Art. 32. Avvertimento 1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso e' inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lieve entita' ed e' comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale sottoseritto dal presidente e dal segretario). 2. Entro i dieci giorni sueccssivi alla avvenuta comunicazione, l'interessato puo' richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Articolo 31Articolo 33
Articolo 32 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
11 febbraio 1994
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