piazza della Libertà, n. 22 da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA Parte_2 C.F._2
DENAROSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San NI VA (AR),
Piazza della Libertà, n. 22;
e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO Parte_3 C.F._3
BURICCHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo, via Petrarca, n. 9;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 24.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.02.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Dal mese di gennaio 2025 non sia più dovuto l'assegno di mantenimento disposto a carico di per il figlio (fu , Parte_3 Parte_2 Persona_1 sia per quanto riguarda la somma di €uro 250,00 mensili che doveva versare alla madre sia per quanto riguarda la somma di €uro 80,00 mensili anche frazionabili in 20,00 settimanali che doveva versare direttamente al figlio su una carta prepagata o un conto corrente intestato esclusivamente allo stesso, in ragione del venir meno dei presupposti dello stesso essendo il figlio ormai lavorativamente occupato ed economicamente indipendente;
2) Il OR sarà tenuto Parte_3
a versare alla sola unicamente la somma di €.1.980,00 corrispondenti al Parte_1
mantenimento per il figlio (fu per mesi da luglio a dicembre Parte_2 Parte_3
2024, sia con riferimento alla quota di €.250,00 mensili che era da versare alla madre sia con riferimento alla quota di €.80,00 mensili che era da versare direttamente al figlio, oltre all'importo di €. 462,46 relativo alla rivalutazione monetaria ISTAT non corrisposta dal mese di marzo 2022 al mese di dicembre 2024, importi tutti da versarsi entro una settimana dalla sottoscrizione del presente atto alle medesime coordinate bancarie della ORa , a tacitazione definitiva e Parte_1
transazione cd. tombale di ogni pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dalla madre
[...]
e dal figlio 3) La ORa ed il figlio Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2
rinunciano alla restituzione degli importi relativi alle spese straordinarie sostenute dalla
[...]
prima per il figlio e non concordate con il padre. 4) Con il pagamento delle somme di cui al Pt_2 punto 2 di cui alla presente scrittura, le parti dichiarano altresì di non aver null'altro a pretendere
l'una dall'altra per qualsivoglia titolo dedotto e/o non dedotto nel presente atto, dichiarandosi integralmente tacitate in riferimento a qualsivoglia pretesa. 5) Le spese legali integralmente compensate tra le parti.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 24.02.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 536/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
DENAROSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San NI VA (AR),
Piazza della Libertà, n. 22 da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA Parte_2 C.F._2
DENAROSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San NI VA (AR),
Piazza della Libertà, n. 22;
e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO Parte_3 C.F._3
BURICCHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo, via Petrarca, n. 9;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 24.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.02.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Dal mese di gennaio 2025 non sia più dovuto l'assegno di mantenimento disposto a carico di per il figlio (fu , Parte_3 Parte_2 Persona_1 sia per quanto riguarda la somma di €uro 250,00 mensili che doveva versare alla madre sia per quanto riguarda la somma di €uro 80,00 mensili anche frazionabili in 20,00 settimanali che doveva versare direttamente al figlio su una carta prepagata o un conto corrente intestato esclusivamente allo stesso, in ragione del venir meno dei presupposti dello stesso essendo il figlio ormai lavorativamente occupato ed economicamente indipendente;
2) Il OR sarà tenuto Parte_3
a versare alla sola unicamente la somma di €.1.980,00 corrispondenti al Parte_1
mantenimento per il figlio (fu per mesi da luglio a dicembre Parte_2 Parte_3
2024, sia con riferimento alla quota di €.250,00 mensili che era da versare alla madre sia con riferimento alla quota di €.80,00 mensili che era da versare direttamente al figlio, oltre all'importo di €. 462,46 relativo alla rivalutazione monetaria ISTAT non corrisposta dal mese di marzo 2022 al mese di dicembre 2024, importi tutti da versarsi entro una settimana dalla sottoscrizione del presente atto alle medesime coordinate bancarie della ORa , a tacitazione definitiva e Parte_1
transazione cd. tombale di ogni pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dalla madre
[...]
e dal figlio 3) La ORa ed il figlio Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2
rinunciano alla restituzione degli importi relativi alle spese straordinarie sostenute dalla
[...]
prima per il figlio e non concordate con il padre. 4) Con il pagamento delle somme di cui al Pt_2 punto 2 di cui alla presente scrittura, le parti dichiarano altresì di non aver null'altro a pretendere
l'una dall'altra per qualsivoglia titolo dedotto e/o non dedotto nel presente atto, dichiarandosi integralmente tacitate in riferimento a qualsivoglia pretesa. 5) Le spese legali integralmente compensate tra le parti.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 24.02.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Lucia Faltoni