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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa SO
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 3779/2017 R.G. vertente
TRA
(P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Antonella Coscarella (C.F.
), giusta procura generale alle liti ai rogiti Notaio e delibera C.F._1 Per_1 di Giunta regionale in atti;
-ATTRICE- OPPONENTE-
CONTRO
P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
Cont pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Antonio Borraccino e altri (P.I.
e per essa dall'Avv. Antonio Borraccino e dall'Avv. Federico Lerro (C.F. P.IVA_3
, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
C.F._2
-CONVENUTA-OPPOSTA-
NONCHE'
1 (P.I. ), in Controparte_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria
SO (C.F. ) e NA CA (C.F. ) C.F._3 C.F._4 dell'Ufficio legale dell' , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Controparte_4
- ZA AT
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- adeguamento rette per prestazioni sanitarie
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19/6/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente ex art. 127-ter c.p.c., con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 565/2017 emesso dall'intestato Tribunale con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma di € 90.319,44 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 e Controparte_1 spese del procedimento monitorio, a titolo di aggiornamento delle tariffe sulle prestazioni a carico del SSR, in conseguenza dell'adeguamento ai nuovi requisiti di accreditamento delle strutture.
La ha ottenuto il provvedimento monitorio sulla scorta delle Parte_2 seguenti argomentazioni:
- che con Legge regionale n. 24/2008 e successivo Regolamento n. 13/2009 sono stati previsti nuovi requisiti qualitativo-strutturali, cui le varie strutture si sarebbero dovute adeguare, ed è stata, altresì, prevista la rideterminazione delle tariffe per le strutture extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie, che sarebbe dovuta avvenire entro 60 gg. dall'entrata in vigore;
- che tra le Associazioni di categoria ed il Dipartimento Tutela della Salute è intervenuto, in data 8/1/2010, un accordo, formalizzato in un verbale con allegati schemi di calcolo e le rette rideterminate e corrispondenti alle varie tipologie di prestazioni;
- che detto accordo non ha avuto seguito e sono stati proposti al Tar due CP_3 ricorsi avverso il silenzio della definiti con due pronunce d'accoglimento, Pt_1 rispettivamente la n. 834 e la n. 835 del 2012, cui è seguita la nomina cli un Commissario ad Acta, con ordinanze collegiali n. 339/2013 e n. 340/2013;
2 - che il Commissario, con decreto n. 454 del 28/10/2015, ha approvato le tariffe di cui al citato verbale dell'8/1/2010, prevedendo il conteggio, sui relativi importi, dell'adeguamento Istat fino al DCA n. 62 dell'11/ 6/ 2015;
- che il suddetto decreto commissariale n. 454/2015 è stato, poi, impugnato dinanzi al Tar da parte del Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del settore sanitario, limitatamente alla parte in cui era previsto il conteggio dell'adeguamento Istat, ma detto reclamo è stato rigettato dal Tar con sentenza n. 838/2016;
- che, infine, la legittimazione passiva della discenderebbe dall'art. 1, comma 10, Pt_1 del D.L. 27 agosto 1993 n. 324, in merito al pagamento dei debiti nei confronti delle strutture private convenzionate.
A sostegno della presente opposizione la ha dedotto ed eccepito Parte_1 quanto segue:
a) il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il preteso credito trae origine da convenzioni stipulate tra la società ricorrente e l' Controparte_3 competente, non sottoscritte dalla Parte_1
b) inapplicabilità dell'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993 poiché le Regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo e controllo mentre le Aziende sanitarie assicurano i livelli essenziali di assistenza e sono titolari dei poteri di gestione della spesa e di erogazione dei servizi sul territorio ex art. 3, comma 1, D.lgs. n. 502/1992.
Invero, nella fattispecie, non si tratta di "spettanze" o "corrispettivi" predeterminati, di cui le Aziende sanitarie siano debitrici ma dell'aumento delle tariffe praticate, in forza di quanto disposto dalla L.R n. 24/2008 e dal Regolamento regionale n.
13/2009, frutto di successiva decretazione, evidenziando che la norma contenuta nel
D.L. n. 324/1993 in merito alla legittimazione passiva delle Regioni disciplina il sistema fondato sul convenzionamento delle strutture sanitarie private con le unità sanitarie locali, non più vigente, in quanto integralmente sostituito dalla riforma del sistema sanitario operata con il D.lgs. n. 229/1999 (c.d. riforma Bindi), in attuazione della quale il precedente rapporto convenzionale con le strutture sanitarie private è stato soppiantato dall'istituto dell'accreditamento istituzionale disciplinato dall'art. 8 quinquies del novellato D.lgs. n. 502/1992, che presuppone il possesso in capo alla struttura dell'autorizzazione sanitaria e consente la stipula degli accordi contrattuali
3 con le Aziende sanitarie, volti a regolamentare il volume e la tipologia di prestazioni,
i tetti di spesa e le modalità di calcolo dei corrispettivi. Ne consegue che l'istituto del convenzionamento è del tutto diverso dall'accreditamento disciplinato dal D.lgs. n.
229/1999, entrato in vigore in a partire dal 2001, per cui le norme che si Pt_1 riferivano alle strutture convenzionate, come l'art. 1 comma 10 del D.L. 27 agosto
1993 n. 324, non possono essere applicate alle strutture accreditate;
c) la non dovutezza degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, come confermato dall'art.24, comma 1, della Legge 30 ottobre 2014 n. 161, la quale, avendo natura interpretativa, trova applicazione anche nel presente giudizio. Del resto, il rapporto instaurato mediante l'accreditamento e la stipula degli accordi contrattuali avrebbe natura concessoria, consistente nel diritto di esercitare un'attività avente natura di servizio pubblico, accompagnato dalla relativa remunerazione delle prestazioni in base al tariffario con il concorso dell'utente (compartecipazione) e del finanziamento pubblico.
Pertanto, la ha chiesto, in via preliminare, il rigetto della Parte_1 provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Si è costituita, con memora depositata il 16/11/2027, la Controparte_1
(nel prosieguo la Società o la Struttura), contestando puntualmente le deduzioni di parte opponente e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' Controparte_3
; nel merito ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese
[...] di lite.
Autorizzatane la chiamata con provvedimento del 27/11/2017, si è costituita anche l' , deducendo la parziale prescrizione del credito, ai sensi dell'art. Controparte_4
2948 c.c., per i cinque anni antecedenti la notifica dell'atto di chiamata in causa notificato il 26/2/2018; il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la pretesa creditoria si riferisce agli adeguamenti tariffari derivanti dai requisiti di accreditamento di cui al regolamento n. 13/2009 con il quale la ha Parte_1 rimodulato i requisiti di accreditamento senza contestualmente provvedere ad una rimodulazione tariffaria coerente con i richiamati requisiti. La questione è stata
4 oggetto di pronunciamento da parte del TAR a seguito del quale la stessa ha Pt_1 stipulato anche un apposito accordo con alcune strutture sanitarie recepito con DCA
n. 87/2016 facendosi carico dei relativi oneri e conferendo mandato alle Aziende sanitarie di provvedere al pagamento delle competenze in favore dei sottoscrittori, tra i quali però non figura la struttura la nullità del Controparte_1 decreto ingiuntivo non essendo stato prodotto il contratto su cui si fonda la pretesa.
Ha quindi concluso pertanto per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 1° giugno 2018, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa, istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, dopo una serie di rinvii sempre per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/9/2025 è stata posta in decisione dal mutato giudice istruttore (v. provvedimento di assegnazione del 25/3/2024) e, successivamente, con ordinanza del 5/6/2025 è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire, ex art. 182 comma 2 c.p.c., il decreto del Presidente della
G.R. con il quale è stato nominato il Coordinatore reggente dell'Avvocatura regionale, quale dirigente che ha conferito l'incarico al difensore costituitosi per la
. Parte_1
Infine, all'udienza del 19/6/2025, acquisita la documentazione richiesta, la causa è stata posta in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già depositate le comparse conclusionali e le memorie in replica.
*** *** *** *** ***
Preliminarmente deve essere affrontata la questione relativa alla legittimazione passiva, ossia all'individuazione del soggetto astrattamente tenuto ad erogare le somme richieste quale adeguamento delle rette per le prestazioni erogate in convenzione con l' , posto che sia la che l' Controparte_4 Parte_1 [...]
hanno eccepito la rispettiva carenza di legittimazione passiva. CP_4
Secondo la Struttura opposta al pagamento sarebbe tenuta la Parte_1 poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private
5 convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall' nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. Pt_3
30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali, atteso che l'esigenza di una centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese ai propri assistiti da parte dei fornitori accreditati, è una tecnica organizzativa di tipo neutro rispetto ai principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità (cfr. Cass. civ. n. 13333/2015
e, in senso conforme, Cass. civ. n. 26959/2016, n. 17587/2018 e n. 3676/2020).
Invero, la giurisprudenza di legittimità citata da parte opposta si è occupata del caso della , di fatti si legge, nella pronuncia n. 13333/2015 che “nessuna legge Parte_4 regionale è stata emanata dalla per disciplinare il rapporto obbligatorio con le Parte_4 strutture private provvisoriamente accreditate e/o per modificare la titolarità del suddetto rapporto relativamente al soggetto tenuto al pagamento dei corrispettivi”.
Anche le altre pronunce conformi a quella del 2015 hanno riguardato prestazioni rese nell'ambito della . Parte_4
Di contro, sempre la Suprema Corte si è pronunciato più volte in subjecta materia con riferimento alla affermando che “le obbligazioni derivanti dall'esecuzione Parte_1 di prestazioni socio-sanitarie rese in regime di accreditamento non sono direttamente a carico delle
Regioni (nella specie, la ), cui - in mancanza di un'espressa disposizione di legge Parte_1 che le affidi la concreta gestione dei servizi - sono demandati unicamente compiti di programmazione, Parte coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio- sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento” (v. Cass. n. 22037 del 23 ottobre 2016). Successivamente, con la pronuncia n. 7745 dell'8/4/2020, la Corte di
6 cassazione ha precisato che “in tema di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento, la ha demandato ex art. 13 l.r. n. 24 del 2008 alle aziende sanitarie Parte_1 Pt_1 locali la legittimazione a stipulare i contratti e gli accordi con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere tali prestazioni, unitamente ad ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza, in questo modo escludendo che possano sorgere obbligazioni a carico della stessa, Pt_1 poiché non trova applicazione, nei suoi confronti, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993” (cfr. in senso conforme Cass. n. 22509/2023 e n. 6788/2024).
Dunque, non sussistendo valide ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato e, tenuto conto del differente quadro normativo tra la e la deve ritenersi nella presente controversia Parte_4 Parte_1
l' privo di legittimazione passiva e dichiarare invece la legittimazione Controparte_5 passiva in capo all' . Controparte_3
Cont Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall' , la Struttura accreditata ha allegato, alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, i contratti stipulati dal 2010 al 2015 con l' , pertanto, si ritiene soddisfatto il requisito ad Controparte_4 substantiam della forma scritta della fonte contrattuale da cui genera il rapporto intercorso tra le parti (v. docc. n.6-11).
Inoltre, deve essere, altresì, respinta l'ulteriore eccezione preliminare concernente la prescrizione della pretesa fatta valere dall'odierna parte opposta.
Si rileva infatti che il presente giudizio ha ad oggetto l'adempimento di una obbligazione di natura contrattuale, come tale soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass. civ. n. 24074/2025). Ciò vale a maggior ragione se si considera che le somme pretese avrebbero dovuto corrispondersi in unica soluzione e non anche a rate, trattandosi del pagamento delle differenze retributive dovute su prestazioni già svolte e in ragione del sopravvenuto adeguamento tariffario (arg. da
Cass. n. 30456 del 20 dicembre 2017). Ne consegue che, riguardando il credito delle prestazioni espletate a partire dal 2010 sino al 2015, ed essendo stato introdotto il presente giudizio nel 2017, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Ancora, in ordine alla eccezione di inammissibilità della chiamata in causa in quanto la pretesa azionata in monitorio è volta nei confronti della , dunque Parte_1
7 si tratterebbe di una domanda nuova, si fa presente che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è preposto a dare definizione al rapporto intercorrente tra le parti del procedimento monitorio e non connette a siffatta affermazione l'inammissibilità di ogni diversa domanda introdotta nei confronti di terzi, iniziativa che sottopone, piuttosto, al rispetto delle regole di rito e delle conseguenti preclusioni valevoli per il giudizio ordinario, una volta individuata rispetto ad opponente ed opposto la posizione sostanziale di attore e convenuto da cui far derivare i correlati poteri processuali (cfr. Cass. 01/03/2007 n. 4800; Cass.
27/06/2000 n.8718). Ne consegue che il giudizio introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge, come prevede l'art. 645, comma 2, cod. proc. civ., secondo le norme del procedimento ordinario, essendo strutturato sulla falsariga di un giudizio impugnatorio in cui si assiste ad una inversione dei ruoli processuali delle parti. Nel richiamo alle norme del procedimento ordinario di cognizione resta quindi applicabile, anche l'art. 183, comma 5, cod. proc. civ. (ante riforma Cartabia) a mente del quale l'attore, ovvero, per l'inversione dei ruoli processuali che si realizza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, può non solo proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto, in tal caso l'opponente, ma anche chiamare in giudizio un terzo nei termini di cui agli artt. 106 e 269, comma 3, cod. proc. civ. ove l'esigenza sia sorta dalle difese del convenuto – opponente (cfr. Cass. 27/01/2003 n.1185; Cass.
07/06/2013 n. 14444; Cass. 26/06/2018 n. 16868 e, da ultimo, Cass. Civ. Sez. I n.
10218/2019).
Inoltre, a partire dalla pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite del 2015, precisamente la n. 12310, si è assistito ad una graduale apertura in favore della possibilità riconosciuta, entro limiti processuali determinati, al creditore opposto di apportare una emendatio libelli soprattutto se giustificata dalle argomentazioni mosse in sede di opposizione, culminata con la recente sentenza sempre a Sezioni Unite secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga
8 dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (cfr. Cass. SU n. 26727/2024).
Ne consegue che, in applicazione dei suesposti principi di diritto, deve sia ritenersi ammissibile la chiamata in causa dell' e sia la domanda svolta nei Controparte_4 suoi confronti dalla convenuta opposta.
Passando al merito, la pretesa creditoria azionata dalla è Controparte_6 fondata e può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente si rileva che, nel caso che ci occupa, non sia in contestazione il fatto che la struttura abbia già ricevuto i pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite nelle annualità 2010-2015.
La questione controversa tra le parti attiene, invece, al pagamento della differenza tra quanto ricevuto in base alle precedenti tariffe relativamente alle prestazioni rese dal
2010 al 2015 in virtù dell'art.8-quinquies D.lgs. 30.12.1992 n.502 e quanto rideterminato nelle nuove tariffe adottate dal Commissario ad acta, nominato dal Tar
, con DCA n. 454/2015. Pt_1
Cont Si rileva, sul punto, che non può condividersi l'eccezione sollevata dall' secondo cui il suddetto DCA non potrebbe trovare applicazione nei confronti dell'odierna attrice opposta, perché quest'ultima non ha preso parte al giudizio svoltosi dinnanzi al Tar.
A riguardo è sufficiente rilevare che il decreto del Commissario ad acta n. 454/2015
è stato emesso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 834/2012 e n. 835/2012 con le quali il TAR AL ha accertato e dichiarato l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla ordinando a quest'ultima Parte_1
l'emanazione di un provvedimento (di carattere, quindi, generale) avente a oggetto l'adozione delle suddette tariffe secondo quanto previsto nell'allegato 1 del citato
Regolamento n. 13/2009.
Ne consegue che, a seguito degli aggiornamenti tecnologici imposti dalle normative in materia (in ultimo proprio dal citato Regolamento n.13/09), tutte le strutture all'uopo accreditate – tra le quali rientra la Struttura opposta – come risulta dai Cont contratti stipulati con l – in cui si dà atto che trattasi di “Erogatore […] iscritto
9 nel Registro delle strutture sanitaria e socio-sanitarie private accreditate definitivamente nella
, istituito presso la Regione AL - Dipartimento Tutela della Parte_1 salute, e approvato con DDG 909 del 4 febbraio 2010 e smi” (v. doc. 6 memoria ex art. 183 co.6 n. 2 parte opposta) – hanno acquisito il diritto ad ottenere l'adeguamento delle tariffe per le prestazioni erogate in regime di accreditamento a far data dal 2010, secondo gli importi concordati nel verbale redatto in data 8 ottobre
2010 e recepito nel predetto DCA n. 454/2015 (v. docc. 1 e 4 fasc. monitorio).
Parimenti, non può essere accolta l'ulteriore eccezione sollevata dall'
[...]
circa il difetto di certezza del credito, essendo mancato il procedimento CP_4 istruttorio di verifica delle prestazioni avvenuto, invece, per i crediti spettanti agli erogatori indicati negli elenchi di cui al successivo DCA n. 87/2016.
Infatti, con il citato DCA n. 87/2016 del 9 agosto 2016 è stata disposta l'assegnazione all' della somma occorrente all'adempimento Controparte_4 dell'accordo transattivo del 16 giugno 2016 stipulato tra il Commissariato ad acta per il piano di rientro del deficit sanitario della il Direttore Generale Parte_1 del Dipartimento della tutela della salute e l l'BA AL e Parte_6
AIOP AL settore territoriale, nonché una serie di erogatori di prestazioni extra- ospedaliere (tra le quali, non figura l'odierna creditrice opposta), a definizione del contenzioso sorto a seguito del giudicato formatosi in ordine agli adeguamenti tariffari (sent. nn. 834/2012 e nn. 835/2012 del TAR AL) che aveva visto diversi erogatori privati azionare le rispettive pretese con ricorsi monitori.
Tuttavia, si precisa che, trattandosi di un accordo transattivo cui l'odierna attrice non ha preso parte, non può esplicare effetti nei suoi confronti.
Per il resto, a fronte dell'analitica ricostruzione del credito da parte dell'attrice come risulta dai mandati di pagamento in atti emessi a seguito di fatture con indicazione del numero delle prestazioni erogate per ciascun anno (v. docc. 15/20 e 24/30, memoria ex art. 183 co.6 n. 2 parte opposta) provvedendo ad applicare ad ognuna il differenziale tariffario di cui al citato DCA che rinvia al verbale dell'8/10/2010, Cont determinando così in € 90.319,44 la somma dovuta per differenza di retta, l' non ha contestato in maniera specifica la correttezza dei conteggi del differenziale tariffario applicato sul numero delle prestazioni rese né dell'adeguamento Istat
10 richiesto né ancora ha contestato il numero delle prestazioni erogate per ciascuna annualità.
Per quanto riguarda poi l'effettivo adeguamento ai criteri di cui al Regolamento n.
13/2009, risulta in atti che la abbia comunicato sia la Controparte_1
Cont Dipartimento della Salute della Regione AL che all' il possesso dei requisiti per l'accreditamento, anche in relazione al Regolamento n. 13/2009 (v. docc. n. 12 e
13 all. memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. parte opposta), di talché, se anno per anno sono stati stipulati nuovi contratti di accreditamento, deve ritenersi che tale adeguamento sia stato riscontrato dagli organi preposti al controllo.
Con riferimento, infine, alla pretesa di pagamento degli interessi moratori di cui al
D.Lgs. n. 231/2002, si rileva che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ritiene ormai pacifico il principio, secondo il quale “rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo CP_7 all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (v. Cass. SU n. 35092 del 14/12/2023 e, in senso conforme, Cass. n. 29742/2024).
Ne deriva, pertanto, quanto agli interessi richiesti ex D. Lgs 231/2002 in relazione ai rapporti intercorsi tra l' e la che vanno Controparte_4 Controparte_1 corrisposti i predetti interessi con decorrenza sugli importi dovuti dalla scadenza e fino al saldo effettivo.
Per quanto sinora esposto, si accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla e si revoca il decreto opposto. Parte_1
Inoltre, si dichiara accertato il diritto della al pagamento, Controparte_1 da parte dell' , della somma di € 90.319,44 Controparte_3 dovuta a titolo di adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento ai sensi della L. r. n. 24/2009, del Regolamento n. 13/2009 e del
DCA n. 454/2015, oltre interessi al tasso di cui al D. lgs. n. 231/2002 dalla singola scadenza all'effettivo saldo.
11 Pertanto, si condanna l' della somma di € Controparte_3
90.319,44 in favore della Medicina dovuta a titolo di adeguamento Controparte_1 delle tariffe per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento ai sensi della
L. r. n. 24/2009, del Regolamento n. 13/2009 e del DCA n. 454/2015, oltre interessi al tasso di cui al D. lgs. n. 231/2002 dalla singola scadenza all'effettivo saldo.
Con riferimento alle spese del procedimento monitorio, si osserva che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr.
Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Infine, in ordine alle spese del presente giudizio, si fa presente che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 n. 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav.,
1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III,
12/05/2015, n. 9587).
Considerato, quindi, l'esito complessivo della lite, si dichiarano quindi compensate le spese del procedimento monitorio tra la e la Controparte_1 Pt_1
; mentre per quanto riguarda le spese del presente giudizio, sulla base del
[...] principio della soccombenza, si condanna l' alla rifusione delle Controparte_4 spese di lite in favore della e della , che si Controparte_1 Parte_1 liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla e revoca il Parte_1 decreto opposto n. 565/2017 emesso dall'intestato Tribunale;
12 - dichiara il diritto della al pagamento, da parte dell' Controparte_1 [...]
, della somma di € 90.319,44 dovuta a titolo di Controparte_3 adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento ai sensi della L. r. n. 24/2009, del Regolamento n. 13/2009 e del DCA n. 454/2015, oltre interessi al tasso di cui al D. lgs. n. 231/2002 dalla singola scadenza all'effettivo saldo;
- condanna l' della somma di € 90.319,44 in Controparte_3 favore della Medicina dovuta a titolo di adeguamento delle tariffe per le Controparte_1 prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento ai sensi della L. r. n. 24/2009, del
Regolamento n. 13/2009 e del DCA n. 454/2015, oltre interessi al tasso di cui al D. lgs.
n. 231/2002 dalla singola scadenza all'effettivo saldo;
- dichiara compensate le spese del procedimento monitorio tra la Controparte_1
e la
[...] Parte_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_4 [...]
e della che si liquidano in € 7.052,00 per ciascuna parte, CP_1 Parte_1 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 15/10/2025 Il Giudice
dott.ssa SO Damiani
13
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa SO
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 3779/2017 R.G. vertente
TRA
(P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Antonella Coscarella (C.F.
), giusta procura generale alle liti ai rogiti Notaio e delibera C.F._1 Per_1 di Giunta regionale in atti;
-ATTRICE- OPPONENTE-
CONTRO
P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
Cont pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Antonio Borraccino e altri (P.I.
e per essa dall'Avv. Antonio Borraccino e dall'Avv. Federico Lerro (C.F. P.IVA_3
, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
C.F._2
-CONVENUTA-OPPOSTA-
NONCHE'
1 (P.I. ), in Controparte_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria
SO (C.F. ) e NA CA (C.F. ) C.F._3 C.F._4 dell'Ufficio legale dell' , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Controparte_4
- ZA AT
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- adeguamento rette per prestazioni sanitarie
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19/6/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente ex art. 127-ter c.p.c., con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 565/2017 emesso dall'intestato Tribunale con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma di € 90.319,44 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 e Controparte_1 spese del procedimento monitorio, a titolo di aggiornamento delle tariffe sulle prestazioni a carico del SSR, in conseguenza dell'adeguamento ai nuovi requisiti di accreditamento delle strutture.
La ha ottenuto il provvedimento monitorio sulla scorta delle Parte_2 seguenti argomentazioni:
- che con Legge regionale n. 24/2008 e successivo Regolamento n. 13/2009 sono stati previsti nuovi requisiti qualitativo-strutturali, cui le varie strutture si sarebbero dovute adeguare, ed è stata, altresì, prevista la rideterminazione delle tariffe per le strutture extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie, che sarebbe dovuta avvenire entro 60 gg. dall'entrata in vigore;
- che tra le Associazioni di categoria ed il Dipartimento Tutela della Salute è intervenuto, in data 8/1/2010, un accordo, formalizzato in un verbale con allegati schemi di calcolo e le rette rideterminate e corrispondenti alle varie tipologie di prestazioni;
- che detto accordo non ha avuto seguito e sono stati proposti al Tar due CP_3 ricorsi avverso il silenzio della definiti con due pronunce d'accoglimento, Pt_1 rispettivamente la n. 834 e la n. 835 del 2012, cui è seguita la nomina cli un Commissario ad Acta, con ordinanze collegiali n. 339/2013 e n. 340/2013;
2 - che il Commissario, con decreto n. 454 del 28/10/2015, ha approvato le tariffe di cui al citato verbale dell'8/1/2010, prevedendo il conteggio, sui relativi importi, dell'adeguamento Istat fino al DCA n. 62 dell'11/ 6/ 2015;
- che il suddetto decreto commissariale n. 454/2015 è stato, poi, impugnato dinanzi al Tar da parte del Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del settore sanitario, limitatamente alla parte in cui era previsto il conteggio dell'adeguamento Istat, ma detto reclamo è stato rigettato dal Tar con sentenza n. 838/2016;
- che, infine, la legittimazione passiva della discenderebbe dall'art. 1, comma 10, Pt_1 del D.L. 27 agosto 1993 n. 324, in merito al pagamento dei debiti nei confronti delle strutture private convenzionate.
A sostegno della presente opposizione la ha dedotto ed eccepito Parte_1 quanto segue:
a) il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il preteso credito trae origine da convenzioni stipulate tra la società ricorrente e l' Controparte_3 competente, non sottoscritte dalla Parte_1
b) inapplicabilità dell'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993 poiché le Regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo e controllo mentre le Aziende sanitarie assicurano i livelli essenziali di assistenza e sono titolari dei poteri di gestione della spesa e di erogazione dei servizi sul territorio ex art. 3, comma 1, D.lgs. n. 502/1992.
Invero, nella fattispecie, non si tratta di "spettanze" o "corrispettivi" predeterminati, di cui le Aziende sanitarie siano debitrici ma dell'aumento delle tariffe praticate, in forza di quanto disposto dalla L.R n. 24/2008 e dal Regolamento regionale n.
13/2009, frutto di successiva decretazione, evidenziando che la norma contenuta nel
D.L. n. 324/1993 in merito alla legittimazione passiva delle Regioni disciplina il sistema fondato sul convenzionamento delle strutture sanitarie private con le unità sanitarie locali, non più vigente, in quanto integralmente sostituito dalla riforma del sistema sanitario operata con il D.lgs. n. 229/1999 (c.d. riforma Bindi), in attuazione della quale il precedente rapporto convenzionale con le strutture sanitarie private è stato soppiantato dall'istituto dell'accreditamento istituzionale disciplinato dall'art. 8 quinquies del novellato D.lgs. n. 502/1992, che presuppone il possesso in capo alla struttura dell'autorizzazione sanitaria e consente la stipula degli accordi contrattuali
3 con le Aziende sanitarie, volti a regolamentare il volume e la tipologia di prestazioni,
i tetti di spesa e le modalità di calcolo dei corrispettivi. Ne consegue che l'istituto del convenzionamento è del tutto diverso dall'accreditamento disciplinato dal D.lgs. n.
229/1999, entrato in vigore in a partire dal 2001, per cui le norme che si Pt_1 riferivano alle strutture convenzionate, come l'art. 1 comma 10 del D.L. 27 agosto
1993 n. 324, non possono essere applicate alle strutture accreditate;
c) la non dovutezza degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, come confermato dall'art.24, comma 1, della Legge 30 ottobre 2014 n. 161, la quale, avendo natura interpretativa, trova applicazione anche nel presente giudizio. Del resto, il rapporto instaurato mediante l'accreditamento e la stipula degli accordi contrattuali avrebbe natura concessoria, consistente nel diritto di esercitare un'attività avente natura di servizio pubblico, accompagnato dalla relativa remunerazione delle prestazioni in base al tariffario con il concorso dell'utente (compartecipazione) e del finanziamento pubblico.
Pertanto, la ha chiesto, in via preliminare, il rigetto della Parte_1 provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Si è costituita, con memora depositata il 16/11/2027, la Controparte_1
(nel prosieguo la Società o la Struttura), contestando puntualmente le deduzioni di parte opponente e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' Controparte_3
; nel merito ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese
[...] di lite.
Autorizzatane la chiamata con provvedimento del 27/11/2017, si è costituita anche l' , deducendo la parziale prescrizione del credito, ai sensi dell'art. Controparte_4
2948 c.c., per i cinque anni antecedenti la notifica dell'atto di chiamata in causa notificato il 26/2/2018; il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la pretesa creditoria si riferisce agli adeguamenti tariffari derivanti dai requisiti di accreditamento di cui al regolamento n. 13/2009 con il quale la ha Parte_1 rimodulato i requisiti di accreditamento senza contestualmente provvedere ad una rimodulazione tariffaria coerente con i richiamati requisiti. La questione è stata
4 oggetto di pronunciamento da parte del TAR a seguito del quale la stessa ha Pt_1 stipulato anche un apposito accordo con alcune strutture sanitarie recepito con DCA
n. 87/2016 facendosi carico dei relativi oneri e conferendo mandato alle Aziende sanitarie di provvedere al pagamento delle competenze in favore dei sottoscrittori, tra i quali però non figura la struttura la nullità del Controparte_1 decreto ingiuntivo non essendo stato prodotto il contratto su cui si fonda la pretesa.
Ha quindi concluso pertanto per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 1° giugno 2018, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa, istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, dopo una serie di rinvii sempre per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/9/2025 è stata posta in decisione dal mutato giudice istruttore (v. provvedimento di assegnazione del 25/3/2024) e, successivamente, con ordinanza del 5/6/2025 è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire, ex art. 182 comma 2 c.p.c., il decreto del Presidente della
G.R. con il quale è stato nominato il Coordinatore reggente dell'Avvocatura regionale, quale dirigente che ha conferito l'incarico al difensore costituitosi per la
. Parte_1
Infine, all'udienza del 19/6/2025, acquisita la documentazione richiesta, la causa è stata posta in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già depositate le comparse conclusionali e le memorie in replica.
*** *** *** *** ***
Preliminarmente deve essere affrontata la questione relativa alla legittimazione passiva, ossia all'individuazione del soggetto astrattamente tenuto ad erogare le somme richieste quale adeguamento delle rette per le prestazioni erogate in convenzione con l' , posto che sia la che l' Controparte_4 Parte_1 [...]
hanno eccepito la rispettiva carenza di legittimazione passiva. CP_4
Secondo la Struttura opposta al pagamento sarebbe tenuta la Parte_1 poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private
5 convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall' nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. Pt_3
30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali, atteso che l'esigenza di una centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese ai propri assistiti da parte dei fornitori accreditati, è una tecnica organizzativa di tipo neutro rispetto ai principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità (cfr. Cass. civ. n. 13333/2015
e, in senso conforme, Cass. civ. n. 26959/2016, n. 17587/2018 e n. 3676/2020).
Invero, la giurisprudenza di legittimità citata da parte opposta si è occupata del caso della , di fatti si legge, nella pronuncia n. 13333/2015 che “nessuna legge Parte_4 regionale è stata emanata dalla per disciplinare il rapporto obbligatorio con le Parte_4 strutture private provvisoriamente accreditate e/o per modificare la titolarità del suddetto rapporto relativamente al soggetto tenuto al pagamento dei corrispettivi”.
Anche le altre pronunce conformi a quella del 2015 hanno riguardato prestazioni rese nell'ambito della . Parte_4
Di contro, sempre la Suprema Corte si è pronunciato più volte in subjecta materia con riferimento alla affermando che “le obbligazioni derivanti dall'esecuzione Parte_1 di prestazioni socio-sanitarie rese in regime di accreditamento non sono direttamente a carico delle
Regioni (nella specie, la ), cui - in mancanza di un'espressa disposizione di legge Parte_1 che le affidi la concreta gestione dei servizi - sono demandati unicamente compiti di programmazione, Parte coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio- sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento” (v. Cass. n. 22037 del 23 ottobre 2016). Successivamente, con la pronuncia n. 7745 dell'8/4/2020, la Corte di
6 cassazione ha precisato che “in tema di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento, la ha demandato ex art. 13 l.r. n. 24 del 2008 alle aziende sanitarie Parte_1 Pt_1 locali la legittimazione a stipulare i contratti e gli accordi con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere tali prestazioni, unitamente ad ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza, in questo modo escludendo che possano sorgere obbligazioni a carico della stessa, Pt_1 poiché non trova applicazione, nei suoi confronti, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993” (cfr. in senso conforme Cass. n. 22509/2023 e n. 6788/2024).
Dunque, non sussistendo valide ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riportato e, tenuto conto del differente quadro normativo tra la e la deve ritenersi nella presente controversia Parte_4 Parte_1
l' privo di legittimazione passiva e dichiarare invece la legittimazione Controparte_5 passiva in capo all' . Controparte_3
Cont Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall' , la Struttura accreditata ha allegato, alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, i contratti stipulati dal 2010 al 2015 con l' , pertanto, si ritiene soddisfatto il requisito ad Controparte_4 substantiam della forma scritta della fonte contrattuale da cui genera il rapporto intercorso tra le parti (v. docc. n.6-11).
Inoltre, deve essere, altresì, respinta l'ulteriore eccezione preliminare concernente la prescrizione della pretesa fatta valere dall'odierna parte opposta.
Si rileva infatti che il presente giudizio ha ad oggetto l'adempimento di una obbligazione di natura contrattuale, come tale soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass. civ. n. 24074/2025). Ciò vale a maggior ragione se si considera che le somme pretese avrebbero dovuto corrispondersi in unica soluzione e non anche a rate, trattandosi del pagamento delle differenze retributive dovute su prestazioni già svolte e in ragione del sopravvenuto adeguamento tariffario (arg. da
Cass. n. 30456 del 20 dicembre 2017). Ne consegue che, riguardando il credito delle prestazioni espletate a partire dal 2010 sino al 2015, ed essendo stato introdotto il presente giudizio nel 2017, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Ancora, in ordine alla eccezione di inammissibilità della chiamata in causa in quanto la pretesa azionata in monitorio è volta nei confronti della , dunque Parte_1
7 si tratterebbe di una domanda nuova, si fa presente che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è preposto a dare definizione al rapporto intercorrente tra le parti del procedimento monitorio e non connette a siffatta affermazione l'inammissibilità di ogni diversa domanda introdotta nei confronti di terzi, iniziativa che sottopone, piuttosto, al rispetto delle regole di rito e delle conseguenti preclusioni valevoli per il giudizio ordinario, una volta individuata rispetto ad opponente ed opposto la posizione sostanziale di attore e convenuto da cui far derivare i correlati poteri processuali (cfr. Cass. 01/03/2007 n. 4800; Cass.
27/06/2000 n.8718). Ne consegue che il giudizio introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge, come prevede l'art. 645, comma 2, cod. proc. civ., secondo le norme del procedimento ordinario, essendo strutturato sulla falsariga di un giudizio impugnatorio in cui si assiste ad una inversione dei ruoli processuali delle parti. Nel richiamo alle norme del procedimento ordinario di cognizione resta quindi applicabile, anche l'art. 183, comma 5, cod. proc. civ. (ante riforma Cartabia) a mente del quale l'attore, ovvero, per l'inversione dei ruoli processuali che si realizza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, può non solo proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto, in tal caso l'opponente, ma anche chiamare in giudizio un terzo nei termini di cui agli artt. 106 e 269, comma 3, cod. proc. civ. ove l'esigenza sia sorta dalle difese del convenuto – opponente (cfr. Cass. 27/01/2003 n.1185; Cass.
07/06/2013 n. 14444; Cass. 26/06/2018 n. 16868 e, da ultimo, Cass. Civ. Sez. I n.
10218/2019).
Inoltre, a partire dalla pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite del 2015, precisamente la n. 12310, si è assistito ad una graduale apertura in favore della possibilità riconosciuta, entro limiti processuali determinati, al creditore opposto di apportare una emendatio libelli soprattutto se giustificata dalle argomentazioni mosse in sede di opposizione, culminata con la recente sentenza sempre a Sezioni Unite secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga
8 dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (cfr. Cass. SU n. 26727/2024).
Ne consegue che, in applicazione dei suesposti principi di diritto, deve sia ritenersi ammissibile la chiamata in causa dell' e sia la domanda svolta nei Controparte_4 suoi confronti dalla convenuta opposta.
Passando al merito, la pretesa creditoria azionata dalla è Controparte_6 fondata e può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente si rileva che, nel caso che ci occupa, non sia in contestazione il fatto che la struttura abbia già ricevuto i pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite nelle annualità 2010-2015.
La questione controversa tra le parti attiene, invece, al pagamento della differenza tra quanto ricevuto in base alle precedenti tariffe relativamente alle prestazioni rese dal
2010 al 2015 in virtù dell'art.8-quinquies D.lgs. 30.12.1992 n.502 e quanto rideterminato nelle nuove tariffe adottate dal Commissario ad acta, nominato dal Tar
, con DCA n. 454/2015. Pt_1
Cont Si rileva, sul punto, che non può condividersi l'eccezione sollevata dall' secondo cui il suddetto DCA non potrebbe trovare applicazione nei confronti dell'odierna attrice opposta, perché quest'ultima non ha preso parte al giudizio svoltosi dinnanzi al Tar.
A riguardo è sufficiente rilevare che il decreto del Commissario ad acta n. 454/2015
è stato emesso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 834/2012 e n. 835/2012 con le quali il TAR AL ha accertato e dichiarato l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla ordinando a quest'ultima Parte_1
l'emanazione di un provvedimento (di carattere, quindi, generale) avente a oggetto l'adozione delle suddette tariffe secondo quanto previsto nell'allegato 1 del citato
Regolamento n. 13/2009.
Ne consegue che, a seguito degli aggiornamenti tecnologici imposti dalle normative in materia (in ultimo proprio dal citato Regolamento n.13/09), tutte le strutture all'uopo accreditate – tra le quali rientra la Struttura opposta – come risulta dai Cont contratti stipulati con l – in cui si dà atto che trattasi di “Erogatore […] iscritto
9 nel Registro delle strutture sanitaria e socio-sanitarie private accreditate definitivamente nella
, istituito presso la Regione AL - Dipartimento Tutela della Parte_1 salute, e approvato con DDG 909 del 4 febbraio 2010 e smi” (v. doc. 6 memoria ex art. 183 co.6 n. 2 parte opposta) – hanno acquisito il diritto ad ottenere l'adeguamento delle tariffe per le prestazioni erogate in regime di accreditamento a far data dal 2010, secondo gli importi concordati nel verbale redatto in data 8 ottobre
2010 e recepito nel predetto DCA n. 454/2015 (v. docc. 1 e 4 fasc. monitorio).
Parimenti, non può essere accolta l'ulteriore eccezione sollevata dall'
[...]
circa il difetto di certezza del credito, essendo mancato il procedimento CP_4 istruttorio di verifica delle prestazioni avvenuto, invece, per i crediti spettanti agli erogatori indicati negli elenchi di cui al successivo DCA n. 87/2016.
Infatti, con il citato DCA n. 87/2016 del 9 agosto 2016 è stata disposta l'assegnazione all' della somma occorrente all'adempimento Controparte_4 dell'accordo transattivo del 16 giugno 2016 stipulato tra il Commissariato ad acta per il piano di rientro del deficit sanitario della il Direttore Generale Parte_1 del Dipartimento della tutela della salute e l l'BA AL e Parte_6
AIOP AL settore territoriale, nonché una serie di erogatori di prestazioni extra- ospedaliere (tra le quali, non figura l'odierna creditrice opposta), a definizione del contenzioso sorto a seguito del giudicato formatosi in ordine agli adeguamenti tariffari (sent. nn. 834/2012 e nn. 835/2012 del TAR AL) che aveva visto diversi erogatori privati azionare le rispettive pretese con ricorsi monitori.
Tuttavia, si precisa che, trattandosi di un accordo transattivo cui l'odierna attrice non ha preso parte, non può esplicare effetti nei suoi confronti.
Per il resto, a fronte dell'analitica ricostruzione del credito da parte dell'attrice come risulta dai mandati di pagamento in atti emessi a seguito di fatture con indicazione del numero delle prestazioni erogate per ciascun anno (v. docc. 15/20 e 24/30, memoria ex art. 183 co.6 n. 2 parte opposta) provvedendo ad applicare ad ognuna il differenziale tariffario di cui al citato DCA che rinvia al verbale dell'8/10/2010, Cont determinando così in € 90.319,44 la somma dovuta per differenza di retta, l' non ha contestato in maniera specifica la correttezza dei conteggi del differenziale tariffario applicato sul numero delle prestazioni rese né dell'adeguamento Istat
10 richiesto né ancora ha contestato il numero delle prestazioni erogate per ciascuna annualità.
Per quanto riguarda poi l'effettivo adeguamento ai criteri di cui al Regolamento n.
13/2009, risulta in atti che la abbia comunicato sia la Controparte_1
Cont Dipartimento della Salute della Regione AL che all' il possesso dei requisiti per l'accreditamento, anche in relazione al Regolamento n. 13/2009 (v. docc. n. 12 e
13 all. memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. parte opposta), di talché, se anno per anno sono stati stipulati nuovi contratti di accreditamento, deve ritenersi che tale adeguamento sia stato riscontrato dagli organi preposti al controllo.
Con riferimento, infine, alla pretesa di pagamento degli interessi moratori di cui al
D.Lgs. n. 231/2002, si rileva che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ritiene ormai pacifico il principio, secondo il quale “rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo CP_7 all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (v. Cass. SU n. 35092 del 14/12/2023 e, in senso conforme, Cass. n. 29742/2024).
Ne deriva, pertanto, quanto agli interessi richiesti ex D. Lgs 231/2002 in relazione ai rapporti intercorsi tra l' e la che vanno Controparte_4 Controparte_1 corrisposti i predetti interessi con decorrenza sugli importi dovuti dalla scadenza e fino al saldo effettivo.
Per quanto sinora esposto, si accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla e si revoca il decreto opposto. Parte_1
Inoltre, si dichiara accertato il diritto della al pagamento, Controparte_1 da parte dell' , della somma di € 90.319,44 Controparte_3 dovuta a titolo di adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento ai sensi della L. r. n. 24/2009, del Regolamento n. 13/2009 e del
DCA n. 454/2015, oltre interessi al tasso di cui al D. lgs. n. 231/2002 dalla singola scadenza all'effettivo saldo.
11 Pertanto, si condanna l' della somma di € Controparte_3
90.319,44 in favore della Medicina dovuta a titolo di adeguamento Controparte_1 delle tariffe per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento ai sensi della
L. r. n. 24/2009, del Regolamento n. 13/2009 e del DCA n. 454/2015, oltre interessi al tasso di cui al D. lgs. n. 231/2002 dalla singola scadenza all'effettivo saldo.
Con riferimento alle spese del procedimento monitorio, si osserva che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr.
Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Infine, in ordine alle spese del presente giudizio, si fa presente che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 n. 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav.,
1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III,
12/05/2015, n. 9587).
Considerato, quindi, l'esito complessivo della lite, si dichiarano quindi compensate le spese del procedimento monitorio tra la e la Controparte_1 Pt_1
; mentre per quanto riguarda le spese del presente giudizio, sulla base del
[...] principio della soccombenza, si condanna l' alla rifusione delle Controparte_4 spese di lite in favore della e della , che si Controparte_1 Parte_1 liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla e revoca il Parte_1 decreto opposto n. 565/2017 emesso dall'intestato Tribunale;
12 - dichiara il diritto della al pagamento, da parte dell' Controparte_1 [...]
, della somma di € 90.319,44 dovuta a titolo di Controparte_3 adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento ai sensi della L. r. n. 24/2009, del Regolamento n. 13/2009 e del DCA n. 454/2015, oltre interessi al tasso di cui al D. lgs. n. 231/2002 dalla singola scadenza all'effettivo saldo;
- condanna l' della somma di € 90.319,44 in Controparte_3 favore della Medicina dovuta a titolo di adeguamento delle tariffe per le Controparte_1 prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento ai sensi della L. r. n. 24/2009, del
Regolamento n. 13/2009 e del DCA n. 454/2015, oltre interessi al tasso di cui al D. lgs.
n. 231/2002 dalla singola scadenza all'effettivo saldo;
- dichiara compensate le spese del procedimento monitorio tra la Controparte_1
e la
[...] Parte_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_4 [...]
e della che si liquidano in € 7.052,00 per ciascuna parte, CP_1 Parte_1 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 15/10/2025 Il Giudice
dott.ssa SO Damiani
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