CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 741/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso - per mandato in atti C.F._1 dall'avv. Giorgio Giampiccolo ( , elettivamente C.F._2
domiciliato presso il di lui studio in Ragusa, via Dante n. 120/A;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._3 CP_2
(c.f.: ), entrambi residenti in [...]
Aleardi n. 28 ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale
( e comunque in Modica (RG), nella Email_1
Prov.le Rocciola Scrofani n. 39/c, presso e nello studio dell'Avv. Luca
Licitra (c.f.: , che li rappresenta e difende per procura C.F._5
in atti;
Appellati
E
nato a [...] il [...] ) Controparte_3 CodiceFiscale_6
ed ivi res.te in Via Rattazzi n. 6 P. II rappr.to e difeso dall'avv. Vincenzo Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
(C.F. , giusta procura in atti;
CP_4 C.F._7
Appellato
E Contro
, nato a [...] il [...] ), Controparte_5 C.F._8
nata a [...] il [...] Controparte_6
( ); C.F._9
Appellati contumaci avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 21/1/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_6 Parte_1
convenivano in giudizio gli odierni appellati, innanzi il Tribunale di
[...]
Ragusa, al fine di vedere accertato e dichiarato che gli stessi, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, sono divenuti proprietari, a titolo originario ed in forza della prescrizione acquisitiva, per usucapione, dei fondi rustici siti in Contrada
Cozzo Chiesa ed identificati al NCT del Comune di Scicli al foglio 112, particelle 76 e 79 meglio evidenziate in blu, nella allegata planimetria catastale (doc. 11 – atto di citazione); conseguentemente, ordinare al
Conservatore dei RR.II. di Ragusa di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisizione a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà in ragione del 50% (1/2) ciascuno indiviso, in favore degli istanti, sui beni sopra descritti, nonché autorizzare l'Agenzia del
Territorio di Ragusa, in persona del suo responsabile pro tempore, ad effettuare le variazioni catastali dei mappali sopra indicati in favore degli istanti;
Chiedevano, inoltre, la condanna di , CP_1 Controparte_7
e alla refusione del danno patito per € 1.800,00
[...] Controparte_3
a seguito del danneggiamento del muro a secco posto a confine tra il fondo sito in Scicli, foglio 112, particella 334, di proprietà dell'attrice e la stradella interpoderale con esso confinante. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Chiedevano, altresì, la condanna, in solido tra loro, i sigg. , CP_1
e al risarcimento dei Controparte_7 Controparte_3
danni arrecati agli attori per la distruzione dei palmizi di cui in premessa, quantificati in € 10.800,00 o nella diversa misura ritenuta più opportuna
Tribunale, anche all'esito delle risultanze istruttorie.
Si costituivano e CP_1 CP_7 Controparte_3
contestando gli assunti attorei dei quali chiedevano il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testimoniale, il
Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 749/2024 pubbl. il 23/04/2024, rigettava le domande, con la condanna di parte attrice alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 27/5/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio, , e CP_1 CP_7 CP_3
chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con
[...]
il favore di spese e compensi.
Rimanevano contumaci e . Controparte_5 Controparte_6
All'udienza del 21/1/25, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di e Controparte_5
, i quali, sebbene regolarmente citati non si sono costituiti. Controparte_6
1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, in merito alla domanda di usucapione:
a) ritenuto sufficiente a fondare il rigetto della domanda attorea la circostanza che nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio fosse stato richiamato il contenuto delle querele sporte dal nelle quali egli Pt_1
ammetteva di avere coltivato e lavorato il fondo in oggetto in quanto affidatogli dalla vecchia proprietaria nullità per Parte_2
motivazione apparente – violazione degli artt. 134, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
c.p.c. .
b) ritenuto non provato, ad opera degli attori, il requisito della continuità del possesso;
c) omesso– in tema di valutazione delle prove e in mancanza di qualsivoglia motivazione – di considerare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c.
(tenendo anche conto delle altre risultanze istruttorie), come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale deferito al sig. non Controparte_5
comparso, pur sussistendone i presupposti;
1.1) I sopra indicati motivi sono infondati.
Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha ritenuto non provata, da parte dell'odierno appellante l'interversio possessionis, basandosi sul presupposto che lo stesso, in seno alle varie querele proposte, espressamente richiamate nell'atto di citazione, avesse dichiarato di avere coltivato e lavorato il fondo oggetto di usucapione “in quanto affidatomi in pieno godimento e possesso dalla vecchia proprietaria, sig.ra , defunta madre della Parte_2
”. Controparte_7
Evidentemente, essendo stato espressamente richiamato il contenuto delle suddette querele in seno all'atto di citazione, ed essendo le stesse state prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ben poteva il Tribunale, basare la propria decisione utilizzando quale prova il contenuto delle querele stesse, peraltro prodotte dal . Pt_1
In ogni caso, il profilo relativo alla mancata prova dell'interversio possessionis è soltanto uno dei profili esaminati dal primo giudice, il quale ha ritenuto rigettare la domanda di usucapione, avanzata dall'appellante anche per mancanza di prova del possesso continuativo per vent'anni.
Giova osservare che la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che ai fini dell'usucapione sia necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Inoltre, è costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo: ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. civ. n. 6123/2020).
Ed ancora, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto
(Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Nel caso che ci occupa, nessuna prova è stata fornita in tal senso. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Infatti, l'unica circostanza emersa dalle prove testimoniali espletate in primo grado è che ogni anno a partire dal 1996, i coniugi e Pt_1 CP_6
hanno dato incarico a , per due volte all'anno, di pulire i Parte_3
terreni in questione dai rovi e dalle erbacce e di rimuovere il pietrame esistente;
dal 2015 in poi lo stesso incarico è stato affidato a CP_8
.
[...]
Per quanto fin qui esposto, determinante ai fini della decisione è la circostanza che, in applicazione dei sopra indicati arresti giurisprudenziali, le attività, asseritamente, esercitate nel terreno in oggetto da parte del , Pt_1
quali la coltivazione e l'aratura del fondo, non integrano gli estremi del possesso uti dominus, così come la pulizia del terreno, demandata dal ad altri soggetti, si configura come mero atto di protezione dagli Pt_1
incendi del fondo di proprietà, limitrofo al terreno oggetto di usucapione.
Inoltre, dalla prova per testi è emerso che i proprietari del terreno non si fossero disinteressati abbandonandolo, ma, gli stessi, si occupavano attivamente della raccolta delle olive, del fieno e delle carrube ( testi
, ). CP_8 Tes_1 Tes_2
Per quanto attiene alla doglianza di cui al punto c), dagli atti di causa risulta che l'articolato dell'interrogatorio formale riguarda, esclusivamente, la coltivazione del terreno in oggetto, che, come sopra rilevato, nessuna prova utile fornisce ai fini che ci occupano;
pertanto, ininfluente, ai fini della decisione, si rappresenta il non averli dati per ammessi.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata rispetto alla domanda di usucapione.
2) Nella seconda parte dell'appello si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, pronunciato sulla domanda ex art. 2043 c.c. avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguiti al sig.
dalla distruzione dei trenta palmizi in vaso – ad opera degli Pt_1 appellati , e – omettendo di CP_1 CP_7 Controparte_3
esaminare la documentazione fotografica di cui al doc. 5 dell'atto di citazione, prendendo in considerazione, esclusivamente le dichiarazioni testimoniali rese dal teste Tes_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
2.1) Il motivo è infondato.
L'appellante in citazione deduceva che i coniugi – davano CP_1 CP_7
incarico al di arare il terreno oggetto di usucapione e che in quella CP_3
circostanza veniva danneggiato il muro a secco che delimita la proprietà dello stesso dalla stradella interpoderale, nonché alcune palme.
La Suprema Corte, in merito al risarcimento del danno ha, costantemente ribadito che nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità all'autore del fatto illecito. ( ex plurimis Cass. Cass.
21140/07).
Orbene dall'istruttoria della causa e dall'escussione dei testi nessuna prova viene fornita in tal senso.
Infatti, il teste dichiarava: “posso dire che ha Testimone_3 CP_3
arato il terreno per averlo visto, ma non posso dire se abbia distrutto i vasi;
conosco di vista il in quanto vigile urbano;
tale circostanza CP_3 potrebbe essere avvenuta a marzo, ma non so precisare”.
Il teste “è vero che c'erano dei vasi contenenti palme Testimone_4
anche se non so precisarne il numero;
ricordo che il si Pt_1
raccomandò di stare attento ai vasi perché gli erano costati molto;
ricordo altresì che fece riferimento al parassita punteruolo per il quale ogni settimana passava l'insetticida”.
Per quanto attiene alle foto, prodotte in atti dall'appellante, le stesse riguardano un muro a secco e alcuni vasi in terra con dentro piante secche, oltre che la foto di un soggetto ripresa al di qua di una recinzione e quella sfocata di altro soggetto in primissimo piano.
Orbene, le suddette foto nulla provano circa l'asserito danneggiamento, infatti, non è stato provato che le stesse riguardassero i luoghi di causa, ben potendo il muro e i vasi, ivi ritratti, trovarsi in qualsiasi altro luogo.
Né, tantomeno, risulta confermata l'identità dei soggetti ivi ritratti, non essendo compito del Tribunale intraprendere indagini tipiche della polizia giudiziaria. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
Inoltre, le dette foto nulla provano in merito all'asserito danno alle palme, ritraendo, le stesse, piante secche, delle quali non è possibile neppure rinvenire la specie.
Per quanto sopra, corretta anche su questo profilo appare la sentenza appellata.
3) Per quanto fin qui esposto l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia, come dichiarato dall'appellante
(€. 28.952,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Nulla sulle spese per le parti contumaci.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. n. 749/2024 pubbl.
[...]
il 23/04/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di e che, liquida, in CP_1 CP_7
complessivi Euro 3.473,00, di cui, €. 1.029,00 fase di studio, €.709,00 fase introduttiva, €. 1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che, liquida, in complessivi Euro Controparte_3 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
3.473,00, di cui, €. 1.029,00 fase di studio, €.709,00 fase introduttiva, €.
1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 28 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 741/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso - per mandato in atti C.F._1 dall'avv. Giorgio Giampiccolo ( , elettivamente C.F._2
domiciliato presso il di lui studio in Ragusa, via Dante n. 120/A;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._3 CP_2
(c.f.: ), entrambi residenti in [...]
Aleardi n. 28 ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale
( e comunque in Modica (RG), nella Email_1
Prov.le Rocciola Scrofani n. 39/c, presso e nello studio dell'Avv. Luca
Licitra (c.f.: , che li rappresenta e difende per procura C.F._5
in atti;
Appellati
E
nato a [...] il [...] ) Controparte_3 CodiceFiscale_6
ed ivi res.te in Via Rattazzi n. 6 P. II rappr.to e difeso dall'avv. Vincenzo Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
(C.F. , giusta procura in atti;
CP_4 C.F._7
Appellato
E Contro
, nato a [...] il [...] ), Controparte_5 C.F._8
nata a [...] il [...] Controparte_6
( ); C.F._9
Appellati contumaci avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 21/1/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_6 Parte_1
convenivano in giudizio gli odierni appellati, innanzi il Tribunale di
[...]
Ragusa, al fine di vedere accertato e dichiarato che gli stessi, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, sono divenuti proprietari, a titolo originario ed in forza della prescrizione acquisitiva, per usucapione, dei fondi rustici siti in Contrada
Cozzo Chiesa ed identificati al NCT del Comune di Scicli al foglio 112, particelle 76 e 79 meglio evidenziate in blu, nella allegata planimetria catastale (doc. 11 – atto di citazione); conseguentemente, ordinare al
Conservatore dei RR.II. di Ragusa di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisizione a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena proprietà in ragione del 50% (1/2) ciascuno indiviso, in favore degli istanti, sui beni sopra descritti, nonché autorizzare l'Agenzia del
Territorio di Ragusa, in persona del suo responsabile pro tempore, ad effettuare le variazioni catastali dei mappali sopra indicati in favore degli istanti;
Chiedevano, inoltre, la condanna di , CP_1 Controparte_7
e alla refusione del danno patito per € 1.800,00
[...] Controparte_3
a seguito del danneggiamento del muro a secco posto a confine tra il fondo sito in Scicli, foglio 112, particella 334, di proprietà dell'attrice e la stradella interpoderale con esso confinante. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Chiedevano, altresì, la condanna, in solido tra loro, i sigg. , CP_1
e al risarcimento dei Controparte_7 Controparte_3
danni arrecati agli attori per la distruzione dei palmizi di cui in premessa, quantificati in € 10.800,00 o nella diversa misura ritenuta più opportuna
Tribunale, anche all'esito delle risultanze istruttorie.
Si costituivano e CP_1 CP_7 Controparte_3
contestando gli assunti attorei dei quali chiedevano il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testimoniale, il
Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 749/2024 pubbl. il 23/04/2024, rigettava le domande, con la condanna di parte attrice alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 27/5/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio, , e CP_1 CP_7 CP_3
chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con
[...]
il favore di spese e compensi.
Rimanevano contumaci e . Controparte_5 Controparte_6
All'udienza del 21/1/25, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di e Controparte_5
, i quali, sebbene regolarmente citati non si sono costituiti. Controparte_6
1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, in merito alla domanda di usucapione:
a) ritenuto sufficiente a fondare il rigetto della domanda attorea la circostanza che nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio fosse stato richiamato il contenuto delle querele sporte dal nelle quali egli Pt_1
ammetteva di avere coltivato e lavorato il fondo in oggetto in quanto affidatogli dalla vecchia proprietaria nullità per Parte_2
motivazione apparente – violazione degli artt. 134, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
c.p.c. .
b) ritenuto non provato, ad opera degli attori, il requisito della continuità del possesso;
c) omesso– in tema di valutazione delle prove e in mancanza di qualsivoglia motivazione – di considerare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c.
(tenendo anche conto delle altre risultanze istruttorie), come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale deferito al sig. non Controparte_5
comparso, pur sussistendone i presupposti;
1.1) I sopra indicati motivi sono infondati.
Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha ritenuto non provata, da parte dell'odierno appellante l'interversio possessionis, basandosi sul presupposto che lo stesso, in seno alle varie querele proposte, espressamente richiamate nell'atto di citazione, avesse dichiarato di avere coltivato e lavorato il fondo oggetto di usucapione “in quanto affidatomi in pieno godimento e possesso dalla vecchia proprietaria, sig.ra , defunta madre della Parte_2
”. Controparte_7
Evidentemente, essendo stato espressamente richiamato il contenuto delle suddette querele in seno all'atto di citazione, ed essendo le stesse state prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ben poteva il Tribunale, basare la propria decisione utilizzando quale prova il contenuto delle querele stesse, peraltro prodotte dal . Pt_1
In ogni caso, il profilo relativo alla mancata prova dell'interversio possessionis è soltanto uno dei profili esaminati dal primo giudice, il quale ha ritenuto rigettare la domanda di usucapione, avanzata dall'appellante anche per mancanza di prova del possesso continuativo per vent'anni.
Giova osservare che la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che ai fini dell'usucapione sia necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Inoltre, è costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo: ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. civ. n. 6123/2020).
Ed ancora, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto
(Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Nel caso che ci occupa, nessuna prova è stata fornita in tal senso. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Infatti, l'unica circostanza emersa dalle prove testimoniali espletate in primo grado è che ogni anno a partire dal 1996, i coniugi e Pt_1 CP_6
hanno dato incarico a , per due volte all'anno, di pulire i Parte_3
terreni in questione dai rovi e dalle erbacce e di rimuovere il pietrame esistente;
dal 2015 in poi lo stesso incarico è stato affidato a CP_8
.
[...]
Per quanto fin qui esposto, determinante ai fini della decisione è la circostanza che, in applicazione dei sopra indicati arresti giurisprudenziali, le attività, asseritamente, esercitate nel terreno in oggetto da parte del , Pt_1
quali la coltivazione e l'aratura del fondo, non integrano gli estremi del possesso uti dominus, così come la pulizia del terreno, demandata dal ad altri soggetti, si configura come mero atto di protezione dagli Pt_1
incendi del fondo di proprietà, limitrofo al terreno oggetto di usucapione.
Inoltre, dalla prova per testi è emerso che i proprietari del terreno non si fossero disinteressati abbandonandolo, ma, gli stessi, si occupavano attivamente della raccolta delle olive, del fieno e delle carrube ( testi
, ). CP_8 Tes_1 Tes_2
Per quanto attiene alla doglianza di cui al punto c), dagli atti di causa risulta che l'articolato dell'interrogatorio formale riguarda, esclusivamente, la coltivazione del terreno in oggetto, che, come sopra rilevato, nessuna prova utile fornisce ai fini che ci occupano;
pertanto, ininfluente, ai fini della decisione, si rappresenta il non averli dati per ammessi.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata rispetto alla domanda di usucapione.
2) Nella seconda parte dell'appello si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, pronunciato sulla domanda ex art. 2043 c.c. avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguiti al sig.
dalla distruzione dei trenta palmizi in vaso – ad opera degli Pt_1 appellati , e – omettendo di CP_1 CP_7 Controparte_3
esaminare la documentazione fotografica di cui al doc. 5 dell'atto di citazione, prendendo in considerazione, esclusivamente le dichiarazioni testimoniali rese dal teste Tes_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
2.1) Il motivo è infondato.
L'appellante in citazione deduceva che i coniugi – davano CP_1 CP_7
incarico al di arare il terreno oggetto di usucapione e che in quella CP_3
circostanza veniva danneggiato il muro a secco che delimita la proprietà dello stesso dalla stradella interpoderale, nonché alcune palme.
La Suprema Corte, in merito al risarcimento del danno ha, costantemente ribadito che nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità all'autore del fatto illecito. ( ex plurimis Cass. Cass.
21140/07).
Orbene dall'istruttoria della causa e dall'escussione dei testi nessuna prova viene fornita in tal senso.
Infatti, il teste dichiarava: “posso dire che ha Testimone_3 CP_3
arato il terreno per averlo visto, ma non posso dire se abbia distrutto i vasi;
conosco di vista il in quanto vigile urbano;
tale circostanza CP_3 potrebbe essere avvenuta a marzo, ma non so precisare”.
Il teste “è vero che c'erano dei vasi contenenti palme Testimone_4
anche se non so precisarne il numero;
ricordo che il si Pt_1
raccomandò di stare attento ai vasi perché gli erano costati molto;
ricordo altresì che fece riferimento al parassita punteruolo per il quale ogni settimana passava l'insetticida”.
Per quanto attiene alle foto, prodotte in atti dall'appellante, le stesse riguardano un muro a secco e alcuni vasi in terra con dentro piante secche, oltre che la foto di un soggetto ripresa al di qua di una recinzione e quella sfocata di altro soggetto in primissimo piano.
Orbene, le suddette foto nulla provano circa l'asserito danneggiamento, infatti, non è stato provato che le stesse riguardassero i luoghi di causa, ben potendo il muro e i vasi, ivi ritratti, trovarsi in qualsiasi altro luogo.
Né, tantomeno, risulta confermata l'identità dei soggetti ivi ritratti, non essendo compito del Tribunale intraprendere indagini tipiche della polizia giudiziaria. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
Inoltre, le dette foto nulla provano in merito all'asserito danno alle palme, ritraendo, le stesse, piante secche, delle quali non è possibile neppure rinvenire la specie.
Per quanto sopra, corretta anche su questo profilo appare la sentenza appellata.
3) Per quanto fin qui esposto l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia, come dichiarato dall'appellante
(€. 28.952,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Nulla sulle spese per le parti contumaci.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. n. 749/2024 pubbl.
[...]
il 23/04/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di e che, liquida, in CP_1 CP_7
complessivi Euro 3.473,00, di cui, €. 1.029,00 fase di studio, €.709,00 fase introduttiva, €. 1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che, liquida, in complessivi Euro Controparte_3 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
3.473,00, di cui, €. 1.029,00 fase di studio, €.709,00 fase introduttiva, €.
1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 28 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro