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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1872 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Dardanelli n. Parte_1 do Alesii che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , , ,
[...] CP_18 CP_19 Controparte_20
, , , Controparte_21 CP_22 CP_23 CP_24
,
[...] Controparte_25 CP_26 CP_27
[...] CP_28 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Controparte_29 Controparte_30 CP_31
CP_32 lo studio dell'avv. Simone Palliccia che li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATI E
CP_33
APPELLATO contumace Controparte_34
[...] Controparte_35
[...] Controparte_36
e
[...] Controparte_37 ontumaci
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 131/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 9.1.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto, notificato in data 21.6.2023, dai lavoratori in epigrafe indicati, per l'importo di € 126.641,13, oltre imposta di registro, spese di notifica e successive occorrende - importo rivendicato dai predetti in esecuzione della sentenza n. 2722/2023 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento di due distinti ricorsi, poi riuniti, aveva condannato CP_38 Controparte_39 Controparte_40
e al pagamento in solido, in favore dei Controparte_41 la icate a vario titolo, al versamento in favore dell' degli omessi contributi ed alla refusione delle spese di lite - CP_42 rassegnan seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c.; - nel merito, in via principale: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di tutti i creditori in relazione alla domanda di rifusione delle spese di lite liquidate nella sentenza n. 2722/2023 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, pari ad Euro 6.967,00, nonché di rimborso forfettario del 15% (Euro 1.045,05) e CPA (Euro 337,48), per un importo complessivo di Euro 8.349,53 e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o Contr la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto notificato a 2) accertare e dichiarare come non dovuta al sig. la somma di Euro 5.549,16 Parte_3
e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di Contr precetto notificato a 3) accertare e dichiarare come non dovute le seguenti somme: Euro 6.475,24 al Sig. , Euro 6.385,62 al Sig. CP_2 CP_8
, Euro 5.484,97 al Sig. , per effetto della com
[...] Controparte_13 Contr con i maggiori controcrediti di vantati nei confronti dei suddetti sia singolarmente, sia in solido, questi ultimi pari a: 11.914,84 Sig. , Euro CP_2
9.705,89 Sig. , Euro 11.016,70 Sig. , oltre interessi legali CP_8 CP_13 maturati sulle somme dal 13 luglio o 6.877,66, a titolo di spese di lite ed accessori della sentenza n. 3079/2020 indebitamente trattenute
+ Euro 8.074,77, a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cap della sentenza n. 3079/2020 + Euro 5.252,83, a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cap della sentenza n. 6/2023 e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto Contr notificato a - sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità parziale dell'atto di precetto notificato Contr a e per l'effetto ridurre l'importo complessivamente portato nel precetto per i motivi di cui sopra;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la compensazione dei crediti dei Sigg.ri , e CP_2 Controparte_8 [...] Contr
con i maggiori controcre i CP_13
l'effetto condannare i suddetti al pagamento delle seguenti somme, come sopra calcolate: Euro 5.897,14 Sig. , Euro 3.693,46 Sig. , Euro 5.955,33 CP_2 CP_8
Sig. , Euro 20.205,26 a carico dei suddetti in solido tra loro. Con CP_13 vitto onorari e diritti”.
1.1. Nella resistenza di e degli altri lavoratori in epigrafe indicati, Controparte_1 dichiarata la contuma Controparte_43 ed fallito Controparte_44 Controparte_40 ha
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce la somma precettata ad euro 97.809,61= e condanna a rimborsare ai Parte_1 precettanti 4/5 delle spese 0,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa , da distrarsi a favore dell'avv. S. PALLICCIA che si dichiara antistatario, compensato il restante quinto;
-compensa interamente le spese nei confronti delle altre parti in causa non costituite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha affermato che, nonostante le ammissioni e i riconoscimenti dei lavoratori sulle eccezioni della società e la conseguente riduzione del precetto a € 97.809,61, non poteva essere pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere, stante il mancato accordo delle parti su tale formula terminativa;
ii) ferma restando la possibilità restitutoria in caso di riforma in Cassazione della sentenza posta in esecuzione, ha rilevato che non vi era più alcuna contestazione sull'entità dell'importo a credito dei lavoratori convenuti, pari ad € 97.809,61; iii) ha, quindi, precisato che l'unico punto del contendere rimane la richiesta della società opponente, nei confronti dei signori
, ed , di restituzione delle maggiori somme CP_2 CP_8 CP_13
e e d za indicata in premessa> e che che peraltro tale richiesta è inammissibile in questa sede, non trattandosi di giudizio di cognizione, bensì di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella quale si contesta il diritto della parte precettante a procedere ad esecuzione forzata, di talché il perimetro all'interno del quale deve muovere il giudizio è necessariamente delimitato dal credito oggetto di esecuzione e la sua conclusione non può che essere la conferma, totale o parziale, del precetto ovvero la sua rimozione, ma certamente non altro tipo di pronuncia non in executivis>; iv) in punto di spese, ha applicato il principio della soccombenza con compensazione in ragione di 1/5 attesa la parziale riduzione della somma precettata e tenuto conto del rifiuto di accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice da parte della società opponente (proposta che consisteva nel concordare sulla formula terminativa di cessata materia del contendere a spese compensate, che invece era stata accettata dalla difesa dei lavoratori opposti e che non avrebbe arrecato alcun nocumento all'opponente, rimanendo ovviamente inalterata la possibilità di riforma in Cassazione della più volte citata sentenza sulla base della quale era stato predisposto il precetto)>. 2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la Parte_1 lamentandone, con un unico motivo, l'erroneità nella
[...] giudice ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di restituzione delle maggiori somme dovute dagli opponenti , ed in CP_2 CP_8 CP_13 ragione della sentenza n. 6/2023 della Corte l ma e, lamentato l'errata applicazione dell'art. 615, co. I, c.p.c. nonché la violazione degli artt. 36, 104 c.p.c., 111 Cost. e 1243 c.c., insistendo per la condanna dei predetti lavoratori alle somme per ciascuno indicate.
2.1. Si sono costituiti in giudizio e gli altri litisconsorti in epigrafe Controparte_1 indicati resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Ritualmente citati (cfr relate di notifica a mezzo PEC depositate telematicamente), e le società CP_33 Controparte_43
,
[...] Controparte_44 Controparte_45 non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
[...]
. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
4. Giova premettere che gli appellati in epigrafe indicati, con atto di precetto notificato il 21/6/2023, hanno intimato alla società appellante il pagamento, in solido alle altre società qui convenute e rimaste contumaci, della somma complessiva di € 126.641,13 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2722/2023. 4.1. Come pure indicato nella gravata sentenza, la ha proposto CP_38 opposizione per i seguenti motivi: A) carenza di le ne attiva dei creditori riguardo alle spese di lite ed accessori, in quanto ne era prevista la distrazione e pertanto solo il distrattario era legittimato ad agire per il loro pagamento;
B) errata determinazione dell'importo dovuto al sig.
[...] in quanto, fermo restando che la sentenza era gravata da Parte_3 proposto dall'odierna ricorrente, la somma a costui riconosciuta in sentenza non era di euro 5549,16= bensì di euro 3413,00=; -che, inoltre, la ricorrente esponeva di essere creditrice nei confronti degli opposti , ed CP_2 CP_8
delle somme indicate in ricorso, dovute a seguito di riforma, da CP_13 rte d'appello di Roma, di altra sentenza del Tribunale di Roma (favorevole agli originari ricorrenti), in conseguenza del pagamento nelle more intervenuto in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado>.
4.2. Per come affermato in sentenza e non contestato, i lavoratori, sia nella fase cautelare che di merito, hanno evidenziato quanto segue: a) le spese legali, inserite nell'atto di precetto, erano state pagate al procuratore antistatario;
b) l'importo dovuto al sig. era conforme a quello indicato Parte_3 dall'opponente; c) anche per da i controcrediti relativi ad , CP_2
ed , pur facendo presente che avverso la sentenza della CP_8 CP_13 app pendeva ricorso in Cassazione, non vi erano contestazioni sull'ammontare rispetto a quanto indicato dalla società opponente, sicché non vi era opposizione alla richiesta di compensazione proposta dalla medesima; -che, in conseguenza di tali riconoscimenti, il credito andava ridotto ad euro 97.809,61= in ordine al quale non vi erano ulteriori contestazioni da parte della società opponente>.
4.3. Nel descritto contesto è coperta da giudicato interno, per omessa impugnazione, la statuizione con cui il Tribunale ha ridotto la somma precettata a € 97.809,61.
5. Passando all'esame dell'unico motivo di gravame, così come eccepito dall'appellante ha errato il primo giudice nel dichiarare inammissibile la domanda restitutoria avanzata dalla società nei confronti , CP_2 CP_8
e .
[...] Controparte_13
a omunque documentalmente provato (cfr sentenze in atti e copie dei bonifici bancari), che i predetti appellati, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3079/2020 hanno ricevuto dalla società i seguenti importi: € 11.914,84 + Euro 458,14 (interessi legali CP_2 maturati dal 13 l € 9.705,89 + Euro 373,19 Controparte_8
(interessi legali maturati dal 13 luglio 2020); € 11.016,70 + Controparte_13
Euro 423,60 (interessi legali maturati dal 13 lu 5.2. Detta sentenza è stata integralmente riformata in appello da questa Corte in diversa composizione con la pronuncia n. 6/2023, che ha respinto le domande proposte in prime cure dagli appellati.
5.3. Contrariamente a quanto sostenuto da questi ultimi, con la riforma della sentenza di primo grado è sorto immediatamente l'obbligo restitutorio delle somme ricevute in esecuzione della sentenza gravata, essendo irrilevante che verso la sentenza d'appello n. 6/2023 penda ricorso in cassazione atteso che la stessa ha già fatto venir meno il titolo in base a cui dette somme sono state ricevute e vengono ancora trattenute senza alcuna causa. Significativamente la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede, sicché gli interessi maturano sin dalla data del pagamento.
5.4. Della sussistenza dell'obbligo restitutorio ha di fatto tenuto conto già il primo giudice, laddove riducendo il complessivo importo originariamente precettato, ha convenuto con entrambe le parti nel ritenere estinta per compensazione l'obbligazione gravante sulla società appellante nei confronti dei predetti appellati in ragione della sentenza 2722/2023. In particolare, in ragione di quest'ultima decisione, la società era tenuta a corrispondere a CP_2
€ 6475,24, ad € 6385,62 e a € 5484,97, Controparte_8 Controparte_13 somme che so te con parte di dai predetti lavoratori in esecuzione della precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 3079/2020, successivamente riformata a loro danno.
5.5. Il primo giudice, per come condivisibilmente eccepito dalla società, dopo avere operato di fatto detta compensazione, è entrato però in contraddizione dichiarando inammissibile la domanda “riconvenzionale” avanzata dalla società, negando a quest'ultima di ottenere la restituzione delle somme in eccesso versate e così errando nell'interpretazione e applicazione dell'art. 615 c.p.c.. 5.6. Sul punto è infatti sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità, pure citata nel gravame, in base alla quale “nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria” (Cass. n. 12436/2021).
5.7. Le ragioni della citata pronuncia di legittimità, alle quali per brevità si rinvia, e quanto già sopra esposto ai punti precedenti sono sufficienti a disattendere le insistenti e infondate contestazioni degli appellanti di cui ai punti da A ) a D) della memoria di costituzione.
5.8. Sulla scorta di quanto esposto, la gravata sentenza va riformata e gli appellati vanno condannati a restituire alla società appellante la differenza in eccesso tra quanto ricevuto a titolo di capitale e interessi in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3079/2020 riformata dalla sentenza di questa Corte n 6/2023 e quanto dalla medesima società loro dovuto in esecuzione della diversa sentenza n. 2722/2023 e più esattamente: € 5.897,14 CP_2
[ Euro 11.914,84 + Euro 458,14 (interessi legali m lio 2020) – Euro 6.475,24]; € 3.693,46 [Euro 9.705,89 + Euro 373,19 Controparte_8
(interessi legali o 2020) – Euro 6.385,62]; Controparte_13
€ 5955,33 [ Euro 11.016,70 + Euro 423,60 (interessi legali maturati dal 13 luglio 2020) - Euro 5.484,973.693,46]. Su dette somme andranno corrisposti da ciascuno gli interessi dalla data in cui hanno ricevuto il pagamento per come evincibile dai bonifici in atti al saldo ( Cass. n. 21699/2011 e successive conformi)
6. Il gravame, di contro, non può trovare accoglimento con riguardo alle altre somme richieste dalla società.
6.1. Con riguardo alla somma di € 6877,66, corrispondente alle spese di lite liquidate nella sentenza n. 3079/2020 successivamente riformata, gli appellati, assistiti anche in questa sede dall'avv. Simone Palliccia, hanno eccepito che queste sono state versate dalla società direttamente al predetto legale
“antistatario”.
6.1.1. In effetti il bonifico prodotto in atti dalla società sub doc 8) attesta il pagamento effettuato all'avv. Simone Palliccia dell'intero predetto importo in esecuzione della più volte citata sentenza n. 3079/2020 (cfr importo, nome beneficiario e causale versamento), pertanto è proprio l'avv. Palliccia a essere obbligato alla restituzione e non anche gli appellati, avvocato non evocato in giudizio e nei confronti del quale non è stata avanzata alcuna pretesa.
6.1.2 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di distrazione delle spese, ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorchè sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente” (Cass. n. 10827/2007 e successive conformi).
6.2. Con riguardo alle somme di € 8074,77 ed € 5252,83 oltre spese generali, iva e cpa liquidate a favore della società nella sentenza di questa Corte n. 6/2023 a titolo di spese di lite rispettivamente per il primo e per il secondo grado, l'appellante è già in possesso di un titolo esecutivo- la sentenza n. 6/2023, appunto- sicché non può pretendere di acquisirne un altro chiedendo a questa Corte di ribadire la condanna dei predetti appellati al pagamento di detti importi.
7. La parziale riforma della gravata sentenza comporta una nuova pronuncia in punto di spese esclusivamente con riguardo agli appellati , ed CP_2 CP_8
, dovendo rimanere ferma nei confronti degli altri appellati le cui CP_13 no rimaste estranee al devoluto.
7.1. L'esito complessivo della lite, per come si evince da quanto sopra esposto nella reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite sia del primo che del presente grado.
7.2. Spese compensate anche nei confronti degli altri lavoratori ai quali il gravame è stato notificato all'evidenza a mero titolo di denunciatio litis, restando irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
8. Da ultimo va osservato che per mero ed evidentissimo errore materiale, nel dispositivo emesso all'esito dell'udienza la condanna degli appellati , CP_2
ed alla restituzione delle somme in premessa indicate è stata CP_8 CP_13
ne i , all'evidenza soggetto estraneo alla lite, anziché Pt_4
a favore di sicché si procede in questa sede alla Controparte_46 necessaria la denominazione sociale corretta.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna alla restituzione in favore di
[...]
di € 5.897,14, di € Controparte_47 Controparte_8 [...]
di € 5.955,33, per tutti oltre interessi dalle date dei rispettivi incassi CP_13 sino al saldo;
dichiara compensate nei confronti , e CP_2 Controparte_8 [...]
le spese del primo grado di giudizio;
CP_13 rado compensate tra tutte le parti.
Roma 25.9.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1872 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via Dardanelli n. Parte_1 do Alesii che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , , ,
[...] CP_18 CP_19 Controparte_20
, , , Controparte_21 CP_22 CP_23 CP_24
,
[...] Controparte_25 CP_26 CP_27
[...] CP_28 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Controparte_29 Controparte_30 CP_31
CP_32 lo studio dell'avv. Simone Palliccia che li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATI E
CP_33
APPELLATO contumace Controparte_34
[...] Controparte_35
[...] Controparte_36
e
[...] Controparte_37 ontumaci
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 131/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 9.1.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto, notificato in data 21.6.2023, dai lavoratori in epigrafe indicati, per l'importo di € 126.641,13, oltre imposta di registro, spese di notifica e successive occorrende - importo rivendicato dai predetti in esecuzione della sentenza n. 2722/2023 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento di due distinti ricorsi, poi riuniti, aveva condannato CP_38 Controparte_39 Controparte_40
e al pagamento in solido, in favore dei Controparte_41 la icate a vario titolo, al versamento in favore dell' degli omessi contributi ed alla refusione delle spese di lite - CP_42 rassegnan seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c.; - nel merito, in via principale: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di tutti i creditori in relazione alla domanda di rifusione delle spese di lite liquidate nella sentenza n. 2722/2023 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, pari ad Euro 6.967,00, nonché di rimborso forfettario del 15% (Euro 1.045,05) e CPA (Euro 337,48), per un importo complessivo di Euro 8.349,53 e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o Contr la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto notificato a 2) accertare e dichiarare come non dovuta al sig. la somma di Euro 5.549,16 Parte_3
e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di Contr precetto notificato a 3) accertare e dichiarare come non dovute le seguenti somme: Euro 6.475,24 al Sig. , Euro 6.385,62 al Sig. CP_2 CP_8
, Euro 5.484,97 al Sig. , per effetto della com
[...] Controparte_13 Contr con i maggiori controcrediti di vantati nei confronti dei suddetti sia singolarmente, sia in solido, questi ultimi pari a: 11.914,84 Sig. , Euro CP_2
9.705,89 Sig. , Euro 11.016,70 Sig. , oltre interessi legali CP_8 CP_13 maturati sulle somme dal 13 luglio o 6.877,66, a titolo di spese di lite ed accessori della sentenza n. 3079/2020 indebitamente trattenute
+ Euro 8.074,77, a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cap della sentenza n. 3079/2020 + Euro 5.252,83, a titolo di rifusione delle spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cap della sentenza n. 6/2023 e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di precetto Contr notificato a - sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità parziale dell'atto di precetto notificato Contr a e per l'effetto ridurre l'importo complessivamente portato nel precetto per i motivi di cui sopra;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la compensazione dei crediti dei Sigg.ri , e CP_2 Controparte_8 [...] Contr
con i maggiori controcre i CP_13
l'effetto condannare i suddetti al pagamento delle seguenti somme, come sopra calcolate: Euro 5.897,14 Sig. , Euro 3.693,46 Sig. , Euro 5.955,33 CP_2 CP_8
Sig. , Euro 20.205,26 a carico dei suddetti in solido tra loro. Con CP_13 vitto onorari e diritti”.
1.1. Nella resistenza di e degli altri lavoratori in epigrafe indicati, Controparte_1 dichiarata la contuma Controparte_43 ed fallito Controparte_44 Controparte_40 ha
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce la somma precettata ad euro 97.809,61= e condanna a rimborsare ai Parte_1 precettanti 4/5 delle spese 0,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa , da distrarsi a favore dell'avv. S. PALLICCIA che si dichiara antistatario, compensato il restante quinto;
-compensa interamente le spese nei confronti delle altre parti in causa non costituite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha affermato che, nonostante le ammissioni e i riconoscimenti dei lavoratori sulle eccezioni della società e la conseguente riduzione del precetto a € 97.809,61, non poteva essere pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere, stante il mancato accordo delle parti su tale formula terminativa;
ii) ferma restando la possibilità restitutoria in caso di riforma in Cassazione della sentenza posta in esecuzione, ha rilevato che non vi era più alcuna contestazione sull'entità dell'importo a credito dei lavoratori convenuti, pari ad € 97.809,61; iii) ha, quindi, precisato che l'unico punto del contendere rimane la richiesta della società opponente, nei confronti dei signori
, ed , di restituzione delle maggiori somme CP_2 CP_8 CP_13
e e d za indicata in premessa> e che che peraltro tale richiesta è inammissibile in questa sede, non trattandosi di giudizio di cognizione, bensì di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella quale si contesta il diritto della parte precettante a procedere ad esecuzione forzata, di talché il perimetro all'interno del quale deve muovere il giudizio è necessariamente delimitato dal credito oggetto di esecuzione e la sua conclusione non può che essere la conferma, totale o parziale, del precetto ovvero la sua rimozione, ma certamente non altro tipo di pronuncia non in executivis>; iv) in punto di spese, ha applicato il principio della soccombenza con compensazione in ragione di 1/5 attesa la parziale riduzione della somma precettata e tenuto conto del rifiuto di accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice da parte della società opponente (proposta che consisteva nel concordare sulla formula terminativa di cessata materia del contendere a spese compensate, che invece era stata accettata dalla difesa dei lavoratori opposti e che non avrebbe arrecato alcun nocumento all'opponente, rimanendo ovviamente inalterata la possibilità di riforma in Cassazione della più volte citata sentenza sulla base della quale era stato predisposto il precetto)>. 2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la Parte_1 lamentandone, con un unico motivo, l'erroneità nella
[...] giudice ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di restituzione delle maggiori somme dovute dagli opponenti , ed in CP_2 CP_8 CP_13 ragione della sentenza n. 6/2023 della Corte l ma e, lamentato l'errata applicazione dell'art. 615, co. I, c.p.c. nonché la violazione degli artt. 36, 104 c.p.c., 111 Cost. e 1243 c.c., insistendo per la condanna dei predetti lavoratori alle somme per ciascuno indicate.
2.1. Si sono costituiti in giudizio e gli altri litisconsorti in epigrafe Controparte_1 indicati resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Ritualmente citati (cfr relate di notifica a mezzo PEC depositate telematicamente), e le società CP_33 Controparte_43
,
[...] Controparte_44 Controparte_45 non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
[...]
. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
4. Giova premettere che gli appellati in epigrafe indicati, con atto di precetto notificato il 21/6/2023, hanno intimato alla società appellante il pagamento, in solido alle altre società qui convenute e rimaste contumaci, della somma complessiva di € 126.641,13 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2722/2023. 4.1. Come pure indicato nella gravata sentenza, la ha proposto CP_38 opposizione per i seguenti motivi: A) carenza di le ne attiva dei creditori riguardo alle spese di lite ed accessori, in quanto ne era prevista la distrazione e pertanto solo il distrattario era legittimato ad agire per il loro pagamento;
B) errata determinazione dell'importo dovuto al sig.
[...] in quanto, fermo restando che la sentenza era gravata da Parte_3 proposto dall'odierna ricorrente, la somma a costui riconosciuta in sentenza non era di euro 5549,16= bensì di euro 3413,00=; -che, inoltre, la ricorrente esponeva di essere creditrice nei confronti degli opposti , ed CP_2 CP_8
delle somme indicate in ricorso, dovute a seguito di riforma, da CP_13 rte d'appello di Roma, di altra sentenza del Tribunale di Roma (favorevole agli originari ricorrenti), in conseguenza del pagamento nelle more intervenuto in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado>.
4.2. Per come affermato in sentenza e non contestato, i lavoratori, sia nella fase cautelare che di merito, hanno evidenziato quanto segue: a) le spese legali, inserite nell'atto di precetto, erano state pagate al procuratore antistatario;
b) l'importo dovuto al sig. era conforme a quello indicato Parte_3 dall'opponente; c) anche per da i controcrediti relativi ad , CP_2
ed , pur facendo presente che avverso la sentenza della CP_8 CP_13 app pendeva ricorso in Cassazione, non vi erano contestazioni sull'ammontare rispetto a quanto indicato dalla società opponente, sicché non vi era opposizione alla richiesta di compensazione proposta dalla medesima; -che, in conseguenza di tali riconoscimenti, il credito andava ridotto ad euro 97.809,61= in ordine al quale non vi erano ulteriori contestazioni da parte della società opponente>.
4.3. Nel descritto contesto è coperta da giudicato interno, per omessa impugnazione, la statuizione con cui il Tribunale ha ridotto la somma precettata a € 97.809,61.
5. Passando all'esame dell'unico motivo di gravame, così come eccepito dall'appellante ha errato il primo giudice nel dichiarare inammissibile la domanda restitutoria avanzata dalla società nei confronti , CP_2 CP_8
e .
[...] Controparte_13
a omunque documentalmente provato (cfr sentenze in atti e copie dei bonifici bancari), che i predetti appellati, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3079/2020 hanno ricevuto dalla società i seguenti importi: € 11.914,84 + Euro 458,14 (interessi legali CP_2 maturati dal 13 l € 9.705,89 + Euro 373,19 Controparte_8
(interessi legali maturati dal 13 luglio 2020); € 11.016,70 + Controparte_13
Euro 423,60 (interessi legali maturati dal 13 lu 5.2. Detta sentenza è stata integralmente riformata in appello da questa Corte in diversa composizione con la pronuncia n. 6/2023, che ha respinto le domande proposte in prime cure dagli appellati.
5.3. Contrariamente a quanto sostenuto da questi ultimi, con la riforma della sentenza di primo grado è sorto immediatamente l'obbligo restitutorio delle somme ricevute in esecuzione della sentenza gravata, essendo irrilevante che verso la sentenza d'appello n. 6/2023 penda ricorso in cassazione atteso che la stessa ha già fatto venir meno il titolo in base a cui dette somme sono state ricevute e vengono ancora trattenute senza alcuna causa. Significativamente la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede, sicché gli interessi maturano sin dalla data del pagamento.
5.4. Della sussistenza dell'obbligo restitutorio ha di fatto tenuto conto già il primo giudice, laddove riducendo il complessivo importo originariamente precettato, ha convenuto con entrambe le parti nel ritenere estinta per compensazione l'obbligazione gravante sulla società appellante nei confronti dei predetti appellati in ragione della sentenza 2722/2023. In particolare, in ragione di quest'ultima decisione, la società era tenuta a corrispondere a CP_2
€ 6475,24, ad € 6385,62 e a € 5484,97, Controparte_8 Controparte_13 somme che so te con parte di dai predetti lavoratori in esecuzione della precedente sentenza del Tribunale di Roma n. 3079/2020, successivamente riformata a loro danno.
5.5. Il primo giudice, per come condivisibilmente eccepito dalla società, dopo avere operato di fatto detta compensazione, è entrato però in contraddizione dichiarando inammissibile la domanda “riconvenzionale” avanzata dalla società, negando a quest'ultima di ottenere la restituzione delle somme in eccesso versate e così errando nell'interpretazione e applicazione dell'art. 615 c.p.c.. 5.6. Sul punto è infatti sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità, pure citata nel gravame, in base alla quale “nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria” (Cass. n. 12436/2021).
5.7. Le ragioni della citata pronuncia di legittimità, alle quali per brevità si rinvia, e quanto già sopra esposto ai punti precedenti sono sufficienti a disattendere le insistenti e infondate contestazioni degli appellanti di cui ai punti da A ) a D) della memoria di costituzione.
5.8. Sulla scorta di quanto esposto, la gravata sentenza va riformata e gli appellati vanno condannati a restituire alla società appellante la differenza in eccesso tra quanto ricevuto a titolo di capitale e interessi in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3079/2020 riformata dalla sentenza di questa Corte n 6/2023 e quanto dalla medesima società loro dovuto in esecuzione della diversa sentenza n. 2722/2023 e più esattamente: € 5.897,14 CP_2
[ Euro 11.914,84 + Euro 458,14 (interessi legali m lio 2020) – Euro 6.475,24]; € 3.693,46 [Euro 9.705,89 + Euro 373,19 Controparte_8
(interessi legali o 2020) – Euro 6.385,62]; Controparte_13
€ 5955,33 [ Euro 11.016,70 + Euro 423,60 (interessi legali maturati dal 13 luglio 2020) - Euro 5.484,973.693,46]. Su dette somme andranno corrisposti da ciascuno gli interessi dalla data in cui hanno ricevuto il pagamento per come evincibile dai bonifici in atti al saldo ( Cass. n. 21699/2011 e successive conformi)
6. Il gravame, di contro, non può trovare accoglimento con riguardo alle altre somme richieste dalla società.
6.1. Con riguardo alla somma di € 6877,66, corrispondente alle spese di lite liquidate nella sentenza n. 3079/2020 successivamente riformata, gli appellati, assistiti anche in questa sede dall'avv. Simone Palliccia, hanno eccepito che queste sono state versate dalla società direttamente al predetto legale
“antistatario”.
6.1.1. In effetti il bonifico prodotto in atti dalla società sub doc 8) attesta il pagamento effettuato all'avv. Simone Palliccia dell'intero predetto importo in esecuzione della più volte citata sentenza n. 3079/2020 (cfr importo, nome beneficiario e causale versamento), pertanto è proprio l'avv. Palliccia a essere obbligato alla restituzione e non anche gli appellati, avvocato non evocato in giudizio e nei confronti del quale non è stata avanzata alcuna pretesa.
6.1.2 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di distrazione delle spese, ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorchè sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente” (Cass. n. 10827/2007 e successive conformi).
6.2. Con riguardo alle somme di € 8074,77 ed € 5252,83 oltre spese generali, iva e cpa liquidate a favore della società nella sentenza di questa Corte n. 6/2023 a titolo di spese di lite rispettivamente per il primo e per il secondo grado, l'appellante è già in possesso di un titolo esecutivo- la sentenza n. 6/2023, appunto- sicché non può pretendere di acquisirne un altro chiedendo a questa Corte di ribadire la condanna dei predetti appellati al pagamento di detti importi.
7. La parziale riforma della gravata sentenza comporta una nuova pronuncia in punto di spese esclusivamente con riguardo agli appellati , ed CP_2 CP_8
, dovendo rimanere ferma nei confronti degli altri appellati le cui CP_13 no rimaste estranee al devoluto.
7.1. L'esito complessivo della lite, per come si evince da quanto sopra esposto nella reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite sia del primo che del presente grado.
7.2. Spese compensate anche nei confronti degli altri lavoratori ai quali il gravame è stato notificato all'evidenza a mero titolo di denunciatio litis, restando irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
8. Da ultimo va osservato che per mero ed evidentissimo errore materiale, nel dispositivo emesso all'esito dell'udienza la condanna degli appellati , CP_2
ed alla restituzione delle somme in premessa indicate è stata CP_8 CP_13
ne i , all'evidenza soggetto estraneo alla lite, anziché Pt_4
a favore di sicché si procede in questa sede alla Controparte_46 necessaria la denominazione sociale corretta.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna alla restituzione in favore di
[...]
di € 5.897,14, di € Controparte_47 Controparte_8 [...]
di € 5.955,33, per tutti oltre interessi dalle date dei rispettivi incassi CP_13 sino al saldo;
dichiara compensate nei confronti , e CP_2 Controparte_8 [...]
le spese del primo grado di giudizio;
CP_13 rado compensate tra tutte le parti.
Roma 25.9.2025
LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario