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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1213/2023 R.G. avente ad oggetto pagamento somme
promosso da
titolare della ditta individuale COSMINOX DI PRIVITERA Parte_1
GI (C.F.: nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in C.F._1
Catania corso Italia, 226 presso lo studio dell'avv. Antonio Francesco Vitale che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Maria Antonietta Finocchiaro come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Catania via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
(C.F. ) società incorporante per fusione Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Controparte_4 Controparte_5
Emanuele Orlando, 56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende come da procura in atti;
1 APPELLATI
All'udienza del 31.1.2025, previa assegnazione del termine di giorni 20 prima dell'udienza, per il deposito di note difensive, richiesto dalle parti, i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.860/2023 pubblicata il 22.2.2023, il Tribunale di Catania condannava al pagamento in favore di titolare della ditta individuale Controparte_2 Parte_1
SM di euro 4.052,94 quale saldo del contributo in considerazione dei lavori eseguiti come indicati nello stato finale del programma per il conseguimento delle agevolazioni cui la ditta era stata ammessa oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed il pagamento delle spese di causa.
Con atto di citazione notificato il 22.9.2023 al e ad Controparte_1
titolare della ditta individuale SM proponeva appello Controparte_2 Parte_1
avverso la predetta sentenza che censurava con un unico motivo ed, in accoglimento, chiedeva liquidarsi quale contributo definitivo il maggiore importo di euro 150.118,53 in luogo del minore importo riconosciuto di euro 4.052,00 oltre le spese del giudizio.
Si costituiva il per eccepire l'inammissibilità del Controparte_1
gravame e comunque la sua infondatezza e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto della impugnazione e proponendo Controparte_2 appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame insistendo nel proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di condanna della maggiore somma richiesta, con il favore delle spese.
1) Con un unico motivo l'appellante si duole per avere il tribunale ritenuto corretta la riduzione del contributo “agevolativo” concedibile secondo la proposta della banca concessionaria
(oggi al in relazione alle opere ricomprese Controparte_2 Controparte_1
nel programma di investimenti ex lege n.488 del 1992, nonostante tutti i titoli di spesa recassero la data antecedente al termine fissato dal per l'ultimazione dei lavori, come emergeva dai CP_1
documenti prodotti.
Assume che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le opere edili di costruzione del fabbricato uffici erano state completate nel rispetto del termine fissato posto che le uniche opere eseguite in seguito - ovvero il massetto collaborante del solaio di copertura ed un parapettino del corpo scala curvo annesso al corpo uffici - erano opera di rifiniture escluse dal programma oggetto di finanziamento e realizzate con spese a carico dell'appellante.
2 Riguardo poi le opere ritenute incomplete nella palazzina uffici - ovvero pareti divisorie e controsoffitti – rileva come la palazzina uffici era funzionale all'utilizzo alla data del 8.10.2005 e comunque occorreva considerare quale data di ultimazione del programma la data di entrata a regime fissata al mese di ottobre 2006, come previsto dal punto 6.8 della circolare n.900315/2000 e senza considerare che il primo esercizio a regime dell'impianto era fissato al dicembre 2007, ovvero in epoca successiva all'accesso della banca per valutare l'attuazione del programma, avvenuto il
9.6.2006.
2) Va premesso che con l'odierno giudizio l'appellante ha richiesto il versamento dell'ultima delle tre rate del contributo concesso dall'allora Controparte_6
, con d.d. n. 97700 del 09.04.2001, per complessivi € 450.355,59, da erogarsi in
[...]
tre quote annuali di euro 150.118,53 ciascuna, per l'ampliamento con trasferimento dell'impianto sito a Zafferana Etnea, ritenendo illegittima la determinazione di riduzione del contributo assunta dalla banca concessionaria.
Considerato quanto previsto nel bando n.8 disciplinato dal D.M. 20.10.1955 n. 527, come modificato dal D.M.
9.3.2000 n. 133 e la Circolare per il settore Industria n. 900315 del 14.07.2000, il programma agevolato doveva essere realizzato nel rispetto del termine di 48 mesi e, quindi, entro il 09.04.2005, salvo eventuale proroga di massimo 6 mesi che veniva riconosciuta all'appellante per gravi motivi, per cui il termine ultimo per la realizzazione del programma di investimenti era fissato al 8.l0.2005.
In data 11.10.2004 veniva erogata dall'allora - quale banca Controparte_5
concessionaria - la prima quota di contributo per €. 150.118,53 ed in data 10.02.2006 la seconda quota di importo analogo.
Con nota del 24.02.2006 l'appellante chiedeva al l'erogazione dell'ultima quota CP_1
spettante assumendo di avere ultimato i lavori entro la data prevista dell'8.10.2005.
A seguito di relazione finale sullo stato dell'investimento del 04.10.2007, redatta dalla banca concessionaria e trasmessa al Ministero competente, veniva proposto lo stralcio di parte della spesa ammessa.
Precisamente non veniva ammesso il capitolo di spesa relativo al fabbricato uffici poiché la banca concedente assumeva che fosse stato completato dopo la data di ultimazione del programma, ovvero dopo il 8.10.2005, posto che dalla verifica eseguita il 9.4.2006 mancavano le opere interne quali pareti divisorie e controsoffitti sicchè alla data del 8.10.2005 l'edificio veniva ritenuto non utilizzabile per l'uso cui era destinato.
3 Inoltre dalla spese documentate per gli impianti generali veniva detratto il 33,55% della spesa quale quota relativa al fabbricato uffici, nonché la spesa per l'impianto ascensore destinato ad uso esclusivo del predetto fabbricato.
Di conseguenza, l'investimento ammissibile in via definitiva ammontava a € 854.900,00 ed il contributo concedibile in via definitiva era pari a € 304.290,00 erogabile in tre quote di €
101.430,00 ciascuna in luogo di euro 450.355,59.
3) La sentenza appellata ha ritenuto corretto lo stralcio operato dal e considerato CP_1
che l'importo già erogato in via provvisoria ammontava ad euro 300.000,00 ha condannata la banca concessionaria a pagare il residuo importo di euro 4.052,94.
4) Ciò posto il motivo di gravame contesta sostanzialmente l'illegittimità della operata riduzione del contributo finale in primo luogo in quanto tutti i documenti di spesa sono stati emessi entro la data in cui andava ultimato il programma ovvero il 8.10.2005.
L'assunto in realtà non fa che confermare quanto sostenuto dalle parti appellate ed affermato nella sentenza di prime cure posto che, come previsto dalla circolare n.900315/2000 all'art. 6 comma 8, “la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili” quindi se l'ultimo titolo di spesa ammissibile deve recare la data entro il 8.10.2005, come è incontestato fra le parti, considerata la durata originaria del programma e la concessa proroga di sei mesi, ne deriva che la data di ultimazione del programma è fissata al 8.10.2005.
Assume poi l'appellante che anche le opere edili relative al fabbricato uffici sono state completate entro il 8.10.2005, posto che le opere eseguite successivamente attenevano al massetto collaborante del solaio di copertura e ad un parapetto del corpo scala, spese non facenti parte del programma di finanziamento, mentre la distribuzione degli spazi interni era avvenuta con materiali e mobili già acquistati e pronti all'uso.
L'assunto è smentito dalla relazione redatta dal tecnico della banca concessionaria il quale alla data del 9.4.2006 e quindi dopo la scadenza del termine perentorio fissato per l'ultimazione del programma ha accertato l'inidoneità del fabbricato uffici ad essere utilizzabile per l'uso cui era destinato mancando le opere interne quali pareti divisorie e controsoffitti sicchè ancora alla data del
9.4.2006 e quindi in epoca successiva alla scadenza del termine fissato per il completamento del programma, ovvero il 8.10.2005, tale parte dell'opera non era stata completata.
La relazione del tecnico della banca non solo non ha trovato smentita con l'allegazione di idonee prove, ma anzi è avvalorata proprio dalla stessa relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori nominato dall'appellante il quale ha attestato con la relazione del 27.10.2006 di aver constatato che le opere sono state ultimate in data 20.10.2006.
4 Senza considerare che l'autorizzazione del Genio civile in variante è stata rilasciata il
8.6.2006 ovvero dopo la data in cui il programma andava ultimato.
Infine errato, oltre che in contraddizione con quanto sostenuto nella prima parte del motivo dallo stesso appellante, è l'assunto secondo cui occorrerebbe fare riferimento alla data di entrata a regime dell'impianto ed a quella del primo esercizio a regime per accertare il diritto alla integrale agevolazione dell'opera.
Come sopra detto ai fini della finanziabilità definitiva dell'opera è necessario che il completamento del programma coincida con la data fissata per l'ammissione dell'ultima spesa ed il comma 8 dell'art.6 della citata circolare del 14.7.2000, n.900315 chiarisce che “la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione”, data che va distinta sia dalla data di entrata a regime che sempre secondo il medesimo comma “rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali la quale si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma” sia dalla data dell'esercizio "a regime" che “è quello del primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime”.
In conclusione l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Resta quindi assorbito l'appello incidentale condizionato avanzato da stante Controparte_2
il rigetto dell'appello principale
Le spese di questo grado d'appello, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo e si liquidano applicando le tariffe vigenti tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri medi, ma esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1213/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da titolare della ditta individuale Parte_1
SM, con atto di citazione notificato il 22.9.2023 al e ad Controparte_1
avverso la sentenza n.860/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 22.2.2023, Controparte_2
che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida per ciascuna parte appellata quali compensi in €.9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 4/4/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1213/2023 R.G. avente ad oggetto pagamento somme
promosso da
titolare della ditta individuale COSMINOX DI PRIVITERA Parte_1
GI (C.F.: nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in C.F._1
Catania corso Italia, 226 presso lo studio dell'avv. Antonio Francesco Vitale che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Maria Antonietta Finocchiaro come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Catania via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
(C.F. ) società incorporante per fusione Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Controparte_4 Controparte_5
Emanuele Orlando, 56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende come da procura in atti;
1 APPELLATI
All'udienza del 31.1.2025, previa assegnazione del termine di giorni 20 prima dell'udienza, per il deposito di note difensive, richiesto dalle parti, i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.860/2023 pubblicata il 22.2.2023, il Tribunale di Catania condannava al pagamento in favore di titolare della ditta individuale Controparte_2 Parte_1
SM di euro 4.052,94 quale saldo del contributo in considerazione dei lavori eseguiti come indicati nello stato finale del programma per il conseguimento delle agevolazioni cui la ditta era stata ammessa oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed il pagamento delle spese di causa.
Con atto di citazione notificato il 22.9.2023 al e ad Controparte_1
titolare della ditta individuale SM proponeva appello Controparte_2 Parte_1
avverso la predetta sentenza che censurava con un unico motivo ed, in accoglimento, chiedeva liquidarsi quale contributo definitivo il maggiore importo di euro 150.118,53 in luogo del minore importo riconosciuto di euro 4.052,00 oltre le spese del giudizio.
Si costituiva il per eccepire l'inammissibilità del Controparte_1
gravame e comunque la sua infondatezza e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto della impugnazione e proponendo Controparte_2 appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame insistendo nel proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di condanna della maggiore somma richiesta, con il favore delle spese.
1) Con un unico motivo l'appellante si duole per avere il tribunale ritenuto corretta la riduzione del contributo “agevolativo” concedibile secondo la proposta della banca concessionaria
(oggi al in relazione alle opere ricomprese Controparte_2 Controparte_1
nel programma di investimenti ex lege n.488 del 1992, nonostante tutti i titoli di spesa recassero la data antecedente al termine fissato dal per l'ultimazione dei lavori, come emergeva dai CP_1
documenti prodotti.
Assume che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le opere edili di costruzione del fabbricato uffici erano state completate nel rispetto del termine fissato posto che le uniche opere eseguite in seguito - ovvero il massetto collaborante del solaio di copertura ed un parapettino del corpo scala curvo annesso al corpo uffici - erano opera di rifiniture escluse dal programma oggetto di finanziamento e realizzate con spese a carico dell'appellante.
2 Riguardo poi le opere ritenute incomplete nella palazzina uffici - ovvero pareti divisorie e controsoffitti – rileva come la palazzina uffici era funzionale all'utilizzo alla data del 8.10.2005 e comunque occorreva considerare quale data di ultimazione del programma la data di entrata a regime fissata al mese di ottobre 2006, come previsto dal punto 6.8 della circolare n.900315/2000 e senza considerare che il primo esercizio a regime dell'impianto era fissato al dicembre 2007, ovvero in epoca successiva all'accesso della banca per valutare l'attuazione del programma, avvenuto il
9.6.2006.
2) Va premesso che con l'odierno giudizio l'appellante ha richiesto il versamento dell'ultima delle tre rate del contributo concesso dall'allora Controparte_6
, con d.d. n. 97700 del 09.04.2001, per complessivi € 450.355,59, da erogarsi in
[...]
tre quote annuali di euro 150.118,53 ciascuna, per l'ampliamento con trasferimento dell'impianto sito a Zafferana Etnea, ritenendo illegittima la determinazione di riduzione del contributo assunta dalla banca concessionaria.
Considerato quanto previsto nel bando n.8 disciplinato dal D.M. 20.10.1955 n. 527, come modificato dal D.M.
9.3.2000 n. 133 e la Circolare per il settore Industria n. 900315 del 14.07.2000, il programma agevolato doveva essere realizzato nel rispetto del termine di 48 mesi e, quindi, entro il 09.04.2005, salvo eventuale proroga di massimo 6 mesi che veniva riconosciuta all'appellante per gravi motivi, per cui il termine ultimo per la realizzazione del programma di investimenti era fissato al 8.l0.2005.
In data 11.10.2004 veniva erogata dall'allora - quale banca Controparte_5
concessionaria - la prima quota di contributo per €. 150.118,53 ed in data 10.02.2006 la seconda quota di importo analogo.
Con nota del 24.02.2006 l'appellante chiedeva al l'erogazione dell'ultima quota CP_1
spettante assumendo di avere ultimato i lavori entro la data prevista dell'8.10.2005.
A seguito di relazione finale sullo stato dell'investimento del 04.10.2007, redatta dalla banca concessionaria e trasmessa al Ministero competente, veniva proposto lo stralcio di parte della spesa ammessa.
Precisamente non veniva ammesso il capitolo di spesa relativo al fabbricato uffici poiché la banca concedente assumeva che fosse stato completato dopo la data di ultimazione del programma, ovvero dopo il 8.10.2005, posto che dalla verifica eseguita il 9.4.2006 mancavano le opere interne quali pareti divisorie e controsoffitti sicchè alla data del 8.10.2005 l'edificio veniva ritenuto non utilizzabile per l'uso cui era destinato.
3 Inoltre dalla spese documentate per gli impianti generali veniva detratto il 33,55% della spesa quale quota relativa al fabbricato uffici, nonché la spesa per l'impianto ascensore destinato ad uso esclusivo del predetto fabbricato.
Di conseguenza, l'investimento ammissibile in via definitiva ammontava a € 854.900,00 ed il contributo concedibile in via definitiva era pari a € 304.290,00 erogabile in tre quote di €
101.430,00 ciascuna in luogo di euro 450.355,59.
3) La sentenza appellata ha ritenuto corretto lo stralcio operato dal e considerato CP_1
che l'importo già erogato in via provvisoria ammontava ad euro 300.000,00 ha condannata la banca concessionaria a pagare il residuo importo di euro 4.052,94.
4) Ciò posto il motivo di gravame contesta sostanzialmente l'illegittimità della operata riduzione del contributo finale in primo luogo in quanto tutti i documenti di spesa sono stati emessi entro la data in cui andava ultimato il programma ovvero il 8.10.2005.
L'assunto in realtà non fa che confermare quanto sostenuto dalle parti appellate ed affermato nella sentenza di prime cure posto che, come previsto dalla circolare n.900315/2000 all'art. 6 comma 8, “la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili” quindi se l'ultimo titolo di spesa ammissibile deve recare la data entro il 8.10.2005, come è incontestato fra le parti, considerata la durata originaria del programma e la concessa proroga di sei mesi, ne deriva che la data di ultimazione del programma è fissata al 8.10.2005.
Assume poi l'appellante che anche le opere edili relative al fabbricato uffici sono state completate entro il 8.10.2005, posto che le opere eseguite successivamente attenevano al massetto collaborante del solaio di copertura e ad un parapetto del corpo scala, spese non facenti parte del programma di finanziamento, mentre la distribuzione degli spazi interni era avvenuta con materiali e mobili già acquistati e pronti all'uso.
L'assunto è smentito dalla relazione redatta dal tecnico della banca concessionaria il quale alla data del 9.4.2006 e quindi dopo la scadenza del termine perentorio fissato per l'ultimazione del programma ha accertato l'inidoneità del fabbricato uffici ad essere utilizzabile per l'uso cui era destinato mancando le opere interne quali pareti divisorie e controsoffitti sicchè ancora alla data del
9.4.2006 e quindi in epoca successiva alla scadenza del termine fissato per il completamento del programma, ovvero il 8.10.2005, tale parte dell'opera non era stata completata.
La relazione del tecnico della banca non solo non ha trovato smentita con l'allegazione di idonee prove, ma anzi è avvalorata proprio dalla stessa relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori nominato dall'appellante il quale ha attestato con la relazione del 27.10.2006 di aver constatato che le opere sono state ultimate in data 20.10.2006.
4 Senza considerare che l'autorizzazione del Genio civile in variante è stata rilasciata il
8.6.2006 ovvero dopo la data in cui il programma andava ultimato.
Infine errato, oltre che in contraddizione con quanto sostenuto nella prima parte del motivo dallo stesso appellante, è l'assunto secondo cui occorrerebbe fare riferimento alla data di entrata a regime dell'impianto ed a quella del primo esercizio a regime per accertare il diritto alla integrale agevolazione dell'opera.
Come sopra detto ai fini della finanziabilità definitiva dell'opera è necessario che il completamento del programma coincida con la data fissata per l'ammissione dell'ultima spesa ed il comma 8 dell'art.6 della citata circolare del 14.7.2000, n.900315 chiarisce che “la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione”, data che va distinta sia dalla data di entrata a regime che sempre secondo il medesimo comma “rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali la quale si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma” sia dalla data dell'esercizio "a regime" che “è quello del primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime”.
In conclusione l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Resta quindi assorbito l'appello incidentale condizionato avanzato da stante Controparte_2
il rigetto dell'appello principale
Le spese di questo grado d'appello, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo e si liquidano applicando le tariffe vigenti tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri medi, ma esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1213/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da titolare della ditta individuale Parte_1
SM, con atto di citazione notificato il 22.9.2023 al e ad Controparte_1
avverso la sentenza n.860/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 22.2.2023, Controparte_2
che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida per ciascuna parte appellata quali compensi in €.9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 4/4/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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